CONVENZIONE
“REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA n. 27/2011”
CONVENZIONE
tra
Il COMUNE DI GALATINA, in persona del …, giusta …, del …. (d’ora innanzi anche “il Comune”) e
PANTACOM SRL, con sede in Lecce alla xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0/x, p.i. n. 03575890755, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a …, ed ivi residente alla via …, cf …(d’ora innanzi anche “la Società”)
Premesso che
1. La società PANTACOM s.r.l., con sede legale in Lecce, in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0/X, ha la disponibilità di un immobile ubicato in agro di Galatina, lungo la X.X. 000 Xxxxx-Xxxxxxxxx, riportato in Catasto al Foglio 9, p.lle n. 2, 49, 51, 61, 71, giusta contratti preliminari di vendita in atti;
2. Detto immobile è individuato nel PUG vigente, quale Contesto di Trasformazione della parte del PUG/S, approvato dal Consiglio Comunale di Galatina giusta Del. C.C. n.32/2010 e dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1416/2010, BURP. n.115/2010, destinato all’insediamento di nuovi impianti produttivi (artigianato, per piccola e media industria, commerciali, di terziario avanzato e di servizio di nuovo impianto) soggetto a pianificazione di dettaglio.
3. La società PANTACOM s.r.l. intende realizzare un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale del territorio di Galatina, attraverso la creazione di un nuovo insediamento destinato ad attività commerciali, nonché alla realizzazione di nuovi impianti destinati alle attività ricreative, allo sport e al tempo libero, che prevedano, nello specifico, la esecuzione in modalità integrata delle seguenti opere di interesse pubblico:
- un’area commerciale integrata (come definita dall’art. 5, LR Puglia n. 11 dell’11 agosto 2003:
<<un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali>>), composta da medie/o grandi strutture di vendita no-food con una superficie di vendita complessiva inferiore a 20.000 mq, di cui 1.500 mq food;
- la realizzazione delle seguenti modifiche all’esistente rete di viabilità, da realizzare con proprie risorse finanziarie:
a.) una rotatoria adiacente la SP Galatina Collemeto per consentire un accesso continuo e senza interruzione all’interno dell’insediamento produttivo in questione;
b.) una rotatoria di svincolo del traffico sulla viabilità complanare di collegamento a Copertino;
c.) una rotatoria di svincolo del traffico dalla arteria complanare che si sviluppa lungo la SS 101.
4. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 1, lett. c del Reg. Reg. Puglia n. 27 del 22 dicembre 2011, la Società intende obbligarsi – ove la realizzazione della nuova area commerciale integrata venga autorizzata - a realizzare a proprie spese e cura e a cedere gratuitamente al patrimonio del Comune di Galatina le seguenti opere di utilità pubblica:
a.) Un parco urbano dedicato alla comunità di Galatina della superficie di 50.000 mq. (5 ettari), confinante ad est con l’area commerciale in argomento ed ubicato nella zona E2 dell’area di riqualificazione ex D7 del PUG. Il parco sarà dotato di piante, sentieri, panchine, impianti di illuminazione, un’area giochi per bambini, per consentire ai cittadini lo svolgimento di attività sportive e ricreative.
In detta area, come rappresentato nelle tavole grafiche allegate all’istanza, sono stati previsti inoltre:
- un parcheggio con n. 100 posti auto;
- n. 2 campi da calcetto recintati e illuminati;
- un ufficio per la gestione del parco di mq 28 e relativo servizio igienico;
- servizi igienici pubblici divisi per sesso comprendenti anche un servizio igienico per disabili, come per legge;
- un deposito di mq 11,60;
- n. 4 spogliatoi di 24 mq ciascuno con n.4 docce e un servizio igienico completo;
- un impianto fotovoltaico da circa 10 KW.
Il parco dovrà essere completato e ceduto al patrimonio comunale entro la data di apertura al pubblico dell’area commerciale integrata in oggetto.
b.) uno spazio urbano di 150 + 150 mq con servizi, in zona centrale dell’area commerciale integrata destinato ad ufficio artigianato e turismo del Comune di Galatina per la promozione del proprio territorio e per la pubblicizzazione dei prodotti locali;
c.) un’ulteriore area verde dell’estensione di circa mq. 10.000 attrezzata per il tempo libero e lo sport anch’essa caratterizzata dalla presenza di piante, percorsi pedonali, panchine e servizi igienici pubblici con area gioco bimbi.
Tale area, cosi come prevista nel progetto, concorre alla determinazione degli standards urbanistici.
Il progetto esecutivo delle opere di p.u. dovrà costituire parte integrante del piano attuativo di trasformazione dell’area ex D7, che la società proponente dovrà predisporre obbligatoriamente per l’approvazione da parte del Comune preliminarmente alla realizzazione delle opere medesime. Il predetto piano attuativo, in uno con il progetto delle opere di p. u., dovrà essere presentato dalla Società al Comune entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione regionale. La
presente Convenzione non impegna l’Ente oltre quanto espressamente previsto. E, pertanto, si fanno espressamente salve le prerogative in materia urbanistica del Consiglio Comunale; in tale sede, in particolare, potranno essere concordati ulteriori interventi a favore del territorio comunale nel solco della cosiddetta “urbanistica contrattata”.
5. La Società si obbliga irrevocabilmente per sé e per i propri aventi causa ad attribuire, a tutti gli operatori commerciali (società ovvero imprese individuali) aventi sede nel Comune di Galatina, il diritto di opzione per l’acquisto ovvero l’affitto di spazi destinati al commercio all’interno dell’intervento proposto, sino ad un massimo del 50% della superficie complessiva autorizzata dalla Regione Puglia, e di dare priorità alle aziende locali - nel rispetto della normativa vigente ed a parità di offerta economica - nell’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’area commerciale integrata (costruzione degli immobili e delle infrastrutture connesse, arredi etc.).
Nell’ambito del predetto 50% della superficie commerciale di cui al precedente comma, il 30% della stessa superficie sarà prioritariamente riservata alle richieste di affitto da parte dei commercianti titolari di esercizio di vicinato.
La Società accorderà agli affittuari dei locali commerciali, residenti o aventi sede nel Comune di Galatina da almeno 2 anni a far data dal termine dei lavori per la realizzazione dell’area commerciale integrata, una riduzione del canone di affitto pari al 10% - per i primi due anni dalla data di stipula del contratto di locazione - rispetto ai canoni praticati in media per la locazione di attività analoghe nel centro commerciale e da esercitare su superfici di pari dimensione.
6. La Società si impegna per sé e per i propri aventi causa ad assumere almeno n. 200 unità lavorative, dando preferenza ai cittadini residenti a Galatina da almeno tre anni dalla data di sottoscrizione della presente.
7. Costituiscono parte integrante ed indissolubile della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati alla stessa, i seguenti documenti progettuali predisposti dalla Società, la cui completezza, correttezza e conformità a quanto richiesto dalla normativa è stata accertata dai competenti Uffici comunali:
a.) la relazione tecnica illustrativa dell’intervento;
b.) la bozza di domanda da inoltrare alla Regione Puglia, ai fini dell’ottenimento del nulla osta di cui al Regolamento regionale n. 27/2011 con tutti i documenti ad essa allegati come per legge;
8. La Giunta Comunale di Galatina ha autorizzato la stipula della presente Convenzione al solo fine di consentire alla predetta società PANTACOM Srl la presentazione della domanda di autorizzazione dell’insediamento produttivo in oggetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento regionale pugliese del 22.12.2011 n. 27. Xxx l’autorizzazione non dovesse essere rilasciata entro 18 mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, la medesima perderà efficacia, salva diversa ed espressa intesa tra le parti.
Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di Galatina e la società PANTACOM Srl, come in epigrafe rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Premesse
La premessa ed i documenti ivi citati, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 Oggetto
La presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 1, lett. c) del Reg. Reg. n. 27 del 22 dicembre 2011, ha ad oggetto la definizione, la tipologia e le caratteristiche delle opere di pubblica utilità finalizzate alla valorizzazione della rete commerciale e considerate di grande rilevanza pubblica in riferimento alle funzioni commerciali, paracommerciali, e di servizio alla città che esse integrano, da realizzarsi nella nuova area commerciale integrata, come promossa dalla società PANTACOM s.r.l..
L’area commerciale integrata è prevista in un’area immobiliare di circa 244.131 mq, della quale PANTACOM s.r.l. ha la disponibilità, sita nell’agro del Comune di Galatina, riportato in Catasto al Foglio 9, p.lle n. 2, 49, 51, 61, 71; ed individuata nel PUG vigente, quale Contesto di Trasformazione della parte del PUG/S, approvato dal Consiglio Comunale di Galatina giusta Del. C.C. n.32/2010 e dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1416/2010, BURP. n.115/2010, destinato all’insediamento di nuovi impianti produttivi (artigianato, piccola e media industria, commercio, terziario avanzato e di servizio di nuovo impianto), soggetto a pianificazione di dettaglio. Pertanto, la Società è edotta e consapevole che la concreta realizzabilità dell’intervento – ove ottenuta la relativa autorizzazione regionale – è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, che la Società si impegna sin da ora a predisporre in caso di ottenimento dell’autorizzazione unica. Sicché, la presente convenzione, sottoscritta ai soli fini previsti dall’art. 7, comma 1, lett. c), del Regolamento Regione Puglia n. 27/2011, non impegna l’Ente oltre quanto espressamente previsto; sono fatte espressamente salve ed impregiudicate, pertanto, le competenze e prerogative in materia urbanistica del Consiglio Comunale.
La realizzazione della predetta area consentirà al Comune di Galatina di incrementare il livello occupazionale del territorio, nonché accrescere e valorizzare le numerose eccellenze commerciali presenti nella zona.
Articolo 3
Obblighi della società proponente
3.1.- La Pantacom Srl si obbliga per sé e per i propri aventi causa – ove la realizzazione della nuova area commerciale integrata venga autorizzata - a realizzare a proprie spese e cura e a cedere gratuitamente al patrimonio del Comune di Galatina le seguenti opere di utilità pubblica:
a.) Un parco urbano dedicato alla comunità di Galatina della superficie di 50.000 mq. (5 ettari), confinante ad est con l’area commerciale in argomento ed ubicato nella zona E2 dell’area di riqualificazione ex D7 del PUG., così come previsto nel progetto presentato in data
15/04/2013 ed assunto al prot.n. 14093 del 16/04/2013. Il parco sarà dotato di piante, sentieri, panchine, impianti di illuminazione, un’area giochi per bambini, per consentire ai cittadini lo svolgimento di attività sportive e ricreative.
In detta area, come rappresentato nelle tavole grafiche allegate all’istanza, sono stati previsti inoltre:
- un parcheggio con n. 100 posti auto;
- n. 2 campi da calcetto recintati e illuminati;
- un ufficio per la gestione del parco di mq 28 e relativo servizio igienico;
- servizi igienici pubblici divisi per sesso comprendenti anche un servizio igienico per disabili, come per legge;
- un deposito di mq 11,60;
- n. 4 spogliatoi di 24 mq ciascuno con n.4 docce e un servizio igienico completo;
- un impianto fotovoltaico da circa 10 KW.
Il parco dovrà essere completato e ceduto al patrimonio comunale entro la data di apertura al pubblico dell’area commerciale integrata in oggetto.
b.) uno spazio urbano di 150 + 150 mq con servizi, in zona centrale dell’area commerciale integrata destinato ad ufficio artigianato e turismo del Comune di Galatina per la promozione del proprio territorio e per la pubblicizzazione dei prodotti locali;
c.) un’ulteriore area verde dell’estensione di circa mq. 10.000 attrezzata per il tempo libero e lo sport anch’essa caratterizzata dalla presenza di piante, percorsi pedonali, panchine e servizi igienici pubblici con area gioco bimbi.
Tale area, così come prevista nel progetto, concorre alla determinazione degli standards urbanistici.
Il progetto esecutivo delle opere di p. u. dovrà costituire parte integrante del piano attuativo di trasformazione dell’area ex D7, che la società proponente dovrà predisporre obbligatoriamente per l’approvazione da parte del Comune preliminarmente alla realizzazione delle opere medesime. Il predetto piano attuativo, in uno con il progetto delle opere di p. u., dovrà essere presentato dalla Società al Comune entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione regionale. La presente Convenzione non impegna l’Ente oltre quanto espressamente previsto. E, pertanto, si fanno espressamente salve le prerogative in materia urbanistica del Consiglio Comunale; in tale sede, in particolare, potranno essere concordati ulteriori interventi a favore del territorio comunale nel solco della cosiddetta “urbanistica contrattata”.
3.2 La Società si obbliga irrevocabilmente per sé e per i propri aventi causa ad attribuire, a tutti gli operatori commerciali (società ovvero imprese individuali) aventi sede nel Comune di Galatina, il diritto di opzione per l’acquisto ovvero l’affitto di spazi destinati al commercio all’interno dell’intervento
proposto, sino ad un massimo del 50% della superficie complessiva autorizzata dalla Regione Puglia, e di dare priorità alle aziende locali – nel rispetto della normativa vigente ed a parità di offerta economica
– nell’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell’area commerciale integrata (costruzione degli immobili e delle infrastrutture connesse, arredi etc.).
Nell’ambito del predetto 50% della superficie commerciale di cui al precedente comma, il 30% della stessa superficie sarà prioritariamente riservata alle richieste di affitto da parte dei commercianti titolari di esercizio di vicinato.
La Società accorderà agli affittuari dei locali commerciali, residenti o aventi sede nel Comune di Galatina da almeno 2 anni a far data dal termine dei lavori per la realizzazione dell’area commerciale integrata, una riduzione del canone di affitto pari al 10% - per i primi due anni dalla data di stipula del contratto di locazione - rispetto ai canoni praticati in media per la locazione di attività analoghe nel centro commerciale in oggetto e da esercitare su superfici di pari dimensione.
La Società si impegna per sé e per i propri aventi causa ad assumere almeno n. 200 unità lavorative, dando preferenza ai cittadini residenti a Galatina da almeno tre anni dalla data di sottoscrizione della presente.
3.3 Al fine di monitorare l’attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, le parti si impegnano a costituire un apposito Comitato di Vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Galatina (o suo delegato), dai dirigenti delle Direzioni Tecniche del Comune di Galatina nell’ambito delle rispettive competenze, e da un Rappresentante della società proponente. Il Comitato di Vigilanza, come sopra individuato, ha il diritto di accedere e ricevere copia di ogni documento della società Pantacom (contratti, documenti contabili, etc.) relativo o pertinente alla realizzazione dell’area commerciale integrata e di accedere al cantiere per verificare l’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto da Pantacom Srl.
3.4 La società PANTACOM s.r.l., in qualità di soggetto attuatore dell’intervento garantisce sin da ora che le opere previste dalla presente convenzione saranno realizzate a perfetta regola d’arte ed in ottemperanza alle leggi in vigore all’epoca della loro esecuzione. La Società dichiara, inoltre, di avere la disponibilità degli immobili che si è obbligata a cedere al Comune, sulla base di contratti preliminari già sottoscritti ed in corso di efficacia (la cui idoneità ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, è stata verificata dal Servizio Legale del Comune di Galatina).
La cessione al Comune delle aree destinate a servizi e opere di p. u., preliminarmente alla loro trasformazione, avverrà a richiesta del Comune medesimo entro 180 giorni dall’approvazione finale del progetto.
3.5 Gli obblighi assunti dalla società Pantacom Srl con la presente Convenzione vengono personalmente garantiti dall’Amministratore unico e legale rappresentante, sino al rilascio della polizza fideiussoria a prima richiesta di € 80.000,00 (euro ottantamila/zero zero) di cui al successivo articolo 8 rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa.
Articolo 4
Collaborazione tra le parti ed obblighi preliminari
Le parti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica e reciproca collaborazione ispirata ai principi di leale cooperazione nell’esecuzione del presente Accordo, per la migliore realizzazione ed il buon esito degli obbiettivi in esso indicati.
Il Comune, attraverso l’approvazione della presente convenzione, ne adotta i contenuti con valenza di adozione delle indicazioni programmatiche finalizzate alla preordinazione del piano attuativo e dei progetti da approvare preliminarmente ad ogni trasformazione delle aree interessate.
Al riguardo si richiamano i contenuti delle Delibere C. C. n.32/2010 e D.G.R. n.1416/2010 in ordine ai parametri normativi ed alle indicazioni tecniche e procedurali ivi riportate.
Articolo 5 Segretezza delle informazioni
Ciascuna parte si impegna a mantenere riservata ogni informazione tecnica e/o commerciale, verbale o scritta, ricevuta dall’altra parte e ad utilizzarla per i soli scopi del presente Accordo, anche dopo la cessazione dei suoi termini di validità. Resta inteso che le parti concorderanno quali informazioni verranno rese pubbliche nell’ambito delle attività di comunicazione del progetto.
Articolo 6 Modifiche e variazioni
Qualsiasi integrazione, variazione e modifica della predetta Convenzione dovrà essere approvata per iscritto.
La sostanziale modifica del progetto e dei documenti richiamati nella presente Convenzione costituisce modifica della Convenzione.
Articolo 7
Efficacia della convenzione e Recesso
Le parti convengono espressamente che, ove l’autorizzazione unica non dovesse essere rilasciata entro 18 (diciotto) mesi dalla stipulazione della presente convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto e perderà efficacia, salvo diversa ed espressa intesa fra le parti, previamente autorizzata dai competenti Organi Comunali.
Il Comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ove sussista una giusta causa.
Costituisce, in particolare, giusta causa di recesso, il fallimento della Società, la cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto le attività di cui alla presente convenzione, nonché la cessione dell’intero pacchetto delle quote societarie, la fusione, la scissione, la trasformazione ove il soggetto cedente o il
cessionario, ovvero quello risultante dalla avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione, non offra equivalenti garanzie in merito al regolare adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione.
Delle eventuali modifiche soggettive di cui innanzi, il Comune prenderà atto con formale deliberazione.
Articolo 8 Fideiussione
La società PANTACOM s.r.l. si obbliga a produrre, entro 180 giorni dal rilascio della autorizzazione da parte della Regione Puglia di cui al Regolamento regionale n. 27/2011, apposita fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di € 80.000,00 (euro ottantamila/zero zero) rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 3.
Articolo 9 Clausola risolutiva
Nel caso in cui la PANTACOM srl non dovesse adempiere alle obbligazioni assunte agli artt. 3 e 8 della presente convenzione la stessa sarà risolta, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del codice civile.
Articolo 10 Clausola penale
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto (art. 3 e 8), la parte inadempiente sarà tenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382 c.c., a titolo di penale irriducibile dal magistrato a favore dell’altra parte, al pagamento della somma di € 80.000,00 (euro ottantamila/zero zero).
Nel caso invece di semplice ritardo nell’adempimento della prestazione contrattuale, come definito dal crono programma attuativo delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., la parte in mora sarà obbligata, oltre all’adempimento della prestazione a versare, all’altra, la somma di € 100,00 (cento/zero zero) per ogni giorno di ritardo.
Articolo 11 Foro competente
Per ogni controversia nascente da o connessa alla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua validità ed interpretazione sarà inderogabilmente competente il Tribunale di Lecce.
Articolo 12 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990.
Galatina, lì Aprile 2013 Letto, approvato, sottoscritto.
Per il Comune di Galatina
Per la società PANTACOM s.r.l.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc vengono approvate espressamente per iscritto le seguenti clausole dell’antescritta Convenzione: art. 3.2 (obblighi specifici della società proponente); art. 7 (efficacia della convenzione e recesso), art. 9 (clausola risolutiva), art. 10 (clausola penale), art. 11 (foro competente).
Per il Comune di Galatina
Per la società PANTACOM s.r.l.
Sottoscrivono il presente contratto ai fini degli obblighi previsti dall’art. 3.5 che precede i signori…
……., nato a …, residente a …, cf ….