REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA
Art. 1
Finalità e finanziamento
1. L’Università degli Studi della Tuscia definisce annualmente, secondo quanto disposto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 le forme di collaborazione degli studenti. Sono escluse da tali forme di collaborazione quelle inerenti all’attività di docenza, lo svolgimento di esami, nonché l’assunzione di responsabilità amministrative.
2. L’attribuzione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
3. Le risorse per le collaborazioni studentesche possono essere integrate da finanziamenti concessi dal M.U.R, da soggetti pubblici o privati e dalle Strutture di Ateneo.
Art. 2 Requisiti di ammissione
1. I rapporti di collaborazione studentesca sono aperti agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto il concorso, dei seguenti requisiti di merito e di reddito:
a) REQUISITI DI MERITO:
- essere iscritto ad un corso di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito alla data di scadenza del bando il numero di crediti indicati nella tabella allegata (all. n. 1);
- essere iscritto al primo e al secondo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale, con esclusione dei fuori corso; lo studente iscritto al secondo anno di corso deve aver conseguito, alla data di scadenza del bando il numero di crediti indicati nella tabella allegata (all. n. 1).
- essere iscritto ad un corso di laurea a ciclo unico dal secondo anno e fino al quinto in corso ed aver conseguito alla data di scadenza del bando il numero di crediti indicati nella tabella allegata (all. n. 1);
- essere nella condizione di conseguire la laurea triennale entro la sessione di dicembre dell’anno di emanazione del bando. Gli studenti selezionati potranno svolgere la collaborazione studentesca a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi della Tuscia prima di iniziare la collaborazione.
2. Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i CFU indicati nella tabella allegata sono dimezzati (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti va arrotondato all'unità superiore).
3. Possono svolgere le collaborazioni anche gli studenti in mobilità internazionale in ingresso per almeno sei mesi ed in possesso della conoscenza certificata della lingua italiana di livello intermedio B1.
4. Non possono accedere alle collaborazioni:
- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale salvo le ipotesi disciplinate dagli artt. 6, 7 e 8 o che hanno già conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento, di secondo livello oppure del medesimo livello;
- gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università;
-gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell’anno di svolgimento della
collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita;
- gli studenti iscritti ai corsi di studio post-lauream;
- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite.
b) REQUISITI DI REDDITO:
Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE presentata dallo studente al momento dell'iscrizione o ISEU se non residente.
Per l'accesso alla collaborazione tale reddito non dovrà superare il valore più elevato della fascia di reddito equivalente individuata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base della disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari.
Art. 3
Descrizione della collaborazione
1. Le collaborazioni non possono prevedere meno di 50 ore e più di 200 ore di attività per ciascun anno accademico e comunque un numero superiore alle 10 ore settimanali, secondo un orario da
concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio
dei partecipanti. L’orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore.
2. Le collaborazioni dovranno svolgersi all’interno dei locali dell’Università o comunque in spazi utilizzati dall’Università per le attività oggetto della collaborazione, salvo particolari esigenze accertate e programmate in accordo con il Responsabile dell’Ufficio /Docente referente.
3. Lo studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
5. II compenso è esente dall'imposta sui redditi, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29
marzo 2012, n. 68 e non può superare il limite massimo di euro 3.500,00 annui.
Art. 4
Collaborazione per Studenti internazionali
1. Qualora lo studente provenga da università non italiana, i crediti e i voti saranno comparati con il sistema universitario italiano: a tal fine lo studente dovrà allegare al modulo di domanda il Transcript of Records con l’indicazione del Grade Point Average (GPA) e un documento che illustri il grading system della propria Università/Nazione. Tutti gli allegati dovranno essere redatti obbligatoriamente in lingua inglese o italiana, pena l’esclusione dal concorso
2. Gli studenti stranieri con redditi e/o patrimoni esteri, non dichiarati nello Stato italiano o nel cui nucleo familiare vi siano componenti con redditi e/o patrimoni esteri, possono utilizzare l’ISEU di cui sono in possesso. Per gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi inclusi nel D.M. 12 febbraio 2021, n. 156, non è richiesta la certificazione ISEU.
3. È richiesta la conoscenza della lingua italiana (almeno livello B1) oppure della lingua inglese (almeno livello B1).
Art. 5
Forme di collaborazione
1. Possono formare oggetto delle collaborazioni le seguenti attività:
a) funzionamento delle biblioteche;
b) funzionamento dei laboratori linguistici, didattici, scientifici, di teledidattica e delle aule informatiche;
c) funzionamento di servizi informativi e di orientamento degli studenti;
d) attività di supporto agli studenti disabili;
e) assistenza alle attività dei corsi di studio presso le sedi decentrate;
f) servizio di reception e di accoglienza ai convegni;
g) assistenza alle visite guidate organizzate con le scuole medie superiori e ai test di ingresso ai corsi di studio;
h) assistenza alle giornate di presentazione dei corsi di studio e di accoglienza degli studenti internazionali in ingresso;
i) altre attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo;
l) funzionamento di strutture di servizio di Lazio DiSCo Territoriale di Viterbo.
2. L'attività di collaborazione potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di
formazione che verrà imputato al monte ore complessivo dell’attività prestata.
Art. 6
Collaborazioni in favore di studenti con disabilità e DSA
1. L'Università degli Studi della Tuscia attiva collaborazioni in favore degli studenti con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di Ateneo. La collaborazione consiste in attività di supporto individuale da parte di studenti dell'Ateneo a favore di propri compagni in situazione di handicap o con DSA, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che quest'ultimi possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.
2. Le prestazioni verranno determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti disabili o con DSA, che ne abbiano fatto richiesta, e potranno consistere, a mero titolo esemplificativo nelle seguenti attività:
- supporto in aula, per la stesura di appunti e per l'interazione con i docenti e i compagni;
- studio finalizzato e sostegno tramite mappe concettuali/mentali, riassunti e schemi;
- sostegno nell'apprendere l'utilizzo di ausili specifici e di strumenti utilizzati nelle attività didattiche;
- affiancamento per lettura durante esami/test;
- risoluzione dei problemi pratici della vita universitaria.
3. Le prestazioni potranno inoltre comprendere il supporto agli studenti disabili negli spostamenti
nell'ambito degli spazi in cui si svolgono le attività didattiche (aule, laboratori, etc.), con esclusione del supporto agli stessi negli spostamenti tra la propria abitazione e la sede universitaria.
Art. 7 Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni di cui all’art. 6 gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse ed in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di merito:
- per gli studenti che si immatricolano a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico aver conseguito nell'esame di maturità una votazione non inferiore a 70/100 0 42/60;
- per tutti gli altri studenti si applicano i requisiti di merito stabilito dall'art. 2, c. 1 lett. a) del Regolamento.
Requisiti di reddito
Si rinvia a quanto disposto dall’art. 2, lett. b) del presente Regolamento.
Art. 8 Valutazione delle domande
1. Le domande presentate dagli studenti per le collaborazioni di cui all’art. 6 che si iscrivono al primo anno di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico saranno valutate sulla base del voto ottenuto nell'esame di maturità. In caso di parità, il conseguimento della lode costituirà titolo preferenziale.
2. Ai fini della valutazione delle domande presentate dai candidati potranno essere presi in considerazione i seguenti titoli:
- titoli professionalizzanti attinenti alla disabilità o i DSA;
- attività di tutorato alla pari già svolta presso questo o altri Atenei;
- precedenti esperienze in materia di assistenza a studenti con disabilità o con DSA (associazioni di volontariato, servizio civile volontario, ecc.);
- altre certificazioni specialistiche (conoscenza della LIS, braille, ecc);
- conoscenza della lingua inglese (livello B1), nel caso di istanze presentate da studenti internazionali con DSA e disabilità.
Inoltre, potrà essere previsto un colloquio finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione all'attività di tutorato da svolgere. I criteri di attribuzione dei punteggi saranno stabiliti dal bando di concorso.
Art. 9
Attivazione delle collaborazioni
1. I Responsabili dei Centri di spesa e i Coordinatori dei Servizi dell’Amministrazione centrale presentano annualmente – su richiesta dell’Ufficio competente dell’Amministrazione – le domande di attivazione delle collaborazioni.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
a) le Strutture per le quali viene chiesta la collaborazione;
b) il personale disponibile presso le medesime;
c) le prestazioni da assicurare agli studenti, evidenziando anche l'obiettivo di estendere i tempi di erogazione dei servizi.
d) il numero di fruitori che, presumibilmente, utilizzeranno il servizio;
e) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso la Struttura;
f) le prestazioni richieste agli studenti, che comunque non dovranno essere sostitutive dell'attività istituzionale del personale, né connesse all'assunzione di responsabilità;
g) il numero di collaborazioni complessivamente necessarie per il funzionamento di ciascun servizio;
h) le eventuali capacità richieste agli studenti, che dovranno essere indicate nel bando.
I candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti. Nell’ipotesi di dichiarazione non veritiera il candidato sarà escluso con provvedimento dirigenziale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulle base della relazione predisposta dall’Ufficio competente,
determina annualmente:
a) l’entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni;
b) l’ammontare del compenso orario;
c) il numero di collaborazioni da assegnare a ciascuna Struttura nonché il monte ore totale delle stesse.
4. L'ufficio competente dell’Ateneo, su proposta e con fondi di Lazio DiSCo territoriale, cura l'attribuzione delle collaborazioni studentesche connesse ai servizi resi da Lazio DiSCo stesso.
Art. 10 Bandi di concorso
1. Il bando di concorso viene emanato dall'Ufficio competente dell’Amministrazione e reso
pubblico nel sito web dell'Ateneo nonché mediante altre forme ritenute idonee.
2. Il bando dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
a) le Strutture per le quali vengono richieste le collaborazioni;
b) il tipo di servizio che costituirà oggetto delle collaborazioni;
c) il numero di collaborazioni previste;
d) le caratteristiche delle prestazioni richieste, la loro durata complessiva e il corrispettivo orario
stabilito determinato secondo il c. 2 dell’art. 8;
f) gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità delle
candidature e per l’accesso alle collaborazioni presso le singole Strutture;
g) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
h) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale gli studenti devono presentare le candidature;
i) i requisiti di cui all’art. 13 e il relativo punteggio;
l) la composizione della Commissione che esaminerà le candidature;
m) la data di pubblicazione del bando nel sito d’Ateneo.
3. L’Ufficio competente emana anche i bandi per il conferimento delle collaborazioni studentesche
destinate a Lazio DiSCo di Viterbo e agli studenti in mobilità internazionale in ingresso.
Art. 11 Domande di ammissione
1. Le domande di ammissione dovranno essere redatte in conformità con il modello allegato al bando di concorso.
2. Lo studente potrà esprimere fino ad un massimo di due opzioni fra le strutture ove gradirebbe svolgere la collaborazione. Qualora lo studente dovesse risultare assegnatario in due graduatorie sarà escluso da quella di seconda opzione.
3. L’Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione.
4. Non saranno accettate le domande incomplete e quelle nelle quali non sia stato dichiarato il valore del certificato ISEE o ISEU presentato all’atto dell’iscrizione per l’a.a. di riferimento del bando di selezione.
5. L’ufficio competente avrà cura di effettuare i dovuti controlli sui dati dichiarati e risultanti dal
Portale Studente Unitus.
6. I candidati non in possesso dei requisiti richiesti, saranno esclusi con provvedimento dirigenziale.
Art. 12 Commissione di valutazione
1. La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Direttore Generale e composta da tre componenti: un docente, che assume la Presidenza, una unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.
2. La Commissione formula le graduatorie distinte per Struttura sulla base dei criteri di cui al successivo art. 13.
1. Il punteggio attribuito a:
Art. 13
Criteri per la formazione delle graduatorie
● studenti iscritti ai corsi di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo fuori corso;
● studenti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico dal secondo e fino al quinto in corso;
● studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
a) numero di crediti conseguiti alla data di scadenza del bando:
- punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l’accesso alle collaborazioni;
b) punti dati dal valore della votazione media conseguita;
c) partecipazione a programmi di mobilità studentesca all’estero:
- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi;
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi;
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi.
2. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
a) punti dati dalla votazione media conseguita durante il corso di laurea triennale,
b) crediti ulteriori rispetto a quelli necessari per conseguire la laurea triennale (CFU 180)
- punti 0,5 per ogni credito in più.
c) partecipazione a programmi di mobilità studentesca:
- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi;
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi;
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi.
d) laurea triennale conseguita entro la durata normale del corso di studio:
- punti 3.
Art. 14 Assegnazione delle collaborazioni
1. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti in corso. A parità di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'indicatore ISEE o ISEU. A parità di merito e di reddito equivalente verrà preferito lo studente più giovane di età.
2. Le graduatorie definitive, distinte per Struttura, saranno approvate con provvedimento
dirigenziale e rese pubbliche nel sito web d’Ateneo.
3. Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’assegnatario dovrà far pervenire all'Ufficio competente, pena la decadenza dal beneficio della collaborazione, una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti:
- l'accettazione della collaborazione alle condizioni previste nel bando di concorso;
- la modalità prescelta per il pagamento delle rate della borsa di studio.
4. L'Ufficio competente ha il compito di coordinare lo scorrimento di tutte le graduatorie.
5. Eventuali collaborazioni che a seguito delle assegnazioni e degli scorrimenti dovessero risultare non attribuite, potranno essere conferite agli studenti risultati idonei non vincitori su graduatorie di pari tipologia.
6. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli studenti potranno presentare ricorso al Rettore che deciderà sugli stessi, con giudizio definitivo, entro i successivi 7 giorni.
Art. 15
Contratti di collaborazione
1. L’Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti.
2. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente verrà disposto dalla Struttura cui lo studente è stato assegnato e da Lazio DiSCo territoriale nell’ipotesi di collaborazioni attivate ai sensi dell’art. 10, comma 3, mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
a) le generalità dello studente, residenza, domicilio, codice fiscale;
b) l’oggetto della collaborazione e le modalità di svolgimento della stessa;
c) la durata della collaborazione;
d) il nominativo del referente che coordinerà le collaborazioni all’interno della Struttura;
e) la forma preferita di pagamento del compenso.
3. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato, in un’unica soluzione a fine collaborazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della certificazione della regolare prestazione della collaborazione, sottoscritta dal referente che ha seguito l’attività svolta dallo studente.
Su richiesta dello studente, può essere corrisposto un acconto pari al 50% dell’importo, previa
certificazione del regolare svolgimento del 50% della collaborazione.
4. L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.
5. Eventuali controversie tra le parti saranno risolte in prima istanza dal Consiglio del Centro di spesa o dal Direttore Generale.
Art. 16 Obblighi dello studente
1. Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni indicate nel contratto di collaborazione, osservando l’orario di servizio concordato e le modalità di svolgimento delle attività stabilite dal referente che ha il compito di coordinare le collaborazioni all’interno della Struttura.
Art. 17 Cause di decadenza
1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria per:
a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
b) irregolarità dell’iscrizione;
c) conseguimento della laurea, della laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico;
d) assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente il 15% delle ore previste dal rapporto di collaborazione;
e) inadempienze nell’esecuzione della prestazione;
f) indisponibilità al momento della chiamata da parte della Struttura cui lo studente è stato assegnato;
g) sanzioni disciplinari.
h) partecipazione, nell’anno di svolgimento della collaborazione, a programmi di mobilità
internazionale in uscita;
i) svolgimento di attività lavorative retribuite.
2. Qualora la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell’attività, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa. In tale caso si procederà alla sua sostituzione per il numero residuo di ore attingendo alla graduatoria; in mancanza di idonei, le ore residue di servizio verranno distribuite fra gli studenti che già svolgono le collaborazioni presso la Struttura. Gli studenti interessati ne avranno comunicazione dalla Struttura stessa.
3. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al referente della Struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l’Ufficio per gli opportuni provvedimenti.
Art. 18
Cause di rinvio e di sospensione della collaborazione
1. L’inizio della collaborazione può essere rinviato oppure l’attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante lo stato d’infermità e la durata della stessa.
2. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino all’iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell’anno di instaurazione dello stesso.
3. Al di fuori delle suddette ipotesi, il referente può consentire il rinvio o la sospensione dell’attività nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a svolgere la collaborazione per seri e documentati motivi.
Art. 18
Valutazione dell’attività svolta
1. Al termine di ciascun anno il Responsabile del Centro di spesa o il Coordinatore del Servizio o il Responsabile dell’ufficio trasmetterà all'Ufficio competente una relazione finale sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficacia del servizio prestato. La mancata presentazione della relazione comporta l’esclusione dalla ripartizione dei fondi tra le Strutture per l’attivazione delle collaborazioni nell’anno successivo.