ERDIS MARCHE
ERDIS MARCHE
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI GESTITI DA ERDIS MARCHE NEL PRESIDIO DI URBINO, CIG: CIG Z122B9413A.
Tra:
l’ERDIS MARCHE (Cod. Fisc. 02770710420), con sede ad Ancona, Xxx Xxxxxxx x. 00, nel seguito individuata come “Amministrazione Committente”, qui rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato ad APECCHIO il 09/03/1959, C.F. BRNNGL59C09A327U domiciliato ai fini del presente atto presso la sede ERDIS MARCHE, Via Tiziano n. 44 - ANCONA,
e
la Ditta Individuale “TERMOIDRAULICA di NADIFI AMIR”, P.IVA 02698550411, con sede ad Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X , di seguito individuata come “Società Affidataria”, rappresentata dal titolare, Sig. Xxxxxx Xxxx, nato ad Avola (SR) in data 06.03.1992, CF: NDFMRA92C06A522P,
PREMESSO:
- che gli immobili gestiti dall’ERDIS MARCHE nel Presidi di Urbino hanno bisogno di frequenti opere di manutenzione ordinaria agli impianti idraulici, quali, ad esempio: revisione e riparazione degli impianti idraulici e sanitari, mantenimento dei sistemi di tubazioni e di drenaggio idrico, pulizia dei canali di scolo e dei tubi di scarico e condotti fognari, sostituzione di rubinetti di lavandini e docce, sostituzione delle guarnizioni, etc.
- che l’Ente, anche al fine di assicurare il massimo comfort abitativo agli studenti, ha necessità di affidare i lavori in oggetto ad un Operatore Economico del settore, che possa intervenire, anche su semplice chiamata, con la massima celerità ed efficacia;
- che lo strumento migliore per porre in essere l’affidamento è senza dubbio l’Accordo Quadro con unico Operatore Economico, a mezzo del quale garantire la continuità del servizio per almeno tre anni;
- che quindi, con Xxxxxxxxx a contrarre n. del , il Direttore Generale dell’Ente ha disposto l’affidamento diretto alla ditta individuale “TERMOIDRAULICA DI NAIDIFI AMIR”, con
sede ad Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X, delle opere di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici degli immobili gestiti da ERDIS Marche nel Presidio di Urbino, al prezzo offerto di Euro 25,00 all’ora, oltre IVA, per la manodopera, oltre al costo dei materiali forniti, aumentato del 14% per spese generali, ed il tutto incrementato di un ulteriore 10% a titolo di utile di impresa. Il tutto entro e non oltre l’importo massimo stimato di Euro 22.000,00, oltre IVA.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO
1 L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici degli immobili gestiti da ERDIS MARCHE nel Presidio di Urbino, come da elenco analitico dei fabbricati che di seguito si trascrive:
1. Collegio del Colle – Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – Xxxxxx;
2. Collegio del Colle – foresteria – Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx – Xxxxxx;
3. Collegio la Vela – Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx – Xxxxxx;
4. Collegio Aquilone – xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx – Xxxxxx;
5. Collegio Serpentine – xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx – Xxxxxx;
6. Collegio Tridente e mensa – xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx – Xxxxxx;
7. Campus scientifico Xxxxxx Xxxxxx - ex Sogesta – Via Ca’ le Suore, 24 – Urbino;
8. Casa della Studentessa – xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – Xxxxxx;
9. Collegio Internazionale – xxx Xxx Xxxxxxx, 0 – Xxxxxx;
10. Mensa Duca – Xxxxxx Xxx Xxxxxxx – Xxxxxx;
11. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - xxx Xxxxxxxx, 00 – Pesaro;
12. Pesaro studi - affitto Xxxxxxxx (dismessi) – Pesaro;
13. Palazzina uffici - via del Popolo – Urbino;
14. Palazzo Corboli – via Veneto – Urbino;
15. Palazzina ex scorpio – via Laurana – Urbino;
16. Locali presso il fabbricato in località Sasso – via I Xxxxxxxx – Urbino;
2 Gli interventi da realizzare sono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti: revisione e riparazione degli impianti, riparazione e/o sostituzione di rubinetti di lavandini e docce, pulizia e disotturazione degli scarichi, sostituzione delle guarnizioni e griglie frangiflutti, ed ogni altro intervento che si renderà necessario.
3 Oggetto, durata, compenso e modalità di esecuzione dell’appalto sono regolati dal presente
contratto, e per tutto quanto quivi non previsto, dal Disciplinare di Gara, cui si rimanda.
4 La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte immediata di obbligazione tra l’Amministrazione Committente e la Società Affidataria, e pertanto demanda a successivi contratti attuativi (posti in essere a mezzo di buoni d’ordine) l’esecuzione e conclusione dei lavori affidati.
5 La Società affidataria dichiara che il presente Accordo Quadro, e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l’oggetto della prestazione da eseguire.
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.
1 Con il presente Accordo Quadro l’ERDIS MARCHE affida alla Ditta individuale “ TERMOIDRAULICA DI NADIFI AMIR”, P.IVA 02698550411, con sede ad Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo, l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici, di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi contratti applicativi.
2 Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi, che saranno sottoscritti con scrittura privata.
3 Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare: l’oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l’importo presunto degli stessi
con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori
operativo di ciascun intervento, i termini utili per l’esecuzione degli stessi.
4 La Società Affidataria, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi, si obbliga a rispettare le condizioni richieste dall’Amministrazione e quelle di cui al presente Accordo Quadro ed atti ad esso allegati.
ART. 4 – DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
1 L’Accordo Quadro avrà durata massima di anni 2, pari a mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero potrà avere durata effettiva anche inferiore a quella massima prevista, qualora l'importo contrattuale massimo stimato arrivi ad esaurimento in un tempo più breve.
2 L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente Accordo Quadro ammonta, per tutto il biennio, ad un massimo di € 22.000,00, IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza.
3 La Società affidataria dovrà eseguire quanto gli verrà ordinato dall’Amministrazione Committente a soddisfazione delle necessità che si presentano di volta in volta. Pertanto, il corrispettivo dovuto sarà quello risultante dalla somma degli importi dei singoli interventi richiesti, senza che l’appaltatore possa pretendere ulteriori compensi.
4 L’affidamento dei singoli contratti attuativi alla Società Affidataria, trattandosi di Accordo Quadro concluso con singolo Operatore Economico, avverrà direttamente, mediante l’emissione di buoni d’ordine.
5 Ai singoli interventi richiesti verranno applicati i costi di manodopera e fornitura dei materiali, come di seguito indicati:
▪ Per la manodopera: 25,00 €/ora;
▪ Per i materiali forniti: costo del materiale ricavabile da bollettini, preventivi, prezziari e altri elementi che permettano di risalire al costo di mercato del prodotto;
▪ La somma delle voci sopra è aumentata del 14% (spese generali) ed il tutto aumentato
del 10% (utile dell’impresa);
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice Appalti, l’Amministrazione Committente potrà
consultare per iscritto la Società Affidataria, chiedendole di completare la sua offerta.
PARTE SECONDA
ART. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI
5.1 La consegna dei lavori avverrà dopo che il contratto applicativo è divenuto efficace, salva la possibilità da parte dell’Amministrazione Committente di ordinare l’inizio dei lavori all’Appaltatore, che deve dare immediato corso allo stesso, in ipotesi di interventi urgenti e non rinviabili.
5.2 Al fine di garantire un intervento tempestivo, la Società affidataria fornirà all’Amministrazione Committente un recapito di telefonia mobile, che verrà utilizzato per le richieste urgenti o non altrimenti differibili.
ART. 6 – CONDOTTA DEI LAVORI.
1 Per ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
2 Per tutta la durata dei lavori, l’Appaltatore, anche attraverso il suo rappresentante, deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.
3 In presenza di gravi e giustificati motivi l’Amministrazione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dalla Società Affidataria la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
1 Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall’Amministrazione, che deriveranno dal presente Accordo Quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente Accordo Quadro, che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto.
2 Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Affidataria non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla
mancata conoscenza dei documenti di cui sopra.
ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1 Nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo l’Affidataria si obbliga ad applicare al personale eventualmente impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel contratto CCNL, nazionale e territoriale, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’Affidataria, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile.
3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto l’affidatario a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo le modalità previste all’art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Per quanto non espressamente previsto. si richiama la relativa normativa vigente.
ART. 9 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.
1. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante non solleva in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante e verso i terzi.
2. È, inoltre, a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione dei
lavori affidati con i singoli contratti applicativi.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1 Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato a 30 giorni dall’invio
della fattura elettronica da parte della Società Affidataria.
2 La Società Affidataria nei contratti applicativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.
3 Per ciascun contratto applicativo, la Società Affidataria deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del/dei conto/conti corrente/correnti dedicati, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.
4 In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l’Appaltatore deve comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’ Appaltatore a riscuotere.
5 Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione
sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione Committente non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 6 La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.
ART. 11 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE
1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'Accordo Quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale, salvo diverso accordo con
l’Amministrazione, comporterà la risoluzione del contratto.
ART. 12 – SUBAPPALTO.
E’ consentito il subappalto nei limiti di legge di cui all’art. 105 del Codice.
PARTE TERZA
ART. 13 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I lavori previsti nell’Accordo Quadro sono contabilizzati in economia, nelle modalità previste
all’art. 4, comma 5.
ART. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto avverrà con cadenza mensile. Entro il 10 di ogni mese sarà redatta la contabilità relativa agli interventi svolti nel mese precedente ed entro i successivi 15 giorni l’affidatario potrà emettere la fattura relativa alla contabilità di cui sopra.
ART.15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente Accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come integrato dal Regolamento
U.E. n. 679 del 2013 (GDPR).
ART. 16 – PATTO DI INTEGRITA’.
L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Patto di Integrità individuato dall’art. 1 della Legge 190/2012.
ART. 17 - CONTROVERSIE.
Per le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto di appalto, che non si siano potute risolvere bonariamente o comunque in via amministrativa, saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Urbino.
Qualora le controversie dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni, salvo autorizzazione espressa della Stazione Appaltante alla sospensione dei lavori.
ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI.
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, le norme e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc…) sono a totale carico dell’appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto n.2, del DPR 26/04/1986, n. 131.
ALLEGATI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C. l’Appaltatore approva espressamente tutti gli articoli del presente atto e nello specifico gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, e 19.
Letto confermato e sottoscritto. Urbino,______________
ERDIS MARCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)
L’APPALTATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)