PROPOSTA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEALLARME
Fidelitas S.p.A. – 24124 Bergamo – Via A. Depretis 3 – Tel 000 0000000 Fax 000 0000000 Cap Soc. € 6.240.000 i.v. C.F. e P.Iva 02084640164 – R.E.A. Bergamo nr. 261691
Soggetta a direzione e coordinamento di “FGH S.p.A. Art. 2497 – bis C.C.”
PROPOSTA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEALLARME
Categoria | GdO | 🞎 | Industria | 🞎 | Ente Pubb | 🞎 | Altro ………………………………………………… | 🞎 | ||
Commercio | 🞎 | Artigiani | 🞎 | Banche | 🞎 | Altro ………………………………………………… | ■ | |||
Tipo contratto | Contratto nuovo | ■ | Sostituzione o revisione posizione | 🞎 | ||||||
Durata contratto | Annuale | 🞎 | (1) Triennale | ■ | Provvisorio dal ……….. al ……….. | 🞎 | ||||
Tipo apparato | Bidirezionale | ■ | Combinatore tel./digit | 🞎 | GSM | 🞎 | ADSL/ISDN | 🞎 | Videosorveglianza | 🞎 |
Data inizio servizio s.i.: 01.01.2019 | Venditore CAVAGNOLA | Cod. Cliente 31863 | Nr. Contratto |
Intestazione contratto | Nome/Rag Sociale ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | |||||
Indirizzo XXX XXXXXXXXX, 000 | XXX 00000 | Xxxxx XXXXXXX | ||||
Codice Fiscale/P.IVA 00000000000 | ||||||
Telefono 030/0000000 | Fax 030/0000000 | |||||
Cellulare | (2) | |||||
Luogo erogazione servizio | Ubicazione: Uffici Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxx, 000 | XXX 00000 | Xxxxx XXXXXXX | |||
Servizi richiesti e condizioni economiche | Servizi | Corrispettivo mensile (IVA esclusa) | Altri servizi aggiuntivi | Corrispettivo per prestazione (IVA esclusa) | ||
Antifurto | ■ | € 50,00 | Piantonamento a richiesta | € 25,00 | Tariffa oraria | |
Videosorveglianza | 🞎 | € ------- | Installazione apparecchiature | € ------ | Cadauna | |
Teleattivazione a richiesta / ADC | 🞎 | € ------- | Disistallazione apparecchiature | € ------ | Cadauna | |
Controllo fasce orarie | 🞎 | € ------- | Ispezioni a richiesta | € 10,00 | Cadauna | |
Antirapina | ■ | € ------- | (3) Pronto intervento | € ------ | Cadauno | |
Allarmi Tecnologici | 🞎 | € ------- | Servizio di Reperibilità a richiesta | € 15,00 | Cadauno | |
Stampa eventi | 🞎 | € ------- | Note: (1) Il presente accordo in deroga all’art. 5 si intende senza tacito rinnovo alla scadenza. (2) Invio fatture Via e-mail. (3) Pronto Intervento compreso. | |||
Custodia chiavi | Nr. | ■ | € ------- | |||
Videoronde | Nr. | 🞎 | € ------- | |||
Comodato/Noleggio appar. | Nr. 02 | ■ | Periferica + 1 Pocket | |||
Totale Mensile € 50,00 |
Dati per la fatturazione | Nome/Rag Sociale | ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | |||||||
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX, 000 | XXX 00000 | Xxxxx XXXXXXX | ||||||
Codice Fiscale/P.IVA 80013390176 | |||||||||
Coordinate | |||||||||
Bancarie | Banca Appoggio Agenzia | ||||||||
Fatturazione | C/C. N° IBAN | ||||||||
□ MENSILE ■ TRIMESTRALE □ SEMESTRALE □ ANNUALE | |||||||||
■ RID a: 30 gg dt ft fm □ Ricevuta Bancaria a: □ Bonifico a: □ Rimessa Diretta a: | |||||||||
Valore presunto dei beni oggetto del servizio | Il Cliente dichiara che il dato stimato del valore approssimativo dei beni oggetto di tutela è: | Sino a € 100.000 | 🞎 | Sino a € 500.000 | 🞎 | Sino a € 1.000.000 | ■ | Sino a ……………… | 🞎 |
Per il cliente | Per Fidelitas S.p.A. | ||
DATA | Firma/Timbro per conferma ed accettazione | DATA | Firma/Timbro per conferma ed accettazione |
CONDIZIONI GENERALI
M0301.05 - Proposta di contratto per i servizi di teleallarme
Art. 1 DEFINIZIONI
Ai fini e per gli effetti delle condizioni generali contenute nel presente Contratto si forniscono le seguenti definizioni:
- Società è il soggetto che fornisce i servizi e, nominalmente, la società FIDELITAS S.p.A., con sede in Bergamo, Via A. Depretis n. 3, codice fiscale e partita Iva 02084640164.
- Cliente o Cliente Contraente è l’utilizzatore dei Servizi.
- Servizi sono esclusivamente quei Servizi specificatamente indicati nella proposta contrattuale che fa parte integrante delle presenti condizioni generali. I servizi prestati e qualsiasi altro impegno della Società sono disciplinati integralmente dalle presenti condizioni generali.
Art. 2 SCOPO E LIMITI DELL’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
2.1 Si premette che i compiti di prevenzione dei reati e/o di qualsiasi offesa a persone e beni sono prerogativa dello Stato e che gli organi all’uopo preposti sono gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria e della Pubblica Sicurezza. La Società è un’organizzazione di Polizia privata che, in quanto tale, svolge la sua attività su autorizzazione dell’autorità statale e ad essa è sottoposta come previsto dalle leggi in vigore.
2.2. Scopo dei Servizi prestati dalla Società e dal Cliente accettato è quello di cercare di prevenire i vari pericoli ai beni vigilati e/o di attenuarne le conseguenze, beninteso entro i limiti fissati dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nonché dalle altre leggi, regolamenti e disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. Esulano, pertanto, dai compiti della Società l’attività assicurativa diretta o indiretta.
2.3. Conseguentemente, la Società esegue le sue prestazioni – mediante corrispettivo – a richiesta di singoli (privati, società, ditte, ecc.) a tutela del loro patrimonio nei limiti e con gli scopi sopra indicati, riferendo alle Autorità competenti quando, nell’esercizio delle funzioni demandatele, verifichi fatti suscettibili di integrare fattispecie di reato .
2.4. I servizi vengono svolti nel rispetto del regolamento specifico emesso dagli organi competenti. Le disposizioni ricevute dal cliente, riguardo all’esecuzione del servizio che non possono in alcun modo contraddire quanto specificato dalla disposizione di cui sopra, vengono esplicitate all’interno degli allegati contrattuali che sono parte integrante delle presente scrittura.
2.5. L’Istituto di Vigilanza di impegna, tramite il proprio personale, ad eseguire i servizi secondo le indicazioni contrattuali. Il Cliente prende e da atto che i tempi di intervento non sono garantiti in quanto gli stessi possono essere condizionati da eventuali concomitanze di situazioni d’allarme, dalle condizioni metereologiche e di traffico stradale, nonché dall’ubicazione dell’edificio oggetto del servizio.
2.6.L’Istituto potrà avvalersi, per servizi svolti in province esterne a quelle ricomprese nella propria licenza prefettizia ex.art.134 TULPS, di un Istituto corrispondente di provata fiducia autorizzato ad espletare l’attività nella provincia di competenza.
Art. 3 PREMESSE E SPECIFICHE IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI – IMPIANTI
3.1 Il Cliente conferma di aver provveduto alla installazione di tutte le apposite apparecchiature (a titolo esemplificativo attrezzature, macchinari, congegni elettronici, cavi, ecc.) necessarie per l’espletamento del Servizio prescelto. Il Cliente prende, infatti, atto che l’installazione dell’impiantistica consente l’allacciamento con il Centro Operativo della Società necessario all’espletamento del servizio di teleallarme e che, quanto al servizio di videosorveglianza, l’installazione di apposite apparecchiature elettroniche consente il monitoraggio a distanza e l’inoltro ad apposito Centro Operativo di segnalazione di allarme anche sotto forma di immagini trasmesse in video attraverso la/e rete/i di comunicazione telefonica (ISDN, PSTN, GSM ecc.)
3.2 Il Cliente Contraente ha provveduto in autonomia alla scelta del tipo e delle caratteristiche delle apparecchiature incaricando, a sua cura e oneri, un’azienda di sua fiducia per provvedere alla loro installazione. La Società, vuoi che la proprietà dei predetti impianti faccia capo al Cliente Contraente vuoi che gli impianti siano affittati e/o concessi in comodato, è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione all’uso, abuso o negligenza nell’uso, mancata manutenzione, difettoso o mancato funzionamento di detti impianti anche se verificatisi in conseguenza dell’operato di aziende installatrici presentate dalla Società;
3.3 In costanza di rapporto, il Cliente sarà altresì facoltizzato alla gestione delle principali funzioni dell’impianto anti-intrusione (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, inserimento, disinserimento, visualizzazione dello stato, etc.) attraverso apposita applicazione (disponibile per IOS e Android) da installarsi a cura, spese e rischio del Cliente medesimo su dispositivi (smartphone o tablet) di proprietà del Cliente, previa verifica, da parte della Società, della disponibilità dell’applicazione in questione nel luogo di erogazione del servizio. Resta inteso che l’utilizzo della applicazione verrà immediatamente disabilitato da parte della Società in caso di cessazione del Servizio.
3.4. Anche in ragione della gratuità dell’utilizzo dell’applicazione di cui al punto 3.3 resta inteso che graveranno sul Cliente – essendo la Società esonerata dalla relativa responsabilità - eventuali malfunzionamenti dell’applicazione stessa cagionati da fatti riconducibili alla sfera del Cliente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, l’uso improprio della applicazione da parte del Cliente o di terzi, la negligente conservazione delle credenziali di accesso o la presenza di guasti del dispositivo (smartphone o tablet) su cui l’applicazione è installata.
Art. 4 RESPONSABILITA’
4.1 Fermo restando l’esonero da responsabilità di cui all’art. 3 “premesse all’erogazione dei servizi-impianti” del presente contratto, il Cliente dichiara di essere stato informato in ordine all’esistenza di limitazioni al funzionamento ottimale dei sistemi d’allarme e del sistema di video-sorveglianza: limitazioni che, riverberandosi sull’espletamento dei servizi prescelti, non possono automaticamente impedire il perpetuarsi di furti.
4.2 In particolare il Cliente prende esplicitamente atto di quanto segue:
- che, relativamente al servizio di teleallarme, può verificarsi che il segnale non pervenga (o giunga in ritardo) alla Centrale Operativa della Società per temporanee o accidentali disfunzioni della rete radio di trasmissione dati di proprietà della società stessa e/o il mancato funzionamento della rete telefonica di proprietà del gestore ;
- che, sempre riguardo al servizio di teleallarme, tutti i tipi di periferiche di trasmissione possono essere neutralizzate se installate in aree non adeguatamente protette o con antenne esterne con conseguente necessità di protezione delle aree dove viene ubicata la periferica di trasmissione;
- che, relativamente al servizio di videosorveglianza, la trasmissione di immagini e di dati avviene attraverso un vettore di comunicazione pubblico (ISDN, PSTN, GSM ecc.) suscettibile di limitazioni e/o interruzioni, responsabili di mancate trasmissioni di immagini e/o dati.
4.3. In relazione a quanto sopra espresso, la Società è esonerata da qualsivoglia responsabilità trattandosi o di eventi estranei alla propria organizzazione ( es. mancata copertura della rete GSM, interruzione o mal funzionamento del vettore ISDN ecc.) ovvero di scelte del cliente (installazione di una antenna esterna, non protezione delle aree di ubicazione della periferica ecc.).
Resta, poi, conclusivamente inteso che la Società non assume responsabilità alcuna per il mancato funzionamento dei propri servizi se causati da calamità naturali, scioperi, agitazioni o altri avvenimenti straordinari imprevedibili indipendenti dalla propria volontà o imputabili a causa di forza maggiore; per i danni avvenuti in occasione di sviluppo di energia nucleare controllata o non, comunque insorta, o di radioattività; per i danni derivanti o connessi direttamente e/o indirettamente da/a terrorismo”. In particolare il Cliente rinuncia sin d’ora a chiedere la risoluzione dell’Contratto in casi di sciopero del personale della Società, fermo restando l’obbligo del Cliente medesimo di provvedere al pagamento del canone pattuito.
4.4. L’istituto di vigilanza è tenuto a prestare unicamente i servizi stabiliti nel presente contratto e non assume alcuna garanzia dei risultati o responsabilità per danni non imputabili a dolo o colpa dei propri dipendenti ed in particolare delle Guardie Giurate. Fermo restando il principio generale per cui sono risarcibili i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (nesso di causalità tra inadempimento e danno risarcibile), resta inteso che, salvo il caso di accertata responsabilità dell’Istituto di Vigilanza, quest’ultimo risponderà solo nei limiti dei massimali contemplati nelle proprie polizze assicurative, come da dettaglio allegato al presente Contratto (eventuali successevi aggiornamenti in merito saranno disponibili per il tramite dell’ufficio commerciale di riferimento.
4.5 Il cliente prende atto che la dichiarazione del valore presunto dei beni oggetto del servizio previsto dal presente contratto è valevole ai fini e agli effetti di cui all’art 1225 del Cod.Civ..
4.6 Ai sensi del D.lgs. 205/06 (c.d. Codice del Consumo) e ss.mm.ii., nella sola ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di persona fisica agente per scopi estranei alla propria attività professionale e, quindi, assume la qualifica di consumatore, le disposizioni di cui al precedente art.4.3 non trovano applicazione.
Art. 5 DECORRENZA – DURATA - TACITO RINNOVO – DIRITTO DI RECESSO
5.1 Il presente Contratto avrà inizio con decorrenza dalla data di espletamento del Servizio da parte della Società e avrà una durata pari a quanto indicato a fronte decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula. Restano, ovviamente salvi i casi di cessazione anticipata del contratto con particolare riferimento all’art. 10 (cessazione anticipata del contratto) e dall’art. 11 (clausola risolutiva espressa ).
5.2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la medesima durata, qualora una delle parti non provveda a comunicare disdetta mediante raccomanda a.r. almeno 6(sei) mesi prima della scadenza contrattuale (contratti biennali, triennali o quinquennali) o mediante raccomandata a.r. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale (contratti con scadenza inferiore al biennio).
5.3. Ai sensi del D.lgs. 205/06 (c.d. Codice del Consumo) e ss.mm.ii., nella sola ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di persona fisica agente per scopi estranei alla propria attività professionale e, quindi, assume la qualifica di consumatore, alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non provveda a comunicare disdetta mediante raccomandata a.r. almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, Il Cliente-Consumatore avrà inoltre diritto di recesso nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della Proposta Contrattuale sottoscritta dalla Società. Tale diritto potrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata a/r
nel termine di Xxxxx (come da fac-simile allegato), fatto salvo ogni diritto della Società in ordine a quei servizi eventualmente già prestati anteriormente all’esercizio del diritto di recesso del Cliente – consumatore, se da quest’ultimo espressamente richiesti.
Art. 6 CANONE DI ABBONAMENTO – REVISIONE DEI PREZZI – MODALITA’ DI PAGAMENTO
6.1 Il Cliente Contraente ha l’obbligo di corrispondere in via anticipata e, comunque all’atto dell’accettazione della Società della Proposta di Abbonamento, l’importo concordato relativo alla prima quota del Canone di Servizio secondo gli accordi e le condizioni riportate nella proposta contrattuale. Non sono inclusi nel menzionato Canone di Abbonamento i seguenti Servizi occasionali:
• L’impiego delle autopattuglie di Vigilanza Privata che comporta la fatturazione al Cliente Contraente del costo dell’intervento come da listini in vigore al momento della esercitata prestazione;
• Il piantonamento del Sito in stato di allarme sino all’arrivo delle Forze dell’Ordine . Tale servizio verrà fatturato, per ciascuna ora o frazione di ora, alla tariffa oraria pro- Guardia Giurata impiegata secondo i listini in vigore al momento della esercitata prestazione;
• Il rimborso delle spese telefoniche relative al traffico telefonico delle Centrale Operativa reso necessario dal corretto svolgimento dei Servizi;
• Oneri relativi alla messa a disposizione delle registrazioni su stampante e/o delle videoregistrazioni.
• L’impiego di autopattuglie per il presidio del Sito non in stato di allarme sino all’arrivo dei reperibili designati. Tale servizio darà fatturato alla tariffa oraria di 50 Euro per ciascuna ora o frazione di ora impiegata.
6.2. Il Cliente Contraente si fa espressamente carico di ogni e qualsiasi onere o tassa che, anche localmente dovesse essere applicata alle apparecchiature facenti parte del Sistema installato presso il Sito da monitorare, nonché , quanto ai collegamenti con periferiche ISDN o GSM, tutti i costi emessi dai gestori delle linee che consentono di erogare in modalità continuativa i servizi di cui al presente contratto. Qualora, a mezzo di apposito Contratto scritto, i costi dei gestori delle linee fossero compresi nel canone, il Cliente prende atto della mancata inclusione dei maggiori consumi dovuti a problemi tecnici i quali saranno, in ogni caso , addebitati al Cliente ( e ciò anche nell’eventualità che le apparecchiature fossero concesse in comodato e/o locazione). Nell’eventualità di cessazione anticipata del contratto resta inteso che i costi inerenti alle linee telefoniche dovranno essere liquidati dal Cliente sino alla scadenza.
6.3. L’ammontare del canone pattuito nel presente Contratto di Abbonamento, che il Cliente Contraente dovrà corrispondere nei termini concordati, verrà automaticamente aggiornato di anno in anno senza bisogno di alcuna formale comunicazione o richiesta da parte della Società e ciò nella misura pari al 100% delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell’anno precedente. Il Cliente dichiara espressamente di accettare l’adeguamento del canone previsto nell’eventualità di un suo trasferimento nell’ambito delle zone coperte dal servizio della Società così come previsto dall’art. 9 obblighi del Cliente.
Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – FALSI ALLARMI
7.1 Il Cliente Contraente dà atto che il mancato, ritardato o incompleto pagamento del canone mensile può essere causa di sospensione della erogazione dei Servizi sino alla avvenuta regolarizzazione del pagamento. In detti casi il Servizio resterà, pertanto, sospeso sino al regolare pagamento unitamente agli interessi eventualmente dovuti, ferma restando la possibilità della Società di avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa disciplinata nel successivo Art. 11 (clausola risolutiva espressa). Nelle ipotesi di Cliente-Consumatore, come definito all’art. 3 del Codice del Consumo, la Società, unitamente al sollecito di pagamento delle proprie spettanze, comunicherà preventivamente al Cliente l’intenzione di sospendere i servizi, ai sensi del presente articolo, fornendo altresì specifica in merito alla decorrenza della sospensione in caso di mancata regolarizzazione della posizione.
7.2. Il servizio rimarrà parimenti sospeso in caso di reiterati falsi allarmi e ciò sino a quando le cause dell’inconveniente non siano state eliminate a cura del Cliente Contraente. Resta inteso che ogni intervento conseguente a falsi allarmi – salvo quelli pattuiti espressamente in franchigia – verrà addebitato al Cliente Contraente fermo restando l’obbligo in capo al medesimo verso la Società di corrispondere i canoni pattuiti sino alla scadenza del rapporto. E’ espressamente pattuito che la Società possa avvalersi della Clausola risolutiva espressa disciplinata nel successivo Art. 11 (clausola risolutiva espressa) quando per fatto e per colpa esclusivi del Cliente Contraente, le cause dei reiterati falsi allarmi non siano state rimosse entro un ragionevole lasso di tempo che si indica in complessivi 7 (sette) giorni dalla contestazione scritta della Società.
7.3 Per le eventualità in cui il sistema di allarme sia fornito in comodato al Cliente dalla Società, anche tramite soggetti terzi, si rimanda allo specifico contratto di comodato allegato al presente, ed alla relativa garanzia di conformità ivi contenuta.
Art. 8 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ - RECLAMI
8.1 La Società si obbliga a fornire con la massima diligenza tutti i servizi richiesti dal Cliente così come prescelti nella proposta Contrattuale e descritti nel presente Contratto. Ove concordato le attività degli impianti del cliente verranno registrate automaticamente sugli archivi informatici dei sistemi del centro operativo e, su espressa richiesta scritta forniti a mezzo di stampate (giorno, ora, minuti). Gli archivi saranno tenuti a disposizione del Cliente un mese per eventuali verifiche.
8.2 Relativamente al servizio di teleallarme, se espressamente richiesto verrà effettuato il controllo dell’attivazione dei sistemi di sicurezza e, nel caso in cui il Cliente dimenticasse di inserire l’allarme, la Società, su richiesta del Cliente si presterà ad inviare una pattuglia in loco al fine di provvedere all’inserimento dello stesso. Resta però inteso che tale operazione verrà eseguita non appena possibile in relazione alla disponibilità di pattuglie al momento della richiesta del Cliente il quale, trattandosi di una sua dimenticanza, non potrà dolersi del tempo trascorso tra la richiesta fatta e il momento in cui la stessa sarà esaudita.
8.3 Relativamente al servizio di videosorveglianza, fermo restando che le prestazioni oggetto del predetto servizio riguardano il monitoraggio e la sorveglianza del Sito realizzati anche attraverso il Servizio di video-ronda (ove lo stesso sia stato richiesto dal Cliente Contraente), resta inteso che le stesse, su espressa autorizzazione del Cliente Contraente, potranno essere erogate in qualsiasi momento della giornata e quindi non solo negli orari in cui il Sito è disabitato, non frequentato o abbandonato al termine dei normali orari di lavoro ove trattasi di aziende o di uffici.
Nel caso di ricezione di segnali di allarme, sempre con riferimento al Servizio di videosorveglianza, il Centro di Controllo provvederà a: visualizzare le immagini del Sito; effettuare la scansione delle immagini delle aree adiacenti e/o di tutta l’area collegata al sistema; verificare le immagini e le segnalazioni ricevute, accertate anche attraverso la tipologia della sensoristica applicata con l’obiettivo di individuare le possibili cause all’origine dell’allarme.
Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, non si abbia evidenza di palesi azioni criminose in corso, la Società a suo insindacabile giudizio chiuderà il Collegamento e potrà decidere di inviare un’autopattuglia di Xxxxxxx Giurate per un ulteriore controllo del Sito anche se in tempi successivi e distanti dal momento della segnalazione di allarme.
8.4 Così come per il Servizio di teleallarme, anche per il servizio di videosorveglianza la Società è autorizzata alla videoregistrazione delle immagini ricevute dal Sito in conseguenza di segnalazioni di allarme. In merito ad ogni tipo di immagine e di informazione che la Società disponga quale conseguenza dello svolgimento dei servizi, verrà mantenuta dalla Società la massima riservatezza fatte salve le necessità delle Autorità inquirenti.
8.5 E’ espressamente concordato che il cliente avrà, altresì, facoltà di richiedere alla Società la consultazione delle videoregistrazioni relative al Servizio di videosorveglianza, indirizzando alla Società richiesta scritta anche via telefax entro e non oltre 72 ore dalla data in cui gli avvenimenti stampati e/o videoregistrati fanno riferimento: trascorso inutilmente detto termine le stampate e/o le videoregistrazioni non saranno più disponibili. Gli oneri relativi al Servizio di messa a disposizione delle videoregistrazioni verranno fatturati al Cliente Contraente secondo le modalità e i listini in vigore al momento della richiesta trattandosi di un servizio aggiuntivo non incluso nel canone di abbonamento come specificato sub Art. 6 (canone di abbonamento – revisione dei prezzi – modalità di pagamento).
8.6 Al fine di un migliore espletamento delle proprie funzioni ogni reclamo per eventuali irregolarità del Servizio dovrà essere comunicato dal Cliente, a pena di decadenza da qualsivoglia diritto risarcitorio, alla Direzione della Società per mezzo di raccomandata a.r., o in alternativa a mezzo fax ai recapiti dell’ufficio commerciale della filiale di riferimento, entro e non oltre 72 ore dal verificarsi dell’irregolarità stessa. Non saranno presi in considerazione reclami verbali, con particolare riguardo a quelli rivolti dal Cliente al personale della Società. Nell’eventualità in cui il Cliente sia anche un Consumatore, le 72 ore decorrono dal momento in cui vi è la conoscenza dell’irregolarità oggetto del reclamo.
Art. 9 OBBLIGHI DEL CLIENTE
9.1 Fermo restando che il Cliente è consapevole che il buon funzionamento complessivo degli impianti è una premessa indispensabile per l’erogazione dei servizi da parte della Società, lo stesso si impegna:
- a porre la massima diligenza nell’uso dell’apparecchiatura adottando rigorosamente le procedure suggerite dalla ditta installatrice anche al fine di evitare false segnalazioni di allarme;
- ad eseguire in modo programmato e costante la manutenzione complessiva degli impianti notiziando per iscritto la Società in caso di guasti o anomalie di funzionamento dell’impiantistica ovvero in caso di modifica e/o variazioni apportate agli impianti o a sue componenti;
- a notiziare sempre per iscritto la Società di tutte le variazioni attinenti l’esecuzione del servizio (quali a titolo esemplificativo: cambio delle serrature, mutamento dei recapiti telefonici delle presone di riferimento, sostituzione dei nominativi da contattare in caso di allarme, variazioni degli orari di inserimento e/o disinserimento degli impianti ecc.);
- a pagare con regolarità il canone telefonico affinché non abbiano a verificarsi interruzioni nei necessari collegamenti;
- a comunicare alla Società con lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima, l’avvenuto trasferimento in altra sede e/o in località diversa da quella dichiarata nella Proposta di Abbonamento. Nell’eventualità di trasferimento resta inteso che il contratto si intenderà automaticamente trasferito alla nuova sede e/o ai nuovi locali con accettazione del Cliente di adeguamento dei canoni inizialmente pattuiti a causa della diversa organizzazione del servizio per mutate esigenze e sopportazioni dei relativi oneri.
9.2 Il Cliente si obbliga, altresì, in ottemperanza al primo comma dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 (rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera di somministrazione”), a fornire comunicazione scritta alla Società con dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare le guardie particolari Giurate dipendenti della Società e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, al fine di procedere alla cooperazione prevista dal II comma del medesimo articolo.
9.3. Nel caso che il cliente usufruisca di apparecchiature trasmissive del segnale sotto forma di comodato gratuito, lo stesso di impegna a custodirle e a conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia ed a sostenere gli oneri derivanti dalla normale manutenzione degli stessi che gli verranno direttamente fatturati.
9.4 Nell’eventualità in cui il sistema di allarme sia fornito in comodato al Cliente dalla Società, anche tramite soggetti terzi, si rimanda allo specifico contratto di comodato allegato al presente.
9.5 Nel caso in cui il Cliente usufruisca in comodato gratuito dell’apparecchiatura di trasmissione del segnale alla cessazione del presente contratto – intervenuta per qualsivoglia motivo – il Cliente a semplice richiesta della Società dovrà riconsegnare la stessa l’apparecchiatura, concordando i modi e i tempi per la disinstallazione che sarà eseguita a cura di un incaricato della Società. In caso di mancata riconsegna dell’apparecchiatura, o qualora la stessa risulti danneggiata, verrà addebitato al Cliente il valore della stessa così come indicato in contratto.
9.6 Fermo restando quanto previsto all’articolo 11 lett. a), in caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata del canone pattuito ex art. 6.1, la Società ha la facoltà di sospendere il servizio e di addebitare al Cliente stesso anche le spese necessarie al recupero del credito.
Art. 10 CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – PENALE
10.1 In caso di trasferimento del Cliente al di fuori del raggio di azione territoriale in cui opera la Società ovvero in tutti i casi in cui il Cliente, in violazione della durata pattuita nel Contratto, rendesse impossibile la prosecuzione del Servizio (ad es. recesso illegittimo, asporto impianti, ecc.) ovvero in tutti i casi di operatività della clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art. 11, il Cliente, atteso il suo inadempimento, sarà tenuto al pagamento dei due terzi delle mensilità del canone residue, fino alla naturale scadenza del contratto, a titolo di penale.
10.2 Ai sensi del D.L.50/92 e nella sola ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di persona fisica agente per scopi estranei alla propria attività professionale – e quindi assume la qualifica di Consumatore – la penale per le ipotesi di cui al precedente punti 10.1 e calcolata secondo quanto stabilito nel medesimo articolo, non potrà in ogni caso ammontare ad un importo maggiore alle dodici mensilità del canone contrattualizzato.
Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Società avrà il diritto di risolvere in modo immediato ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. il presente contratto nel caso in cui il Cliente Contraente risultasse inadempiente in ordine alle seguenti specifiche obbligazioni e/o si verificassero le seguenti ipotesi:
a) ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata del canone pattuito ex art. 6.1 (canone di abbonamento – revisione dei prezzi – modalità di pagamento);
b) mancata rimozione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla contestazione della Società delle cause, degli inconvenienti e dei falsi allarmi ex art. 7.2 (sospensione del servizio – falsi allarmi);
c) mancata comunicazione scritta delle anomalie e/o dei guasti rilevati dal Cliente che impediscano alla Società la corretta erogazione del servizio in tutte le sue componenti ex Art. 9.1 (obblighi del cliente);
d) Ritardato o mancato pagamento del canone di abbonamento telefonico e degli oneri conseguenti tali da inibire il funzionamento del sistema di videosorveglianza ex Art. 9.1 (obblighi del cliente);
e) Sottoposizione del cliente contraente a una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge ovvero presenza di indizi univoci in base ai quali si possa presumere che stia per essere sottoposto a tali procedure;
f) Sottoposizione del cliente contraente alla procedura di liquidazione ovvero presenza di indizi univoci in base ai quali si possa presumere che stia per essere sottoposto a tale procedura.
Il contratto, in conformità all’art. 1456 cod.civ., si intenderà automaticamente risolto al ricevimento di raccomandata a.r. contenente la dichiarazione della Società di avvalersi della Clausola Risolutiva Espressa.
Art. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
12.1 Il Cliente Contraente è informato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), che il trattamento dei suoi dati personali da parte della Società avviene in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. Il trattamento dei dati personali è necessario, ed un eventuale rifiuto di conferire tali dati sarà causa di impossibilità per la Società di eseguire il servizio oggetto del contratto. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e fiscali. Ulteriori finalità del trattamento dei Dati dell’interessato potranno riguardare (ove lo stesso rilasci espresso consenso): lo svolgimento di analisi statistiche, al fine di monitorare e migliorare la qualità dei servizi forniti e soddisfare le esigenze dell’interessato; l’invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte del Titolare in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. La Società si impegna ad adottare le misure di sicurezza previste dalla citata normativa che risultino idonee ad impedire la perdita o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’utilizzo sopra indicato, al rispetto degli adempimenti contrattuali in materia salvo ulteriori obblighi di legge che potrebbero che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di conservare per un periodo di tempo maggiormente amplio i dati personali raccolti in relazione all’esigenza di far valere i propri diritti in sede giudiziaria.
I dati saranno comunicati, in conformità a quanto disposto dalla legge e solo per il conseguimento delle finalità sopra esposte (sono comprese le eventuali finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231). I dati non saranno oggetto di diffusione.
12.2 La Società si impegna inoltre a trattare in maniera lecita e secondo correttezza l’elenco, eventualmente fornito, contenente nominativi e recapiti telefonici delle persone autorizzate ad operare dal Cliente Contraente.
12.3 Il Cliente Contraente è informato che le comunicazioni telefoniche con le centrali operative sono oggetto di registrazione al fine di mantenere documentazione delle richieste del cliente a fini probatori e per tutela della Società, per documentare l’operatività svolta nell’ambito del contratto di servizio e per rilevare la qualità del servizio offerto. La registrazione delle telefonate avviene mediante uno strumento informatico connesso ai centralini della Società. La registrazione delle telefonate intercorrenti tra cliente e centrale operativa è elemento necessario per usufruire dei servizi di intervento oggetto del contratto di centro allarme e vigilanza ispettiva e di ulteriori interventi “non a forfait”. La registrazione delle telefonate viene conservata per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate ed in considerazione dei termini di prescrizione relativi ad azioni contrattuali che possano sorgere in relazione ai rapporti nascenti dal presente contratto. Decorsi i predetti termini la registrazione è, quindi, definitivamente cancellata. La registrazione della telefonata non sarà diffusa né trasferita a terzi, salvo richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza o operazioni strettamente indispensabili al conseguimento delle finalità sopra indicate.
12.4 Il Cliente Contraente è informato che le immagini eventualmente raccolte mediante i propri sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione potranno essere accedute da personale incaricato da Fidelitas S.p.A. al fine di adempiere ai compiti oggetto del presente contratto. Le operazioni di connessione in loco e da remoto, la successiva estrazione e la conservazione delle dette immagini in sistemi di proprietà di Fidelitas S.p.A., avverranno in stretta osservanza dei principi stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili, in particolare il provvedimento a carattere generale 8 aprile 2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010. Le immagini non saranno comunicate a terzi, salvo richiesta da parte degli organismi di Polizia Giudiziaria demandati istituzionalmente alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati. I dati personali oggetto di tale trattamento non saranno diffusi.
12.5 Il Cliente Contraente, benché il presente contratto abbia esclusivamente ad oggetto la prestazione di un servizio finalizzato alla tutela di beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o, eventualmente ed incidentalmente, un servizio finalizzato alla prevenzione di incendi e alla sicurezza del lavoro, dichiara, sin d’ora, di aver adeguatamente posto in essere le preventive operazioni di cui all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) qualora il sito oggetto della videosorveglianza o videoregistrazione sia in concreto (in tutto o in parte) un luogo ove vengono effettuate prestazioni lavorative di personale del Cliente.
12.6 Qualora il Cliente Contraente rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation), potrà far valere i propri diritti che tali normative gli riconoscono, agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, scrivendo alla Società o inviando una mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.
Art. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
La Società espressamente riconosce che in funzione delle attività da essa svolte, possiede dati ed informazioni del Cliente Contraente aventi carattere altamente riservato che non devono esser oggetto di divulgazione. Di conseguenza, la Società manterrà la massima riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutti i dati classificati come riservati.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma, le parti, salvo solo gli obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copieranno, tratteranno, comunicheranno, diffonderanno, divulgheranno, né comunque utilizzeranno i dati riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto e direttamente funzionali alla migliore esecuzione del medesimo. Qualora la comunicazione dei dati riservati sia imposta da obblighi di legge o da ordini di
competenti Autorità, la parte destinataria dell’obbligo o dell’ordine ne darà tempestiva comunicazione alla parte da cui ha ricevuto i dati riservati, laddove e nei limiti in cui ciò sia consentito.
L’obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del presente contratto, fino a quando i dati riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio.
La Società risponde in ogni caso, con diretta assunzione di responsabilità verso il Cliente Committente, dei comportamenti difformi da quanto prescritto dal presente articolo assunti dal proprio personale, garantendo sin d’ora di manlevare e tenere indenne le predette, anche a fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, tenendo su di sé ogni onere o conseguenza pregiudizievole che all’Istituto ne potesse derivare.
In caso di cessazione del presente contratto a qualsiasi causa riconducibile, la Società dovrà: (i) restituire al Cliente Contraente tutta la documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui sia entrata in possesso nel corso del trattamento o nello svolgimento dell’attività di cui presente contratto; (ii) cancellare in modo permanente ed irreversibile, tutti i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto da eventuali norme di legge che dispongano la conservazione di determinati dati per periodi prefissati, in relazione ai quali la Società si impegna comunque ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 14. D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO
14.2. In particolare, ciascuna Parte dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). La contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria di uno o più reati presupposto e l’inosservanza di una delle Parti a tale impegno sarà considerato dall’altra Parte un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Contratto per inadempimento ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. e legittimerà la Parte adempiente a risolvere lo stesso con effetto immediato. Art. 15. ACCORDI PRECEDENTI – DEROGHE O VARIAZIONI
I patti e le condizioni contemplati nel presente Contratto si intendono novativi rispetto ad ogni precedente Contratto verbale o scritto che risulta, pertanto, integralmente annullato e sostituito dalla convenzione attuale.
Qualsiasi deroga o variazione al presente Contratto deve risultare per iscritto e con l’esplicita dichiarazione che essa è modificativa dei patti e delle condizioni stipulati.
Art. 16. FORO COMPETENTE
La competenza per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto si intende esclusivamente devoluta all’Autorità giudiziaria di Bergamo con esplicita esclusione di qualsiasi Foro concorrente o alternativo.
Ai sensi del D.L.50/92 e nella sola ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di persona fisica agente per scopi estranei alla propria attività professionale – e quindi assume la qualifica di Consumatore - , il foro competente corrisponderà al luogo di residenza o al domicilio del Cliente Consumatore.
Originale del Contratto viene ricevuto dalla Società firmato due volte dal Cliente e copia dello stesso sarà poi inoltrata al domicilio del cliente Contraente a cura della Società.
Per conferma ed accettazione
Data Timbro\Firma
Si precisa infine chele precedenti pattuizioni hanno tutte formato oggetto di specifiche trattative tra le Parti. Ciò non di meno, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., si approvano espressamente le seguenti pattuizioni: Art. 3 (Premesse all’erogazione dei servizi-impianti); Art. 4 (Responsabilità); Art. 5 (Decorrenza-durata-tacito rinnovo- diritto di recesso); Art. 6 (Canone abbonamento – revisione prezzi- modalità di pagamento); Art. 7 (sospensione del servizio – falsi allarmi); Art. 9 (obblighi del cliente); Art. 10 (cessazione anticipata del contratto-penale); Art. 11 (clausola risolutiva espressa); Art. 16 (Foro competente).
Per conferma e accettazione
Data Timbro\Firma
Consenso al trattamento dei dati personali
Il Cliente Contraente dichiara di aver letto l'informativa ex artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all’art. 12 del presente Contratto, e acconsente al trattamento dei propri Dati per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
DATA FIRMA
In aggiunta Il Cliente Contraente □ Acconsente □ Non acconsente
al trattamento dei propri Dati per l'invio di comunicazioni informative e promozionali newsletter da parte della Società (di natura occasionale e non continuativa) in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate, nonché per lo svolgimento di analisi statistiche, al fine di monitorare e migliorare la qualità dei servizi forniti dalla Società.
DATA FIRMA