CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce un primo aggiornamen- to dello stesso agli effetti correlati all’applicazione della normativa vigente. In attuazio- ne di quanto precede le parti si impegnano a successive sessioni per l’adeguamento a regime - in particolare per quanto stabilito dalla contrattazione nazionale e per quanto riguarda l’articolazione delle materie sui diversi livelli di relazione sindacale - del con- tratto stesso, purché coerente con la legislazione vigente.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale non dirigen- te dipendente dalla Provincia di Torino.
3. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 01/01/2013 e scadono il 31/12/2015, conservando comunque validità fino alla stipulazione di un nuovo contratto decentrato. Nel caso fossero stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente CCNL, le parti s’incontrano entro un mese dalla loro entra- ta in vigore, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per valuta- re eventuali integrazioni o modifiche del presente contratto integrativo.
4. L’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.
5. Su richiesta di una delle parti possono essere richiesti incontri per dirimere eventuali controversie interpretative, nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 2.
Articolo 2 - procedure di conciliazione
1. Quando emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte in- teressata invia all’altra una richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei patti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici, sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie in- dividuali aventi oggetto le materie regolate da esso.
CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Articolo 3 - servizi e uffici interessati
1. Sono confermati gli accordi vigenti.
Articolo 4 - disposizioni dei contingenti minimi
1. Sono confermati gli accordi vigenti
Articolo 5 - procedura di attivazione dei contingenti minimi
1. Sono confermati gli accordi vigenti.
Articolo 6 - modalità di effettuazione dello sciopero
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvol- gono i servizi di cui agli articoli precedenti, ne danno comunicazione all’Area Risorse Umane – ufficio relazioni sindacali della Provincia con preavviso di almeno 10 giorni, precisando la durata dell’astensione del lavoro per le azioni di sciopero indette dal livel- lo territoriale od aziendale.
2. In caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l’hanno indetto devono darne tempestiva comunicazione al all’Area Risorse Umane– ufficio re- lazioni sindacali della Provincia.
3. Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all’utenza, i dirigenti competenti curano l’informazione all’utenza sulla durata e sulle modalità dell’azione di sciopero, anche at- traverso comunicazione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione locale. Analoga comunicazione sarà effettuata in caso di revoca dello sciope- ro.
4. Per l’indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa riferimento ai commi III e IV dell’art. 3 della premessa al CCNL del 6/7/1995.
5. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, si ri- manda alle norme della premessa al CCNL del 6/7/1995 ed alla normativa vigente.
CAPO III - DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI
Articolo 7 - permessi sindacali retribuiti
1. I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti della Provincia sono uti- lizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza ed alla R.S.U. con le modalità previste dagli artt. 8, 9, 10 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme previste in materia.
2. Spettano, inoltre, permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari oltre il monte ore sopra indicato; tali permessi seguono la disciplina prevista dall’art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998. L’amministrazione comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali a tale titolo in separato conteggio.
3. Le convocazioni dell’amministrazione per la partecipazione a informazione, confronti, concertazione e consultazioni, ove svolte in orario di servizio, non rientrano nel monte ore di cui al primo comma.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
Articolo 8 - permessi sindacali non retribuiti
1. Oltre il monte ore individuato dagli artt. 8, 9, 10 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della legge 300/70, le XX.XX. possono richiedere, in applicazione dell’art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 per i loro dirigenti sindacali, permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sinda- cali, a congressi e convegni di natura sindacale. La richiesta deve pervenire di regola tre giorni prima.
2. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l’amministrazione non opera le trattenute dei permessi in oggetto nei confronti del di- pendente ma richiede il rimborso delle somme corrispondenti con cadenza mensile ed al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha provveduto a richiedere il permesso. La
O.S. interessata versa le relative somme entro i 15 giorni successivi alla richiesta utiliz- zando le modalità indicate dall’amministrazione; in caso contrario l’ente trattiene l’importo direttamente al dipendente che ha usufruito del permesso sulla prima mensili- tà utile.
3. I permessi retribuiti ed i permessi non retribuiti possono essere utilizzati nello stesso mese.
Articolo 9 - convocazioni R.S.U.
1. La convocazione dei componenti della R.S.U. facenti parte della delegazione trattante per la parte sindacale è effettuata attraverso l’Esecutivo come disciplinato dal Regola- mento della R.S.U. stessa.
2. Il tempo impiegato dai componenti della R.S.U. per esame, consultazione?, confronto e informazione all’interno dell’orario di servizio è equiparato al servizio effettivamente prestato.
Articolo 10 - assemblee
1. Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore previsto dall’art 56 del CCNL 14/09/2000 la R.S.U. e le XX.XX. firmatarie del CCNL e del presente contratto comunicheranno per iscritto, di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea del personale dipendente, il luogo e l’ora dell’assemblea medesima.
2. L’assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali.
3. L’amministrazione rende disponibili idonei locali per lo svolgimento delle assemblee, anche esterni alle strutture utilizzate dall’ente.
4. In caso di assemblea i dirigenti competenti individuano, con le medesime procedure previste per il caso di sciopero e almeno 1 giorno prima della data fissata, i contingenti minimi di personale che non potrà partecipare, se non in reperibilità ove possibile, all’assemblea. Tali contingenti sono quantitativamente identici a quelli concordati con le XX.XX. ai sensi del presente contratto per il caso di proclamazione di sciopero.
5. Il personale che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede.
6. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno di essi all’assemblea è effettuato dai responsabili delle singole unità operative.
Articolo 11 - libertà sindacali
1. Il diritto a disporre di una sede presso l’ente e di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998, sono estesi alla R.S.U.
2. Al fine di rendere agevole l’attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l’amministrazione consente l’uso dell’Intranet aziendale e mette a disposizione una
specifica casella di posta elettronica per permettere la ricezione e la spedizione di mes- saggi e di documentazione inerenti la contrattazione e i problemi sindacali.
3. I dipendenti in distacco o in aspettativa sindacale hanno diritto all’applicazione degli i- stituti contrattuali, in applicazione del CCNL quadro 7 agosto 1998.
Articolo 12 - esercizio delle attività sindacali
1. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
2. Altri accordi collettivi nazionali, anche successivi, in materia di gestione delle attività sindacali, trovano immediata e piena applicazione e superano le norme del presente contratto qualora in contrasto.
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza esercitano tutti i compiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008.
4. Si procede alla stipulazione di apposito “Protocollo d’intesa con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l’esercizio delle relative prerogative” entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 13 - norma di rinvio
1. Per le parti non disciplinate dal presente contratto integrativo, in tema di libertà ed agi- bilità sindacali, si applica il CCNL quadro 7 agosto 1998.
CAPO IV - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 14 - sistema di relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali, ispirato anche ai principi generali della legge 300/1970 come declinati dai CCNL, deve consentire, nel rispetto dei distinti ruoli degli enti e del- le rappresentanze sindacali, la partecipazione sindacale al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 165/2001 e in particolare di contemperare l’esigenza di in- crementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza con l’interesse a valorizzare l’impegno e la qualità della performance del personale di- pendente, a favorirne la crescita professionale e a migliorare le condizioni di lavoro.
2. Per garantire quanto sopra l’amministrazione fornisce preventivamente tutti gli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la con-
sistenza e la variazione delle dotazioni organiche e la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività ad altri enti, amministrazioni, aziende pubbliche anche tramite appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge. Nel caso si dovessero disporre rilevanti modificazioni in materia, l’informazione avverrà anche con la programmazione di appositi incontri, prima che le decisioni siano definite.
3. L’Amministrazione garantisce alle XX.XX. e alla R.S.U. l’informazione preventiva sul- le principali decisioni riguardanti il personale, ivi compreso quello precario, nonché, su richiesta delle XX.XX. e della R.S.U., il monitoraggio annuale delle eventuali esterna- lizzazioni avvenute mettendo in evidenza i settori e le attività interessate.
4. In ogni caso, annualmente, prima della approvazione del bilancio, sarà effettuata una riunione d’informazione riguardante l’analisi dell’andamento e dei fondi destinati al personale per l’anno successivo.
5. La convocazione di tali riunioni avverrà almeno 5 giorni prima, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Il materiale oggetto d’informazione dovrà essere fornito, di norma, in forma scritta.
7. Prima dell’avvio della contrattazione integrativa aziendale dovranno essere messi a di- sposizione i dati conoscitivi necessari, e in particolare:
• la spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale;
• la consistenza delle dotazioni organiche del personale in servizio e la loro distribuzione negli uffici e nelle qualifiche;
• la posizione di inquadramento di tutto il personale e le rilevazioni inerenti l’anzianità di servizio;
• la distribuzione e le modalità di utilizzo del lavoro straordinario e degli altri istituti con- trattuali.
8. Nei casi in cui, successivamente all’informazione, siano state avviate forme di parteci- pazione delle organizzazioni sindacali le parti si impegnano, di norma, a non prendere iniziative unilaterali al riguardo finché la stessa siano esaurite e concluse.
9. La contrattazione, la concertazione e la consultazione, che avvengono nei modi e sulle materie previsti dalla legislazione in materia e dai contratti collettivi nazionali, saranno attivate ogni qualvolta una della parti abilitate alla contrattazione ai sensi dell’art. 10 del CCNL 01/04/1999 lo richieda. Durante tali fasi le parti si impegnano a non procede- re unilateralmente ai sensi dell’art. 11 del CCNL 01/04/1999.
10. Su tutte le materie oggetto di concertazione, contestualmente all’informazione viene proposto apposito incontro per la trattazione in data da concordare tra le parti.
11. Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà concordata tra le parti la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra lo- ro collegati, oggetto rispettivamente di concertazione o di contrattazione.
12. Al termine degli incontri viene redatto sintetico verbale immediatamente sottoscritto dalle delegazioni partecipanti.
13. Tutti gli accordi, i contratti debitamente sottoscritti e i verbali di concertazione sono forniti in copia a tutti i soggetti firmatari e gli originali sono conservati presso l’ufficio relazioni sindacali.
Articolo 15 - articolazione del sistema di relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a) contrattazione collettiva decentrata;
b) concertazione;
c) informazione.
2. Le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata, di informazione e di concer- tazione sono individuate dal CCNL e dalla legge.
3. Per l’approfondimento e la condivisione di questioni inerenti il personale la cui risolu- zione richieda contributi istruttori di carattere tecnico possono essere attivati appositi tavoli tecnici; un apposito protocollo adottato di intesa tra le parti ne disciplina le mo- dalità di funzionamento.
4. Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, alle più rilevanti prerogative diri- genziali inerenti il rapporto di lavoro, alla consistenza e variazione delle dotazioni or- ganiche, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale sono oggetto di in- formazione preventiva, all’esito della quale le Organizzazioni Sindacali possono chie- dere di essere convocate per partecipare alla valutazione del provvedimento organizza- tivo, per quanto riguarda le conseguenze sui lavoratori, ferma restando l’autonomia dell’Amministrazione provinciale che, però, ove operi in dissenso rispetto alle osserva- zioni sindacali ha l’obbligo della puntuale e congruente motivazione.
5. Sono oggetto di contrattazione, nei limiti previsti dalla norma, tutte le materie come tali individuate dalla legge tra cui quelle relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
Articolo 16 - forme di partecipazione, monitoraggio e verifiche
1. Le parti concordano di incontrarsi, anche su richiesta di una delle parti medesime, al- meno una volta l’anno per l’esame di problematiche inerenti le seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro;
b) ambiente;
c) igiene e sicurezza;
d) servizi sociali;
e) eventuali altre materie concordate tra le parti.
2. Le parti concordano altresì di incontrarsi almeno una volta l’anno, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per la verifica dell’applicazione del presente contratto.
3. Con l’accordo delle parti, sono invitati a partecipare ai lavori della delegazione trattante gli R.L.S. relativamente alle materie aventi ad oggetto la salute e la sicurezza nei luo- ghi di lavoro.
Articolo 17 - qualità del lavoro ed innovazione degli assetti organizzativi
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che, nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modi- ficazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di la- voro, l’amministrazione fornisce adeguata informazione preventiva alle XX.XX. a se- guito della quale le stesse possono chiedere di essere convocate per la valutazione delle conseguenze sulle condizioni di lavoro, ferma restando l’autonomia dell’amministrazione provinciale. Qualora la stessa ritenga di procedere a prescindere dalle osservazioni sindacali, dovrà darne adeguata e congrua motivazione.
2. In ogni caso, almeno una volta all’anno, le parti si incontrano per valutare l’insieme delle problematiche inerenti la materia e le previsioni d’intervento.
3. Per facilitare l’attività dei dipendenti disabili si concorda sulla necessità di prevedere opportuni interventi.
CAPO V - POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Articolo 18 – criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
1. Il fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività si compone di una parte definita “risorse certe, stabili e continue” ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004, che sono storicizzate anche per gli anni successivi, e di una parte definita “risorse eventuali e variabili” ai sensi dell’art. 31, comma 3 del medesimo CCNL e dei CCNL successivi, la cui entità può variare annualmente in relazione alle disposizioni vigenti in materia e/o alle eventuali risorse aggiuntive previste da specifiche norme di legge o contrat- tuali.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 vengono ripartite annualmente nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 del CCNL del 22/01/2004 e secondo finali- tà previste dalle norme contrattuali e legislative vigenti. La distribuzione delle risorse viene contrattata annualmente.
3. Sono fatti salvi, e si considerano integralmente richiamati, gli articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexties, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies, 19 duodecies del precedente contratto collettivo decentrato integrativo, ad esclusione delle disposizioni espressamente indicate come valevoli in via transitoria solo per determinati anni o periodi.
Articolo 19 - criteri generali relativi all’attribuzione di premi di produttività e di mi- glioramento dei servizi.
1. La valorizzazione della performance è collegata al grado di raggiungimento degli obiet- tivi assegnati e all’apporto individuale, secondo gli esiti del processo di misurazione e valutazione.
2. Non si applica la differenziazione retributiva con distribuzione forzata in fasce salvo che la stessa sia prevista come obbligatoria dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. L’erogazione dei compensi incentivanti la performance avviene sulla base del sistema di misurazione e valutazione, coerente con i principi introdotti dalla vigente normativa e oggetto di specifica contrattazione nei limiti previsti dalla norma, e tiene conto dei se- guenti fattori:
- i risultati conseguiti, ai quali è assegnato un peso pari al 60% della valutazione complessiva;
- i comportamenti organizzativi agiti nell’esercizio dei compiti assegnati, ai quali è assegnato un peso pari al 40%.
4. I dirigenti assegnano, per gruppi di lavoro/strutture oppure individualmente, progetti ed obiettivi che discendono a cascata da quelli assegnati nel Piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. I compensi incentivanti sono definiti sulla base di una scala parametrale avente a rife- rimento la retribuzione tabellare prevista dal CCNL per le posizioni di accesso alle di- verse categorie, in relazione alla categoria di appartenenza dei dipendenti.
6. Ha diritto alla corresponsione del compenso il personale di ruolo che ha prestato servi- zio per almeno due mesi nonché quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che ha prestato servizio nel corso dell’anno di riferimento per almeno sei mesi.
7. Per il personale neoassunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il compenso spetta al superamento del periodo di prova.
8. Al personale distaccato nel corso dell’anno di riferimento presso altri enti il compenso viene corrisposto dalla Provincia di Torino.
9. Nel caso di cumulo dell’incentivo di cui al D.Lgs. 163/2006 e di quello di produttività
a) fino ad euro 2.582,28 di incentivo di cui al D.Lgs. 163/2006 non si procederà ad alcuna decurtazione dell’incentivo produttività;
b) da euro 2.582,29 fino a euro 4.131,66 di incentivo di cui al D.Lgs. 163/2006 si procederà ad una decurtazione dell’incentivo produttività pari alla percentuale del 10%;
c) da euro 4.131,67 fino a euro 6.197,48 di incentivo di cui al D.Lgs. 163/2006 si procederà ad una decurtazione dell’incentivo produttività pari alla percentuale del 20%;
d) oltre euro 6.197,48 di incentivo di cui al D.Lgs. 163/2006 si procederà ad una decurtazione dell’incentivo produttività pari alla percentuale del 50%.
10. Agli avvocati inquadrati in categoria D percettori dei compensi di cui alla “disciplina dei compensi professionali spettanti a dirigenti e funzionari avvocati della struttura le- gale interna” approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 156-33641 in data 24/02/2004, si applicano le medesime disposizioni previste dal comma 9.
11. L’avvio del procedimento di valutazione è preceduto da informazioni ai dirigenti in or- dine agli obiettivi e alle modalità di attuazione del presente articolo, al fine di garantire
univocità di interpretazione, di trattamento e coinvolgimento dei lavoratori. I dirigenti, al momento dell’avvio del procedimento di valutazione convocano riunioni di servizio finalizzate all’informazione dei dipendenti.
12. Le tempistiche di attribuzione dei compensi sono concordate con apposite intese con le XX.XX. e la R.S.U.
13. Gli eventuali ricorsi avverso la valutazione della prestazione sono presentati per iscritto al Direttore generale entro trenta giorni dalla presa visione della valutazione. I ricorrenti possono essere assistiti da un rappresentante delle XX.XX. o da altra persona di fiducia. Gli esiti dei ricorsi saranno comunicati alle XX.XX.
Articolo 20 – compensi per particolari responsabilità
1. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato nella cate- goria D, cui non sia stata attribuita la titolarità di posizione organizzativa, con le se- guenti modalità e per i seguenti importi su base annua:
a) personale individuato come tecnico addetto della manutenzione ordinaria di edifici sco- lastici e/o patrimoniali
a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300 a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.900
b) personale cui sia stata attribuita:
• la responsabilità di gestione di uffici con altro personale;
• attività di coordinamento di gruppo di lavoro all’interno di uffici;
• la direzione lavori e/o operativa di cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici;
• la redazione di piani di sicurezza in fase di progettazione di lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300 b.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.700
c) personale cui sia stata attribuita:
• la responsabilità di ufficio senza assegnazione di personale;
• la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• la responsabilità di progetti individuati nel P.E.G. o approvati con provvedimento dell’Amministrazione;
c.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.200 c.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.600
d) altro personale inquadrato nella categoria D
d.1) con meno di 3 anni nella categoria: compenso euro 1.150
d.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.500
2. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato in catego- ria C:
a) personale individuato come tecnico addetto alla manutenzione ordinaria di edifici scola- stici e/o patrimoniali
a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.200 a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.500
b) personale cui sia stata attribuita
• la responsabilità di coordinamento di altro personale (responsabili circoli viabilità o del centro meccanici, responsabili servizi generali, responsabili GEV o altri individuati con tali caratteristiche);
• la responsabilità di coordinamento delle attività di vigilanza volontaria sul territorio e relativa al controllo delle specie faunistiche;
• la redazione di piani di sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici ai sensi della D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• la direzione lavori e/o operativa di cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici b.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.150 b.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.450
3. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato in catego- ria B:
a) al personale cui sia attribuita la responsabilità di coordinamento di personale a.1) con meno di 3 anni nella categoria: compenso euro 900
a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.150
4. Le responsabilità riportate nel presente articolo sono attribuite dal Dirigente con provvedi- mento o con atto assunto in qualità di privato datore di lavoro.
5. I compensi sono attribuiti per il periodo di effettiva attribuzione della responsabilità asse- gnata e non sono cumulabili tra di loro.
Articolo 21 – indennità di rischio
1. Sono considerate prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale:
a) la conduzione in modo diretto e continuo di mezzi e veicoli per il trasporto di cose o persone ovvero adibiti a lavori di manutenzione stradale;
b) l’esposizione diretta e continua al contatto con catrami, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui nonché lavori di manuten- zione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
c) l’esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, reparti tipografici e l’adibizione a lavori di manutenzione edi- le.
2. L’indennità di rischio spetta al personale inquadrato nelle categorie A, B, e C che svolge le prestazioni di cui al comma 1, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e a prescin- dere dal profilo professionale di appartenenza.
3. L’importo dell’indennità compete nella misura massima di euro 30 mensili e viene propor- zionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattie, mater- nità, permessi, aspettative ecc.).
Articolo 22 – indennità di disagio
1. È riconosciuta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999, una specifica indennità volta a remunerare il personale appartenente alle categorie A, B e C che, a prescindere dal profilo professionale, svolge la propria attività di lavoro in condizioni particolarmente disagiate.
2. I contenuti delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavora- tori interessati sono quelli che:
a) rendano necessaria, al fine di erogare un servizio ottimale, una elevata soglia di attenzione e concentrazione degli operatori in attività quali quelle di relazione con il pubblico effettuate in particolare attraverso operazioni di sportello;
b) siano organizzate in modo da non consentire al personale impiegato la possibili- tà di fruire della flessibilità in ingresso;
c) siano svolte continuativamente in ambienti in cui siano collocati macchinari rumorosi;
d) siano svolte in modo diretto e continuo all’aperto;
e) siano svolte in modo significativo ma non continuativo all’aperto per attività comportanti sopralluoghi in cantiere, ispezioni e controlli;
f) siano svolte da personale inquadrato nelle categorie A, B e C e comprendano l’affiancamento continuativo di personale in difficoltà, nell’ultimo caso se svol- to con funzioni di coordinamento diretto di una molteplicità di tale personale;
g) siano svolte su attività istituzionali che proseguano con frequenza e per almeno 1 volta la settimana oltre le ore 18, ovvero implichino, con la medesima fre- quenza, interventi lavorativi in attività della Provincia riferite ad esercizi privati operativi oltre le ore 18;
h) siano svolte da personale operante in locali ai quali accede l’utenza interna ed esterna in orario di servizio, anche se in maniera non continuativa, ivi compreso il supporto telefonico/informatico;
i) richiedano un’elevata soglia di attenzione e precisione da parte del personale che svolge con continuità e prevalenza attività di inserimento dati o di archivia- zione di documenti, anche in formato cartaceo.
3. La prestazione di lavoro in attività che prevedano una significativa fase di relazione con il pubblico esterno/interno comporta disagio quando sia organizzata con sportelli od uf- fici aperti al pubblico con cadenza almeno bisettimanale e per non meno di 8 ore com- plessive.
4. Le indennità di disagio sono le seguenti:
a) euro 51,32 lorde mensili: per le lettere b), c), d ), f), g) del comma 2 e per la lettera a) del medesimo comma limitatamente ad attività di relazione afferenti la generalità dei pro- cedimenti dell’ente o di un’intera Area ed in particolare:
• ufficio relazioni con il pubblico;
• euroinfopoint;
• sportello ambiente;
• sportelli del servizio lavoro;
• centralino telefonico della Provincia e numeri verdi;
• biblioteca storica;
b) euro 35,82 lorde mensili: per la lettera a) del comma 2, limitatamente ad attività di rela- zione attraverso uffici settoriali aperti al pubblico, per un minimo totale complessivo di venti ore settimanali e per la lettera e) del medesimo comma;
c) euro 25,49 lorde mensili: per le lettere h) e i) del comma 2.
5. Le indennità di disagio non sono cumulabili tra loro; qualora il dipendente percepisca anche la indennità di rischio, le due indennità sono cumulabili sino ad un massimo di euro 61,65 lorde mensili.
6. La indennità di disagio è calcolata su base mensile e spetta esclusivamente a seguito della effettiva esposizione al disagio e comunque non è dovuta per le giornate di assen-
za. La verifica della effettiva presenza ed il relativo conguaglio viene effettuato conte- stualmente alla erogazione dell’incentivo di produttività.
7. Al dipendente che, per un giorno, senza giustificato motivo non rispetta la rotazione stabilita dal dirigente per assicurare l’apertura al pubblico degli uffici, viene decurtato il 30% dell’indennità di disagio mensile; dal 2° giorno di ingiustificato mancato rispetto della suddetta rotazione non viene corrisposta l’indennità di disagio per l’intero mese.
8. Le indennità di disagio sono attribuite a seguito di dichiarazione dei dirigenti circa l’effettiva assegnazione ai dipendenti di attività che comportano disagio; sarà cura dei dirigenti medesimi segnalare tempestivamente le modificazioni di indennità di disagio intervenute per i propri collaboratori.
Articolo 23 - indennità di maneggio valori
1. L’indennità di maneggio valori è attribuita al personale adibito in via continuativa a ser- vizi che comportino maneggio di valori di cassa.
2. Per “maneggio di valori di cassa” si intende la gestione diretta di fondi economali, di buoni mensa e buoni benzina (esclusa la mera distribuzione al personale del servizio) nonché di valori bollati svolta da dipendenti cui sia stata attribuita tale responsabilità con atto formale del dirigente.
3. Le indennità, rapportate al valore gestito, sono le seguenti:
• da euro 2.583 a euro 10.330 annui: euro 0,52/giorno;
• da euro 10.331 a euro 51.640 annui: euro 1,20/giorno;
• oltre euro 51.640 annui: euro 1,55/giorno.
4. L’indennità di maneggio valori non compete ai titolari di posizione organizzativa ed è collegata alla presenza in servizio.
Articolo 24 – sviluppo delle attività di formazione
1. Le parti concordano che le attività di formazione costituiscono:
a) strumento di supporto nei processi di trasformazione dell’ente locale;
b) leva strategica per lo sviluppo delle competenze e delle capacità professionali del personale;
c) strumento per l’adeguamento delle competenze in relazione ai processi di inno- vazione e trasformazione, anche tecnologica
d) strumento per l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.
2.L’attività di programmazione della formazione deve svolgersi nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1.
3.Per il perseguimento delle finalità di sviluppo delle attività di formazione le parti con- vengono sulla opportunità di incrementare gli stanziamenti a ciò destinati, ove compatibi- li con la capacità di bilancio e nell’ambito dei limiti di finanza pubblica.
4.Le attività di formazione sono oggetto di informazione preventiva, all’esito della quale le Organizzazioni Sindacali possono chiedere di essere convocate per partecipare alla valu- tazione delle attività programmate, ferma restando l’autonomia dell’Amministrazione provinciale che, però, ove operi in dissenso rispetto alle osservazioni sindacali ha l’obbligo della puntuale e congruente motivazione.
Articolo 25 - prevenzione, sicurezza e miglioramento dell’ambiente di lavoro
1. L’amministrazione si impegna, oltre a proseguire l’attuazione delle norme sulla sicurez- za del lavoro e ad operare per il superamento delle barriere architettoniche, a favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro.
Articolo 26 - pari opportunità e CUG
1. L’amministrazione si impegna a proseguire nell’adozione di misure utili a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della vigente normativa in tema di pari opportunità e della direttiva del Ministro per la pubblica am- ministrazione di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, in particolare consultando preventivamente il CUG nei casi previsti dalla direttiva mede- sima (ad es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera).
2. L’Amministrazione garantisce ampia collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discri- minazioni, che, in particolare:
• ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera di parità;
• contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, miglio- rando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di la- voro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere or- ganizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
Articolo 27 – CRAL aziendale
1. Le parti concordano che entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto verrà stipulato apposito “Protocollo di intesa” con le XX.XX. per il funzionamento del CRAL, che svolge i compiti previsti dall’art. 55 del CCNL 14.09.2000.
Articolo 28 - orario di lavoro
1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adegua- to funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e frammentazione di competenze e di inter- venti, in relazione agli orari di servizio.
2. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimana- le siano valutate opportunamente, da parte dei dirigenti o dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, chieda di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro.
3. È data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, considerando in particolare le esigenze delle/dei dipendenti con i figli in età scolare.
Articolo 29 - norma di rinvio
1. Restano fermi gli accordi decentrati sottoscritti in precedenza. Se in contrasto con la legge le parti, dopo averne preso atto, si incontrano per ricondurli a regolarità.
DICHIARAZIONE A VERBALE DEL CSA N. 1
Il C.S.A. allega come comunicazione a verbale, la richiesta di procedere velocemente a regola- rizzare contrattualmente e giuridicamente la gestione dei tavoli di contrattazione, per gli aspetti che riguardano in particolare la convocazione e la sottoscrizione degli accordi.
Si allega a tal proposito la richiesta inoltrata all’amministrazione in data 12/6/2013.
Quanto sopra descritto, così come concordato tra l’Avv. Longhin, l’Assessore Chiama e il Se- gretario Generale.
DICHIARAZIONE A VERBALE DEL CSA N. 2
Il C.S.A. sottoscrive il CCDI 2013/2015 non condividendo quanto integrato e modificato al te- sto iniziale proposto dall’Ente, da parte di CGIL, CISL , sia per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla Legge Brunetta” che per gli aspetti inerenti al CUG, RLS, livelli di relazioni sindacali, in quanto il tavolo tecnico risulta illegittimo perché non presente nel CCNL, e tende surrettiziamente a bypassare i corretti livelli di relazione sindacale, per proseguire nella logica di convocazioni dei tavoli irregolare e potenzialmente discriminatoria.