CONTRATTO PER L’AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI FONDI SPECIALI
CONTRATTO PER L’AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI FONDI SPECIALI
settembre 2016
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx
Dottori Commercialisti Associati
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LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – CD. DOPO DI NOI
Pubblicata in G.U. Serie generale ‐ n. 146 del 24.06.2016
Tale legge di rilevante importanza sociale, contempla, fra le entità giuridiche individuate quali possibili destinatarie delle erogazioni agevolate disposte da persone fisiche in favore di persone con disabilità grave, di fondi speciali, beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, le FIDUCIARIE sottoposte a Vigilanza, trasparenza fiscale ed ai fini antiriciclaggio, esperienza operativa.
Le FIDUCIARIE sono quindi gli interlocutori primari per la costituzione ed amministrazione di detti fondi, oltreché degli specifici trusts.
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Premessa
In data 25 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 22 giugno 2016, n. 112 (pubblicata in G.U. n. 146 del 24 giugno 2016), recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare”.
Tale legge, secondo quanto previsto dall’art. 1, “è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”.
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Per tale ragione, con il provvedimento normativo de quo, sono state potenziate “le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è costituito dal fatto che essa “è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazioni e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645‐ter del codice civile e di fondi speciali,
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Xxxxx”. 4
I destinatari della nuova normativa
I destinatari della normativa in commento, come si evince dall’art. 1, comma 2, sono i disabili “gravi”, come definiti dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che definisce tali coloro la cui autonomia personale, correlata all’età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Il vantaggio che permette tale norma è individuabile nel fatto che solo temporaneamente i beni sono in affidamento ad un soggetto professionale che lo gestisce (fino alla fine della vita del disabile), per poi tornare nella disponibilità degli aventi diritto. I vari passaggi di proprietà sono esentasse.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito, sul punto, che i negozi previsti dalla normativa in commento possono essere stipulati anche in favore di soggetti la cui disabilità non sia grave ai sensi dell’art. 3, comma 3,
l. n. 104/92. In questo caso, tuttavia, non si potrà beneficiare delle
agevolazioni fiscali. 5
Fattispecie ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 6, l. n. 112/2015
trust costituiti a favore di “persone con disabilità grave” (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), aventi “come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza” di tali soggetti a cui favore sono istituiti;
atti costitutivi di vincoli di destinazione (aventi il proprio referente normativo nella norma sulla trascrizione di cui all’art. 2645‐ter, c.c.), ossia atti (redatti in forma pubblica) attraverso i quali determinati beni immobili o beni mobili registrati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiara, vengono destinati – in tal modo costituendo un patrimonio separato appartenente solo a tale “destinazione” ‐ a favore di “persone con disabilità grave” (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), con conseguente loro “utilizzabilità” al solo fine di favorire “l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza” di tali soggetti beneficiari;
contratti di affidamento fiduciario, mediante i quali determinati beni vengono “affidati” ad un soggetto “fiduciario/gestore”, in tal modo costituendo un “fondo speciale” (recte, patrimonio separato) destinato (mediante sottoposizione di apposito vincolo di destinazione) a favore di “persone con disabilità grave” (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), che il “fiduciario/gestore” dovrà amministrare e gestire al solo fine di favorire “l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza” di tali soggetti beneficiari. 6
In tutte e tre le fattispecie il minimo comun denominatore è rappresentato:
⚫ dalla costituzione di un “patrimonio separato” (c.d. “separazione patrimoniale da destinazione”), non aggredibile dai creditori personali del disponente, né tanto meno dai creditori personali del trustee o del “fiduciario/gestore” e dai creditori personali dei beneficiari, risultando aggredibile soltanto dai “creditori qualificati” della “destinazione” ossia per quei debiti contratti nel perseguimento della predetta destinazione;
⚫ dalla circostanza che il soggetto beneficiario deve essere necessariamente individuato in “persone con disabilità grave”, così “qualificabili” ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992; trattasi di persone con gravi minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione, che ne abbia ridotto l’autonomia personale, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
⚫ dal dato giuridico in forza del quale, laddove l’effetto “segregativo da destinazione” abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, in ogni caso (sia che si tratti di trust, di atti costitutivi di vincoli di destinazione o di contratti di affidamento fiduciario), sarà necessaria la trascrizione del relativo atto da effettuarsi ai sensi dell’art. 2645‐ter, c.c..
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⚫ l’atto istitutivo del trust, l’atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di
affidamento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico.
L’atto istitutivo
L’atto istitutivo redatto da un Notaio deve contenere:
1. identificazione in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli (ossia, disponente, trustee oppure “fiduciario/gestore”, soggetto beneficiario, persone con disabilità grave);
2. descrizione in modo puntuale della funzionalità e dei bisogni
specifici del beneficiario;
3. indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del beneficiario, comprese “le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave”
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4. indicazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità
5. gli obblighi di rendicontazione posti a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;
6. le “persone con disabilità grave” devono essere gli esclusivi beneficiari del trust ovvero dell’atto costitutivo del vincolo di destinazione ovvero del contratto di affidamento fiduciario;
7. i beni e i diritti oggetto della “segregazione patrimoniale da destinazione” in esame devono essere “destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione”;
8. individuazione del “il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte
9. individuazione del termine finale “nella data della morte della persona
con disabilità grave”;
10. la “destinazione del patrimonio residuo” al termine finale. 9
Il nuovo regime esentativo e agevolativo introdotto dalla legge n. 112/2016
Ai sensi del comma 2 del citato art. 6 della legge in esame, il regime di esenzioni e agevolazioni ivi previsto è ammesso, anzitutto, a condizione che attraverso le tre fattispecie negoziali previste costituite con atto pubblico con le modalità suddette, si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il seguente regime di esenzioni e agevolazioni:
a. esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
b. ai trasferimenti di beni e diritti effettuati in favore dei predetti trust, vincoli di destinazione o fondi speciali, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
c. esenzione dall’imposta di bollo per “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione 10
x. xxxxxxxx xxxxxxx, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi” nei casi di immobili e diritti reali immobiliari conferiti
e. deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore degli importi erogati a titolo liberale o gratuito, nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000.
f. in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust/vincolo destinzione/affidamento, i ri-trasferimenti dei beni e di diritti a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale di applicano in misura fissa”.
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Il trasferimento del “patrimonio residuo” effettuato a favore dei soggetti indicati nell’atto istitutivo (esclusi i disponenti) il trust/vincolo destinzione/affidamento è regolarmente assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni “in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo”.
La soggettività IRES
I fondi speciali Per espressa disposizione di legge i beni di cui è composto il fondo speciale devono essere sottoposti a vincolo di destinazione e quindi il patrimonio destinato ha autonomia patrimoniale. Il fondo speciale rientra pertanto nella categoria delle “ALTRE ORGANIZZAZIONI”.
Soggetto passivo d’imposta è, dunque, il fondo speciale; non può verificarsi alcun fenomeno di imputazione per trasparenza nei confronti di altri soggetti (disponente, gestore, beneficiari od ONLUS).
La fattispecie è dunque assimilabie ad un trust “opaco” 12
Ai sensi dell’art. 73 del t.u.i.r., la fattispecie delle “altre organizzazioni” può avere natura sia commerciale che non commerciale.
Di regola i fondi speciali/soggetti IRES apparterranno alla categoria degli enti non commerciali, limitandosi ad una attività di godimento del patrimonio destinato.
Dunque, i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria saranno, nella maggior parte dei casi, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposizione sostitutiva.
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La tassazione IRES
I redditi non soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposizione sostitutiva (ad esempio, utili da partecipazioni qualificate e non qualificate o plusvalenze da partecipazioni qualificate, canoni di locazione, ecc.) sono soggetti ad IRES ordinarIa (27,5%).
I dividendi incassati da partecipazioni societarie detenute sono imputabili al reddito per il 77,24%.
La responsabilità del gestore
Il gestore sarà comunque responsabile fiscale per tutti gli adempimenti tributari (pagamento delle imposte, là dove dovute, dichiarazioni, ecc.).
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I vincoli di destinazione ex art. 2645‐ter c.c.
Ad analoghe conclusioni in ordine alla soggettività d’imposta non sembra potersi con certezza pervenire nel caso di costituzione di meri vincoli di destinazione ex art. 2645‐ter c.c..
In tale ipotesi, potrebbe risultare difficile individuare l’autonomia patrimoniale richiesta dalla norma fiscale e, di conseguenza, i redditi prodotti dai beni vincolati potrebbero essere imputati al disponente e/o ai beneficiari.
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Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite alcune modalità di attuazione della presente legge.
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Il riconoscimento normativo del negozio di affidamento fiduciario
La legge n. 112/2016, oltre ad aver introdotto, come visto, un trattamento fiscale “di favore” con riferimento a fattispecie negoziali volte a garantire assistenza e tutela nei confronti di “persone con disabilità grave”, ha anche riconosciuto, per la prima volta, il “contratto di affidamento fiduciario”.
In altri termini, nel richiamare, in termini espressi, il “contratto di affidamento fiduciario”, con tutti i suoi principali connotati così come elaborati in dottrina, la disciplina in esame ha il merito di “tipizzare” tale “nuova” figura negoziale che, sotto il profilo della funzionalità, è sostanzialmente assimilabile alla figura del trust, rappresentando una valida alternativa a quest’ultimo poiché ha l’indubbio vantaggio di non richiedere, come per il trust, il rinvio ad una legge straniera ai fini della sua regolamentazione.
Il contratto di affidamento fiduciario è quel contratto fondato sull’istituto della “fiducia” (mandato fiduciario) con il quale un soggetto, l’affidante fiduciario, affida ad un altro soggetto, l’affidatario fiduciario, determinati beni affinché quest’ultimo li amministri e gestisca in attuazione della specifica “destinazione” per il cui
soddisfacimento sono stati vincolati dall’affidante fiduciario.
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Dunque, potrebbe trattarsi di uno “scopo assistenziale” come nel caso preso in considerazione dalla disciplina normativa in esame, ma anche di altri scopi di tipo liberale, gratuito e persino oneroso, purché meritevoli di tutela (si pensi, a titolo esemplificativo, allo scopo di garantire/regolamentare il passaggio generazionale, allo scopo di protezione del patrimonio, a scopi di tipo “liquidatorio”, ecc...).
Pertanto, nel contratto di affidamento fiduciario possono essere previsti dei beneficiari a vantaggio dei quali i “beni affidati” dovranno essere amministrati e gestiti dall’affidatario fiduciario, sulla base di un programma predisposto dall’affidante fiduciario, la cui attuazione è appunto assegnata all’affidatario fiduciario che ne assume l’impegno.
In questo modo, i beni oggetto di “affidamento fiduciario” finiscono per costituire un “fondo speciale” (“affidato” per la relativa amministrazione e gestione all’affidatario fiduciario) che costituisce a tutti gli effetti un “patrimonio separato” dal patrimonio personale dell’affidatario fiduciario (oltre che separato dal patrimonio personale dell’affidante fiduciario e da quello dei beneficiari), come tale aggredibile soltanto dai creditori “qualificati” della “destinazione” (similmente a ciò che accade nel caso del
trust).
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FASI OPERATIVE di un AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
ATTO ISTITUTIVO con atto pubblico stipulato da un Notaio | ||
Disponente | ||
Beneficiario disabile | ||
Beni conferiti | ||
Programma | ||
Destinazione finale | ||
IMPOSTE | ||
Donazione | zero | |
Registro | 200 | |
ipocatastali | 200+200 | |
Bolli | zero | |
TRASCRIZIONE DEI BENI ALLA FIDUCIARIA AFFIDATARIA (TRUSTEE) | ||
Immobili trascritti a favore della Fiduciaria con vincolo di destinazione | ||
Attività finaziarie in conti correnti intestati a Fiduciaria con 19 vincolo di destinazione |
GESTIONE E OPERATIVITA' DELLA FIDUCIARIA | ||
Piano finanziario | ||
La fiduciaria (anche prima di acquisire l'incarico) predisporrà un budget per determinare il fabbisogno necessario per assolvere al mantenimento del disabile e alle indicazioni dei disponenti e la relativa copertura con le risrse proveniente dai conferimenti (Rendite finaziarie, incasso locazioni, sfruttamento altre attivita-opere d'arte ecc) | ||
Accordi e contratti con strutture sociosanitarie | ||
Provvederà ad incassare le rendite e pagare i servizi a favore del beneficiario | ||
Rendicontazione annuale dell'attività | ||
ADEMPIMENTI DELLA FIDUCIARIA | ||
Adeguata verifica del disponente ai fini Antiriciclaggio | ||
Fiscali | ||
richiesta codice fiscale classificando il contratto tra le "altre Organizzazioni" | ||
sostituto d'imposta e applicazione delle imposte sostitutive | ||
pagamento imposte Ires, Imu, ecc | ||
Dichiarazione dei redditi "dell'organizzazione" | ||
Libro degli eventi | ||
Su tale libro vanno riportati i fatti salienti: stipula dell'atto istitutivo, contratti affitto, apertura conti correnti, accordi con strutture sociosanitarie, rendiconto, ecc) |
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BIBLIOGRAFIA
⚫Xxxxxxx Xxxxxxxx- Assofiduciaria. Contratto per l’amministrazione fiduciaria di Fondi Speciali
⚫Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Università Studi di Brescia. Il contratto per
l’amministrazione fiduciaria di Xxxxx Speciali e le imposte indirette
⚫ Xxxxx Xxxxxxxxx. I profili dell’imposizione sul reddito
⚫Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx- Università tre Roma. Analisi del nuovo
contratto per l’amministrazione fiduciaria di Fondi Speciali
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