BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI USO DEGLI IMPIANTI
BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI USO DEGLI IMPIANTI
L'anno …………… il giorno ………. del mese di …………, in Vibo Valentia nella sede Comunale piazza Martiri d'Ungheria, con la presente scrittura privata
TRA
A) COMUNE DI VIBO VALENTIA (Codice Fiscale n. 00302030796), di seguito denominato "Concedente", legalmente rappresentato domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, Xxxxxx Xxxxxxx X'Xxxxxxxx - 00000
- Xxxx Xxxxxxxx, la quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo
E
B) ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/ENTE C.F. , di seguito denominata "Concessionario" con sede in , via
__________ ___, nella persona del Sig. , nato a
i l ________, il quale interviene nella sua qualità di
della (Associazione/Società/Ente).
PREMESSO
- che il Comune è proprietario dell'immobile posto in
(riferimenti catastali) di cui alla planimetria allegata;
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e con esso la bozza della presente convenzione allegata al regolamento sotto la lettera "B"; che la (Associazione/Società/Ente) (di seguito "Concessionario") è risultata aggiudicataria della gestione dell'impianto di cui sopra, giusta la Determinazione Dirigenziale n. _ ;
- che la (Associazione/Società/Ente) ha approvato il presente schema di convenzione nella riunione del (ORGANO SOCIETARIO) del
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Dato atto che quanto esposto nella premessa si intende qui riportato e fa parte integrante dei patti, unitamente agli atti ivi richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere, II Comune di Vibo Valentia, in seguito chiamato "Concedente" da in concessione alla ( Associazione / Società / Ente) di seguito chiamata "Concessionario", che accetta, alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'impianto sportivo, di cui ai riferimenti in premessa citati, identificato dalla planimetria allegata alla presente convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).
L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l'esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con la struttura e la destinazione di uso.
ART. 2 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione avrà validità per cinque anni a far data dalla stipula dell'atto.
ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO
II Concessionario si impegna a perseguire una politica a favore della divulgazione della pratica dello sport a tutti i livelli sociali e a garantire all’interno dell'impianto lo svolgimento della vita democratica. Si impegna inoltre a garantire l'utilizzo degli impianti nel contesto di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale per attività sportiva scolastica in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
ART. 4 - LE TARIFFE
Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario applicherà le tariffe stabilite annualmente dall’Ente con proprio atto deliberativo ai sensi dell’art.32 del vigente regolamento sull’utilizzo degli impianti sportivi (su proposta del concessionario) e tenuto conto dei costi di gestione oraria dell'impianto, della qualità dei servizi che l'impianto propone e delle tariffe praticate dagli altri impianti similari. Le tariffe d'uso dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.
ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a: adempimenti dovuti a normative fiscali;
acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività programmate e a carattere straordinario;
sorveglianza e custodia dell'intero complesso; gestione della sicurezza.
II Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e a garantire il rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle di sicurezza. A tale scopo dovranno essere comunque adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell'impianto o di parte di esso. Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Concedente.
II Concedente si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione.
II Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.
A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi per ciò della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza.
II nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per scritto all'Amministrazione Comunale ( Settore LL.PP e Manutenzione e Dirigente responsabile
dello Sport).
II Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici, degli impianti di qualsiasi tipo.
Inoltre il concessionario si impegna ad eseguire con oneri a proprio carico le opere di manutenzione straordinaria e a realizzare le opere migliorative indicate nell’allegato programma di manutenzione straordinaria e migliorative. Il tutto in conformità a quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento.
Ai sensi del citato art.9 il Concessionario dovrà comprovare con documentazione idonea gli interventi effettuati.
II Concessionario si impegna inoltre a garantire l'attività sportiva a favore dei soggetti disabili e sportivamente meno dotati con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei principi psico-pedagogici nella formazione sportiva.
Sia in sede di consegna dell'impianto sia successivamente, con appositi separati atti, l'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e dell'impianto in generale, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, alle quali il gestore ha l'obbligo di attenersi.
II Comune di Vibo Valentia provvedere, a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti, alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente e non compresa nelle opere di manutenzione straordinaria di cui all’allegato programma di manutenzione straordinaria e migliorative a carico del concessionario come meglio specificato all'Art. 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del impianti sportivi comunali.
E' fatto divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, migliorie o modifiche all'impianto concesso senza autorizzazione e approvazione preventiva dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale.
II Concessionario provvede a sua cura e spese all'intestazione a se stesso di tutti i contratti di utenza e fornitura, nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni ai competenti uffici per il pagamento di tutte le imposte, tasse e canoni dovuti, di cui assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio fatti salvi tutti quei casi in cui sussistano condizioni oggettive tali da non consentirne l’intestazione. Tali casi saranno amministrati con accordi integrativi della presente convenzione, da approvare con Delibazione di Giunta Comunale.
Il pagamento di ogni imposta, tassa, canone e delle forniture e di quanto altro necessario per la gestione dell’impianto è ad esclusivo carico del Concessionario.
II Concessionario ha l'obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto per (numero di giorni annui variabile tra sette e quattordici a seconda della tipologia dell'impianto) giorni all'anno. La richiesta deve essere inoltrata alla (Associazione/Società/Ente) con preavviso di almeno 15 giorni.
ART. 7 - CANONE O CONTRIBUTO
Per la concessione in uso dell'impianto il Comune, a seguito delle risultanze della procedura di aggiudicazione, percepirà dalla (Associazione/Società/Ente) un canone annuo di €
ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO
Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 9 - GARANZIE ASSICURATIVE
II Concessionario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con primaria Compagnia di Assicurazione, a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere durante l'attività di gestione con massimali adeguati all'importanza dell'impianto. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, e della cauzione come specificati dall'art.11 del regolamento ,deve essere depositata agli atti dell'Ufficio Sport.
ART. 10 - TUTELA DEL PERSONALE
II Concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno dotato delle necessarie qualifiche professionali e purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto.
Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i C.C.N.N. di categoria.
II Concedente non risponderà degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e dell'adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente o collaboratori che verso terzi.
ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in subconcessione, anche gratuita, dell'impianto a terzi. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi).
ART. 12 - BAR RISTORO E PUBBLICITA’
II Concessionario potrà svolgere all'interno degli impianti attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative di pubblica sicurezza, commerciale e igienico-sanitaria vigenti in materia.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie relative alla applicazione interpretazione, esecuzione della presente convenzione sono devolute al Tribunale di Vibo Valentia.
ART. 14 - CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente e che anche se non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle norme del codice civile e altre disposizioni di legge applicabili.