BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DIIMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - FONDI ANNO 2022 - CANONI ANNO 2021 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 APRILE 2022
Xxxx.xx. 3276
COMUNE DI ZOPPOLA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DIIMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO -
FONDI ANNO 2022 - CANONI ANNO 2021
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 APRILE 2022
Art. 1 – Oggetto del Bando
1. Il presente Bando, approvato con determinazione del Responsabile Area Assistenza ed Istruzione del 04.03.2022, disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021 (a tale proposito si precisa che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, agli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando).
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2021.
3. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.23 del 28.02.2022.
Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo
1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo regionale per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
1. Xxxxxxx presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
• i cittadini italiani;
• i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Xxxxxx, xx xxxxx xxx X. Xxx. 00/00/0000, x 00;
• i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
• i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gliinteressatidovranno essere in possesso, al momentodellapresentazionedelladomandadeiseguenti requisiti:
A – requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale
Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:
- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
- non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, “l’attività lavorativa”;
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno.
B – ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:
1. essere maggiorenni;
2. essere o essere stati nell’anno 2021 titolari del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo
L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:
• deve essere posta sul territorio regionale
• essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale
Bando inquilini 2022 – pagina 1 di 8
• può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata
• non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.
Il contratto di locazione:
• deve essere efficace e regolarmenteregistrato
• non deve riferirsi a sole quote di alloggi
• non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado
• dev’essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell’art. 2 comma 3 (c.d 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purchè nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall’Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2 (c.d.transitori per universitari)
3. avere la residenza anagrafica nel Comune di Zoppola;
4. essere conduttore alla data di presentazione dell’istanza, ovvero essere stato conduttore nell’anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio in base a un contratto di locazione come definito al comma 2;
5. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all’interno del territorio nazionale e all’estero, conesclusione:
• degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
• delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
• della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
• della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
• della proprietà di xxxxxxx, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell’unione civile.
Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea - con esclusione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria - il possesso di tale requisito con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza di ciascuncomponenteilnucleofamiliare, va dimostratoconappositacertificazione o attestazione di cui all’art. 7, punto 3.
6. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 delc.p.
7. che nessun componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, ha beneficiato per l’anno 2021 di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, né ha usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell’importa sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale.
C – requisiti economici:
- appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 30.000,00;
- essere tenuto al pagamento di un canone di locazione per l’anno 2021 la cui incidenza sul valore I.S.E.E. (al netto degli oneri accessori) è:
a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a due pensioni minime dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 per cento. Per il 2022 l’importo ammonta a 13.632,84 euro, da elevare del 20% (16.359,41) per i nuclei composti da 1 componente.
b) possesso di un indicatore ISEE non superiore al valore fissato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 16 della legge regionale 1/2016 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento. Per il 2022 l’importo ammonta a 20.000,00 euro da elevare del 20% (24.000,00) per i nuclei composti da 1 componente.
Art. 4 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica
1. Per nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale o economica si intendono:
a) anziani: le persone che hanno compiuto 65 anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i 35 anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
d) disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore
I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha computo 65 anni di età oppure è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;
Le maggiorazioni sono cumulabili.
Art. 5 – Determinazione dell’importo del contributo e mBoadnadloitiànqduiileinroi 2g0a2z2io–npeagdienlalo2sdtie8sso
1. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall’incidenza posseduta i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia, o qualora l’importo del contributo così calcolato sia inferiore ad € 30,00.
2. in fase di erogazione dei contributi sui canoni pagati per l’anno 2021, il 5% degli stanziamenti regionali saranno destinati esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data di presentazione della domanda , non abbiano compiuto 36 anni.
3. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a zero o nel caso in cui il canone di locazione corrisposto sia di importo superiore, verrà concesso un contributo pari all’intero canone di locazione corrisposto nell’anno 2021 e comunque per un importo massimo di € 3.110,00.
Per i nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 4 il contributo da assegnare sarà incrementato del 25%.
4. Il contributo, comprensivo dell’eventuale applicazione dell’incremento previsto dal punto 2, non potrà in nessun caso superare l’importo di € 3.110,00 per i richiedenti in fascia A e l’importo di € 2.330,00 per i richiedenti in fascia B di cui all’art. 3, e comunque non potrà essere superiore all’ammontare del canone corrisposto nell’anno 2021 o inferiore ad euro 30.
5. Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
6. Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Zoppola per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Zoppola procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell’assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo proporzionalmente ridotto.
7. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall’art. 11, comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
8. Ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con il contributo Fondo affitti (comma 3 dell’art. 11 della legge medesima).
9. Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E’ ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all’assegnazione del contributo
Art. 6 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo
Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
• è ammessa un’unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2021;
• nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un’autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
• la domanda di contributo va presentata al Comune di Zoppola, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altra Regione;
• la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 7.
• Si precisa che l’ammontare del canone di locazione NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all’art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nelcanone.
1. Le domande in regola con l’imposta di bollo, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra il 07.03.2022 e il 15.04.2022 (data improrogabile di scadenza), utilizzando una delle modalità qui di seguito illustrate:
• Consegnate presso l’Area Assistenza ed Istruzione accedendo all’ufficio su appuntamento telefonico 0434 -577520- 532;
• spedizione postale a mezzo raccomandata RR.;
• trasmissione a mezzo PEC;
a - Trasmissione tramite il servizio postale
E’ consentita esclusivamente se effettuata mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Zoppola – Via Romanò , 14 – 33080 Zoppola , sottoscrivendo la domanda e allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista al punto 7. Farà fede la data del timbro postale di partenza, purchè la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Il termine di scadenza per questa modalità di trasmissione è il 29.04.2022, entro l’orario di chiusura degli uffici postali.
b - Trasmissione telematica via pec
Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l’istanza
debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro il termine è a completo carico del mittente. In questo caso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 15/04/2022 alle ore 24.00.
Per presentare le domande di contributo dovrà essere utilizzato unicamente il modello predisposto dal Comune di Zoppola, scaricabile dal Sito Internet del Comune (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) o messo a disposizione presso l’Area Assistenza del Municipio.
2. Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate o pervenute oltre il termine di scadenza.
3. E’ anche possibile inviare la richiesta di informazioni attraverso una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
Xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx;
Art. 7 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:
1. Fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione), PENA L’ESCLUSIONE;
2. (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di xxxxxxx. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere trasmessa all'Area assistenza copia del permesso di soggiorno rilasciato.
3. (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, con esclusione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis della L.R. 1/2016 e dell’art. 9, comma 3 del Regolamento di esecuzione dell’art. 19 della L.R. 1/2016, il possesso del requisito riguardante le proprietà immobiliari all’estero di cui all’art. 3, comma 2, lettera B – 5, va dimostrata mediante certificazione o attestazione - rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero:
a.legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero attesta la conformità all'originale. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, dovrà essere presentata apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italianaall’estero.
b. Tale documentazione dev’essere prodotta con riferimento al paese di origine e all’eventuale paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare. Per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza si intende il paese estero in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. (vedi art.9 punto 8)
4. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
5. (nel caso di cambio abitazione) fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
6. fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2021. Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico. Le ricevute potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva del proprietario, che attesti la situazione di non morosità;
7. copia della registrazione fiscale iniziale;
8. (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga (ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga)
9. fotocopia dell’attestazione ISEE redatto in base alla nuova normativa DPCM 159/2013;
Art. 8 – Integrazioni ed esclusioni
1. Successivamente alla data del 15/04/2022 le domande consegnate non saranno ammesse al contributo.
2. Saranno escluse, inoltre, tuttequelle domande relative ai casi incui il richiedente:
• non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
• non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
• abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
• abbia omesso la presentazione di uno o più documenti tra quelli indicati al precedente art. 7, punti 2 e 3 e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, perseveri nel comportamento omissivo;
• nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 10, abbia omesso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti dagli uffici comunali, impedendo così a questi ultimi di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;
• abbia omesso, nel caso di morosità dichiarata all'atto della domanda, la presentazione della documentazione di conferma della morosità, prevista al successivo art. 9, punto 1, nei termini comunicati dall'Amministrazione con lettera raccomandata;
• pur risultando moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2021, non abbia dichiarato la morosità nella domanda.
3. Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande:
• presentate su modello diverso da quello predisposto dall'Amministrazione comunale o inviate con una modalità non ricompresa tra quelle indicate dal presente bando.
• prive di sottoscrizione.
• prive della fotocopia di un valido documento di identità personale, salvo che l'interessato non regolarizzi e perfezioni la domanda entro il termine di scadenza del Bando.
4. Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.
Art. 9 – Casi particolari
1. Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l’anno 2021 (esclusi gli oneri accessori) e dichiarata nella domanda, il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante dichiarazioni scritte su moduli inviati dall’Area Assistenza ed Istruzione, in sede di liquidazione del contributo, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. Nel caso in cui il richiedente, dai controlli effettuati, risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all’anno 2021, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa e il richiedente denunciato alle Autorità competenti.
2. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
3. Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l’importo del canone tra i nuclei coabitanti.
4. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
5. Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell’istanza.
6. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ess.mm.ii..
7. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Area assistenza – Via Romanò nr.14 – Zoppola; l’Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.
8. Impossibilità di produrre la certificazione di cui all’art. 29, comma 1 bis della L.R. 1/2016 e dell’art. 9, comma 3 del Regolamento di esecuzione dell’art. 19 della L.R. 1/2016 (proprietà all’estero): qualora il richiedente extracomunitario si trovi nell’impossibilità di allegare la certificazione richiesta dall’art. 7, comma 3 del presente bando (certificazione delle proprietà all’estero), verrà comunque ammesso a contributo con riserva come indicato dalle disposizioni regionali prot.1820/2022.
Art. 10 – Controllo a campione
Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti la seguente ulteriore documentazione:
1. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
2. (nel caso di cambio abitazione) fotocopia anche del nuovo contratto di locazione;
3. fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2021. Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico. Le ricevute potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva del proprietario, che attesti la situazione di non morosità, su modello da richiedere all’Area assistenza;
4. copia della registrazione fiscale iniziale;
5. (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga (ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga)
6. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 4 – lettera d) del presente Bando;
7. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi
Nel caso la documentazione sopra elencata non venga prodotta all’amministrazione, il richiedente decadrà dal beneficio, come disposto all’art. 12.
Art. 11 – Istruttoria delle domande
1. L’Area assistenza procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell’art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
2. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
3. Entro il 31/05/2022 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l’elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno e alle graduatorie complete. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.
Art. 12 – Controlli e sanzioni
1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L’Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
Veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in particolare sull’esistenza di morosità. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune di Zoppola si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 13 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell’indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.
Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.
Art. 14 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
- alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
- all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2021;
- alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- nota regione comunicazioni relative alle predisposizioni dei bandi anno 2022.
I dati acquisti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della responsabile dell' Area Assistenza ed Istruzione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, i l quale è anche il responsabile del trattamento dei dati raccolti a seguito della presentazione delle domande di cui al presente Bando.
Zoppola, 07.03.2022 Il Responsabile dell’Area Assistenza ed Istruzione
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx