Polizza Danni Diretti ed Indiretti a Impianti fotovoltaici
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ed Xxxxxxxxx a Impianti fotovoltaici
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: "Solaria"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza tutela gli impianti fotovoltaici, installati a terra o su copertura di fabbricati, da danni diretti e materiali causati agli stessi, e da danni indiretti relativi alle perdite di profitto da interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica.
Che cosa è assicurato?
v Danni diretti:
v Prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico assicurato - collaudato e pronto per l'uso cui è destinato - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso in polizza.
v Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
v La Compagnia indennizza, secondo condizioni e massimali previsti in polizza:
v Le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare, e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
v Le spese relative alle
decontaminazione,
operazioni di
disinquinamento,
risanamento, o trattamento speciale dei
residui.
v Onorari di xxxxxx, architetti, ingegneri e consulenti.
v La garanzie include, se espressamente richiamate in polizza, le seguenti coperture accessorie: ricorso terzi, guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico; furto; atti dolosi.
v Danni indiretti: prevede l'indennizzo per le perdite che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un evento che abbia colpito le cose assicurate ai sensi di quanto descritto per i danni diretti.
Che cosa non è assicurato?
Danni diretti - Sono esclusi:
x Tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
x Impianti fotovoltaici se non interamente installati e collaudati da tecnici qualificati e riconosciuti tali dal costruttore e dal fornitore e/o non certificati;
x Cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
x Linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
x Pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
x I danni relativi alla garanzia accessoria Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico, nonché le perdite di profitto previste nella garanzia danni indiretti (se operante) fino a quando gli impianti fotovoltaici non abbiano superato tutte le verifiche e le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore Servizi Energetici (GSE);
x Salvo esplicita pattuizione, gli impianti e le apparecchiature in leasing e/o affitto, qualora già coperti da apposita polizza.
Danni indiretti - La polizza non copre:
x I sinistri non indennizzabili a termini della Sezione Danni Diretti;
x Gli impianti non connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
x Gli impianti privi di sistema di telecontrollo o equivalente sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento;
x Penali o indennità o multe dovute a terzi;
x Giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualche motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato
Ci sono limitazioni alla copertura?
! Le garanzie vengono erogate nei limiti dei capitali o somme assicurate, massimali e limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e previsti nelle Condizioni di assicurazione.
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! La copertura danni indiretti è concedibile solamente in aggiunta a quella relativa ai danni diretti.
! Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario per la tracciabilità dei relativi flussi. Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta escluso (a prescindere dall'importo del premio dovuto) l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante.
! Danni diretti e indiretti - Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
! Difetto di rendimento dell'impianto fotovoltaico o mancato raggiungimento delle performance attese;
! Dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
! Danni diretti - Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
! Atti di terzi in genere, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere se non quanto previsto in polizza per le coperture Furto e Atti Dolosi, qualora queste siano attive;
! Esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
! Inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
! Ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto fotovoltaico; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
! Qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto in polizza per la copertura danno indiretto, qualora questa sia attivata);
! Difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto fotovoltaico erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
! Eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
! Guasti meccanici, elettrici ed elettronici all'impianto fotovoltaico (se non quanto previsto in polizza per la copertura Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico, qualora questa sia attivata);
! Urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
! Montaggio, smontaggio, manutenzione dell'impianto fotovoltaico;
! Errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
! Deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
! Assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto fotovoltaico;
! Da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
! Da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
! Dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto fotovoltaico e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
! Muffa, funghi, contaminazione, roditori;
! Maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
! Da impiego di esplodenti in genere.
! Le garanzie accessorie vengono prestate a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale descritta in polizza. Inoltre per le garanzie accessorie sono previste limitazioni e esclusioni descritte in polizza.
! Danni indiretti:
! La polizza vale soltanto se espressamente richiamata in polizza.
! In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.
! Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
! Xxxxxxx, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
! Mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
! Difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
! Da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
! Disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
! Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
! Mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
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Dove sono coperto dall'assicurazione? v Danni diretti: la garanzia vale per danni causati nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. v Danni indiretti: la garanzia vale per danni causati nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino |
Che obblighi ho? ⚫ Dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. ⚫ Ogni aggravamento o diminuzione del rischio va comunicato per iscritto alla Compagnia. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto. ⚫ Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, va data comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati. |
Quando e come devo pagare? ⚫ Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. ⚫ Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. ⚫ Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato, in unica soluzione, per l'intera durata del contratto. ⚫ Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: ⚫ Denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS; ⚫ Assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità; ⚫ Carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente; ⚫ Bonifico su c/c bancario o postale. ⚫ E' possibile frazionare il premio annuo in più rate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali) con conseguente aumento del premio. |
Quando inizia e quando finisce la copertura? ⚫ Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo e i contratti con durata inferiore all'anno sono sempre stipulati senza tacito rinnovo. ⚫ L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. |
Come posso disdire la polizza? ⚫ Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Cattolica e - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - il Contraente, possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da Cattolica ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cattolica mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. ⚫ In caso di tacito rinnovo contrattuale, deve essere inviata una comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale con raccomandata A.R. ⚫ Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Xxxxx, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso. |
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Polizza Xxxxx Xxxxxxx ed Indiretti ad Impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto:"Solaria"
Data di aggiornamento: 07/2021 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b);
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente e risultanti in polizza, salvo quanto espressamente previsto. Per la garanzia Xxxxx diretti in relazione ai danni derivanti da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria grandine e sovraccarico neve dove la Società indennizza il 70% della somma assicurata per ciascun impianto.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle diverse prestazioni assicurative offerte.
Danni diretti
- Apparecchi in leasing;
- Deroga alla proporzionale;
- Fabbricato contenente foraggio.
Che cosa è assicurato?
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Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti limitazioni di copertura. Si precisa che agli indennizzi sono applicati gli ulteriori limiti (franchigie e scoperti) concordati con il contraente e risultanti nella scheda di polizza. Per la garanzia Xxxxx Xxxxxxx, salvo che sia diversamente pattuito, si applica uno scoperto del 5% minimo euro 1.000.
Danni indiretti
- Atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- Mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinitro? | Denuncia di sinistro Xxxxx diretti In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cattolica; b) Darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: c) In caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica; d) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Cattolica si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di Cattolica , l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo; e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da Cattolica o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non presente. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inette o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. |
Obblighi dell'impresa | Xxxxx Xxxxxxx Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non via sia dolo dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei soci. Danni Indiretti Ad integrazione, di quanto previsto per i Danni diretti, in relazione a tale garanzia la Società: a) Cattolica si impegna, salvo quanto previsto alla condizione b) a seguire, a versare all'Assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione r elativo all'interruzione |
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dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo in assenza di alcuna riserva avanzata dalle parti) finale dell'importo dovuto; b) Cattolica sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui, a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che è possibile richiedere il frazionamento del premio mediante: - Rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile; - Rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio imponibile; - Rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Nel caso di recesso in caso di sinistro della Società, quest'ultima rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | In relazione alla garanzia Xxxxx Xxxxxxxxx, in caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non prevista. |
La polizza protegge i proprietari di gli impianti fotovoltaici, installati a terra o su copertura di fabbricati, da danni diretti e materiali causati agli stessi, e da danni indiretti relativi alle perdite di profitto da interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
25,0 %
Tutti i rischi
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). O bbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso | |
all'Arbitrato. | |
Danni diretti L'ammontare del danno è concordato direttamente da Cattolica o da un Perito da questa | |
incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente su concorde volontà delle Parti, a | |
mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con | |
apposito atto unico. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è |
demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna | |
delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare | |
reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa | |
di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: | |
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto | |
competente, dandone notizia al reclamante. | |
Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: | |
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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di FATA
sOlaria
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
DEFINIZIONI | pag. | 2 |
DENOMINAZIONI CONVENZIONALI | pag. | 3 |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | pag. | 4 |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SEZIONE I - DANNI DIRETTI | pag. | 5 |
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI | pag. | 9 |
GARANZIE ACCESSORIE | pag. | 10 |
CLAUSOLE SPECIALI | pag. | 11 |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SEZIONE II - DANNI INDIRETTI | pag. | 12 |
LIMITI DI INDENNIZZO | pag. | 14 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Cattolica
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.
Franchigia
L’importo fisso che rimane a carico dell’Assicurato in caso di danno, prescindendo dall’entità di quest’ultimo.
Furto
L’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di tranne profitto per se o per altri.
Indennizzo o Indennità o Risarcimento
La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
La somma massima dovuta da Cattolica in caso di sinistro.
Polizza
Il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Cattolica per l’assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DENOMINAZIONI CONVENZIONALI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
CONDUTTORI ESTERNI
L’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi tipo - sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA
Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
FORAGGIO
Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all’alimentazione del bestiame.
GSE
Il Gestore dei Servizi Energetici.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati pannelli, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.
TERREMOTO
Per terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901del codice civile.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Cattolica e - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” - il Contraente, possono recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da Cattolica ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cattolica mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Art. 7 - Durata dell'assicurazione
Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Xxxxx, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e' stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L‘ASSICURAZIONE - SEZIONE I - DANNI DIRETTI
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto fotovoltaico assicurato - collaudato e pronto per l’uso cui è destinato - nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’art. 12 - Esclusioni - e con i limiti previsti in polizza.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 12 - Esclusioni
1) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
a) atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
b) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
d) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
f) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto fotovoltaico; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
g) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita Sezione II - Danni Indiretti, qualora attivata nella scheda di polizza e quindi operante);
h) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto fotovoltaico erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
i) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
j) guasti meccanici, elettrici ed elettronici all’impianto fotovoltaico;
k) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
l) montaggio, smontaggio, manutenzione dell’impianto fotovoltaico;
m) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
n) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
o) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto fotovoltaico;
p) difetti di rendimento;
q) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
r) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
s) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
t) dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell’impianto fotovoltaico e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
u) muffa, funghi, contaminazione, roditori;
v) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
w) da impiego di esplodenti in genere;
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
x) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.
2) Sono altresì esclusi i danni a:
I) impianti fotovoltaici se non interamente installati e collaudati da tecnici qualificati e riconosciuti tali dal costruttore e dal fornitore e/o non certificati;
II)cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
III) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;IV) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali
sono inoltre esclusi i danni:
V) di cui alla garanzia accessoria B) “Guasto alle macchine e fenomeno Elettrico” della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx, nonché le perdite di profitto previste nella Sezione II - Danni Indiretti, se richiamate ed operanti, fino a quando gli impianti fotovoltaici non abbiano superato tutte le verifiche e tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 16/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. Tali garanzie riprenderanno la piena operatività quando saranno certificati gli esiti positivi delle suddette prescrizioni.
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a)fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cattolica secondo quanto
previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b)darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
d)conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Cattolica si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di Cattolica, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da Cattolica o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato di Cattolica, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la parte di impianto fotovoltaico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente da Cattolica o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 16 - Mandato dei Periti I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.13 ;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’art.17;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art.15 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti). La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 17 - Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.
(Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Art. 18 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione delle apparecchiature assicurate;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto,
oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a), del punto b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a 3), diminuito dell’importo stimato come a 4).
In ogni caso dall’indennizzo calcolato vanno detratte le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata. Cattolica,
comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore
relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla
riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all’Assicurato.
Art. 19 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, Cattolica risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
Art. 20 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dell’art. 1914 del codice civile, per nessun titolo Cattolica potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Cattolica è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate
Cattolica ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 24 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento
stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art.12 lettera d).
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1)
COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l’indennizzo avverrà previa detrazione di unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello stesso scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.
2)
APPARECCHI IN LEASING
Salvo esplicita pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature con contratti di leasing e/o in affitto, qualora già coperti da apposita assicurazione.
3)
DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell’art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 15% di quest’ultima.
Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall’art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
4)
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile, con il limite massimo di Euro 50.000. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi saranno rimborsate, nel limite massimo della somma suindicata, fino ad Euro 5.000.
5)
ONORARI PERITI
Cattolica rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli oneri di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l’assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Relativamente alla presente garanzia, Cattolica non risarcirà somma superiore ad Euro 2.500 per uno o più sinistri che dovessero verificarsi durante la medesima annualità assicurative di polizza.
6)
ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI
Cattolica rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellati per studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che l’Assicurato potrà nominare sin dall’accadimento del sinistro indennizzabile.
Relativamente alla presente garanzia, Cattolica non risarcirà somma superiore ad Euro 2.500 per uno o più sinistri che dovessero verificarsi durante la medesima annualità assicurative di polizza.
7)
FABBRICATO CONTENENTE FORAGGIO
Nel caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, qualora venga accertata la presenza di foraggio sottostante il fabbricato sul quale è installato l’impianto fotovoltaico assicurato in polizza, Cattolica non indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alla partita Xxxxx Xxxxxxx della Sezione I di polizza, fermi gli altri limiti massimi di indennizzo se inferiori. Se in polizza è specificato che esiste una porzione di impianto installato su fabbricati contenenti foraggio, e ne sia indicata la relativa somma assicurata, il limite massimo di indennizzo verrà applicato su quest’ultimo importo.
GARANZIE ACCESSORIE
(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)
Le seguenti garanzie accessorie vengono prestate a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di
cui all’articolo 19 delle Norme che regolano l’assicurazione.
A)
RICORSO TERZI
Cattolica si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente,
- quando l‘Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dì cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica. Quanto alle spese giudiziarie si applica l’art. 1917 del codice civile.
B)
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’art. 12 comma j) delle norme che regolano l’assicurazione, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, Cattolica si obbliga ad indennizzare, con i limiti previsti in polizza, i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico” all’impianto fotovoltaico assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; quelli non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b)i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso
di causa esterna.
C) FURTO
A parziale deroga dell’ art.12 comma a), Cattolica si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, con i limiti previsti in polizza, dai danni da furto alle cose assicurate a condizione che le stesse, siano ubicate nei confini dell’azienda e che siano stabilmente ancorate al suolo o al fabbricato, semprechè siano state rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
È condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui
l’impianto fotovoltaico assicurato è fissato.
Per installazioni a terra o su fabbricati non stabilmente occupati e/o inutilizzati la presente garanzia sarà operante in presenza
di adeguata recinzione dell’area di installazione a protezione dell’impianto, di altezza non inferiore a metri 2 (due). Dovrà, altresì, essere presente uno dei seguenti sistemi antifurto:
- tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all’interno dei pannelli dovrà essere presente in dotazione un chip che consente il “riconoscimento” dell’inverter; - sistema di video sorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.
La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi antifurto potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
D)
ATTI DOLOSI
A parziale deroga dell’art. 12 comma a) delle Norme che regolano l’assicurazione, Cattolica indennizza, con i limiti previsti in
xxxxxxx, i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio; ferme le altre esclusioni dell’art.
12 sopra menzionato;
CLAUSOLE SPECIALI
(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)
C24
MODIFICA DEI TERMINI DI DENUNCIA DEI SINISTRI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 13 delle Norme che regolano l’assicurazione, i limiti di tempo in esse previsti si intendono raddoppiati.
C27
RADDOPPIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREMI
A parziale deroga dell’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione, il termine utile per il pagamento dei premi successivi si intende elevato a 30 giorni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - SEZIONE II - DANNI INDIRETTI
(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)
Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione
Cattolica indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali l’impianto fotovoltaico stesso è ubicato, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti, salve le eccezioni di cui al successivo art. 26 - Esclusioni, e con i limiti previsti in polizza.
Art. 26 - Esclusioni
Cattolica non risponde delle perdite di profitto e delle spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, subiti da impianti fotovoltaici:
1. non connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
2. privi di sistema di telecontrollo o equivalente sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento;
Cattolica non risponde altresì delle perdite di profitto e delle spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
Cattolica non risponde inoltre di:
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro
non si fosse verificato.
Cattolica non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento dell’impianto fotovoltaico o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato
riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. 27 - Determinazione dell’indennizzo
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore,
relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b)si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi
al sinistro, prima della riparazione;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) Il prezzo di vendita dell’energia al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato dal GSE per l’autoconsumo;
c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
d)L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a
ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati di franchigia.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte di Cattolica fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione a Cattolica dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti, senza nessun altro aggravio.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 dell’art. 26 - Esclusioni, limitatamente agli impianti fotovoltaici di valore non superiore ad Euro 50.000 (Fascia A1), che risultino privi di sistema di telecontrollo o di equivalente sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento, la determinazione dell’indennizzo, in sostituzione di quanto riportato ai superiori punti a), b), c), d), verrà effettuata con la seguente formula:
I = A x P x (G – F)
I = Indennizzo (Euro)
A = Coefficiente di produttività pari 1,50 (Euro / Kwp x giorno) P = Potenza impianto (Kwh)
G = Giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto (con il massimo riportato in polizza) F = Franchigia giorni (riportata in polizza) tale importo non potrà comunque essere superiore al massimo indennizzo previsto in polizza.
Art. 28 - Pagamento dell’indennizzo
Ad integrazione dell’art. 24 delle Condizioni Generali di assicurazione, per la presente sezione si conviene che:
a) Cattolica si impegna, salvo quanto previsto alla condizione b) a seguire, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo in assenza di alcuna riserva avanzata dalle parti) finale dell’importo dovuto.
b) Cattolica sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui, a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Art. 29 - Periodo e limite dell’indennizzo
L’operatività della garanzia Xxxxx Xxxxxxxxx di cui alla presente Sezione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo ed al netto di una franchigia temporale, riportati in polizza; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro. In nessun caso Cattolica sarà tenuta ad indennizzare importo superiore a quello determinato applicando la percentuale di massimo risarcimento prevista in polizza, alla somma assicurata per l’impianto.
Art. 30 - Sospensione dell’assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad
essere in attività.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero da Cattolica.
Art. 25 - Esistenza della franchigia alla Sezione I - Danni diretti
Se per il verificarsi di uno degli eventi coperti da assicurazione alla Sezione I - Danni Diretti di riferimento viene riconosciuta l’indennizzabilità del danno diretto ma non si fa luogo al pagamento del danno per effetto di eventuale franchigia, l’Assicurato avrà ugualmente il diritto all’indennizzo in base ai termini della presente Sezione di polizza.
LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE I - DANNI DIRETTI
PER QUALSIASI TIPO DI DANNO
SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO Scoperto 5% minimo Euro 1.000
URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, VENTO E COSE DA ESSO TRASPORTATE, TROMBE D'ARIA, GRANDINE
SOVRACCARICO NEVE
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 70% somma assicurata impianto
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 70% somma assicurata impianto
TERREMOTO Vedi stampato di polizza
FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO Vedi stampato di polizza
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO Vedi stampato di polizza
CONDIZIONE PARTICOLARE "A - RICORSO TERZI Vedi stampato di polizza CONDIZIONE PARTICOLARE "B"
- Guasto alle macchine e/o Fenomeno Elettrico Vedi stampato di polizza
CONDIZIONE PARTICOLARE "C"
- Furto Vedi stampato di polizza
CONDIZIONE PARTICOLARE "D"
- Atti dolosi Vedi stampato di polizza
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI Vedi stampato di polizza
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. 000 0 000 000 - Fax 000 0 000 000 - Pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
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