CONDIZIONI STANDARD DI VENDITA E CONSEGNA DI BERRY SUPERFOS
CONDIZIONI STANDARD DI VENDITA E CONSEGNA DI XXXXX SUPERFOS
1. ORDINI E CONDIZIONI DI FORNITURA
1.1 Le presenti Condizioni Standard di Vendita e Consegna (di seguito “C.S.V.C.”) disciplinano tutte le forniture dei prodotti (di seguito “PRODOTTI”) da parte di Xxxxx Superfos al COMPRATORE.
1.2 Le C.S.V.C. potranno essere utilizzate anche congiuntamente ad ulteriori accordi tra le Parti, aventi ad oggetto la fornitura e/o distribuzione dei PRODOTTI; eventuali clausole di tali ulteriori accordi che siano incompatibili con le C.S.V.C., prevarranno sulle C.S.V.C. stesse, a condizione che gli accordi medesimi siano stati debitamente sottoscritti da entrambe le Parti o, in difetto, prevarranno le C.S.V.C.
1.3 Qualora il COMPRATORE effettui ordini di acquisto per i PRODOTTI senza utilizzare i moduli d’ordine di Xxxxx Superfos, Xxxxx Superfos si riserva di riportare il contenuto dell’ordine medesimo in un’apposita conferma d’ordine che verrà trasmessa al COMPRATORE prima della consegna dei PRODOTTI; la presa in consegna e/o il pagamento dei PRODOTTI da parte del COMPRATORE comportano accettazione delle condizioni indicate nella conferma d’ordine di Xxxxx Superfos.
1.4 Qualsiasi modifica rispetto alle C.S.V.C. è valida soltanto se formulata per iscritto e sottoscritta da Xxxxx Superfos.
1.5 Le C.S.V.C. di Xxxxx Superfos prevalgono su eventuali condizioni generali di contratto del COMPRATORE, indipendentemente dal momento in cui queste ultime siano state trasmesse a Xxxxx Superfos.
1.6 Gli ordini del COMPRATORE sono irrevocabili, ma diverranno vincolanti per Xxxxx Superfos soltanto se accettato per iscritto da Xxxxx Superfos a sua discrezione.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
2.1 Le specifiche e le caratteristiche vincolanti dei PRODOTTI, ivi incluse eventuali personalizzazioni o modifiche richieste dal COMPRATORE, saranno soltanto quelle accettate per iscritto da Xxxxx Superfos tramite la conferma d’ordine e/o l’espresso rinvio alle schede tecniche di Xxxxx Superfos in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine.
2.2 Non avranno valore vincolante le caratteristiche, le specifiche, le descrizioni e/o le raffigurazioni dei PRODOTTI tratte da siti internet, cataloghi, brochures, listini, né quelle comunque derivanti da campioni dei PRODOTTI o da forniture effettuate in precedenza da Xxxxx Superfos.
2.3 In difetto di specifico accordo scritto tra le Parti, al COMPRATORE saranno venduti PRODOTTI corrispondenti alla produzione standard di Xxxxx Superfos, senza alcuna personalizzazione e/o modificazione.
2.4 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli eventuali imballaggi, nonché a tutti i beni e/o servizi che venissero forniti in via accessoria o contestuale alla fornitura dei PRODOTTI.
3. PREZZI
3.1 I prezzi quotati sono DAP (Delivered at Place), basati su camion completi. I prezzi indicati sono da intendersi riferiti al termine di resa dei PRODOTTI pattuito tra le Parti; ogni altro eventuale onere, costo, tassa, etc. etc. in cui Xxxxx Superfos dovesse incorrere sarà separatamente addebitato al COMPRATORE.
3.2 I prezzi e le altre condizioni commerciali indicate da Xxxxx Superfos sono valide per 30 giorni, prorogabili soltanto da Xxxxx Superfos.
3.3 Xxxxx Superfos, anche dopo aver accettato l’ordine del COMPRATORE, potrà senza preavviso incrementare i prezzi concordati in caso di aumento documentabile dei costi di produzione, quali, in via meramente esemplificativa, i prezzi delle materie prime, dell’energia, dei trasporti, le fluttuazioni dei tassi di cambio, etc., etc.;, l’incremento del prezzo sarà proporzionale a quello dei costi e potrà essere applicato fino al limite massimo del 10%. Qualora gli aumenti dei costi siano tali da comportare un incremento dei prezzi dei PRODOTTI superiore al 10%, Xxxxx Superfos avrà il diritto di cancellare in tutto od in parte gli ordini accettati. In caso di aggravio dell’imposizione fiscale (ivi incluse la modifica delle aliquote o della base imponibile o l’introduzione di nuove tasse o imposte di ogni genere), tutti i maggiori oneri che ne derivino saranno addebitati al COMPRATORE anche oltre il limite sopra indicato.
3.4 I prezzi dei PRODOTTI indicati da Xxxxx Superfos sono calcolati sulla base dei quantitativi dei PRODOTTI ordinati dal COMPRATORE. Se per qualsiasi causa non imputabile a Xxxxx Superfos il quantitativo dei PRODOTTI effettivamente forniti al COMPRATORE fosse inferiore a quello dei PRODOTTI ordinati dal COMPRATORE, Xxxxx Superfos avrà il diritto di incrementare il prezzo dei PRODOTTI in misura proporzionale rispetto alla differenza tra i PRODOTTI ordinati e quelli effettivamente venduti al COMPRATORE.
4. PAGAMENTO
4.1 Il COMPRATORE dovrà pagare i PRODOTTI entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura, salvo diverso accordo scritto.
4.2 Xxxxx Superfos fatturerà i PRODOTTI nella data prevista per la relativa resa al COMPRATORE, anche in caso di ritardo del COMPRATORE nella presa in consegna .
4.3 In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno automaticamente gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, fatto salvo, comunque, il maggior danno eventualmente subito da Xxxxx Superfos nonché l’addebito di tutti i costi comunque riconducibili al ritardo del COMPRATORE e/o al recupero del credito di Xxxxx Superfos. Xxxxx Superfos, qualora invii solleciti di pagamento al COMPRATORE senza avvalersi dell’intervento di xxxxx, potrà addebitare al COMPRATORE un importo pari ad EURO 50 per ognuno dei primi due solleciti e pari ad EURO 100 per ogni successivo sollecito.
4.4 In caso di ritardo nel pagamento:
a) Xxxxx Superfos ha il diritto di sospendere e/o annullare l’adempimento di tutti gli impegni contrattuali assunti verso il COMPRATORE.;
b) il COMPRATORE decadrà automaticamente dal beneficio del termine e tutti i crediti di Xxxxx Superfos verso il COMPRATORE diverranno immediatamente esigibili;
c) Su richiesta del cliente, Xxxxx Superfos può continuare le consegne per ragioni di sicurezza che Xxxxx Xxxxxxxx ritiene come legittime
d) qualora il ritardo superi i 20 giorni, Xxxxx Superfos potrà risolvere le C.S.V.C. e/o annullare singole forniture in corso di esecuzione.
5. RISERVA DI PROPRIETÀ
5.1 I PRODOTTI resteranno di proprietà di Xxxxx Superfos fino al loro integrale pagamento e Xxxxx Superfos, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 231/02, si riserva di farne indicazione sulle fatture emesse all’ordine del COMPRATORE.
5.2 Il COMPRATORE si obbliga ad assumere ogni condotta idonea a non sottrarre i PRODOTTI oggetto di riserva di proprietà al proprio controllo e/o a quello di Xxxxx Superfos sino al momento del pagamento a Xxxxx Superfos, impegnandosi, in via meramente esemplificativa, a:
a) conservare i PRODOTTI separatamente da altre merci nei propri depositi;
b) non rivendere né utilizzare i PRODOTTI;
c) non costituire pegno o altre garanzie sui PRODOTTI;
d) avvisare immediatamente Xxxxx Superfos per iscritto di ogni perdita, danneggiamento, procedura esecutiva e/o materiale apprensione da parte di terzi che riguardi i PRODOTTI.
6. CONSEGNA
6.1 I PRODOTTI verranno consegnati in conformità del termine di resa DAP (Delivery at Place ) presso lo stabilimento del COMPRATORE nel giorno stabilito nella conferma d’ordine salvo diverso accordo.
6.2 Il COMPRATORE si obbliga a prendere in consegna i PRODOTTI e, in caso di suo ritardo:
a) Xxxxx Superfos non sarà tenuta a custodire i PRODOTTI e sarà comunque liberata da ogni rischio di perdita o perimento; tuttavia, Xxxxx Superfos a propria discrezione potrà tenere in deposito i PRODOTTI, anche presso terzi, addebitando al COMPRATORE tutti i relativi costi, con un minimo di € 3 per ogni pallet per ogni giorno di ritardo;
b) dopo 30 giorni di ritardo, Xxxxx Superfos potrà risolvere le C.S.V.C. e/o la singola fornitura.
6.3 In caso di ritardo nella consegna dei PRODOTTI da parte di Xxxxx Superfos, la stessa Xxxxx Superfos non incorrerà in alcuna responsabilità sino a che il ritardo non ecceda i 15 giorni; in caso di maggior ritardo, il COMPRATORE potrà annullare l’ordine ed addebitare a Xxxxx Superfos i costi documentati che siano stati inutilmente sostenuti in relazione all’ordine non evaso, con esclusione di ogni ulteriore pretesa e/o danno di qualsiasi tipo. In ogni caso la responsabilità di Xxxxx Superfos, non potrà in nessun caso eccedere, sia il prezzo contrattuale corrispondente alla consegna incriminata, sia la somma di 10000€ per consegna o serie di consegne.
6.4 Eventuali differenze della quantità dei PRODOTTI consegnati da Xxxxx Superfos entro il limite di +/- 10% rispetto all’ordine saranno tollerate dal COMPRATORE;
tuttavia, il prezzo della fornitura stessa sarà adeguato in misura proporzionale.
7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
7.1 Xxxxx Superfos garantisce al COMPRATORE che i PRODOTTI sono esenti da difetti di lavorazione o nei materiali, con una franchigia dello 0,025% ; pertanto, la garanzia assunta da Xxxxx Superfos riguarda soltanto i PRODOTTI difettosi o difformi che eccedano tale soglia di tolleranza.
7.1.1. Xxxxx Superfos garantisce che I prodotti sono destinati all’uso indicato nelle schede tecniche e che sono conformi alla direttiva comunitaria EU 2002/72 relativa ai materiali e oggetti in plastica dstinati a entrare in contatto con gli alimenti. Test generali o specifici di migrazione possono essere effettuati su richiesta.
7.1.2 Conformemente a quanto dichiarato al punto precedente i clienti sono tenuti ad effettuare test propri.
7.2 La garanzia sui PRODOTTI prestata da Xxxxx Superfos riguarda soltanto difetti o difformità imputabili a Xxxxx Superfos. Xxxxx Xxxxxxxx non assume alcuna responsabilità o garanzia circa alcun particolare uso dei PRODOTTI da parte del COMPRATORE o di terzi, né circa l’idoneità dei PRODOTTI rispetto a tale uso; in via meramente esemplificativa si esclude ogni garanzia nelle seguenti ipotesi:
a) modifica o alterazione dei PRODOTTI da parte del COMPRATORE o di terzi;
b) negligenza o imperizia nell’uso, trasporto, trattamento, magazzinaggio, etc. dei PRODOTTI o danni di ogni tipo occorsi dopo il passaggio del rischio sui PRODOTTI;
c) inidoneità ad un particolare uso dei PRODOTTI (da parte del COMPRATORE, dei suoi clienti o dell’utilizzatore finale) non espressamente accettato da Xxxxx Superfos, o non commerciabilità dei PRODOTTI.
7.3 La garanzia avrà la durata massima di un anno dalla consegna dei PRODOTTI e, decorso tale periodo, nessuna garanzia o responsabilità sarà assunta da Xxxxx Superfos; in ogni caso, il COMPRATORE decadrà da ogni diritto se non si conformerà alle seguenti disposizioni:
a) eventuali difetti o difformità dei PRODOTTI dovranno essere denunciati per iscritto ed in dettaglio entro 8 (otto) giorni dalla relativa consegna o dalla scoperta di eventuali vizi occulti;
b) il COMPRATORE dovrà astenersi dall’utilizzare in qualsiasi modo e/o cedere a terzi i PRODOTTI oggetto del reclamo;
c) il COMPRATORE, se richiesto da Xxxxx Superfos, dovrà inviare a Xxxxx Superfos campioni dei PRODOTTI oggetto del reclamo.
7.4 In caso di difetti o difformità coperti da garanzia, Xxxxx Superfos sarà tenuta soltanto a rimborsare il prezzo netto di fornitura dei PRODOTTI interessati o, a propria scelta, a sostituire i PRODOTTI stessi; ogni altro costo od onere sarà a carico del COMPRATORE.
7.5 La garanzia qui prevista è l’unica prestata da Xxxxx Superfos e tiene luogo di qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita, anche prevista in via derogabile dalla legge.
7.6 Xxxxx Superfos avrà il diritto di ritirare i PRODOTTI dal mercato qualora li ritenesse difettosi o pericolosi, così come di pubblicare avvertimenti in proposito, senza che ne derivi alcun diritto o pretesa del COMPRATORE se non nei limiti di quanto previsto dalla garanzia di cui sopra. Il COMPRATORE presterà ogni collaborazione a Xxxxx Superfos e si asterrà dall’utilizzare o immettere sul mercato i PRODOTTI interessati da tali richiami o avvisi.
7.7 L’immissione in commercio del prodotto finito realizzato o comunque trattato dal COMPRATORE è onere e responsabilità esclusiva del COMPRATORE stesso, il quale si obbliga pertanto ad accertarsi della sicurezza di tale prodotto anche nella misura in cui ne vengano direttamente o indirettamente coinvolti i PRODOTTI; compete esclusivamente al COMPRATORE, anche in funzione della destinazione d’uso dei PRODOTTI, predisporre tutte le cautele del caso, come, in via meramente esemplificativa, l’apposizione di avvertenze o dispositivi di sicurezza anche direttamente sui PRODOTTI.
7.8 In caso di reclami o pretese da parte di terzi in materia di responsabilità civile per danno causato dai PRODOTTI:
a) il COMPRATORE informerà immediatamente per iscritto Xxxxx Superfos, fornendo tutte le informazioni ed i documenti disponibili;
b) Xxxxx Superfos si riserva di intervenire in giudizio o definire accordi anche di natura transattiva e il COMPRATORE rinuncia sin d’ora a qualsiasi eccezione, pretesa o contestazione verso Xxxxx Superfos a tale proposito;
c) il COMPRATORE si asterrà dal rilasciare ammissioni, fornire a terzi informazioni, definire accordi transattivi o da qualsiasi condotta dalla quale possa comunque derivare la responsabilità di Xxxxx Superfos.
7.9 In caso di violazione di una qualsiasi della clausole di cui sopra da parte del COMPRATORE:
a) il COMPRATORE decadrà da eventuali diritti di garanzia, risarcimento, regresso o manleva verso Xxxxx Superfos;
b) il COMPRATORE terrà Xxxxx Superfos indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità o danno in cui Xxxxx Superfos dovesse incorrere.
7.10 In nessun caso Xxxxx Superfos sarà responsabile per inadempimenti contrattuali o altri fatti che siano la conseguenza di eventi di forza maggiore, caso fortuito o che siano comunque al di fuori del controllo di Xxxxx Superfos, quali, in via meramente esemplificativa, scioperi, impossibilità di ottenere materie prime o servizi, incidenti o incendi, sommosse, rottura stampi regolarmente manutenzionati etc. etc.
7.11 Salvo nel caso di dolo o colpa grave di Xxxxx Xxxxxxxx, gli unici rimedi o diritti riconosciuti al COMPRATORE sono quelli esplicitamente previsti dalle C.S.V.C. e la
responsabilità di Xxxxx Superfos sarà limitata all’equivalente del prezzo netto dei PRODOTTI dai quali è insorta la responsabilità stessa, peraltro con una franchigia pari al 10%. È esclusa ogni responsabilità per danni incidentali, conseguenti, speciali, etc., inclusi, a titolo esemplificativo, la sospensione delle attività del COMPRATORE o dei suoi clienti, la perdita di profitti sperati e/o i danni all’immagine o reputazione commerciale.
8. CONDIZIONI SPECIALI IN RELAZIONE A CONFEZIONAMENTO CON ETICHETTATURA (IML) E PRODOTTI DECORATI
8.1 Qualsiasi colore di produzione dei PRODOTTI diverso dal bianco o trasparente viene considerato come particolare. Se il COMPRATORE richiede che i PRODOTTI presentino particolari caratteristiche o requisiti grafici (etichette, stampe, altri colori, riproduzione di segni distintivi o immagini, etc, etc,) richiesti dal COMPRATORE:
a) il COMPRATORE fornirà a Xxxxx Superfos tutto il materiale necessario o utile, inclusi i disegni e le specifiche o indicazioni tecniche richieste per la produzione
dei PRODOTTI in oggetto; Xxxxx Superfos si riserva comunque di approvare il materiale fornito dal COMPRATORE e di chiederne la sostituzione con altro materiale ritenuto tecnicamente più idoneo da Xxxxx Superfos;
b) sulla base del materiale di riproduzione fornito dal COMPRATORE, Xxxxx Superfos realizzerà la pellicola e le lastre da utilizzare per la produzione;
c) Supefos sottoporrà al COMPRATORE prove o bozze, su supporto cartaceo o informatico, per farle approvare dal COMPRATORE; il COMPRATORE ha l’onere di comunicare per iscritto a Xxxxx Superfos le proprie eventuali obiezioni entro una settimana dal ricevimento delle prove o bozze o, in difetto, esse si intenderanno definitivamente accettate e Xxxxx Superfos potrà avviare relativa la produzione;
d) eventuali variazioni del colore di produzione o stampa che possano considerarsi normali secondo gli usi del settore non rappresenteranno un difetto o difformità.
8.2 Spetta esclusivamente al COMPRATORE accertarsi che le personalizzazioni dei PRODOTTI “IML” richieste dal COMPRATORE non comportino alcuna violazione di segni distintivi, di proprietà industriale o intellettuale, né di altri diritti di terzi; Xxxxx Superfos avrà la facoltà, ma non l’obbligo né l’onere, di verificare che il COMPRATORE possa legittimamente disporre di tali privative o diritti. Il COMPRATORE terrà Xxxxx Superfos indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa o danno di terzi che abbia comunque ad oggetto la violazione di diritti esclusivi di terzi.
8.3 Tutti i costi inerenti alla realizzazione dei PRODOTTI “IML” secondo le richieste del COMPRATORE o comunque relativi a quanto stabilito dal presente art. 8 saranno a carico del COMPRATORE; eventuali costi appositamente sostenuti da Supefos (ad es. il per materiale grafico e le lastre, etc.) saranno rimborsati dal COMPRATORE, eventualmente anche in via autonoma ed anticipata rispetto al pagamento dei PRODOTTI forniti da Xxxxx Superfos al COMPRATORE.
8.4 Il COMPRATORE resta proprietario del materiale di riproduzione fornito a Xxxxx Superfos o comunque messo a disposizione di Xxxxx Superfos per la produzione
dei PRODOTTI “IML”; qualora, invece, si tratti di materiale appositamente acquistato da Supefos e di cui il COMPRATORE non ha ancora rimborsato il costo a Xxxxx Superfos, il COMPRATORE ne diverrà proprietario soltanto all’atto del relativo rimborso a Xxxxx Superfos.
8.5 Xxxxx Superfos ha il diritto di distruggere il materiale grafico o le lastre del COMPRATORE, o di disporne diversamente, dopo due anni dal loro ultimo utilizzo o, anche prima di tale termine, qualora Supefos interpelli il COMPRATORE in proposito e il COMPRATORE non dia diverse specifiche indicazioni scritte entro quattro settimane alla richiesta di Xxxxx Superfos; eventuali materiali difettati o di scarto consegnati a Xxxxx Superfos dal COMPRATORE o per suo conto potranno essere distrutti da Xxxxx Superfos anche senza preventivo avviso al COMPRATORE.
8.6 In ogni caso, Xxxxx Superfos non assume alcun obbligo o responsabilità per la custodia di materiali di qualsiasi tipo che il COMPRATORE consegni a Supefos ai fini della presente clausola.
8.7 Il COMPRATORE accetta che Xxxxx Superfos, nel realizzare i PRODOTTI “IML”, possa danneggiare e/o scartare etichette semi-lucide in quantità non superiore al 5% di quelle appositamente acquistate o fornite dal COMPRATORE, ed etichette lucide in quantità non superiore al 15%.
9. STOCCAGGIO PRODOTTI FINITI
9.1 Se in virtù di un accordo specifico, I prodotti finiti sono stoccati da Xxxxx Superfos, il cliente accetta di ritirarli entro un periodo massimo di 3 mesi dalla data di produzione.
9.2 Lo stock residuo dei prodotti finite presso Xxxxx Superfos, alla scadenza dei 3 mesi, in riferimento all’Art. 9.1 sarà fatturato al cliente..
9.3 Lo stock rimanente sarà distrutto 4 settimane dopo la data di fatturazione, salvo accordi siglati precedentemente dalle parti interessate relativamente alle modalità di presa in carico degli stock restanti.
10. TRACCIABILITA’
10.1 Xxxxx Superfos assicura la tracciabilità dei suoi prodotti sino alla data di consegna al cliente.
10.2 Nel rispetto del regolamento comunitario 1935/2004 (EC Directive 89/109/EC) e con la regolamentazione interna, é compito del cliente la registrazione e stoccaggio dei codici EAN o I codici a barre. (Ad esempio, un codice EAN può essere (00) 0 00 00000 0 00000 099 2). Il codice EAN o il codice a barre devono figurare sull’etichetta identificativa del pallet o sul collo di cartone all’interno del quale vi sono i prodotti.
11. DIRITTI ESCLUSIVI
11.1 La fornitura dei PRODOTTI non comporta in alcun modo il trasferimento o riconoscimento di qualsiasi diritto, autorizzazione o pretesa al COMPRATORE relativamente ai marchi, ai loghi, ai segni distintivi, privative, né a qualsiasi altro diritto di proprietà industriale, intellettuale o comunque immateriale appartenente a Xxxxx Superfos o da Xxxxx Superfos legittimamente utilizzato.
11.2 Qualora i PRODOTTI siano stati progettati, disegnati o comunque realizzati dietro indicazioni o specifiche tecniche fornite dal COMPRATORE, o comunque in forza
di collaborazione tra le Parti, eventuali diritti di proprietà industriale o intellettuale che ne derivino spetteranno esclusivamente a Xxxxx Superfos, a meno che essi non fossero già precedentemente registrati a nome del COMPRATORE o di terzi o che le Parti non abbiano definito per iscritto diversi specifici accordi.
12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE
12.1 Le C.S.V.C. disciplineranno tutte le forniture dei PRODOTTI effettuate da Xxxxx Superfos al COMPRATORE sino alla loro risoluzione o sostituzione con altre condizioni contrattuali.
12.2 In caso di inadempimento di una qualsiasi delle seguenti clausole, Xxxxx Superfos avrà il diritto di risolvere con effetto immediato, o a discrezione di Xxxxx Superfos previa intimazione di adempimento e sanatoria da parte del COMPRATORE, sia le C.S.V.C. sia le singole forniture che a quel tempo risultassero ancora non evase da parte di Xxxxx Superfos: artt. 4.4; 5.2; 6.2; 7.6; 7.7; 7.8; 8.2; 11 .
12.3 Qualora, al momento della risoluzione per inadempimento del COMPRATORE, Xxxxx Superfos non abbia ancora consegnato PRODOTTI già ordinati dal COMPRATORE, Xxxxx Superfos potrà esigere dal COMPRATORE i soli costi di produzione dei PRODOTTI stessi anche senza farne successiva consegna al COMPRATORE.
13. MISCELLANEA
13.1 Xxxxx Superfos e il COMPRATORE manterranno riservate tutte le informazioni relative ai loro rapporti.
13.2 Xxxxx Superfos potrà assegnare o cedere a terzi i propri diritti nei confronti del COMPRATORE, nonché assegnare o cedere i propri obblighi verso lo stesso COMPRATORE ad altre aziende appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque soggette allo stesso controllo di Xxxxx Superfos.
13.3 Xxxxx Superfos, qualora risultasse debitrice del COMPRATORE a qualsiasi titolo, potrà sempre operare la compensazione con le somme ad essa dovute dal COMPRATORE.
13.4 Il COMPRATORE si obbliga a tenere Xxxxx Superfos indenne e manlevata rispetto a qualsiasi possibile danno e/o perdita che possa comunque riguardare Xxxxx Superfos e/o i PRODOTTI, come, in via meramente esemplificativa, in relazione a quanto previsto agli artt. 7 e 8 delle C.S.V.C..
13.5 Le C.S.V.C. rappresentano l’intero ed unico accordo tra le parti circa la fornitura dei PRODOTTI e non potranno essere modificate o integrate se non per effetto di apposito patto scritto, pertanto neppure in forza di intese verbali o di consuetudini invalse tra le Parti.
13.6 Qualora una o più clausole delle C.S.V.C. divengano invalide o inefficaci, tutte le altre pattuizioni continueranno a rimanere in vigore; le parti modificheranno le
C.S.V.C. in modo tale che risultino pienamente valide ed efficaci e, nel contempo, continuino a produrre, nella misura più ampia consentita dalla legge, tutti gli effetti di natura sia giuridica sia economica originariamente voluti dalle Parti tramite le presenti C.S.V.C..
13.7 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto con mezzi che assicurino prova del ricevimento.
13.8 L’eventuale mancato o ritardato esercizio, anche parziale, da parte di Xxxxx Superfos, di qualsiasi suo diritto non comporterà alcuna rinuncia, né decadenza, rispetto al successivo e pieno esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto di Xxxxx Superfos.
14. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
14.1 Queste Condizioni Standard di Vendita e di Consegna sono disciplinate dalla legge italiana.
14.2 Per i termini di resa o altri termini commerciali si dispone rinvio agli Incoterms-2000 e/o alle altre pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che siano state richiamate.
14.3 Eventuali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna anche in deroga alla competenza non obbligatoria di qualsiasi altra Autorità giudiziaria.