CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli da stiva presso l’Aeroporto Civile di Foggia.
Servizio a chiamata.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 Definizioni
Nel testo del presente Capitolato Amministrativo il termine “Appaltante” designa la società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., il termine “Appaltatore” designa la ditta aggiudicataria dell’appalto ed il termine “Servizio” indica il servizio oggetto dell’appalto.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto tutti i servizi di controlli di sicurezza nell’ambito dell’Aeroporto di Foggia previsti dal DM 85/99 e succ. m. i., da tutta la normativa primaria e secondaria vigente tempo per tempo in materia nonché le connesse attività finalizzate alla ricerca della massima funzionalità e qualità nell’espletamento dei citati servizi, ivi compreso il rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti e le modalità di accesso dei passeggeri ai varchi di controllo.
Principalmente ed in via meramente esemplificativa:
• Controllo dei passeggeri in partenza, in transito ed in arrivo (se previsti);
• Controllo radioscopico del bagaglio a mano;
• Controllo radioscopico del bagaglio da stiva,
• Altre prestazioni previste dal D.M. 85/99 e/o dalla normativa surrichiamata, anche mediante controllo attraverso rivelatore di tracce di sostanze esplosive;
secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 29/01/99, nr. 85 nonché di tutte le altre norme di legge vigenti in materia. con particolare riferimento al Reg. CE 185/2010, al P.N.S. ed alla direttiva Enac 36012/ENAC/DG del 29.4.2010 e relative direttive riservate di attuazione.
Tale controllo è finalizzato ad impedire l’introduzione illecita nelle aree sterili ed a bordo di aerei adibiti al trasporto passeggeri o merci, di armi proprie ed improprie e/o ordigni o oggetti in grado di causare una grave turbativa al normale svolgimento del traffico aereo civile e dovrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta
impartite da soggetto designato dalla Stazione appaltante funzionali alla ricerca della massima qualità per la prestazione del servizio.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi che gli venissero richiesti dalla società Appaltante in caso di situazioni particolari legate ad aspetti di Sicurezza Aeroportuale, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del DM 85/99.
L’Appaltatore si obbliga, altresì ad adeguarsi alle diverse esigenze e scelte della società Appaltante, in più o in meno rispetto all’attuale oggetto del servizio in appalto, anche se non determinate da mutamenti normativi o regolamentari, senza che per questo possa vantare diritti o indennità di sorta.
ADP si riserva la facoltà di comunicare alla appaltatrice, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione, in aumento o diminuzione, dei servizi indicati nel presente Capitolato.
- Estensioni
Pertanto, in relazione a particolari e mutate esigenze e necessità impreviste che interverranno nel corso dell'appalto, ADP avrà la facoltà di estendere il contratto in essere per lo svolgimento di servizi uguali, analoghi o complementari ai servizi già oggetto dell’appalto o che si rilevassero necessari al fine di una migliore esecuzione dei servizi affidati. Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni l’appaltatore si impegna a praticare i prezzi già stabiliti in sede di offerta.
- Riduzioni
In qualsiasi momento di vita dell’appalto, la Committente avrà la facoltà, in relazione a nuove esigenze organizzative di ridurre o sopprimere totalmente talune prestazioni.
In tal caso, all’appaltatore verrà corrisposto unicamente l’importo corrispondente al servizio effettivamente prestato.
I suddetti servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza della Polizia di Stato che assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà.
Art. 3 Durata del contratto.
Il servizio oggetto del presente appalto avrà una durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di attivazione dello stesso.
Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso potrà essere prorogato nei limiti dell’espletamento della nuova procedura di gara
Art. 4 Corrispettivo del servizio - Pagamenti - Reportistica
Il corrispettivo del servizio è determinato dal costo orario offerto in sede di gara per le ore di servizio effettivamente svolte.
Il servizio svolto sarà riportato su apposito report mensile redatto dal rappresentante della stazione appaltante, sottoscritto dall’appaltatore e regolarmente vistato dal R.U.P.. Onere dello stesso R.U.P. sarà, sulla base del report di cui sopra l’emissione del certificato di regolare esecuzione anch’esso sottoscritto dall’appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione, a cura dell’appaltatore, dovrà essere allegato alla fattura per il pagamento all’atto dell’invio di quest’ultima
Tutta la reportistica, potrà, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, essere richiesta in via telematica tramite modelli predisposti dall’appaltante. Le spese di dotazione informatica hardware e software e quelle di collegamento per i relativi collegamenti telematici saranno a carico dell’appaltatore.
Il corrispettivo, così come sopra determinato, è comprensivo dell'attività espletata dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore che dovrà comunque assicurare la presenza presso l’Aeroporto in base ad un piano orario presentato dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante, oltre che una reperibilità telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Il costo orario offerto per ciascun dipendente resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto; pertanto l’appaltatore dovrà tener conto, nella determinazione del prezzo offerto, dei maggiori oneri relativi al lavoro notturno e festivo, nonché della possibile svalutazione monetaria e dei possibili aumenti di costi che potrebbero intervenire nel corso della durata contrattuale.
I corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, verranno liquidati entro 90 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture mensili previa verifica della regolare esecuzione del servizio.
In ogni caso, ADP provvederà alla liquidazione, previa esibizione, da parte della ditta aggiudicataria del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il corrispettivo del servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 punto 6 del DPR 633/72.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui cui all’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
Nel caso di ritardato pagamento ADP avrà l’obbligo del pagamento degli interessi moratori, che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando l’obbligo da parte della aggiudicataria di contestare per iscritto ad ADP il ritardo nel pagamento.
In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l’interruzione del servizio.
Art. 5 Divieto di cessione del contratto e di subappalto
È vietata la cessione del contratto ed il subappalto.
Art. 6 Responsabile del servizio (direttore tecnico) e responsabile del turno
L’appaltatore dovrà designare un responsabile del servizio (direttore tecnico) e dovrà comunicarlo per iscritto alla società di gestione appaltante.
Il responsabile del servizio farà riferimento all’incaricato designato dalla società di gestione appaltante e rappresenterà l’appaltatore nei confronti della società appaltante stessa per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.
Il Direttore Tecnico sarà in particolare responsabile:
• della qualità del servizio reso e della sua conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in vigore ;
• della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
• dell’adozione di tutte le misure necessarie all’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio e, in primis, dell’osservanza degli standard qualitativi prescritti;con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni normoregolamentari per tempo vigenti, alle prescrizioni del Programma Nazionale di sicurezza, dei tempi di attesa stabiliti e delle modalità di afflusso ai controlli da parte dei passeggeri;
• della supervisione del servizio attraverso la presenza in loco o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
• del corretto invio della reportistica e dell’esame della reportistica TIP e relative azioni conseguenti;
In assenza del Direttore Tecnico è, comunque, richiesta la presenza di un Supervisore di riferimento tra quelli presenti durante tutto l’arco di espletamento del servizio.
Art. 7 Condizioni generali del servizio (orario e numero di persone)
Fatti salvi i requisiti tecnico-professionali dell’Impresa richiesti nell’allegato A, art. 5 comma 1, e quelli personali-professionali degli addetti richiesti nell’allegato B, art. 5, comma 2 del D.M. 29/01/99 n. 85; dal Reg. CE 185/2010; dalla direttiva Enac 36012/ENAC/DG del 29.4.2010 (e relative direttive riservate di attuazione); dal vigente
P.N.S. e dal Decreto Ministeriale del 01.12.2010, il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa di settore:
• da una o più squadre tipo determinate di volta in volta dall’Appaltante, composta da nr. 3 (tre) addetti (1 supervisore e due addetti, almeno uno dei quali necessariamente di sesso femminile) per il controllo di passeggeri o equipaggi. Tali addetti, contemporaneamente presenti, dovranno, tra l’altro, garantire il perfetto funzionamento ed utilizzo di un portale – metal detector, di una macchina radiogena, di un metal detector portatile e di un rilevatore di tracce di esplosivi.
Il personale addetto ai servizi di controllo effettuerà, tra l’altro, controlli manuali sui passeggeri e sui loro bagagli a mano nelle percentuali di volta in volta stabilite dagli organi competenti e comunicate dalla stazione appaltante nonché controlli radiogeni sul predetto bagaglio a mano che espleterà permanendo al monitor per 20 minuti circa con intervallo di 40 minuti, in caso di attività continuativa;
• da una squadra composta da uno o più addetti, di cui uno con funzioni di supervisore, per il controllo dei bagagli da stiva. Tale servizio si svolgerà, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti, nell’area trattamento bagagli da stiva all’interno dell’Aeroporto di Foggia;
• da uno o più addetti destinati a servizi richiesti dal Programma Nazionale di Sicurezza o da altre normative le cui modalità e luogo di servizio saranno di volta in volta indicate dalla funzione responsabile della società Appaltante
Le modalità di prestazione del servizio e le attrezzature da utilizzare (come meglio nel seguito specificate) potranno comunque subire variazioni in base a modifiche normative, regolamentari o semplicemente dispositive della stazione appaltante che il contraente si impegna comunque a soddisfare anche in termini di ottenimento di certificazione a proprie spese nell’uso delle stesse da parte del proprio personale.
Il servizio dovrà essere comunque garantito in tutti i giorni dell’anno, comprese le festività, quando richiesto dalla stazione appaltante e comunque nelle ore in cui siano previste attività di volo adibite al trasporto passeggeri o merci in partenza o in transito presso l’Aeroporto di Foggia.
La copertura oraria sarà indicata da Aeroporti di Puglia S.p.A. secondo la definizione del Piano dei Voli settimanali e le successive eventuali modifiche giornaliere e comunque sarà non inferiore a 1 ora per singolo servizio, anche non consecutiva.
L’orario effettivo in cui dovrà essere garantito il servizio sarà comunicato settimanalmente al responsabile designato dall’appaltatore dal security manager della società di gestione appaltante o suo sostituto sulla base delle effettive esigenze così come risultanti dal piano dei voli settimanali con possibilità di modifiche, sulla scorta delle previsioni giornaliere di flusso di passeggeri o di altri eventi, da inviare per iscritto prima dell’avvio del servizio.
L’Appaltatore si obbliga comunque ad eseguire il servizio per tutti i voli in partenza o in transito o in arrivo (se previsto) dall’aeroporto, anche se non previsti nel piano dei voli settimanali o nelle modifiche giornaliere, in relazione a tutti quei casi non programmabili in anticipo, quali, ad esempio, ritardi dei voli, dirottamenti, nebbia, ecc. In tali casi l’attivazione o il prolungamento del servizio avverrà a seguito di chiamata telefonica da parte della Società appaltante e l’Appaltatore è obbligato ad attivare il servizio entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata ovvero a garantire il protrarsi del medesimo fino a cessata esigenza.
A tal fine l’Appaltatore è obbligato a comunicare alla società appaltante uno o più numeri di telefono a cui inoltrare le chiamate per le richieste di attivazione immediata del servizio.
Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
Il controllo dei passeggeri, equipaggi e relativi bagagli a mano dovrà essere effettuato nelle aree ubicate all’ingresso delle c.d. zone sterili, destinate ai soli passeggeri in partenza o in transito presso l’aeroporto di Foggia, ovvero nei locali appositamente destinati o in varchi di accesso alle aree sterili dell’aeroporto siano essi dotati o meno delle attrezzature del tipo:
• portale metal detector per l’individuazione di oggetti metallici sui passeggeri;
• apparecchiature RX mod. FEP ME 640 (o similare) per l’ispezione radioscopica del bagaglio a mano e/o da stiva (FEP 975 HR o similare), formate da un nastro trasportatore, tubo, rulliera e monitor;
• apparecchiature manuali per l’individuazione di oggetti metallici sui passeggeri e nei bagagli a mano;
• apparecchiature ETDS per la rilevazione del materiale esplosivo;
Le attrezzature componenti il sistema saranno visionabili in sede di sopralluogo.
Le attrezzature di cui sopra dovranno essere utilizzate per l’espletamento del servizio con diligenza del personale dell’Appaltatore, il quale dovrà essere debitamente istruito sul loro funzionamento e certificato per il loro uso. Pertanto, l’Appaltatore si assume la responsabilità degli eventuali danni causati alle attrezzature utilizzate dal proprio personale e derivanti da un loro errato o negligente utilizzo.
Il personale dell’Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente al responsabile della società Appaltante qualsiasi rottura e/o errato funzionamento delle attrezzature utilizzate.
Sarà cura della Società Appaltante mantenere sempre in perfetta efficienza i macchinari e le attrezzature di cui trattasi, così come l’appaltatore dovrà avere massima cura e attenzione all’uso delle stesse, a pena di risarcibilità del danno eventualmente arrecato e a lui imputabile.
Per l’espletamento del servizio di cui trattasi il personale dell’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni minime:
• Sorveglianza costante del funzionamento della postazione di controllo (ivi compresa il funzionamento degli apparati in uso);
• Sorveglianza costante del portico per l’individuazione degli oggetti metallici ed eventuale ulteriore controllo del passeggero;
• Sorveglianza costante del monitor dell’apparecchiatura radioscopica;
• Sorveglianza costante uso e corretto funzionamento ETDS (eventuale);
• Esecuzione di attività funzionali all’innalzamento del livello di qualità del servizio reso ai passeggeri all’atto e precedentemente alla sottoposizione ai controlli si sicurezza.
Per tutte le operazioni di controllo che richiedano l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo d’appartenenti alle forze di Polizia, l’Appaltatore dovrà chiedere l’intervento alla Polizia di Stato presente presso lo scalo aereo.
L’Appaltatore, quindi, è tenuto a mantenere i necessari continui contatti con i responsabili della Società di Gestione Appaltante (servizio operativo) per ogni problema inerente al servizio in parola.
Il servizio dovrà, comunque, essere svolto nel rispetto degli standard richiesti a livello internazionale e sulla base di un programma che verrà predisposto dall’appaltatore stesso e che dovrà essere approvato dalla società appaltante e dall’autorità aeroportuale sentito il locale Ufficio della Polizia di Stato.
L’Appaltatore, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx obbliga e s’impegna a sottostare alla disciplina aeroportuale e ad ottemperare a tutte le disposizioni che la società appaltante, la Direzione Aeroportuale competente per giurisdizione, l’ENAC, il Ministero dell’Interno, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza emaneranno circa lo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa prevista dal Dlgs. 81/08 e
s.m.i. e dalle delibere emesse dalla commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e secondo le modalità previste nel settore del trasporto aereo.
Art. 9 Requisiti dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29/01/1999 n. 85, dal Reg. CE 185/2010 dal vigente P.N.S. e dalla Direttiva Enac 36012/Enac/DG del 29.4.2010 per tutta la durata del contratto.
L’appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all’Appaltatore, il quale, si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all’uopo richiesto.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all’impresa.
Art. 10 Requisiti del personale
L’appaltatore impiegherà, per lo svolgimento del servizio, personale dipendente ad ogni effetto direttamente dall’appaltatore stesso.
Detto personale dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art.138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 nr.773 e non potrà essere adibito a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui ha ricevuto una specifica formazione professionale tranne quelli funzionali all’innalzamento della qualità del servizio reso ai passeggeri all’atto del controllo di sicurezza (a titolo esemplificativo controllo dimensioni e numero bagagli trasportati, movimentazione contenitori o oggetti), dovrà altresì essere in grado di eseguire il servizio a perfetta regola d’arte ed avere i requisiti personali, professionali e d’età previsti dall’allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta.
L’E.N.A.C., il Ministero dell’Interno (Polizia di Stato) e la Società di Gestione appaltante potranno richiedere l’allontanamento di quelle persone che, a loro
insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.
Il personale dipendente dell’appaltatore dovrà essere munito d’apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d’accesso all’aeroscalo civile rilasciato a cura della competente Direzione Aeroportuale.
Nei confronti del personale, anche ai fini del mantenimento di adeguati livelli di qualità del servizio prestato, l’appaltatore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di Lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti l’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutto i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compresi quelli della
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive). Tali contratti, se e perché applicabili dovranno fare riferimento a quanto previsto dall’art. 13, comma uno, del D.Lgs. 13/01/99 nr.18 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi d’assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull’Handling”) e, in ogni modo, previa verifica in tal senso da parte dell’ENAC.
L’appaltatore dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta dell’appaltante, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso appaltante riterrà all’uopo opportuno.
Ferme le verifiche d’ufficio, l’appaltatore è tenuto a fornire alla società di gestione appaltante il DURC prima di ogni pagamento e comunque quando la stazione appaltante ne faccia richiesta.
L’appaltatore dovrà dotare il proprio personale d’abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e in ogni modo idoneo all’espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetto decoro, pulizia, ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell’utenza.
Il personale dell’appaltatore dovrà assumere un atteggiamento d’estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile e educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l’immagine dell’aeroporto.
L’appaltatore dovrà formalmente consegnare all’Ufficio oggetti smarriti ovvero al Supervisore AdP di scalo in turno qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l’esecuzione del servizio nonché, con modalità da individuarsi di volta in volta, i liquidi abbandonati all’atto del controllo di sicurezza espletato nel rispetto delle modalità prescritte dal vigente P.N.S. (scheda 1) e succ. mod. Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.
Art. 11 Sicurezza e prevenzione in ambiente di lavoro
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull’uso dei macchinari e delle
attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 (obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs.230/95 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti. E’, pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro persone che non siano in possesso dei requisiti sopraddetti e quelli di cui al precedente art. 9, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della Società di Gestione appaltante. Il costo delle prestazioni dell’esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 resterà a carico dell’appaltatore.
Art. 12 Danni a persone o cose – Copertura Assicurativa
L’appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente d’ogni danno o infortunio che per effetto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avessero a derivare a persone e a cose proprie, dell’appaltante o di terzi, ivi compresi i passeggeri.
Pertanto, la società appaltante è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all’appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi.
A tale proposito è fatto obbligo all’appaltatore di produrre contestualmente alla stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, in materia di responsabilità civile, per tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell’assunzione in servizio ed, in particolare, per il caso d’incidenti al personale ed ai passeggeri, per il danneggiamento dei bagagli e per il caso d’incendio e furto.
Si richiede un massimale R.C.T. di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà in ogni modo l’appaltatore medesimo.
Tale polizza, sottoscritta con primaria di compagnia assicurativa, dovrà prevedere espressamente l’estensione ai danni da incendio, danni ai bagagli per danneggiamento, sottrazione etc, nonchè il richiamo all’estensione agli atti di terrorismo.
L’Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della società appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l’obbligo dell’appaltatore stipulante la polizza di pagare alle date i relativi premi.
La suddetta polizza dovrà prevedere altresì che:
- non potranno avere luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di AdP;
- dovranno essere considerati “terzi”, tra gli altri, AdP ed i suoi dipendenti e consulenti;
- l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AdP ( art. 1916 cod.civ);
Adp si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.
Detta polizza, la cui durata dovrà essere pari alla durata contrattuale, dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante.
Art. 13 Penali – Risoluzione del contratto
L’appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio e alla permanenza dei requisiti di cui al D.M. 85/99 ed alla normativa vigente
Qualora siano riscontrate inadempienze contrattuali, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l’applicazione delle seguenti penalità:
1. In caso d’inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, segnalazioni o rilievi da parte delle competenti autorità, ecc) la società appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 per ogni infrazione rilevata;
2. Dalla terza inadempienza rilevata il limite minimo verrà innalzato a 5.000,00 (cinquemila ) euro;
3. La società appaltante si riserva in ogni modo la facoltà, dopo la quinta inadempienza annua contestata, alla quale segua l’applicazione della suddetta penale, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all’esecuzione d’ufficio per mezzo di altra ditta.
La penale eventualmente applicata sarà compensata in occasione del primo pagamento utile.
Costituisce condizione risolutiva del contratto l’intervento preclusivo o limitativo da parte d’Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La subconcessionaria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 200l n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte della subconcessionaria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Art. 14 Revoca del contratto
La società appaltante si riserva la facoltà di revocare il contratto in corso d’esecuzione qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
• per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
• revoca o mancato rinnovo della Convenzione ministeriale;
• chiusura definitiva dell’aeroporto di Foggia all’esercizio dell’attività aerea civile – commerciale;
• riduzione dei voli;
• revoca dell’atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell’appalto;
• mancanza, in capo all’appaltatore, di uno o più dei requisiti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29/01/1999 n. 85.
La revoca sarà comunicata all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R.
Non è previsto alcun corrispettivo, rimborso spese o risarcimento, fermo restando la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’affidatario.
Art. 15 Chiusura dell’Aeroporto
Qualora, per esigenze della società di gestione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva dell’aeroporto, la società di gestione appaltante si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.
Art. 16 Cauzione definitiva
L’appaltatore verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a causa d’inadempimento. Resta salva per l’appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all’atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d’Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Tale fideiussione dovrà evidenziare:
• che lo svincolo sarà disposto dall’appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale;
• che l’ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell’appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
• che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d’ultimazione del servizio.
L’appaltatrice dovrà produrre altresì, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, tutta la documentazione ivi richiamata.
Art .17 Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.
Art. 18 Spese contrattuali
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell’impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.
Bari, lì
IL DIRETTORE GENERALE Xxxxx XXXXXXXXX