APPUNTI E SUGGERIMENTI (NON ESAUSTIVI)
APPUNTI E SUGGERIMENTI (NON ESAUSTIVI)
PER LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
IN MATERIA DI
prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali
nei luoghi di lavoro
PREFAZIONE
di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
già Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro,
Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino
Il mondo del lavoro si prospetta ormai come un mondo su cui gravano nuovi rischi come le molestie e la violenza anche di natura sessuale. Ma in propo- sito la nostra legislazione e la nostra giurisprudenza patiscono alcune fragilità destinate a ripercuotersi negativamente sull’efficacia degli interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.
2 Una in particolare: in Italia, la storia del reato di mob- bing è molto diversa da quella vissuta in altri Paesi europei.
Esemplare è il caso della Francia dove il reato di mobbing è espressamente previsto dal codice pe- nale nell’art. 222-33-2 - più volte ritoccato - che da anni punisce l’harcèlement moral e, in particolare, il fatto di molestare altri mediante condotte ripetute aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro atte a ledere i suoi diritti e la sua dignità, ad alterarne la salute fisica o mentale o a comprometterne il futuro professionale.
In Italia, la storia del reato di mobbing è una storia giurisprudenziale che, a differenza di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma.
Più proposte di legge mirano a introdurre il reato di mobbing, inserendo nel codice penale un apposito art. 612-ter. Solo che l’intento è quello di punire il da- tore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luo- go o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessa-
zione o di persecuzione psicologica tali da compro- mettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. Dove si affaccia un concetto di molestia che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cas- sazione, non include le condotte vessatorie tenute in un’unica occasione, né le condotte che, pur non prefiggendosi “un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”, lo causino o lo possano comportare.
E ciò in contrasto a tutt’oggi non segnalato con le indicazioni date dall’OIL nella Convenzione del 21 giugno 2019 n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, pur resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 2021 n. 4, che all’art. 1, paragrafo 1, lettera a) fornisce una definizione di “violenza e molestie” nel mondo del lavoro ben più ampia: “un insieme di pratiche e di comporta- menti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”, ivi incluse “la violenza e le molestie di genere”.
Le illuminanti pagine qui presentate hanno il merito di farci comprendere che è il momento di passare ovunque dalle parole ai fatti.
E a maggior ragione inducono a chiedere al Governo e al Parlamento l’introduzione di un reato di mob- bing effettivamente e integralmente in linea con le esigenze di tutela delle vittime.
INTRODUZIONE
di Xxxxxxxxx Xxxxxx
Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza sul Lavoro CGIL Piemonte
(progettazione e coordinamento del percorso formativo in materia di prevenzione delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro - marzo 2021-luglio 2022)
Questo è l’elaborato di un gruppo di lavoro che si è costituito alla fine del Percorso formativo in mate- ria di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali iniziato in CGIL Piemonte nel set- tembre del 2021.
Il lavoro che proponiamo di seguito, non è “origina- le” ma frutto dell’analisi e della condivisione di di- versi contenuti estrapolati e/o dedotti da documen- tazione regionale, nazionale, europea e mondiale (documentazione completa vedi pag. 26).
Riteniamo che un insegnamento della formazione sia anche quello di imparare a selezionare le fonti ed individuare quelle più attinenti allo scopo che ci si prefigge.
Lo scopo, nel nostro caso, è quello di darci strumenti operativi per migliorare le condizioni di lavoro delle
lavoratrici e dei lavoratori ed in particolare, nella fat- tispecie, prevenire le violenze e le molestie (anche sessuali) negli ambienti di lavoro e se purtroppo do- vessimo arrivare in ritardo, saper gestire al meglio le conseguenze di violenze e molestie (anche sessuali) agite da soggetti diversi.
Pensiamo che questo debba essere un lavoro “in iti-
nere”, implementabile e modificabile così come lo 3
sono dentro i luoghi di lavoro l’organizzazione, gli organigrammi, la politica aziendale di salute e sicu- rezza, la valutazione dei rischi e il conseguente Do- cumento di Valutazione dei Rischi, la capacità e la forza contrattuale…
Avremo fatto un buon lavoro se questi suggerimen- ti non rimarranno a lungo così come li scriviamo adesso!
L’ACCORDO QUADRO EUROPEO
SULLE MOLESTIE
E SULLA VIOLENZA
SUL LUOGO DI LAVORO
recepito in Italia con molti Accordi Interconfederali
Obiettivo
sensibilizzare maggiormente i datori e le datrici di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici e i rappresentanti sulle molestie e sulla
4 violenza sul luogo di lavoro
fornire a tutti i livelli un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e ge- stire le situazioni di molestie e di violenza sul luogo di lavoro
Xxxx a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro
Condanna tutte le forme di molestia e di violenza
Conferma il dovere del datore e della datrice di lavoro di tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro tali rischi
Dichiara che le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di “tolleranza zero” nei confronti di tali comportamenti e a fissare
procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove si verifichino
Le forme di molestie e di violenza possono
Essere
di natura fisica, psicologica e/o sessuale
Costituire
episodi isolati o comportamenti più sistematici
Avvenire
tra colleghi e colleghe,
tra superiori e subordinati/e
o da parte di terzi (clienti, pazienti, studenti/esse …)
CHE COSA SI INTENDE PER
violenza
e molestia
L’espressione
«violenza e molestie»
nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetuta- mente, che si prefiggano, causino o possano compor- tare un danno fisico, psicologico, sessuale o econo- mico, e include la violenza e le molestie di genere.
L’espressione «violenza e molestie di genere»
indica la violenza e le molestie nei confronti di per- sone in ragione del loro sesso o genere o che colpi- scano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Settori coperti dalla normativa
tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
Quali lavoratrici e lavoratori 5
oltre a tutte le persone che lavorano indipendente- mente dallo status contrattuale
persone in formazione,
inclusi/e tirocinanti e apprendisti lavoratori e lavoratrici licenziati volontari e volontarie
persone alla ricerca di un impiego candidati/e a un lavoro
coloro che esercitino l’autorità, i doveri e le re- sponsabilità di un datore o una datrice di lavoro
CONVENZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO N.190 SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIO- LENZA E DELLE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO
Adottata a Ginevra il 21 giugno 0000 - Xxxxxxxx xx Xxxxxx con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel xxxxx xxxxx 000x sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”
Gli ambiti e gli effetti della violenza
Nel mondo del lavoro le molestie
e la violenza di genere si espletano in tre ambiti principali:
6 fisico, psicologico e sessuale
L’ambito fisico
include qualsiasi danno provocato al corpo della persona che subisce l’atto di violenza, anche se non riporta danni visibili o gravi come ferite, lividi, contusioni o ustioni.
Esempi:
l’uso della forza ai danni di una persona che con- divide lo stesso ambiente lavorativo, non necessa- riamente nello stesso spazio, incluse alcune forme di bullismo che violano il corpo di una persona a scopo intimidatorio o di sopraffazione
l’insieme di conseguenze sulla salute fisica del la- voratore e della lavoratrice che sono effetto diretto di una situazione prolungata di stress psicofisico dovuto ad una delle forme di molestia e violenza subite sul lavoro
L’ambito psicologico
include problemi assimilabili a quelli generati dallo stress post-traumatico, la cui entità e capacità di gestione e risposta possono variare a seconda dei soggetti.
Conseguenze:
ansia paura
disturbi del sonno depressione diminuita autostima alienazione
disturbi della concentrazione e della memoria tendenza al suicidio
abuso di sostanze stupefacenti tendenza all’isolamento agorafobia
claustrofobia attacchi di panico aggressività
problemi relazionali in famiglia
L’ambito sessuale
include tutte le forme verbali, non verbali e fisiche di natura sessuale che hanno lo scopo di violare la dignità di una persona e che creano un ambiente ostile, degradante, umiliante, offensivo o intimida- torio a suo danno.
Esempi:
esperienze personali di molestie sessuali subite dal lavoratore o dalla lavoratrice
la consapevolezza dell’esistenza di molestie ses- suali sul luogo di lavoro da parte di altri lavoratori e lavoratrici
Quest’ambito include azioni indesiderate da parte di chi le subisce, non reciproche ed imposte che includono
palpeggiamenti osservazioni sguardi atteggiamenti battute
l’uso di un linguaggio sessualizzato allusioni alla vita privata di una persona riferimenti al suo orientamento sessuale insinuazioni con connotazioni sessuali commenti sul modo di vestire o di apparire
il persistente guardare in modo malizioso e lasci- vo una persona o una parte del suo corpo
ANALISI PRELIMINARE SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO IN ITALIA Aprile
2018 Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Ufficio OIL per l’Italia e San Marino
La salute e la qualità della vita sono tra le prime e più evidenti conseguenze che i comportamenti
molesti e violenti sul lavoro possono causare, con un considerevole impatto sulla motivazione al lavoro, sulla produttività e sull’assenteismo.
Spesso chi subisce tali comportamenti
incontra difficoltà a recarsi ogni giorno a lavoro
tende ad aumentare il numero di assenze, ri- schiando talora di perdere il proprio lavoro
Gli indicatori di salute oggettiva e percepita costituiscono quindi un 7
importante indicatore della presenza
di situazioni di bullismo, mobbing, molestia anche sessuale e fisica sul posto di lavoro.
I rischi psicosociali
I rischi psicosociali sono definiti dall’Organizzazione Internazio- nale del Lavoro (ILO) in termini di interazione tra le mansioni, l’organizzazione e la gestione del lavoro e altre condizioni am- bientali e aziendali - da un lato - e le competenze e le esigenze
8 dei lavoratori e delle lavoratrici - dall’altro.
Queste interazioni possono rivelarsi pericolose per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, a seconda delle loro percezioni ed esperienze.
I rischi psicosociali nei luoghi di lavoro riguardano la probabilità che determinati aspetti della progettazione, dell’organizzazio- ne e della gestione del lavoro, unitamente al contesto sociale e ambientale, possano avere conseguenze negative a livello fisico, psicologico e sociale.
GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI E DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI
Pubblicazione non vincolante per gli ispettori del lavoro dell’UE Comi- tato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro Gruppo di lavoro: rischi nuovi ed emergenti (EMEX) Adottata l’8 ottobre 2018
Elementi che possono configurare
rischi psicosociali e contribuire ad aumentare il rischio di violenza e molestie sul lavoro
pretese eccessive
ad esempio, incarichi non corrispondenti alle conoscenze e alle capacità dell’interessato
controlli sul lavoro
ad esempio, al lavoratore e alla lavoratrice viene data poca o nessuna voce in capitolo riguardo allo svolgimento del proprio lavoro
modalità di svolgimento del lavoro
ad esempio, lavori ripetitivi o monotoni
chiarezza dei ruoli
ad esempio, l’indeterminatezza delle responsabilità, dei doveri e dell’autorità del lavoratore e della lavoratrice
rapporti lavorativi
ad esempio, critiche inappropriate, isolamento, mancanza di supporto da parte dei superiori e/o colleghi/e, carenza di feedback e di comunicazione
modalità attraverso la quale vengono svolte le responsabilità del datore e della datrice di lavoro
ad esempio, leadership autocratica con limiti al coinvolgimento dei lavoratori e lavoratrici nel processo decisionale; leadership troppo
permissiva con scarsa supervisione e poco 9
o nessun orientamento ai lavoratori e alle lavoratrici
giustizia organizzativa
ad esempio, mancanza o applicazione incoerente delle politiche e delle procedure sul lavoro, anche per quanto riguarda l’avanzamento di carriera e il reclutamento; ingiustizia nel processo decisionale
gestione dei cambiamenti organizzativi
ad esempio, ristrutturazione e ridimensionamento organizzativo; cambiamenti nelle strumentazioni tecnologiche, nei metodi di lavoro e/o nell’organizzazione del lavoro; outsourcing
luogo di lavoro fisico
ad esempio, progettazione e manutenzione delle attrezzature e delle strutture sul posto di lavoro
Politica
di contrasto
All’interno dei posti di lavoro è necessario adottare e attuare, in consultazione con
i lavoratori e le lavoratrici e i/le loro rappre- sentanti, una politica di contrasto alla violen- za e alle molestie sul lavoro.
10 Tale politica potrebbe essere integrata in una visione più ampia, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) e di promozione della salute sul lavoro, volta a tutelare la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici e dovrebbe affermare con chiarezza la tolleranza zero per ogni forma di violenza e molestie.
Tra i pilastri di questa politica ci sono:
programmi di prevenzione della violenza e delle molestie
diritti e responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici e dei datori e datrici di lavoro
informazioni sulle denunce e sulle procedure di indagine diritto alla privacy e alla riservatezza degli interessati/e
disposizioni a garanzia che ogni comunicazione relativa ad episodi di violenza e molestie riceverà la dovuta considerazio- ne e darà luogo ad azioni conseguenti.
Per essere efficace tale politica deve essere comunicata e pro- mossa, facilmente accessibile e applicata in modo coerente.
Capire se c’è un problema
Indicatori da considerare
Indicatori aziendali
assenteismo
avvicendamento frequente del personale considerazione inadeguata del tempo problemi disciplinari
mobbing
comunicazione aggressiva isolamento
minore rendimento o qualità di prodotti o servizi incidenti
processo decisionale inadeguato ed errori aumento di indennità o spese sanitarie ricorso ai servizi sanitari
Indicatori individuali
abuso di tabacco e alcol e tossicodipendenza 11
problemi del sonno
disturbo d’ansia depressione
incapacità di concentrarsi irritabilità
problemi nelle relazioni familiari burn out
dolori alla schiena problemi cardiaci ulcere peptiche ipertensione
indebolimento del sistema immunitario
CHE COSA DEVONO FARE
I DATORI E LE DATRICI DI LAVORO
I datori e le datrici di lavoro hanno la respon- sabilità di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro, per cui dovrebbero inserire la vio- lenza e le molestie nel sistema di gestione della SSL anche
prevedendo l’adozione di politiche e programmi generali in materia di SSL
conducendo valutazione dei rischi inclusive garantendo informazioni e formazione adeguate.
12
Come
Adottare e attuare, in consultazione con i lavora- tori e le lavoratrici e i/le loro rappresentanti una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro
includere la violenza e le molestie, come pure i rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
identificare i pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la parte- cipazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei rispettivi rappresentanti
adottare le misure per prevenirli e tenerli sotto controllo
erogare l’informazione e la formazione ai lavora- tori, alle lavoratrici e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili e puntuali. L’informazione e la formazione devono essere erogate in merito ai pericoli e ai rischi di violenza e di molestie iden-
tificati e alle relative misure di prevenzione e di protezione, compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori, delle lavoratrici e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di SSL
I programmi di formazione dovrebbero essere adattati alle esigenze specifiche dei destinatari (lavoratori e lavoratrici, rappresentanti dei lavora- tori e delle lavoratrici per la SSL, membri di com- missioni congiunte per la SSL, supervisori, dirigen- ti, ecc.), e specifici per ogni luogo di lavoro.
I datori e le datrici di lavoro devono analizza- re le caratteristiche organizzative del luogo di lavoro per individuare quello che può aumen- tare la probabilità di violenza e molestie.
A questo riguardo possono raccogliere informazioni pertinenti
svolgendo indagini sul lavoro
consultando la documentazione esistente (rap- porti ispettivi e sugli infortuni, richieste di risarci- mento da parte di lavoratori e lavoratrici, registri di congedo per malattia e di ricambio del per- sonale, misure e iniziative legate al rendimento, ecc.)
contattando, per esempio, imprese locali simili e le Associazioni dei datori e datrici di lavoro e di Categoria, per raccogliere informazioni sulla su- scettibilità alla violenza nel proprio settore e per individuarne le tendenze.
Una volta individuati e valutati i rischi associati, i datori e le datrici di lavoro dovrebbero adottare misure appropriate per prevenire la violenza e le molestie, prendendo in considerazione misure sia ambientali che organizzative.
Ad esempio:
sistemi di sicurezza
procedure di emergenza adeguate formazione adeguata
meccanismi di supporto che possono essere ef- ficaci nell’affrontare eventuali episodi di violenza da parte di terzi
Esempi di misure organizzative che potrebbero es- sere attuate per prevenire le molestie psicologiche:
incoraggiare il lavoro di squadra e la cooperazione fornire risorse necessarie
fornire informazioni e formazione adeguate per svolgere il lavoro in modo efficace e sicuro
definire chiaramente i requisiti individuali del lavoro, le responsabilità e il carico di lavoro
garantire una comunicazione trasparente
La Valutazione dei Rischi
I datori e le datrici di lavoro devono esami- nare l’ambiente di lavoro anche dal punto di vista psicosociale e valutare e documentare i fattori di rischio emersi.
Poiché i rischi psicosociali sono diversi a seconda dei settori e dei posti di lavoro, il datore di lavoro deve in- dividuare tutti i rischi psicosociali sul luogo di lavoro.
Una valutazione dei rischi psicosociali di alta qualità 13
deve essere adeguata ai compiti svolti quotidiana- mente dai lavoratori.
È opportuno includere tutte le aree di lavoro e i gruppi di lavoratori e lavoratrici (genere, età e provenienza).
Gli artt. 17 e 28, comma del D.Lgs. n. 81/2008 prevedono che debbano essere valutati “tutti i ri- schi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” e non necessariamente a causa dell’at- tività lavorativa ma durante l’attività lavorativa e ovunque:
a. nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro
b. in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzio- ne, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi
c. durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazio- ne, eventi o attività sociali correlate con il lavoro
CHE COSA DEVONO FARE
I DATORI E LE DATRICI DI LAVORO
d. a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’infor- mazione e della comunicazione
e. all’interno di alloggi messi a disposizione dai da- xxxx e dalle datrici di lavoro
f. durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
I datori e le datrici di lavoro sono tenuti a valutare i rischi molestie e violenza “potenzialmente pre-
14 senti” e non possono, quindi, limitare la valutazione ai rischi che residuano dopo e malgrado l’attuazione delle misure di prevenzione.
L’analisi dei rischi molestie e violenza non può essere generica, ma deve essere fatta con il massimo grado di specificità secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica.
Non può essere generica neanche l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.
L’obbligo di vigilanza sui lavoratori e le lavoratrici è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del datore e della datrice di lavoro e dei/delle dirigenti (negli artt. 18, comma 1, lettera f), e 18, comma 3- bis) e a carico dei preposti (nell’art. 19, comma 1, lettera a).
Orientamenti normativi e giurisprudenziali
MOLESTIE E VIOLENZA ANCHE DI TIPO SESSUALE NEI
LUOGHI DI LAVORO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (IPSOA Sicurezza sul lavoro – 2018)
Obbligo che “il datore e la datrice di lavoro non dismettono, pure in presenza di altro soggetto deputato alla vigilanza”:
La vigilanza non può essere meramente dispositiva (e tanto meno tradursi in xxxx xxxxxxxx), ma deve ri- sultare impositiva.
Le misure di prevenzione e protezione
Di che genere sono le misure di prevenzione e pro- tezione che possono essere adottate contro il rischio di violenze e molestie anche sessuali?
Misure “tipizzate” (o “nominate”) previste da specifiche norme
Misure “atipiche” (o “innominate”) non previste da specifiche norme
ma desumibili dall’obbligo generale previsto per il DL (Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro secondo il quale l’imprenditore o l’imprenditrice sono tenuti ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori e delle prestatrici di lavoro)
Una misura atipica: un codice aziendale del tipo prospettato dall’Accordo Europeo del 2007 cioè:
“Le imprese debbono elaborare una dichiarazio- ne precisa che indichi che le molestie e la violenza non saranno tollerate.
Tale dichiarazione deve specificare le procedure da seguire in caso di incidenti. Le procedure pos- sono includere una fase informale in cui una per- sona che gode della fiducia tanto della direzione quanto dei lavoratori è disponibile per fornire con- sigli e assistenza.
È possibile che procedure preesistenti siano ade- guate a far fronte ai problemi di molestie e violenza.
Una procedura adeguata deve ispirarsi ma non li- mitarsi alle seguenti considerazioni:
è nell’interesse di tutte le parti agire con la discre- zione necessaria per tutelare la dignità e la vita privata di tutti/e
non vanno divulgate informazioni alle parti non implicate nel caso
i ricorsi debbono essere esaminati e trattati senza indebiti ritardi
tutte le parti coinvolte debbono fruire di un’audi- zione imparziale e di un trattamento equo
i ricorsi debbono essere sostenuti da informazio- ni particolareggiate
non vanno tollerate false accuse, che potranno esporre gli autori e le autrici a misure disciplinari
può rivelarsi utile un’assistenza esterna
Ove siano state constatate molestie e violenza, oc- corre adottare misure adeguate nei confronti de- gli/delle autori/autrici.
Tali misure possono andare da sanzioni discipli- nari al licenziamento
La/le vittima/e deve/devono ricevere sostegno e, 15
se del caso, essere assistita/e nel processo di rein-
serimento
I datori e le datrici di lavoro, in consultazione con i lavoratori e le lavoratrici e/o i/le loro rappresen- tanti, elaborano, riesaminano e controllano tali procedure, al fine di garantirne l’efficacia nella prevenzione dei problemi e nella loro risoluzione, ove essi sorgano. Se del caso, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate ai casi di violenza esterna”.
16
CHE COSA POSSONO FARE
LE LAVORATRICI E I LAVORATORI
Le lavoratrici e i lavoratori svolgono un ruolo decisivo nel contribuire a creare un clima di lavoro in cui la molestia sessuale sia inaccettabile.
Possono infatti contribuire a prevenire il verificarsi di tali molestie creando la consapevolezza e sensibi- lità nei confronti del problema e assicurandosi che le norme comportamentali per quanto riguarda se stessi e i colleghi non causino alcuna violazione del- la loro dignità.
Le lavoratrici e lavoratori possono contribuire note- volmente a scoraggiare violenze e molestie anche sessuali mettendo in chiaro l’inaccettabilità di tali comportamenti e sostenendo quelle colleghe e col- leghi che ne sono vittime e che intendono sporgere denuncia.
Le lavoratrici e lavoratori che sono a loro volta ogget- to di molestie, laddove possibile, dovrebbero convin- cere il loro persecutore che il suo comportamento è indesiderato ed inammissibile (a volte può servire a far prendere coscienza al molestatore dell’insosteni- bilità del suo atteggiamento).
I lavoratori e le lavoratrici dovrebbero coo- perare all’attuazione del sistema di gestione della SSL.
I lavoratori e le lavoratrici e i/le loro rappresentanti possono segnalare direttamente, o raccogliere se- gnalazioni dai lavoratori e dalle lavoratrici, di eventua- li violazioni del diritto alla salute psicofisica sul lavoro.
I/le Rappresentanti dei Lavoratori e delle Lavoratrici per la SSL (RLS)
I/le Rappresentanti dei Lavoratori e delle Lavoratrici per la SSL:
dovrebbero consultarsi con i lavoratori e le lavora-
trici e discutere del tema della violenza e delle mo- 17
xxxxxx sul lavoro per aumentare la consapevolezza del problema
possono condurre indagini per verificare se il pro- blema è presente sul posto di lavoro
possono incoraggiare la segnalazione di tutti gli epi- sodi di violenza e molestie e sostenere i lavoratori e le lavoratrici attraverso il processo di denuncia
I Rappresentanti dei Lavoratori e delle Lavoratrici per la salute e la sicurezza possono inoltre consul- tarsi con i datori e le datrici di lavoro per garantire che vengano adottate misure capaci di prevenire la violenza e le molestie e fornite formazione, informa- zioni e istruzioni adeguate.
Che cosa devono domandarsi i/le RLS e le RSU (traccia)
Il datore o la datrice di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi?
SÌ NO NON SO
La valutazione dei rischi è conforme a quanto prevede la normativa?
SÌ NO NON SO
È stata adeguatamente documentata?
SÌ NO NON SO
18 Chi ha partecipato alla valutazione dei rischi?
IL DATORE O LA DATRICE DI LAVORO I RLS
IL MEDICO COMPETENTE L’RSPP
Qual è stato il metodo utilizzato?
UNA LISTA DI CONTROLLO UN ALTRO METODO
NON SO
Il datore o la datrice di lavoro si è avvalso di esperti interni o di servizi di SSL esterni?
La valutazione dei rischi ha riguardato?
VIOLENZA E MINACCE MOLESTIE E MOBBING MOLESTIE SESSUALI LAVORO SOLITARIO
La valutazione dei rischi ha riguardato i seguenti gruppi di lavoratori e lavoratrici:
GRUPPI PROFESSIONALI MIGRANTI
INTERINALI GIOVANI ANZIANI/E DONNE UOMINI
A TEMPO PARZIALE A TURNI
La valutazione dei rischi ha riguardato tutti i settori di attività ad esempio luoghi di lavoro, aree organizzative e luoghi di lavoro esterni?
SÌ NO NON SO
Quali rischi sono stati individuati e valutati?
Le misure aziendali devono avere la priorità su quelle individuali. Sono stati decisi i responsabili e i calendari per attuarle?
SÌ NO NON SO
È stata impartita una formazione alle lavoratrici e ai lavoratori e sono state fornite istruzioni su come prevenire i rischi psicosociali?
SÌ NO NON SO
È stato elaborato un piano d’azione e sono state definite le responsabilità?
SÌ NO NON SO
È stata applicata una gerarchia del controllo dei pericoli al momento di decidere le misure di prevenzione e protezione?
SÌ NO NON SO
Sono state adottate misure di prevenzione e protezione?
SÌ NO NON SO
Se sì, quali?
Il piano d’azione è stato valutato per verificare l’efficacia delle misure previste?
SÌ NO NON SO
Il processo di valutazione dei rischi è facile da seguire e adatto allo scopo?
SÌ NO NON SO
I/le rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici hanno partecipato in misura sufficiente al processo?
SÌ NO NON SO
I principali rischi psicosociali sono stati raccolti e valutati in modo opportuno?
SÌ NO NON SO
19
MONITORAGGIO E REVISIONE
Sono state valutate le misure adottate?
SÌ NO NON SO
Sono state stabilite misure, calendari e responsabilità appropriati?
SÌ NO NON SO
La documentazione è appropriata in termini di forma e contenuto?
?
SÌ NO NON SO
I lavoratori e le lavoratrici hanno ricevuto istruzioni adeguate in merito ai rischi psicosociali?
SÌ NO NON SO
20
CHE COSA POSSONO FARE
I/LE RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP),
I MEDICI COMPETENTI (MC), GLI/LE ISPETTORI/TRICI
DEL LAVORO (IDL)
I/le professionisti/e SSL
Sono specializzati anche nel fornire consulenza ai datori e le datrici di lavoro per garantire la sicurezza e la salute di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori all’interno di un’organizzazione e possono contribu- ire a prevenire ed eliminare la violenza e le molestie sul lavoro.
Possono aiutare i datori e le datrici di lavoro, i/le dirigenti, i lavoratori, le lavoratrici e i/le loro rappre- sentanti per la salute e la sicurezza a comprendere che la gestione della SSL e dei rischi associati deve diventare parte integrante del lavoro quotidiano, in- serita nella pianificazione e nelle pratiche aziendali.
I/le professionisti/e SSL possono facilitare l’impegno e influenzare il cambiamento positivo sostenendo le imprese ad impegnarsi per la sicurezza e la salute e ad abbracciare nuove idee, anche producendo rela- zioni e fornendo consulenza strategica nei program- mi di lavoro per la gestione della SSL e la violenza e le molestie sul lavoro.
Gli Ispettorati del lavoro 21
e i servizi ispettivi delle ASL
Gli Ispettorati del lavoro dovrebbero occuparsi della violenza e delle molestie sul lavoro come parte del loro mandato, indagando le eventuali denunce e consigliando i datori e le datrici di lavoro e i lavora- tori e le lavoratrici sull’adozione di misure adeguate per prevenire e/o rispondere a violenza e molestie.
CHE COSA POSSONO FARE
LE PARTI SOCIALI
Accordi e CCNL
Sono stati sottoscritti accordi nazionali interconfe- derali contro la violenza e le molestie, che recepisco- no l’Accordo Quadro Europeo del 2007 e altrettanto è stato fatto ai livelli regionali (con le parti datoriali).
Le parti sociali dovrebbero adottare Contratti Collet- tivi che affrontino la violenza e le molestie sul lavoro e forniscano una guida su come prevenirle e gestirle.
Inoltre potrebbero raccogliere dati sulla prevalenza
22 e sulle tendenze della violenza e delle molestie (an- che con approccio settoriale).
Alcuni contratti
Il CCNL degli statali 2016-2018
siglato da Aran e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confsal il 23 dicembre 2017 è il primo della nuova generazione di CCNL post-Accordo europeo a prevedere delle chiare misure disciplinari, come la sospensione dal lavoro fino a sei mesi e, in caso di recidiva nell’arco di due anni, il licenziamento.
Il CCNL 2016-2018 tra il gruppo ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL PA,
UGL Viabilità e Logistica, SADAFAST-CONFSAL e SNALA-CISAL disciplina all’art 61 la salvaguardia della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, le discriminazioni e le molestie, all’art. 62 il mobbing e all’art 63 la violenza di genere.
L’Accordo prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a cinque giorni, per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati/e e colleghi/e.
Il CCNL del settore pubblico Istruzione e Ricerca prevede all’art. 29, comma 12 il licenziamento per “atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti.
Il CCNL dei dipendenti di Poste Italiane
del 30 novembre 2017 tra SLC CGIL, SLP CISL, UIL- Poste, FAILP-CISAL, CONFSAL XXX.XX e FNC UGL
XXX.XX e Poste Italiane S.p.A. include un Protocollo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro (Allegato 19) e introduce (art. 2) la considerazione del reato compiuto da “parte di terzi”.
Il CCLN del comparto Funzioni locali
per il periodo 2016-2018 firmato da Xxxx e organizzazioni sindacali il 21 febbraio 2018 include incentivi per l’adozione di codici di comportamento contro le molestie sessuali e prevede all’art 59 del Codice disciplinare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi “…ove non sussista la gravità e la reiterazione”.
Le Parti Sociali possono sottoscrivere Accordi aziendali di prevenzione, contrasto e gestione delle VM
nei luoghi di lavoro
Con le singole aziende attraverso la contrattazione aziendale, si devono/possono:
acquisire gli accordi interconfederali
far firmare l’allegato B (la dichiarazione) che va af- fisso in bacheca, e che va diffuso tra il personale e tra eventuali collaboratori e collaboratrici in forza di rapporti contrattuali di consulenza, di appalto, o altro
introdurre il Codice di condotta che stabilisce responsabilità e procedure
istituire comitati congiunti per la SSL per garan- tire la collaborazione tra lavoratori, lavoratrici e datori e datrici di lavoro (uno dei compiti del co- mitato misto per la SSL potrebbe essere l’elabora- zione delle relative politiche oltre che la progetta- zione di misure e procedure per la SSL, comprese quelle per la prevenzione, la segnalazione e la risposta alla violenza sul luogo di lavoro)
prevedere l’allungamento dei permessi retribuiti per le donne vittime di violenza
prevedere il part time flessibile
istituire commissioni paritetiche per azioni di contrasto
scrivere, applicare, diffondere Codici di condotta
definire gravità dei casi, tutele occupazionali, rap- porto con la struttura aziendale
rafforzare la fruibilità ad ore dei permessi sia retri- buiti che no
prevedere e promuovere prestazioni di sostegno attraverso il welfare integrativo (psicologo, cure, ecc.)
definire un sistema di provvedimenti disciplinari
far divieto di trasferimento, demansionamento, 23
licenziamento, discriminazione per chi denuncia
fare informazione/formazione alle Strutture inter- ne Confederali e di Categoria: segreterie, direttivi,
RSU/RSA, RLS
fare informazione alle lavoratrici/lavoratori, con assemblee nei luoghi di lavoro e mediante la dif- fusione di materiale informativo
introduzione della figura della Consigliera di fidu- cia (da non confondere con la Consigliera di parità che è un pubblico ufficiale, nominato dal Ministro del lavoro).
CHE COSA POSSONO FARE
LE PARTI SOCIALI
Contenuti dell’accordo
Rendere noti i dati per contatti con RLS ed RSU e Consigliera di Parità
istituire un tavolo di monitoraggio
predisporre un piano di lavoro di sensibilizzazio- ne e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto
24 prevedere 1 ora di assemblea retribuita sul tema aggiuntiva al monte ore coinvolgendo anche sog- getti esterni
possibilità di utilizzo del fondo aziendale per attivi- tà di formazione aggiuntiva
prevedere percorsi di ricollocazione se richiesto dalla vittima
Azioni
Informazione, sensibilizzazione, formazione dei la- voratori e delle lavoratrici e confronto in itinere tra il datore/trice di lavoro, la dirigenza, i lavoratori/tri- ci e i loro rappresentanti/organizzazioni sindacali, ove presenti, durante tutte le fasi
adozione di definizioni chiare e precise del con- cetto di violenza e molestie nei luoghi di lavoro ed esempi pratici riguardo alle forme in cui si posso- no manifestare
appropriate informazioni erogate ai/alle clienti, agli/alle utenti, ai/alle fruitori/trici di servizi, riguar- do ai casi di molestie e violenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, sottolineando che simili manifestazioni non saranno tollerate e che saran- no attivate le adeguate azioni previste dalla legge a tutela delle persone che ne sono rimaste vittime
attuazione di una corretta valutazione del feno- meno cui potrebbe essere esposto chi esercita le varie professioni o mansioni operative, di modo da poter identificare i vari problemi potenziali, darne risposte adeguate e creare modelli di comporta- mento idonei
Adozione di strumenti appropriati per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori: canali di erogazio- ne delle informazioni, monitoraggio sul funziona- mento di questi canali, misure per la prevenzione
collaborazione tra datore o la datrice di lavoro, lavoratori e lavoratrici per il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e per favorire le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e reciproca cor- rettezza
adozione di una procedura ben definita di moni- toraggio e di indagine riguardo alle denunce e agli episodi di molestie e/o violenza nei luoghi di lavoro anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici
attuazione di una politica coerente a sostegno del- le lavoratrici e dei lavoratori esposti alle molestie e/o alla violenza nei luoghi di lavoro, anche attra- verso specifiche convenzioni con i soggetti a ciò preposti sul territorio (esempio Consigliera di Pari- tà, Centri antiviolenza...)
procedura trasparente ed efficace per la registra- zione dei fatti e il monitoraggio per assicurare il seguito delle politiche realizzate
misure per assicurare che il quadro di riferimento sia conosciuto e ben recepito da datori/trici di la- voro, dirigenti e lavoratori/trici.
Comitato unico di garanzia
Nel Pubblico impiego è istituito Il Comitato Unico di Garanzia per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
La Legge 183/2010 ha sancito l’istituzione obbliga- toria dei CUG in ogni amministrazione pubblica. Questo organismo sostituisce insieme i precedenti Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Parite- tici per la lotta al mobbing costituiti dalla contratta-
xxxxx collettiva circa vent’anni fa. 25
Tra i compiti dei CUG ci sono quelli di promuovere azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenza sessuali, morali e psicologiche – mobbing – nell’am- ministrazione pubblica di appartenenza. Il CUG ha un ruolo fondamentale nella rilevazione di ogni for- ma di discriminazione relative a tutti i fattori di ri- schio che i quadri normativi comunitari e nazionali comprendono, come il genere, l’età, l’origine etnica, la disabilità, l’orientamento sessuale,
POSTFAZIONE
di Xxxxxx Xxxxxxxxx
Area Contrattazione CGIL Nazionale
Cara delegata e caro delegato
Il lavoro fatto in questo percorso formativo è impor- tante perché ci invita a riflettere su quello che vedia- mo ogni giorno nei luoghi di lavoro - atteggiamenti
26 solo in apparenza di poco significativi - un lavoro che prova contemporaneamente a dare a tutti noi stru-
menti per proporre cambiamenti.
Parlare di molestie, darne una lettura di genere, guardare a quanto già fatto nella contrattazione, costruire insieme un manuale di suggerimenti con- frontandoci sulle riflessioni di esperti in materia è stata per me una bella esperienza dalla quale ho tratto spunti e riflessioni da proporre anche in altri moduli formativi.
Ho trovato un gruppo preparato, attento e motivato con il quale abbiamo ragionato del tema della vio- lenza e delle molestie nei luoghi di lavoro dal punto di vista di una normativa importante come salute e sicurezza.
Per me ancora una volta è apparso chiaro, questo vorrei che restasse come patrimonio, che tre sono le parole chiave del successo in tema di salute e sicurez- za: “Formazione, Informazione e Addestramento” sono azioni indispensabili per fare davvero preven- zione e servono tutte.
QUI TROVI DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA
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Questo elaborato è stato realizzato dalla CGIL Piemonte e CGILUmbria all’interno del percorso formativo per la prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro, da un gruppo composto da:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Con il contributo di Xxxxxx Xxxxxxxxx
II EDIZIONE NOVEMBRE 2022