SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
OGGETTO: erogazione servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. . CIG: 6810460960
INTERVENGONO
PromoTurismoFVG, di seguito nel presente atto denominata “Committente”, ente pubblico economico funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del suo Direttore generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx che agisce in virtù della carica conferitagli dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2524 del 22.12.2015 e successivo Decreto n. 0264/Pres. del 29.12.2015 con cui è stato nominato Direttore generale di PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell’art. 5 sexies comma 2 della L.R. 50/1993 che dispone che il Direttore generale ha la rappresentanza dell’Agenzia;
E
Ditta , Cod. Fisc. , Part. IVA
, R.E.A. N° UD – , con sede legale in Via n. ,
( ) , rappresentata dal sig./dr. , nato a
( ) il , il quale interviene nel presente atto nella sua veste di
, di seguito nel presente atto denominato “Somministratore”, Premesso che:
o con Deliberazione del Direttore Generale n. XX dd. XX maggio 2016 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. B), D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i., e contestualmente è stata approvata la documentazione di gara;
o con Deliberazione del Direttore Generale n. XX del XX XXXXX 2016, in esito all’espletamento delle operazioni della gara, è stata disposta l’approvazione dei verbali, procedendo all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto nei riguardi dell’Agenzia di lavoro ;
o che entro il termine indicato all’art. 76, D.lgs. cit. sono state inviate le prescritte comunicazioni.
o che, stante la vigenza della c.d. clausola sociale ex art. 31, CCNL 27.2.2014 (Per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro), ai sensi della quale “in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzie anche diversa dalla precedente, questa è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso”;
o si segnala che le mansioni sopra elencate sono attualmente ricoperte rispettivamente dai seguenti lavoratori interinali:
a) xxxx xxx
b) xxxx xxx
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti così come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue.
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO
PromoTurismoFVG, come sopra rappresentata, affida al Somministratore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, il servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i., il tutto secondo quanto indicato nella documentazione di gara approvata come da premessa, con specifico riferimento al mod. “lettera di invito / disciplinare di gara”, che qui si richiama integralmente ancorché non allegato al presente atto, nonché “capitolato speciale d’appalto” e all’offerta economica, allegati rispettivamente sub A), sub B), quali parti integranti e sostanziali del presente accordo quadro.
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto di somministrazione di lavoro è subordinato, in punto validità ed efficacia, al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché all’accordo quadro, con particolare riferimento alla previsione della durata contrattuale, il cui termine massimo è prefissato al 31.12.2017, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo quadro; resta inteso che, qualora l’importo massimo contrattuale di cui al successivo art. 4 si esaurisca anticipatamente, la durata contrattuale sarà per l’effetto cristallizzata a tale differente momento.
Per il Somministratore sussiste l’obbligo di erogare il servizio con le modalità di cui al doc. “speciale d’appalto”, integrato dalle previsioni che seguono.
Si prevede la seguente tempistica:
A1) entro il 4° (quarto) giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza, l’Utilizzatore provvede ad inviare al Somministratore i fogli presenza di ciascun lavoratore somministrato, con indicati i dati e gli eventuali documenti necessari;
A2) entro il successivo giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di competenza il Somministratore rende disponibili all’Utilizzatore i cedolini paga e, contestualmente, provvede all’accredito degli stipendi sui rispettivi conti correnti indicati dai lavoratori somministrati;
A3) Qualora il termine di cui alla precedente lett. A2) cada in un giorno festivo/xxxxxxxx/domenicale, lo stesso è anticipato al primo giorno utile non festivo/xxxxxxxx/domenicale.
B) Qualora, successivamente alla presentazione degli elaborati, siano riscontrate anomalie di qualsivoglia natura, l’Utilizzatore notifica tempestivamente al Somministratore una “richiesta di rettifica”. Il Somministratore effettua con sollecitudine i necessari interventi di rettifica, che sono evidenziati sui cedolini paga immediatamente successivi rispetto alla notifica della segnalazione da parte dell’Utilizzatore. Ciascun intervento di rettifica dà origine, a seconda dei casi, a delle “note a credito” o “a debito”. Se la segnalazione interviene successivamente alla scadenza dei contratti di prestazione di lavoro, sono elaborati dei cedolini paga ad hoc.
C) Con riferimento agli adempimenti relativi alle elaborazioni periodiche, annuali e al TFR, il Somministratore si attiene al rispetto della vigente normativa (primaria e secondaria) e degli usi contrattuali che regolano la materia oggetto del servizio affidato.
D) Con riferimento alle modalità di erogazione dell’assistenza specifica in materia giuridico – contabile, il Somministratore è tenuto in ogni caso a fornire con sollecitudine ai dipendenti dell’Ufficio personale c/o l’Utilizzatore la necessaria assistenza specifica nella materia oggetto del servizio affidato:
di propria iniziativa, tutte le volte in cui le comunicazione siano necessarie per uniformare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali al canone di diligenza professionale;
a richiesta dell’Utilizzatore, riscontrando eventuali quesiti scritti o verbali da questa formulati.
In tali casi il termine fissato per l’erogazione della suddetta assistenza specifica è pari a 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
E) entro 60 (sessanta) ore, decorrenti dalla richiesta formulata dall’Utilizzatore al Somministratore in ordine alla riscontrata sussistenza delle ipotesi fattuali di cui agli artt. 8 e 9, doc. “capitolato speciale d’appalto” e fatte salve le tempistiche di cui all’art. 5, lett., c), d) e), f) , doc. cit., il Somministratore provvede a definire le relative procedure di sostituzione dei lavoratori somministrati:
le cui prestazioni siano risultate non adeguate a quanto dedotto nell’oggetto dei contratti di somministrazione e prestazione di lavoro, oppure
in caso di assenza dei lavoratori superiore a 15 (quindici) giorni, oppure;
per causa di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al Somministratore.
F) Al termine del periodo contrattuale, nel periodo di affiancamento eventualmente previsto in favore di altro esecutore del servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata del presente accordo quadro, il Somministratore è obbligato ad effettuare tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc., previsti dalla normativa vigente al termine dell'anno fiscale in cui cessa l'affidamento (es.: autoliquidazione INAIL, CUD, modello 770, ecc.).
La richiesta di trasmissione di dati e/o di elaborati in possesso del Somministratore può essere inoltrata all’Utilizzatore in qualsiasi altro momento, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale.
ART. 4 – VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO; DETERMINAZIONE DEL PREZZO, DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DEL VALORE DEL MOLTIPLICATORE UNICO.
Ai sensi dell’art. 3, doc. capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo stimato dell’appalto è fissato in
€ 200.000,00 (duecentomila/00) esclusa l’IVA ai sensi di legge, calcolata sull’utile di impresa indicato in sede di offerta.
Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori.
Ai sensi dell’art. 11, doc. capitolato speciale d’appalto, su tale importo il Somministratore in fase di presentazione della offerta economica ha indicato il prezzo orario, il corrispettivo del servizio e il moltiplicatore unico, i cui valori sono pertanto ritenuti remunerativi, avendo preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come dichiarato in sede di gara e qui confermato.
Ferma la validità delle prescrizioni di cui all’art. 11, doc. cit. capitolato speciale d’appalto, la determinazione del prezzo e del corrispettivo del servizio per ciascun livello contrattuale nonché la specifica del valore del
moltiplicatore unico sono indicati nell’offerta economica, così come da tabella riportata nel mod. B e come da riepilogo che segue.
Prezzo offerto XX liv. , CCNL € ;
Corrisp. servizio XX liv. CCNL € ;
…..
Moltiplicatore unico offerto: .
ART. 5 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
1. Le fatture, aventi cadenza mensile, dovranno, previa attestazione di conformità da parte dell’Utilizzatore:
o essere intestate a: PromoTurismoFVG
Sede legale: xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Cod.Fisc. eReg. Impr. Trieste n. 01218220323 – P. IVA IT01218220323
o essere inviate al Committente in xxx Xxxxx 0 – Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX);
o riportare il CIG (Codice identificativo di gara) relativo allo specifico contratto;
o CUP (Codice Unico di Progetto) relativo alla fonte di finanziamento, qualora previsto;
o numero di contratto e nominativo del lavoratore;
o quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
o tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
o retribuzioni accessorie e relativo costo unitario;
o utile d’impresa per ogni singolo lavoratore;
o IVA di legge sull’utile d’impresa;
o totale fattura.
Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.
Il Somministratore notifica tempestivamente per iscritto all’Utilizzatore eventuali variazioni relative alle modalità di riscossione; in difetto l’Utilizzatore non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione sono sospesi e nulla il Somministratore può pretendere per ritardato pagamento.
2. Per il servizio di somministrazione, l’Utilizzatore si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo utile d’impresa.
3. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dev’essere debitamente corredata dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall’attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento resta sospeso sino all’avvenuta presentazione della documentazione, un tanto senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte del Somministratore.
4. Il Somministratore comunica, unitamente alla trasmissione della fattura, gli imponibili previdenziali di ciascun dipendente, ai fini dell’applicazione da parte dell’Utilizzatore dell’I.R.A.P. calcolata con il metodo retributivo.
5. L’Utilizzatore può richiedere al Somministratore modalità differenti di fatturazione per i lavoratori somministrati impegnati nell’ambito di progetti comunitari, senza che alcun onere aggiuntivo possa essere richiesto per tale evenienza.
6. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni con cadenza diversa rispetto alla mensile, interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o riportanti particolari diciture richieste dalle autorità coinvolte nei diversi progetti.
7. L’Utilizzatore si obbliga ad effettuare il pagamento spettante al Somministratore entro 60 giorni dal ricevimento della fattura corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, previa acquisizione dell’attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali, di cui al successivo articolo 13.
8. Il Somministratore non può avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all’Utilizzatore.
9. In occasione di ogni singolo pagamento, l’Utilizzatore opera una ritenuta dello 0,50% sull’imponibile, da svincolarsi soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Somministratore tiene conto di questa ritenuta e fattura le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell’importo netto progressivo. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, fattura anche l’ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Somministratore, a pena nullità assoluta del presente accordo quadro, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il Somministratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Utilizzatore e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subsomministratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG: 6810460960, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 7 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio dell’attività, il Somministratore, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale indicati nel doc. “capitolato speciale d’appalto” – dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/2016, il Somministratore, a garanzia del corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto, allega la polizza fideiussoria n. rilasciata da
in data per l’importo di Euro , pari al % del valore
complessivo dell’appalto. La garanzia sarà svincolata a conclusione di ogni attività pertinente al presente accordo quadro.
ART. 9 – PROROGA TECNICA
E’ facoltà dell’Utilizzatore richiedere all’affidatario del servizio, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga tecnica dell’appalto, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
ART. 10 – SUBAPPALTO; CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 105, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto di quanto disciplinato nel doc. lettera di invito/disciplinare di gara, che sarà comunicato ai soli soggetti invitati.
2. l’istituto della cessione del credito è disciplinato dagli articoli 106 D.lgs. n.50/2016 cit..
ART. 11 – AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 89, D.lgs. n. 50/2016 cit., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato può avvalersi di una impresa ausiliaria per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dal presente disciplinare.
2. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione:
a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il medesimo attesta:
o quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente (ausiliato) risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89, D.lgs. n. 50/2016 cit.;
o le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B.:
o oltre alle suddette dichiarazioni deve essere allegato, a pena di esclusione, l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.lgs. 50/2016 cit., dal contratto discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto a base di gara;
o nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto a base di gara, come previsto dal comma 5 dell’articolo 89, D.lgs. 50/2016 cit..
b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta:
o le proprie generalità;
o il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, D.lgs. 50/2016 cit., nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente disciplinare, che servono all’ausiliario per l’esecuzione del contratto. Le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) sono rese altresì da tutti i soggetti in carica e da quelli cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
o il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
o di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché a mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, specificando quali e a rendersi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
o che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
c) una busta chiusa per i casi di controllo ex articolo 2359 c.c., che reca all’esterno l’indicazione “Avvalimento - documenti ex articolo 80, comma 5, lett. m dell’ausiliaria”; in essa dovranno essere contenuti una dichiarazione del legale rappresentante e i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo, eventualmente dichiarata ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. m, D.lgs. 50/2016 cit., non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che pertanto non è riconducibile ad un unico centro decisionale.
3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
4. Ai sensi dell’art. 89, comma 8, D.lgs. 50/2016 cit., il servizio è eseguito dal concorrente e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e dei vincoli di cui all’articolo 12 che precede.
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO
1. L’Utilizzatore, a mezzo del soggetto competente alla gestione del contratto, accerta che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.
2. L’Utilizzatore si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel doc. capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori atti di gara, con particolare riferimento ai controlli di rispondenza e di qualità.
3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, l’Utilizzatore contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nell’ulteriore termine di 5 gg. , decorrente dalla comunicazione di cui sopra, il Somministratore può rilasciare giustificazioni/deduzioni; nel successivo termine di 10 gg. l’Utilizzatore emette provvedimento (confermativo o di annullamento della originaria contestazione).
4. Qualora il richiamo abbia esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Somministratore non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono applicate le penali di cui al successivo articolo 15.
5. Nei casi di recidiva, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per recidiva, ai fini della presente disposizione, si intende la reiterazione di 3 o più contestazioni relative ad altrettanti infrazioni, anche di lieve entità, avendo in considerazione il biennio antecedente la contestazione dell’ultima inadempienza riscontrata.
6. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente e agli ulteriori atti di gara.
7. L’Utilizzatore ha la facoltà di verificare l’applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei lavoratori dell’esatta retribuzione in base ai vigenti CCNL 07.04.2014 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro), del CCNL 18.04.2014 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, imprese di viaggi e turismo) e del CCNL 28.03.2014 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli impianti di trasporto a fune).
ART. 13 – PENALITÀ
1. Fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno, l’Utilizzatore ha facoltà di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze alle prescrizioni del doc. capitolato speciale d’appalto e del presente accordo quadro, risultanti dalle verifiche e dai controlli di cui al precedente articolo:
a) in caso di omessa erogazione del servizio rispetto alla tempistica indicata al precedente art 3: addebito di un importo pari allo 0,5 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
b) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale rispetto alla tempistica indicata al precedente art. 3, lett. E): addebito di un importo pari allo 0,4 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
c) per i casi di inadempimento contrattuale di cui ai precedenti art. 6, lett. g), h), i), j), k), l), m), art. 7 e art. 13, comma 3 del presente accordo quadro: addebito di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto, in relazione all’entità delle inadempienze.
2. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore complessivo stimato dell’appalto. In tal caso l’Utilizzatore può avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 16.
3. L’iter per l’applicazione delle penali sopra indicate è il medesimo utilizzato per l’applicazione dell’istituto della a recidiva di cui ai commi 3, 4, 5 dell’articolo che precede.
4. L’importo delle penali può essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso ovvero sull’importo della cauzione prestata di cui all’art. 8 che precede che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ferma restando l’applicabilità delle penali di cui al precedente articolo 15 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Somministratore, qualora il medesimo:
a) ometta o ritardi per più di due volte nel corso della vigenza contrattuale dell’accordo quadro, di fornire o sostituire uno dei lavoratori entro i termini indicati dal precedente art. 3, lett. E);
b) ometta di pagare al lavoratore le retribuzioni dovute nonché di versare gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per legge;
c) sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale;
d) contravvenga alle disposizioni che disciplinano la cessione del contratto e del credito ovvero del subappalto di cui al precedente articolo 12;
e) incorra nell’applicazione di penali che, tra loro sommate, eccedano la misura massima stabilita al precedente art. 15, comma 2, del presente accordo quadro;
f) perda i requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;
g) incorra nell’ipotesi di recidiva di cui all’art. 14, commi 3, 4, 5, presente accordo quadro.
h) nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di risoluzione il Somministratore incorre nella perdita della cauzione definitiva di cui al precedente art. 8, che viene incamerata dall’Utilizzatore.
3. In base all’art. 110 D.Lgs. n. 50/201 6 e s.m.i., l’Utilizzatore si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 15 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ss.mm.ii., l’Utilizzatore ha diritto di recedere dall’accordo quadro, qualora il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Utilizzatore e il Somministratore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. Restano salvi, sino alla naturale scadenza, i contratti di somministrazione lavoro in essere al tempo della sopravvenuta convenzione Consip.
ART. 16 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di Utilizzatore o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Somministratore siano condannati con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Utilizzatore ha diritto di recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In ogni caso, l’Utilizzatore può recedere dal contratto qualora si accerti il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’articolo 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui dovessero sopravvenire disposizioni normative interessanti l’Utilizzatore, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio oggetto del presente capitolato, lo stesso Utilizzatore potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Somministratore con PEC o lettera raccomandata A/R..
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Somministratore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 1671 c.c.. In siffatte circostanze, ferma e impregiudicata da parte dell’Utilizzatore la facoltà di procedere all’incameramento del deposito cauzionale e il diritto al risarcimento di eventuali danni, al Somministratore è liquidato il corrispettivo per l’attività svolta sino al momento della risoluzione, se di gradimento per l’Utilizzatore, con esclusione di ogni altra spesa o onere.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l’Utilizzatore e il Somministratore in dipendenza del presente atto, non definibile in via amministrativa, è devoluta convenzionalmente alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tali ipotesi le parti concordano fin d’ora che la competenza è riservata in via esclusiva al Foro di Udine.
ART. 18 – COMUNICAZIONI
Per l’invio/notifica di comunicazioni da parte dell’Utilizzatore, il Somministratore elegge domicilio nella propria sede legale, con ubicazione in Via n. , ( ), tel.
fax ; e-mail .
In tutte le comunicazioni, con qualsiasi mezzo eseguite, il Somministratore è tenuto a indicare la dicitura “Servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. . CIG: 6810460960;
Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono termini certi, ovvero riguardanti l’esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
ART. 19 – SPESE
Tutte le spese, diritti di segreteria, registrazione in misura fissa, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto – eccetto l’IVA – sono ad esclusivo carico del Somministratore.
Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato in misura fissa entro 20 giorni dalla stipula e in misura proporzionale pari al 3% soltanto in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986 n.131.
ART. 20 – SEGRETO PROFESSIONALE; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati e le informazioni relative alla documentazione elaborata:
o sono coperti dal segreto professionale; un tanto nell’interesse dei dipendenti, diretti o in comando e di tutto il personale in forza c/o l’Utilizzatore;
o non possono in ogni caso essere utilizzati a vantaggio proprio o di terzi;
o al di fuori dell’ipotesi prevista nel punto precedente, non possono essere oggetto di divulgazione, senza previa autorizzazione scritta da parte dell’Utilizzatore.
Il Somministratore è tenuto in solido con i propri dipendenti e/o collaboratori, obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il personale interno all’Utilizzatore.
Ferma la piena applicabilità dei commi che precedono, il Somministratore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del servizio e s’impegna a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
In particolare, il Somministratore ha l’obbligo di:
o utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, con divieto di ogni altra utilizzazione;
o adottare idonee e preventive misure di sicurezza, atte a eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme.
Ai sensi all’art. 7 del D.lgs. 196/03 cit., l’Utilizzatore può in ogni momento ottenere conferma dell’esistenza dei propri dati, indicazione della finalità in relazione al loro trattamento, aggiornamento, rettifica, integrazione, esercitare opposizioni al loro trattamento.
ART. 21 – CLAUSOLE GENERALI
Il Somministratore si impegna alla scrupolosa osservanza della normativa applicabile alla presente procedura, così come puntualmente dettagliata dall’art. 5, doc. capitolato speciale d’appalto.
Per le eventuali modificazioni od integrazioni alle condizioni ed ai termini contrattuali si osserva, a pena di nullità, la forma scritta.
In tutti i casi di contestazione che dovessero sorgere tra le Parti a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal doc. capitolato speciale d’appalto rispetto alle prescrizioni contenute nel presente contratto, è stabilita la prevalenza di quest’ultimo.
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Somministratore dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento del Committente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.
Il Somministratore prende atto che il Committente potrà adottare anche nei confronti dell’operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.
L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente. prot. n.
il Committente
Il Direttore generale
xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Il Somministratore
Dr.
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341, II comma, c.c., il Somministratore dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, intendendole come sottoscritte una per una.
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
“PromoTurismoFVG – imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n.141/2015 dd. 08.01.2015
– agenzia delle entrate – ufficio territoriale di Trieste”.