REGOLAMENTO ELETTORALE NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
REGOLAMENTO ELETTORALE NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori candi- dati a far parte dell’Assemblea informando tutte le organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 del- l'Atto Costitutivo del Fondo. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che tutte le imprese associate al Fondo metteranno a disposizione.
2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori associati al Fondo che risultino allo stesso iscritti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio. Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
3. LISTE ELETTORALI
All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o il rinnovo dell’Assemblea concorrono le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori che hanno sottoscritto, anche per adesione, l’Accordo istitutivo.
Concorrono altresì le liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 10 imprese di almeno 3 Regioni. Ciascun lavoratore socio non potrà sottoscrivere più di una lista elettorale.
Le liste devono contenere l’indicazione delle organizzazioni sindacali e i nominativi dei can- didati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa presso la quale risulta dipendente, provincia, azienda, data di nascita. Per i lavoratori di cui all’art. 4, comma 5 e 6 dell'Atto Costitutivo del Fondo, saranno riportate l’organizzazione di apparte- nenza e la relativa provincia, nonchè la data di nascita.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4 non sono candidabili. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di 12 candidati.
Ogni nominativo deve recare il numero progressivo di presentazione.
Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4, almeno un mese prima dell’inizio del periodo previsto per le elezioni.
L’esposizione delle liste presso tutte le imprese associate al Fondo dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data iniziale del periodo fissato per le elezioni, ad iniziativa degli organi del Fondo. Le elezioni avvengono sulla base di liste elettorali concorrenti in un unico collegio na- zionale, la composizione delle quali sarà ispirata a criteri di rappresentatività regionale in re- lazione alla Regione di appartenenza degli iscritti al Fondo. La Regione di appartenenza è individuata con riferimento all’ubicazione dell’unità produttiva in cui l’iscritto presta la propria opera.
La manifestazione del voto avviene apponendo un segno nella casella relativa alla lista prescelta.
4. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI LAVORATORI
All’atto della indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione:
a) costituisce presso il Fondo la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ogni organizzazione di cui al punto 3, comma 1, del Regolamento elettorale;
b) può deliberare che la votazione sia effettuata in modalità elettronica, secondo le mo- dalità riportate al successivo punto 7, per tutti gli elettori, anche per quelli per cui avrebbe applicazione il successivo punto 6.
Tre giorni dopo la presentazione delle liste la Commissione sarà integrata con un rappresen- tante per ciascuna delle liste presentate di cui al precedente punto 3, comma 1.
Nella sua prima riunione la Commissione elettorale elegge e proclama il Presidente indivi- duandolo tra i propri componenti. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente nomina un Se- gretario. La Commissione elettorale, su proposta del Presidente, potrà farsi assistere da scrutatori appositamente incaricati per l’espletamento delle operazioni di scrutinio.
La Commissione elettorale è preposta a:
• fissare il periodo, non superiore a 45 giorni di calendario, entro il quale dovrà aver luogo la prima fase delle elezioni;
• verificare la presentazione delle liste e la conformità delle stesse ai criteri di composizione di cui al precedente punto 3;
• predisporre la scheda elettorale unica che può essere articolata per colonne per ciascuna lista;
• predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio a seguito della votazione;
• fornire a tutte le imprese sede dell’elezione il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
• ricevere i verbali di votazione, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti), da parte di tutti i seggi;
• ricevere le schede degli elettori che, secondo il successivo punto 7, non votano presso una sede aziendale;
• effettuare lo scrutinio generale dei voti;
• redigere il verbale dello scrutinio generale dei voti, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale;
• proclamare i risultati delle elezioni.
Alle riunioni della Commissione elettorale nazionale istituita ai sensi del presente articolo partecipa un Consigliere d’amministrazione designato dal Presidente del Consiglio di Ammi- nistrazione tra i Consiglieri eletti dai rappresentanti delle aziende associate.
La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi del Fondo, ai presentatori delle liste e alle organizzazioni sindacali interessate.
5. SCHEDE ELETTORALI
La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la speci- ficazione, in testa a ciascuna lista, della/e organizzazione/i Sindacale/i che le hanno presentate ovvero del gruppo o dei gruppi sottoscrittore/i.
Le schede inviate dalla Commissione elettorale devono essere firmate da almeno due com- ponenti del seggio, uno dei quali è il rappresentante designato dall’impresa.
Il voto sarà espresso mediante contrassegno idoneo ad individuare la volontà di voto, da ap- porre sull’intestazione di una sola lista.
Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.
Il voto è da considerarsi nullo se la scheda:
• non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
• presenta segni o scritte non attinenti l’esercizio del voto;
• riporta contrassegni su più liste;
• non reca alcun segno (scheda bianca).
6. SEGGI ELETTORALI
I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o impresa, presso la quale risultino associati al Fondo almeno 30 lavoratori.
Nelle unità produttive, o imprese, con meno di 30 iscritti, il seggio potrà essere costi- tuito solo di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU. In tal caso, sarà inviata apposita comunicazione al Fondo che provvederà ad inviare all’azienda la necessaria documentazione.
Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla/e orga- nizzazione/i Sindacale/i promotrice/i, ovvero dal gruppo sottoscrittore, e da 1 rap- presentante dell’impresa, con funzioni di segretario del seggio.
La designazione dei componenti non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.
Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva, possono stabilire dei turni degli orari di apertura del seggio ovvero l’apertura continuata per non più di due giorni feriali consecutivi.
In entrambi i casi i componenti del seggio provvederanno ad informare immediata- mente i lavoratori mediante avviso da affiggere all’albo contenente le altre informa- zioni sulle elezioni.
7. MODALITÀ DI VOTAZIONE PER I LAVORATORI ESTERNI OVVERO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE O UNITÀ PRODUTTIVE CON MENO DI 30 SOCI
Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all’esterno dell’unità produttiva, per i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, e per i lavoratori dipendenti da imprese – ovvero in forza ad unità produttive – che associno al Fondo meno di 30 lavoratori, è ammessa la votazione in modalità elettronica.
Allo scopo la Commissione elettorale nazionale, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati le istruzioni e le credenziali per poter procedere a eser- citare il diritto al voto attraverso l’apposita piattaforma predisposta per il voto elettronico.
8. VALIDITÀ DELLE ELEZIONI
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comun- que valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
9. SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.
La prima fase riguarda le votazioni che hanno avuto luogo presso le imprese. In tale prima fase, ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utiliz- zando il modello predisposto dalla Commissione elettorale nazionale.
Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1. il numero degli associati aventi diritto al voto;
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;
3. il numero delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dal Comitato elettorale;
4. il numero delle schede rimaste inutilizzate;
5. il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
6. il numero delle schede nulle;
7. il numero delle schede bianche;
8. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione.
Entro la stessa giornata, ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede a mezzo corriere o anche a mezzo dell'azienda, ad inviare alla Commissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
La seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni della prima fase e quello delle schede pervenute direttamente alla Commissione elettorale nazionale in base a quanto previsto al precedente punto 7.
Quest’ultima fase ha luogo presso il Fondo, sede della Commissione elettorale nazionale, trascorsi 15 giorni dal termine stabilito per il completamento delle operazioni elettorali. Allo scopo, la Commissione elettorale procederà prima allo scrutinio dei risultati del voto elettronico effettuato dai lavoratori/dalle lavoratrici e dagli altri aderenti di cui al pre- cedente punto 7, annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi tra- smessi dai seggi aziendali; infine sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.
Conseguentemente la Commissione stabilirà il numero e proclamerà i nominativi dei rap- presentanti per l’Assemblea che, in ragione puramente proporzionale alla quota dei voti validamente espressi e ricevuti da ciascuna lista, risulteranno eletti per ognuna di esse. Nell’attribuzione a ciascuna lista dei posti di rappresentante si procede come segue:
1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si divide il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ot- tenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più rappresentanti non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato resto.
Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti la Commissione elettorale, assunte le infor- mazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.
Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.
Gli eletti saranno individuati secondo l’ordine di composizione nominativa delle sin- gole liste aventi diritto a posti in Assemblea.
Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati in- formando gli organi del Fondo e le organizzazioni sindacali interessate. Ultimate le operazioni la Commissione elettorale redige apposito verbale anche riepilogativo dei dati forniti dai seggi.
10. CONTROLLO GENERALE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la do- cumentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla pro- clamazione dei risultati.
Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i 30 successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione elettorale, allo scopo riconvo- cata. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla procla- mazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irrego- larità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali fino alla scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea.
I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Con- siglio di Amministrazione per almeno dieci anni.
11. SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI A SEGUITO DI CESSAZIONE O DECADENZA DALLA CARICA
Qualora un eletto in seno all’Assemblea dei rappresentanti dei lavoratori cessi o de- cada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto nell’ambito della me- desima colonna verticale in cui è inserito il nominativo del rappresentante cessato o decaduto.
Il primo dei non eletti è individuato dal primo escluso nell’ambito della colonna in questione.
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE
Le modifiche del Regolamento elettorale sono approvate con accordo tra l’organizza- zioni datoriale e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 1 dell’Atto Costitutivo del Fondo.
Sede direzionale: Xxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxx Tel. 00 00000000 Fax 00 00000000
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