CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIOTERMINALI OPERANTI IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI – TETRA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3
E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL. LOTTO UNICO.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8608024E1C
46787 - Registro di raccolta dei contratti PAT - Allegato Utente 1 (A01)
ENTE CERTIFICATORE: InfoCert
Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
SN CERTIFICATO: 00CC5017 VALIDO DA: 14/06/2019 12:05:01 VALIDO AL: 16/06/2022 23:59:59 FIRMATARI: XXXXX XXXXXXXXXXXXX
ENTE CERTIFICATORE: InfoCert
Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
SN CERTIFICATO: 00E3AA84 VALIDO DA: 25/09/2019 10:26:52 VALIDO AL: 08/12/2022 23:59:59 FIRMATARI: XXXXXX XXXXXX XXXXX
ENTE CERTIFICATORE: InfoCert
Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
SN CERTIFICATO: 0158CDDB VALIDO DA: 28/04/2021 12:15:17 VALIDO AL: 28/04/2024 02:00:00 FIRMATARI: XXXXXXX XXXXXXX
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO
ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)
ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO
ART. 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA
ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
ART. 19 – SUBAPPALTO
ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO
ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI ART. 23 – COLLAUDO DELLA FORNITURA
ART. 24 - SICUREZZA
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA ART. 27 – PENALI
ART. 28 - CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA
ART. 30 – RECESSO
ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE ART. 32 – TRASPARENZA
ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 34 - CLAUSOLA FINALE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nella Convenzione, nel presente Capitolato Amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato: Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3, della l.p. n. 3/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione;
Parte: APAC o l'Appaltatore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
Committente: APAC;
Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 7 del presente Capitolato amministrativo;
Convenzione: la Convenzione stipulata tra l’APAC e l'Appaltatore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Ordinativo di Fornitura: Documento con il quale l’Amministrazione Contraente attraverso Unità Ordinante e con modalità di seguito previste, manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Appaltatore alla prestazione delle forniture e delle attività richieste;
Contratto attuativo o contratto di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con l'Appaltatore, formalizzato mediante l’Ordinativo di Fornitura e relativi allegati, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: da lunedì a venerdì, escluso sabato, domenica e festivi ove non specificato diversamente;
Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxx/xxxxxxxxxxx.xxx, gestito tramite strumenti di “Information Technology”, contenente un’area dedicata alla Convenzione; Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;
Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;
Appaltatore/Fornitore/Aggiudicatario/Ditta: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
Importo massimo contrattuale: l’importo complessivo offerto dall’aggiudicatario come risultante dall’offerta economica;
Importo della fornitura/valore dell’Ordinativo di Fornitura: l’importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura e dei servizi connessi.
Responsabile della fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della fornitura o dei servizi connessi previsti in convenzione di cui al successivo articolo 12;
Offerta tecnica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;
Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;
Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;
Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell’Ordinativo di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall’Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
2. L’esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” e s.m.;
c) il regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge n. 2 del 23 marzo 2020 per l’affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del 22 aprile 2020;
d) la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022” e s.m.;
e) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile nell’ordinamento provinciale;
f) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
g) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
h) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
l) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
m) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
n) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 10/08/2018 n. 101 concernente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
o) le norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) la normativa e i regolamenti di settore in particolare dal D.lgs. 9 maggio 2001 n. 269
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura - da parte dell’Appaltatore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti – di apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard Etsi – Tetra e servizi connessi come dettagliati nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula della Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire a fornire apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard Etsi – Tetra e servizi connessi, conformi a quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati nonché a quanto dichiarato dall’Impresa in sede di offerta, nella misura richiesta dalle medesime con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi indicati nell’allegato al Capitolato tecnico, eventualmente incrementato.
3. Il Fornitore dovrà inoltre erogare le ulteriori attività descritte nel Capitolato Tecnico che sono comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
4. L’erogazione delle prestazioni di cui a precedenti comma dovrà necessariamente rispondere ai requisiti e alle prescrizioni stabilite nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, oltre che nell’Offerta tecnica presentata dal Fornitore, ove migliorativa. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico
5. L’APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e
nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l’importo massimo contrattuale, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’Importo medesimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 1, dell’art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, fermo restando quanto previsto all’art. 27, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione. In particolare gli Ordini di fornitura potranno essere effettuati dagli Enti, anche su mandato delle Amministrazioni che hanno titolo ad aderire alla Convenzione.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l’Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA
1. La Convenzione ha durata di n. 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 5, e salvo la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
2. L’Ordinativo di fornitura - che rappresenta il Contratto di fornitura - deve essere evaso entro 7 giorni lavorativi dalla sua emissione.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.
4. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico o proposte in offerta tecnica, qualora migliorativa; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell’Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.
7. L'Appaltatore, inoltre, s’impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;
8. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
9. Le prestazioni e/o i servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura
non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/ o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.
10. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
11. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all’art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
2. In particolare si impegna a:
a) garantire che le forniture di radioterminali tetra e/o accessori siano effettuate in conformità a quanto indicato in Convenzione, nei singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico; gli apparecchi richiesti dovranno essere consegnati secondo le quantità, i tempi e le modalità specificatamente indicate negli Ordinativi di Fornitura;
b) eseguire le prestazioni e/o i servizi richiesti con efficienti modalità organizzative, nel rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica;
c) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;
d) utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;
e) elaborare, su specifica richiesta di Apac o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le
modalità specificate nell’allegato Capitolato tecnico, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall’APAC;
f) predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
g) nominare il Responsabile della Fornitura per l’esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell’APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;
h) comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l’APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
i) non sospendere l’erogazione dei servizi in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l’APAC;
l) trasmettere semestralmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l’elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.
4. Le Amministrazioni Contraenti o l’APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO
1. Prima della stipula della Convenzione, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l’accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l’aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all’invio della richiesta formale.
3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
3. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell’Amministrazione Contraente.
4. Per la validità dell’Ordinativo di Fornitura, l’Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
5. Ove l'Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, informare l’Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora l'Appaltatore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.
6. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e l'Appaltatore non deve darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo. In tal caso l’Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte dell’Appaltatore.
8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento
o di indennizzo - che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell’Amministrazione Contraente e, per l’effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.
9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all’Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell’ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio del medesimo.
10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell’Ordine, tenuto conto che l’invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.
ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE
1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere all'Appaltatore l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.
2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all’eventuale Direttore dell'esecuzione e l’eventuale coordinatore in materia di salute e di
sicurezza durante l'esecuzione previsto dal X.Xxx. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato), assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
3. I nominativi del responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione (ove nominato) sono comunicati tempestivamente all’Appaltatore.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO
1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile della fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile della fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad Apac prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione Contraente.
ARTICOLO 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 27.
3. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato amministrativo e nell’ulteriore documentazione contrattuale, APAC potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.
4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
5. I costi delle verifiche di cui al presente articolo, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, sono a totale carico del Fornitore, fino a un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquencento/00). In tali casi, APAC, può rivalersi anche attraverso la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al successivo art. 25.
6. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008 e s.m. e i., provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.
ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi indicati in Convenzione, come risultanti dall’Offerta Economica prodotta in gara dall’Appaltatore, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni di fornitura prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi indicati in Convenzione.
3. I corrispettivi indicati in Convenzione sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio.
4. I predetti corrispettivi sono fatturati al completamento di ogni singola fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate e ad avvenuto collaudo positivo della stessa e sono corrisposti dalle singole Amministrazioni secondo le proprie modalità operative di liquidazione e pagamento, in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato e il codice IPA dell’Amministrazione Contraente comunicato all'Appaltatore con l’Ordinativo di Fornitura.
7. L’Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la
regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto
per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l’ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di fornitura eseguita, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
12. In caso di esito positivo della verifica finale di conformità da parte dell’Amministrazione, la stessa procederà alla corresponsione del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione.
13. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza mensile, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di fornitura. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).
14. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:
- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.
ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del
D. Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L’Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente debitrice. In ogni caso la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Amministrazione stessa.
6. E’ vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO
[In caso l'Appaltatore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 è ammesso il subappalto. Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P.
n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell’esecuzione. Se l'Appaltatore, in corso di esecuzione, comunica al Direttore dell’esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dal Direttore dell’esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula della Convenzione e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula della Convenzione, viene utilizzato dall’Amministrazione contraente per i controlli di
competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad all’Amministrazione contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula della Convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L’Amministrazione contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare alle Amministrazioni contraenti di cui sopra i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016, rimanendo confermato anche per il presente appalto che le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione non configurano subappalto.
[In caso l'Appaltatore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.
ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO
1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto collettivo di lavoro applicato.
ARTICOLO 22 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI
1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire la convenzione anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, nell’obiettivo a tendere di impiegare un numero di persone svantaggiate durante l’esecuzione della convenzione nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.
ARTICOLO 23 - COLLAUDO DELLA FORNITURA
1. Dopo la consegna dovrà essere effettuato apposito collaudo, da concludersi di norma entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla consegna. Lo stesso può essere effettuato anche in laboratorio senza l’obbligo di avere il radioterminale installato.
2. Nel caso in cui l’Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a collaudo, in contraddittorio tra le Parti, gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura al Fornitore, lo stesso, sin d’ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l’assistenza
tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
3. Il collaudo è documentato da apposito verbale, riportante la data dello stesso, l’eventuale prospetto all’uopo predisposto, nonché l’esito positivo o negativo, e deve essere sottoscritto dalle parti che l’hanno effettuato.
4. In caso di collaudo con esito negativo l’Amministrazione contraente, oltre a riservarsi la facoltà di applicare penali di cui all’art. 27, comunicherà tale esito all’Impresa, che si impegna, ora per allora, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione del collaudo negativo.
5. Resta inteso che se il collaudo dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto a quanto dichiarato e offerto è da considerarsi come collaudo con esito negativo.
6. Dopo la comunicazione da parte dell’Impresa dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l’Amministrazione contraente procede ad un nuovo collaudo con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, ovvero nel caso l’Impresa non rispetti il termine di cui al precedente comma 4, l’Amministrazione contraente avrà la facoltà di risolvere di diritto l’Ordinativo della fornitura oggetto di collaudo, previa costituzione in mora dell’Impresa da intendersi quale espressa e definitiva diffida ad adempiere entro 15 giorni ex art. 1457 del Codice Civile.
8. Nel caso l’Amministrazione si vedesse costretta ad applicare quanto previsto dal precedente comma, L’Impresa si impegna sin d’ora a ritirare a propria cura e spese, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, tutti i beni consegnati. Qualora detto termine non venisse rispettato l’Amministrazione può rispedire all’Impresa i prodotti forniti, in porto assegnato, fermo restando il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno dell’Impresa e fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati ed al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
9. Resta inteso che tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Amministrazione Contraente e relativi ai collaudi successivi al primo sono a totale carico dell’Impresa.
ARTICOLO 24 – SICUREZZA
1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
ARTICOLO 25 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore è obbligato a costituire un’unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzione indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle medesime penali.
5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dall'Appaltatore.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
9. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia definitiva in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
11. L’incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l’incameramento della garanzia in nome e per conto loro.
12. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da APAC.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
14. Nel caso di integrazione della Convenzione, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo,
alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
15. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.
n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
ARTICOLO 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi.
3. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si
risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 27 – PENALI
1. Con riferimento alla Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile ad APAC e/ o all’Amministrazione Contraente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali che seguono.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di consegna o al termine previsto per la sostituzione di apparati non conformi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’ 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura oggetto di ritardo.
3. Qualora il ritardo di cui al precedente comma 2 avesse durata superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, perfezionato con l’invio dell’Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo difforme alle disposizioni di cui al presente Capitolato e agli Ordinativi di fornitura. Deve considerarsi ritardo anche il caso di collaudo con esito negativo, di cui al precedente art. 23. In tali casi le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a quanto stabilito nel precedente comma 2 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 23, co. 4.
5. Nel caso non vengano rispettati i tempi di intervento di cui all’art. 6.7 dell’allegato A del Capitolato tecnico verrà applicata una penale pari a Euro 10,00= (dieci/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo apparecchio radio.
6. Si applicano le seguenti ulteriori penali:
a) Call Center, di cui al precedente art. 8: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 1 ora rispetto all’orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), per ogni ora o frazione di mancata operatività.
(Es. interruzione di 50 min=nessuna penale; interruzione di 2 ore e 5 minuti= penale di 300 euro).
b) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al precedente art. 13: in caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
c) Altre non conformità: per altre non conformità nell’esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.
7. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.
8. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
9. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall’inizio dell’inadempimento.
11. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall’inizio dell’inadempimento.
12. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
15. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l’art. 28 del presente Capitolato Amministrativo
ARTICOLO 28 - CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali stabilite al precedente art. 27 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione
Contraente, l'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto delle normative fiscali, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al precedente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’art. 25, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la disciplina specificata all’art. 8 della Convenzione.
ARTICOLO 30 – RECESSO
1. E’ facoltà dell’APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
ARTICOLO 32 – TRASPARENZA
1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà dell’ APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti.
La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”).
A tal fine il Titolare, ove ricorrano gli obblighi di legge, impartisce, nell’ambito dell’atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni all'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui ai successivi commi. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all’art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l’autorità di quest’ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
2. Il trattamento di tali dati personali, di qualunque natura (anche sensibili o super sensibili) da parte dell’Appaltatore ove ricorra nell’esecuzione dell’appalto, deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'Appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 28 del regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui, in particolare, all’articolo 16, commi 8 e 13.
3. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.
4. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali all'esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo Ordinativo di Fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all’atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:
a) la raccolta dei dati personali e il loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
c) la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili);
e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell’esecuzione della convenzione e dei suoi Ordinativi di Fornitura;
f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.
6. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l’obbligo di mettere in atto tutte le
misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno
dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.
8. Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.
ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE
1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata
per iscritto.