Convenzione
Convenzione
fra Datore di lavoro privato, Cooperativa sociale di tipo B, Provincia di Brescia per l’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/03
Protocollo Provincia di Brescia
Visti:
- l’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro approvata con Determinazione dirigenziale Provincia di Brescia n. 2022/2020 del 30 dicembre 2020, validata con Decreto della Direzione generale Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 1320 dell’8 febbraio 2021;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;
tra
- la Provincia di Brescia, con sede legale in Brescia in Xxxxxx Xxxxx XX, x.00
Xxxxxxx 00000 - XX Codice Fiscale 80008750178, rappresentata dal Funzionario Posizione organizzativa, delegato dal Direttore del Xxxxxxx Xxxxxx, dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx,
- il Datore di lavoro (da ora in poi denominato Azienda”)
con sede legale in
via n.
con sede operativa in Provincia di Brescia in
via n.
Codice Fiscale
nella persona del legale rappresentante
- la Cooperativa Sociale
con sede legale in
via n.
con sede operativa in Provincia di Brescia in
via n.
Codice Fiscale
nella persona del legale rappresentante
si conviene e si stipula la presente convenzione:
Atteso che le parti firmatarie hanno letto la Convezione Quadro Territoriale sopra richiamata sottoscritta fra i servizi di cui all’art 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 8 della stessa legge e ne hanno fatto propri i principi, le finalità e le disposizioni;
1. Inserimento lavorativo
La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l’integrazione lavorativa di n . disabili, individuati dalla Provincia di Brescia – Collocamento Mirato entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione, da inquadrarsi al livello del CCNL applicato dalla cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l’eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia di Brescia, la Cooperativa sociale e l’eventuale Servizio preposto all’integrazione lavorativa dei disabili.
2 Conferimento di commesse
L’Azienda si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n. lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima o contestualmente all’inserimento della persona con disabilità e la cooperativa attiverà l’inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.
Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:
- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa)
- il valore della commessa, determinato in base alla seguente formula:
VUC > CP + (N * CL)
VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA
CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)
N = Numero dei lavoratori/trici disabili assunti in cooperativa in attuazione della convenzione
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità
In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.
3. Obblighi per la Cooperativa sociale
La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato. Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall’Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.
4. Obblighi per l’Azienda
L’Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel
separato atto scritto.
5. Inadempimento
Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruoper rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Brescia, che provvederà alla ricollocazione del disabile.
Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento. Nell’eventualità in cui l’inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.
Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore/trice e la Cooperativa sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico ai Servizi preposti per l’integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.
6. Adempimento Convenzioni
La Provincia di Brescia - Collocamento Mirato, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore/trice all’interno dell’attività svolta dalla Cooperativa sociale.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Brescia – Collocamento Mirato potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
7. Durata della Convenzione
In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, la Provincia di Brescia – Collocamento Mirato si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.
La durata della presente convenzione è pari alla durata individuata nella commessa di lavoro, di
mesi. È esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di stipula del medesimo alla Provincia di Brescia – Collocamento Mirato.
Nell’ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, la Provincia di Brescia – Collocamento Mirato, anche in collaborazione con il Servizio per l’integrazione lavorativa avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.
L’Azienda La Cooperativa sociale
Provincia di Brescia
Funzionario Posizione organizzativa Settore Lavoro dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx