ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
ALLA SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ CENTOSTAZIONI RETAIL S.P.A. E AFFIDAMENTO ALLA MEDESIMA DEL CONTRATTO ATTRIBUENTE LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO IN ESCLUSIVA DEGLI SPAZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI NELLE STAZIONI FERROVIARE DI MILANO PORTA GARIBALDI, ROMA OSTIENSE, PADOVA, TORINO PORTA SUSA E NAPOLI AFRAGOLA.
All. 6
Spett.le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
c/o PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, x. 00
00000 Xxxx
IMPEGNO DI RISERVATEZZA 2
OGGETTO: Impegno di riservatezza ai sensi del par. vi) della Sollecitazione all’invio della manifestazione di interesse per la cessione del 100% del capitale sociale della costituenda società Centostazioni Retail S.p.A. e affidamento alla medesima del contratto attribuente lo sfruttamento economico in esclusiva degli spazi commerciali e pubblicitari nelle stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense, Padova, Torino Porta Susa e Napoli Afragola
Egregi Signori,
PREMESSO CHE
- in data 16 marzo 2018 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (“FS”), anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), e con l’ausilio dell’advisor PriceWaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. (l’“Advisor”), ha pubblicato una sollecitazione all’invio delle Manifestazioni di Interesse (la “Sollecitazione”) nell’ambito della procedura per la cessione del 100% del capitale sociale della società Centostazioni Retail S.p.A. (“CS Retail”), da costituirsi mediante scissione parziale di Centostazioni S.p.A. (“CS”), e l’affidamento alla medesima del contratto avente ad oggetto lo sfruttamento economico in esclusiva degli spazi commerciali e pubblicitari nelle stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense, Padova, Torino Porta Susa e Napoli Afragola (il “Contratto Retail”);
1 Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo VI) della Sollecitazione, l’impegno di riservatezza dovrà essere presentata in lingua italiana, ovvero, per i soggetti non aventi sede legale in Italia, in lingua inglese. Qualora la documentazione venisse presentata in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, la medesima dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, prevalendo, in ogni caso, il testo in lingua italiana.
2 Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo VI) della Sollecitazione, nel caso di partecipazione in forma di cordata o di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’Impegno di riservatezza dovrà essere sottoscritto da ogni componente.
- la procedura sopra indicata, è di seguito definita la “Procedura”, dovendosi qui intendersi compresi in tale termine anche tutti gli atti, le delibere, le operazioni e gli adempimenti finalizzati alla costituzione di CS Retail ed alla assegnazione alla stessa dei relativi elementi aziendali di cui sarà titolare, incluso il Contratto Retail;
- FS, RFI e, per quanto di competenza, CS, sono di seguito definite, anche congiuntamente, la "Parte Informatrice";
- La scrivente (di seguito definita “Parte Informata”) è interessata a partecipare a tale Procedura;
- Al fine di partecipare alla Procedura, Parte Informata potrà ricevere dalla Parte Informatrice delle Informazioni Riservate (come di seguito definite).
Tanto premesso, la scrivente si obbliga con il presente documento (di seguito definito “Impegno”) a quanto segue:
1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante dell’Impegno.
2. Informazioni Riservate
2.1 Per "Informazione Riservata" o "Informazioni Riservate" si intende e deve intendersi, ai sensi del presente Impegno, ogni e qualsiasi informazione, dato, registrazione ed opinione di qualsiasi natura che giunga, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, visiva o elettronica o con altri mezzi a conoscenza della Parte Informata in occasione e/o in relazione alla Procedura, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) informazioni relative alla Parte Informatrice ed a CS Retail, dati personali, elenchi di clienti, investitori e dipendenti, nonché informazioni ed opinioni circa strategie aziendali o di mercato, politiche di prezzi, business e marketing plan, rapporti contrattuali con aziende, segreti commerciali, specifiche tecniche, prodotti, attività commerciali, situazioni finanziarie ed ogni altra similare informazione che possa ragionevolmente costituire un dato commerciale sensibile, nonché (ii) ogni documento informativo, memorandum, allegati comunicazione tra la Parte Informatrice e la Parte Informata ed i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e professionisti o Affiliati (come di seguito definiti), avente ad oggetto le anzidette informazioni. Tali informazioni possono comprendere materiale non espressamente indicato, menzionato o contrassegnato espressamente dalla Parte Informatrice come "Riservato" (o con altri termini simili, quali "Segreto" o "di Proprietà Riservata"). Del pari, materiale contenente Informazioni Riservate che è indicato, menzionato o contrassegnato espressamente dalla Parte Informatrice con l’espressione "Riservato" o con termini analoghi o che di per sé possiede tale natura confidenziale, deve intendersi quale Informazione Riservata, restando inteso che, in ogni caso, la Parte Informatrice potrà qualificare, a propria discrezione, una informazione come Informazione Riservata.
2.2 Le Informazioni Riservate saranno comunicate alle società o enti facenti parte del gruppo della Parte Informata in qualità di controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod.civ. (di seguito definite gli “Affiliati”) e degli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e professionisti della Parte Informata (di seguito definiti i "Rappresentanti"), che abbiano una ragionevole necessità di riceverli ed utilizzarli nell'ambito della Procedura, restando inteso che la Parte Informata assicurerà che tali persone siano state informate e si attengano alle previsioni contenute nel presente Impegno.
2.3 La Parte Informata prenderà ogni opportuna iniziativa e adotterà ogni opportuna cautela al fine di salvaguardare la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate ad essa rivelate ai sensi del presente Impegno, in modo tale da non consentire a soggetti non autorizzati l’accesso ad alcuna Informazione Riservata. La Parte Informata sarà altresì responsabile per il rispetto delle
obbligazioni di confidenzialità di cui all’Impegno da parte dei propri Affiliati e Rappresentanti ai quali siano state comunicate Informazioni Riservate ai sensi del precedente articolo 2.2.
2.4 Le restrizioni ed i limiti descritti ai precedenti articoli del presente Impegno non si applicano ad ogni Informazione Riservata che:
(i) al momento dell’accesso all’Informazione sia o sia divenuta di pubblico dominio per motivi non riconducili alla violazione del presente Impegno;
(ii) sia o sia stata già legittimamente in possesso della Parte Informata al tempo in cui la Parte Informatrice l’abbia comunicata, in virtù di specifica documentazione scritta;
(iii) sia o sia stata rivelata in ragione di un ordine impartito dalla pubblica autorità, ovvero nei limiti in cui obbligatoriamente richiesto da norme di legge o regolamentari applicabili, così come da provvedimenti giudiziali o amministrativi.
2.5 Ai fini di cui all’art. 2.4 (i), un'Informazione Riservata non sarà ritenuta di pubblico dominio per il solo motivo che sia conosciuta soltanto da alcune persone per le quali l'informazione medesima potrebbe essere di interesse commerciale.
3. Titolarità ed obblighi della Parte Informata
3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni Informazione Riservata resterà di esclusiva titolarità della Parte Informatrice e che nessuna previsione del presente Impegno o comunicazione di Informazioni Riservate con le modalità in esso previste potrà legittimare o essere idonea a riconoscere in favore della Parte Informata e dei propri Affiliati o Rappresentanti qualsiasi diritto di utilizzo, divulgazione o sfruttamento in merito al contenuto di Informazioni Riservate.
3.2 Non appena la Parte Informatrice ne faccia richiesta, la Parte Informata provvederà e farà sì che i propri Affiliati e/o Rappresentanti provvedano a restituire o, a scelta della Parte Informatrice, distruggere ogni documento (ivi incluse le copie di cui al successivo articolo 3.3) che contenga informazioni (quali ad esempio dati, accordi, disegni, software, modelli, estratti o stampe) tali da qualificare il documento medesimo quale Informazione Riservata rivelata od ottenuta ai sensi del presente Impegno.
3.3 La Parte Informata non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Parte Informatrice, e farà sì che i propri Affiliati e/o Rappresentanti non possano copiare o riscrivere con ogni mezzo o strumento di riproduzione mediale alcuna delle Informazioni Riservate rivelate od ottenute ai sensi del presente Impegno, fatto salvo quanto ragionevolmente necessario per essere utilizzato dai propri Affiliati o Rappresentanti ai sensi del precedente articolo 2.2.
3.4 La Parte Informata, per conto proprio, e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod.civ., dei propri Affiliati e/o Rappresentanti, si impegna sin d’ora nei confronti della Parte Informatrice a:
(i) trattare e mantenere tutte le Informazioni Riservate come confidenziali e di titolarità e natura riservata anche qualora non siano state specificamente designate come tali dalla Parte Informatrice custodendole in modo separato da altri documenti ed informazioni che siano nella disponibilità della Parte Informata, in un luogo adeguatamente protetto da furti, danni, perdite, sottrazioni o accessi non autorizzati;
(ii) utilizzare e adottare ogni opportuna misura al fine di non permettere o dare luogo, in qualsiasi forma e tempo, all’utilizzo delle Informazioni Riservate per fini diversi dalla Procedura o non in conformità con quanto previsto nel presente Impegno;
(iii) a non effettuare alcun annuncio, comunicazione, dichiarazione a terzi, in qualsiasi modalità e forma, avente ad oggetto la Procedura o qualsiasi discussione, negoziazione o altri fatti relativi alla Procedura, senza la preventiva autorizzazione della Parte Informatrice. Nel caso in cui la Parte Informata e/o i propri Affiliati e/o Rappresentanti fossero tenuti ai sensi dell’art. 2.4(iii) a dare diffusione della Procedura, delle Informazioni Riservate o di qualsiasi discussione, negoziazione o altri fatti relativi alla Procedura, la Parte Informata dovrà preventivamente e prontamente darne notizia scritta alla Parte Informatrice e, in ogni caso, dovrà comunicare e fare sì che i propri Affiliati e/o Rappresentanti comunichino solo quanto legalmente richiesto o dovuto, previa consultazione con la Parte Informatrice.
3.5 La Parte Informata prende atto ed accetta che la Parte Informatrice, l’Advisor ed i loro rispettivi Rappresentanti non assumono alcuna responsabilità né prestano alcuna garanzia o formulano alcuna dichiarazione, parere o valutazione, espressa o implicita, circa la accuratezza e completezza delle Informazioni Riservate fornite nell’ambito della Procedura, essendo dunque esclusiva competenza e responsabilità della Parte Informata quella di effettuare le proprie valutazioni sulle Informazioni Riservate e le proprie decisioni sulla Procedura.
4. Durata
4.1 Il presente Impegno resterà in vigore:
(i) fino allo scadere del termine di diciotto (18) mesi di calendario dalla data di stipulazione dell’Impegno come indicata in epigrafe ovvero, se intervenuta in data precedente,
(ii) fino alla stipula di un accordo definitivo tra le Parti in relazione alla Procedura.
4.2 La Parte Informata anche dopo la cessazione dell’efficacia del presente Impegno si obbliga a non porre in essere nessuna attività che possa, direttamente o indirettamente, arrecare danno alla Parte Informatrice o a CS Retail, tra cui a mero titolo esemplificativo: (i) divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di marketing e commercializzazione della Parte Informatrice e/o della CS Retail o comunque farne uso in modo da arrecare danno alla suddetta parte ovvero ancora (ii) compiere gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del cod. civ. o
(iii) adottare condotte in grado di causare lo storno dei dipendenti della Parte Informatrice o della CS Retail.
5. Responsabilità
5.1 La Parte Informata prende atto e riconosce il valore competitivo e confidenziale delle Informazioni Riservate ed il danno che deriverebbe alla Parte Informatrice ed alla CS Retail nel caso di violazione da parte della Parte Informata e/o dei suoi Affiliati e/o Rappresentanti degli obblighi di cui al presente Impegno e si obbliga ad indennizzare e risarcire la Parte Informatrice e/o la CS Retail di ogni e qualsiasi danno, perdita, azione, pretesa, costi, spese (anche legali) e responsabilità che dovessero conseguire dalla violazione degli obblighi previsti nel presente Impegno da parte della Parte Informata e/o dei suoi Affiliati e/o Rappresentanti.
6. Legge applicabile e foro competente
6.1 Il presente Impegno è retto e disciplinato dalla legge italiana e per ogni questione derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del medesimo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
7. Comunicazioni
7.1 Ogni avviso o comunicazione resa o eseguita ai sensi di questo Impegno dovrà essere fatta per iscritto ed inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata,
agli indirizzi indicati dalle Parti nell’ambito della Procedura, ovvero al diverso indirizzo che, di volta in volta, una Parte comunicherà all’altra per mezzo di avviso scritto.
8. Miscellanea
8.1 Il presente Impegno supera pertanto ogni eventuale precedente intesa, scritta o verbale, raggiunta tra le parti in merito alla comunicazione di Informazioni Riservate. Qualsiasi integrazione o modificazione del presente Impegno dovrà essere compiuta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.
8.2 I diritti e le obbligazioni delle Parti nascenti dal presente Impegno non potranno essere ceduti o comunque trasferiti a terzi.
8.3 Ai sensi del presente Impegno né la Parte Informatrice né la Parte Informata o alcuno dei loro Affiliati e/o Rappresentanti hanno alcun obbligo di qualsiasi natura di condurre negoziazioni o di concludere alcun affare attinente la Procedura a meno che e fin tanto che un eventuale accordo espresso in tal senso sia sottoscritto e diventi vincolante tra le parti ai sensi delle disposizioni di legge ad esso applicabili.
8.4 Qualsiasi mancanza o ritardo nel richiedere il rispetto di una qualsiasi disposizione di questo Impegno non costituirà rinuncia di quella stessa disposizione o di qualsiasi altra disposizione.
8.5 Se una qualsiasi delle previsioni di questo Impegno dovesse essere per qualsiasi ragione invalida, illecita o non azionabile giudizialmente secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione, ciò non pregiudicherà la validità, la liceità o l’azionabilità delle rimanenti previsioni di questo Impegno. Quanto maggiormente possibile, le previsioni ritenute contrarie alla legge, invalide o non azionabili saranno interpretate o sostituite in modo da riflettere più accuratamente possibile le intenzioni delle parti.
Denominazione della società
(Firma del legale rappresentante o di un Procuratore Speciale munito dei necessari poteri)