Contract
OBBLIGHI CONTRATTUALI PER SERVIZIO DI WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX CON ATTIVAZIONE DI LICENZE ACTIVE USERS
UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI
OBBLIGHI CONTRATTUALI
n. gara:9134578 CIG 9864152BBB
▪ Articolo 1 Oggetto del contratto –– Responsabile del procedimento e Responsabile dell’esecuzione 3
▪ Articolo 2 – Durata 4
▪ Articolo 3 - Massimale di spesa e prezzi unitari 4
▪ Articolo 4 Aggiudicazione, Stipula del contratto e Avvio del servizio 4
▪ Articolo 5 Cauzione definitiva 5
▪ Articolo 6 Subappalto e sub contratti 5
▪ Articolo 7 Obblighi e adempimenti a carico del fornitore 6
▪ Articolo 8 - Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti 7
▪ Articolo 9 - Obblighi di riservatezza 7
▪ Articolo 10 - Quinto d’obbligo 7
▪ Articolo 11 - Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento e obblighi di tracciabilità 7
▪ Articolo 12 - Oneri contrattuali e Domicilio legale 8
▪ Articolo 13 - Penali e Risoluzione del contratto 9
▪ Articolo 14 - Foro competente 9
▪ Articolo 15 - Trattamento dei dati personali 10
▪ Articolo 16 - Disposizioni finali 11
Articolo 1 Oggetto del contratto –– Responsabile del procedimento e Responsabile dell’esecuzione
Costituisce oggetto di acquisizione il servizio di webconference con attivazione fino ad un massimo di n.250 di licenze CISCO WEBEX ACTIVE USERS”, per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”) su piattaforma Cisco xxxxxxxx.xxxxx.xxx, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara.
L’Autorità di riserva altresì la facoltà di attivare fino ad un massimo di n. 10 licenze/anno complete di funzione di traduzione simultanea per organizzare seminari ed incontri internazionali (Cisco Real Time Translation).
La procedura selettiva è finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con unico fornitore, senza ulteriore rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell’art.54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 smi.
In coerenza con la natura di Accordo Quadro dell’affidamento, l’Autorità potrà richiedere l’attivazione di licenze fino ad un massimo di 250 licenze, nel limite del massimale contrattuale, stabilito nell’importo di euro 65.000,00 – Iva esclusa, anche in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo fino a 12 mesi.
L’Autorità, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di aumentare, in corso di esecuzione contrattuale, le prestazioni in parola, fino a concorrenza del 20% del valore del predetto massimale, ad invarianza di prezzi e condizioni.
Resta inteso che l’Autorità non assume alcun impegno al raggiungimento del predetto massimale e che, in difetto, nulla potrà pretendere l’Aggiudicatario.
Il servizio di web conference attualmente fruito dall’Autorità, giusta subscription Cisco sub 1269103, conta 202/250 utenti abilitati su piattaforma xxxxxxxx.xxxxx.xxx di cui, al momento dell’avvio della presente procedura di gara si calcolano circa 60 utenze ACTIVE USERS.
L’affidatario dovrà garantire la fruizione del servizio sulla piattaforma xxxxxxxx.xxxxx.xxx, nei termini di cui alla subscription sopra indicata, senza soluzione di continuità, per tutte le licenze attive alla data del 31 luglio 2023, secondo i rilievi Cisco, con contestuale migrazione delle utenze abilitate.
Le eventuali ulteriori licenze ACTIVE USERS saranno attivate sulla base di specifica richiesta da parte dell’Autorità.
In merito si rappresenta che per la prima annualità del servizio, si stima l’attivazione di circa 70 licenze ACTIVE USERS, mentre per il secondo anno si stima un incremento delle licenze ACTIVE USERS fino a circa 160 licenze.
Qualora l’esigenza annua di licenze CISCO WEBEX ACTIVE USERS da attivare nel corso della seconda annualità contrattuale dovesse essere superiore alla suddetta stima, l’Autorità si riserva di valutare l’attivazione della formula “CISCO ENTERPRICE AGREEMENT” per 250 licenze/annue ACTIVE USERS
RUP della procedura è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Acquisti e Contratti.
E’ designato quale Direttore dell’esecuzione il Responsabile della Direzione Risorse Informative.
Articolo 2 – Durata
L’Accordo quadro avrà durata di 24 mesi con facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nei limiti di capienza del massimale previsto di euro 65.000,00 – Iva esclusa, per l’intera durata contrattuale.
Articolo 3 - Massimale di spesa e prezzi unitari
Il massimale contrattuale, per l’intera durata, cmprensiva anche dell’eventuale rinnovo è stabilito nell’importo di euro 65.000,00 – Iva esclusa.
L’Autorità non assume alcun impegno al raggiungimento del predetto massimale e all’Affidatario sarà corrisposto annualmente, in modalità anticipata, il prezzo delle licenze ACTIVE USERS e/o REAL TIME TIME TRANSLATION, che risultano attive all’inizio di ciascuna annualità contrattuale, sulla base del prezzo unitario/mese risultante dal ribasso offerto in sede di gara per ciascun tipo di licenza, fatta salva la facoltà dell’Autorità di attivare a partire dalla seconda annualità contrattuale la formula “CISCO ENTERPRICE AGREEMENT” per 250 licenze/annue ACTIVE USERS, qualora l’incremento del numero delle licenze ACTIVE USERS dovesse essere maggiore delle stime calcolate, da corrispondere anche quest’ultimo, sulla base del prezzo risultante dal ribasso offerto in sede di gara.
Gli importi offerti sono da intendersi omnicomprensivi di ogni onere e remunerativi di ogni attività, con tutte le voci inluse. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi.
Articolo 4 Aggiudicazione, Stipula del contratto e Avvio del servizio
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per ciscun lotto in gara.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.
La stipula di ciascun contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, fatta salva eventuale esecuzione anticipata.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.
A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza, fermo restando l’avvio del servizio dall’01.08.2023, senza soluzione di continuità con il medesimo servizio di cui al contratto in corso.
L’Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l’imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni “foglio” del “documento di stipula”.
Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA (Risposta
n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
• o mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l’Aggiudicatario potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario;
• o in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità la documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta secondo una delle modalità di cui al punto precedente, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l’Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al predetto “documento di stipula” e non in relazione ad altri documenti. garantisce l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 8 D.p.r. n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Articolo 5 Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
Articolo 6 Subappalto e sub contratti
Il subappalto è consentito nella misura massima prevista dalla vigente normativa di riferimento, fatta salva la verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti richiesti dalla legge.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta la parte del servzio che intende affidare a terzi con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’Autorità provvederà a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Autorità il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Dovranno altresì essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, l’Autorità si riserva di richiedere la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 105 comma 2.
Articolo 7 Obblighi e adempimenti a carico del fornitore
Sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 3 “Massimale di spesa e prezzi unitari” - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell’Offerta.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 8 - Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti
L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Autorità, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Autorità di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
Articolo 10 - Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
Articolo 11 - Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento e obblighi di tracciabilità
Il servizio sarà remunerato in via anticipata all’inizio di ciascuna annualità contrattuale, sulla base dei prezzi offerti, tenuto conto del numero delle licenze che risultano attive al 31 luglio di ciascuna annualità contrattuale.
L’Autorità, previa verifica di conformità, corrisponderà anticipatamente per ogni annualità contrattuale, subordinatamente altresì alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC), il corrispettivo spettante sulla base del ribasso offerto, tenuto conto del numero delle licenze attive all’inizio dell’annualità contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, da indicare nella fattura medesima.
Ciascuna fattura recante la dicitura: “Licenze Cisco Webex” dovrà indicare oltre al CIG 9864152BBB, il codice di riferimento XXXXX0000 ed essere trasmessa all’Autorità esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB, e che l’Autorità opera in regime di SPLIT PAYMENT.
Ogni fattura non sarà inviata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, il contratto derivante dalla presente procedura sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, il Fornitore sarà tenuto a comunicare previamente ad AGCM gli estremi identificativi del conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Lo stesso Fornitore dovrà, altresì, comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e sarà tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, inserendo nel relativo contratto, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità contemplati nella richiamata normativa. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad AGCM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese ai fini delle verifiche previste dall’art. 3, comma 9 della citata L. 136/2010 s.m.i..
Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell’Appaltatore, troverà applicazione l’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura.
Articolo 12 - Oneri contrattuali e Domicilio legale
Tutte le spese relative a ciascun lotto in gara ed al relativo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’aggiudicatario.
L’Affidatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.
Ogni variazione del predetto domicilio dovrà altresì essere opportunamente essere comunicata all’Autorità.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Affidatario.
Articolo 13 - Penali e Risoluzione del contratto
1. Qualora l’Autorità riscontri un ritardo nell’esecuzione del servizio sarà applicata una penale dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di mancato adeguamento della prestazione successivo alla contestazione, ai sensi del vigente at.113-bis del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.. E’ fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.
2. Ferme le penali da ritardo di cui al comma 1, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia attivato tempestivamente, in considerazione della data di avvio del servizio di cui al precedente art. 4, o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze, anche parziali, accertate saranno segnalate al Fornitore, perché provveda a sanare immediatamente la situazione, e sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 60,00 e un massimo di euro 600,00, in base alla gravità dell’inadempimento. E’ fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L’Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
5. L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto.
6. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
7. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art.108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016.
8. L’Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse ai sensi dell’art.1456 codice civile:
a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, intendendosi tale anche il mancato rispetto del termine di avvio del servizio come indicato al precedente art. 4;
b) subappalto non autorizzato;
c) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d’integrità;
d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità.
In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.
Articolo 14 - Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali
Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx
x. 0X, 00000, Xxxx; email-PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx; Centralino: x00 00000000 (di seguito Autorità).
2. Tipologia di dati
L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.
4. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati
personali, Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx, email: xxx@xxxx.xx).
Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di e- procurement.
Roma, 5 giugno 2023
XXXXXXXXXX XXXXXXX 05.06.2023
16:34:34
GMT+00:00
Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(FIRMATO DIGITALMENTE)
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 17, 18, 19 del presente documento.
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)