CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ATTO DI COMODATO D’USO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ATTO DI COMODATO D’USO
L’anno duemilaventuno (2021) e questo dì ( ) del mese di , tra le parti:
Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx (C.F.: ), nat_ a ( ) il
/ / , la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, in applicazione dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari dell’Ente;
E
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx (C.F.: ), nat_ a ( ) il
/ / la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (d'ora innanzi ARTI), con sede legale in Firenze, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 62-64,nella sua qualità di Direttore pro tempore e legale rappresentante dell'Agenzia.
Premesso che:
- con legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” alcune funzioni sono state trasferite alla Regione Toscana;
- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 veniva disciplinato il trasferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro a seguito della convenzione Stato Regione prevista dall'art. 11 del d.lgs. 150/2015;
– con legge regionale 8 giugno 2018, n.28 veniva istituita l’Agenzia regionale toscana per l’impiego – ARTI;
– l’articolo 27, comma 5, della L.R. 28/2018, prevedeva che “Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego: a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell’uso. L’accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità; b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall’Agenzia o dall’ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna
di dette attività. Se è previsto l’uso gratuito dell’immobile per almeno tre anni, l’accordo può prevedere in capo all’Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria. In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia. c) prevedono il rilascio dell’immobile a seguito della definizione dei rapporti tra l’Agenzia e il comune tenuto agli obblighi di cui all’articolo 3 della l. 56/1987 ;d) accertano, se la provincia o la città metropolitana hanno in corso rapporti, anche a titolo oneroso, con soggetti diversi dai comuni, per l’utilizzo di immobili di cui al comma 1, la disponibilità dell’ente interessato alla continuazione dei rapporti in corso per le finalità cui gli immobili sono attualmente destinati e per il tempo necessario alla definizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni ai sensi della l. 56/1987 . In tal caso è assicurato all’ente interessato il rimborso delle spese sostenute derivanti da detta continuazione. In caso di mancata disponibilità l’Agenzia può provvedere al subentro nei rapporti medesimi previa acquisizione del consenso del soggetto interessato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.”;
– l’art. 27, comma 7, della L.R. 28/2018, prevedeva che “Per la definizione degli accordi di cui al comma 5 la Regione attiva, entro il 31 dicembre 2018, appositi tavoli di lavoro con le province, la città metropolitana, i comuni interessati e l’Agenzia.”;
– la Regione Toscana ha attivato con la Città Metropolitana il tavolo di lavoro previsto e l’incontro conclusivo si è svolto in data 10.10.2018;
– con Delibera di Giunta Regionale n. 813 del 25/06/2019 veniva approvato l’Accordo con la Città metropolitana di Firenze in merito alla definizione delle modalità di utilizzo degli immobili sedi dei CPI art. 27 L.R. 28/2018”;
– con atto dirigenziale n.1971 del 18 luglio 2019 la Città metropolitana di Firenze approvava il suddetto Accordo;
– in data 24.7.2019 veniva sottoscritto dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze e l’Assessore competente della Regione Toscana l’Accordo in merito alla definizione delle modalità di utilizzo degli immobili sedi dei CPI art. 27 L.R. 28/2018 in base al quale gli immobili di proprietà della Città metropolitana di Firenze sedi dei CPI sarebbero stati concessi alla Regione Toscana in comodato d’uso;
tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2 - Oggetto
La Città Metropolitana di Firenze concede in comodato d’uso gratuito ad A.R.T.I. (di seguito anche “Comodatario”), che in persona del Direttore, come sopra qualificato, accetta, l’immobile situato in xxx Xxxxxxxxx 00 nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, aventi superficie complessiva di circa mq 175 – così identificata al NCEU di Figline e Incisa Valdarno: F.31, part. 175 sub 509 - e precisamente individuati nella planimetria allegata al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera “A”. Nella planimetria i locali concessi sono stati colorati con colori diversi e precisamente: in rosso i locali ad uso esclusivo del Comodatario, in verde gli spazi concessi a comune (ingresso). L’immobile viene concesso con l’obbligo di adibirlo esclusivamente a sede del Centro per l’Impiego.
ARTICOLO 3 - Durata
Il presente comodato ha decorrenza dalla data di stipula e durata di 5 anni, considerandosi cessato alla data stabilita, senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d’ora per gli effetti del codice civile.
ARTICOLO 4 - Stato e conduzione dei locali
Il Comodatario deve conservare i locali oggetto del presente atto in perfetto stato di manutenzione, con divieto esplicito di concedere a terzi il godimento degli stessi. All’atto della riconsegna, il Comodatario dovrà rispondere di eventuali danni ai locali di proprietà della Città Metropolitana, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
ARTICOLO 5 - Lavori e modifiche ai locali
Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Comodatario il ripristino della situazione originaria. Il Comodatario non potrà comunque pretendere dal Comodante compensi o indennizzi per tali opere, mentre l’Amministrazione comodante avrà diritto, alla cessazione del rapporto di comodato, di ritenerle in tutto o in parte senza alcun corrispettivo, ovvero di richiedere la rimessa in pristino dell’immobile a cura e spese del Comodatario. In ogni caso, il valore delle addizioni, modifiche o innovazioni anche migliorative non potrà essere compensato con quello dei deterioramenti o danni subiti dall’immobile concesso in comodato.
ARTICOLO 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
Tutti gli oneri derivanti da ordinaria manutenzione, utenze e consumi (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e condizionamento, linea telefonica, tari, ecc.) nonché da gestione corrente (a titolo esemplificativo: spese di pulizia) sono a carico del Comodatario. La Città Metropolitana sosterrà in via anticipata le spese di gas, manutenzione del verde e del resede a comune e svuotamento delle fosse biologiche, che verranno richieste a
rimborso ad ARTI sulla base del seguente criterio di riparto:
– quanto al gas, sulla base dei consumi effettivi rilevati dal contatore a defalco, la cui lettura sarà periodicamente effettuata dalla Città Metropolitana e comunicata ad A.R.T.I.;
– quanto alla manutenzione del verde e del resede a comune, i relativi costi saranno imputati ad ARTI in applicazione di una quota millesimale di 96/1000;
– quanto alla svuotamento dei xxxxx xxxx, i relativi costi saranno imputati ad ARTI in applicazione di una quota millesimale di 96/1000;
Il Comodatario si obbliga, in deroga all’art. 1808 del codice civile, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni di qualunque natura, anche straordinarie, necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie nel periodo di cessione in comodato dell’immobile per garantire l’uso cui è destinato.
ARTICOLO 7 - Responsabilità
Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso del medesimo.
Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi e/o a cose di terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’immobile oggetto del contratto, o comunque verificatisi all’interno dell’immobile medesimo, anche a causa di terzi.
Il Comodatario è responsabile verso il Comodante ed i terzi per i danni derivati da negligenza nell’uso dell’immobile ceduto in comodato, ivi compresi gli impianti. A titolo indicativo il Comodatario è responsabile dei danni che si dovessero verificare a seguito di ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi e di ogni altro evento riconducibile alla conduzione della cosa locata.
La copertura dei suddetti rischi a carico del Comodatario che si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
ARTICOLO 8 - Restituzione dei locali
Nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell’Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza con dodici mesi di preavviso.
ARTICOLO 9 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le parti rinviano agli articoli del Codice Civile (artt. 1803-1812) ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Le spese del presente atto e consequenziali, comprese quelle per la registrazione, sono a totale carico del Comodatario che se le assume e che provvederà alla registrazione
del presente atto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e xx.xx. e ii.
Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 10 - Tutela dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 il Concessionario dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy, come da nota prot. 40732 del 04.09.2018, agli atti della Città Metropolitana.
Il presente atto, redatto in triplice originale, composto da numero dieci (10) articoli scritti su cinque (5) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.
Città Metropolitana di Firenze:
(Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx) A.R.T.I.:
(Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, come sopra qualificata, per A.R.T.I. dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole espresse negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto.
A.R.T.I.:
(Xxxxxxxxx Xxxxxxx)