Contratto di assicurazione Creditor Protection Insurance
Set informativo
MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Contratto di assicurazione Creditor Protection Insurance
Convenzione assicurativa n. CL/18/042 stipulata da Compass Banca
S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:
▪ DIP Vita - Documento informativo precontrattuale vita
▪ DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
▪ DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo multirischi
▪ Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
▪ Modulo di adesione al Programma Assicurativo
MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 xx Xxxxx’, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (cittadina americana), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (cittadino greco), Xxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx O’Xxxxx (cittadino irlandese), Xxxx Xxxxxx (cittadino belga), Xxxxxx Xxxxxxx (cittadina irlandese), Xxxxx Xxxxxx (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Direzione generale, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 xx Xxxxx’, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (cittadina americana), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (cittadino greco), Xxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx O’Xxxxx (cittadino irlandese), Xxxx Xxxxxx (cittadino belga), Xxxxxx Xxxxxxx (cittadina irlandese), Xxxxx Xxxxxx (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Direzione Generale, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Assicurazione Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: CL/18/042
Questo documento è stato realizzato in data 01/01/2019 ed è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza prevede la seguente garanzia:
✓ Decesso per qualsiasi causa
PRODOTTO A - Importo del finanziamento richiesto fino a € 30.000,00 La somma assicurata corrisponde al capitale residuo del finanziamento alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 60.000,00.
PRODOTTO B - Importo del finanziamento richiesto superiore a € 30.000,00 e fino a 60.000,00
La somma assicurata corrisponde al capitale residuo del finanziamento alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 60.000,00.
Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?
🗙 Non sono assicurate garanzie diverse da quelle indicate nella sezione “Che cosa è assicurato?”.
🗙 Non sono assicurabili le persone che non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione “A chi è rivolto questo
prodotto?” contenuta nel DIP Aggiuntivo Multirischi.
Che cosa NON è assicurato?
La copertura non è garantita se il decesso è conseguenza di:
! uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
! stati di alcolismo acuto o cronico;
! un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
! tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
! guerra o insurrezione;
! qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
! atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
! tutti i rischi nucleari.
! È inoltre escluso il suicidio dell’assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione alla polizza.
Ci sono limiti di copertura?
Si tratta di una polizza facoltativa - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che ha lo scopo di proteggere l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso del finanziamento. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. CL/18/042, la propone ai propri clienti che abbiano sottoscritto un finanziamento.
✓ La garanzia è valida senza limiti territoriali.
Dove vale la copertura?
- Hai il dovere di pagare il premio.
- In caso di decesso dell’assicurato, il beneficiario ha il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto all’Impresa presentando la seguente documentazione:
▪ Originale del certificato di morte;
▪ Originale o copia conforme all’originale del certificato necroscopico rilasciato dall’Asl di competenza;
▪ Copia conforme all’originale della cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia. Dovranno inoltre essere inviati all’Impresa anche i seguenti documenti se esistenti:
▪ Verbale del pronto soccorso;
▪ Xxxxxxx redatto dalle autorità intervenute;
▪ Certificato autoptico;
▪ Copia conforme all’originale dell’accertamento dell’invalidità permanente totale rilasciato dall’INPS o altro ente pubblico.
Che obblighi ho?
Il premio è unico ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.
Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima all’Impresa in via anticipata ed in un’unica soluzione su delegazione dell’assicurato.
Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa può essere abbinata a finanziamenti con durata da 1 a 120 mesi.
Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di adesione alla polizza unicamente nel caso in cui il Questionario Anamnestico sia stato compilato secondo i criteri indicati nel medesimo. In caso contrario non sarà possibile perfezionare la polizza.
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del finanziamento stesso, con un limite massimo di 120 mesi. In caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su tua richiesta, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
In caso di ripensamento hai il diritto di recedere dal Contratto (comprensivo sia della garanzia vita che della garanzia danni), a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Impresa, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. In questo caso hai diritto di ottenere – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso - il rimborso del premio finanziato e non goduto al netto delle imposte ovvero, a tua scelta, la riduzione proporzionale dell’importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso.
Per le polizze di durata superiore a 5 anni, a partire dall’inizio del quinto anno hai inoltre il diritto di recedere con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità. In questo caso avrai diritto alla restituzione dell’importo del premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🞎 SI 🗷 NO
Compagnie:
Assicurazione Creditor Protection Insurance
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
Prodotto:
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
CL/18/042
Questo documento è stato aggiornato in data 01/01/2019 ed è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto - che comprende anche la garanzia vita Decesso - sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
PRODOTTO A - Importo del finanziamento richiesto fino a € 30.000,00
✓ Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% da infortunio o malattia
Somma assicurata: il capitale residuo del finanziamento alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 60.000,00.
✓ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
Somma assicurata: le rate mensili del finanziamento che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa, fino ad un massimo di € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per sinistro o 36 mensilità complessive per contratto.
✓ Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia
Somma assicurata: le rate mensili del finanziamento che hanno scadenza nel periodo di ricovero ospedaliero, fino ad un massimo di € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per sinistro o 36 mensilità complessive per contratto.
PRODOTTO B - Importo del finanziamento richiesto superiore a € 30.000,00 e fino a € 60.000,00
✓ Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% da infortunio o malattia
Somma assicurata: il capitale residuo del finanziamento alla data del sinistro, fino ad un massimo di € 60.000,00.
✓ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
Somma assicurata: le rate mensili del finanziamento che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa, fino ad un massimo di € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per sinistro o 36 mensilità complessive per contratto.
Che cosa non è assicurato?
🗙 Non sono assicurate garanzie diverse da quelle indicate nella sezione “Che cosa è assicurato?”.
🗙 Non sono assicurabili le persone che non soddisfano i requisiti
di assicurabilità indicati nella sezione “A chi è rivolto questo prodotto?” contenuta nel DIP Aggiuntivo Multirischi.
Ci sono limiti di copertura?
Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze:
! dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico o di stati di alcolismo acuto o cronico;
! di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
! di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
! di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
! di guerra o insurrezione o di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
! di tutti i rischi nucleari.
Per la garanzia Invalidità Permanente Totale sono inoltre escluse le conseguenze:
! di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
! di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
! della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
Per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego:
! è previsto un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza;
! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro.
Sono inoltre esclusi:
! i licenziamenti notificati prima della data di adesione alla polizza, o durante il periodo di carenza;
! i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
! i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, salvo che in conseguenza di fallimento dell’impresa;
! le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
! i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
! le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
! il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
! le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.
Si tratta di una polizza facoltativa - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che ha lo scopo di proteggere l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso del finanziamento. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. CL/18/042, offre la polizza ai propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.
Per la garanzia Ricovero Ospedaliero:
! è previsto un periodo di carenza di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza;
! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di ricovero.
Sono inoltre escluse:
! le conseguenze di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
! le conseguenze di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
! le conseguenze della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate;
! i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.
Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia iI Ricovero Ospedaliero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea.
Che obblighi ho?
▪ Hai il dovere di pagare il premio.
▪ Hai il dovere di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche del tuo status occupazionale (ad esempio: da lavoratore dipendente a lavoratore autonomo; da lavoratore con contratto a tempo indeterminato a lavoratore con contratto a tempo determinato);
▪ In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia presentando i documenti elencati nel DIP Aggiuntivo Multirischi.
Quando e come devo pagare?
Il premio è unico e comprensivo di imposta. Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima all’Impresa in via anticipata ed in un’unica soluzione su delegazione dell’assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, fino ad un massimo di 120 mesi. In caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su tua richiesta, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, hai diritto di recedere dall’intero contratto (comprensivo sia della garanzia vita che delle garanzie danni) a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa. In questo caso hai diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio finanziato e non goduto al netto delle imposte ovvero, a tua scelta, la riduzione proporzionale dell’importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso.
Per le polizze di durata superiore a 5 anni, a partire dal quinto anno, hai inoltre diritto di recedere con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità, comunicandolo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni. In questo caso avrai diritto alla restituzione dell’importo del premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
Assicurazione Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese che realizzano il MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
prodotto: MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: CL/18/042
Questo documento è stato realizzato in data 01/01/2019 ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | tel 00.000000 | sito internet: xxx.xxxxxxx.xx | pec: xxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 xx Xxxxx', Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 Xxxxxxx. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l’attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Xxxx xx Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.
Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2017 è pari a € 1.607.899.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari a € 4.379.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui
4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 1.603.520.000,00. Il valore dell’indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c. è pari al 148%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 812.529.362 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 1.205.095.607. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 309.154.275. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/.
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00109, con Sede in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | tel 00.000000 | sito internet: xxx.xxxxxxx.xx | pec: xxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
MetLife Europe Insurance d.a.c. è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l’ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 472350, con sede legale in '20 xx Xxxxx', Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 Xxxxxxx. MetLife Europe Insurance d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C89732) ad esercitare l’attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 8, 9, 16 e 18 così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Il Contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Xxxx xx Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
MetLife Europe Insurance d.a.c. è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) ed soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.
Il patrimonio netto di MetLife Europe Insurance d.a.c. alla data del 31 dicembre 2017 è pari a € 57.530.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari a € 2.048.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 2.048.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 55.482.000,00. Il valore dell’indice di solvibilità di MetLife Europe Insurance d.a.c. è pari al 278%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 18.892.627 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 52.505.288. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 4.723.157. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
PRODOTTO A | |
Decesso per qualsiasi causa (Ramo vita) | In caso di decesso, l’Impresa rimborsa agli eredi legittimi e testamentari o al beneficiario designato una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. |
Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia - IPT (Ramo danni) | In caso di IPT di grado pari o superiore al 60%, l’Impresa rimborsa all’assicurato una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora ed entro il massimale previsto in polizza, a condizione che la prima diagnosi della malattia o l’infortunio siano avvenuti nel periodo di validità della polizza. |
Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - PII (Ramo danni) | In caso di PII, l’Impresa rimborsa all’assicurato una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. Qualora in corso di contratto dovesse cambiare la tua condizione lavorativa (ad esempio: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e l’Impresa, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, ti rimborserà la frazione di premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del premio pari a € 20,00. |
Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia - RO (Xxxx xxxxx) | In caso di RO, l’Impresa rimborsa all’assicurato una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. |
PRODOTTO B | |
Decesso per qualsiasi causa (Ramo vita) | In caso di decesso, l’Impresa rimborsa agli eredi legittimi e testamentari o al beneficiario designato una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. |
Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia - IPT (Ramo danni) | In caso di IPT di grado pari o superiore al 60%, l’Impresa rimborsa all’assicurato una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora ed entro il massimale previsto in polizza, a condizione che la prima diagnosi della malattia o l’infortunio siano avvenuti nel periodo di validità della polizza. |
Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo - PII (Ramo danni) | In caso di PII, l’Impresa rimborsa all’assicurato una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo il periodo di franchigia che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora, entro il massimale previsto in polizza. Qualora in corso di contratto dovesse cambiare la tua condizione lavorativa (ad esempio: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e l’Impresa, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, ti rimborserà la frazione di premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del premio pari a € 20,00. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all’Impresa. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Impresa, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.378.288. In caso di sinistro è necessario presentare all’Impresa la seguente documentazione distinta per garanzia: Decesso ▪ Originale del certificato di morte ▪ Originale o copia conforme all’originale del certificato necroscopico rilasciato dall’Asl di competenza ▪ Copia conforme all’originale della cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia Dovranno inoltre essere inviati all’Impresa anche i seguenti documenti se esistenti: ▪ Verbale del pronto soccorso ▪ Xxxxxxx redatto dalle autorità intervenute ▪ Certificato autoptico ▪ Copia conforme all’originale dell’accertamento dell’invalidità permanente totale rilasciato dall’INPS o altro ente pubblico Invalidità permanente totale (deve essere accertata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese dell’UE) ▪ Copia conforme all’originale dell’accertamento dell’invalidità permanente totale rilasciato dall’INPS o altro ente pubblico ▪ Copia conforme all’originale della cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia Dovranno inoltre essere inviati all’Impresa anche i seguenti documenti se esistenti: ▪ Verbale del pronto soccorso ▪ Xxxxxxx redatto dalle autorità intervenute Xxxxxxx involontaria d’impiego ▪ Lettera di licenziamento in originale o copia conforme all’originale ▪ Ultime due buste paga ▪ Certificazione attestante il totale delle ore lavorative effettuate settimanalmente ▪ Scheda anagrafico-professionale o modello C/2 storico rilasciato dal centro per l’impiego attestante il periodo di disoccupazione Ricovero Ospedaliero ▪ Copia conforme all’originale della cartella clinica relativa al ricovero |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono: ▪ con riferimento alla garanzia classificata nel ramo vita - Decesso - in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; ▪ con riferimento alle garanzie classificate nel ramo danni - Invalidità Permanente Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero - in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Resta inteso che qualora l’Impresa, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. | |
Liquidazione della prestazione: se il sinistro è indennizzabile, l’Impresa si impegna al pagamento della prestazione assicurata entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare l’esistenza di una malattia pregressa) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e DIP Danni. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: ▪ estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del finanziamento; ▪ recesso dal contratto; ▪ cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego, L’Impresa effettua il rimborso del premio al netto delle imposte, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese amministrative per il rimborso del premio pari a € 40,00 in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del finanziamento e € 20,00 in caso di cessazione della garanzia perdita involontaria di impiego. |
Sconti | Non previsti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza cessa: ▪ in caso di decesso dell’assicurato; ▪ al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale; ▪ in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, salvo diversa richiesta dell’assicurato; ▪ in caso di recesso dal contratto. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non prevista. |
Per entrambi i prodotti sono assicurabili le persone che:
▪ al momento dell’adesione alla polizza:
- siano residenti nel territorio della Repubblica italiana e siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente;
- abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti;
- esercitano una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
▪ al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbiano ancora compiuto 75 anni di età.
Non è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |||||||
Xxxxx gravanti sul premio: | |||||||
Costo complessivo contratto | per | emissione, | gestione | e | acquisizione | del | 51,00% del premio netto imposte (include il costo di intermediazione pari al 45,00% del premio netto imposte) |
Altri costi: | |||||||
Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del finanziamento | € 40,00 | ||||||
Spese amministrative per il rimborso del premio in caso di cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego | € 20,00 |
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🞎 SI 🗷 NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non previsto. |
Richiesta di informazioni | Non previsto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell’Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati: METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Il reclamante potrà presentare reclamo all’Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”. Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Alla polizza si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I premi per le garanzie del ramo vita (Decesso) non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del ramo danni (Invalidità Permanente Totale, Perdita Involontaria di Impiego e Ricovero Ospedaliero) sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell’ammontare dei premi. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, saranno detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’assicurato nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL MODULO DI ADESIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione
Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa CL/18/042 stipulata da Compass Banca
S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
Questo documento è stato aggiornato in data 01/01/2019 ed è l’ultimo disponibile
Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via email, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o nella loro area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il Contratto, che abbia aderito al Programma Assicurativo e corrisposto il relativo Premio.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi legittimi e testamentari.
Carenza: periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza della copertura assicurativa, durante il quale il Programma Assicurativo è sospeso. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Caricamenti: parte del Premio destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Compagnia:
▪ per le garanzie decesso, invalidità permanente totale e ricovero ospedaliero, MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia;
▪ per la garanzia perdita involontaria di impiego, MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.
Contraente: Compass Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007.
Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dall’Assicurato con la Compagnia, anche con Firma elettronica. Decorrenza della copertura assicurativa (del Contratto o della Polizza): il momento in cui la copertura assicurativa acquista efficacia.
Durata della copertura assicurativa (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.
Firma elettronica:
▪ avanzata grafometrica: firma autografa acquisita in formato digitale tramite un tablet con contestuale registrazione dei dati biometrici del firmatario. Tale soluzione di firma è offerta dalla Contraente in virtù di un apposito accordo con un ente certificatore, che opera quale certificatore accreditato ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;
▪ digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario/i: i soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che sono incaricati della distribuzione della Polizza.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento sottoscritto dall’Assicurato, anche con Firma elettronica, che prova l’adesione al Programma Assicurativo.
Premio: la somma versata alla Compagnia per la copertura assicurativa offerta.
Premio puro: il Premio al netto delle imposte e dei Caricamenti.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia in base all’importo del finanziamento richiesto dall’Assicurato, ovvero:
▪ il Prodotto Assicurativo (A) in caso di importo fino a € 30.000,00;
▪ il Prodotto Assicurativo (B) in caso di importo superiore a € 30.000,00 e fino a € 60.000,00.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta l’assicurazione.
PRODOTTO ASSICURATIVO (A)
Sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento a finanziamenti di importo fino a € 30.000,00
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato.
L’assicurazione viene offerta, in via esclusiva, ai soggetti che alla data di adesione al Programma Assicurativo esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana.
L’assicurazione può essere abbinata ai finanziamenti erogati dalla Contraente con durata da 1 a 120 mesi ed importo richiesto dall’Assicurato fino a € 30.000,00.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo relativo al Prodotto Assicurativo (A) offerto dalla Compagnia prevede le seguenti garanzie:
▪ Decesso per qualsiasi causa (D);
▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia (IPT);
▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (PII);
▪ Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia (RO).
Informazione importante sulla garanzia PII
Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell’Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e la Compagnia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R dell’Assicurato, corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20.00.
La porzione di Premio da restituire sarà calcolata a partire dalla data di cessazione della garanzia PII, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto. Resta inteso che la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio nel caso in cui abbia liquidato un Sinistro relativo alla garanzia PII.
Si informa l’Assicurato che le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Tuttavia:
▪ l’IPT deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea;
▪ con riferimento alla PII, il contratto di lavoro deve essere soggetto alla legge italiana;
▪ il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’Unione Europea.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
3.1 – Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che:
▪ al momento dell’adesione al Programma Assicurativo:
- siano residenti nel territorio della repubblica italiana;
- siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente;
- abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti;
- esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
▪ al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbiano ancora compiuto 75 anni di età.
Informazione importante
Non è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
3.2 – Formalità di assunzione del rischio e modalità di perfezionamento del Contratto
Si richiede la compilazione e sottoscrizione del Questionario Anamnestico. Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo da parte dell’Assicurato - anche, a scelta dello stesso, tramite Firma elettronica, laddove previsto - unicamente nel caso in cui l’Assicurato abbia compilato il Questionario Anamnestico secondo i criteri indicati nel medesimo. In caso contrario, non sarà possibile perfezionare il Contratto. Al momento della sottoscrizione del Contratto tramite Firma elettronica, l’Assicurato potrà comunque richiedere il rilascio di una copia cartacea dei documenti sottoscritti. Anche se non espressamente previsto dalla Compagnia, l’Assicurato potrà comunque chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3.3 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
▪ sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del finanziamento stesso, fino ad un massimo di 120 mesi, a condizione che il Premio risulti pagato.
In caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su richiesta dell’Assicurato, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi.
Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato;
b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale;
c) in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, salvo diversa richiesta dell’Assicurato ai sensi dell’art. 5.1;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso.
Nei casi a) e b) la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio. Nei casi c) e d) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati rispettivamente agli artt. 5.1 e 6.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO
5.1 – Estinzione anticipata totale o trasferimento
In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, la copertura assicurativa cessa e la Compagnia - entro 30 giorni dalla data di estinzione - restituirà all’Assicurato la porzione di Premio, pagata e non goduta, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento e la scadenza del piano di rimborso in vigore al momento dell’estinzione, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio (pari a € 40,00). La porzione di Premio da restituire è calcolata: per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i Caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Resta inteso che qualora la porzione di Premio da restituire sia inferiore o pari all’importo delle spese amministrative sopra indicate, la Compagnia non procederà ad alcun rimborso. L’Assicurato, in alternativa alla restituzione di Premio, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Compagnia, anche per il tramite della Contraente, contestualmente alla richiesta di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 40
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = premio rimborsato P = premio puro
C = caricamenti
U = data termine assicurazione
E = data estinzione anticipata totale I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale DI = capitale iniziale
Esempio:
Premio: € 1.000,00
Premio puro: € 300,00
Caricamenti: € 700,00
Data inizio assicurazione: 04/02/2016
Data termine assicurazione: 05/02/2020
Data estinzione anticipata totale: 27/04/2017 Capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale: € 7.224,00 Capitale iniziale: € 10.000,00
Spese amministrative: € 40,00
Premio rimborsato: € 595,81
595,81 = 300*1.014*7.224 + 700*1.014 − 40
1.462*10.000 1.462
5.2 – Estinzione anticipata parziale
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la copertura rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del finanziamento e la Compagnia - entro 30 giorni dalla data di estinzione - restituirà all’Assicurato la porzione di Premio, pagata e non goduta, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio (pari a € 40,00) sulla base della formula di seguito indicata. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Compagnia, anche per il tramite della Contraente, contestualmente alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento. Resta inteso che qualora la porzione di Premio da restituire sia inferiore o pari alla somma delle spese amministrative e del premio lordo (PL), la Compagnia non procederà ad alcun rimborso e la copertura assicurativa rimarrà attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 40 − PL
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = premio rimborsato P = premio puro
C = caricamenti
U = data termine assicurazione
E = data estinzione anticipata parziale I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale DI = capitale iniziale
PL = premio lordo calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di adesione applicata al capitale e alla durata del finanziamento residua alla data di estinzione anticipata parziale
Esempio:
Premio: | € 800,00 |
Premio puro: | € 200,00 |
Caricamenti: | € 600,00 |
Data inizio assicurazione: | 12/03/2016 |
Data termine assicurazione: | 15/03/2021 |
Data estinzione anticipata parziale: | 25/06/2017 |
Capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale: | € 5.700,00 |
Capitale iniziale: | € 8.000,00 |
Spese amministrative: | € 40,00 |
Premio lordo alla data di estinzione anticipata parziale: | € 500,00 |
Premio rimborsato: 11,70 = 200 *1.359 * 5.700 + 600 *1.359 − 40 − 500 | € 11,70 |
1.829 * 8.000 1.829
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l’Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso
- il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell’importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall’inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all’Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l’Assicurato avrà diritto alla restituzione dell’importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
▪ Decesso per qualsiasi causa
In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.
▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia
L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche.
In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto.
▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto.
In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una
somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati e interessi di mora. La prestazione viene corrisposta a condizione che:
- la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro);
- il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 90 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa).
Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario che l’Assicurato, alla data di notifica del licenziamento:
- eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
- abbia superato il periodo di prova;
- abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3);
- sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione.
Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto); intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a concorrenza del massimale sopra indicato.
Informazione importante sulla garanzia PII
Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell’Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e la Compagnia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R dell’Assicurato, corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20,00. La porzione di Premio da restituire sarà calcolata a partire dalla data di cessazione della garanzia PII, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto. Resta inteso che la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio nel caso in cui abbia liquidato un Sinistro relativo alla garanzia PII.
Esempio
Si illustra di seguito un’ipotesi di circostanza che determina la cessazione del rischio relativo alla garanzia PII. Al momento della stipula del contratto di assicurazione, l’Assicurato svolge una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana. Successivamente, nel corso del contratto di assicurazione, l’Assicurato viene licenziato e intraprende l’attività di libero professionista. In questo caso la garanzia PII cesserà automaticamente alla data del licenziamento e la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio garanzia PII:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 20
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = Premio garanzia PII rimborsato P = Premio puro garanzia PII
C = Caricamenti garanzia PII U = data termine assicurazione
E = data cessazione garanzia PII I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione DI = capitale iniziale
Esempio:
Premio garanzia PII: € 700,00
Premio puro garanzia PII: € 200,00
Caricamenti garanzia PII € 500,00
Data termine assicurazione: 21/06/2021
Data cessazione garanzia PII: 04/03/2018
Data inizio assicurazione: 13/07/2016
Capitale residuo alla data di estinzione: € 5.706,00
Capitale iniziale: € 8.000,00
Spese amministrative: € 20,00
Premio Rimborsato: € 409,26
409,26 = 200*1.205*5.706 + 500*1.205 − 20
1.804*8.000 1.804
▪ Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia
In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia (RO) dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato, eccetto arretrati e interessi di mora. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO:
- abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 7 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di RO);
- il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 30 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa).
Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto).
ART. 8 – LIMITAZIONI
Informazione importante
La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinist ro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Carenza: per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego è previsto un periodo di Carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa; per la garanzia Ricovero Ospedaliero è previsto un periodo di Carenza di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa.
Franchigia: per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego è previsto un periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro; per la garanzia Ricovero Ospedaliero è previsto un periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di ricovero.
Esclusioni
▪ Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
▪ Solo per il Decesso: il suicidio dell’Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo.
▪ Solo per l’Invalidità Permanente Totale ed il Ricovero Ospedaliero: le conseguenze:
- di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
▪ Solo per la Perdita Involontaria di Impiego:
- i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di Carenza;
- i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, salvo che in conseguenza di fallimento dell’impresa;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.
▪ Solo per il Ricovero Ospedaliero: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.
Prestazione massima
La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di:
▪ Decesso, € 60.000,00;
▪ Invalidità Permanente Totale, € 60.000,00;
▪ Perdita Involontaria di Impiego, € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto);
▪ Ricovero Ospedaliero, € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto).
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il Premio è unico ed è calcolato moltiplicando il tasso di Premio, pari al 0,14%, per il capitale iniziale del finanziamento e per il numero di rate mensili del finanziamento. Si informa l’Assicurato che il peso del Premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego è pari al 42,14% del totale.
Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un’unica soluzione.
Ai sensi dell’art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del Premio, il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato paga quanto è da lui dovuto.
La totalità del Premio viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l’evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
ART. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.378.288. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia presente nella sopra indicata sezione del sito della Compagnia. L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Sinistro, a condizione che la richiesta sia circoscritta al sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l’accertamento del diritto alla prestazione. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l’Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono:
▪ con riferimento alla garanzia classificata nel Ramo Vita - Decesso - in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
▪ con riferimento alle garanzie classificate nel Xxxx Xxxxx - Invalidità Permanente Totale, Perdita Involontaria di Impiego e
Ricovero Ospedaliero - in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11 – RECLAMI
11.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:
METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”.
Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
11.2 – Reclami all’Intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:
COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
11.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000.000 | PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx nei seguenti casi:
▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscont ro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo
dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
▪ nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
▪ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall’Intermediario.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – FORO COMPETENTE / PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
PRODOTTO ASSICURATIVO (B)
Sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento a finanziamenti di importo superiore a € 30.000,00 e fino a
€ 60.000,00
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato.
L’assicurazione viene offerta, in via esclusiva, ai soggetti che alla data di adesione al Programma Assicurativo esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana.
L’assicurazione può essere abbinata ai finanziamenti erogati dalla Contraente con durata da 1 a 120 mesi ed importo richiesto dall’Assicurato superiore a € 30.000,00 e fino a € 60.000,00.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo relativo al Prodotto Assicurativo (B) offerto dalla Compagnia prevede le seguenti garanzie:
▪ Decesso per qualsiasi causa (D);
▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia (IPT);
▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (PII).
Informazioni importanti sulla garanzia PII
Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell’Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e la Compagnia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R dell’Assicurato, corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20.00.
La porzione di Premio da restituire sarà calcolata a partire dalla data di cessazione della garanzia PII, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto. Resta inteso che la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio nel caso in cui abbia liquidato un Sinistro relativo alla garanzia PII.
Si informa l’Assicurato che le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Tuttavia:
▪ l’IPT deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea;
▪ con riferimento alla PII, il contratto di lavoro deve essere soggetto alla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
3.1 – Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che:
▪ al momento dell’adesione al Programma Assicurativo:
- siano residenti nel territorio della repubblica italiana;
- siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente;
- abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti;
- esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
▪ al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbiano ancora compiuto 75 anni di età.
Informazione importante
Non è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
3.2 – Formalità di assunzione del rischio e modalità di perfezionamento del Contratto
Si richiede la compilazione e sottoscrizione del Questionario Anamnestico. Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo da parte dell’Assicurato - anche, a scelta dello stesso, tramite Firma elettronica, laddove previsto - unicamente nel caso in cui l’Assicurato abbia compilato il Questionario Anamnestico secondo i criteri indicati nel medesimo. In caso contrario, non sarà possibile perfezionare il Contratto. Al momento della sottoscrizione del Contratto tramite Firma elettronica, l’Assicurato potrà comunque richiedere il rilascio di una copia cartacea dei documenti sottoscritti. Anche se non espressamente previsto dalla Compagnia, l’Assicurato potrà comunque chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
3.3 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
▪ sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del finanziamento stesso, fino ad un massimo di 120 mesi, a condizione che il Premio risulti pagato.
In caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su richiesta dell’Assicurato, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi.
Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato;
b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale;
c) in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, salvo diversa richiesta dell’Assicurato ai sensi dell’art. 5.1;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso.
Nei casi a) e b) la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio. Nei casi c) e d) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati rispettivamente agli artt. 5.1 e 6.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO
5.1 – Estinzione anticipata totale o trasferimento
In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, la copertura assicurativa cessa e la Compagnia - entro 30 giorni dalla data di estinzione - restituirà all’Assicurato la porzione di Premio, pagata e non goduta, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento e la scadenza del piano di rimborso in vigore al momento dell’estinzione, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio (pari a € 40,00). La porzione di Premio da restituire è calcolata: per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i Caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Resta inteso che qualora la porzione di Premio da restituire sia inferiore o pari all’importo delle spese amministrative sopra indicate, la Compagnia non procederà ad alcun rimborso. L’Assicurato, in alternativa alla restituzione di Premio, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Compagnia, anche per il tramite della Contraente, contestualmente alla richiesta di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 40
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = premio rimborsato P = premio puro
C = caricamenti
U = data termine assicurazione
E = data estinzione anticipata totale I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale DI = capitale iniziale
Esempio:
Premio: € 1.000,00
Premio puro: € 300,00
Caricamenti: € 700,00
Data inizio assicurazione: 04/02/2016
Data termine assicurazione: 05/02/2020
Data estinzione anticipata totale: 27/04/2017 Capitale residuo alla data di estinzione anticipata totale: € 7.224,00 Capitale iniziale: € 10.000,00
Spese amministrative: € 40,00
Premio rimborsato: € 595,81
595,81 = 300*1.014*7.224 + 700*1.014 − 40
1.462*10.000 1.462
5.2 – Estinzione anticipata parziale
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la copertura rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del finanziamento e la Compagnia - entro 30 giorni dalla data di estinzione - restituirà all’Assicurato la porzione di Premio, pagata e non goduta, ivi comprese le commissioni, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio (pari a € 40,00) sulla base della formula di seguito indicata. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Compagnia, anche per il tramite della Contraente, contestualmente alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento. Resta inteso che qualora la porzione di Premio da restituire sia inferiore o pari alla somma delle spese amministrative e del premio lordo (PL), la Compagnia non procederà ad alcun rimborso e la copertura assicurativa rimarrà attiva con riferimento al piano di rimborso del finanziamento in vigore al momento dell’estinzione.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 40 − PL
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = premio rimborsato P = premio puro
C = caricamenti
U = data termine assicurazione
E = data estinzione anticipata parziale I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale DI = capitale iniziale
PL = premio lordo calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di adesione applicata al capitale e alla durata del finanziamento residua alla data di estinzione anticipata parziale
Esempio: | |
Premio: | € 800,00 |
Premio puro: | € 200,00 |
Caricamenti: | € 600,00 |
Data inizio assicurazione: | 12/03/2016 |
Data termine assicurazione: | 15/03/2021 |
Data estinzione anticipata parziale: | 25/06/2017 |
Capitale residuo alla data di estinzione anticipata parziale: | € 5.700,00 |
Capitale iniziale: | € 8.000,00 |
Spese amministrative: | € 40,00 |
Premio lordo alla data di estinzione anticipata parziale: | € 500,00 |
Premio rimborsato: 11,70 = 200*1.359*5.700 + 600*1.359 − 40 − 500 | € 11,70 |
1.829*8.000 1.829
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l’Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso
- il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell’importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall’inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all’Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l’Assicurato avrà diritto alla restituzione dell’importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
▪ Decesso per qualsiasi causa
In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.
▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia
L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche.
In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto.
▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto.
In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati e interessi di mora. La prestazione viene corrisposta a condizione che:
- la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro);
- il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 90 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa).
Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario che l’Assicurato, alla data di notifica del licenziamento:
- eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
- abbia superato il periodo di prova;
- abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3);
- sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto); intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria
per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a concorrenza del massimale sopra indicato.
Informazione importante sulla garanzia PII
Qualora in corso di Contratto dovesse mutare la condizione lavorativa dell’Assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da lavoratore dipendente privato a lavoratore autonomo; variazione della legge applicabile al contratto; trasformazione in contratto a tempo determinato; ecc.) la garanzia PII cessa dalla medesima data e la Compagnia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R dell’Assicurato, corredata della documentazione attestante la nuova condizione lavorativa, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII, al netto delle spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio pari a € 20,00. La porzione di Premio da restituire sarà calcolata a partire dalla data di cessazione della garanzia PII, anche qualora la comunicazione alla Compagnia dovesse essere inviata in un momento successivo, purché sempre nel periodo di validità del Contratto. Resta inteso che la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio nel caso in cui abbia liquidato un Sinistro relativo alla garanzia PII.
Esempio
Si illustra di seguito un’ipotesi di circostanza che determina la cessazione del rischio relativo alla garanzia PII. Al momento della stipula del contratto di assicurazione, l’Assicurato svolge una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana. Successivamente, nel corso del contratto di assicurazione, l’Assicurato viene licenziato e intraprende l’attività di libero professionista. In questo caso la garanzia PII cesserà automaticamente alla data del licenziamento e la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, procederà al rimborso della frazione di Premio residua e non goduta relativa alla garanzia PII.
Formula di calcolo per il rimborso del Premio garanzia PII:
PR = P *(U − E)* DR + C *(U − E) − 20
Dove:
(U − I )* DI
(U − I )
PR = Premio garanzia PII rimborsato P = Premio puro garanzia PII
C = Caricamenti garanzia PII U = data termine assicurazione
E = data cessazione garanzia PII I = data inizio assicurazione
DR = capitale residuo alla data di estinzione DI = capitale iniziale
Esempio:
Premio garanzia PII: € 700,00
Premio puro garanzia PII: € 200,00
Caricamenti garanzia PII € 500,00
Data termine assicurazione: 21/06/2021
Data cessazione garanzia PII: 04/03/2018
Data inizio assicurazione: 13/07/2016
Capitale residuo alla data di estinzione: € 5.706,00
Capitale iniziale: € 8.000,00
Spese amministrative: € 20,00
Premio Rimborsato: € 409,26
409,26 = 200*1.205*5.706 + 500*1.205 − 20
1.804*8.000 1.804
ART. 8 – LIMITAZIONI
Informazione importante
La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Carenza: per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego è previsto un periodo di Carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa.
Franchigia: per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego è previsto un periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro.
Esclusioni
▪ Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
▪ Solo per il Decesso: il suicidio dell’Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo.
▪ Solo per l’Invalidità Permanente Totale: le conseguenze:
- di malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
▪ Solo per la Perdita Involontaria di Impiego:
- i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di Carenza;
- i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- i licenziamenti tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado; salvo che in conseguenza di fallimento dell’impresa;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento;
- le situazioni di disoccupazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di qualunque altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.
Prestazione massima
La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di:
▪ Decesso, € 60.000,00;
▪ Invalidità Permanente Totale, € 60.000,00;
▪ Perdita Involontaria di Impiego, € 1.600,00 al mese per 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto).
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il Premio è unico ed è calcolato moltiplicando il tasso di Premio, pari al 0,093%, per il capitale iniziale del finanziamento e per il numero di rate mensili del finanziamento. Si informa l’Assicurato che il peso del Premio relativo alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego è pari al 44,09% del totale.
Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un’unica soluzione su delegazione dell’Assicurato.
Ai sensi dell’art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del Premio, il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato paga quanto è da lui dovuto.
La totalità del Premio viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l’evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
ART. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.378.288. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia presente nella sopra indicata sezione del sito della Compagnia. L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Sinistro, a condizione che la richiesta sia circoscritta al sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l’accertamento del diritto alla prestazione. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l’Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono:
▪ con riferimento alla garanzia classificata nel Ramo Vita - Decesso - in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
▪ con riferimento alle garanzie classificate nel Xxxx Xxxxx - Invalidità Permanente Totale e Perdita Involontaria di Impiego -
in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme
stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11 – RECLAMI
11.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:
METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”.
Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
11.2 – Reclami all’Intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:
COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
11.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000.000 | PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx nei seguenti casi:
▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
▪ nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
▪ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall’Intermediario.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – FORO COMPETENTE / PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
Gentile Cliente,
Informativa Privacy
Siamo MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx e sede legale in Irlanda, in ’20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito “MetLife” o “Società”). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili.
MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra “Informativa Privacy” e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge italiana in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy, e sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, e relativa legge di attuazione).
Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, i dati personali da noi trattati (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) possono essere acquisiti:
i. direttamente da lei;
ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.
Tali dati potranno anche essere riferiti a terzi il cui trattamento sia strumentale alla fornitura dei servizi previsti dalla polizza stessa.
Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.
A tali scopi potrebbe fornire a MetLife o ai suoi agenti, broker o altri intermediari assicurativi, eventuali dati che la normativa qualifica come “Dati sensibili” indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per “dato sensibile” si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.
Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di adeguatezza del prodotto assicurativo offerto). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti. Per tali finalità i dati potranno essere trattati, nell’ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.
Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente la polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea ed, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla Legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della nostra Società.
Infine, tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (quali, a titolo esemplificativo, l’assicurato se diverso dal contraente o il beneficiario) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, fornire ai terzi la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario.
Quali sono i suoi diritti?
Il diritto ad essere informati. Ha diritto a ricevere un’informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, inclusi quelli sensibili.
Il diritto di accesso ai dati personali. Ha il diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali (se sono oggetto di trattamento da parte nostra) e ad altre tipologie di dati personali (simili a quelle previste dalla presente Informativa Privacy). In questo modo lei può conoscere e verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.
Il diritto di rettifica. Ha il diritto di ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.
Il diritto alla cancellazione. Questo è conosciuto anche come “diritto all’oblio” e, in parole semplici, le consente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli. Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l’obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere
un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.
Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di “bloccare” o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta di “bloccare” un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.
Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:
▪ ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
▪ se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l’adempimento di un contratto;
▪ se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.
Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).
Diritti relativi al processo decisionale automatizzato e alla profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela cui indirizzare le nostre proposte commerciali oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare in base al profilo di rischio riscontrato. Per lo svolgimento di tali finalità, abbiamo necessità di ottenere il suo consenso, tuttavia, l’utilizzo di tecnologie è necessario, anche al fine di ridurre gli errori e aumentare il livello di servizio. L’assenza del consenso al processo decisionale automatizzato può impedire, pertanto, lo svolgimento del processo assuntivo necessario ai fini della presa in copertura. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica.
Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.
Come contattarci o chiedere aiuto
Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dai personali, i cui recapiti sono di seguito riportati: Telefono: (x00) 00 000000 o e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, Tel: (x00) 00.000000 visitando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come possiamo contattarla
Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, email, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L’accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.
Come proteggiamo i suoi dati personali
La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:
▪ proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
▪ rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
▪ assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di disaster recovery.
Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.
Comunicazioni commerciali, vendita diretta e sondaggi
Previo suo consenso, le offriamo l’opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto), nonché per offrire una sua opinione sulla qualità dei servizi resi. Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.
Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell’iscrizione. Lei potrà anche selezionare l’opzione “disiscrizione” per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le sue preferenze attraverso il nostro sito web xxx.xxxxxxx.xx, scrivendo a MetLife Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso l’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?
La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a tutte le leggi in materia di protezione di dati personali applicabili a cui siamo soggetti. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che possediamo e che aggiorniamo regolarmente, fino a un massimo di 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa) e di 12 mesi per gli altri soggetti.
Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali che non abbiamo più motivo di conservare secondo quanto stabilito dai limiti temporali previsti dalle nostre Policy. L’utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato, avviene in anonimato.
Per quali finalità di trattamento chiediamo il consenso
i. Consenso al trattamento di dati personali, anche sensibili (ad es. informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell’assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell’adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell’emissione della polizza o nell’assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell’amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l’esecuzione del contratto dovesse richiederlo.
ii. Consenso ad essere sottoposto a decisioni basate sul trattamento automatizzato dei dati personali finalizzate alla sottoscrizione del contratto: può esprimere il suo consenso per permetterci di prendere decisioni attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che comportano un trattamento automatizzato dei suoi dati, compresa la profilazione, l’accettazione o il rifiuto della presa in copertura in base a fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e la determinazione del premio assicurativo da applicare in base al profilo di rischio riscontrato.
Il suo consenso per tale finalità è necessario per fornirle i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti.
iii. Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione, distinta dalle decisioni automatizzate di
cui sopra. Per profilazione s’intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.
Il suo consenso per tali finalità è facoltativo e potrà essere revocato agevolmente e in ogni momento. Tale consenso è tuttavia utile per poter ricevere proposte commerciali più aderenti al suo profilo assicurativo.
iv. Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali, vendita diretta e sondaggi: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento dei sondaggi ed analisi finalizzate al miglioramento dell’offerta e delle modalità di proposizione e fruizione della stessa. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. email e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).
Il suo consenso per tali finalità è facoltativo e potrà essere revocato agevolmente e in ogni momento. Tale consenso è tuttavia utile per aggiornamenti sui prodotti o servizi MetLife.
Per revocare il consenso reso, ove possibile, può contattarci ai recapiti forniti nella voce “Come contattarci o chiedere aiuto”. Ricordiamo tuttavia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.
La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) nella sezione dedicata all’Informativa Privacy:
▪ per avere informazioni più dettagliate sull’Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
▪ per avere aggiornamenti in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.
Modulo di Adesione al Programma Assicurativo
Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa CL/18/042 stipulata da Compass Banca S.p.A. con MetLife Europe
d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia Questo documento è stato aggiornato in data 01/01/2019 ed è l’ultimo disponibile
CONTRATTO
Numero Pratica: | Durata (in mesi): |
Capitale Iniziale: € | Rata di Rimborso: € |
ASSICURATO
Nome: | Cognome: | |
Luogo e Data di Nascita: | Sesso: 🞎 M 🞎 F | |
Codice Fiscale: | Recapito Telefonico: | |
Indirizzo di Residenza: | ||
Indirizzo Email: |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Il Premio è unico ed è pari all’importo di seguito indicato. Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un’unica soluzione su delegazione dell’Assicurato. | |
Premio Unico: | Commissioni percepite dall’Intermediario: |
Spese amministrative per il rimborso del Premio: € 40,00 in caso di estinzione anticipata (totale o parziale) o trasferimento del finanziamento; € 20,00 in caso di cessazione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego. |
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: AVVERTENZE
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario anamnestico, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche se non espressamente previsto dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico;
d) ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 221/2012 e dell’art. 42 del Regolamento Ivass n. 41/2018, si segnala la possibilità per l’Assicurato di consultare la propria posizione assicurativa accedendo direttamente all’Area Riservata presente sul sito dalla Compagnia xxx.xxxxxxx.xx,
INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE E DELEGA DI PAGAMENTO
Dichiaro di:
1. aver ricevuto copia dell’Informativa precontrattuale e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo relativo al prodotto assicurativo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Ivass n. 40/2018: a) DIP Vita, DIP Danni e DIP Aggiuntivo Multirischi; b) Condizioni di assicurazione, comprensive dell’informativa sul trattamento dei dati personali e del glossario; c) Modulo di adesione al Programma Assicurativo;
2. aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell’adesione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Ivass n. 40/2018;
3. autorizzare Compass Banca S.p.A. a versare alla Compagnia l’importo del Premio per mio conto;
4. aver ricevuto le informazioni relative all’eventuale utilizzo della Firma elettronica.
► Data (gg/mm/aa) Firma Assicurato (leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa italiana sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, successive modifiche e integrazioni e normativa di attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679) dichiaro di aver letto e compreso le finalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di MetLife Europe d.a.c. in qualità di Titolare del trattamento, come indicato nell’Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, e dichiaro di essere consapevole che è mio obbligo consegnare l’informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acquisendo il relativo consenso nei casi in cui sia necessario, come precisato nell’Informativa stessa.
► Data (gg/mm/aa) Firma Assicurato (leggibile)
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Presa visione dell’Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:
1. essere a conoscenza che la presente copertura assicurativa viene offerta, in via esclusiva, ai soggetti che alla data di adesione al Programma Assicurativo esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana;
2. essere a conoscenza che il contratto di assicurazione prevede 2 distinti Prodotti Assicurativi (A) e (B) che sono offerti, in via alternativa, in base all’importo del finanziamento richiesto dall’Assicurato;
3. aderire al Programma Assicurativo anche tramite Firma elettronica laddove previsto, acquistando il Prodotto Assicurativo (A) in caso di importo richiesto fino a
€ 30.000,00 oppure, in alternativa, il Prodotto Assicurativo (B) in caso di importo richiesto superiore a € 30.000,00 e fino a € 60.000,00;
4. essere a conoscenza che l’adesione al Programma Assicurativo è facoltativa;
5. essere consapevole che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento, a condizione che il Premio risulti pagato;
6. essere consapevole che in caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su richiesta dell’Assicurato, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi;
7. essere a conoscenza del diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover indicare il motivo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa secondo quanto specificato nelle condizioni di assicurazione;
8. essere a conoscenza che per tutte le garanzie il beneficiario è l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi legittimi e testamentari, salvo il caso in cui sia stato designato un beneficiario diverso;
9. rispettare i requisiti di assicurabilità indicati nelle condizioni di assicurazione;
10. non aver ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
11. compilare e sottoscrivere il Questionario Anamnestico;
12. prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia nel corso del rapporto contrattuale potranno essere effettuate in formato elettronico via email, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o, se disponibile, nella mia area riservata, come da scelta effettuata da Compass Banca S.p.a. nella sua qualità di contraente della polizza collettiva a cui aderisco, nel rispetto dell’art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private e dell’art. 4 del Regolamento Ivass n. 41/2018.
► Data (gg/mm/aa) Firma Assicurato (leggibile)
BENEFICIARIO (FACOLTATIVO)
Per tutte le garanzie il beneficiario è l’Assicurato come sopra identificato o, in caso di decesso, i suoi eredi legittimi e testamentari. L’Assicurato ha tuttavia la possibilità di designare un beneficiario diverso in caso di decesso compilando la presente sezione.
In caso di decesso, il sottoscritto designa il seguente beneficiario:
Nome:
Luogo e Data di Nascita: Codice Fiscale:
Indirizzo di Residenza:
Indirizzo Email:
Cognome:
Sesso: ❑ M ❑ F
Recapito Telefonico:
❑ Il sottoscritto dichiara di voler escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, qualora indicato in forma nominativa, prima dell’evento.
AVVERTENZE:
a) in caso di mancata compilazione dei dati relativi al beneficiario, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del beneficiario;
b) la modifica o revoca del beneficiario deve essere comunicata tempestivamente dall’Assicurato direttamente alla Compagnia.
Per specifiche esigenze di riservatezza, il sottoscritto identifica inoltre un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato (indicare i dati anagrafici e il codice fiscale utili per l’identificazione):
► Data (gg/mm/aa)
Firma Assicurato (leggibile)