CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Ecotermica Servizi S.p.a., (di seguito “ECOTERMICA” o il “Fornitore”), con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, 0, partita IVA 03063990042 - si impegna a somministrare al CLIENTE energia termica, per uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, mediante una sottostazione di scambio termico di proprietà del Fornitore, come indicato nel “Preventivo e Proposta di Contratto per la somministrazione di energia termica” (di seguito denominata “Proposta di Contratto” o “Proposta”) che unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono il “CONTRATTO” per la fornitura di energia termica.
La fornitura è regolata dalle presenti Condizioni Generali, dal CONTRATTO e dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia. ECOTERMICA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e congiuntamente “PARTI”.
ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nella “Proposta di Contratto” con le presenti “Condizioni Generali”, prevalgono le prime.
2.2 Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali, nonché nella Proposta di Contratto, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti o organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili ed imperative stabilite dai suddetti enti.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il CLIENTE richiede a ECOTERMICA la somministrazione di energia termica mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto.
3.2 Il Contratto si intende perfezionato quando il CLIENTE sottoscrive la Proposta di Contratto formulata da ECOTERMICA, unitamente alla presenti Condizioni Generali.
ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
4.1 La durata del CONTRATTO è indicata nella Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente, unitamente alla decorrenza ed alle eventuali modalità di rinnovo del CONTRATTO.
ART. 5 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA
5.1 ECOTERMICA assume, per il periodo di efficacia del CONTRATTO, l'obbligo di fornire energia termica, per l’intero anno solare, all’impianto del CLIENTE tramite una sottostazione di scambio termico di proprietà di ECOTERMICA costituita dalle seguenti apparecchiature che rimarranno di proprietà di ECOTERMICA medesima: a. scambiatore di calore a piastre installato; b. contatore di calore, posizionato sul circuito primario dello scambiatore di calore; c. sistemi per la regolazione automatica della temperatura di mandata del fluido vettore caldo sul secondario.
5.2 ECOTERMICA si impegna a garantire che il vettore termico erogato sull’elemento secondario dello scambiatore abbia una temperatura pari a quanto indicato nella Proposta di Contratto. In caso di contestazioni in merito alle temperature presenti sull’elemento secondario dello scambiatore le verifiche delle stesse avverranno in contraddittorio tra un rappresentante del CLIENTE ed uno di ECOTERMICA entro 2 (due) giorni dalla scoperta dell’oggetto della contestazione.
ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO
6.1 Salvo quanto specificato al successivo art. 9.4 (consumo minimo garantito annuo), ECOTERMICA applicherà al CLIENTE il prezzo dell’energia termica fornita secondo quanto previsto nella Proposta di Contratto, al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabili al CONTRATTO, nonché al netto di eventuali agevolazioni derivanti dall’utilizzo di biomasse. Al CONTRATTO sono inoltre applicate tutte le condizioni economiche indicate nella Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente, così come specificate unitamente alla loro decorrenza.
ART. 7 - GESTIONE DELLA SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO E ULTERIORI IMPEGNI DEL CLIENTE
7.1 Al fine di dare esecuzione al presente contratto, ECOTERMICA si farà carico delle seguenti opere e adempimenti:
a) allacciamento, eseguito a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche regolamentari, dell’impianto del CLIENTE alla rete di teleriscaldamento pubblica.
b) posa ed installazione, eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche regolamentari - tanto sulle parti di proprietà del CLIENTE - quanto su quelle di terzi _ di tutte le attrezzature, condotte ed impianti necessari per l’erogazione della energia termica;
c) trasmissione al CLIENTE, se richieste, delle dichiarazione di conformità secondo previste dalle attuali normative.
7.2 ECOTERMICA sarà responsabile della manutenzione (tanto ordinaria quanto straordinaria) delle
apparecchiature da essa installate ed indicate all’art. 5.1 che precede
7.3 La manutenzione (tanto ordinaria, quanto straordinaria) di tutte le restanti apparecchiature diverse da quelle istallate da ECOTERMICA (comprensive, a mero titolo di esempio, delle pompe di circolazione, dei vasi di espansione, degli eventuali serbatoi di accumulo dell’acqua sanitaria) resterà a carico esclusivo del CLIENTE, su cui graveranno altresì le spese dell’energia elettrica necessaria alle pompe di circolazione dell’impianto e per tutte le altre apparecchiature di centrale. Nell’ipotesi di affidamento da parte del CLIENTE dell'esercizio e della manutenzione dell’impianto termico ad un soggetto terzo (c.d. “terzo responsabile”), dovrà essere comunicato per scritto ad ECOTERMICA il nome di tale soggetto terzo.
7.4 Il CLIENTE è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà di ECOTERMICA che verranno collocati negli spazi o nei locali in uso o in proprietà dello stesso CLIENTE rispondendo nei confronti di ECOTERMICA in caso di perimento, sottrazione, danneggiamento e/o manomissione degli stessi.
7.5 A seguito della conclusione del CONTRATTO, il CLIENTE consegna al personale di ECOTERMICA le chiavi
dei locali ove è ubicata la sua centrale termica consentendo l’accesso a ECOTERMICA medesima.
7.6 Il CLIENTE si impegna a far si che al personale di ECOTERMICA sia garantito il libero accesso tanto nei sopradescritti locali, quanto negli eventuali altri (compresi gli alloggi destinati a civile abitazione od attività commerciale e professionale) ove sia necessaria l’installazione e la manutenzione delle tubazioni e delle apparecchiature inerenti le prestazioni oggetto del CONTRATTO.
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTE
8.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa.
8.2 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di ECOTERMICA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.
ART. 9 REVISIONE DEL PREZZO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
9.1 Il prezzo dell’energia termica fornita da ECOTERMICA definito nella Proposta di Contratto è assoggettato ad adeguamenti con cadenza mensile in funzione delle oscillazioni del prezzo del gas metano rispetto al prezzo di riferimento definito nella Proposta di Contratto. A tale scopo verrà utilizzata la tariffa aggiornata pubblicata sul sito ARERA nella sezione Gas servizio di tutela – condomini uso domestico per un consumo annuo pari a quello indicato nella Proposta di Contratto e per un PCS di 38,52 MJ/Smc. Le eventuali variazioni del prezzo del gas metano conseguenti a direttive dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) adottate successivamente alla emissione delle fatture ma aventi efficacia retroattiva sui relativi periodi di consumo saranno oggetto di conguagli (in addebito o accredito) sugli importi delle successive fatture che saranno emesse.
Il Condominio si impegna a comunicare con scadenza annuale ad ETE la percentuale di consumo di energia termica relativa alle eventuali unità del condominio non destinate ad uso domestico.
9.2 Qualora il CLIENTE ritenga erronee le indicazioni dei misuratori di energia termica, potrà richiederne la verifica a ECOTERMICA che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti. Le rilevazioni dei misuratori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente o, in mancanza, entro i limiti di tolleranza del +/- 6%. Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia di funzionamento di detti misuratori ECOTERMICA rettificherà gli addebiti per i consumi al CLIENTE secondo le misurazioni corrette. ECOTERMICA medesima si accollerà le spese di verifica, salvo nel caso in cui l’anomalia di funzionamento non sia dovuta al fatto del CLIENTE. Nel caso in cui la segnalazione del CLIENTE si riveli erronea, (ovvero lo strumento di misura sia riscontrato funzionante entro i limiti indicati nella carta del servizio), il costo dell'intervento verrà addebitato al CLIENTE che ha effettuato la richiesta di verifica, in occasione della prima fatturazione utile.
9.3 Resta inteso che, qualora si manifestasse un malfunzionamento del sistema di contabilizzazione dell'energia termica, in deroga a quanto previsto dall'art. 6.1 delle presenti Condizioni Generali, la valorizzazione dell'energia termica prelevata da parte del CLIENTE nel periodo di mancata contabilizzazione verrà effettuata in funzione dei gradi giorno rilevati dalla centralina ARPA installata nella zona più vicina all’impianto termico del CLIENTE e dei consumi rilevati nei dieci giorni successivi alla riparazione del sistema di contabilizzazione. In particolare, verrà applicata la seguente relazione:
Consumi nel periodo di non contabilizzazione = Consumi contabilizzati nei dieci giorni successivi alla riparazione)/(Gradi giorno nei dieci giorni successivi alla riparazione) x (Gradi giorno nel periodo di mancata contabilizzazione)
Qualora il periodo di mancata contabilizzazione fosse superiore ai dieci giorni, la valorizzazione verrà effettuata in funzione dei gradi giorno e dei consumi dello stesso periodo della stagione precedente.
9.4 Indipendentemente dai dati di consumo effettivamente contabilizzati dal misuratore, al CLIENTE sarà sempre e comunque addebitato il corrispettivo per una quantità di consumo minimo annuo definita nella Proposta di Contratto (c.d. “consumo minimo garantito annuo”). L’addebito al COMMITTENTE della differenza tra il consumo minimo garantito annuo ed il consumo effettivamente contabilizzato sarà effettuato, con conguaglio annuale nella ottava fattura.
Al fine di poter definire il conguaglio relativo al mancato raggiungimento del “consumo minimo garantito annuo”, verrà definito il prezzo medio del metano; tale prezzo sarà calcolato come media aritmetica dei prezzi del metano nel periodo ottobre – aprile.
9.5 Il corrispettivo, cui è annualmente tenuto il CLIENTE verso ECOTERMICA per il consumo di energia termica, sarà articolato in numero 8 (otto) fatture nei termini di seguito descritti:
- 1ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di ottobre;
- 2ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di novembre;
- 3ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di dicembre;
- 4ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di gennaio;
- 5ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di febbraio;
- 6ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di marzo;
- 7ª fattura , relativa ai consumi rilevati nel mese di aprile;
- 8ª fattura relativa ai consumi rilevati nel mese di maggio ed eventuale conguaglio per il non raggiungimento del consumo minimo garantito.
Qualora venga fornita al CLIENTE anche l’acqua calda sanitaria, verrà emessa nel mese di settembre una
nona fattura relativa ai consumi di acqua calda sanitaria nel periodo estivo.
9.6 Ciascuna fattura relativa alle sopradescritte rate sarà emessa entro il decimo giorno del mese successivo a quello di consumo. Il CLIENTE dovrà provvedere al relativo pagamento entro la data di scadenza di ciascuna fattura stessa fissata in 20 (venti) giorni dalla data di emissione.
9.7 Il pagamento del corrispettivo avverrà con versamento bancario sul conto corrente di ECOTERMICA descritto in fattura e con valuta non successiva alla data di scadenza della fattura.
9.8 Nell’ipotesi in cui il CONTRATTO dovesse risolversi per effetto della clausola risolutiva di cui al successivo articolo 11, il CLIENTE si impegna sin d’ora a corrispondere a titolo di penale per i danni tutti subiti da ECOTERMICA _ indipendentemente dalla prova dei danni stessi _ un importo pari al corrispettivo previsto per la quantità del c.d. “Consumo minimo garantito annuo” (con corrispettivo attualizzato alla data di risoluzione del contratto) moltiplicato per ciascun anno (o frazione dello stesso) di anticipo rispetto alla data di scadenza naturale del CONTRATTO, salvo il maggior danno subito da ECOTERMICA.
9.9 Il CLIENTE non potrà sospendere, ritardare o ridurre i pagamenti del corrispettivo anche in caso di eventuali contestazioni o reclami di qualsivoglia natura.
ART. 10 - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE - RITARDO NEI PAGAMENTI
10.1 Sospensione della fornitura per motivi tecnici. ECOTERMICA potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura di energia termica, per cause di forza maggiore, ai sensi del successivo art. 13, e per necessità di manutenzione programmata e di riparazione di guasti verificatisi sulla la rete di teleriscaldamento a cui è collegato l’impianto termico del CLIENTE. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni necessarie. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati da ECOTERMICA con idoneo preavviso al CLIENTE e ECOTERMICA realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al CLIENTE.
10.2 Sospensione della fornitura per morosità. Salvo il diritto di risoluzione del CONTRATTO previsto all’art. 11, in caso di morosità del CLIENTE superiore a 30 giorni dalla scadenza, ECOTERMICA si riserva di sospendere la fornitura e chiudere il contatore, fino a che il CLIENTE non abbia provveduto al saldo di quanto dovuto. La sospensione della fornitura sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al CLIENTE contenente l'indicazione della data a decorrere dalla quale, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del CLIENTE. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE.
10.3 Le sospensioni nella fornitura del servizio di cui al presente articolo 10 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di manleva.
10.4 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da ECOTERMICA, il CLIENTE dovrà in ogni caso corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di ECOTERMICA di messa in mora del CLIENTE.
10.4 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente, ECOTERMICA si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente mediante apposita comunicazione inviata tramite posta prioritaria o posta elettronica certificata (di seguito PEC). Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento delle fatture sollecitate entro un termine pari a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui questa sia stata inviata a mezzo posta raccomandata e 10 (dieci) giorni solari nel caso in cui questa sia stata inviata a mezzo PEC.
10.5 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); ECOTERMICA si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine,
(i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso.
ART. 11 - RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
11.1 Il Cliente, secondo quanto previsto all’art. 8 del Testo Unico di Regolazione (T.U.A.R.) in vigore al momento dell’esercizio del diritto, ha facoltà di recedere dal contratto di fornitura di energia termica a mezzo teleriscaldamento in qualunque momento con un preavviso di un mese. Il Cliente potrà esercitare tale diritto presentando ad ECOTERMICA una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete secondo le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
11.2 ECOTERMICA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R al CLIENTE, qualora, relativamente a quest’ultimo, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b. interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; d. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia termica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a ECOTERMICA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ECOTERMICA nei confronti del CLIENTE; e. parziale e/o ritardato pagamento delle fatture da parte del CLIENTE superiore a 30 (trenta) giorni; f. ripetuta manomissione, danneggiamento e/o contestazione della titolarità delle apparecchiature di ECOTERMICA da parte del CLIENTE.
11.3 Nei casi sopra previsti ECOTERMICA, in alternativa all’istituto della risoluzione espressa ex art. 1456 cod. civ., potrà ricorrere a quello previsto all’art. 1454 cod. civ. concedendo al CLIENTE un termine per il rimedio al suo inadempimento (non inferiore a 15 giorni) decorso il quale il CONTRATTO dovrà intendersi risolto.
11.4 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 13.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
11.5 Al fine di garantire il recupero di tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’allacciamento dell’impianto termico, ECOTERMICA applicherà un Corrispettivo di Salvaguardia (Ci) che dovrà essere corrisposto dal CLIENTE qualora quest’ultimo receda dal CONTRATTO prima della sua naturale scadenza ed entro un periodo di 5 (cinque) anni dall’avvio della fornitura stessa, secondo quanto previsto all’art. 9 del Testo Unico di Regolazione (T.U.A.R.) in vigore al momento dell’esercizio del diritto. Tale Corrispettivo di Xxxxxxxxxxxx sarà addebitato al CLIENTE a prescindere dall’eventuale sconto applicato sul corrispettivo degli oneri di allacciamento previsto nella Proposta del Contratto. Il valore iniziale del Corrispettivo di Salvaguardia è da intendersi pari al valore del corrispettivo di allacciamento indicato nella Proposta di Contratto, oltre IVA di legge.
Il corrispettivo di salvaguardia che verrà addebitato in caso di recesso sarà determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso in tale arco temporale, secondo i criteri previsti dal Testo Unico di Regolazione (T.U.A.R.) all’art.9 in vigore e, quindi, secondo la seguente formula:
Ct = Ci * PR/(365*5)
Dove:
Ct = corrispettivo di salvaguardia che verrà addebitato in caso di recesso Ci = corrispettivo di salvaguardia iniziale
PR = periodo residuo (espresso in giorni) dei 5 anni decorrenti dall’avvio della fornitura di energia termica
ART. 12 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, si obbliga a risponde in solido per gli eventuali debiti inerenti il CONTRATTO di fornitura in essere con il precedente intestatario.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
13.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
13.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad ECOTERMICA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.
13.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
13.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
13.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del CONTRATTO per intervenuta forza maggiore, in
assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11.2.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle
PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell’ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di
azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.
14.2 Resta fin d’ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest’ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.
ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI
15.1 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.
15.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni e degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“GDPR”),, in tema di trattamento dei dati personali, ECOTERMICA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l’esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
ART. 16 - RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle leggi speciali e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
ART. 17 - MODIFICHE
17.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
17.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, ECOTERMICA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE.
ART. 18 – COMUNICAZIONI
18.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.
ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Il CLIENTE e ECOTERMICA eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
ART. 20 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI
Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.
Luogo e data
Il CLIENTE
Il FORNITORE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato le clausole tutte sopra riportate; nonché, in particolare, di approvare specificamente le clausole:
• art. 5 (CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA);
• art. 7 (GESTIONE DELLA SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO E ULTERIORI IMPEGNI DEL CLIENTE);
• art. 9 (REVISIONE DEL PREZZO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO);
• art. 10 (PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE - RITARDO NEI PAGAMENTI);
• art. 00 (XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX);
• art. 12 (CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA);
• art. 13 (FORZA MAGGIORE);
• art. 14 (CESSIONE DEL CONTRATTO);
• art. 17 (MODIFICHE);
• art. 19 (ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE).
Luogo e data
Il CLIENTE
Il FORNITORE