FASCICOLO INFORMATIVO DANNI
FASCICOLO INFORMATIVO DANNI
E
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA IN CASO DI INFORTUNIO,
MALATTIA E PERDITE PECUNIARI
CATTOLICA TUTELA REDDITO
Convenzione Collettiva Numero: 00722630000206 Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al
n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Telefono: 000.0000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
c) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
d) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 ammonta a 1.876 milioni di Euro (capitale sociale: 523 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.289 milioni di Euro).
Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 1,88 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Convenzione, stipulata dal Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego, Malattia Grave, Decesso da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia l’Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo.
Il primo periodo di copertura assicurativa intercorre tra la data di Decorrenza, riportata sul Modulo di Adesione e, il primo giorno dello stesso mese di decorrenza dell’anno successivo rispetto alla data di sottoscrizione. Successivamente alla scadenza della copertura di primo periodo, l’assicurazione si rinnova tacitamente per altri 12 mesi, salvo disdetta o recesso.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda allo specifico Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta del contratto da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per ciascun Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
La disdetta della singola Adesione è una facoltà data ad entrambe le Parti, Compagnia e Aderente. La comunicazione di disdetta deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura assicurativa.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo nei casi sotto indicati, diversi a seconda del “Pacchetto” di garanzie scelto e dello Status occupazionale dell’Assicurato in fase di sottoscrizione:
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia≥60%, per tutti gli Assicurati
Decesso da Infortunio, per tutti gli Assicurati
PACCHETTO BASE
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia,
qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo
Perdita di Impiego,
qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico
Malattia Grave,
qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore, Lavoratore Dipendente di Impresa familiare o Key Man se Aderente Persona Giuridica
PACCHETTO PLUS
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia≥60%, per tutti gli Assicurati
Decesso da Infortunio, per tutti gli Assicurati
Il prodotto prevede per particolari profili assicurativi l’esclusione del Pacchetto Base (le combinazioni di garanzie valide sono solo quelle espressamente riportate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente).
Le garanzie sono sottoscrivibili sia da Persona Fisica che da Persona Giuridica: in caso di Persona Giuridica, l’Aderente corrisponde alla Società, mentre l’Assicurato deve ricoprire, all’interno della Società stessa, uno dei seguenti ruoli: Proprietario, Amministratore Delegato, Socio, Direttore Generale, Direttore Commerciale.
L’Inabilita’ Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT), la Malattia Grave (MG), l’Invalidita’ Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP), la Perdita di Impiego (PI) e il Decesso da Infortunio sono garanzie appartenenti al Ramo Danni, prestate dalla Compagnia Cattolica Assicurazione Soc Coop. e sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo: si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto nel Modulo di Adesione il relativo Pacchetto di garanzie di cui sopra, secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Per gli aspetti di dettaglio sull’Indennizzo previsto per le seguenti garanzie si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 24;
Perdita di Impiego (PI) – Art. 29;
Malattia Grave (MG) – Art. 33;
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - Art. 39;
Decesso da Infortunio - Art. 43
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 26;
Perdita di Impiego (PI) – Art. 31;
Malattia Grave (MG) – Art. 36;
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - Art. 41;
Decesso da Infortunio - Art. 45
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Per conoscere in dettaglio le Franchigie, gli Scoperti e i Massimali applicabili alle singole garanzie si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 24;
Perdita di Impiego (PI) – Art. 29;
Malattia Grave (MG) – Art. 33;
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - Art. 39;
Decesso da Infortunio - Art. 43
A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all'applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
1° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2015 – 20/11/2015
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; € 00,00
2° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2015 – 20/03/2016
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; 4 rate mensili x
€ 400,00 = € 1.600,00
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate.
5.2 AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie:
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano:
1. alle ore 24:00 del giorno di Decesso da Infortunio dell’Assicurato;
2. a partire dal giorno successivo alla prima scadenza annuale del contratto, in caso di liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
3. per il solo caso di Perdita di Xxxxxxx, al raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico;
4. in caso di disdetta del rinnovo della copertura assicurativa: la disdetta della singola Adesione è una facoltà data ad entrambe le Parti, Compagnia e Aderente. La comunicazione di disdetta deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura assicurativa;
5. in caso di esercizio del diritto di recesso;
6. in caso di comunicazione da parte dell’Aderente/Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di Premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ.
7. Premio
A fronte della prestazione assicurativa, l’Aderente si impegna a versare un importo pari al Premio Annuale lordo calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Premio Annuale lordo, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in base alle garanzie prestate in relazione allo Status Occupazionale dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e all’ammontare del capitale e della rata assicurata.
Il premio da versare alla sottoscrizione viene calcolato pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura, riportata sul Modulo di Adesione e, il primo giorno dello stesso mese di decorrenza dell’anno successivo rispetto alla data di decorrenza stessa.
Al termine del suddetto periodo di copertura, il Premio Annuale lordo è calcolato su base annuale.
Il pagamento del Premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Aderente tramite addebito con SDD.
7.1 Mezzi di Pagamento
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Aderente:
-Addebito con SDD.
8. AVVERTENZA - Diritto di Recesso
L’Aderente può recedere dal presente contratto:
Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza inviando la richiesta di recesso alla Compagnia.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell’Aderente.
Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all’Aderente.
Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l’invio della richiesta di Xxxxxxxx si rimanda all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie Xxxxx sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Aderente, l’Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Aderente, l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o il Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui sopra, unitamente alla documentazione richiesta.
(*) Compagnia
c/o XX.XX.XX. S.r.l.- Gruppo MOL Xxx Xxxxx,0/0 - 00000 Xxxxxx (XX)
La documentazione potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Numero Telefonico 02.83440579
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda all’articolo 11 delle CGA.
Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
AVVERTENZA – Apertura e gestione del sinistro
Dopo aver ricevuto il modulo di denuncia sinistro la Compagnia o una Società fiduciaria incaricata alla gestione, verifica il nominativo dell’Assicurato e la regolarità amministrativa della polizza.
Alla fine di queste preliminari attività la Compagnia/Società fiduciaria incaricata della gestione registra la denuncia e contestualmente assegna alla pratica un numero di sinistro. Il numero di sinistro è utile in tutte le comunicazioni dalla Compagnia/Società fiduciaria all’Assicurato e dall’Assicurato alla Compagnia/Società fiduciaria.
Di seguito le possibili casistiche:
1) L’Assicurato o i suoi familiari hanno compilato il modulo di denuncia sinistro in tutte le sue parti e allegato tutta la documentazione richiesta, come previsto all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione: la Compagnia/Società Fiduciaria provvederà, entro 30 giorni, alternativamente a:
- Emettere il pagamento;
- Rigettare il sinistro con comunicazione motivata indirizzata all’Assicurato.
2 ) l’Assicurato o i suoi familiari hanno compilato il modulo di denuncia sinistro privo della documentazione richiesta all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione:
la Compagnia/Società fiduciaria entro 10 giorni richiederà i documenti mancanti con lettera d’integrazione documentale. Al ricevimento dei documenti la Compagnia/Società Fiduciaria provvederà, entro 30 giorni, alternativamente a:
- Emettere il pagamento;
- Rigettare il sinistro con comunicazione motivata indirizzata all’Assicurato.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 28;
Malattia Grave (MG) – Art. 38;
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) - Art. 42
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Aderente: la Persona Fisica o Giuridica, che sottoscrive il Modulo di Adesione della presente polizza assicurativa.
Assicurato: la Persona Fisica per la quale valgono le coperture assicurative ai sensi e nei limiti di cui alla presente polizza. Nel caso di Aderente Persona Giuridica l’assicurato coincide con la persona fisica designata dall’Aderente che ricopre il ruolo di Key Man nell’Azienda Aderente (amministratore delegato, proprietario, socio, direttore generale, direttore commerciale).
Assicurazione: il contratto di assicurazione (Convenzione Collettiva) e il suo contenuto.
Beneficiario: il soggetto che beneficia delle prestazioni assicurative previste dal contratto.
Capitale Assicurato: la somma, costante per tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, scelta dall’Assicurato in fase di adesione e riportata nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente/Assicurato stesso.
Contraente: il soggetto che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza: le ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, in cui ha effetto la copertura assicurativa, sempre che a tale giorno sia stato pagato il Premio e risulti sottoscritto il Modulo di Adesione.
Modulo di Adesione: la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente e dall'Assicurato per aderire alla Polizza Convenzione Collettiva.
Perdita di Impiego: lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico, qualora egli:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici, o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Ente Privato: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.
Età Assicurativa: l’età dell’Assicurato, espressa in anni interi, arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Inabilità Totale Temporanea: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazioni.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in base alle coperture assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Invalidità Totale Permanente, l’Inabilità Totale Temporanea.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Intermediario Collocatore: la Banca Contraente che propone all’Aderente la copertura assicurativa.
Intermediario Gestore: il soggetto che si occupa della gestione del prodotto.
Invalidità totale permanente da Infortunio o da Malattia
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta. Tale Invalidità Totale Permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente sia pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL all.1 del D.P.R. 30.6.1965 n°1124 denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA”. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiano sostituito la predetta tabella, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Key Man: la persona fisica, designata come Assicurato dall’Impresa Aderente (che ha sottoscritto il Modulo di Adesione) e che ricopre uno dei seguenti ruoli: amministratore delegato, proprietario, socio, direttore generale, direttore commerciale.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, e che deve presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito di lavoro dipendente o pensione.
Lavoratore Dipendente Xxxxxxx: la persona fisica che presti il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, a tempo indeterminato o determinato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni
Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300, i lavoratori nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Lavoratore di Impresa Familiare: il lavoratore che – in qualità di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo del datore di lavoro – presta la propria attività lavorativa in modo continuativo e con vincolo di subordinazione come dipendente privato di un’impresa familiare. Ai fini della presente Polizza Collettiva, per “Impresa Familiare” si intende l’attività economica alla quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave: i casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la Compagnia presta le garanzie.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati.
Normale Attività Lavorativa: l’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Assicurazione: il periodo di vigenza di ciascuna Assicurazione di cui al presente contratto di assicurazione, determinato ai sensi dell’Art. 4.
Periodo di Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Franchigia Relativa: periodo di tempo nel quale deve protrarsi il Sinistro, indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, affinché l’Aderente abbia diritto al primo Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione: periodo di tempo successivo alla cessazione della liquidazioni di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o di Perdita di Impiego o di Malattia Grave, liquidabile ai sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo
Sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego o per Malattia Grave.
Polizza: il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione.
Premio: la somma in denaro comprensiva di imposte che l’Aderente deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Questionario Sanitario o anamnestico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società o Compagnia: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 37126 Verona.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In base alla presente Polizza la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:
INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora
l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;
PERDITA DI IMPIEGO – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico – Cfr. Sezione B delle Condizioni Particolari;
MALATTIA GRAVE – qualora l’Assicurato sia Lavoratore di Impresa Familiare, Non Lavoratore, Key Man se Aderente Persona Giuridica – Cfr.Sezione C delle Condizioni Particolari;
INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 60% (*) – per
tutti gli Assicurati - Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari;
DECESSO DA INFORTUNIO – per tutti gli Assicurati – Cfr. Sezione E delle Condizioni Particolari.
Pertanto, a seconda dello Status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture prestate sono le seguenti:
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia≥60%, per tutti gli Assicurati
Decesso da Infortunio, per tutti gli Assicurati
PACCHETTO BASE
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia,
qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo
Perdita di Impiego,
qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico.
Malattia Grave,
qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore, Lavoratore Dipendente di Impresa familiare o Key Man se Aderente Persona Giuridica.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia≥60%, per tutti gli Assicurati
Decesso da Infortunio, per tutti gli Assicurati
PACCHETTO PLUS
Il prodotto prevede per particolari profili assicurativi l’esclusione del Pacchetto Base (le combinazioni di garanzie valide sono solo quelle espressamente riportate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente).
(*) - Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente l’Assicurato che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%.
All’Aderente sono prestate le coperture che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, corrispondono all’effettivo Status occupazionale dell’Assicurato, in base alla tabella sopra riportata. Ciascun Aderente, pertanto, paga solo il Premio relativo alle coperture prestate in base all’effettivo Status occupazionale dell’Assicurato.
In caso di cambiamento di Status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, si applica quanto previsto al successivo Art. 10.
ART. 2 – PERSONE ASSICURABILI
2.1. È assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
1. sia cliente della Banca Contraente
2. ricopra all’interno dell’Impresa Aderente uno dei seguenti ruoli: Proprietario, Amministratore Delegato, Socio, Direttore Generale, Direttore Commerciale e che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione
3. abbia un’età assicurativa, alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, compresa tra i 18 e i 74 anni e abbia un’età assicurativa massima a scadenza della copertura pari a 75 anni.
Per età si intende “età assicurativa” pari all’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di 6 mesi
4. qualora sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico: svolga un’attività lavorativa da almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 16 ore settimanali
5. la persona fisica che abbia risposto a tutte le domande e sottoscritto esplicitamente con firma il Questionario Sanitario fornito dalla Compagnia.
ATTENZIONE – Resta inteso che la Compagnia ha diritto:
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario medico, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente.
6. NON svolga una delle seguenti professioni: collaudatore di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportino il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigura, stuntman, attività circensi, cavatore, addetto ai lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.
7. l’Aderente/Assicurato deve avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferisse il domicilio in uno Stato nel quale la
Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 3 – BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI
In caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego, Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave, Beneficiario delle prestazioni è l’Aderente stesso.
Beneficiario per la garanzia Decesso da Infortunio sono gli Eredi dell’Assicurato. Fermo il disposto dell’art. 1920 del c.c.
In caso di Aderente Persona Giuridica, beneficiario per tutte le garanzie sopra esposte sarà l’Impresa Aderente alla copertura assicurativa e deve essere espresso il consenso scritto da parte dell’Assicurato.
Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Il primo periodo di copertura assicurativa intercorre tra la data di Decorrenza, riportata sul Modulo di Adesione, ed il primo giorno del medesimo mese (in riferimento al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione) dell’anno successivo.
Successivamente, la copertura assicurativa si rinnova per altri 12 mesi tacitamente, fermo restando quanto previsto all’Art. 2 – Persone Assicurabili.
L’Aderente ha la facoltà di interrompere il rinnovo della copertura tramite disdetta o recesso.
Per ogni Aderente, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data di Decorrenza sempre che alla stessa data sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento del Premio dovuto fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1.
Se il Premio non viene pagato alla Data di Decorrenza o alle successive scadenze annuali le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto.
Art. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano:
1. alle ore 24:00 del giorno di Decesso dell’Assicurato;
2. a partire dal giorno successivo alla prima scadenza annuale del contratto, in caso di liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico;
4. disdetta del rinnovo annuale della copertura assicurativa; la disdetta del contratto deve essere inviata dall’Aderente alla Compagnia almeno 30 giorni prima della data di scadenza del periodo di copertura in corso. Per i riferimenti della Compagnia a cui inviare la disdetta si faccia riferimento al successivo Art. 19.
5. in caso di esercizio del diritto di recesso;
6. la comunicazione da parte dell’Aderente/Assicurato di aver trasferito il proprio domicilio in uno stato estero nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi.
ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO
L’Aderente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.), direttamente alla Compagnia o alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Aderente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite della Banca Contranete o direttamente dall'Aderente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Aderente, senza alcun onere a carico di quest’ultimo.
Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Aderente, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.
La Compagnia provvederà a rimborsare il premio all’Aderente.
ART. 7 – PREMIO
A fronte della prestazione assicurativa, l’Aderente si impegna a versare un importo pari al Premio Annuale Lordo, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Premio Annuale relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione allo Status Occupazionale dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, alle garanzie prestate e all’ammontare del capitale e della rata assicurata.
L’importo di Premio Annuale per le garanzie Perdita di impiego, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia e Malattia grave si ottiene moltiplicando il tasso di premio lordo relativo alla garanzia determinata in relazione allo Status Occupazionale per l’Importo della rata mensile assicurata (scelta al momento della sottoscrizione dell’Adesione).
L’importo di Premio Annuale per le garanzie Ivalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Decesso da Infortunio si ottiene moltiplicando il tasso di premio lordo puntuale per età assicurativa relativo alla garanzia prescelta per il capitale assicurato (scelto al momento della sottoscrizione dell’Adesione).
Il prodotto prevede, per particolari profili assicurativi, combinazioni di Rata/Capitale specifiche valide solo se espressamente riportate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente.
Il premio da versare alla sottoscrizione viene calcolato pro rata temporis facendo riferimento ai giorni di copertura intercorrenti tra la data di decorrenza della copertura, riportata sul Modulo di Adesione e, il primo giorno dello stesso mese di decorrenza dell’anno successivo rispetto alla data di decorrenza stessa.
Successivamente, al termine del suddetto periodo di copertura, il Premio Annuale lordo è calcolato su base annuale.
Il pagamento del Premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Aderente tramite addebito con SDD.
Art. 8 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Aderente:
- Addebito con SDD
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
ART. 10 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO - MODIFICA DELLO STATUS OCCUPAZIONALE
Qualora in corso di copertura assicurativa l’Assicurato modifichi lo status occupazionale dichiarato in fase di sottoscrizione, deve darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario; la Compagnia manterrà in vigore, fino alla scadenza annuale, le sole garanzie non legate allo Status occupazione (Decesso e Invalidità Totale Permanente) ed eserciterà il recesso dal contratto a far data dalla prima scadenza annuale.
Per i riferimenti della Compagnia a cui inviare i documenti si faccia riferimento all’Art. 19 – COMUNICAZIONI.
Le situazioni che da tale mutamento occupazionale possono causare l’aggravamento del rischio ove non comunicate alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, fermo restando il diritto di recesso dell’Impresa nei termini, previsti dall’art.1898 cod. civ. e fermo restando quanto previsto all’ultimo comma del citato articolo.
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o l’Intermediario, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto, unitamente alla documentazione del successivo punto.
(*) Compagnia
c/o XX.XX.XX. S.r.l.- Gruppo MOL Xxx Xxxxx,0/0 - 00000 Xxxxxx (XX)
La documentazione potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Numero Telefonico 02.83440579
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L’Assicurato è altresì tenuto, una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, a redigere a propria cura il modulo per la continuazione del Sinistro e inoltrarlo alla Società non oltre il 60esimo giorno dal termine del precedente periodo di 30 giorni.
La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.
Documenti da inviare in caso di sinistro:
In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita;
certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta.
Copia del Piano di Ammortamento
In caso di Perdita di Impiego (PI):
copia di un documento di identità;
copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale);
copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego;
ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Malattia Grave (MG):
copia di un documento di identità;
attestazione di un medico che certifichi la diagnosi di Malattia Grave, corredata dalla documentazione medica necessaria;
ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP)
copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
certificato medico che attesti l’evento;
ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Decesso da Infortunio
copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
certificato di morte dell'Assicurato;
richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale;
ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta.
Il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione.
Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
Art. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Intermediario collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Aderente, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia del Modulo di Adesione all'Aderente;
– fornire alle Compagnie i dati anagrafici e fiscali dell’Aderente/Assicurato;
– sottoporre a ciascun Aderente, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali predisposta e resa disponibile dalla Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
ART. 13 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra assicurato e contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate.
ART. 14 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che l’Assicurazione può cumularsi con altre Assicurazioni, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 15 – COLPA GRAVE, TUMULTI
A deroga dell’Art. 1912 c.c. sono compresi i Sinistri determinati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 16 – LIMITI TERRITORIALI DELL’ ASSICURAZIONE
I limiti territoriali delle singole garanzie offerte con la presente Polizza sono riportati negli articoli “Esclusioni” riferiti ad ogni specifica sezione: Art. 26 Esclusioni per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Art. 31 Esclusioni per il caso di Perdita di Impiego, Art. 36 Esclusioni per il caso di Malattia Grave.
ART. 17 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
ART. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
ART. 19 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop Lungadige Cangrande,16 -37126 Verona
Fax 000.0000000
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Aderente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente stesso.
ART. 20 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
ART. 21 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 22 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’Aderente ha la residenza o ha eletto domicilio.
ART. 23 – ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
ASSICURAZIONE INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
La garanzia è offerta per i Lavoratori Autonomi
ART. 24 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
L’Indennizzo previsto nel caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Mensile Assicurata, scelta in fase di sottoscrizione dell’adesione.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all’importo di una Rata mensile, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea dal termine del periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni.
Gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata mensile, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 6 Rate Mensili, e un massimo di 24 Rate mensili nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile è pari all’importo della rata scelto dall’Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Adesione, con il minimo di € 200,00 e il massimo di
€ 1.000,00.
ART. 25 – PERIODO DI CARENZA PER INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA
La copertura assicurativa per l’Inabilità Totale Temporanea è sottoposta ad un Periodo di Carenza pari a 60 Giorni: in questo caso, pertanto qualora l’Inabilità insorga entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
ART. 26 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
i. malattie tropicali o epidemiche;
ii. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
iii. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
iv. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato;
v. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
vi. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
vii. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
viii. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
ix. dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.
In aggiunta a quanto sopra previsto, il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui l’Inabilità Totale Temporanea sia stata causata da o conseguente a:
x. xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
ii. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni;
iii. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
iv. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
v. pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela, kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
vi. partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
ART. 27 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Totale Temporanea se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 90 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
ART. 28 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione B
ASSICURAZIONE PERDITA DI IMPIEGO
La garanzia è offerta ai Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici e/o Privati
ART. 29 – INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
L’Indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Mensile Assicurata, scelta in fase di sottoscrizione dell’adesione.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all’importo di una Rata Mensile, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego dal termine del periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni.
Gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Mensile, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 6 Rate Mensili, e un massimo di 24 Rate mensili nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile è pari all’importo della rata scelto dall’Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Adesione, con il minimo di € 200,00 e il massimo di
€ 1.000,00.
In caso di sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo Determinato o con contratto avente comunque un termine di naturale scadenza, il diritto al percepimento dell’Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista; conseguentemente non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo alla originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, dello stato di Perdita di Impiego.
ART. 30 – PERIODO DI CARENZA PER PERDITA DI IMPIEGO
La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è sottoposta ad un Periodo di Carenza pari a 90 Giorni, pertanto qualora la Perdita di Impiego avvenga entro 90 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
ART. 31 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Perdita di Impiego se:
1. l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa, come Lavoratore Dipendente di Ente Privato, in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
2. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Xxxxxxx, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
3. alla Perdita di Impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o pre- pensionamento;
4. al momento del Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana;
5. l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova;
6. il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali;
7. la Perdita di Xxxxxxx è dovuta a dimissioni per qualsiasi motivo dipendente dalla volontà dell’Assicurato;
8. la Perdita di Impiego è conseguenza della naturale scadenza del contratto di lavoro;
9. l'Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’Assicurazione è operante);
10. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
11. risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.
ART. 32 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita di Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.
SEZIONE C
ASSICURAZIONE MALATTIA GRAVE
La garanzia è offerta ai Non Lavoratori, ai Lavoratori Dipendenti di Impresa familiare o al Key Man di Persone Giuridiche
ART. 33 – INDENNIZZO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
L’Indennizzo previsto nel caso di Malattia Grave consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Mensile Assicurata, scelta in fase di sottoscrizione dell’adesione.
Per ciascun Sinistro la Società liquiderà, in un’unica soluzione e in via anticipata un
Indennizzo pari a 6 Rate Mensili.
Sono indennizzabili sino a quattro Malattie Gravi dell’Assicurato (24 Rate Mensili), tra quelle elencate al successivo Art. 35, diverse l’una dall’altra, diagnosticate nel corso della durata dell’assicurazione.
Una Malattia Grave è indennizzabile una sola volta. Pertanto non è indennizzabile una Malattia Grave già oggetto di una precedente liquidazione di Indennizzo.
L’Indennizzo massimo mensile è pari all’importo della rata scelto dall’Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Adesione, con il minimo di € 200,00 e il massimo di
€ 1.000,00.
ART. 34 – PERIODO DI CARENZA PER MALATTIA GRAVE
La copertura assicurativa per Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza pari a
60 Giorni, pertanto qualora la Malattia Grave insorga entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
ART. 35 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
Per essere indennizzabile il Sinistro deve essere ascrivibile ad una delle Malattie Gravi definite successivamente:
1) Tumore
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
2) Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare Nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3) Infarto Miocardico
Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
-storia del dolore cardiaco tipico;
-comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
-modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4) Ictus cerebrale
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5) Insufficienza renale
Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6) Xxxxxxxx che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo.
E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.
ART. 36 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
i. malattie tropicali o epidemiche;
ii. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
iii. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
iv. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato
v. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
vi. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
vii. guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
viii. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
ix. Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario;
x. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
xi. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
xii. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni.
Il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Malattia Grave sia stata causata da o conseguente a:
i. interventi chirurgici angioplastici e/o terapie laser;
ii. lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
iii. partecipazione dell’Assicurato, alla guida o come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
iv. Cardiopatia a seguito della quale residui una frazione di eiezione (FE) superiore al 40%.
ART. 37 – DENUNCE SUCCESSIVE
Se il nuovo sinistro per Malattia Grave è causato dalla stessa patologia correlata alla precedente Malattia Grave che è stata causa del sinistro, lo stesso NON sarà indennizzabile. E’ previsto un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi, se il nuovo sinistro è causato da una diversa patologia, non correlata alla precedente.
ART. 38 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Malattia oppure sulla durata della stessa, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione D
ASSICURAZIONE INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
La garanzia è offerta a tutti gli Assicurati
ART. 39 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
L’Indennizzo previsto nel caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia consiste in un importo pari al Capitale, scelto in fase di sottoscrizione dell’adesione da parte dell’Aderente/Assicurato, seguito relazione del medico legale che attesti il grado di Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 60%.
L’Indennizzo massimo previsto per ogni Assicurato è di Euro 200.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
ART. 40 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La Società liquiderà l’Indennizzo di cui al precedente Art. 39, a condizione che:
1. l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. l’Invalidità Totale Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata;
3. in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 90 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi del precedente Art. 4;
4. la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’Indennizzo;
5. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 41.
ART. 41 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
i.malattie tropicali o epidemiche;
ii. etilismo, stato di ebbrezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci; non si considera abuso l’utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
iii. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
iv. operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti con finalità estetica non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato.
v. atti di autolesionismo dell’Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato;
In aggiunta a quanto sopra previsto, il diritto dell’Assicurato alla corresponsione di qualsiasi Indennizzo è escluso nei casi in cui la Invalidità Totale Permanente sia stata causata da o conseguente a:
i. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
ii. pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;
iii. partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
viii. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
ix. Infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo o anche come volontario, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
x. Malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo o anche come volontario, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;
xi. Dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.
ART. 42 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione E
DECESSO DA INFORTUNIO
La garanzia è offerta a tutti gli Assicurati
ART. 43 – INDENNIZZO PER IL CASO DI DECESSO DA INFORTUNIO
L’Indennizzo previsto nel caso di Decesso da Infortunio consiste in un importo pari al Capitale scelto in fase di sottoscrizione dell’adesione da parte dell’Aderente/Assicurato.
L’Indennizzo massimo previsto per ogni Assicurato è di Euro 200.000, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.
ART. 44 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La Società liquiderà l’Indennizzo di cui al precedente Art. 45, a condizione che:
1. il Decesso da Infortunio si sia verificato durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’Indennizzo;
3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 47.
ART. 45 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI DECESSO DA INFORTUNIO
L’Assicurazione non opera e nessun Indennizzo è dovuto ove il Sinistro sia conseguenza di:
1. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
3. guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
4. suicidio dell’Assicurato o atti di autolesionismo dell’Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
5. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
6. etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di tali sostanze non sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
7. pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolini con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante;
8. infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo o anche come volontario, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;
9. dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario.