Contract
Il presente contratto sconta una imposta di |
bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio |
2007 assolta in sede di registrazione. |
Il presente contratto è comprensivo di n. 4 |
allegati in pdf di cui n. 2 allegati soggetti a bollo sin |
dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad |
Euro 432,00. (autorizzazione I. di F. di |
Roma n. 100363/73 REP 2/T) |
REPERTORIO N. 13112
Contratto relativo all’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 D. Lgs. 50/2016 con un unico operatore, per la realizzazione e la gestione “chiavi in mano” di tutte le attività inerenti l’Host City Concept per l’evento UEFA Euro 2020 in programma a Roma dall’11 giugno al 12 luglio 2020, per il periodo di 1 anno dalla sottoscrizione dell’accordo quadro.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio in Roma, avanti a me, Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX, Vice Segretario Generale di “ROMA CAPITALE”, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, in persona del Dott. Xxxxx XXXXX, nato a Roma il giorno 1 settembre 1959, nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio di Scopo denominato UEFA Euro 2020 - incaricato con Ordinanza della Sindaca n. 130 del 10 luglio 2019 e successive proroghe - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Gli derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;
2) “FILMMASTER EVENTS S.r.l.” con sede in Roma, piazza Venezia
n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, numero di iscrizione 05077960580, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Verona (VR) il 22 marzo 1963 e domiciliato per la carica in Roma (RM), presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della società, in forza dei poteri a Lui derivanti dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 6 dicembre 2019, giusta estratto delle pagine 122, 123, 124, 125, 126 e 131 del libro Verbali delle Decisioni degli Amministratori della Società, certificato dal Dottor Xxxx XXXXX, Notaio in Roma, in data 5 febbraio 2020, repertorio n. 56123, che in copia informatica, certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, si allega sub A).
“FILMMASTER EVENTS S.r.l.”, d’ora innanzi sarà indicata come CONTRAENTE.
I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di firma digitale io Vice Segretario Generale sono certo,
premettono:
che “ROMA CAPITALE”, con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Scopo denominato UEFA Euro 2020 – (di seguito
Ufficio di Scopo) n. RA/329 del 7 agosto 2019, conservata in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, all’accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione e la gestione “chiavi in mano” di tutte le attività inerenti l’Host City Concept per l’evento UEFA Euro 2020 in programma a Roma dall’11 giugno al 12 luglio 2020, per un valore massimo, stimato pari a € 4.019.522,13 (quattromilionidiciannove- milacinquecentoventidue e centesimi tredici) comprensivo del costo stimato del personale al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ed oneri della sicurezza pari a zero;
che a seguito della gara espletata il giorno 19 settembre 2019, giusta verbale repertorio n. 13062 pari data, che si allega sub B) e della formulazione della graduatoria, avvenuta nella seduta pubblica del giorno 2 dicembre 2019, giusta verbale repertorio n. 13087, pari data, che si allega sub C), è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti del CONTRAENTE che ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,411 (ottantacinque e millesimi quattrocentoundici) offrendo il ribasso pari a 15,000% (quindici e millesimi zero per cento), indicando i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice pari a € 2.100.000,00 (duemilionicentomila e centesimi zero) e i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice pari a € 15.000,00 (quindicimila e
centesimi zero);
che, con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Scopo n. RA/573 del 19 dicembre 2019 - conservata in atti - è stata disposta, per le motivazioni in essa contenute, l’ aggiudicazione al CONTRAENTE ed è stata altresì disposta, l’approvazione integrale dell’offerta tecnica proposta dal CONTRAENTE medesimo, l’approvazione del nuovo Schema di Accordo Quadro e del nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, integrati dalla suddetta offerta;
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che, ad oggi, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e
sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
“ROMA CAPITALE”, come sopra rappresentato, stipula con il CONTRAENTE, che accetta, l’accordo quadro relativo al servizio indicato in premessa.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro, indicate nel relativo Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale saranno affidate al CONTRAENTE, che accetta, con eventuali contratti applicativi secondo la periodicità e le condizioni presuntivamente individuate negli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Schema di Accordo Quadro, senza avviare un nuovo confronto competitivo.
Le condizioni e i termini prestazionali, già individuati nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, saranno specificati negli eventuali contratti applicativi, che l’affidatario si impegna a sottoscrivere, con i contenuti minimi individuati nel successivo art. 12 del presente contratto.
Il CONTRAENTE dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i
disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
Il presente contratto di accordo quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che in unico inserto si allegano sub D), nell’offerta economica prodotta dal CONTRAENTE e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE medesimo, costituiscono parte integrante del presente contratto di accordo quadro.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii, sarà redatto successivamente all’aggiudicazione della gara, giusta dichiarazione conservata in atti.
Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, in quanto in esso richiamati pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna, gli atti della gara e il Capitolato Generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del
17 novembre 1983, del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni.
ART. 2
L’accordo quadro avrà durata dalla data della sua
sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, secondo le specifiche modalità individuate all’art. 2 dello Schema di Accordo Quadro che trovasi allegato sub D) al presente atto.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dall’offerta economica presentata dal CONTRAENTE, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dall’offerta presentata dal CONTRAENTE medesimo, venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.
Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo
quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo le periodicità riportate nell’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro, Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
La Direzione dell’esecuzione del contratto, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del procedimento, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo al CONTRAENTE tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata la Direzione dell’esecuzione del contratto indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dal CONTRAENTE per il rimborso delle relative spese.
In caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza la Direzione dell’esecuzione del contratto indica nel verbale di consegna le prestazioni che il CONTRAENTE deve immediatamente eseguire.
ART. 3
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a “ROMA CAPITALE”, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non è dovuto da parte di “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE alcun corrispettivo.
Il CONTRAENTE si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi – comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti da “ROMA CAPITALE” e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo al netto del ribasso proposto, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
L’importo complessivo presunto del presente accordo
quadro, successivamente alla sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi, è fissato, al netto del predetto ribasso e per il periodo innanzi indicato - giusta determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Scopo n. RA/573/2019, innanzi citata - in € 3.416.593,81 (tremilioniquattrocentosedicimilacinquecentonovan- tatre e centesimi ottantuno), al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Il valore sopra indicato, che si affida con il presente accordo quadro, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro senza che il CONTRAENTE possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi/listini/prezzi unitari posti a base del presente accordo quadro.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dal CONTRAENTE.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015,
direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale l’“intero importo”.
ART. 5
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
Il Codice identificativo gara (CIG) è 8002868F94.
Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso l’Ufficio di Scopo. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso l’Ufficio di Scopo.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010. Sono
fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso l’Ufficio di Scopo, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale rogante il presente atto, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Pertanto, in relazione agli
adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.
ART. 8
Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 460011726542, emessa in data 20 febbraio 2020, fino alla concorrenza di € 256.244,54 (duecento- cinquantaseimiladuecentoquarantaquattro e centesimi cinquantaquattro) corrispondenti alla metà dell’ammontare del deposito cauzionale dovuto ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 prestata da “UniCredit S.p.A.”, Agenzia di Roma, nell’interesse del CONTRAENTE ed a favore di “ROMA CAPITALE”.
La fidejussione prestata con la suddetta polizza, corredata dalla certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto, è conservata in atti presso l’Ufficio di Scopo e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità “finale” secondo le modalità indicate nell’art 14 dello Schema di Accordo Quadro che trovasi allegato sub D) al presente atto.
Il CONTRAENTE, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro
indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni dell’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro.
ART. 9
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 10
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Roma.
ART. 11
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONTRAENTE, derivanti dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati all’art. 8 dello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei contratti.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione dell’accordo quadro.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto, portante:
art. 15 “Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo”, comma 1 (l’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa) e comma 2 (è a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale);
art. 24 “Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx”, xxxxx 0 (Xxxx Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice come modificato dall’art. 73, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 56/2017 può recedere dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti).
ART. 12
Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta al Contraente con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.
Roma Capitale, ai fini del presente accordo quadro, segue il seguente iter procedurale:
- emette una “Richiesta di Servizio”;
- effettua uno o più incontri preliminari;
- valuta il “Piano Dettagliato delle Attività” consegnato dal CONTRAENTE in coerenza con i contenuti dell’offerta tecnica;
- sottoscrive il contratto applicativo.
IL CONTRAENTE, una volta ricevuta la “Richiesta di Servizio”, deve:
- effettuare incontri preliminari;
- elaborare e trasmettere all’Amministrazione il “Piano
Dettagliato delle Attività” in coerenza con i contenuti dell’offerta tecnica;
- recepire nel “Piano Dettagliato delle Attività” le eventuali indicazioni di Roma Capitale;
- sottoscrivere il relativo contratto applicativo.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche di intervento.
Prima di sottoscrivere i relativi contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’X.X.XX., l’Amministrazione procederà a richiedere l’emissione di un nuovo Codice CIG (CIG derivato).
Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni in coerenza con il Piano Dettagliato delle Attività (PDA);
c. le prestazioni principali e secondarie, ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio e alla sicurezza;
f. i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;
g. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo ed ogni ulteriore polizza riportata nell’art. 15 dello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto;
h. il termine per l’emissione del certificato di verifica di conformità/dell’attestazione di regolare esecuzione;
i. i documenti previsti per la sicurezza (eventuali
D.U.V.R.I. esecutivi laddove ricorrenti).
Qualora, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, le precedenti indicazioni risultino insufficienti o eccessive in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, il Responsabile unico del procedimento provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però mutare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il CONTRAENTE rimane obbligato verso “ROMA CAPITALE”, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma
Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
IL CONTRAENTE riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni ivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Vice Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine ventuno e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore 09 e 30 minuti circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Vice Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi
alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.
Immediatamente dopo di ciò io Vice Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti suddette.
Firmato digitalmente da: Dott. Xxxxx Xxxxx
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx