CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE PARTE II - OPERATORI TURISTICI
SISTEMA DI ADESIONE
CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE PARTE II - OPERATORI TURISTICI
PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
ALLEGATO 3
Accordo di Collaborazione (modello)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
E
Articolo 1 - INTRODUZIONE
L'Ente di Gestione del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (di seguito Parco) ha raggiunto il riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette in prima battuta nel 2015 e, successivamente, ha provveduto a mantenere attiva la certificazione rinnovandola.
(Breve descrizione dell'impresa turistica)
Articolo 2 - OBIETTIVI E PRINCIPI
Gli obiettivi della Carta Europea del Turismo Sostenibile sono i seguenti:
1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale.
2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo.
3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l'inquinamento e lo spreco di risorse.
4. Garantire a tutti i visitatori l'accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell'area protetta.
5. Comunicare l'area ai visitatori in modo efficace.
6. Garantire la coesione sociale.
7. Migliorare il benessere della comunità locale.
8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building).
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
00. Comunicare le azioni e Impegnarsi nella Carta.
Il presente Accordo di Collaborazione della Carta Europea (European Charter Partner Agreement) sottoscritto dall'Ente di Gestione del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e da ogni singola impresa turistica aderente alla CETS, rappresenta un modo positivo per dimostrare l'impegno reciproco per il raggiungimento di questi obiettivi.
Articolo 3 - REQUISITI E IMPEGNI DELL’IMPRESA TURISTICA
Allegato 1 - Requisiti per l'ottenimento del riconoscimento Carta Europea del Turismo Sostenibile per le imprese turistiche
Allegato 2 - Programma di Azioni
Articolo 4 - REQUISITI E IMPEGNI DEL PARCO
Il Parco, nell'ambito dell'attuazione della propria strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile, si impegna a:
• Effettuare una discriminazione positiva delle imprese aderenti, realizzando una specifica diffusione delle stesse nei centri visitatori e nei punti di informazione, così come nel materiale informativo e nelle pubblicazioni dell'Area Protetta. In particolare:
predisposizione, all'interno del sito ufficiale dell'Ente Parco, di una sezione dedicata alla Parte II della CETS con la descrizione e la localizzazione di tutte le strutture certificate e di un banner di re-indirizzo a questa sezione nella homepage;
realizzazione e stampa di un depliant/brochure dedicato alle strutture certificate Parte II CETS;
predisposizione di un Piano di Comunicazione online e offline per promuovere le imprese certificate, in collaborazione con le ApT del territorio.
• Favorire le imprese turistiche aderenti alla Carta rispetto alle imprese non aderenti, nel momento di selezionare i destinatari delle attività formative e informative che l'Area Protetta organizza. In particolare:
organizzazione di seminari e/o altri momenti informativi rivolti ai gestori delle strutture ed alle guide certificate;
organizzazione, su richiesta delle strutture certificate, di uno scambio formativo con un altro Parco CETS per conoscere buone pratiche relative al turismo sostenibile.
• Fornire regolarmente alle imprese aderenti informazioni relativamente all'Area Protetta e in particolar modo relativamente allo sviluppo del Piano di Azioni CETS, così come sulle statistiche dei visitatori e altre informazioni di interesse. In particolare:
realizzazione e distribuzione alle strutture certificate di una bacheca in cartone sagomata e con appositi spazi per il materiale informativo/promozionale da ospitare all'ingresso delle strutture;
consegna gratuita di una prima fornitura di materiale promozionale e garanzia di un prezzo agevolato per eventuali acquisti successivi;
predisposizione di un breve questionario unificato per monitorare la soddisfazione degli ospiti riguardo l'Area Protetta ed i servizi offerti dal territorio, i dati così raccolti saranno elaborati e presentati alla fine di ogni anno per trarre spunti di miglioramento.
• Promuovere le imprese certificate in occasione di eventi, sia quelli organizzati direttamente dall'Ente che in quelli dove viene coinvolto da altri soggetti (ad esempio Fiere di settore).
• Promuovere le imprese a livello europeo attraverso le attività promozionali della Rete Europea delle Aree Protette di Europarc Federation.
• Considerare l'adesione alla CETS come un merito di valore negli eventuali bandi o linee di sovvenzione gestiti dall'Area Protetta.
• Rinnovare al propria adesione alla Carta ogni 5 anni.
• Essere attivo nella rete dei Parchi CETS in modo da facilitare e promuovere la circolazione delle informazioni tra le imprese CETS (sia nazionale sia europea).
A questi impegni si aggiungono quelli legati alla contrattazione con la singola impresa. Si lascia la facoltà alle parti di inserire nell'Accordo di Collaborazione specifici impegni - legati al turismo sostenibile - da parte dell'Ente Parco.
Articolo 5 - VANTAGGI PER LE IMPRESE TURISTICHE
Le strutture ricettive che aderiscono alla CETS possono godere di tutta una serie di vantaggi e benefici, tra cui:
• inserimento sito web delle strutture nel sito di Federparchi-Europarc Italia (xxx.xxxxx.xx) e in quello di Europarc Federation (xxx.xxxxxxxx.xxx);
• opportunità di dialogo diretto con tutte le imprese CETS attraverso Federparchi-Europarc Italia (in Italia) e Europarc Federation (in Europa);
• opportunità di formazione mirata e scambio di esperienza sia a livello nazionale che estero (educational tour, …) anche attraverso workshop tematici;
• possibilità di distinguersi dal resto delle imprese per il proprio impegno nella sostenibilità e di aumentare il proprio livello di consapevolezza territoriale;
• possibilità di godere di studi di mercato specifici svolti da Federparchi-Europarc Italia, Europarc Federation e dal Parco (es. attività di benchmarking, analisi flussi turistici, tendenze di mercato, custumer satisfaction, …) che rappresentano un ottimo viatico per migliorare il proprio livello qualitativo della propria offerta, tenendo conto delle esigenze e caratteristiche;
• realizzazione di un'immagine turistica del territorio che facilita la percezione da parte del turista di un'offerta turistica integrata identificabile nel marchio stesso. La diffusione e l'affermazione del marchio aiuta a veicolare uniformemente i contenuti della stessa offerta e a raggiungere con maggiore facilità le nicchie di mercato interessato a questo tipo di vacanza;
• opportunità di impostare delle politiche di comunicazione e promozione comuni mirate sia interne che esterne (guerrilla marketing, attività di co-marketing, …) che sarebbero difficilmente affrontabili singolarmente soprattutto per i costi.
Articolo 6 - IL LOGO DELLA CETS
Logo in italiano, a colori.
Articolo 7 - CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL LOGO
Le imprese turistiche che rispettano tutti i requisiti richiesti dal presente Sistema di Adesione per l'ottenimento della Parte II della Carta acquisiscono il diritto ad utilizzare - in affiancamento allo stemma ufficiale del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - il seguente logo che le rende riconoscibili all'interno della rete europea del turismo sostenibile nelle Aree Protette.
Le condizioni di seguito riportate si riferiscono all'utilizzo della Corporate Identity della Carta Europea, in tutte le sue forme, incluso l'utilizzo del logo e del certificato di collaborazione.
La struttura ricettiva deve:
• Riconoscere ad Europarc Federation tutti i diritti dell'utilizzo del logo, in particolare quelli sul copyright;
• Rispettare le regole per l'utilizzo del logo riportati nell'allegato 5. L'Ente Parco, in accordo con Federparchi/Europarc Italia, fornirà alla struttura ricettiva aderente le versioni digitali del logo;
• Utilizzare (compatibilmente con la propria strategia di marketing già in essere) il logo della CETS nel proprio materiale informativo e promozionale (opuscoli, pagine web, merchandising, social network, …). La struttura è responsabile del modo in cui veicola il logo della Carta;
• Veicolare il logo della CETS solo per la singola struttura certificata, in quanto l'attestazione viene assegnata a singole strutture e non ad organizzazioni; questo significa che, in presenza di una società a cui appartengono più strutture, essa non potrà ottenere il marchio come società, ma bensì come singola struttura con la denominazione specifica della stessa;
• Promuovere e veicolare l'utilizzo del logo in nessun modo che sia illegale, diffamatorio, falso o equivoco, che possa confondere l'ospite e che vada contro la strategia di turismo sostenibile promossa dal l'Ente Parco; inoltre in nessun modo che metta in discussione l'integrità di Federparchi/Europarc Italia ed Europarc Federation o che in qualche modo trasgredisca i diritti di proprietà intellettuale o qualsiasi altro diritto di qualche ente o persona.
Se nel corso dei tre anni l'Ente Parco non rinnova la propria adesione alla CETS, la struttura potrà mantenere la propria adesione (con tutti gli impegni e i benefici che comporta) finché non finirà il periodo di validità dell'Accordo di Collaborazione, ma non sarà possibile per la struttura rinnovare la propria adesione per altri tre anni, dato che solo un'area protetta attestata Parte I può richiedere il riconoscimento CETS. In tal caso il logo della Carta non dovrà più essere utilizzato sulla stampa di nuovo materiale e essere rimosso subito da web e social network; potrà essere mantenuto, fino ad esaurimento scorte, sul materiale stampato prima del mancato rinnovo della Carta.
Europarc Federation e Federparchi-Europarc Italia potranno imporre specifiche condizioni e limitazioni sull'utilizzo del logo per motivazioni particolari (restyling logo, …); tali limitazioni saranno comunque temporanee.
Articolo 8 - TERMINE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Se nel corso dei tre anni l'Ente Parco ricava evidenze oggettive sul fatto che una struttura non sta rispettando gli impegni presi può, in accordo con Federparchi-Europarc Italia, sospendere l'adesione dell'impresa stessa alla CETS o ritirare il Certificato. In tal caso dovrà essere redatto un documento che conterrà una descrizione delle ragioni che hanno portato alla sospensione o ritiro del riconoscimento; entro al massimo 60 giorni dall'emissione del documento sopraccitato, il riconoscimento sarà tolto.
Qualsiasi parte firmataria può essere assolta dal presente Accordo per cause di forza maggiore (intese come elementi inaspettati o dannosi che interrompono o interferiscono seriamente con il normale funzionamento delle parti). In questo caso è necessario che la parte che intende recedere dall'Accordo, invii una comunicazione scritta all'altra parte indicando le motivazioni per le quali intendere recedere. L'Ente Parco dovrà inviare una copia del documento a Federparchi-Europarc Italia.
Entrambe le parti possono decidere di comune accordo, per cause giustificate, di porre fine a questo Accordo prima del termine stabilito nello stesso. Il Parco dovrà inviare una copia del documento a Federparchi-Europarc Italia.
Articolo 9 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, che avverrà in occasione della cerimonia di conferimento della CETS, e per i 3 anni successivi.
Data: Luogo:
Il Presidente dell'Ente di Gestione del Il Legale Rappresentante dell'impresa