CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO EXIDE TECHNOLOGIES S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO EXIDE TECHNOLOGIES S.R.L.
1. GENERALITA’
Le condizioni di acquisto di cui in appresso si intendono valide per qualsiasi ordine dall’Acquirente al Fornitore.
Le presenti condizioni di acquisto si considerano come parte essenziale di ciascuna ordinazione.
Eventuali condizioni particolari, anche in deroga alle presenti, dovranno essere espressamente riportate nel contesto dell’ordine o concordate con lettera a parte; in caso contrario esse si considereranno non scritte.
L’ordine non è cedibile, neppure parzialmente, se non dall’Acquirente ad altra società del gruppo EXIDE TECHNOLOGIES, e s’intende perfezionato quando perviene l’accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore ancorché l’Acquirente non riceva il duplicato dell’ordine sottoscritto dal Fornitore, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo s’intenderà in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell’ordine.
Per ogni controversia è competente il giudice del luogo ove ha sede l’Acquirente; tuttavia, L’Acquirente avrà il diritto di convenire il Fornitore presso il giudice del luogo dove ha sede l’impresa del Fornitore. La legge applicabile è sempre quella italiana. Si esclude esplicitamente l’applicazione delle Leggi Uniformi sulla Formazione dei Contratti di Vendita internazionali e sulla Vendita Internazionale di cose mobili materiali.
Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con l’Acquirente ed a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura, di cui venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine.
L’Acquirente si riserva di apportare qualsiasi variazione mediante l’emissione di una “variante all’ordine“ . Ogni “variante” conterrà la proposta di variazione del contratto e la sua decorrenza, e si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti all’Acquirente la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte con lettera, telefax o e-mail che dovrà pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della variante: in tale ultimo caso, la fornitura continuerà, salvo recesso, alle condizioni precedenti. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto di una delle due parti, non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nella presente ordinazione si intendono sempre rigorosi ed essenziali. Non saranno ammessi né ritardi né consegne anticipate.
L’Acquirente è autorizzato a rispedire le forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore, o ad addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio.
Nel caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, l’Acquirente avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità convenzionale per salvo diversa misura eventualmente pattuita allo 0,50% del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo;
b) approvvigionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onore di darne comunicazione al Fornitore;
c) risolvere, con effetto immediato, l’ordine di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore.
E fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
Nel caso in cui, l’esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune
accordo fra le Parti in relazione all’impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente l’Acquirente, a mezzo telefax o e-mail, dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E’ precisato inoltre che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive dell’Acquirente, quest’ultimo avrà diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.
La responsabilità dell’Acquirente è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo dell’Acquirente che impediscono il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei particolari ordinati. I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini dell’Acquirente, anche nei casi in cui le spese di trasporto siano a carico dello stesso.
Anche in tali casi, il trasferimento del rischio dal Fornitore all’Acquirente ha luogo unicamente all’atto della consegna della merce nell’Azienda dell’Acquirente.
3. ORDINI A PROGRAMMA
Nel caso di forniture ricorrenti, il Fornitore sarà tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di prodotti necessarie ad assicurare la continuità di rifornimenti secondo i programmi. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l’individuazione ed il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati dell’Acquirente.
Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione all’Acquirente, il quale lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie delle scorte, salvo il pronto reintegro una volta cessata l’emergenza.
Periodicamente sarà precisata dall’Acquirente al Fornitore l’entità delle scorte per ogni tipo di prodotto, essendo inteso che, in relazione ai particolari per cui nulla sarà comunicato, le relative scorte di sicurezza dovranno risultare, come minimo, equivalenti al 30% del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento (valore medio relativo al trimestre in corso).
In caso di inadempienza, sarà applicabile al Fornitore una penale pari al 20% del valore delle scorte mancanti.
Nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, l’Acquirente richiedesse di:
- annullare quelle voci che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi;
- modificare la qualità e/o la forma dei prodotti ordinati;
dovrà tenere a proprio carico – salvo accordi – i prodotti ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo comunque superiore alla somma;
- delle consegne previste per il mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento;
- delle materie prime previste per il mese successivo;
- del volume di scorte obbligatorie eventualmente concordate .
Di volta in volta verranno presi accordi diretti per contenere nel limite del possibile le spese derivanti dall’utilizzazione dei prodotti modificati o annullati.
4. FATTURE , RIMESSI DI CONSEGNA
Le fatture devono contemplare i prodotti e/o le prestazioni oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:
- il n. dell’ordine ed il n. e la data dei rimessi;
- l’elencazione dei particolari nella progressione dei rimessi;
- l’unità di misura.
I prodotti dovranno essere accompagnati sempre da rimesso contenente le seguenti obbligazioni: nome del Fornitore.
Codice/matricola/disegno oppure simbolo dell’Acquirente, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero d’ordine, numero di magazzino, quantitativo, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine.
Ciascun rimesso, dovrà contemplare i prodotti di una sola ordinazione.
Per spedizioni dall’estero il mittente dovrà dichiarare alla dogana la merce nel miglior modo e nell’interesse dell’Acquirente. Eventuali maggiori spese dovute all’inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore.
Le fatture, gli addebiti, gli estratti conto, come pure ogni altro documento inerente alla fornitura dovranno essere inviati alla Direzione amministrativa dell’Acquirente.
5. QUALITA’ DELLE FORNITURE
Salvo diverse pattuizioni scritte al momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del prodotto vengono proposti o accettati dal fornitore, il fornitore si obbliga a soddisfare i requisiti
previsti nel "Global Supplier Quality Manual" nella revisione in essere.
Supply quality: unless different written agreements made when study and/or adjustment and/or supply of the product is proposed or accepted by the supplier, the supplier is obliged to satisfy quality requirements stated in the "Global Supplier Quality Manual" in the existing revision.
6. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) su indicazione dell’Acquirente, il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.
Detta documentazione dovrà essere conservata dal fornitore e dovrà essere consegnata all’Acquirente su richiesta di quest’ultimo.
Inoltre, poiché l’Acquirente è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.
Nel caso in cui l’Acquirente fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligato in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l’Acquirente ed a risarcire i danni eventualmente subiti dal medesimo, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi allo stesso in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.
7. ACCETTAZIONE E GARANZIA
La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti dell’Acquirente secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti dell’Acquirente, previo accordo con il medesimo, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo accettazione. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui all’atto
del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, l’Acquirente avrà, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:
a. accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare i quantitativi corrispondenti delle eventuali forniture successive;
b. salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultante eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a spese e a rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
c. ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura risultata mancante , essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l’immediata integrazione dell’ammanco saranno a carico del Fornitore. E’ altresì inteso che l’Acquirente addebita al Fornitore la parte di fornitura risultata mancante e che il Fornitore rifattura all’Acquirente la quantità che provvede a reintegrare.
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità rispetto a quanto dichiarato nel rimesso di consegna , l’Acquirente in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà applicare al Fornitore una penalità del 10% dell’importo del prezzo dei prodotti mancanti. Il Fornitore garantisce i prodotti forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito ed alle prescrizioni legali eventualmente segnalate dall’Acquirente costatati in qualunque momento, prima o dopo, l’emissione in commercio dei prodotti Resta inteso che, qualora in caso di contestata divergenza nella qualità o condizione della merce l’Acquirente non ne chiedesse verifica o accertamento all’Autorità Giudiziaria, come disposto dall’Art.. 1513 del c.c., esso resterebbe liberato dalle conseguenze previste nell’ultimo capoverso dell’articolo stesso. Tenuto conto dei sistemi di controllo interno dell’Acquirente nel denunciare al Fornitore i vizi o difetti della merce consegnata, anche se questa provenga dalla piazza, esso non sarà tenuto all’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 c.c., ed il reclamo per tali vizi o difetti – ancorché apparenti - potrà sempre essere da esso fatto in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione sui prodotti dell’Acquirente stesso e anche se le Fatture relative fossero già state pagate. L’azione relativa potrà essere instaurata dall’acquirente anche al di là dei termini di cui all’art.1495 del c.c. . Qualora fossero stati riscontrati vizi o difetti della merce, l’Acquirente si riserva la facoltà di:
- o recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore, in base ad accordi preventivi con quest’ultimo;
- o invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni concordate ;
- o chiedere la sostituzione dei prodotti di scarto o dell’intero lotto di cui fanno parte;
- o non chiedere la sostituzione, quando il lotto di sostituzione non possa più essere utilizzato dall’Acquirente, addebitando i prodotti scartati.
Se il materiale è fornito dall’Acquirente :
- Nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiale;
- Prodotti risultati non impiegabili per constatati vizi di lavorazione sono scartati , se ceduto in conto di lavorazione, il materiale viene addebitato al Fornitore, dopo aver dedotto l’eventuale valore del materiale ricuperabile.
8. APPROVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE
Se il materiale è fornito dal Fornitore è facoltà dell’Acquirente chiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato. Se il materiale è fornito dall’Acquirente, il Fornitore ha l’obbligo di collaudarlo e di assicurarlo contro i rischi di incendio e di furto.
9. DISEGNI, DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE
I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che l’Acquirente mette a disposizione del Fornitore restano di proprietà dell’Acquirente stesso e possono venire usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine:
a) non può riprodurli ne trasmetterli o consentire l’utilizzazione a terzi, senza l’autorizzazione scritta dell’Acquirente;
b) riconosce per illeciti, al di fuori della fornitura, la fabbricazione ed il commercio dei prodotti, disegni, modelli, campioni dell’Acquirente tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo, o non, al nome, ai marchi o ai segni distintivi dell’Acquirente;
c) i disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, deve conservarli con la massima cura e riservatezza e restituirli all’Acquirente su richiesta dello stesso.
d) Xxxx contraddistinguerli come di proprietà dell’Acquirente qualora quest’ultimo non vi abbia provveduto;
e) Non può domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali tuttavia, una volta domandati, dovrebbero essere ceduti in proprietà esclusiva all’Acquirente;
f) Xxxx imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con cui cooperi al quale egli sia stato autorizzato dall’Acquirente a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine.
Le attrezzature ( calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo ecc.) che l’Acquirente mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’ordine rimangono di proprietà esclusiva dell’Acquirente. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature, il Fornitore è tenuto a:
a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà dell’Acquirente;
b) provvedere, ove richiesto dall’Acquirente, ad adeguata copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, il vandalismo, disastri naturali, manomissioni ed altri rischi assicurabili;
c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
d) segnalare all’Acquirente le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà all’Acquirente ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico dell’Acquirente sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo.
e) non trasferirle fuori dagli stabilimenti dall’Acquirente se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dall’Acquirente stesso.
f) Consentire agli incaricati dell’Acquirente di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato di uso.
g) Non cederle a terzi a qualunque titolo, non costruire su di esse garanzie;
e) Non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini dell’Acquirente anche dopo la cessazione della fornitura a quest’ultima, e comunque non produrre e/o cedere a terzi a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
f) Conformarsi sulla base delle istruzioni che gli verranno fornite dall’Acquirente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione;
Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore, in ordine alle quali l’Acquirente si obblighi a pagare l’ammortamento residuo in caso di cessazione anticipata della fornitura:
a) esse dovranno essere cedute all’Acquirente ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura;
b) è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini degli Acquirente.
10. FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA
Nel proporre o accettare di studiare e/o adottare per l’Acquirente o fornire allo stesso un prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto all’Acquirente se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il particolare stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti dell’Acquirente e dei Fornitori ai quali venga affidata dall’Acquirente la produzione del particolare per conto della medesima.
Salvo diversa preventiva pattuizione nel momento in cui lo studio e/o l’adattamento e/o la fornitura del particolare vengano proposti o accettati dal Fornitore, e salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati dall’Acquirente, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un prodotto destinato all’Acquirente, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettate o meno, ne darà comunicazione all’Acquirente e, su richiesta di quest’ultimo, metterà a disposizione dello stesso ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva, in relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, si riterranno automaticamente concessi all’Acquirente il diritto di licenza per la produzione (diretta o per il tramite di terzi), la vendita e l’uso in Italia e all’estero, nonché il diritto di sublicenza.
Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dall’Acquirente, a domandare l’idonea privativa dell’invenzione in Italia e nei principali paesi esteri, oppure a consentire all’Acquirente di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Nel caso in cui l’invenzione, oggetto del titolo di privativa industriale, sia ottenuta dal Fornitore comprovatamene in modo autonomo, senza informazione, documentazione o collaborazione tecnica dell’Acquirente, quest’ultimo come corrispettivo della suddetta licenza, pagherà un’equa remunerazione.
Negli altri casi i diritti di licenza e sublicenza di cui sopra si intenderanno a titolo gratuito. Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico dell’Acquirente, l’invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni e in generale i risultati tecnici saranno di proprietà esclusiva dell’Acquirente, sempre che l’incarico sia stato affidato a titolo oneroso.
Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dall’Acquirente, ad apporre il marchio dell’Acquirente o altri marchi, o segni distintivi comunque appartenenti alla stessa sui particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che l’Acquirente potrà richiedere, secondo il cliché ed in conformità con le modalità ed istruzioni indicate dall’Acquirente. Siffatta applicazione e/o confezione non potranno in alcun caso intendersi come licenza d’uso del marchio dell’Acquirente, nè dar luogo a pretese di alcun genere, da parte del Fornitore, sul marchio dell’Acquirente. L’apposizione di tale marchio dovrà cessare a richiesta dell’Acquirente e comunque con l’ultima fornitura dell’ordine risolto.
Pertanto, i particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente all’Acquirente.
Il Fornitore assume ogni responsabilità, per pretese ed azioni di terzi, per violazioni di diritti di privativa, in particolare per quelle dirette ad inibire la fornitura dei suoi materiali all’Acquirente, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendosi l’obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con l’Acquirente e tenendo sempre presente gli interessi della stessa, fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Acquirente, il Fornitore si sostituirà alla stessa in ogni procedimento eventualmente intervenuto a suo carico.
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Fornitore è tenuto a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali e tecniche, che non fossero già notorie, di cui siano venuti a conoscenza grazie al loro rapporto con l’Acquirente.
Disegni, modelli, forme, campioni ed altri oggetti simili non devono essere resi accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è ammissibile soltanto nel quadro delle necessità aziendali e della legislazione in materia di diritto d’autore.
12. PAGAMENTI
L’Acquirente procederà a pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza.
Tale estratto conto dovrà pervenire all’Acquirente entro i primi giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture.
E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture, in ogni caso, se venissero emesse tratte, esse non verrebbero ritirate ed il Fornitore sarebbe ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. E’ inoltre fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma dei crediti relativi al prezzo della fornitura. Il Fornitore consente fin d’ora alla delegazione dei debiti dell’Acquirente derivanti dalle forniture ed altre aziende del gruppo EXIDE TECHNOLOGIES che vantino crediti nei confronti dello stesso Fornitore.
L’accertamento dell’inadempienza da parte del Fornitore darà diritto all’Acquirente di sospendere i pagamenti maturati ed a ritenerli in garanzia contro le conseguenze dell’inadempimento del Fornitore senza bisogno di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria.
13. INSOLVENZA
Nel caso in cui intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento concordato, o qualsiasi procedura concorsale a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, l’Acquirente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
14. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative locali, nazionali ed internazionali in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro ad esso eventualmente applicabili. il Fornitore terrà Exide indenne e manlevata da qualsiasi danno, perdita, costo o spesa derivante da violazioni delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. In caso di violazione del presente articolo, sarà facoltà di Exide allontanare immediatamente in fornitore dai propri stabilimenti e risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 CC., fatto salvo il risarcimento del danno.
15. CODICE DI CONDOTTA
Exide (l'"Acquirente") ha sviluppato un codice di condotta per i fornitori (il “Codice di Condotta”) per condividere i propri impegni sociali ed ambientali con i propri co-appaltatori. Entrando in un rapporto commerciale con Exide, il fornitore si impegna a rispettare il codice di condotta. Il codice di condotta è pubblicato al seguente link internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/0000-00/XX000- Ac.Supplier.code_.conduct.pdf