DISCIPLINARE DI GARA(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del...
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) |
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL |
procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
Prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività connesse |
relative all’intervento di “Efficientamento energetico, adeguamento sismico dell'edificio sede dell'Istituto comprensivo di Vobarno con accorpamento della scuola primaria di Vobarno con la scuola secondaria di primo grado all'interno del suddetto edificio” |
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ...........................................................................................................................
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta...................................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta .......................................................................................................................................
1.3. Recapito della Stazione appaltante ............................................................................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate ....................................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti ..........................................................................................................................................................................
1.6. Operatori economici ammessi alla gara ......................................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA ............................................................................
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto ...............................................................................................................................................
2.2. Classificazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento .......................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione ..............................................................................................................................
2.4. Opzione .......................................................................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...............................................................................................................
3.0. Motivi di esclusione ....................................................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione .........................................................................................................................................................
3.2. Operatori economici in forma aggregata ....................................................................................................................................
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.4. Gestione della documentazione amministrativa ........................................................................................................................
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ...............................................................................................................................
4. CAPO 4 – OFFERTA .............................................................................................................................................................
4.1. Offerta tecnica.............................................................................................................................................................................
4.2. Offerta economica ......................................................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................................................
5.1. Valutazione dell’Offerta tecnica .................................................................................................................................................
5.2. Valutazione dell’Offerta economica ...........................................................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA .....................................................................................................................................................
6.1. Ammissione ...............................................................................................................................................................................
6.2. Soccorso istruttorio ....................................................................................................................................................................
6.3. Conclusione della fase di ammissione ........................................................................................................................................
6.4. Gestione dell’Offerta Tecnica .....................................................................................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta Economica.................................................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse ....................................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE ...............................................................................................................................................
7.1. Verbali ........................................................................................................................................................................................
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ..............................................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione ..............................................................................................................................
7.4. Aggiudicazione ...........................................................................................................................................................................
8. STIPULA DEL CONTRATTO ..................................................................................................................................................
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto ..............................................................................................................
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario ........................................................................................................................................................
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI .................................................................................................................................
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.......................................................................................................
9.2. Controversie ...............................................................................................................................................................................
9.3. Altre disposizioni e informazioni .................................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
1.2.1.Offerta in modalità telematica:
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Arca S.p.A. della regione Lombardia ed è denominata
«SINTEL» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, menu « Sintel – Piattaforma e-procurement»;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, che, unitamente ai manuali digestione registrazione e partecipazione, disponibili liberamente all’indirizzo internet di cui al punto I.3), (menu «Help» e sottomenu «Guide e Manuali - Sintel») dove sono descritte le informazioni riguardanti l’uso della Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al presente procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800.116.738;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
g) sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni di calcolo di cui ai punti 5.1 e 5.2, finalizzate all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, effettuate all’esterno della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.
1.2.2.Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale deve essere inserita la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
--- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa e, in particolare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
--- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
--- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
--- inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
--- sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 1.2.3 e come specificato al punto 4.1.2, lettera a);
--- inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
--- scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
--- compilare l’offerta economica, come previsto al punto 4.2.1 del presente Documento;
--- sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 1.2.3;
--- inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dal file di cui alla lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta A
Busta amministrativa»
Busta B
Busta dell’Offerta tecnica
Busta C
Busta dell’Offerta economica
l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
1.2.3.Sottoscrizione degli atti:
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
1.3. Recapito della Stazione appaltante.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
1.4. Definizioni utilizzate.
1.4.1.Definizioni generali:
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016);
f) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
--- «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
--- «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».
1.4.2.Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) relativamente ai lavori:
--- «Classificazione» o «Classificazione dei lavori»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 come indicata al punto 2.2 presente Documento;
--- «Categoria» o «Categoria dei lavori»: la sola parte alfabetica (una o due lettere iniziali) della sigla alfanumerica «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
d) «Plico», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita dalle buste telematiche di cui alle seguenti definizioni:
--- «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
--- «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica contenente gli atti dell’Offerta tecnica
di cui al punto 4.1;
--- «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1;
e) «Rapporto organico»: l’immedesimazione o il rapporto giuridico tra l’offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell’associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell’operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2049 del codice civile; non sono considerati come Rapporto organico:
--- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, ivi comprese quelle di cui alla lettera f);
--- i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
f) «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
g) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui al punto 1.6.1, lettera a) o lettera b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA; ai fini del presente procedimento e delle clausole via via previste dal presente Documento trova applicazione il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 48 e 81, comma 1, lettera d), del Trattato che istituisce la Comunità europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014); pertanto sono disapplicate le norme interne in contrasto con tale principio;
h) «Offerente»: un operatore economico di cui alla precedente lettera g), che presenta offerta autonomamente, o più operatori economici in una Forma aggregata di cui al punto 1.6.1, lettera c) che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
1.5. Atti presupporti 1.5.1.Bando di gara:
a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
--- sulla piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
--- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S;
b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
1.5.2.Documentazione a base di gara
La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare del responsabile dell’ufficio tecnico in data 07/03/2018 con provvedimento n. 8, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice.
1.5.3.Assunzione di responsabilità:
a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte,
nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.
1.6. Operatori economici ammessi alla gara 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:
a) operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
--- liberi professionisti singoli;
--- liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
--- società di professionisti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
--- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro;
--- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale
n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice e dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n.
33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.
1.6.2.Figure professionali indispensabili per l’ammissione degli offerenti:
a) l’offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:
--- Ingegneri o Architetti, con l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.1.1;
--- in ogni caso un Architetto per interventi su immobili vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 1925);
--- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- un soggetto abilitato alla progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011);
b) l’offerente deve altresì indicare un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), primo trattino, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).
3. Nulla osta che nella compagine dell’offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano
presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l’oggetto dell’incarico, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:
--- con rapporto organico con l’offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
--- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l’applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;
--- cooptati dall’offerente; in tal caso non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.
1.6.3.Divieto di partecipazione plurima:
(articolo 48, comma 7, e articolo 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (punto II.2) del bando di gara)
(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.)
Importo complessivo a base di gara: euro 648.150,00
1) | 388.171,50 | Corrispettivi in fase di progettazione, di cui: |
b.II) | 185.031,00 | progettazione definitiva; |
b.III) | 100.616,00 | progettazione esecutiva; |
b.III.07) | 31.446,00 | coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; |
PC.1 + SP.1 | 71.078,50 | Prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progettazione. |
2) | 259.978,50 | Corrispettivi in fase di esecuzione, di cui: |
c.I) | 133.758,00 | direzione dell’esecuzione; |
c.I.12) | 78.616,00 | coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008; |
PC.2 + SP.2 | 47.604,50 | prestazioni complementari e spese conglobate in fase di esecuzione. |
648.150,00 | Valore stimato complessivo dell’appalto (comprese le opzioni) |
2.2. Classificazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento
(ID Opere ai sensi del decreto ministeriale giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)
ID opere | Grado com- plessità | Declaratoria sintetica | Importo lavori da bando | Incidenza sul totale |
E.20 | 0,95 | Edifici e manufatti esistenti | 3.534.500,00 | 68,82% |
S.03 | 0,95 | Strutture, opere infrastrutturali puntuali | 371.500,00 | 7,24% |
IA.01 | 0,75 | Impianto idrico-sanitario | 203.500,00 | 3,96% |
IA.02 | 0,85 | Impianto climatizzazione | 427.000,00 | 8,32% |
IA.03 | 1,15 | Impianto elettrico | 599.000,00 | 11,66% |
TOTALE | 5.135.500,00 | 100,00% |
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)
Durata: 70 (settanta) giorni, per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1); La durata è suddivisa in:
- 45 (quarantacinque) giorni per la progettazione definitiva;
- 25 (venticinque) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
Per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2), qualora affidate in seguito all’esercizio dell’opzione di cui al punto 2.4, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di la conclusione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.
2.4. Opzione:
a) le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2) (fase di esecuzione), per euro 259.978,50 sono opzionali;
b) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1) (fase di progettazione), mentre per le prestazioni opzionali di cui al punto 2.1, numero 2) nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione appaltante, da quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
c) l’affidamento delle prestazioni opzionali di cui alla lettera a), avviene ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Codice, in quanto compatibile;
d) l’opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni dalla validazione positiva del progetto esecutivo e, comunque, non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto iniziale;
e) in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine l’aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell’opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell’aggiudicatario.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta telematica A - Busta della Documentazione amministrativa)
La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.3 e al Capo 3, è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, Sezione D, numero 8, del DGUE)
b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
--- l’eventuale possesso (requisito facoltativo) dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):
--- dall’operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C);
d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
--- la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPass, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice:
a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PassOE»;
b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PassOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PassOE» dell’operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PassOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla
C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc..
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
3.0. Motivi di esclusione
3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e
far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
--- in caso di professionista singolo o studio individuale: lo stesso professionista;
--- in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
--- in caso di società semplice o di società in nome collettivo, o comunque di società di professionisti costituita in società di persone: tutti i soci;
--- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
1) i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
2) il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
3) il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
4) i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
5) altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza inteso come titolare di una partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
--- per le società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, i soggetti individuati in precedenza a seconda della qualificazione giuridica e della composizione della società stessa;
--- in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto
dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se il candidato dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo il candidato deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti
3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti
3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
--- al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno2015);
--- al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione
non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l’obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.
3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell’operatore economico.
3.0.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32- quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999:
--- è inferiore a 15;
--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n.
39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.0.8.Protocollo di legalità / Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» (integranti il Piano triennale anticorruzione) adottato in qualsiasi momento, durante l’intera durata del contratto, dalla Stazione appaltante.
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; in ogni caso:
--- un Architetto per interventi su immobili vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo
n. 42 del 2004 (articolo 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 1925);
--- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- un soggetto abilitato alla progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011);
b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
1. Il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2.
2. Il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per i professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”).
3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria
(articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del Codice)
Considerato l’elevato grado di impegno nella fase progettuale in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione, ai fini dell’affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, per un importo complessivo nei migliori 3 (tre) esercizi tra gli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data del presente Documento, non inferiore a 2 (due) volte l’importo del valore stimato dei corrispettivi di cui al punto 2.1.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
1. Per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007.
2. Il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi emerga in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell’intermediario fiscale abilitato (soggetto che tiene e garantisce le scritture contabili).
3.1.3.Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Lavori da
bando
Requisiti minimi:
Colonna A Colonna B
0,95
0,95
0,75
0,85
1,15
E.20 I/c
S.03 I/g
IA.01 III/a
IA.02 III/b
IA.03 III/c
Importi
Declaratoria sintetica
Grado com- plessità
Classe e categ.
ID
opere
12/03/2018
al
periodo utile di riferimento: dal 12/03/2008
a) servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore 1 (una) volta l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:
Edifici e manufatti esistenti | 3.534.500 | 3.534.500 | 2.827.600 |
Strutture …. | 371.500 | 371.500 | 297.200 |
Impianto idrico-sanitario | 203.500 | 203.500 | 162.800 |
Impianto climatizzazione | 427.000 | 427.000 | 341.600 |
Impianto elettrico | 599.000 | 599.000 | 479.200 |
Ciascun operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 2.2:
--- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2);
--- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.3);
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.4);
--- l’importo dei lavori, come individuato al punto a.5);
--- l’operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
--- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un rapporto organico con
l’offerente;
a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):
--- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del decreto ministeriale 17 giugno 2016;
--- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui al punto 2.2;
a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
a.5) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
b) servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 2.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:
b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all’interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore a 2 (due) volte il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:
periodo utile di riferimento: dal | 12/03/2015 | al 12/03/2018 | |
Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: | 6 | Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: | 12 |
Ai fini del presente requisito:
c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
--- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
--- i soci professionisti attivi in caso di società;
--- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
--- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
--- i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f);
c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
--- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
--- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
--- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
--- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
c.4) non possono essere computati:
--- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- professionisti cooptati;
c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal primo mese del periodo utile da considerare all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d’ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell’operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
4. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
5. Il requisito di cui alla lettera c):
--- è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
--- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni;
--- è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) e de), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio
comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.2, lettera g).
3.1.4.Facoltativamente: Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)
Eventuale possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità della seria UNI EN ISO 9001, per il settore IAF 34.
Eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della seria UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 34, oppure registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
1. Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
2. Il requisito non è obbligatorio ai fini dell’ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini della riduzione delle eventuali garanzie.
3.2. Offerte presentate in Forma aggregata 3.2.1.Raggruppamenti temporanei di operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in
raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE.
In ogni caso:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
--- i requisiti di cui al punto 3.1.1 da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;
--- i requisiti di cui al punto 3.1.2 possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli, almeno con riferimento alla classificazione prevalente E.20, ovvero di importo maggiore tra quelle di cui al punto 2.2, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia l’importo del singolo lavoro che costituisce la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici;
--- i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico;
d) ai sensi dell’articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato/laureato o diplomato in una disciplina tecnica attinente l’ingegneria o l’architettura, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3; il giovane professionista può essere:
--- un libero professionista singolo o associato;
--- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all’articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
--- un dipendente con rapporto organico con l’offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
--- un consulente su base annua come definito al punto 1.4.2, lettera f);
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l’individuazione degli operatori economici nell’appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), se questi è un libero professionista singolo deve presentare un proprio DGUE, diversamente deve risultare dal DGUE dell’operatore economico del quale è parte.
4. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), con parziale scostamento dalle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, non sono operate distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.2, lettera g).
3.2.2.Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge
n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori delle prestazioni;
--- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3.Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.07/3.0.8 e presentare le relative
dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione il successivo punto 3.2.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto
«consorzi a cascata»).
3.2.4.Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso:
--- per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
--- per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
b) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.1.3;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro operatore economico;
--- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c);
f) non è ammesso l’avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1.
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
In applicazione dell’articolo 93, comma 10, del Codice, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.
3.3.2.Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:
CIG: | 7399378FE0 | Importo del contributo: euro | 70,00 |
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;
c) la ricevuta di avvenuto versamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla documentazione amministrativa.
3.4. Gestione della documentazione amministrativa 3.4.1.Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante, apposta con le modalità di cui al punto 1.2.3; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
3.4.2.Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
3.5.1.Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE, disponibile con le modalità di cui al punto 1.5.1, lettera b), è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico: nel primo quadro l’individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:
--- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro
della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
-- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità:
--- possesso dell’iscrizione all’ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2, richiesti al punto 3.1.1, lettera a);
--- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1, lettera b);
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2):
--- al numero 1): fatturato in servizi tecnici, distinto per esercizio annuale.
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):
--- al numero 1): totale dei lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto 3.1.3, lettera a);
--- al numero 2): somma di non più di due lavori per i quali sono stati svolti i servizi (cosiddetti
«servizi di punta») di cui al punto 3.1.3, lettera b);
(l’individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportata nell’appendice 6 del DGUE);
--- al numero 3): unità di personale tecnico utilizzato in precedenza di cui al punto 3.1.3, lettera c);
(il dettaglio e il metodo di calcolo del requisito è riportato nell’appendice 7 del DGUE);
--- al numero 4): professionisti di cui l’operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; nell’ultima colonna la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni;
--- ai numeri 5) e 6): individuazione delle professionalità particolari richieste.
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (di cui al punto 3.1.4).
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.
3.5.2.Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici
mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche)
titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia
«in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.
Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere riferito esclusivamente ai servizi tecnici. Sezione C. Lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo utile precedente:
a) i lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna Classificazione di lavori); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento.
(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B, C e D che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.3.Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C, numeri 1) e 2); ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei lavori relativi ai “servizi di punta” (nel numero massimo di 2) che concorre al requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b).
7. Individuazione delle unità di personale tecnico che hanno concorso al requisito dichiarato alla ala Parte IV, Sezione C, numero 3); ogni operatore deve dichiarare le proprie unità.
Note di chiarimento alle appendici al DGUE
1. L’appendice n. 5 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
2. Le appendici 6 e 7 devono essere compilate da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, possono essere omesse dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 70)
(Busta telematica B – Busta dell’Offerta TECNICA)
Deve essere predisposta con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere e) ed f).
4.1.1.Xxxxxxx e contenuto dell’Offerta tecnica
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
n. 1. | Elementi (e sub-elementi) Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta): | Sub-pesi | pesi |
desunta da un progetto analogo, a quello in gara ...................................................... | 30 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: |
| ||
1.a configurazione e soluzioni architettoniche: ............................................ 02 | |||
1.b soluzioni ingegneristiche: ........................................................................ 03 |
| ||
1.c soluzioni adottate in relazione all’aspetto paesaggistico ambientale: ... 03 |
| ||
1.d soluzioni in materia di ecosostenibilità e criteri ambientali: .................. 02 | |||
1.e analogia con l’intervento oggetto della prestazione: ............................. 10 | |||
1.f analogia con l’attività e le prestazioni oggetto dell’affidamento: .......... 05 |
| ||
1.g leggibilità e completezza della rappresentazione: .................................. 05 |
| ||
2. Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio): illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione........... | 30 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: |
| ||
2.a tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi:............ 02 |
| ||
2.b adeguatezza attività da svolgere (compreso livello di uso del BIM): ...... 10 |
| ||
2.c interazione con Stazione appaltante e con terzi: .................................... 03 |
| ||
2.d monitoraggio delle prestazioni: .............................................................. 03 |
| ||
2.e organizzazione del servizio sotto il profilo professionale: ...................... 05 |
| ||
2.f miglioramenti progettuali motivati economicamente sostenibili: ......... 02 | |||
2.g rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni .................. 05 |
| ||
3. Criteri ambientali: illustrazione delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale .................... | 10 | ||
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: |
| ||
3.a tematiche ambientali implementabili nell’intervento: ............................ 05 |
| ||
3.b compatibilità economica dei criteri ambientali: ...................................... 05 |
| ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 70 |
a) Xxxxx restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica, gli elementi di valutazione devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell’offerente, possono avere, i seguenti contenuti:
1) quanto all’elemento numero 1:
--- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall’offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l’offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che compongono lo compongono;
--- una relazione descrittiva dell’intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche, con l’indicazione dei servizi svolti effettivamente tra quelli di cui all’articolo 157 del Codice (livello o livelli di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza);
--- l’analogia della progettazione illustrata con l’intervento oggetto dell’affidamento è costituita dalla Classificazione mediante la parte alfabetica “E.20” della sigla alfanumerica “ID Opere” e dal grado di complessità “G” non inferiore a “0,95”, con riferimento al precedente punto 2.2; l’analogia può essere limitata ai lavori identificati come prevalenti che caratterizzano la Classificazione principale (quella di maggior importo) ai sensi di cui al citato punto 2.2, fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare gli interventi che contengano anche lavori riconducibili alle altre Classificazioni previste dai lavori oggetto delle prestazioni in gara;
--- la progettazione relativa all’intervento deve essere stata avviata e conclusa nel decennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a) o lettera b); non può essere oggetto di avvalimento o apportata da un operatore economico ausiliario;
--- la progettazione relativa all’intervento illustrato deve essere stata fatta dall’offerente e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo, oppure da uno o più professionisti titolari di un Rapporto organico con l’offerente o con il mandatario o capogruppo;
--- la progettazione deve essere stata svolta dall’offerente in via prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; può essere stata svolta da un professionista attualmente titolare di un rapporto organico con l’offerente;
2) quanto all’elemento numero 2:
--- il contenuto della relazione è lasciato all’autonomia dell’offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;
--- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intenda illustrare;
--- l’illustrazione dell’organizzazione del servizio può essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego o di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell’offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
--- gli eventuali miglioramenti progettuali proposti rispetto all’ultimo livello progettuale disponibile, devono essere coerenti con il predetto livello progettuale, non devono comportare la necessità di acquisizione di nuovi atti di assenso rispetto a quelli già eventualmente ottenuti, non devono stravolgere il rapporto intercorrente nella sequenza dei livelli progettuali prevista dall’articolo 23, commi 6, 7 e 8, del Codice e non devono ricadere nelle condizioni di cui all’articolo 106, comma 4, del Codice;
--- gli eventuali miglioramenti progettuali proposti devono essere corredati, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica rispetto alle previsioni dell’ultimo livello progettuale disponibile e non richieda uno specifico incremento delle risorse disponibili causato da tali miglioramenti;
3) quanto all’elemento numero 3:
--- il contenuto della relazione è lasciato all’autonomia dell’offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le tematiche ambientali che può individuare e la loro implementazione e attuazione nell’ambito dell’intervento oggetto dei servizi in affidamento, sotto i diversi profili della compatibilità, del risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell’intervento oggetto dei servizi da affidare;
--- la relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica che ne dimostri la sostenibilità economica rispetto alle previsioni dell’ultimo livello progettuale disponibile e non richieda uno specifico incremento delle risorse disponibili causato da tali miglioramenti;
b) l’offerta tecnica deve essere costituita come segue:
1) quanto all’elemento numero 1:
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 4 (quattro) schede in formato A3, oppure di 8 (otto) schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
--- per la relazione descrittiva un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
2) quanto all’elemento numero 2:
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
--- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
3) quanto all’elemento numero 3:
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
--- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
c) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), ancorché indicato per ciascuno degli elementi, può essere liberamente distribuito tra gli stessi in base alle necessità dell’offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;
d) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
--- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
e) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è essere valutato negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi al sub-elemento 2.g).
4.1.2.Condizioni dell’Offerta tecnica
a) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere sottoscritti dall’offerente con firma digitale;
--- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere redatte su uno o più files in formato pdf (Portable Document Format) raggruppati in un unico file compresso, con sottoscrizione digitale, prima del caricamento sulla Piattaforma telematica, con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere e) ed f);
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
b) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;
c) l’Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
d) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o
commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2;
f) non è ammesso il ricorso all’avvalimento, nemmeno parziale, per gli elementi, sub-elementi o aspetti dell’Offerta tecnica.
4.2. Offerta economica
(Busta telematica B – Busta dell’Offerta ECONOMICA)
Deve essere predisposta con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere g) e h).
Si intende la busta telematica che contiene l’Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti.
4.2.1.Offerta di prezzo (Peso 30)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo di cui al punto 2.1, firmata digitalmente e poi caricata (upload) sulla Piattaforma, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;
c) il ribasso è unico è si applica a tutte le prestazioni di cui al punto 2.2;
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
4.2.2.Offerta di tempo
In deroga all’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al Capo 4 con le specificazioni di cui al presente Capo 5.
5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 5.1.1.Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:
1) quanto all’elemento numero 1:
1.a) la più pregevole configurazione architettonica e la più innovativa soluzione architettonica; 1.b) le più pregiate, innovative e performanti soluzioni ingegneristiche, con riferimento alla
struttura e agli impianti;
1.c) le più apprezzabili soluzioni dell’intervento progettato in relazione al contesto e all’aspetto ambientale inteso come inserimento paesaggistico e ambientale;
1.d) le più apprezzabili soluzioni dell’intervento progettato in relazione alla sostenibilità ecologica e ai criteri ambientali;
1.e) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica (E.20) di maggior importo tra quelle attribuite al punto 2.2, con estensione della preferenza, in via graduata, anche all’analogia con le altre Classificazioni minori (S.03, IA.01, IA.02 e IA.03) attribuite al medesimo punto 2.2;
1.f) il maggior grado di analogia con l’attività e le prestazioni oggetto dell’affidamento, individuate al punto 2.1, ovvero l’aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al predetto punto 2.1, oppure, in via graduata, gli altri livelli di progettazione, la direzione lavori o il coordinamento per la sicurezza;
1.g) la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;
2) quanto all’elemento numero 2:
2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, autonomamente illustrate dall’offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità;
2.b) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare, all’eventuale uso del BIM (Building Information Modelling), all’uso di metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);
2.c) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all’intervento, compresi i potenziali utenti, le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati i verificatori e il validatore del progetto;
2.d) le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche, eventualmente anche implementate con il WBS e il WBE illustrati in precedenza;
2.e) la più affidabile organizzazione dei servizi da svolgere, sotto il profilo delle migliori professionalità messe a disposizione e del loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni;
2.f) i più innovativi, originali, prestazionali, efficienti interventi di miglioramento proposti, rispetto al livello progettuale disponibile, finalizzati al miglior raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, purché non comportino la necessità di acquisizione di nuovi atti di assenso rispetto a quelli già eventualmente ottenuti, non stravolgano ere il rapporto intercorrente nella sequenza dei livelli progettuali prevista dall’articolo 23, commi 6, 7 e 8, del Codice e non ricadano nelle condizioni di cui all’articolo 106, comma 4, del Codice; in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come sufficienza delle risorse disponibili;
2.g) il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione “anticipata” che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell’apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
3) quanto all’elemento numero 3:
3.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche ambientali e dei criteri ambientali che possono essere coinvolti o implementati nel progetto, le più apprezzabili, innovative e performanti soluzioni in relazione alla sostenibilità ambientale ed energetica e la loro miglior efficienza in termini di risultati attesi, anche con riferimento alle risorse da impiegare, all’eventuale riutilizzo dei materiali e allo smaltimento di quelli non riutilizzabili, e con estensione al ciclo di vita utile del bene;
3.b) la più apprezzabilmente credibile compatibilità economica dei criteri ambientali individuati e implementabili, intesa come sostenibilità in termini di eventuale investimento necessario, privilegiando il miglior rapporto tra l’impatto ambientale e l’impatto economico;
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- a prescindere dal loro valore intrinseco non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1;
c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), oppure sono in numero superiore a 12), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxxx di valori | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi Pmax
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero)
e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;
e) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
f) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale;
g) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello);
5.1.2.Punteggio finale, riparametrazione e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:
a) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 5.1.1, lettera g);
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione:
--- è effettuata prima dell’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui alla successiva lettera c);
--- è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
c) è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull’intero di trenta);
--- la predetta soglia di sbarramento trova applicazione dopo l’eventuale riparametrazione di secondo livello di cui alla precedente lettera b).
5.1.3.Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta
In deroga a quanto previsto ai punti 5.1.1 e 5.1.2, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di cui ai predetti punti 5.1.1 e 5.1.2, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6 sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice.
5.2. Valutazione della «Offerta Economica» 5.2.1.Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo:
a) l’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all’ultima voce del punto II.2.5) del bando di gara, è
costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,90;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:
per R i <= R soglia C i = X * R i / R soglia
per R i > R soglia C i = X + (1,00 - X) * [(R i – R soglia) / (R max – R soglia)]
dove:
C i
R i
R soglia
R max
è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;
è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;
5.2.2.Criterio di valutazione dell’elemento Tempo
Non è previsto l’elemento tempo.
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.1.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica;
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti con un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e), oppure un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile, in ogni caso previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1;
6.1.2.Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già effettuata in precedenza dalla Piattaforma telematica, e ad attribuire a ciascuna offerta una lettera in sequenza coerente con la predetta secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.».
6.1.3.Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Xxxxx:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
--- non consente l’individuazione degli offerenti;
--- è stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
--- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
--- non contiene le buste interne: Busta A – Busta amministrativa, la Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;
--- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o
carente di una o più d’una delle buste interne;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- in Raggruppamento temporaneo di candidati che non hanno la disponibilità di almeno un giovane professionista alle condizioni e con le caratteristiche di cui al punto 3.2.1, lettera d);
--- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
--- la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione in forma completa;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
--- che hanno omesso l’indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., xxxxx restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che, in ogni caso, il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
e) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
f) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.
6.2.2.Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
6.3. Conclusione della fase di ammissione
6.3.1.Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.
6.3.2.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Gestione della «Offerta tecnica» 6.4.1.Apertura della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e
dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 9.1.1:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta tecnica;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2.Esame di merito della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettere b) e c) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
e) che, in relazione all’elemento di valutazione di cui al punto 4.1.1, n. 1 (Capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell’offerta), hanno utilizzato un progetto non riconducibile all’offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo punto 4.1.1, lettera a), numero 1).
6.4.4.Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e 5.1.3 e formula una graduatoria provvisoria delle sole
Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
6.5. Gestione della «Offerta economica» 6.5.1.Apertura della «Offerta economica»
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di
gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e).
6.5.3.Valutazione della «Offerta economica»
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto
5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.
6.5.4.Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
6.5.5.Valore giuridico dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi e della graduatoria
Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1;
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l’Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall’Offerta tecnica dell’offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 7.2.1.Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di
congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2.Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle
precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto comunicato in precedenza;
f) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Stazione appaltante esclude l’offerta dell’offerente che:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
--- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
--- in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice;
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3.Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare: a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni; a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il
predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio,
o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a
carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.4) utile d’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione 7.3.1.Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto
qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2.Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui
all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui al punto 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.3.3.Verifica straordinaria
In ogni momento della procedura e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede a verificare che il progetto presentato/i progetti presentati ai fini dell’elemento di valutazione di cui al punto 4.1.1, n. 1 (Capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell’offerta), sia riconducibile all’offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo punto 4.1.1, lettera a), numero 1). In caso di verifica negativa l’offerente è escluso.
7.4. Aggiudicazione 7.4.1.Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere
disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali non tiene conto di eventuali prestazioni migliorative o aggiuntive derivanti dall’ Offerta tecnica.
7.4.3.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
7.4.4.Divieti legali conseguenti all’aggiudicazione
Ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice, all’appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l’aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico.
Le preclusioni e i divieti che precedono non si applicano se i soggetti interessati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell’incarico di cui al presente procedimento non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori o se le condizioni di incompatibilità sono rimosse tempestivamente.
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante:
--- una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, compresi i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione di progettazione, per un massimale garantito non inferiore a 1.000.000,00 euro;
--- il mancato deposito può comportare la revoca dell’aggiudicazione e, in ogni caso, preclude la stipula del contratto;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all’aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione 9.1.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2, nei limiti di cui al punto 9.1.4;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.1.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3.Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.1.4.Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
9.2.3.Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale
o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni 9.3.1.Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla
dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
--- versamento all’Agenzia delle entrate con modello F23 (voce “altri casi”, codice tributo “456T”, codice ufficio ), allegando la scansione per immagine del modello; in ogni la Stazione appaltante potrà chiedere copia della quietanza prima dell’aggiudicazione;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.3.2.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.3.3.Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Comunità Montana di Valle Sabbia nella persona
della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
9.3.4.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 3.5 allegato del presente Documento;
d) lo schema di contratto disciplinare di incarico, disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.3;
e) gli atti individuati al punto 1.5.2 con i relativi allegati;
9.3.5.Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il responsabile della Centrale Unica di Committenza: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Modello di offerta economica riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo.
decreto ministeriale 17 luglio 2016 | Categoria | ID | E.20 | S.03 | IA.01 | IA.02 | IA.03 | E.20 | S.03 | IA.01 | IA.02 | IA.03 | NETTO | Spese | TOTALE | ||
Importo dei lavori | V | 68,82% | 7,23% | 3,96% | 8,31% | 11,66% | 3.534.500 | 371.500 | 203.500 | 427.000 | 599.000 | 5.135.500 | |||||
Grado di complessità | G | 0,95 | 0,95 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 0,95 | 0,95 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | - | |||||
Parametro base: 0,03+10/V 0,4 | P | 0,0540 | 0,0892 | 0,1053 | 0,0860 | 0,0789 | 181.404,80 | 31.466,23 | 16.065,57 | 31.196,90 | 54.328,5866 | ||||||
PROGETTAZIONE DEFINITIVA | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su r | Qb.II.01 | 0,230 | 0,180 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 41.723 | 5.664 | 2.570 | 4.992 | 8.693 | 63.642 | 14.265 | 77.907 | ||
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico ( | Qb.II.05 | 0,070 | 0,040 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 12.698 | 1.259 | 1.125 | 2.184 | 3.803 | 21.068 | 4.723 | 25.791 | |||
Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) | Qb.II.09 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 10.884 | 1.888 | 964 | 1.872 | 3.260 | 18.868 | 4.229 | 23.097 | |||
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) | Qb.II.12 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 5.442 | 944 | 482 | 936 | 1.630 | 9.434 | 2.115 | 11.548 | |||
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti | Qb.II.14 | 0,090 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 635 | 3.467 | |||||||
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti | Qb.II.15 | 0,120 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 846 | 4.622 | |||||||
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali | Qb.II.16 | 0,180 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 1.270 | 6.934 | |||||||
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | Qb.II.17 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 9.070 | 1.573 | 803 | 1.560 | 2.716 | 15.723 | 3.524 | 19.247 | |||
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | Qb.II.18 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 10.884 | 1.888 | 964 | 1.872 | 3.260 | 18.868 | 4.229 | 23.097 | |||
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | Qb.II.19 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 3.628 | 629 | 321 | 624 | 1.087 | 6.289 | 1.410 | 7.699 | |||
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997) | Qb.II.20 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 3.628 | 629 | 321 | 624 | 1.087 | 6.289 | 1.410 | 7.699 | |||
Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) | Qb.II.21 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 5.442 | 944 | 482 | 936 | 1.630 | 9.434 | 2.115 | 11.548 | |||
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | Qb.II.23 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 1.814 | 315 | 161 | 312 | 543 | 3.145 | 705 | 3.849 | |||
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi( art. 33, comma 1, le | Qb.III.01 | 0,070 | 0,120 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 12.698 | 3.776 | 2.410 | 4.680 | 8.149 | 31.713 | 7.109 | 38.821 | ||
Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) | Qb.III.02 | 0,130 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 23.583 | 4.091 | 803 | 1.560 | 2.716 | 32.753 | 7.342 | 40.094 | |||
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'inciden | Qb.III.03 | 0,040 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 7.256 | 944 | 803 | 1.560 | 2.716 | 13.280 | 2.977 | 16.256 | |||
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | Qb.III.04 | 0,020 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 3.628 | 315 | 321 | 624 | 1.087 | 5.975 | 1.339 | 7.314 | |||
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010) | Qb.III.05 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 3.628 | 787 | 482 | 936 | 1.630 | 7.462 | 1.673 | 9.135 | |||
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | Qb.III.06 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 5.442 | 944 | 482 | 936 | 1.630 | 9.434 | 2.115 | 11.548 | |||
Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008) | Qb.III.07 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 18.140 | 3.147 | 1.607 | 3.120 | 5.433 | 31.446 | 7.049 | 38.495 | |||
DIREZIONE DEI LAVORI | Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione | Qc.I.01 | 0,320 | 0,380 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 58.050 | 11.957 | 5.141 | 9.983 | 17.385 | 102.516 | 22.979 | 125.495 | ||
Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile | Qc.I.02 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 5.442 | 629 | 482 | 936 | 1.630 | 9.119 | 2.044 | 11.163 | |||
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manualid'uso e manuten | Qc.I.03 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 3.628 | 629 | 321 | 624 | 1.087 | 6.289 | 1.410 | 7.699 | |||
Contabilità dei lavori a misura | Qc.I.09 | 0,019 | 0,060 | 0,045 | 0,045 | 0,039 | 3.409 | 1.888 | 723 | 1.404 | 2.122 | 9.545 | 2.140 | 11.684 | |||
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008) | Qc.I.12 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 45.351 | 7.867 | 4.016 | 7.799 | 13.582 | 78.616 | 17.622 | 96.237 | |||
ID | E.20 | S.03 | IA.01 | IA.02 | IA.03 | E.20 | S.03 | IA.01 | IA.02 | IA.03 | NETTO | Spese | TOTALE | ||||
PROGETTAZIONE DEFINITIVA | PD | 0,580 | 0,890 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 105.215 | 28.005 | 8.193 | 15.910 | 27.708 | 185.031 | 41.475 | 226.506 | |||
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | PE | 0,410 | 0,445 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 74.376 | 14.002 | 6.908 | 13.415 | 23.361 | 132.063 | 29.602 | 161.665 | |||
FASE DI PROGETTAZIONE | PROG | 0,990 | 1,335 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 179.591 | 42.007 | 15.102 | 29.325 | 51.069 | 317.094 | 71.078 | 388.171 | |||
DIREZIONE DEI LAVORI | DL | 0,659 | 0,750 | 0,685 | 0,685 | 0,679 | 119.508 | 23.600 | 11.005 | 21.370 | 36.892 | 212.374 | 47.604 | 259.978 | |||
TOTALE GENERALE (senza spese) | TOT | 1,649 | 2,085 | 1,625 | 1,625 | 1,619 | 299.098 | 65.607 | 26.107 | 50.695 | 87.961 | 529.468 | 118.682 | 648.150 | |||
- | 26 | 31 | 35 | 36 | 37 | 22,42% | 22,42% | 22,42% | 22,42% | 22,42% | 22,42% | Aliquota spese | |||||
Direttori Operativi oltre al DL | DIR | - | - | - | - | - | 67.044 | 14.706 | 5.852 | 11.363 | 19.717 | 118.682 | Importo spese | ||||
Ispettori di Cantiere oltre al DL | ISP | - | - | - | - | - | 366.142 | 80.313 | 31.958 | 62.058 | 107.677 | 648.150 | TOTALE con spese |