Decreto n.4532 IL RETTORE
Decreto n.4532 IL RETTORE
Affisso all’Albo il 18/09/2012 Reg. n.82
VISTO il D. R. n. 3592 del 11/07/2012, con cui è stato riformulato il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”, emesso con DR n. 5312 del 26/08/2011 ai sensi della Legge n. 240/2010 s.m.i.;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stata omessa l’indicazione dei punteggi da attribuire alla valutazione dei titoli e pubblicazioni dei candidati alle selezioni, ai fini del suddetto reclutamento, già previsti nel citato DR n. 5312/2011
RITENUTO, pertanto , di dover parzialmente modificare l’art. 8 del citato DR n. 3592/2012
D E C R E T A
Per quanto in premessa, Il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatore con contratto a tempo determinato è così riformulato.
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1 Finalità
1. L’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.
I contratti stabiliscono, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Nonché delle attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto o programma.
dipartimento RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO DELLA MACRO-AREA PERSONALE DOCENTE AREA RICERCATORI E ASSEGNI DI RICERCA
SETTORE RICERCATORI
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
2. I posti di Ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento possono essere finanziati con:
a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
b) fondi del CNR, MIUR, INFN o altro ente di Ricerca, Unione Europea appositamente stanziati per l’esecuzione di progetti di ricerca;
c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con l’Università;
d) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca;
e) fondi di provenienza diversa che le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca deliberano di impegnare per le finalità di cui al presente regolamento
Art. 3
Tipologie contrattuali, durata e proroga
1.I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) senza aver conseguito giudizio negativo, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2. I contratti di cui alla precedente lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, l’eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che hanno richiesto l’originario contratto agli organi collegiali competenti dell’Ateneo almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto.
3. I contratti di cui alla precedente lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime a tempo pieno.
4. Gli ambiti in cui distribuire l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è così determinato:
Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui alla lettera a) regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale;
il monte orario rimante distribuito fino alla concorrenza di 350 ore;
il regime a tempo definito: almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale,
il monte ore rimanente distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 200 ore.
Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui alla lett. b)
regime a tempo pieno: almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale;
il monte ore rimanete distribuito fra le altre attività previste fino alla concorrenza di 350 ore.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/210 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
7. L'espletamento di contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 4
Procedure per l’indizione delle selezioni
1. Le proposte di contratti di ricercatore a tempo determinato sono deliberate dal Consiglio delle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca.
2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti, delibera in ordine alle selezioni da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
3. Le proposte devono contenere l’indicazione di:
1) tipologia di contratto per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l’eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto di cui al succitato art. 3, comma 1, lettera a);
2) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, in conformità con quanto dispone il successivo art. 6;
5) sede di servizio;
6) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del posto;
7) trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed erariale previsto;
8) termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 5;
9) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua straniera;
10) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
4. La richiesta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria per l’attivazione della procedura.
5. Qualora la fonte del finanziamento del posto provenga da specifici rapporti convenzionali delle Strutture proponenti con soggetti pubblici e/o privati le convenzioni dovranno espressamente definire:
♉ il programma di ricerca;
♉ la durata;
♉ le risorse messe a disposizione.
La convenzione stipulata tra l’ Università ed il soggetto finanziatore dovrà garantire un importo
non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all’art. 3 lett. b) del presente regolamento, ovvero un importo e una durata non inferiore a quella del contratto per posti di ricercatore di cui alla lettera a) del citato articolo 3.
A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione.
Le Strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in relazione agli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge nel corso della vigenza del contratto.
6. La sottoscrizione del contratto di Ricercatore a tempo determinato dovrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente all’esito del perfezionamento dell’iter convenzionale e dell’avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero tramite versamento integrale delle risorse utili a far fronte al costo complessivo del ricercatore, da parte del soggetto finanziatore.
7. La proposta di contratto dovrà contenere l’impegno da parte della Struttura proponente a devolvere all’Amministrazione Centrale la quota necessaria ad assicurare la copertura finanziaria del contratto comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il Direttore Generale, con propria direttiva, fisserà le modalità ed i tempi per tali devoluzioni.
Art. 5 Procedura di selezione
1. Il Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione della procedura selettiva che viene affisso all’Albo dell’Area Reclutamento, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e della CRUI e trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e all’Unione europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali. L’ avviso di indizione del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, termini che non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento.
Il bando deve specificare:
1) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
2) i requisiti di ammissione, in conformità con quanto dispone il seguente art. 6;
3) le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande di partecipazione, nonché, per
quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
4) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
5) la lingua straniera di cui è, eventualmente, richiesta la conoscenza;
6) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il versamento, pena l’esclusione, di un contributo, per spese generali e postali, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale contributo, attesa la sua destinazione, non potrà essere rimborsato per qualsiasi motivo.
Art. 6 Requisiti di partecipazione
1. Xxxxx restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei contratti di cui all’ art. 3, comma 1, lettera b), possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.
Fino al 31 dicembre 2015, possono, altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente con un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di idoneità del curriculum devono essere indicati nella proposta di attivazione di procedura selettiva.
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Non possono partecipare, altresì, alla selezione coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a concorso, superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, motivi di salute di cui alla normativa vigente.
Art. 7 Commissione valutatrice
1. La Commissione valutatrice è composta, da un professore ordinario o associato designato dal Consiglio della Struttura proponente e da due professori ordinari sorteggiati, dallo stesso Xxxxxxxxx, in una lista di otto professori di prima fascia designati tra i professori di prima fascia non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. Per procedure finanziate con fondi di cui all’art. 2 lettere b) e d) [fondi del CNR, MIUR, INFN, o altro ente di Ricerca, Unione Europea appositamente stanziati per l’esecuzione di progetti di ricerca; fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali] componente designato è il responsabile del progetto o un suo delegato.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in caso di motivata necessità, ai settori scientifico-disciplinari affini. Gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia.
3. I componenti non sorteggiati saranno indicati come componenti supplenti.
4. La composizione della Commissione deve garantire un adeguato equilibrio di genere.
5. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
6. Dalla data di affissione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
7. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
9. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione che siano esterni all’Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti per procedure finanziate con fondi di cui all’art. 2, lettere b) e d). Negli atri casi gli oneri sono a carico dell’Ateneo.
Art. 8
Modalità di espletamento delle selezioni
1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La procedura di selezione si svolge secondo le modalità previste dal presente Regolamento:
La Commissione
a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
b) valuta preliminarmente i candidati ammessi, formulando motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro;
c) ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 15 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
d) l’elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono affissi all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicati sul sito web dell’Ateneo almeno quindici giorni prima della
data fissata per la discussione. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare di cui alla lettera b) non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla fase della discussione di cui alla successiva lettera e);
e) attribuisce, a seguito della discussione, un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, oggetto della discussione, secondo i parametri definiti dal citato decreto ministeriale.
Il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è così ripartito:
● titoli fino ad un massimo di punti 40
● pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 60.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando; la eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
4. La Commissione, all’atto dell’insediamento predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati di cui alla lettera b), nonché i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentate dai candidati che saranno ammessi alla discussione pubblica con la Commissione giudicatrice, tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale vigente.
Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità mediante affissone all’Albo dell’Area Reclutamento e pubblicazione sul sito web di Ateneo.
5. All’esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il vincitore e redige una graduatoria di merito.
Art. 9
Accertamento della regolarità degli atti
1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione.
Di tale accertamento viene data pubblicità mediante affissione del succitato decreto all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento e la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo.
3. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Il decreto di approvazione degli atti viene trasmesso alle Strutture proponenti, ai fini della chiamata di competenza.
Art. 10 Proposta di chiamata
Il Consiglio della Struttura che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio della struttura interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza.
Art. 11 Contratto di lavoro
1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:
a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b. l’individuazione delle attività oggetto della prestazione e delle relative modalità di svolgimento
c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
d. la sede di servizio;
e. il regime di impegno;
f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 13;
g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Struttura di appartenenza il risultato dell’attività scientifica e didattica svolta;
h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
i. l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Rettore.
Art. 12
Modalità di svolgimento delle attività
1. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere annotata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica.
2. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
3. Per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente regolamento si applicano i criteri e i parametri di cui allo specifico decreto ministeriale vigente.
Art. 13
Trattamento economico e stato giuridico
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), secondo il regime di impegno.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00) che può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.
A tal fine sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
♉ 115% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00);
♉ 130% della retribuzione ricercatore confermato a tempo pieno (classe 00).
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Per ogni aspetto relativo allo stato giuridico si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.
Art.14 Incompatibilità
1. I contratti previsti dal presente regolamento sono incompatibili:
♉ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
♉ con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
♉ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalla vigenti disposizioni di Xxxxx e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; per tutto il periodo di durata del contratto, tale personale è collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dall’ ordinamento di appartenenza.
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
4. L’esercizio dell’attività libero-professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno; è compatibile con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l’Università.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 240 /2010.
Art. 15
Risoluzione del contratto e modalità di recesso
1. La risoluzione del contratto è determinata:
♉ dalla scadenza del termine;
♉ dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione
♉ della relativa comunicazione;
♉ da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Nelle more dell’entrata in vigore dello Statuto di Ateneo emanato ai sensi della Legge 240/2010:
• la proposta di attivazione di procedure di selezione per un contratto di ricercatore a tempo determinato, la individuazione dei Componenti la Commissione valutatrice, la proposta di chiamata spetta alle Facoltà;
• la verifica delle attività svolte dal ricercatore spetta al Dipartimento per gli aspetti relativi all’attività di ricerca, alla Facoltà per quelli relativi all’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. Nelle more dell’emanazione dei criteri di produttività scientifica che saranno adottati per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia, la qualificazione scientifica dei componenti la Commissione valutatrice è accertata dal rispetto dei parametri di produttività scientifica, differenziati per Area e per fascia, ispirati agli indicatori proposti dal CUN ed indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento.
Art. 17 Entrata in vigore
Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore:
• è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e pubblicato on-line sul sito web dell’Ateneo;
• entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all’Albo Ufficiale. Bari, 18/09/2012
IL RETTORE
x.xx xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato 1) D.R.n.4532
PARAMETRI DI PRODUTTIVITA’ SCIENTIFICA, DIFFERENZIATI PER AREA E PER FASCIA, ED ISPIRATI AGLI INDICATORI PROPOSTI DAL CUN
Professori Associati | |||
Area 1 | MATEMATICA- INFORMATICA | MAT/01-09 | 5 pubblicazioni ISI nei 7 anni precedenti |
INF/01 - ING- INF/05 | 5 pubblicazioni ISI nei 7 anni precedenti | ||
Area 2 | FISICA | 7 pubblicazioni ISI nei 7 anni precedenti | |
Area 3 | CHIMICA | 8 pubblicazioni ISI negli ultimi 5 anni | |
Area 4 | SCIENZE DELLA TERRA | 12 pubblicazioni (almeno 9 ISI) di cui almeno 5 (3 ISI) negli ultimi 5 anni. Le pubblicazioni non ISI possono essere sostituite da un uguale numero di carte geologiche. | |
Area 5 | SCIENZE BIOLOGICHE | 20 pubblicazioni ISI di cui 10 negli ultimi 8 anni | |
Area 6 | SCIENZE MEDICHE | 10 pubblicazioni ISI negli ultimi 8 anni | |
Area 7 | SCIENZE FARMACEUTICHE E VETERINARIE | 10 pubblicazioni ISI di cui almeno 5 negli ultimi 5 anni | |
Area 8 | AGRARIA | 8 pubblicazioni negli ultimi 5 anni, minimo 5 pubblicazioni ISI complessivamente | |
Area 9 | SCIENZE LETTERARIE, LINGUISTICHE E ARTISTICHE | 2 monografie e 6 saggi o 1 monografia e 11 saggi | |
Area 10 | SCIENZE DELL'ANTICHITA' | 2 monografie e 6 saggi o 1 monografia e 11 saggi | |
Area 11 | SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE | 2 monografie e 6 saggi negli ultimi 10 anni | |
Area 12 | SCIENZE GIURIDICHE | 2 monografie e 8 pubblicazioni oppure 1 monografia e 16 pubblicazioni nella carriera, delle quali 1 monografia oppure 8 pubblicazioni negli ultimi 5 anni | |
Area 13 | SCIENZE STORICHE,POLITICHE E SOCIOLOGICHE | 2 monografie più 6 saggi negli ultimi 10 anni | |
Area 14 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | 2 monografie e 7 pubblicazioni oppure 14 pubblicazioni, delle quali almeno 5 negli ultimi 5 anni |
D.R.4532
Professori Ordinari | |||
Area 1 | MATEMATICA- INFORMATICA | MAT/01-09 | 8 pubblicazioni ISI nei 10 anni precedenti |
INF/01 - ING- INF/05 | 7 pubblicazioni ISI negli ultimi sette anni | ||
Area 2 | FISICA | 10 pubblicazioni ISI nei 10 anni precedenti | |
Area 3 | CHIMICA | 10 pubblicazioni ISI negli ultimi 5 anni | |
Area 4 | SCIENZE DELLA TERRA | 22 pubblicazioni (almeno 18 ISI) di cui almeno 7 (5 ISI) negli untimi 7 anni. Le pubblicazioni non ISI possono essere sostituite da un uguale numero di carte geologiche. | |
Area 5 | SCIENZE BIOLOGICHE | 30 pubblicazioni ISI di cui 15 negli ultimi 10 anni | |
Area 6 | SCIENZE MEDICHE | 20 pubblicazioni ISI negli ultimi 10 anni | |
Area 7 | SCIENZE FARMACEUTICHE E VETERINARIE | 20 pubblicazioni ISI di cui almeno 8 negli ultimi 5 anni | |
Area 8 | AGRARIA | 8 pubblicazioni negli ultimi 5 anni, minimo 8 pubblicazioni ISI complessivamente | |
Area 9 | SCIENZE LETTERARIE, LINGUISTICHE E ARTISTICHE | 3 monografie e 8 saggi o 2 monografie e 13 saggi | |
Area 10 | SCIENZE DELL'ANTICHITA' | 3 monografie e 8 saggi o 2 monografie e 13 saggi | |
Area 11 | SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE | 2 monografie e 12 saggi ovvero 3 monografie e 6 saggi | |
Area 12 | SCIENZE GIURIDICHE | 3 monografie e 8 pubblicazioni oppure 2 monografie e 16 pubblicazioni nella carriera, delle quali 1 monografia oppure 8 pubblicazioni negli ultimi 5 anni | |
Area 13 | SCIENZE STORICHE, POLITICHE E SOCIOLOGICHE | 2 monografie più 12 saggi ovvero 3 monografie e 6 saggi | |
Area 14 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | 3 monografie e 10 pubblicazioni oppure 18 pubblicazioni, delle quali almeno 10 negli ultimi 8 anni |