Contract
1. PRINCIPI GENERALI.
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) formano parte integrante del/i ordine/i affidato/i da STUANI
S.p.a. (di seguito per brevità “STUANI”) e si applicano a tutte le vendite di beni ovvero alla prestazione di opere e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore a favore della STUANI, in esecuzione degli Ordini di Acquisto di volta in volta emessi dalla stessa STUANI, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate.
1.2. Il Fornitore rinunzia, pertanto, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e/o particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di qualsivoglia efficacia tra le Parti.
1.3. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di STUANI
S.P.A. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate allo specifico ordine/acquisto per il quale vengono pattuite.
2. PROPOSTA ED ACCETTAZIONE.
2.1. L'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore oppure l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del medesimo costituisce accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
2.2. Le Parti concordano di considerare conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite via telematica (posta elettronica; posta elettronica certificata) e via fax.
2.3. Qualora il Fornitore non accetti entro 5 (cinque) giorni l’Ordine in forma scritta, conformemente a quanto previsto nell’Ordine ed alle presenti Condizioni Generali d’acquisto, STUANI avrà facoltà di annullarlo.
2.4. Le Parti pattuiscono che i preventivi del Fornitore avranno valore vincolante e non daranno diritto a compensi di alcuna natura o genere a favore del Fornitore, salvo diversa specifica disposizione espressamente concordata tra le Parti per iscritto.
3. LUOGO DELL’ADEMPIMENTO.
3.1. Il luogo dell’adempimento è il luogo dove la Fornitura deve essere consegnata dal Fornitore secondo quanto disposto e precisato nell’Ordine.
4. ESECUZIONE DELL’ORDINE.
4.1. Il Fornitore esegue l'Ordine in conformità a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.
4.2. Il Fornitore rende disponibili a STUANI tutte le informazioni che di volta in volta la stessa richieda in relazione alle Forniture, è tenuto ad informarla tempestivamente se, in qualsiasi momento, fosse impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa porlo in dette condizioni rispetto all'esecuzione di qualunque porzione delle proprie Forniture.
4.3. STUANI si riserva il diritto di variare l'Ordine in qualunque momento. Ogni variazione di tale genere sarà realizzata tramite una revisione scritta dell'Ordine, accettata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.
4.4. Al Fornitore è fatto divieto di cedere, alienare, sub fornire o subappaltare tutto o parte dell'Ordine senza il previo consenso scritto della STUANI e senza l'espressa accettazione scritta delle Condizioni Generali d'Acquisto e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte del cessionario, acquirente o subfornitore. L'accettazione della cessione da parte della STUANI e/o del subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine.
5. CONSEGNA E ACCETTAZIONE DEI BENI.
5.1. Le consegne devono essere effettuate secondo gli Incoterms specificati di volta in volta nell'Ordine. Il passaggio della proprietà e del rischio relativo alle Forniture passerà alla STUANI al momento della consegna, secondo i termini di resa specificati.
5.2. La consegna si ritiene avvenuta quando il Fornitore ha consegnato i beni (in termini di descrizione, qualità e quantità) all'indirizzo disposto nell'Ordine, corredati dei relativi documenti di trasporto, certificazione o simili richiesti da STUANI.
5.3. L'Ordine si ritiene evaso quando: (i) tutte le Forniture siano state consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto dall'Ordine e
siano state accettate dalla STUANI; (ii) tutti i documenti stabiliti nell'Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati richiesti per la messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati da STUANI.
5.4. In espressa e concorde deroga a quanto disposto dall’art. 1510 Cod. Civ., il Fornitore non sarà liberato dall’obbligo di consegna rimettendo l’oggetto dell’Ordine al vettore o allo spedizioniere, fatto salvo il caso in cui il vettore sia scelto ed incaricato da STUANI oppure STUANI operi in qualità di vettore mediante propri mezzi.
5.5. Le Forniture dovranno essere consegnate nella data indicata nell'Ordine. E’ consentita la consegna del materiale da 1 (uno) giorno prima fino ad 1 (uno) giorno dopo dalla data di consegna indicata sull’Ordine. Non sono accettate consegne parziali od anticipate senza il previo consenso scritto della STUANI, nella persona del Responsabile Acquisti.
5.6. XXXXXX ha facoltà di respingere le consegne ricevute in anticipo rispetto alla data richiesta. In ogni caso la decorrenza dei relativi pagamenti da parte di STUANI si determina considerando la data di consegna indicata nell’ordine.
5.7. La consegna dei beni a STUANI non comporta accettazione degli stessi, che avrà luogo solamente a seguito dell’esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all’Ordine nonché all’assenza di vizi e difetti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 9.
5.8. Nel caso in cui l’Ordine preveda consegne ripartite, le Parti convengono che l’adempimento del Fornitore deriverà solo dall’integrale esecuzione dell’Ordine stesso.
6. PROGRAMMA DI CONSEGNA – PENALI RITARDO
6.1. Qualora il Fornitore non rispetti il programma di consegna ma la STUANI decida di non risolvere l'Ordine, la stessa potrà richiedere al Fornitore, senza necessità di preavviso, il pagamento di una penale in una somma pari al 1% del valore dell'Ordine, imposte escluse, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singolo evento di ritardo, equivalente al 10% del valore dell'Ordine.
6.2. Nel caso di maturazione di penali è stabilita la compensazione automatica tra il loro valore dovuto dal Fornitore ed ogni somma ancora dovuta dalla STUANI al Fornitore, siano tali somme esigibili oppure no al momento in cui si realizza la compensazione. E' fatto salvo il diritto della STUANI di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, anche in caso di applicazione e pagamento della penale per ritardata consegna.
7. CONSEGNA PARZIALE – DIFFORMITA' NELLA CONSEGNA.
7.1. Qualora il Fornitore consegni soltanto una parte dell'Ordine oppure qualora soltanto una parte della consegna risulti conforme a quanto disposto nell'Ordine, la STUANI potrà, a propria scelta, applicare le previsioni dell'articolo 6 (limitatamente a quelle parti dell'Ordine non consegnate o difformi dai requisiti disposti nell'Ordine).
7.2. Nell'eventualità di una consegna parziale o difforme, le previsioni di questa clausola non pregiudicano la facoltà della STUANI di: (i) recedere dall'intero Ordine in conformità con quanto disposto nell'articolo 17; (ii) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno, perdita, costi o spese che abbia sostenuto a causa dell'inadempimento del Fornitore; (iii) richiedere l'applicazione delle penali calcolate sul valore complessivo dell'Ordine, imposte escluse.
8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA SPEDIZIONE.
8.1. Il Fornitore darà a STUANI o a persone indicate da STUANI stessa libero accesso al proprio stabilimento od a quello dei propri subappaltatori/subfornitori od a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate all'Ordine, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine e l’organizzazione e funzionamento dei processi interessati.
8.2. STUANI adotta tutte le misure di legge e le best practices finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della tutela ambientale, e conseguentemente il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l’attività lavorativa e ambientale.
8.3. Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nell’eventuale caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni assunte con l'Ordine, debba anche solo occasionalmente prestare la propria attività presso STUANI, o presso altre
ubicazioni indicate da STUANI, fatta salva l’applicazione dell’art. 1229 Cod. Civ. In tali ipotesi, in ogni caso, il suddetto personale dipendente o incaricato dal Fornitore dovrà uniformarsi e conformarsi ai regolamenti lavorativi di STUANI.
8.4. Il Fornitore assume l’obbligo di eseguire prima della consegna a STUANI tutti i controlli e le operazioni di collaudo stabilite (alternativamente indicate nell’ordine oppure concordate con il personale tecnico di STUANI).
9. CONTROLLO QUALITÀ. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO. PROCEDURA DI RICHIAMO.
9.1. Il Fornitore fornisce nei confronti di STUANI garanzia di corretta esecuzione dell’Ordine e della fornitura, sia con riferimento alla corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia con riferimento alla qualità dei materiali impiegati, la lavorazione e il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l’insieme. In particolare, il Fornitore garantisce che i Beni saranno:
a) conformi alla normativa applicabile comunitaria ed italiana nonché ai migliori standard di sicurezza;
b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre indicazioni fornite da STUANI;
e) idonei all’uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da STUANI e che siano stati da quest’ultima portati a conoscenza del Fornitore;
f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
9.2. Con riferimento ai cosiddetti “minerali dei conflitti”, il Fornitore si impegna a utilizzare esclusivamente materiali di origine legale, sostenibile e non appartenente ai c.d. “minerali dei conflitti” (conformemente alle vigenti norme e regolamenti dell’UE). Si impegna altresì a produrre al riguardo espressa dichiarazione scritta su richiesta di XXXXXX.
9.3. Nel caso i Beni rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento REACH 1907/2006 (e successive rettifiche/modifiche), il Fornitore garantisce altresì che i Beni:
a) siano forniti nel rispetto dei requisiti di pre- registrazione/registrazione previsti dal regolamento REACH 1907/2006;
b) siano provvisti della relativa scheda di sicurezza ed etichetta in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
c) non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC (in conc. > 0.1%), la cui presenza non sia stata opportunamente segnalata;
d) siano forniti nel pieno rispetto delle specifiche condizioni di restrizione definite all’Allegato XVII del REACH.
9.4. In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art.
9.1 / 9.2, XXXXXX avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:
a) chiedere l’eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi (oppure dell’intero lotto di cui fanno parte) a spese del Fornitore entro un termine stabilito da STUANI;
b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo di tutti i Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da STUANI in relazione ai Beni difettosi o non conformi.
9.5. La circostanza che STUANI abbia chiesto l’eliminazione della non- conformità ai sensi dell’art. 9.4 (a) non preclude a STUANI l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 9.4 (b) e 9.4 (c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da STUANI, che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi).
9.6. In aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 9.4, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 9.1 / 9.2, STUANI avrà diritto di:
a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi;
b) se il Tasso di Difettosità è superiore al 3% del quantitativo dell’Ordine, applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo aggregato dei Beni consegnati dal Fornitore a STUANI in esecuzione dell’Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi, fatto salvo il maggior danno;
c) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.
9.7. Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che STUANI dovesse attuare e a rimborsare ad STUANI i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di STUANI e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.
9.8. Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 9 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni. In espressa e concorde deroga a quanto disposto dall’art. 1512 Cod. Civ., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta.
9.9. Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne STUANI in ogni ipotesi in cui venga esercitata contro XXXXXX un’azione per responsabilità da prodotto, e ciò nella misura in cui il danno è dovuto ad un difetto del Bene fornito dal Fornitore.
9.10. Il fornitore si impegna mettere a disposizione di STUANI le Forniture solo dopo che hanno superato positivamente tutti i collaudi e i controlli qualità ad essi inerenti, secondo i protocolli qualità previsti dalle specifiche normative oppure stilati ad hoc tra parti.
10. GARANZIA.
10.1. Il Fornitore garantisce alla STUANI che le Forniture: (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, alle specifiche, ai progetti e alla relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare STUANI.
10.2. I Beni e i Servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per vizi e difetti per una durata non inferiore a 2 (due) anni, e sono assistiti per i vizi ai sensi dell’art. 1490 Cod. Civ. come pure da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana e comunitaria con riferimento alle specifiche caratteristiche dei Beni e/o del Servizio prestato, fermo quanto previsto al precedente art. 9.8, e anche in concorde deroga di quanto disposto dall’art. 1495, primo comma, Cod. Civ.
Il Fornitore sin da ora rinuncia irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di STUANI nella denuncia dei vizi.
10.3. Il Fornitore si impegna, a sue spese, a sostituire tempestivamente, qualunque parte difettosa delle Forniture oppure ad eseguire le rilavorazioni che si dovessero rendere necessarie. Qualsiasi parte sostituita/rilavorata, secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetta alla stessa clausola di garanzia di cui al presente articolo 10. Qualsiasi onere accessorio (spese di trasporto, rimozione, selezione o simili) alla sostituzione/rilavorazione delle parti difettose saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio/rilavorazioni e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, la STUANI potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a spese del Fornitore.
10.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture siano inutilizzabili da parte di STUANI, a partire dal giorno in cui la stessa abbia richiesto al Fornitore di attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione durante il periodo di
Garanzia, la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo elemento delle Forniture.
11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.
11.1. Il Fornitore è responsabile verso STUANI e qualsiasi terzo, e manleva e rileva indenne la STUANI contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti dalla STUANI, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall'Ordine oppure da un atto illecito o inadempimento. Il Fornitore è responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.
11.2. Il Fornitore deve mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata a, l'assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per la responsabilità civile o per la responsabilità del produttore e assicurazione per danni a persone od a beni.
12. IMBALLAGGIO – TRASPORTO.
12.1. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle Forniture e della verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo idoneo.
12.2. La consegna da parte del Fornitore deve essere formalizzata con un Documento di Trasporto contenente tutti i dettagli, di volta in volta applicabili e necessari per identificare i colli consegnati: estremi dell'ordine, tipo e quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione.
12.3. Nel caso in cui le Forniture dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sue spese e pericolo, sostituzioni identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini previsti nel piano di consegna. La STUANI, senza pregiudizio alcuno all'esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di un tale inadempimento, potrà, a sua scelta: (a) risolvere l'Ordine senza preavviso né indennizzo alcuno; (b) rigettare le Forniture;
(c) trattenere il pagamento per intero od in parte.
13. PREZZI E FATTURAZIONE
13.1. I Prezzi indicati nell'Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di consegna.
13.2. Nel caso di Xxxxxx emessi da STUANI con Xxxxxx formulati in una valuta differente dall’Euro, il Fornitore è tenuto ad emettere fatture con la medesima valuta.
13.3. Il Fornitore emette fattura, da far pervenire all’indirizzo STUANI indicato nell'Ordine.
13.4. Le fatture devono essere accompagnate dalla documentazione che prova l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine, e indicare:
a) i riferimenti, numero e data dell'Ordine;
b) la descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione;
c) il/i prezzo/i delle Forniture, imposte escluse, l'importo dell'IVA, delle imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;
d) la scadenza del pagamento, in conformità alle condizioni di pagamento pattuite con STUANI, oltre a tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.
13.5. STUANI si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma ovvero non conformi alla normativa fiscale applicabile.
14. PAGAMENTO
14.1. Salvo che l'Ordine disponga diversamente e a condizione che le previsioni dell'Ordine siano regolarmente adempiute, le fatture conformi alle disposizioni di cui al precedente art. 13 saranno saldate non prima di 90 gg dalla data di ricevimento della fattura, in conformità con quanto concordato ciascun Fornitore.
14.2. Il Fornitore comunica tempestivamente a STUANI le proprie coordinate bancarie (codice IBAN) le successive variazioni, mediante comunicazione scritta, sottoscritta da un legale rappresentante dello stesso, o da persona opportunamente autorizzata.
14.3. In caso di mancata, erronea o tardiva comunicazione delle coordinate bancarie nei termini indicati al precedente art. 14.2, il Fornitore non potrà contestare l’eventuale ritardo nei pagamenti da parte di STUANI.
14.4. La STUANI ha diritto a compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba alla STUANI in base all'Ordine od a qualsiasi altro titolo.
14.5. Il pagamento da parte della STUANI del prezzo stabilito nel contratto per le Forniture consegnate non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.
15. CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA.
15.1. Qualsiasi progetto, documentazione, know-how od informazione di qualunque natura trasmessa dalla STUANI al Fornitore, durante le trattative e l'esecuzione dell'Ordine (insieme, riferite collettivamente come "Informazione") deve ritenersi riservata, rimarrà nella titolarità della STUANI e dovrà essere restituita alla stessa alla risoluzione o al completamento dell'Ordine. Il Fornitore non potrà utilizzare alcuna Informazione per finalità distinte dall'esecuzione dell'Ordine, tranne che il Fornitore abbia ricevuto il previo permesso scritto da parte della STUANI. Il Fornitore dovrà trattare tale Informazione come strettamente confidenziale e riservata e non potrà, né prima né durante né dopo l'avvenuta esecuzione dell'Ordine, divulgare o comunicare tale Informazione a nessuna parte terza o comunque utilizzare l'Informazione direttamente o indirettamente, parzialmente o per intero.
15.2. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a proteggere e a non divulgare le informazioni riservate di cui entra in possesso, utilizzando il medesimo grado di attenzione che riserverebbe a proprie informazioni di simile natura.
16. PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE.
16.1. Tutti i modelli, progetti, processi produttivi, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, così come le specifiche e le Informazioni, anche tecniche, che vengano trasmessi dalla STUANI al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva della STUANI e dovranno essere restituiti alla stessa quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
16.2. E' tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di un'attrezzatura identica, salvo che la STUANI abbia dato il suo espresso permesso scritto.
16.3. Il Fornitore è tenuto – anche dopo l’esecuzione o l’estinzione dell’Ordine per qualsiasi causa – a non rivelare a terzi le Informazioni riservate, anche tecniche e commerciali di STUANI, di cui viene a conoscenza nella ricezione ed esecuzione dell’Ordine e ad approntare tutte le opportune misure e cautele necessarie ed appropriate per prevenire ed impedire l’accesso, la divulgazione e l’uso non autorizzato di tali informazioni. Ciò anche dando opportuna informazione degli impegni di confidenzialità e riservatezza ai dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle suddette Informazioni.
16.4. Tutti i beni e i prodotti realizzati dal Fornitore sulla base di documentazione quali modelli, progetti e disegni e/o basati sulle Informazioni riservate e confidenziali di STUANI, come pure i beni e prodotti realizzati con utensili o on utensili modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal Fornitore al di fuori dell’Ordine o del contratto di fornitore con Stuan,i né essere offerti o ceduti a terzi
16.5. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte della STUANI e dei clienti della stessa non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza. Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà la STUANI pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la fornitura alla STUANI
16.6. Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà Intellettuale su qualsiasi genere di know-how concepito, sviluppato e realizzato nell’ambito della collaborazione posta in essere nell’esecuzione
dell’Ordine di Acquisto sarà esclusivamente dell’Acquirente, senza ulteriore compenso per il Fornitore; all’occorrenza, il Fornitore si impegna a fare quanto necessario per far sì che l’Acquirente possa legittimamente procedere alla registrazione dello stesso a nome proprio o a nome di chi nell’organizzazione STUANI ha contribuito allo sviluppo del know-how.
17. RISOLUZIONE E RECESSO.
17.1. Oltre ai diritto di recesso e risoluzione previsti per legge, STUANI ha facoltà e diritto di recedere dal contratto o risolverlo con effetto immediato, dandone immediato e formale avviso per scritto: (i) qualora il Fornitore sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligo disposto dall'Ordine; (ii) qualora il Fornitore abbia bloccato la fornitura ai suoi clienti; (iii) qualora il Fornitore si trovi in condizioni patrimoniali e/o finanziarie che risultino o rischino di essere sostanzialmente deteriorate compromettendo gli impegni assunti nei confronti di XXXXXX; (iv) il Fornitore sia divenuto insolvente o si trovi in condizioni di indebitamento eccessivo o nel caso in cui interrompa i propri pagamenti; (v) qualora il fornitore dichiari la propria insolvenza o abbia inizio nei suoi confronti qualsiasi procedura concorsuale o fallimentare in qualunque ordinamento. In tutte tale ipotesi il recesso o la risoluzione avverranno senza alcun pregiudizio dei diritti e rimedi maturati a favore di STUANI.
17.2. I diritti e le azioni previste per legge in favore di STUANI non saranno limitati a quanto previsto nel presente art. 17.
17.3. Durante l'esecuzione dell'Ordine, STUANI ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, per intero od in parte, senza giustificarne i motivi. In seguito a tale recesso, le Parti dovranno pattuire un indennizzo in favore del Fornitore, in base ai costi diretti che siano conseguenza diretta del recesso e che dovranno essere indicati dal Fornitore entro 30 giorni successivi all'avviso di recesso. XXXXXX non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità, oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate alla cancellazione dell'Ordine.
18. ISPEZIONI E VERIFICHE.
18.1. La STUANI si riserva il diritto di effettuare, da sola o con il cliente finale (o suoi rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tale ispezione o verifica dovessero dare alla STUANI motivi per ritenere che i prodotti e/o le lavorazioni non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie offerte dal Fornitore a STUANI in base agli
20. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE.
20.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e quelle particolari dell'Ordine sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione di norme di diritto privato internazionale relative alla legge applicabile alla vendita di merce e/o servizi, e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
20.2. Per ogni controversia sorta da o connessa con l'Ordine, compresa ogni questione riguardante la sua esistenza, interpretazione, validità o risoluzione, come pure all’ammontare dei crediti verso STUANI sarà competente in via esclusiva il Tribunale in cui ha sede la STUANI, con espressa e concorde esclusione di ogni eventuale ulteriore Foro concorrente o alternativo.
21. VARIE.
21.1. Qualora una qualsiasi clausola dell'Ordine sia ritenuta, da un qualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole dell'Ordine rimarranno pienamente efficaci e vincolanti, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui l'Ordine dovesse essere eseguito completo della clausola invalida, illecita od inefficace eliminata.
21.2. Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.
21.3. Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere indirizzata all'altra parte presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le comunicazioni.
21.4. L'Ordine, gli eventuali suoi allegati e le presenti Condizioni generali costituiscono l'intero accordo tra le parti, che prevale su tutti i precedenti contratti, dichiarazioni ed accordi da e tra le parti in relazione alla materia oggetto dell'Ordine. L'Ordine prevale anche su qualunque disposizione non conforme contenuta in qualunque ordine d'acquisto applicabile, precedente o successivo, che riguardi la stessa materia oggetto dell'Ordine.
Luogo e data
articoli 9 e 10, STUANI ne darà comunicazione al Fornitore, ed il Fornitore
dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per la STUANI) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. La STUANI avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.
19. SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE E NORME DI LEGGE IN GENERE.
19.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono realizzate e consegnate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna.
19.2. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a, tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche.
19.3. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza.
19.4. Il Fornitore deve ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni
Timbro e firma del Fornitore Il legale rappresentante
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: art. 1.1 (Principi generali); art. 2 (Proposta e accettazione); art. 3 (Luogo della prestazione); art. 4 (Esecuzione dell’Ordine); art. 5 (Consegna e accettazione dei Beni); art. 6 (Penali per il ritardo); art. 7 (Consegna parziale – Difformità nella consegna); art. 9 (Controllo qualità – Garanzia e responsabilità da prodotto – Procedura di richiamo); art. 10 (Garanzia); art. 14 (Pagamento); art. 17 (Risoluzione e recesso); 20 (Legge applicabile – Foro competente).
Luogo e data
come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle
Dichiarazioni di Conformità che siano richieste.
19.5. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire la STUANI per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.
Timbro e firma del Fornitore Il legale rappresentante