UNIONE dei COMUNI TERRE d’ACQUA
UNIONE dei COMUNI TERRE d’ACQUA
(Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese)
COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI OGGETTI D’ARTE
Lotto n° 9
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: il Contraente assicurato dalla polizza;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione; e l’Amministrazione contraen- te;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compia- no individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l’imbrattamento di pareti interne o esterne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, op- pure in concomitanza con altro evento assicurato.
Attività dell’Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o de- legate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, con- nesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni Assicurati o Cose assicurate: le opere d’arte come definite, assicurate dal contratto, indicate in polizza, o riportate nelle stime allegate.
Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;
Deprezzamento: riduzione di valore di una cosa assicurata direttamente causata da un danno ma- teriale coperto da garanzia
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedot- ta dal risarcimento;
Furto: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Furto con destrezza: il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Opere d’arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, cerami- che, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni, raccolte e ogget- ti storici o d’arte in genere che possono essere definiti come tali e che risultino di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, di proprietà dell’Amministra- zione oppure di terzi, contenuti all’interno di immobili o strutture pertinenti o posto all’esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi.
Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Scippo: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla per- sona che la detiene.
Società/Impresa: l’Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassi- curatrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in eco- nomia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd’s, l’Assicuratore o gli Assicuratori.
Stima accettata o valore accettato: si tratta del valore attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti (art. 1908 C.C, 2° comma) nell’ambito del presente contratto senza, peraltro, che esso possa essere considerato quale valore rappresentativo del valore di mercato né che la sua accet- tazione da parte dell’Assicuratore possa servire come base per qualsiasi altro contratto di qualsia- si natura.
Valore commerciale o valore di mercato o valore dichiarato: si tratta del prezzo risultante dall’offer- ta e dalla domanda per una cosa assicurata di natura e qualità simile all’opera assicurata. Tale va- lore tiene conto dello stato dell’offerta e della domanda nel luogo in cui si trovava al momento del sinistro
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2022, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indica- to. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la So- cietà si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il pre- sente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato. Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contrat - to, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l’Amministrazione.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 2,70% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell’assicurato di circostanze che influiscono o avrebbe- ro potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone co- municazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previ- sti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 4: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l’omissione o l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente di cir- costanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l’aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimen- to dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circo- stanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la fa- coltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà rece- dere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 5: Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al re- lativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi pre- visti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 6: Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comuni- care alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; vice- versa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto even- tualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 7: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C l'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio, e in caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Ciò premesso, si conviene che se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da terzi, sulle cose assicurate o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza indennizzando il Contraen- te a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Art. 8: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in manie- ra favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regola- to.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell’Amministrazione.
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di so- spensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 10: Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l’assicurato deve rispondere
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispon- dere a norma di legge.
Si conviene altresì che l’assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comporta- menti dolosi delle persone di cui l’Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell’atto.
Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rima- sta scoperta da assicurazione per effetto dell’applicazione di scoperti, franchigie o limiti di inden- nizzo. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudi- cato.
Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro
La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.
Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è fa- coltà delle parti – contraente e società - recedere dall’assicurazione mediante comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
In caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti - contraente e società - la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 120 giorni dalla data di notifica del recesso.
La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall’effetto del recesso, il rateo di premio pa- gato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell’assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell’assicurazione.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Art. 14: Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l’assicurato hanno l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 15: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 16: Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi pima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
b. data dell’evento;
c. indicazione dell’Amministrazione interessata dal danno, ovvero l’Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l’indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato.
É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qua- lora venga richiesto.
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici com - ponenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Asso-
ciazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti com - piuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di parteci- pazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
In espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile la Società delegataria non potrà opporre all'Amministrazione assicurata il limite pro-quota, restando obbligata in via solidale alla integrale prestazione derivate dal contratto.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicura- trice Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici dan- no mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni ef- fetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 19: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qual- siasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi-
scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero- ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 21: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associa- zione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 22: Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 23: Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a risarcire all’Assicurato nei limiti delle somme assicurate dal contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali di qualunque tipo causati alle cose assicurate da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni del presente contratto.
Sono pertanto assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., anche i danni causati e/o verificatisi in occa- sione/conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi com- presi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Art. 24: Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni causati da o dovuti a:
a) graduale deterioramento, logorio, usura, effetti graduali dell’incrostazione, difetto intrinseco, ossidazione, corrosione, arrugginimento;
b) causati da tarme, tarli, parassiti, altri insetti o da animali nocivi in genere;
c) dall’azione diretta sulle cose assicurate di operazioni di modifica, rifinitura, restauro, ripara- zione, incorniciatura, pulitura straordinaria, qualora dette operazioni vengano effettuate da persone non specializzate o metodologie inidonee;
d) i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dei risultati attesi a seguito di interventi di riparazione, pulizia, ripristino, restauro degli oggetti assicurati;
e) atti di guerra, guerre civili dichiarate o meno, atti di nemici stranieri, ostilità, occupazione mili- tare, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, ma esclusivamente se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
f) confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o dispo- sizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
g) esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i sud- detti eventi;
h) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
i) causati da dolo del Contraente e dei Legali Rappresentanti;
j) smarrimenti, ammanchi, o sparizione di beni assicurati rilevati in occasione di un normale in- ventario;
k) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori delle sedi di pertinenza del Contraente, intendendosi per tali quelle indicate all’articolo Ubicazione dei Beni assicurati, e salvo quanto previsto all’art.26;
l) umidità, brina e condensa;
m) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
n) difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza;
o) variazioni termoclimatiche, estremi di temperatura o di luce, salvo quanto diversamente sta- bilito alle estensioni di garanzia;
p) atti di terrorismo salvo quanto di seguito previsto, all’articolo – terrorismo – che segue.
q) attacchi cibernetici.
r) alle cose assicurate poste all’esterno dei locali e/o delle sedi descritti in polizza, salvo quanto diversamente previsto dall’estensione Beni ed Opere all’aperto.
Art. 25: Ubicazione dei Beni assicurati, giacenza.
L’assicurazione vale per la giacenza dei beni assicurati presso le ubicazioni e nei locali di proprietà o in uso, locazione, o comunque nelle disponibilità del contraente, oppure specificati in polizza o ri-
portati nelle Stime accettate o nei documenti allegati che formano parte integrante del presente contratto, e salvo quanto diversamente previsto all’articolo - Spostamento, movimentazione e tra- sporto dei beni, oppure all’estensione Beni ed Opere all’aperto.
Art. 26: Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni
A parziale deroga di quanto previsto alle “Esclusioni” di cui alle presenti condizioni di garanzia, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto tra sedi diverse di pro- prietà o in uso al Contraente, e da una sede del Contraente al restauratore/corniciaio e viceversa. L’operatività della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni essen- ziali:
- che l'Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del C.C.;
- che le cose siano trasportate via terra e rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo ne- cessario affinché detto trasporto sia effettuato;
- che vengano adoperati per il trasporto veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sor- vegliati, anche durante le soste.
- inoltre, la Società rinunciano alla facoltà di rivalsa, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, nei con- fronti dei trasportatori o vettori che effettuino i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d’arte.
Tale clausola vale esclusivamente per cose assicurate con valore singolo non superiore ad € 50.000,00 per singolo trasporto.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il trasporto di beni assicurati di importo superiore ad € 50.000,00 per singolo trasporto, per i quali la Società potrà richiedere, valutando l’aggrava- mento del rischio, uno specifico sovrappremio prima dell’effettuazione del trasporto.
Resta inteso che la movimentazione delle cose assicurate all’interno di una stessa sede, intenden- dosi per tale il fabbricato ove sono allocate le cose assicurate, deve ritenersi in ogni caso garanti- to, anche qualora dette movimentazioni vengano effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici o elet- trici, purché utilizzati all’interno delle ubicazioni e nei locali specificati in polizza.
Art. 27: Restauratori, Corniciai, Cose presso terzi
La Società, fermi restando i termini ed i limiti di polizza, copre le cose assicurate anche quando queste si trovino in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, oppure vengano cedute dall'Assicurato in comodato o in uso temporaneo a terzi; tale estensione opera esclusivamente per cose assicurate di valore singolo non superiore ad €uro 100.000,00, e ferme le condizioni tutte di cui alla presente.
La garanzia è prestata a condizione che i beni assicurati siano riposti in locali chiusi protetti da mezzi di chiusura così come previsti dal successivo articolo Mezzi di chiusura dei locali.
Art. 28: Conservazione e ispezione delle cose assicurate
L’Amministrazione è tenuta a conservare le cose assicurate con diligente cura e in condizioni con- formi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona conservazione e diligen- za. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, da Comunicarsi all’Amministrazio - ne con preavviso non inferiore a 7 giorni, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti in- dicazioni ed informazioni.
Art. 29 – Furto e rapina operatività della garanzia
Anche a parziale deroga di quanto previsto alle “Esclusioni” di cui alle presenti condizioni contrattuali, l’assicurazione comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno dei locali, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone i Mezzi di chiusura di seguito descritti, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Art. 30: Mezzi di chiusura dei locali
Limitatamente ai casi di furto e tentativo di furto, l’assicurazione è prestata alla condizione, essen- ziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose as- sicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:
a) gli accessi dall’esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misu- ra rispettivamente non maggiore di 50 e 18, cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiu- sura efficace;
b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall’esterno:
da inferriate-fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppu- re da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.
c) durante la chiusura al pubblico dei locali contenti le cose assicurate sia attivato un sistema di allarme antintrusione perimetrale o volumetrico.
Art. 31: Mezzi di chiusura non conformi
Qualora un furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non corrispondenti ai requisiti indi- cati all’Articolo che precede – Mezzi di chiusura dei locali - o che l’impianto dall’allarme, laddove presente, sia guasto o non funzionante non per causa degli attori del furto, si dà e si conviene che il risarcimento verrà comunque corrisposto ma con l’applicazione di uno scoperto del 20% dell’ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a €uro 500,00.
Art. 32: Condizioni di efficacia dell’assicurazione per la giacenza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:
a) siano in atto tutte le protezioni descritte ed indicate nella descrizione dell’ubicazione dei beni as- sicurati di cui al presente contratto, se previste e riportate;
b) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed effi- cienza;
c) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.
In deroga a quanto indicato ai punti che precedono i danni e/o le perdite derivanti da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o prote- zione e/o chiusura sopra indicati, verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20% dell’ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a €uro 500,00.
Art. 33: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla So- cietà appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’inden- nizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la pro- prietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita tra la Società per l’equivalen- za dell’importo liquidato e l’Assicurato per l’importo residuo.
Art. 34: Furto con destrezza
A parziale deroga delle condizioni che precedono, l’assicurazione è estesa, sino alla concorrenza di un importo pari ad € 30.000,00 per sinistro e per anno, al furto con destrezza commesso duran- te l’orario di apertura al pubblico dei locali ove sono poste le cose assicurate, a condizione venga denunciato entro le 72 ore successive alla constatazione dell’evento stesso. La presente estensio- ne di garanzia è operante purché le cose assicurate di peso per singolo oggetto inferiore a 6 Kg. siano riposte od esposte in teche infrangibili chiuse a chiave o fissate stabilmente alle pareti o al pavimento oppure in contenitori aventi caratteristiche equivalenti (solidi, infrangibili, chiusi a chiave e fissati a pareti o pavimento), oppure fissati stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.
Art. 35: Estorsione
L’assicurazione si deve intendere espressamente operante anche in caso di estorsione, intenden- dosi per tale l’appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegna- re i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro perti- nenze.
Art. 36: Terremoto e fenomeni tellurici
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest’ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terre- stre dovuto a cause endogene, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate e con l’applicazione di una franchigia di €uro 1.000,00 per evento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribui- te ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”
Art. 37: Inondazioni, Alluvioni
La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate e con l’applica - zione di una franchigia di €uro 1.000,00 per evento.
Art. 38 – Terrorismo
A parziale deroga di quanto indicato all’articolo – Esclusioni - si intendono inclusi in garanzia i dan- ni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per tali gli atti che, con l’uso di forza o violenza, da parte di una o più persone, sia che agisca da sola o per conto o in connessione con
una qualsiasi organizzazione o più organizzazioni, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.
Art. 39: Spese di smantellamento e sgombero
La Società risarcisce, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese necessaria- mente sostenute per smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i resi- duati del sinistro, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente, fino alla con- correnza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 40: Spese di rimozione e ricollocamento
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese sostenu- te per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allo- care provvisoriamente e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneg- giati, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 41: Onorari di professionisti, periti e consulenti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La Società risarcisce inoltre in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese effettiva- mente sostenute dal Contraente per professionisti e consulenti in genere, incaricati di effettuare, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, neces- sariamente sostenute dall’Assicurato per il ripristino dei beni assicurati, nel limite del 10% del dan- no, e in ogni caso fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 42: Indennizzo supplementare
Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all’indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo del 10% della somma assicurata per ogni singola cosa assicurata, esclusa ogni compensazione tra cose assicurate diverse e con un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società.
L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo. Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.
Art. 43: Esenzione delle imposte (nel caso in cui i beni siano vincolati alla Sovrintendenza delle Belle Arti)
L’Assicurato dichiara e la Società prende atto, che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed Enti residenti in Italia e quindi soggette alla disciplina del D.L. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983.
Art. 44: Valori assicurati - Stima accettata
I beni assicurati sono quelli indicati e descritti ai sensi del presente contratto, ed i valori assicurati sono definiti come segue:
a. “a stima accettata”, ovvero quelli dettagliati e riportati nelle stime allegate, che formano parte integrante del contratto, e che sono da considerarsi, per ogni singola cosa assicurata, accettati dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per ciascuna cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
Questa valorizzazione sarà valida per l’intera durata del contratto, salvo che l’Assicurato o la società non richiedano successive modifiche.
b. “a valore accettato”, ovvero quello indicato e riportato nella rispettiva partita di polizza, che è considerarsi accettato preventivamente dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per quella cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è consi- derata valore della cosa al momento del sinistro.
c. le cose assicurate non identificate, catalogate, e per le quali non esiste preventiva stima accet - tata o valore accettato dalle parti, l’assicurazione si intende prestata a “valore dichiarato” ov- vero sulla base del valore commerciale della cosa al momento del sinistro.
Art. 45: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a ca- rico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni da quando l’ufficio com- petente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssi- mativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto preceden- te;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo sta - to delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c) che precede, questi può dare corso a tutte le azioni ritenute neces - sarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fer- mo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Art. 46 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si conviene che sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza
Art. 47: Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da esso designata;
oppure, a richiesta del contraente,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“peri- zia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno inter- venire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono de- mandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. 48: Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferi- re se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Articolo che precede -
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose illese, perdute, distrutte e danneggiate avevano al momento del sinistro;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese correlate assicurate ai sensi delle condizioni di polizza.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto pos- sibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree interessate dal sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Articolo che precede – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni pe- ritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 49: Valore delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
I. per le cose assicurate a Stima o Valore accettati dalle parti, la somma garantita per ciascuna cosa assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
II. per beni non singolarmente elencati, e per i quali non esiste Stima o Valore accettato tra le parti, il valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro nel momento immediatamente precedente II sinistro.
A. Nel caso di distruzione o perdita totale della cosa assicurata, l’ammontare dell’indennizzo corrisponderà :
- al valore assicurato, per le cose assicurate a sima accettata o valore accettato tra le parti;
- al valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro, nel momento immediatamente precedente al verificarsi del sinistro.
B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro, intendendosi tra queste anche quelle che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell’accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo, più ogni eventuale deprezzamento subito dalla cosa assicurata; in ogni caso, l’indennizzo così determinato, come sopra descritto, non potrà superare l'importo assicurato per ogni singola cosa assicurata.
Art. 50: Coppie, sets, parures
A parziale integrazione e modifica dell’articolo che precede - Valore delle cose assicurate e determi- nazione dell’indennizzo - in caso di perdita o danno di beni assicurati che hanno un valore speciale e incrementato perché facenti parte di una coppia, di una serie, di un set o di una parure, l’indennizzo determinato ai sensi dell’articolo che precede terrà conto di tale valore speciale e incrementato quan- do l’ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.
Art. 51: Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno conformemente agli articoli di cui alla pre- senza polizza, e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamen- to dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Art. 52: Scoperti e franchigie
Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate senza applicazione di scoperto o fran- chigia alcuna, salvo quanto previsto in caso di mezzi di chiusura non conformi, o in applicazione delle singole condizioni ed estensioni di garanzia previste dal contratto.
In ogni caso, qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l’applicazione di più scoperti e/o fran- chigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l’importo della franchigia mag- giore tra quelle previste, ed in ogni caso si conviene che lo scoperto massimo a carico dell'Assicu - rato non potrà essere superiore al 20% dell’indennizzo dovuto.
ESTENSIONI DI GARANZIA OPERANTI
Art. 53: Beni ed Opere all’aperto
In deroga a quanto previsto all’articolo ESCLUSIONI, e qualora indicato alla voce ubicazione del rischio dei beni assicurati, si conviene tra le parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le
perdite, materiali e diretti, che potessero colpire i beni assicurati durante la loro esposizione o gia- cenza all’aperto, se le loro caratteristiche intrinseche lo consentano.
Si conviene che restano esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:
1. deterioramento progressivo, usura, bagnamento, azione degli agenti atmosferici;
2. variazioni termoclimatiche comunque verificatesi;
3. ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
4. guano, escrementi, e urina in genere.
Nel caso di :
A. furto parziale e furto totale delle opere assicurate;
B. rigatura, graffiatura, scrostatura, ammaccatura ed in generale danni derivanti da azioni dolose di sabotaggio e vandalismo,
il risarcimento verrà corrisposto in base alla presente estensione con l’applicazione di uno scoper- to del 10% dell’ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a €uro 1.000,00.
Art. 54: Affreschi e dipinti murali
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ad affreschi e dipinti murali in genere assicurati dal presente contratto, e causati da eventi garantiti ai sensi di polizza. In caso di danneggiamento gli Assicuratori, al fine di ripristinare lo stato ex-ante dell’affresco o del dipinto murale, corrisponderanno il costo del restauro effettuato utilizzando i medesimi materiali ovunque reperibili e le medesime tecniche reperibili sul territorio nazionale o, nel caso d’impossibilità di reperimento degli stessi, il costo di riproduzione con materiali e tecniche il più possibile similari.
In dette spese sono compresi i costi per ponteggi, approntamento di attrezzature di lavoro, analisi di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di restauro.
Nel caso in cui detti affreschi o dipinti murali fossero stati oggetto di dichiarazione da parte del Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo italiano, accertandone dunque la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli Assicuratori corrisponderanno oltre al costo di restauro di cui sopra anche il deprezzamento del bene, valutato a restauro ultimato, con l’intesa che la somma di tali importi non potrà superare il valore totale dell’oggetto assicurato.
Art. 55: Consultazione, manipolazione e visione dei beni assicurati.
Per quanto attiene i Beni assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, mo- vimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, ma- noscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, le prescrizioni e i limiti precedentemente de- scritti si intendono derogati, a condizioni che la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
▪ nell’ambito delle ubicazioni e dei locali specificati in polizza;
▪ manipolazione e visione siano disciplinate da un regolamento di accesso e di consultazione del- le cose assicurate.
Resta inteso che risultano esclusi dalla seguente estensione di garanzia gli strappi e le lacerazioni accidentalmente procurati alle cose assicurate in occasione della consultazione e\o visione.
Art. 56: Variazioni climatiche.
A parziale deroga dell’articolo - Esclusioni – l’assicurazione si intende operante per i danni mate- riali e diretti subiti dalle cose assicurate poste all’interno di locali, e derivanti da brusche variazioni climatiche, termo-climatiche, od estremi di temperatura, purché conseguenti a guasto o rottura ac-
cidentale delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidi- ficazione dell’aria.
BENI ASSICURATI, FORMA DELL’ASSICURAZIONE E SCHEDA DI CONTEGGIO DEL PRE- MIO DI POLIZZA E VALORI ASSICURATI
Per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative previste dal presente Capitolato Tecnico, oltre a quanto indicato, eventualmente ad integrazione ed in deroga al capitolato in ciascuna Scheda Attuativa che segue, corrispondente a ciascuna delle Amministrazioni contraenti, e che verrà riportato in ogni polizza corrispondente.
SCHEDA ATTUATIVA N° 9.1)
Comune di San Giovanni in Persiceto
Contraente | Comune di San Giovanni in Persiceto |
Indirizzo | Corso Italia, 70 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) |
Partita IVA | 00874410376 |
BENI ASSICURATI
Partite assicurate Ubicazione del rischio | |||
1. | Opere d’arte e beni di interesse storico-artistico in genere di cui alla Stima accettata n°1 | Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata | |
2. | Collezione di meteoriti e fulguriti di cui alla Stima accettata n°2 | Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata | |
3. | Beni archeologici di cui alle Stime accettate nn.3A, 3B e 3C | Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata | |
4. | Collezione di minerali di cui alla stima n°4 | Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata | |
5. | Scultura in acciaio corten denominata "Benvenuti nella città dello spillo", raffigurante Bertoldo e Bertoldino, autore G.Tampellini | Dimensioni 3,65 mt altezza x3 mt larghezza x 1,50mt profondità, fissata con dadi e bulloni al basamento, ed ubicata in rotonda di via Bologna, loc. Poggio (S.Giovanni in P.to) | |
6. | Natività in rame e bronzo a grandezza naturale (composta da Madonna in rame con Bambino in braccio e San Giuseppe in rame) ancorati a ba- samenti in legno | Presso i locali del contraente, o all’esterno in esposizione nel periodo natalizio |
FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Partite assicurate Rispettiva forma dell’assicurazione di cui alle Definizioni di polizza | |||
1. | Opere d’arte e beni di interesse storico-artistico in genere di cui alla Stima accettata n°1 | A stima accettata | |
2. | Collezione di meteoriti e fulguriti di cui alla Stima accettata n°2 | A stima accettata | |
3. | Beni archeologici di cui alle Stime accettate nn.3A, 3B e 3C | A stima accettata | |
4. | Collezione di minerali di cui alla stima n°4 | A stima accettata | |
5. | Scultura “Benvenuti nella città dello spillo” | A valore dichiarato | |
6. | Natività in rame e bronzo a grandezza naturale (Madonna con Bambino e San Giuseppe) | A stima accettata (inclusa in Stima acc.ta n°1) |
Si conviene che per ciascuna singola Partita sopra indicata saranno osservate le clausole e le Definizioni a tale forma corrispondenti.
SOMME E VALORI ASSICURATI E
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Partite assicurate | Capitali assicurati | Aliquota ‰ | Premio totale (esente imposte) |
1. Opere d’arte e beni di interesse storico-artisti- co in genere di cui alla | 1.163.500,00 | ….. | ….. |
Stima accettata n°1 | |||
2. Collezione di meteoriti e fulguriti di cui alla Stima accettata n°2 | 140.272,00 | ….. | |
3. Beni archeologici di cui alle Stime accettate nn.3A, 3B e 3C | 53.947,00 | ….. | |
4. Collezione di minerali di cui alla stima n°4 | 3.090,00 | ….. | |
5. Scultura “Benvenuti nella città dello spillo” | 12.000,00 | ….. | |
6. Natività in rame e bronzo a grandezza natura- le (Madonna con Bambino e San Giuseppe) | 100.000,00 | ….. | |
Totale premio annuo
(esente imposte)
SCHEDA ATTUATIVA N° 9.2) COMUNE di SANT’AGATA BOLOGNESE
Contraente | Comune di Sant’Agata |
Indirizzo | Via 2 agosto 1980, 118 40019 Sant’Agata Bolognese (BO) |
Partita IVA | 00865820377 |
BENI ASSICURATI
Partite assicurate | Ubicazione del rischio | ||
1. | Reperti archeologici di cui alla Stima accettata A | Municipio di Sant’Agata Bolognese, in teche do- tate di chiusure di sicurezza, e presenza di allar- me sonoro |
FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Partite assicurate | Rispettiva forma dell’assicurazione di cui alle Definizioni di polizza | ||
1. | Reperti archeologici di cui alla Stima accettata A | A stima accettata |
Si conviene che per ciascuna singola Partita sopra indicata saranno osservate le clausole e le Definizioni a tale forma corrispondenti.
SOMME E VALORI ASSICURATI E
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota
‰
Premio totale (esente imposte)
1. Reperti archeologici di cui alla
Stima accettata A
130.340,00 ….. …..
Totale premio annuo
(esente imposte)