CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO
Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 101 - 04100 Latina - Tel. 0773/4664
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FULL SERVICE DI MEZZI MECCANICI SENZA CONDUCENTE - SUDDIVISO IN 5 LOTTI
PARTE PRIMA - OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 1- OGGETTO DELLA FORNITURA
il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto il noleggio a lungo termine, full service di mezzi meccanici senza conducente - suddiviso in 5 lotti per un periodo di 60 (sessanta) necessari per l’attività di manutenzione del reticolo idrografico consortile del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino.
Il noleggio dovrà essere comprensivo della manutenzione programmata e di tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la piena funzionalità operativa della macchina inclusa la fornitura ed il ricambio di lubrificanti e ogni altro materiale (escluso carburante) necessario, con la sola esclusione di quelle manutenzioni derivanti da imperizia degli operatori della Committente.
Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive sono elencate nella Parte Seconda del presente capitolato e sono da intendersi come standard minimo inderogabile con riferimento alla funzionalità della macchina.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Fornitore/Impresa
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida la fornitura. Committente
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Referente Aziendale
Il tecnico individuato dalla Committente e dal Fornitore al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza e ambientali.
ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.
ART. 4- AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo a base di gara complessivo per un periodo di mesi 60 (sessanta) è pari ad € 1.621.860,00 (euro unmilioneseicentoventunomilaottocentosessanta,00) al netto d’IVA. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00 (€ zero/00).
Nell’ammontare del rateo è da considerare ogni onere diretto e indiretto, relativo ad eventuali costi di pratica finanziaria e/o assicurativa, incontri, riunioni, visite, sopralluoghi e ogni altra fornitura accessorio in quanto non saranno corrisposte altre somme al di fuori del canone di nolo.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa fornitrice la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze, pertanto l’impresa fornitrice in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha
aggiudicato il compenso conveniente e tale da consentire l’offerta presentata e ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell’arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione di infortuni.
Il noleggio si considererà accettato solo dopo aver espletato con esito positivo la verifica di conformità prevista dal presente capitolato.
ART. 5 - RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del noleggio. Il Fornitore è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, su siti internet, testate giornalistiche ecc.., relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi l'appalto, salvo esplicito benestare della Committente.
ART. 6 - VALIDITA’ ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le clausole contenute nel presente CSA s’intendono integralmente recepite nel Contratto di appalto e si considerano accettate dal Fornitore, ai sensi dell’art.1341/1° comma del Codice Civile. Tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Qualora una o più delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene pregiudicata.
ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Fornitore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Fornitore od al suo personale in relazione all’esecuzione della fornitura o a cause ad esso connesse. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare, con Compagnia di Assicurazione iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, una copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assunzione da rilasciare un idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e valida per l’intera durata dell’appalto affidato.
Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere del Fornitore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.
ART. 8 - ANTICIPAZIONI
Al Fornitore non verrà riconosciuta nessuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente all’appalto in oggetto.
ART. 9 - PAGAMENTI/COMPENSAZIONI
Il canone di noleggio offerto in fase di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile da parte del Fornitore da inviare alla Committente.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura. Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che il noleggio soddisfi gli standard di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale.
Il pagamento non implica, da parte della Committente, l’avvenuta accettazione della fornitura consegnata in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che la Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale o dalla legislazione applicabile.
Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente il Committente a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore del Consorzio di Bonifica. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall’art.1243 del Codice Civile.
Il Fornitore e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che il Fornitore dovrà comunicare alla Committente.
Pertanto, il Fornitore dovrà trasmettere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.
Il Fornitore è tenuto all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.
Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dal Fornitore tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati.
Si precisa infine che sarà onere del Fornitore riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (C.1.G.) coerentemente con quanto indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Il contratto riporterà la dizione “attività non soggetta a codice C.U.P.”, che dovrà essere evidenziata nelle fatture.
La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.
Qualora il Fornitore sia costituito nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese è consentito che ciascun soggetto componente il Raggruppamento emetta fattura direttamente nei confronti della Committente. In tal caso il Fornitore Capogruppo dovrà far pervenire all’ufficio amministrativo della Committente, in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad una determinata entrata di merci corredando tale invio con apposita dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che autorizzi la Committente stessa a quietanzare direttamente ciascun Fornitore mandante. In tal caso, inoltre, ciascun Fornitore mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra
sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.
ART.10 - CESSIONE DEI CREDITI
Si applicano le disposizioni ex art. 106, comma 13 D.Lgs n. 50/2016 in materia di cessione di crediti. Si ricorda che per gli effetti della su indicata norma le cessioni di credito devono, a pena d’irricevibilità e inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, essere stipulate in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere ritualmente notificate alla Committente.
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto al Fornitore sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore stesso e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché di trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatto salvo il preventivo assenso della Committente.
ART.12 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto o per tutta la durata stabilita nel contratto.
ART. 13 - REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA
La consegna dei mezzi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nella restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà provvedere, senza indugio, ad adeguare i mezzi meccanici e relative attrezzature in dotazione alle intervenute modifiche normative di qualsiasi tipo o natura.
Qualora, durante la consegna dei mezzi, il Fornitore rilievi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio alla Committente; in qualunque caso il Fornitore è responsabile di tutte le eventuali consegne che dovessero derivarne.
Qualora il Fornitore, per la consegna dei mezzi, si avvalesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note Informative dei rischi specifici, ricevute dalla Committente e circa le misure di prevenzione e protezione concordate con la Committente e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell’eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in sub-affidamento, il Fornitore è tenuto a trasferire alle imprese sub-affidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività sub-affidata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri sub-affidatari sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.
Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art.26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale (RSPP) del Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il Fornitore.
Qualora la Committente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa si riserva di chiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta il noleggio non sia stato corretto ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.
ART.14 - BREVETTI
Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto/ordine e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il Fornitore solleva la Committente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.
Il Fornitore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernente i prodotti, i procedimenti (metodi e strumenti utilizzati dal venditore e/o per la produzione)ed i mezzi tutti utilizzati nell’adempimento del contratto/ordine con l’obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell’accettare l'ordine.
Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l’indennizzo dei danni e delle spese che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. Quelle parti del noleggio per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate a completa fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.
ART. 15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso per danni derivanti da cause di forza maggiore.
ART. 16 - RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall’evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile.
La presenza sui luoghi della fornitura, di personale della Committente non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione delle attività.
Il fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.
La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all’atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto.
Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell’esecutore, ha la facoltà di allontanare il Fornitore consorziato inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente. Qualora la fornitura sia assegnato a d un Consorzio ordinario di concorrenti, lo stesso Xxxxxxxxx, prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, è tenuto ad indicare le generalità del proprio consorzio esecutore. Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all’art.34, c.1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l’esecuzione del noleggio devono la fornitura stessa nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d’opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte della Committente.
In ogni caso il Fornitore, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è impegnato a favorire l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegato “politica per l’energia”.
ART.17 - LINGUA
Il Fornitore dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente, sia in occasione della gara che nel corso dell’esecuzione del contratto. Eventuale documentazione di ogni genere pervenuta in lingua diversa da quella italiana verrà ritenuta come non pervenuta.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme le cause di risoluzione ex lege del contratto di appalto ex art. 108, 2° comma D.Lgs n. 50/2016 costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del succitato decreto le seguenti fattispecie:
a) In caso di inadeguatezza e negligenza del Fornitore nell’esecuzione dell’appalto, quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate comprometteranno la buona riuscita dell'appalto stesso e arrechino o possano arrecare danno alla Committente;
b) Nel caso in cui il Fornitore si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) Il Fornitore abbia violato gli obblighi stabiliti dagli artt.1476 e 1480 del codice civile;
d) Il Fornitore sia incorso nella perdita delle licenze o dei diritti di cui all'articolo 15 delle presenti condizioni generali di noleggio;
e) Il Fornitore non si attenga ai programmi cronologici di consegna approvati dalla Committente;
f) Il Fornitore, per divergenze nella condotta tecnica, non si attenga alle prescrizioni contenute nel contratto ed a quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dalla fornitura e/o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi la consegna dei mezzi;
g) Si siano verificate in capo al Fornitore, nell'arco di vita del contratto, almeno tre contestazioni formali, gravi o molto gravi, indipendentemente dall’addebito o meno di penalità economiche da parte della Committente, nonché in corrispondenza di inadempienze che determinano un importo massimo di penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
h) Il Fornitore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica;
i) Si verifichi cessazione dell'attività del Fornitore, concordato preventivo o fallimento del Fornitore;
j) Il Fornitore violi le norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti del Fornitore stesso nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
k) Il Fornitore violi le disposizioni del contratto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura;
i) I pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o Poste Italiane, ai sensi della L. n.136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
m) In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e al Fornitore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni.
In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le fatture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio della Committente.
Eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto, quali il maggior costo di noleggio per i mesi rimanenti, derivato dalla stipulazione di un nuovo contratto, saranno a totale carico del Fornitore. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell’appalto. Si procederà l’interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. In ogni caso, ove ritenuto necessario dalla Committente, l'appaltatore rimarrà obbligato a fornire le prestazioni oggetto del contratto nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo Fornitore. Ciò sia nel caso di risoluzione anticipata, sia nel caso in cui venga raggiunto il termine naturale del contratto di appalto.
ART. 19 - RECESSO CONTRATTUALE
È riconosciuta al solo Committente la facoltà di recedere dal contratto di appalto. Si applica la disciplina ex art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
ART. 20 - RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve ed i reclami che il Fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto (con posta PEC e RR con conferma di ricezione) e dovranno, a pena d'irricevibilità, essere iscritte negli atti contabili del presente appalto.
ART. 21- SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato nella forma scritta privata. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso di uso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n.131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n.633 e smi.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Committente per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, verranno risolte di comune accordo tra le parti e/o ricorrendo all’Organismo di mediazione previsto dal D.Lgs. n.28/2010. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il tribunale di Latina.
ART. 23 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali di contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 24 - PRIVACY
Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR reg. UE 679/2016.
PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 25 - REFERENTI AZIENDALI
Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e nominare un Referente Aziendale per l’esecuzione del Contratto.
La Committente sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo fax o PEC o Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente alla puntuale esecuzione del contratto. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al Referente Aziendale della Committente.
Il referente aziendale del Fornitore dovrà essere reperibile tutti i giorni, festivi esclusi. Di tale incaricato dovranno essere forniti:
• Recapito telefonico di rete fissa;
• Recapito di cellulare;
• Recapito di fax;
• Recapito e-mail;
• Recapito PEC;
Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente e comunque dovrà essere in ogni caso garantita la reperibilità di un referente dell’aggiudicataria.
ART. 26 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore deve dotare tutti i mezzi di uno specifico strumento che consenta di calcolare il consumo di carburante, sulla base delle ore di lavoro, e di un apposito sistema di tracciamento attraverso la radio localizzazione (GPS) che individui geograficamente il mezzo in tempo reale, e consenta il controllo da remoto di tutti i dati e parametri funzionali delle macchine oggetto di fornitura.
ART. 27 - SCHEDA TECNICA
Il Fornitore dovrà garantire, in fase d'offerta, il rispetto delle caratteristiche riportate nelle seguenti schede tecniche. Ovviamente qualora durante l’espletamento della gara venissero offerte analoghe attrezzature con elementi migliorativi, innovativi o integrativi, l'aggiudicazione recepirà la modifica proposta e automaticamente si provvederà alla sostituzione della scheda tecnica dell’attuale Capitolato con quella di aggiudicazione. La nuova scheda opererà per tutti i contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto.
Descrizione generale
I mezzi opereranno giornalmente, in condizioni di gravosità, per un periodo di utilizzo dalle n.6 alle
n.10 ore/giorno.
L’impiego medio stimato dei mezzi meccanici e relative attrezzature in dotazione è di circa 2.000 h/annue (± 20%).
I mezzi saranno mantenuti in perfetta efficienza da parte del Fornitore che si impegna ad osservare le condizioni di lavoro e i relativi orari svolti dal personale del Consorzio di Bonifica presso ognuna delle proprie sedi di lavoro.
ART. 28 - ASSISTENZA TECNICO/XXXXXXXXXXX
Il servizio di manutenzione sarà comprensivo di ogni tipo di manutenzione utile a garantire l’operatività dei mezzi ed in via esemplificativa:
- manutenzione preventiva;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione ispettiva;
- manutenzione straordinaria.
Il Fornitore dovrà garantire la costante assistenza post-consegna alla Committente, direttamente con Officina Mobile o tramite Società/Officine specializzate/Centro di Assistenza debitamente autorizzate con apposito mandato, ad effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari per la funzionalità di tutte le parti costituenti la macchina, sia a carattere preventivo, ordinario che straordinario, incluso la fornitura e il ricambio di:
a) filtri olio, gasolio, aria motore, trattamento aria abitacolo etc.;
b) lampade, batterie, parti elettroniche, sistemi di abbattimento emissioni etc.;
c) parti usurabili con il normale esercizio della macchina in relazione all’attività ed alle ore di lavoro previste (pattini di freni, frizioni, rifacimento o sostituzioni di pompe, motore, pistoni o parti idrauliche) etc.;
d) lubrificanti e ogni altro materiale (escluso carburante) parti difettose o danneggiate e il loro montaggio o riparazione, tutte comprensive della mano d'opera necessaria alla sistemazione a regola d’arte.
Il servizio di manutenzione inizierà dal momento della consegna delle macchine e terminerà allo scadere del sessantesimo mese successivo.
I servizi suindicati, corredati dei necessari report amministrativi e logistici da fornire alla Committente, saranno compresi nell’importo afferente al canone di manutenzione indicato in sede di offerta per ogni singola macchina. Per gli interventi effettuati su ogni singolo mezzo la Società/Officina specializzata/Centro di Assistenza/Officina Mobile, in conformità con le legislazioni vigenti, emetterà le certificazioni mensili degli interventi di manutenzione effettuati e l’aggiornamento registri di manutenzione (art.71 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.) che saranno consegnati alla Committente.
Risulteranno a carico della Committente solamente quei guasti dovuti ad incidente o ad uso improprio del veicolo. Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti, la cui causa dimostrabile sia l'utilizzo improprio del mezzo, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo il benestare della Committente.
Nel caso in cui, a causa dell'uso inappropriato del veicolo, si renda necessario un intervento di manutenzione con trasporto del veicolo presso la sede del Fornitore o di Officine specializzate/Centro di Assistenza dallo stesso autorizzate e riconosciute, verrà ammesso il corrispettivo per il servizio di presa/resa presso la sede della Committente entro e non oltre il limite di 50 km dalla sede consortile.
La presa in carico del veicolo da parte del Fornitore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 6 ore naturali consecutive successive alla comunicazione telefonica, fax, email della Committente. Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 6 ore successive alla presa in carico del mezzo e/o componenti da riparare.
Il veicolo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalla Committente come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati. È fatta salva la possibilità del Fornitore di fornire un idoneo (ad insindacabile giudizio del Committente) mezzo sostitutivo e quella del Committente di acquisire sul mercato tale mezzo con rivalsa degli oneri sostenuti.
ART. 28.1 - ASSISTENZA TECNICO/XXXXXXXXXXX; CRITERI
Il Fornitore dovrà garantire idonea copertura di assistenza tecnica in grado di coprire interamente le necessità manutentive per guasti non imputabili alla Committente, che compromettano o possano compromettere la continuità dell’esercizio del mezzo, e dovrà fornire alla Committente i nominativi, completi di indirizzo e numero telefonico, da contattare in caso di problematiche.
Tutti gli interventi, in garanzia, dovranno essere iniziati entro 8 ore dalla segnalazione della Committente.
A tutti i ritardi, non giustificabili, accusati dalle richieste di intervento entro le 8 ore in giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera, come specificato nel successivo art.32, per le giornate di fermo macchina.
Per quanto possibile, al fine di minimizzare i tempi di indisponibilità, gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati direttamente presso una delle sedi del Consorzio di Bonifica e/o cantieri in quale opera il mezzo ed in orari in cui non è prevista l’attività lavorativa.
L'assistenza tecnica presso la sede del Consorzio di Bonifica, dovrà avvenire sempre in accordo con le esigenze tecnico/operative e con la regolamentazione di sicurezza in vigore presso la medesima.
Interventi di manutenzione preventiva
Il Fornitore, in sede di offerta, dovrà presentare un piano di manutenzione vengono individuando degli intervalli temporali di manutenzione preventiva espressi in numero di ore di lavoro del mezzo alla scadenza dei quali il mezzo stesso dovrà essere sottoposto ad interventi/ispezioni previste per la corretta ed efficace operatività. Il singolo intervento potrà essere eseguito in un periodo precedente o successivo al giorno di raggiungimento delle ore previste se questo non comporta pregiudizio alla sicurezza, all’affidabilità o all’esercizio. I tempi per l’effettuare gli interventi verranno concordati logisticamente con il Committente.
L’eventuale ritiro e riconsegna del mezzo da e per una delle sedi del Consorzio di Bonifica e/o cantieri in quale opera, da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte il Committente, sarà a totale onere e cura del Fornitore che effettuerà il servizio di manutenzione, ovvero Società/Officina specializzata/Centro di Assistenza/Officina Mobile.
Nessun compenso supplementare rispetto al prezzo di aggiudicazione della fornitura ed al canone spetterà al Fornitore per materiali d’usura, lubrificanti, liquidi funzionali e quant’altro previsto per tali interventi, né tanto meno per costi imputabili ad ore di mano d’opera, trasporti etc.
Per quanto possibile, al fine di minimizzare i tempi di indisponibilità, gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati direttamente presso una delle sedi del Consorzio di Bonifica e/o cantieri in quale opera il mezzo ed in orari in cui non è prevista l’attività lavorativa.
Interventi di Manutenzione ordinaria
Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte quelle anomalie, guasti, usure, malfunzionamenti o difetti che dovessero verificarsi sulle macchine oggetto di fornitura non rientranti nei casi di manutenzione straordinaria.
Tali anomalie saranno a carico, a cura e spese, del Fornitore, fermo restando il rispetto dei tempi di lavorazione massimi forniti ed indicati nel piano di manutenzione degli interventi di manutenzione consegnato in sede di offerta.
Nessun compenso supplementare, rispetto al canone manutentivo indicato in sede di offerta, spetterà al Fornitore per materiali d’usura, lubrificanti, liquidi funzionali e quant’altro previsto per tali interventi, né tanto meno per costi imputabili ad ore di mano d’opera.
Le modalità logistiche e operative per il ritiro e riconsegna dovranno essere concordati con il personale preposto del Committente e saranno a totale onere e cura del Fornitore che presta il servizio di manutenzione ovvero della Società/Officina specializzata/Centro di Assistenza/Officina Mobile.
Per quanto possibile, al fine di minimizzare i tempi di indisponibilità, gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati direttamente presso una delle sedi del Consorzio e/o lo specifico cantiere di lavoro, in orari in cui non è prevista l’attività lavorativa.
Interventi di Manutenzione ispettiva
Il “Piano di manutenzione” dovrà comprendere tra l’altro, oltre agli interventi di Manutenzione preventiva e ordinaria, un numero di ispezioni annue idonee al mantenimento della piena efficienza dei mezzi meccanici e loro attrezzature in dotazione al fine di prevenire eventuali anomalie e non dover sospendere le attività lavorative programmate.
Il Fornitore, all’atto della consegna dei mezzi, consegnerà al Committente una check list del piano dei controlli periodici da eseguirsi sui mezzi meccanici e loro attrezzature forniti, comprese le verifiche dei dispositivi di sicurezza di cui il mezzo è dotato.
Il Fornitore consegnerà al Committente una check list delle ispezioni giornaliere che i dipendenti/operatori del Consorzio di Bonifica eseguiranno senza ausilio del personale tecnico/manutentivo del Fornitore.
Le ispezioni dovranno essere concordate con la Committente e svolte alla presenza di un suo responsabile. L’eventuale impossibilità di utilizzo dei mezzi sarà considerata fermo macchina.
Interventi di Manutenzione straordinaria
Per interventi di Manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi che si rendessero necessari per il ripristino delle condizioni originali del mezzo a seguito di incidenti di marcia (sinistri) e/o per danni causati dal personale del Consorzio di Bonifica. Tali casistiche devono essere documentate con apposito verbale da redigere in contraddittorio con rilievo fotografico e quant’altro necessario.
La manutenzione straordinaria non è inclusa all’interno del canone di noleggio a lungo termine per ogni mezzo fornito offerto in sede di gara. La Committente, nel caso si rendessero necessari eventuali interventi di manutenzione straordinaria, potrà procedere, in via prioritaria, a commissionare le lavorazioni al Fornitore che, nel caso di economicità, dovrà rendersi immediatamente disponibile alla realizzazione degli stessi.
L’assistenza per manutenzione straordinaria del Fornitore, su chiamata del Committente, verrà svolta con il seguente criterio:
- Il Fornitore effettuerà, entro 2 (due) ore dalla chiamata nei giorni feriali ed entro 4 (quattro) ore in orario festivo, un sopralluogo ed un’accurata perizia tramite i propri tecnici in contraddittorio con il personale tecnico del Consorzio di Bonifica;
- Il Fornitore redigerà ed invierà entro 24 (ventiquattro) ore un preventivo di spesa per le riparazioni dei guasti segnalati, esplicitando e documentando (con foto, rilievi, misure o altro) con giustificazione e identificazione dell’intervento di tipo straordinario;
- Il Fornitore, ottenuta l’autorizzazione scritta del Committente, procederà con immediatezza ad eseguire gli interventi di riparazione necessari, rispettando i tempi tecnici preventivati, al fine di rendere operativo il mezzo e/o l’attrezzatura in dotazione.
Il Fornitore dovrà indicare nel preventivo di spesa quantità e costo orario della manodopera prevista per la riparazione e le parti di ricambio necessarie.
Il Fornitore dovrà fornire in sede di gara, per le parti di ricambio, un listino scontato (costo da ridurre con lo sconto indicato in sede di offerta e comunque non inferiore al 25%), fatto salvo – per componenti soggetti ad usura – possibile ulteriore riduzione da definire in contraddittorio con il Responsabile nominato dalla Committente, in relazione allo stato di usura ed alla vita utile residua del componente usurato e/o guasto.
Nessun costo o onere aggiuntivo sarà corrisposto dalla Committente, incluse eventuali spese per trasporto dei mezzi e loro attrezzature da e per il luogo di destinazione per la manutenzione, che sono in tutti i casi a carico del Fornitore.
Esclusivamente per interventi derivanti da guasti provocati o incidenti di marcia, oggetto di manutenzione straordinaria, il mezzo non sarà considerato indisponibile per il tempo strettamente necessario alla riparazione.
ART. 28.2 - ASSISTENZA TECNICO/MANUTENTIVA; MODALITA’
L'assistenza post-consegna, dovrà essere fornita con adeguati ausili tecnici (Officina Mobile o quant'altro) presso la sede di utilizzo del mezzo locato per tutti gli interventi, salvo per le necessità specifiche e non altrimenti effettuabili di lavorazioni o interventi da eseguirsi presso Officine attrezzate o la stessa sede del Fornitore. In questo caso l'assistenza post-consegna deve ritirare il mezzo dalla sede del Consorzio di Bonifica e restituirlo ad intervento eseguito. Tutte le spese, comprese quelle di trasporto a/r sono a carico del Fornitore.
Gli interventi, dovranno comportare il tempo strettamente necessario alle lavorazioni e consentire la immediata riconsegna del mezzo. Gli interventi manutentivi dovranno essere normalmente completati entro le 12 ore, salvo complessità tecnica o cause di forza maggiore da dimostrare adeguatamente. Gli interventi di riparazione importanti dovranno essere espletati entro un periodo non superiore alle 48 ore dall'inizio dell'intervento. Tutti i ritardi nell’effettuazione degli interventi saranno coperti da penale quotidiana per le giornate di fermo mezzo eccedenti la tempistica sopra riportata, quale risarcimento danni per mancato utilizzo del mezzo.
ART. 28.3 - ASSISTENZA TECNICO/MANUTENTIVA; REGISTRO DI MANUTENZIONE
Il Fornitore dovrà fornire un registro di manutenzione (art.71 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.) sul quale riportare gli interventi di manutenzione svolti, con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del mezzo, tipologia del guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiale ecc.). Tale registro dovrà essere reso disponibile, su supporto informatico, agli incaricati della Committente. Il Piano di Manutenzione Programmata dovrà essere allegato all'offerta.
ART. 29 - CONSEGNA DEI MEZZI
I mezzi dovranno essere consegnati e resi completi, presso la sede di Pontemaggiore in Comune Terracina del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino Lotto 1, 2, 3 e 4 e presso l’Officina Xxxxxxxx in Comune di Fondi del Consorzio di Bonifica Sud Pontino Lotto 5, completi di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva da parte della Committente.
Per la “data di consegna” si intende quella in cui il veicolo viene effettivamente consegnato alla Committente completo, già collaudato in ogni sua parte, comprese le attrezzature in dotazione, messo a punto e pronto all'utilizzo, il tutto a cura e spese del Fornitore.
La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con il referente aziendale della Committente e comunque con un anticipo di almeno 5 gg lavorativi.
La data di consegna deve risultare dal DDT debitamente compilato, su cui il personale incaricato della Committente dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nel mezzo all'atto della consegna a seguito della verifica in contraddittorio, senza che ciò supplisca in alcun modo alla verifica della conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale riportante:
• Copia del DDT di consegna del mezzo;
• Verifica di data e ora riportata sul DDT;
• Descrizione del veicolo con modello e numero di telaio;
• Indicazione delle ore motore all’atto della consegna;
• Verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario all'uso immediato del veicolo;
• Collaudo di verifica del corretto funzionamento, comprese le attrezzature, le dotazioni di sicurezza, gli accessori e il sistema di tracciamento attraverso la radio localizzazione (GPS);
• Distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. attrezzi, manuale d'uso, estintore e quant'altro dichiarato);
• Presenza dei documenti necessari all'immediato utilizzo (se non in precedenza consegnati alla Committente).
Sul documento di trasporto del mezzo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi dell’aggiudicazione e i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Committente, così da avere assoluta coerenza tra contratto, DDT e fattura.
Unitamente alla consegna deve pervenire alla Committente la documentazione di seguito elencata:
• Certificato di origine rilasciato dalla ditta costruttrice del mezzo;
• Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai veicoli, alla componentistica e all’attrezzatura, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
• Documenti relativi alla conformità alle norme CE del mezzo, dell’attrezzatura e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla nuova direttiva macchine; Manuale d'uso e manutenzione della macchina e tutta la documentazione tecnica necessaria (relativa anche a rumore, vibrazioni, emissioni ecc.).
Per quanto concerne il “manuale d'uso e manutenzione”, esso deve comprendere:
• Gli schemi grafici degli impianti presenti (schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura, oltre allo schema della lubrificazione automatica se presente);
• Un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
• La descrizione completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
• La descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi per l'effettuazione dei controlli e rabbocchi quotidiani;
• La valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
• Scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.
L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna del mezzo, pertanto è obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché il mezzo possa essere immediatamente utilizzato, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.
Sarà a cura del Fornitore, a fine periodo di noleggio, il ritiro della macchina. Sono a completo carico del Fornitore sia gli oneri relativi al trasporto, che tutti gli altri eventuali oneri preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto del mezzo al momento del ritiro.
ART. 30 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria dovrà prevedere, a proprie spese ed entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dallo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità del mezzo, ad impartire presso la sede del Consorzio di Bonifica (concordata con il RUP), alle opportune istruzioni necessarie alla buona condotta e manutenzione del mezzo oggetto del presente appalto, al personale preposto all'utilizzo.
Le modalità saranno quelle descritte dal Fornitore in sede di offerta tecnica, fermo restando che, i tempi di addestramento non potranno essere inferiori a 6 (sei) ore lavorative. A distanza di circa due mesi dal sopra indicato corso di formazione, l'Impresa provvederà a ripetere l'istruzione di cui sopra con le medesime modalità operative. Inoltre, il Fornitore provvederà, su richiesta della Committente a ripetere l'istruzione di cui sopra con le medesime modalità operative, ad eventuali nuovi assunti.
Parte delle operazioni di addestramento dovranno svolgersi in normali situazioni operative, cioè assistendo ed istruendo il personale nel corso delle operazioni effettive di lavoro. Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili e il Fornitore dovrà impegnarsi a far pervenire alla Committente copia del materiale didattico utilizzato per i corsi di addestramento. li calendario di effettuazione dei corsi sarà concordato alla consegna, in sede di redazione del verbale di verifica di conformità.
ART. 31 - PENALI PER IL RITARDO
Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Committente nei seguenti casi:
Qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo;
Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Committente sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all'acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta Aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
Qualora si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del mezzo consegnato, non sanate entro i tempi previsti negli articoli del presente CSA (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto) sarà applicata una penale del 3% dell'importo della fornitura;
I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere, dal Fornitore, tempestivamente comunicati alla Committente. Sono considerati cause di
forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti.
Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna dei veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica di conformità.
Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà alla ditta Fornitrice di modificare, a propria cura e spese, il veicolo fornito per renderlo conforme e sottoporlo ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno effettuate soltanto dopo l'adeguamento.
Se l'esito delle successive verifiche di conformità è positivo tra:
Il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,2% dell'importo della fornitura e per ogni giorno;
Il 11° giorno e il successivo 15° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, la Committente si riserva di applicare una penale pari all’1% dell'importo della fornitura e per ogni giorno.
Le penalità addebitabili in caso di non rispetto delle clausole inerenti alla manutenzione del mezzo oggetto del presente Capitolato Speciali di Appalto sono le seguenti:
Per ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che non comportino il fermo operativo della macchina – penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
Ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che comportino un fermo operativo della macchina – penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
Ritardo nei tempi di ripristino della funzionalità della macchina dal momento di fermo della stessa per operazioni di manutenzione ordinaria e/o riparazioni nel caso in cui l'intervento riguardi riparazioni da non considerare importanti e che richiedano un fermo macchina superiore alle 24 – penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
Nel caso in cui, il mezzo noleggiato venga trasportato presso l'impresa o officine esterne e non vengano rispettati i termini previsti dal presente CSA, sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del mezzo sostitutivo medesimo;
Per ogni giorno di indisponibilità del mezzo per cause riconducibili a manutenzione non straordinaria potrà essere applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00). È fatta salva la possibilità del Fornitore di fornire un idoneo (ad insindacabile giudizio del Committente) mezzo sostitutivo e quella del Committente di acquisire sul mercato tale mezzo con rivalsa degli oneri sostenuti.
Per mancato rispetto di norme di sicurezza di legge, in materia di prevenzione e protezione o previste nel DUVRI verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) oltre all’obbligo di immediata correzione.
Per ritardata, incompleta o difforme esecuzione di attività non esplicitamente richiamata (preventivazione, approvvigionamento di materiali, documentazione, formazione, monitoraggio, etc.) oltre alle penalità per eventuali conseguenti indisponibilità dei mezzi, potrà essere applicata una penale pari al 2% (due) dell’importo dell’attività se quantificabile, ovvero di € 50.00 (cinquanta/00) se non quantificabile, per ogni mancanza e per ogni giorno di ritardo fino al ripristino della conformità. e l’obbligo di completamento o correzione, qualora possibile, nei tempi tecnici.
Per omessa o incompleta rendicontazione di ogni singola attività o sintesi periodica ovvero nella tenuta dei registri previsti verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) alla prima occorrenza. La reiterazione comporta il raddoppio della penale.
Per utilizzo di attrezzature, prodotti o modalità operative non adeguate verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni non conformità riscontrata.
L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto prevista dall'art.18 del presente CSA.
L'importo delle penali previste dal presente articolo, dovrà essere detratto dai corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento) o in difetto sulla cauzione e in caso di inadempienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di interessi di mora sin dal giorno successivo a quello della richiesta di pagamento.
Per danneggiamento di parti d’impianto, apparecchiature o macchinari il Fornitore sarà obbligato al ripristino o al ristoro del danno.
ART 32 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE
La ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto riscontrate nel mezzo consegnato nel periodo di durata del contratto.
Il Fornitore è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità della macchina e dell’attrezzatura, e pertanto questi, oltre ad effettuare le manutenzioni ordinarie nei tempi indicati in sede di offerta di gara, deve assicurare un servizio di pronto intervento su chiamata del personale della Committente o di idonee officine/centri di assistenza autorizzati ed indicati in sede di gara entro 8 ore lavorative dal ricevimento della chiamata. Oltre al pronto intervento il Fornitore è tenuto a garantire il ripristino delle funzionalità della macchina entro 12 ore, esclusi i giorni festivi dall’inizio dell'intervento salvo quanto previsto in caso di riparazioni “importanti” come di seguito specificate.
Gli interventi di riparazione importanti dovranno essere espletati entro un periodo non superiore alle 48 ore dall'inizio dell'intervento. Per tutto il tempo necessario alla riparazione del mezzo il contratto di locazione si intende sospeso. Qualora la macchina oggetto della fornitura presentasse evidenti gravi difetti di fabbricazione che ne pregiudichino l’ordinaria funzionalità, il Fornitore è tenuto all'immediato ritiro del mezzo e/o attrezzatura difettosa ed alla sua sostituzione con una nuova attrezzatura avente le medesime caratteristiche tecniche. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione del bene fornito debbano essere obbligatoriamente effettuati presso il Fornitore o le officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta tutti gli oneri relativi al trasporto nonché agli altri eventuali oneri preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto stesso saranno interamente a carico della ditta Fornitrice.
Nel caso in cui entro il termine di 8 ore sopracitato, la ditta Fornitrice non adempia all’obbligazione assunta, la Committente applica le penali di cui al presente CSA, riservandosi il diritto di far eseguire, ad altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, difetti, imperfezioni, difformità riscontrate, nonché la fornitura del bene non sostituito, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti i gli oneri e le spese al Fornitore, oltre al risarcimento danni subiti a seguito della condotta inadempiente.
Il Fornitore dovrà indicare nell'offerta quali pezzi, dispositivi, processi di lavorazione ecc. intende eventualmente adottare che siano oggetto di proprietà intellettuale o suoi o di terzi.
Il Fornitore dovrà inoltre segnalare per ciascuno di essi gli estremi del diritto, allegare copia del relativo titolo oppure adeguata descrizione corredata da disegni e dimostrare che, nel caso di diritti di terzi, si sia procurata la licenza di fabbricazione ed uso od almeno una dichiarazione con la quale il detentore del diritto si impegni a concedergli della licenza, nell'intesa che eventuali diritti di proprietà intellettuale e di licenza, sia suoi, sia di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.
Il Fornitore ha l'obbligo di tenere esonerata e indenne la Committente da ogni pretesa vantata da terzi per il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente. Il Fornitore risponderà di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l’uso di materiali o di processi oggetto di diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dall’avvenuta accettazione di questi da parte della Stazione Appaltante, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il fornitore stesso e l’avente diritto.
Per quanto concerne il fermo mezzi per manutenzione si precisa che durante tutta la durata del contratto a nolo, il mezzo non potrà essere fermo per più di 24 giorni all'anno dalla data della consegna.
In caso di superamento dei termini indicati per la fermata per manutenzione, per ogni giorno eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una penale di importo pari al 0,5% dell'importo dell'intera fornitura del bene oggetto del presente CSA.
La ditta fornitrice per ottemperare agli obblighi scaturenti dal presente articolo, può avvalersi di idonee officine/centri di assistenza autorizzati dalle case costruttrici, di provata esperienza tecnica.
Inoltre, è obbligo della Ditta Fornitrice garantire la reperibilità telefonica di un responsabile/referente tecnico sia facente parte della propria organizzazione, sia facente parte dell’organizzazione della officina o centro di assistenza, in qualunque orario anche al di fuori di quello di funzionamento previsto.
A garanzia degli obblighi qui richiamati, la Committente oltre ad avvalersi della cauzione definitiva, può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati.
Latina, lì --/06/2019
Il Responsabile Unico dei Procedimento Tecnico a supporto all’attività di RUP