GLOSSARIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA
GLOSSARIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CDA DEL 19/02/2021.
Commissione revisione glossario: Presidente/Direttore Generale/Responsabile Segreteria- Revisione annuale con adozione della riedizione mediante delibera del CDA
Adesione individuale
Forma di adesione al fondo pensione aperto, che si perfeziona mediante un contratto stipulato direttamente tra il singolo aderente ed il fondo.
Adesione Volontaria
Forma di adesione al fondo pensione negoziale, che si perfeziona mediante l’iscrizione volontaria. Ogni fondo predispone un modulo di adesione conforme alla legge, con allegata la scheda informativa, che deve fornire un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l’adesione.
Advisor
Un advisor è normalmente un consulente con conoscenze specifiche in uno specifico settore, cioè uno specialista e può riferirsi a vari settori. Un consulente finanziario, è un professionista o una società che aiutano altri soggetti ad affrontare i problemi relativi ai mercati finanziari attraverso una corretta pianificazione.
AGO
Assicurazione Generale Obbligatoria. L’ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati e i lavoratori autonomi siano iscritti obbligatoriamente ad una delle seguenti forme previdenziali: – AGO gestita dall’INPS; – forme sostitutive dell’AGO gestite da fondi o casse pensioni; – previdenza per i liberi professionisti gestita da fondi o casse pensioni istituite nell’ambito di ciascuna professione o professioni similari. L’assicurazione generale obbligatoria è esercitata attraverso le seguenti gestioni: – FPLD, Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti del settore privato; – gestioni speciali istituite nell’ambito dell’INPS per categorie particolari di lavoratori (iscritti al soppresso fondo spedizionieri, lavoratori miniere, cave e torbiere…); – gestioni speciali per i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri; – gestione separata per i lavoratori a progetto, occasionali, associati in partecipazione e per i liberi professionisti senza cassa previdenziale
Albo dei Fondi Pensione
Elenco ufficiale cui è obbligatorio essere iscritti per potere esercitare la funzione prevista. L’albo è
tenuto presso la COVIP.
Aliquota IRPEF
Percentuale di tassazione che applicata al reddito annuo determina l’imposta da versare. Il reddito
ai fini IRPEF è diviso in scaglioni ed ogni scaglione è assoggettato ad una aliquota diversa.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Sono le aliquote crescenti IRPEF che si applicano ai vari scaglioni di reddito.
Analisi Fondamentale
Analisi effettuata sulla base dei dati di bilancio delle società che vengono rielaborati calcolando alcuni indicatori al fine di individuare eventuali sopravvalutazioni o sottovalutazioni del prezzo delle azioni.
Anticipazione
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell’iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).
Assegno Sociale
Prestazione a carattere assistenziale erogata a condizioni di età (65 anni), reddito e residenza. Dal 1996 ha sostituito la vecchia pensione sociale. L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. L’importo dell’assegno sociale è preso a parametro da quasi tutti i fondi negoziali per la determinazione della erogabilità della rendita complementare.
Assemblea
Organo sociale del Fondo Pensione Negoziale. Formata da componenti nominati pariteticamente tra la rappresentanza dei lavoratori e quella delle imprese. Nomina il CdA ed il Collegio dei Revisori, approva il bilancio di esercizio e svolge altre funzioni indicate dallo Statuto.
Asset allocation
“Allocazione del patrimonio”: si intende la divisione del portafoglio tra le varie titoli di attività finanziarie, quali azioni, obbligazioni ed aree di investimento. Il fine è quello di avere una diversificazione dei propri investimenti in relazione al grado di rischio, tendente a massimizzare i rendimenti, con una differenza il più possibile minima fra le attese e i risultati effettivi.
Assofondipensione
E’ un’associazione senza scopo di lucro, con l’obiettivo di rappresentare gli interessi dei fondi pensione negoziali. L’associazione elabora proposte ed iniziative finalizzate a migliorare l’attività del sistema dei fondi negoziali, promuovendo lo scambio di informazioni
Autorizzazione (all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari)
Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge, consente l’esercizio dell’attività alle forme pensionistiche complementari.
Banca depositaria
Banca, munita di apposita autorizzazione della Banca d’Italia, distinta dai gestori finanziari, presso la quale sono depositate in custodia le risorse dei Fondi. Funziona, inoltre, come forma di garanzia per gli iscritti ai fondi, in quanto verifica che i gestori finanziari non pongano in essere operazioni precluse dalla legge o dallo statuto del fondo pensione
Base Imponibile
E’ il reddito che verrà effettivamente tassato: dato che si ricava dal reddito complessivo e sul quale si calcola l’imposta, applicando le relative aliquote.
Base Imponibile Previdenziale
E’ il reddito su cui va calcolata la percentuale di contribuzione obbligatoria da versare alla cassa
previdenziale di riferimento.
Benchmark
Il benchmark è un indice (o una composizione di indici di mercato) che sintetizza l’andamento del mercato (o dei mercati) in cui investe il fondo. Esso è dunque un parametro di riferimento che permette di identificare il profilo di rischio e di operare un confronto rispetto all’andamento del proprio investimento. Nel confronto si deve, però, considerare che il Benchmark non tiene conto delle trattenute fiscali, che invece vengono operate sui rendimenti dell’investimento e che, dunque, diminuiscono il valore della quota.
Beneficiario
E’ il titolare della rendita, al termine del periodo di contribuzione, può optare per una rendita che nel caso di suo decesso continuerà a essere corrisposta a una persona da lui indicata (a prescindere dell’asse ereditario).
Capitalizzazione (sistema a)
Sistema tecnico finanziario in base al quale l’ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun
iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.
Commissione di gestione
Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.
Comunicazione periodica agli iscritti
Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull’andamento della gestione complessiva e sull’ammontare della posizione individuale.
Conferimento (del TFR)
Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (v. silenzio assenso).
Contribuzione
Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell’iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell’intero TFR.
Contribuzione definita
Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l’importo dei contributi è predeterminato dall’iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l’importo della
prestazione varia in relazione ai contributi versati e all’andamento della gestione. E’ il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti ‘nuovi iscritti’. Si differenzia dallo schema a prestazione definita. COVIP: Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
Data Target
Obiettivo da raggiungere ad una certa data. Con l’avvicinarsi di questa gli investimenti si fanno più
prudenti. Analogo al life cycle
Deducibilità
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l’imponibile fiscale.
Detraibilità
Che può essere detratto, defalcato. Nella denuncia dei redditi, si detraggono dall’imposta che si
dovrebbe pagare
Destinatari
Categoria di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare si rivolge.
Fiscalmente a carico
Il concetto di “familiare fiscalmente a carico” ai fini Irpef è particolarmente importante ai fini della compilazione della denuncia dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte. Per questi familiari, infatti, il contribuente può contare sulle specifiche detrazioni per carichi di famiglia, e detrazioni per spese sostenute (es.: spese sanitarie, veicoli per disabili, ausili ecc.). Vengono tuttavia fissate due condizioni. Condizione di parentela e affinità.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
■ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
■ i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
■ altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Limiti reddituali del familiare I familiari, infatti, possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili). Questa cifra è stata fissata nel 1997 e non è stata finora rivalutata. Inoltre va conteggiata anche l’eventuale rendita dell’abitazione principale.
ESG
Acronimo di “ENVIRONMENT-SOCIAL-GOVERNANCE: traduzione in ambiente-sociale-governance) si interessa di investimenti sostenibili:
ENVIRONMENT
• Contributo ai cambiamenti climatici, come ad esempio impronta ecologica ed emissioni di
CO2 Gestione di risorse naturali come l’acqua e la biodiversità e impatto sulle stesse.
• Rifiuti e inquinamento.
• Creazione di possibilità e opportunità in relazione all’ambiente, come ad esempio le
tecnologie pulite e le energie rinnovabili.
SOCIAL
• Capitale umano, come ad esempio sicurezza, salute e formazione continua dei dipendenti. Responsabilità per il prodotto, come ad esempio sicurezza del prodotto e dei dati,
• Possibilità e opportunità nella sfera sociale.
GOVERNANCE
• Elementi di una solida governance aziendale, come ad esempio la composizione del consiglio
di amministrazione e della direzione, i compensi e l’assetto proprietario.
• Conduzione aziendale ad esempio per quanto riguarda l’etica, la trasparenza e la corruzione.
•
Fonti istitutive
Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l’istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l’attuazione di forme pensionistiche individuali.
Nel caso in specie le parti contrattuali in causa, in rappresentanza dei datori di lavoro (ARIS) e della rappresentanza sindacale di riferimento (ANMIRS), hanno condiviso la necessità e riconosciuto il valore di una pensione previdenziale integrativa, sottoscrivendo la normativa che disciplina la partecipazione al Fondo Pensione Medici (fondo contrattuale di riferimento) e le modalità di finanziamento.
Fondo pensione aperto
Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all’interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all’erogazione di prestazioni previdenziali.
Fondo pensione negoziale
Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).
Fondo pensione preesistente
Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.
Forme pensionistiche complementari
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
Forma pensionistica individuale
Forma di previdenza complementare che si attua mediante l’adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP).
Funzioni Fondamentali (Standard normativi contenuti nella direttiva EUROPEA IORP II) Normativa “relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”, che prevede a carico dei Fondi Pensione una serie di controlli e più obblighi di trasparenza, ed attribuisce finalmente a favore degli iscritti più diritti di informazione e di accesso ai dati personali.
Sono essenzialmente tre funzioni:
• La Gestione del rischio (“Risk managment”) (art. 5-ter del decreto n. 252/2005)
• La Funzione Attuariale (art. 5-quinques del decreto n. 252/2005) I fondi sono chiamati ad adeguarsi a tali prescrizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
•
Gestione delle risorse
Investimento dei contributi versati alla forma pensionistica complementare (attraverso gestori
specializzati) secondo determinate regole fissate dall’ordinamento.
Gesione separata
La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalla Compagnia, nella quale vengono investiti i capitali dei Clienti che sottoscrivono una Polizza Vita Tradizionale, la tipologia di prodotti generalmente definita di "Ramo I". È un patrimonio separato da ogni altro patrimonio della Compagnia: quindi, qualsiasi cosa succeda, nessuno potrà toccare i capitali delle Gestioni Separate. In altre parole, il denaro che le costituisce può essere incassato solo dai Clienti che vi hanno investito.
La gestione separata è una delle possibili modalità di investimento utilizzate dalle compagnie di assicurazione. Si definisce “separata” in quanto le risorse sono gestite separatamente rispetto alle altre attività della compagnia. Gli investimenti nella gestione separata sono fortemente prudenziali e prevedono spesso una garanzia che assicura il capitale e/o un rendimento minimo.
Gli altri aspetti da considerare sono:
• Il Consolidamento dei risultati ottenuti dalla gestione. Il rendimento maturato ed attribuito al Contratto è definitivamente acquisito e non risente dei futuri andamenti della Gestione Separata;
• Il Rendimento minimo garantito. Indipendentemente dall’andamento della Gestione Separata, contrattualmente viene stabilito un rendimento minimo che sarà corrisposto alla scadenza naturale.
• La Garanzia di restituzione dell’intero capitale versato. Le Gestioni Separate sono improntate ad una gestione molto contenuta del rischio e diversificano pesantemente gli investimenti. Per di più gli strumenti utilizzati sono titoli obbligazionari denominati in Euro emessi da Stati Sovrani o Organismi Sovranazionali.
Le polizze vita richiedono un’ulteriore distinzione in rami:
• RAMO I: Assicurazioni sulla durata della vita umana.
• RAMO II: Assicurazioni di nunzialità e di natalità.
• RAMO III: Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici ed altri valori di riferimento (es. Unit linked e Index linked).
• RAMO IV: Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità.
• RAMO V: Operazioni di capitalizzazione (assicurazioni finanziarie non dipendenti dalla vita umana, che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto). Il Fondo pensione medici investe in polizze di RAMO V.
• RAMO VI: Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
•
Gestore finanziario
Soggetto designato dal Fondo Pensione, se si tratta di un fondo pensione chiuso, o dalla società
istitutrice del fondo pensione aperto, responsabile dell’investimento del patrimonio ad esso affidato. L’attività del gestore finanziario viene svolta nel rispetto delle strategie e della politica di investimento stabilita dal Fondo Pensione e si articola in tre fasi: asset allocation (ripartizione delle risorse tra i vari strumenti finanziari), stock picking (selezione dei singoli titoli) e market timing (scelta del momento migliore per le operazioni di compravendita).
Investimento collettivo dei risparmi
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono:
• fondi comuni di investimento;
• le società di investimento, suddivise in Sicav, a capitale variabile, e Sicaf, a capitale fisso. Tra i due vi è una profonda differenza:
1. Nei fondi comuni di investimento- che sono gestiti dalle SGR - gli investitori non sono soci ed i loro investimenti costituiscono un patrimonio autonomo e nettamente distaccato dal patrimonio sociale, ricevendo quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società.
2. Nelle Sicaf e Xxxxx, gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni.
Iscritti
Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono ‘vecchi iscritti’ coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono ‘nuovi iscritti’ gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.
VECCHIO ISCRITTO.
Termine con il quale viene designato il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non abbia mai richiesto il riscatto della posizione.
Se sei un "vecchio iscritto" puoi chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica:
1. In forma di RENDITA nella misura del 100% della posizione individuale maturata
2. In forma di CAPITALE nella misura del 100% della posizione individuale maturata
3. In parte in forma di RENDITA e in parte in forma di CAPITALE
NUOVO ISCRITTO.
Termine con il quale viene designato il dipendente iscritto al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993, di seconda occupazione ai sensi del D.lgs n° 124/93 e della legge n° 335/95. (Nuovi iscritti, di seconda occupazione in quanto provvisti di anzianità contributiva anteriore alla data del 28 aprile 1993).
Una volta raggiunta l’età pensionabile può richiedere la prestazione pensionistica con un’adesione minima di cinque anni al fondo pensione.
Se sei un “nuovo iscritto” può scegliere tra due possibilità:
1) farsi erogare l’intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia;
2) farsi erogare fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia.
IORP II (Acronimo di: Institutions for Occupational Retirement Provision II).
La Direttiva 2016/2341 è nota in Europa come IORP II
Questa Direttiva ed ha abrogato la precedente Direttiva Europea in materia (Direttiva 2003/41/CE). La nuova Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 c.d. IORP II si pone gli obiettivi di:
• garantire la sicurezza patrimoniale dei Fondi Pensione, attraverso un miglioramento in termini di governance e di gestione del rischio.
• garantire la trasparenza ed una corretta informazione agli aderenti ed ai beneficiari;
• armonizzare la governance dei Fondi Pensione dei paesi membri, al fine di facilitare l’attività
transfrontaliera e i trasferimenti di schemi pensionistici.
Estrinseca la sua funzione attraverso la emanazione di provvedimenti che gli stati membri adottano e si rivolge alla funzione “relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”, che prevede a carico dei Fondi Pensione una serie di controlli e più obblighi di trasparenza, ed attribuisce finalmente a favore degli iscritti più diritti di informazione e di accesso ai dati personali.
Liquidazione in capitale
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V. anche Prestazioni).
Life cycle
L’investimento life-cycle (chiamato anche target-date o life-syle) consiste nella costruzione di un’asset allocation (strategica) dinamica, variabile automaticamente nel tempo man mano che l’investitore si avvicina a un dato orizzonte temporale (target date) rappresentato tipicamente dal momento del pensionamento. Si tratta quindi di un approccio di investimento a medio-lungo termine, di tipo previdenziale, all’avvicinarsi dell’età del pensionamento gli investimenti sono meno rischiosi.
Mefop
Mefop S.p.a. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) fondata nel 1999, al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (circa 80 soci) e la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Mefop è stata creata con l’obiettivo di sviluppare la previdenza complementare.
Mercato regolamentato
Mercati regolamentati sono caratterizzati dalla presenza di una disciplina sull’organizzazione di mercato, cioè dell’operatività, i requisiti per la quotazione, i requisiti per diventare intermediari, le regole di negoziazione. Il regolamento è approvato da un’autorità di controllo, in Italia la Consob. Tale regolamento viene steso dall’assemblea dei soci della società che gestisce il mercato e la Consob verifica che le regole non danneggino l’interesse comune. Ad esempio esiste l’obbligo di concentrazione degli scambi in Borsa, cioè l’intermediario deve portare tutte le proposte di acquisto e vendita di azioni sul mercato, per garantire la massima rappresentatività al prezzo del titolo. Si contrappongono logicamente ai mercati over the counter. La direttiva MiFID (recepita in Italia con il Decreto legislativo n°164/2007) abolisce la legge di concentrazione, che obbligava gli intermediari all’esecuzione nei mercati regolamentati degli ordini dei clienti aventi ad oggetto azioni quotate.
Mercato non regolamentato
Indica un mercato non sottoposto ad autorità di vigilanza e si chiama anche over the counter – abbreviato OTC . Sul mercato over the counter non vigono quei criteri e quelle regole di trasparenza, di efficienza e di liquidità che vengono invece garantite dai preposti organismi di vigilanza sui mercati regolamentati.
Quella over the counter è quindi una negoziazione che viene effettuata fuori dai circuiti di scambio ufficiali. Il mercato over the counter più importante del mondo è il Forex, dove si negoziano le valute. Questa operatività è esclusa dalle scelte del Fondo.
Monocomparto riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un’unica linea o comparto d’investimento.
Montante finale
Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.
Multicomparto
riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d’investimento,
con diversi profili di rischio.
Nota informativa
documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore. OICR (Acronimo di: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, in acronimo OICR, in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.
Portabilità
possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad
un’altra decorsi due anni dalla iscrizione.
Posizione individuale
Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
Premorienza
Decesso dell’iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione
individuale in favore degli eredi dell’iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.
Prestazione
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
• PRESTAZIONI IN CAPITALE
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale, sono erogabili (salvo il caso dei lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006) nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato.
Esse sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).
• PRESTAZIONI IN FORMA PERIODICA (“RENDITA”)
Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).
Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%.
Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall’imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d’imposta.
• RENDITA IMMEDIATA VITALIZA
Rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico. In base al presente contratto, la Società immediatamente dopo il pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere all’Assicurato, vita natural durante, una rendita vitalizia annua rivalutabile posticipata con la rateazione prescelta dall’Assicurato. Verificatosi il decesso dell’Assicurato nulla è più dovuto in dipendenza del contratto. Tale rendita è adattaper chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti, come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e caso morte.
• RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE
Rendita immediata vitalizia rivalutabile reversibile a premio unico. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso.
• RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5-10 ANNI
Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
• RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA CON CASO MORTE
Rendita immediata vitalizia rivalutabile con caso morte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere le rate di rendita previste e non corrisposte.
Prestazione definita
Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l’ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all’ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai ‘vecchi iscritti’.
Previdenza complementare
Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Regolamento
Qualunque documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all’approvazione della COVIP.
Rendimento
Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.
Rendita
Prestazione periodica corrisposta all’iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazioni).
Requisiti di onorabilità e professionalità
Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.
Riscatto parziale
Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Riscatto totale
Restituzione dell’intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
X.X.X.X.
Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 è stato introdotto la possibilità di fruire della “rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento.
L’obiettivo è quello di dare un sostegno finanziario, attraverso i Fondi pensione in regime di contribuzione definita, agli aderenti, sia del settore privato che del settore pubblico, vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti per ottenere “l’anticipo pensionistico” (APE).
Service amministrativo
Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative. Silenzio- assenso: Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando.
Shareholder Rights Directive II – SRD II
Di emanazione Europa la SRD II mira a incrementare le possibilità per gli azionisti di impegnarsi e di esercitare un’influenza sulle società quotate, nonché ad agevolare la trasmissione transfrontaliera di informazioni e l’esercizio dei diritti degli azionisti. La SRD II tratta in sostanza quattro aree principali:
• Speciali requisiti in materia di identificazione degli azionisti che consentano la comunicazione diretta tra le società e i loro azionisti
• Diritto di voto degli azionisti sulle relazioni e le politiche relative alla remunerazione dei membri dei comitati esecutivi e dei consigli di amministrazione delle società in occasione delle assemblee annuali
• Trasparenza e approvazione delle transazioni con società affiliate o individui
• Un più rigoroso obbligo di trasparenza per investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti in materia di voto per consentire decisioni informate da parte degli investitori
SGR
Svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento, i quali appartengono alla categoria degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assieme alle società di investimento a capitale variabile (SICAV). Le SGR possono anche essere autorizzate a svolgere la gestione individuale di portafogli di investimento ed il servizio di consulenza. Si classificano sulla base delle funzioni che ne qualificano l'essenza, potendo distinguere tra "società promotrice" e "gestore" (art. 1, lett. q, d. lgs. 58 del 1998), sulla base di un modello legale predisposto dalla normativa secondaria che appare in grado di contemplare le diverse esigenze di promozione e gestione.
Le società di gestione del risparmio (SGR), in Italia, sono degli istituti di intermediazione finanziaria. L'associazione di categoria delle SGR è Assogestioni, con sede a Milano.
SICAF
Nel diritto societario italiano, una società di investimento a capitale fisso o SICAF è una società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
La SICAF è un tipo particolare di organismo di investimento collettivo del risparmio. Essa si caratterizza per il fatto che il patrimonio è oggettivamente distinto dal capitale, quindi determinato. Per tale ragione a tale organismo è possibile applicare le norme riguardanti l'aumento e la riduzione dello stesso.
SICAV (Acronimo: Società di Investimento a Capitale Variabile)
In Italia, è una società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
Può essere assimilata a un fondo comune d'investimento, dal quale si differenzia perché, mentre nel Fondo d'investimento l'investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una società di gestione distinta (la SGR), nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della società garante, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.
Statuto
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali
sottoposto all’approvazione della COVIP.
Tasso di sostituzione
Rapporto fra la prima pensione e l’ultima retribuzione, indica l’importo della pensione in
percentuale dell’ultima retribuzione percepita.
TCM (Temporanea di gruppo caso morte o caso morte e invalidità permanente)
Il Fondo da gennaio 2017 ha stipulato una convenzione con la Compagnia Assicurativa Zurich Investment Life S.p.A., tutti gli iscritti attivi del Fondo hanno una copertura che garantisce loro
un’assicurazione sulla vita. Questa copertura TCM ‘base’ (o obbligatoria) a favore di tutti gli iscritti ‘attivi’ al Fondo Pensione, in caso di decesso dell’Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Compagnia Assicurativa Zurich Investment Life S.p.A. si impegna ha pagare i beneficiari relativo capitale variabile a seconda dell’età dell’iscritto stesso a fronte del pagamento di un premio pro-capite di 50€.
Anche in caso di stato di infortunio/malattia dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente la Compagnia Assicurativa Zurich Investment Life S.p.A. si impegna a pagare i beneficiari relativo capitale assicurato indicato nella polizza-elenco
Ogni documentazione, è stata e viene mantenuta aggiornata e disponibile nell’area riservata del sito
internet del Fondo cui si può accedere tramite password da richiedere alla Segreteria.
Trasferimento (della posizione individuale)
Possibilità di trasferire l’intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.
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