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So.G.Aer. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas, con sede legale in Elmas, Cagliari, via dei Trasvolatori s.n., partita IVA 01960070926, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxxxx Xxxxx
E
Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, con sede legale in Nuoro, Xxx Xxxxxxx x. 00, Località “Su Nuraghe”, P.IVA 01526480916, nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in seguito denominata in breve anche AREUS o “Sub-concessionaria”,
E
Airgreen S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxx x. 000, Partita Iva 05084120012, iscritta al R.E.A. di Torino al n. TO-683659, in persona del Legale Rappresentante sig. Xxxxx Xxxxxxx, in seguito denominata per brevità “Airgreen” o “Aggiudicatario”,
di seguito, l’una e le altre identificate anche come “le Parti”,
PREMESSO
- che con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con Decreto Ministeriale n°
52 T, registrato alla Corte dei Conti il 08.06.07, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell’Aviazione Civile ha affidato a So.G.Aer. la gestione totale dell’aeroporto di Cagliari;
- che la predetta convenzione, sottoscritta tra So.G.Aer. e ENAC in data 21 novembre 2006, ha per oggetto l’affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo realizzazione, adeguamento, gestione manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali nell’aeroporto di Cagliari Elmas;
- che ai sensi e per gli effetti della suddetta Convenzione, So.G.Aer. ha facoltà di affidare a privati in subconcessione a titolo oneroso spazi all’interno dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, per l’esercizio di attività di somministrazione di utenze e servizi;
- che ATS (Azienda Tutela della Salute della Sardegna) ha inteso organizzare ed affidare entro l’anno corrente il servizio di pubblico interesse denominato “Servizio sanitario di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna” (di seguito il “Servizio”) da svolgersi nei tre aeroporti sardi di Olbia, Cagliari e Alghero. A tal proposito è stato pubblicato in data 19/07/2017 sulla GUUE GU/S S136 n° 279245-2017- IT il Bando di Gara con Procedura Aperta per l’affidamento di tale servizio ad aziende specializzate ed aventi i necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti ENAC;
- che con Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014, è stata istituita l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) con l'obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale;
- che è di preminente interesse di AREUS disporre presso l’aeroporto di Cagliari Elmas di aree e locali strumentali all’espletamento, per mezzo dell’affidamento a terzi, del succitato servizio di pubblico interesse;
- che AREUS ha richiesto a So.G.Aer. l’affidamento in sub-concessione di locali e aree necessarie e idonee all’espletamento del Servizio, mediante la stipula di un contratto sottoscritto dalla AREUS quale sub-concessionaria, nonché, all’esito della citata Gara, anche dall’aggiudicatario definitivo (di seguito anche Aggiudicatario);
- che So.G.Aer., anche nella considerazione dell’importanza del servizio sotto il profilo del pubblico interesse, è disponibile a sub-concedere gli spazi richiesti;
- che all’esito della predetta gara, l’impresa Airgreen S.r.l. è stata giudicata quale affidataria definitiva del Servizio in premessa;
- che con il presente contratto l’Aggiudicatario si impegna a rispettare le obbligazioni disposte a suo carico per lo svolgimento del servizio in oggetto all’interno delle aree subconcesse ad AREUS, quale unico interlocutore del predetto contratto nei confronti della So.G.Aer.;
- che il Sub-concessionario e l’Aggiudicatario si obbligano altresì ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite da So.G.Aer. o dall’Autorità competente e ad osservarle scrupolosamente;
- che le parti sono a conoscenza che il presente accordo potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate.
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il rapporto di subconcessione è regolato, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dal Manuale di Aeroporto e dal Regolamento di Scalo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, troveranno applicazione le circolari dell’ENAC, le ordinanze della DCA di Cagliari e infine le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 2 – OGGETTO
La So.G.Aer., nella sua veste di concessionaria del Ministero dei Trasporti nella gestione aeroportuale, subconcede a AREUS gli spazi di seguito descritti, meglio individuati nella planimetria allegata (Allegato 1):
A) Fabbricato hangar in area airside, comprensivo di:
- hangar (mq. 426,00);
- uffici e spogliatoi (mq 315.60), con relativi arredi, descritti nell’allegato 2;
- depositi e magazzini (mq 54,00);
- area airside esterna fronte fabbricato hangar (mq 2.179,00);
- area parcheggio auto air side 160 mq.
AREUS dichiara di conoscere e accettare che gli spazi sopra descritti non sono attualmente nella disponibilità della So.G.Aer. che, pertanto, si obbliga a subconcedere in via provvisoria a AREUS i seguenti spazi presso l’aeroporto di Cagliari Elmas, meglio individuati nella planimetria allegata (Allegato 3):
B) Fabbricato hangar in area airside, comprensivo di:
- hangar (mq. 765,00);
- uffici e spogliatoi (mq 89,00), con relativi arredi come da elenco allegato (Allegato 2);
- depositi e magazzini (mq 28,20 );
- area depositi e magazzini su soppalco (mq 147,00 );
- area airside esterna fronte fabbricato hangar (mq1.232,00);
- area parcheggio auto air side 160 mq;
- n° 10 stalli parcheggio auto in area landside ubicati lungo la viabilità perimetrale Sud.
La consegna degli spazi di cui alla lettera B) è stata formalizzata mediante verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti in data 01.07.2018.
AREUS dichiara di conoscere e accettare la provvisoria consegna degli spazi descritti alla lettera
B) per il tempo necessario alla consegna formale delle aree di cui alla lettera A) e di non avere nulla da eccepire in merito, rinunciando sin d’ora a ogni pretesa o richiesta in proposito, a qualsivoglia titolo.
Entro 15 giorni dalla consegna degli spazi di cui alla lettera A), AREUS dovrà riconsegnare alla So.G.Aer. gli spazi di cui alla lettera B), provvisoriamente subconcessi, sgombrandoli da tutti i beni e riportandoli al pristino stato.
Gli spazi dovranno essere utilizzati da soggetti in possesso di tutti i requisiti necessari per l’espletamento del Servizio nonché specificatamente delle autorizzazioni rilasciate da ENAC. AREUS si obbliga a garantire il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto dall’Aggiudicatario nello svolgimento delle attività operative di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna.
So.G.Aer., non appena ottenuta la disponibilità degli spazi di cui alla lettera A), provvederà ai necessari lavori di adeguamento dei predetti spazi al fine di renderli funzionali alla loro specifica destinazione d’uso e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, impianti, ecc.; i lavori sono a carico di So.G.Aer. e verranno svolti sotto la direzione della medesima.
Gli spazi vengono subconcessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività operative dell’Aggiudicatario, il quale non potrà farne diverso uso, né eseguire opere e lavori di qualsiasi natura senza il preventivo benestare scritto di Xx.X.Xxx. e, ove necessaria, l’autorizzazione delle competenti Autorità.
All’interno ed all’esterno degli spazi, il Subconcessionario, salvo accordi con So.G.Aer., non potrà procedere all’installazione di richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione per le proprie insegne distintive.
Le parti convengono che il Subconcessionario, previo accordo con la So.G.Aer., potrà richiedere nuovi spazi aggiuntivi o la riduzione di quelli subconcessigli; le operazioni di consegna e riconsegna saranno formalizzate mediante la redazione di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra soggetti muniti del potere di rappresentanza o loro delegati.
Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del 01.07.2018, data di consegna delle aree di cui alla lettera B), come risultante dall’apposito verbale sottoscritto in contradditorio dalle Parti.
Il ritardo nella consegna delle suddette aree, imputabile a qualsiasi titolo ad AREUS, obbligherà comunque la Sub-concessionaria al pagamento dei canoni di sub-concessione come determinati al successivo art. 4, intendendosi le aree comunque formalmente sub-concesse e nella materiale disponibilità della sub-concessionaria a decorrere dalla data di cui al comma 1.
Con lo spirare del termine finale, il rapporto di subconcessione cesserà automaticamente senza necessità di disdetta e/o comunicazione alcuna tra le Parti.
Al termine del contratto il Subconcessionario ha l’obbligo di restituire al pristino stato e a sue spese gli spazi consegnati, fatto salvo il normale deterioramento del bene conseguente all’uso.
Per il rilascio degli spazi troverà applicazione la procedura disciplinata all’art. 8 del presente contratto.
È ammesso il rinnovo del contratto per ulteriori 4 (quattro) anni. La richiesta di rinnovo dovrà essere formalizzata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da inoltrare a So.G.Aer. a mezzo posta elettronica certificata (PEC); laddove tale facoltà venga esercitata, AREUS sarà inoltre obbligata al pagamento di una penale pari al valore di un quadrimestre del canone.
Art. 4 – CORRISPETTIVI
Il corrispettivo commerciale per la sub-concessione degli spazi di cui al precedente art. 2, viene sin d’ora concordato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00) anno, oltre IVA di legge, e verrà corrisposto come di seguito:
- 2018: Euro 125.000,00 (centoventicinque/00) calcolato pro-rata in ragione dei mesi effettivi di subconcessione nell’anno 2018;
- 2019, 2020 e 2021: Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00);
- 2022: Euro 125.000,00 (centoventicinque/00) calcolato pro-rata in ragione dei mesi effettivi di subconcessione nell’anno 2022.
La fatturazione e il pagamento dei corrispettivi di cui al comma che precede dovrà essere effettuato, con le seguenti modalità:
- anno 2018 - fatturazione alla data di sottoscrizione del presente contratto e pagamento vista fattura;
- anni 2019, 2020 e 2021, fatturazione entro il 15 gennaio di ciascun anno e pagamento entro i successivi 30 giorni;
- anno 2022, fatturazione entro il 15 gennaio e pagamento entro i successivi 30 giorni.
Qualora, su specifica richiesta, vengano effettuate delle opere di miglioria degli spazi, ulteriori rispetto ai lavori di cui all’art. 2 del presente contratto, queste verranno addebitate ad AREUS previa approvazione dei relativi preventivi di intervento.
I canoni di cui al precedente comma 1, comprendono:
- attività di sfalcio e pulizia aree airside prospicenti l’hangar;
- attività di disinfestazione e derattizzazione in area airside esterna all’edificio;
- tutti i servizi centralizzati aeroportuali, tra cui il servizio di assistenza antincendio e di soccorso (come previsto dal Decreto Ministeriale n. 238 del 26 ottobre 2007, nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali già esistenti).
I canoni di cui al precedente comma 1, non comprendono i seguenti costi:
- pulizia dei locali;
- ricambio degli arredi e di qualsivoglia dotazione soggetta a usura e o consumo;
- manutenzione ordinaria dei locali e dei relativi impianti;
- conferimento e smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali.
I canoni di cui al precedente comma 1 non sono comprensivi delle spese per i consumi e per gli allacciamenti di energia elettrica, acqua, telefono e per ogni altra utenza, fornitura o servizio, necessari o utili alla gestione delle aree subconcesse.
Con esclusivo riferimento al periodo di subconcessione provvisoria degli spazi di cui alla lett. B) dell’art. 2, i canoni di cui al precedente comma 1 saranno inclusivi delle spese per i consumi e gli allacciamenti di energia elettrica e acqua, nei limiti della dotazione standard.
Il corrispettivo è dovuto anche nei periodi in cui l’attività dovesse essere sospesa per esigenze legate all’operatività aeroportuale o in caso di temporanea chiusura dell’aeroporto.
La stipula dei relativi contratti di fornitura dovrà essere accompagnata, in via preventiva, dal benestare della So.G.Aer. per ogni tipo di impianto di cui il Subconcessionario dovrà fornire le caratteristiche.
Art. 5 – RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento come stabilito, saranno posti a carico della sub-concessionaria gli interessi di mora, da determinarsi ai tassi fissati dalla BCE ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Il mancato rispetto del termine di pagamento, decorso infruttuosamente il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’invito scritto ad adempiere, conferirà a SOGAER, la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione al concessionario a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE CAUZIONE
Contestualmente alla stipula del contratto, il Subconcessionario deve produrre una fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa a favore della So.G.Aer. per un importo pari a € 84.000,00 (Euro ottantaquattromila//00) a garanzia dell’esatto adempimento del pagamento dei canoni e degli interessi da ritardato pagamento, nonché delle penali contrattuali.. Il mancato rispetto del suddetto termine costituirà grave inadempimento, con conseguente diritto della So.G.Aer. di attivare la risoluzione automatica del contratto.
Detta fideiussione dovrà contenere espressamente l’esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia al decorso dei termini ex art. 1957 c.c., dovrà avere una
durata estesa a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della subconcessione, dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta da parte della So.G.Aer.
Il foro competente in caso di controversia dovrà essere quello di Cagliari.
Nel caso in cui la So.G.Aer. dovesse procedere alla riscossione anche parziale della fideiussione, la cauzione dovrà essere reintegrata entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta riscossione.
ASSICURAZIONI
AREUS deve garantire che l’Aggiudicatario abbia attivato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel contratto, per un massimale unico per sinistro pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
AREUS deve altresì garantire di avere stipulato idonea polizza contro i danni dell’incendio, compresi i c.d. extended coverages, che comprenda le seguenti Partite:
a) contenuto con un valore congruo con il proprio prezzo di rimpiazzo;
b) rischio locativo, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) ricorso terzi, per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Nelle polizze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà essere convenuto che:
1. non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso della subconcedente; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg., previo avviso alla sub-concedente delle motivazioni del provvedimento;
2. dovranno essere considerati “Terzi” la sub-concedente ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti;
3. l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Subconcedente (art.1916 c.c.).
La Subconcedente si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati anche in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi e dell’aumento di valore degli immobili.
Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità della Subconcessionaria che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla sub-concedente di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.
La Subconcessionaria si obbliga a dotarsi di tutti gli impianti di sicurezza prescritti dalle disposizioni di legge, esonerando la Subconcedente da qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle stesse.
ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI
AREUS, quale unico interlocutore della sub-concessione in oggetto nei confronti della So.G.Aer., deve garantire che l’Aggiudicatario osservi gli obblighi a lui imposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e possegga tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento della predetta attività.
È fatto divieto alla Sub-concessionaria di chiedere estensioni di licenza o altri tipi di autorizzazioni, per conto dell’Aggiudicatario, alle Autorità competenti senza il preventivo benestare scritto So.G.Aer., pena la facoltà di So.G.Aer. di risolvere di diritto la presente sub- concessione ex art. 1456 c.c..
La Sub-concessionaria si impegna a comunicare preventivamente per iscritto a So.G.Aer. i nominativi delle persone autorizzate per l’espletamento del Servizio. La Sub-concessionaria s’impegna altresì ad imporre all’Aggiudicatario ed in genere a tutti coloro che per suo conto avranno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e d’igiene sul lavoro.
AREUS garantisce che l’Aggiudicatario sia in possesso dei requisiti di legge, ivi compresi quelli dettati dal D.Lgs. 159/2011, e che sia abilitato all’espletamento dell’attività, esonerando da qualunque responsabilità al riguardo la Subconcedente.
AREUS deve garantire il rispetto, da parte di tutti i soggetti preposti allo svolgimento del Servizio, di tutte le disposizioni emanate ed emanande da parte della Direzione di Aeroporto, delle altre autorità e della stessa So.G.Aer., nonché alle norme di legge ed ai regolamenti relativi alla disciplina dell’attività stessa. In particolare, AREUS s’impegna a rispettare e far rispettare tutte le norme regolanti l’esercizio dell’attività di cui al precedente art. 2 manlevando So.G.Aer. da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento da parte di terzi (ivi inclusi la Pubblica
Amministrazione ed il suo personale, il personale della Sub-concessionaria e di So.G.Aer., dei sub-concessionari ed eventuali appaltatori connessi direttamente o indirettamente con detta attività). So.G.Aer. potrà in ogni caso pretendere l’allontanamento, anche immediato, dei soggetti che abbiano commesso inadempienze alle norme ed alle disposizioni contenute nel presente contratto e/o agli specifici regolamenti e alle norme aeroportuali dallo stesso prescritti.
La Sub-concessionaria e l’Aggiudicatario dichiarano altresì di aver preso visione del Regolamento di scalo e del Manuale dell’Aeroporto di Cagliari Elmas e dichiarano espressamente di accettarne il contenuto in ogni loro parte. Le parti si obbligano altresì a rendere edotti del detto Regolamento e del Manuale tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del Servizio.
Nello svolgimento dell’attività la Sub-concessionaria dovrà adoperare la massima diligenza al fine di non arrecare alcun danno o intralcio allo svolgimento delle attività operative dell’aeroporto.
I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell’attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione d’inquinamento acustico, ecc., non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte della Sub-concessionaria o dell’Aggiudicatario nei confronti di So.G.Aer..
La Sub-concessionaria non potrà, senza l’esplicito consenso scritto di Xx.X.Xxx., cedere, neanche in parte, i diritti derivanti dal presente contratto.
In caso di cessione, da parte della Sub-concessionaria o dell’Aggiudicatario, a qualunque titolo, anche gratuito (compreso il conferimento in società) della propria azienda o di un ramo particolare di essa, è escluso che il cessionario possa subentrare automaticamente alla Sub- concessionaria o all’Aggiudicatario nel presente contratto, dovendosi questo intendersi come “personale”, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 2552, 1° co. c.c., salvo ed impregiudicato il diritto di So.G.Aer., di accettare il subentro al contratto; tale eventuale accettazione, per la sua validità, dovrà tassativamente risultare da atto scritto. Qualora l’atto di cessione interessi l’Aggiudicatario, la comunicazione alla So.G.Aer. ai fini dell’eventuale accettazione dovrà provenire da AREUS e contenere l’assenso di quest’ultima alla cessione medesima, alla luce delle prescrizioni di legge in materia.
Nel caso in cui So.G.Aer. acconsenta esplicitamente al subingresso nel contratto di un eventuale cessionario della Sub-concessionaria, ai sensi dell’art. 2558 c.c., le Parti convengono fin da ora che la sub-concessionaria rimarrà solidalmente responsabile con il proprio cessionario e/o affittuario per tutte le obbligazioni assunte con So.G.Aer. nel corso dell’esecuzione del presente contratto e fino alla scadenza dello stesso.
La Sub-concessionaria si impegna a osservare le norme del D.Lgs. 159/11 in caso di eventuali modifiche nelle cariche sociali che comportino il rinnovo delle informazioni antimafia, nonché a fornire tempestivamente, dietro richiesta di So.G.Aer., la necessaria documentazione ai sensi della normativa vigente in materia. AREUS deve produrre copia dell’esito della verifica sull’inesistenza di cause ostative, ai sensi della normativa antimafia, in capo all’Aggiudicatario.
La Sub-concessionaria deve consentire a So.G.Aer., tramite i suoi incaricati, di verificare, in ogni momento, l’andamento del Servizio erogato presso lo scalo di Cagliari senza peraltro interferire nell’organizzazione dell’attività. A tal fine So.G.Aer. potrà effettuare tramite i propri incaricati i controlli che riterrà più opportuni.
AREUS, manlevando espressamente So.G.Aer. a questo riguardo, garantisce che l’Aggiudicatario rispetti ogni prescrizione vigente in materia ambientale con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, AREUS garantisce che l’Aggiudicatario curi la differenziazione dei rifiuti urbani per categoria merceologica, li conferisca nei luoghi indicati da So.G.Aer. e smaltisca correttamente i rifiuti speciali pericolosi. Detti rifiuti potranno essere stoccati in depositi temporanei con le modalità previste dalla lettera b dell'art. 183 del D. Lgs 152/2006 e dovranno essere affidati a trasportatori e destinatari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
La Sub-concessionaria deve provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizie giornaliere sui beni in sub-concessione, in conformità alla normativa vigente, in modo che gli stessi siano sempre in ottimo stato, piena efficienza, ordine e pulizia, ed adeguati al livello dell’attività da svolgere.
Art. 8 – RICONSEGNA AREA
Al termine del rapporto di subconcessione, anche in caso di revoca o di recesso, AREUS dovrà provvedere a sue spese al ripristino dell’area e dei locali nello stato originario mediante rimozione di impianti ed oggetti di sua appartenenza e dovrà effettuarne la riconsegna libera da cose, ivi compresi gli arredi elencati nell’allegato 2 del presente contratto.
Il rilascio dei locali dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza e/o cessazione del presente contratto, diversamente sarà dovuta a So.G.Aer., a titolo di penale per il mancato rilascio dei locali, la somma di Euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di ritardo.
L’inosservanza dell’obbligo di riconsegna attribuirà alla So.X.Xxx. il diritto di provvedere allo sgombero delle aree in danno del Subconcessionario, con ulteriore aggravio di spese a suo carico. All’atto della riconsegna sarà redatto in contraddittorio apposito verbale firmato dalla So.X.Xxx. e dal Subconcessionario o da loro delegati.
I danni che fossero ascrivibili al Subconcessionario verranno addebitati al Subconcessionario che sarà tenuto a riparare a proprie spese o a corrispondere a So.G.Aer. l'importo relativo entro il termine perentorio dalla stessa prescritto.
La procedura di cui al presente articolo troverà applicazione anche nel caso in cui fosse necessaria la liberazione dell’area, ai sensi del successivo art. 20.
Art. 9 – MANUTENZIONE, MIGLIORIE E ADDIZIONI
La Sub-concessionaria è custode dell’area avuta in sub-concessione, in base alla consistenza risultante dal verbale di consegna ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione della stessa. Le relative spese di conservazione e di manutenzione sono pertanto a suo carico. Sono invece a carico della So.G.Aer. tutte le riparazioni straordinarie alle strutture degli immobili, salvo che le stesse non si siano rese necessarie per causa attribuibile alla Sub-concessionaria, nel qual caso gli interventi saranno posti a carico di quest’ultima.
Il Subconcessionario non potrà svolgere interventi di manutenzione straordinaria degli spazi assegnati in uso esclusivo e dei relativi impianti fissi, i quali saranno di esclusiva competenza di So.G.Aer.
Per tutta la durata del contratto AREUS è tenuta a provvedere, a propria cura e spese:
a) alla manutenzione ordinaria dei locali sub-concessi, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà in modo da garantirne la piena efficienza, il perfetto funzionamento e la conformità alle norme di sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni presenti nell’aeroporto di Cagliari;
b) all’esecuzione delle verifiche di funzionalità ed efficienza degli impianti, secondo quanto stabilito dagli standard normativi;
c) al periodico aggiornamento tecnico degli impianti, secondo gli standard normativi vigenti. Migliorie, nuove opere, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione ai locali potranno essere realizzati dalla Sub-concessionaria solo previa autorizzazione espressa della So.X.Xxx. La richiesta da parte della Sub-concessionaria e l’approvazione da parte della So.G.Aer. saranno espresse per il tramite di posta elettronica certificata (PEC). Qualsiasi miglioria la Subconcessionaria apporti ai beni oggetto del presente contratto le stesse rimarranno a beneficio della So.G.Aer., che non sarà tenuta alla corresponsione di alcun risarcimento o indennità anche in caso di cessazione del contratto prima della scadenza contrattuale.
Il Subconcessionario dovrà consentire l’accesso agli incaricati So.G.Aer. per i sopralluoghi o interventi necessari alle attività di cui ai commi precedenti; gli accessi dovranno essere preventivamente concordati, salvo i casi di urgenza per i quali il Subconcessionario garantirà un accesso tempestivo.
Art. 10 – ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO
Fermo restando l’obbligo della So.G.Aer. alla fornitura degli arredi di cui all’Allegato 2, l’allestimento dello spazio subconcesso sarà eseguito a cura e spese del Subconcessionario.
Le fasi realizzative ed il relativo progetto esecutivo di attuazione dovranno essere concordate congiuntamente con So.G.Aer.
So.G.Aer., attraverso i propri organismi tecnici, eserciterà attività di controllo sull’andamento dei lavori, verificando la conformità degli stessi al progetto originale, fino alla loro definitiva esecuzione.
Il Subconcessionario dovrà provvedere, con riguardo al tipo di attività svolta negli spazi assegnati, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di attrezzature/allestimenti, esonerando So.G.Aer. da ogni responsabilità relativa.
In particolare tutti i materiali impiegati per gli allestimenti, i sistemi di montaggio ed esecuzione degli stessi, i componenti e la realizzazione degli impianti e/o di eventuali predisposizioni impiantistiche, dovranno risultare conformi alle prescrizioni di legge o dei regolamenti in vigore o che siano emanati in corso d’opera, anche se non espressamente richiamati nel presente documento.
Sono a carico del Subconcessionario gli adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti di allestimento, nonché l’ottenimento del certificato di conformità alla normativa vigente. Copia di tale certificazione dovrà essere trasmessa alla So.G.Aer. preliminarmente all’avvio dell’esercizio dei relativi impianti.
Gli spazi destinati agli uffici sono già dotati degli impianti; ogni eventuale variazione richiesta dal Subconcessionario dovrà essere convenuta con So.G.Aer. la quale vi provvederà previa accettazione del preventivo da parte del Subconcessionario e secondo le modalità a questi comunicate preliminarmente all’esecuzione delle modifiche richieste.
I costi relativi alle predette variazioni saranno addebitati al Subconcessionario mediante emissione di fattura e corrisposti alla So.G.Aer. entro 30 giorni dalla data della fattura.
L’energia elettrica sarà garantita da So.G.Aer. attraverso i propri impianti elettrici. Gli allacci alle singole utenze avverranno attraverso il cablaggio strutturato messo a disposizione da So.G.Aer.. Le modalità di allaccio saranno quelle indicate da So.G.Aer.
Eventuali modifiche all’impianto elettrico, approvate da So.G.Aer. ed eseguite, dietro vigilanza della So.G.Aer., dal Subconcessionario dovranno da questi essere certificate secondo la normativa vigente. Copia di tale certificazione dovrà essere trasmessa alla So.G.Aer. preliminarmente all’avvio dell’esercizio dei relativi impianti.
Le richieste di nuove utenze o di incremento di utenze elettriche e/o telefoniche, così pure le disdette, indirizzate dal Subconcessionario agli Enti competenti dovranno essere inoltrate in copia alla So.G.Aer.
L’eventuale successiva sostituzione del cavo elettrico per esigenze del Subconcessionario sarà effettuata a cura di Xx.X.Xxx. con oneri a carico del Subconcessionario.
E’ a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all’uso e alla conduzione degli impianti, nonché le imposte comunali di competenza dell’utilizzatore delle aree.
Al Subconcessionario compete la responsabilità dello stato di conservazione, la relativa manutenzione e la buona conduzione dell’allestimento dello spazio assegnato. Non sono consentite modifiche senza il preventivo benestare di So.G.Aer.
Art. 11 – PULIZIA DEI LOCALI IN USO ESCLUSIVO
Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4 con riferimento alla pulizia delle aree in air side prospicienti l’hangar, il Subconcessionario si impegna a garantire a propria cura e spese la pulizia degli spazi subconcessi in uso esclusivo avvalendosi, a sua scelta, dell’impresa alla quale So.G.Aer. avrà affidato il servizio di pulizia, o di altra comunque preventivamente autorizzata da So.G.Aer.. La pulizia degli spazi assegnati comprende la rimozione e il trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino ai punti di raccolta indicati da So.G.Aer.
I rifiuti dovranno essere rimossi entro la giornata secondo le modalità indicate da So.G.Aer.
In caso di inadempimento, So.G.Aer., mediante contestazione, intimerà al Subconcessionario di attuare nelle ore immediatamente successive alla contestazione gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni di igiene. Nell’ipotesi in cui detta intimazione non sortisse alcun esito, So.G.Aer provvederà direttamente addebitando al Subconcessionario il costo della prestazione, con una maggiorazione del 20% a titolo di spese amministrative.
Per la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali il Subconcessionario provvederà a propria cura e spese, in base alle disposizioni della vigente normativa in materia; in ogni caso è vietata la triturazione dei rifiuti e l’immissione degli stessi nella rete fognaria.
Il Subconcessionario sarà unico responsabile dell’ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando So.G.Aer. da ogni responsabilità e/o conseguenza.
Qualora So.G.Aer. decidesse di attivare un servizio di raccolta differenziata degli stessi rifiuti, sarà obbligo del Subconcessionario adeguarsi, a proprie spese, alle modalità di tale servizio, secondo le indicazioni che So.G.Aer. fornirà al momento dell’attivazione. L’eventuale inadempimento costituirà grave inadempimento, con conseguente diritto di So.G.Aer. di attivare la risoluzione automatica del contratto.
Art. 12 – PERSONALE
Il Subconcessionario è consapevole del fatto che l’accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione di Aeroporto d’intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino e che il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.
Compete al Subconcessionario ogni onere, anche economico, connesso al rilascio dei tesserini di cui al comma precedente.
Durante lo svolgimento dell’attività il personale addetto alla conduzione del Servizio deve esibire la tessera aeroportuale rilasciata da So.G.Aer. .
Il Subconcessionario e si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, assicurazioni e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, inerenti al personale e terrà comunque indenne So.X.Xxx. da ogni e qualsiasi responsabilità richiesta o addebito relativamente al suddetto personale.
La Sub-concessionaria provvede sotto la propria responsabilità a garantire che l’Aggiudicatario ottemperi all’osservanza di legge in materia contributiva e retributiva e le disposizioni contenute nei contratti di lavoro, esonerando espressamente So.G.Aer. da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il Subconcessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all’accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto e la stessa So.G.Aer hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione di Aeroporto.
Il Subconcessionario si impegna ad impedire che persone da esso non dipendenti o comunque da esso non autorizzate possano accedere all’interno dell’aeroporto attraverso i beni alla stessa assegnati e/o tramite i propri mezzi ed attrezzature.
Il personale è tenuto a mantenere un aspetto di massimo decoro consono al ruolo svolto nell’ambito dell’attività assegnatagli.
ART. 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, in adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (attuazione dell’articolo 1 della Legge del 3 agosto 2007,
n. 123), So.G.Aer deve provvedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di AREUS, richiedendo l’esibizione di quanto richiamato nell’ex-allegato XVII dello stesso Decreto:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del contratto;
b) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a) del novellato Decreto o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5;
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del succitato Decreto Legislativo.
Sogaer, AREUS e l’Aggiudicatario coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sulle attività oggetto del presente accordo elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i Rischi da Interferenze.
Sogaer, AREUS e l’Aggiudicatario coordineranno congiuntamente tutti gli interventi necessari alla protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al
fine di eliminare tutti i rischi dovuti alle interferenze tra le attività coinvolte nell’esecuzione del presente accordo.
La Sub-concessionaria deve indicare il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e curare che gli obblighi di cui al menzionato decreto siano osservati dall’Aggiudicatario.
ART. 14 – RAPPRESENTANZA DEL SUBCONCESSIONARIO
Il Subconcessionario si impegna a nominare un proprio rappresentante qualificato alla conduzione dell’attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, inoltre, dovranno essere autorizzati all’accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa da So.G.Aer.
Il Subconcessionario rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante e del sostituto di questi.
Eventuali prescrizioni o informative di particolare rilievo, verranno comunque inviate a cura della So.X.Xxx. anche al Subconcessionario.
Il rappresentante del Subconcessionario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
Art. 15 – CESSIONE DEGLI SPAZI IN USO ESCLUSIVO
Il Subconcessionario non può cedere totalmente o parzialmente a terzi l’area ricevuta in subconcessione.
Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentita la cessione del contratto.
Art. 17 – MANCATA OPERATIVITA’ AEROPORTUALE
Per esigenze legate all’operatività aeroportuale, l’attività del Subconcessionario potrà subire delle sospensioni senza che quest’ultimo possa per ciò avanzare pretese di indennizzo o di rimborso spese.
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre che nelle altre ipotesi previste nei precedenti articoli, nei casi di:
1) gravi violazioni di legge in corso di contratto;
2) revoca di autorizzazioni e/o licenze;
3) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
4) in caso di fallimento, liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività del Subconcessionario;
5) svolgimento di attività non comprese tra quelle indicate all’art. 2 o comunque autorizzate da So.X.Xxx.
Art. 19 – RECESSO
La So.G.Aer. potrà recedere dal presente contratto, senza che nulla possa essere vantato a titolo di indennità e/o di risarcimento del danno e/o nessun altro titolo, nelle seguenti ipotesi:
a) revoca, anche parziale, della concessione di cui alla convenzione stipulata tra So.G.Aer. e Ministero dei Trasporti;
b) obbligo per So.G.Aer. di destinare a diversa utilizzazione gli spazi assegnati con il presente atto, con impossibilità, da parte della medesima, di sostituirli con altri di analoga funzionalità;
c) ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, le quali determinino l’impossibilità della permanenza della Sub-concessionaria nelle aree concesse o in eventuali aree disponibili - il tutto valutabile con criteri di obiettiva necessità;
d) circostanze che determinino l’impossibilità della prosecuzione dell’attività da parte della Sub- concessionaria, ivi comprese la revoca delle licenze e l’assoggettamento della sub-concessionaria a procedure giudiziali, concorsuali, esecutive;
e) sopravvenute ragioni legate agli obblighi che a So.G.Aer. derivano dalla convenzione n. 46 del 21 novembre 2006 ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità.
Il recesso dovrà essere comunicato dalla So.G.Aer. a AREUS a mezzo posta elettronica certificata (PEC) contenente il motivo della recesso stessa almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, ove possibile.
Il recesso dal presente accordo da parte di So.G.Aer. comporterà l’obbligo per AREUS e l’Aggiudicatario di restituire, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, le aree assegnate, libere da ogni bene e riportate al pristino stato.
Art. 20 – MODIFICA DEGLI SPAZI
In rapporto alla realizzazione di progetti e di ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, o per far fronte a motivate necessità operative o di equa ripartizione degli spazi in relazione alle esigenze generali di scalo o dell'ENAC, So.G.Aer. quale ente di gestione si riserva la facoltà di ridurre le dimensioni o modificare l’ubicazione degli spazi assegnati, secondo criteri di trasparenza, obiettività e non discriminazione, senza che il Subconcessionario possa opporre eccezioni di sorta né pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.
So.G.Aer. comunicherà, con nota scritta, la variazione delle dimensioni che si renderà necessaria o potrà proporre un nuovo spazio idoneo, se disponibile, con conseguente riparametrazione del corrispettivo annuale in aumento o in riduzione. Il Subconcessionario riconosce ad accetta la facoltà riservata a So.G.Aer. in forza del presente articolo e si impegna a comunicare per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della nota di cui al presente comma, la propria volontà di proseguire o recedere dal contratto.
In caso di recesso il Subconcessionario avrà diritto unicamente all’eventuale restituzione della quota di rateo del corrispettivo relativa a periodi d’uso eventualmente non goduti.
Il Subconcessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recesso, ha l’obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, eventualmente sgombrandoli a proprie spese di tutti i beni che vi avesse collocato ai fini dell’allestimento; con la sottoscrizione del contratto il Subconcessionario riconosce che in caso di inosservanza del termine So.G.Aer. ha il diritto di provvedere allo sgombero delle aree, con ulteriore aggravio di spese a carico del Subconcessionario.
Sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di riconsegna dei beni e delle aree avute in subconcessione, firmato da So.G.Aer. e dal Subconcessionario o da loro delegati.
I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno addebitati al Subconcessionario che accetta fin d’ora di corrispondere a So.G.Aer., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.
Art. – 21 COMUNICAZIONE DIREZIONE AEROPORTUALE
Il Subconcessionario prende atto che il presente contratto sarà comunicato alla Direzione Aeroportuale per le valutazioni stabilite previste dalle circolari ENAC e dalla convenzione n.46 del 21 novembre 2006 di cui in premessa.
Art. – 22 OBBLIGO RISPETTO MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01
Il Subconcessionario e l’Aggiudicatario sono a conoscenza che la Sogaer ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiarano di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.
Il Subconcessionario e l’Aggiudicatario si impegnano a aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il Subconcessionario e l’Aggiudicatario si impegnano altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegnano altresì a segnalare all’Organismo di Vigilanza della Sogaer casi di violazioni dei
principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.
La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora il Subconcessionario, o suoi eventuali collaboratori, e l’Aggiudicatario violino i precetti citati nel punto precedente, la Sogaer potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
Il Subconcessionario e l’Aggiudicatario manlevano fin d’ora la Sogaer per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Subconcessionario, o suoi eventuali collaboratori e l’Aggiudicatario. In ogni caso Xxxxxx potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
In ogni caso, qualora, il Subconcessionario o l’Aggiudicatario fossero condannati per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovranno darne informazione immediata a Sogaer che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.
Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati, con la sottoscrizione del presente atto i contraenti dichiarano di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link xxx.xxxxxx.xx, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto link.
Art. 24 – FORO COMPETENTE
Competente a decidere di ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto in oggetto è esclusivamente il foro di Cagliari.
Art. 25 – ADEMPIMENTI FISCALI E SPESE
I canoni dovuti sono assoggettati ad IVA.
Le spese di registrazione del contratto sono a carico del Subconcessionario.
Art. 26 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle Parti nel presente contratto, troveranno applicazione, in xxx xxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx di legge.
Art. 27 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE
Le Parti dichiarano che ogni singola clausola è stata inserita nel presente contratto a seguito di specifica trattativa tra le Parti e pertanto non necessita di espressa approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c
Letto, confermato e sottoscritto.
So.G.Aer. S.p.A. |
|
Data di sottoscrizione |
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A.R.E.U.S. |
|
Data di sottoscrizione |
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Airgreen S.r.l. |
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Data di sottoscrizione |
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SO.G.AER. S.p.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Cagliari Elmas Allegato 3 - Forniture
SALA RIPOSO PERSONALE SANITARIO | ||||
Scrivania da 140x80 4 gambe | cad | 1 | ||
Sedia operativa New Petra senza braccioli in tessuto ignifugo | cad | 1 | ||
Armadio con cassettiera a 2 cassetti e sopralzo a 2 ante cieche con barra appendiabiti | cad | 1 | ||
Poltrona in pelle colore grigio | cad | 2 | ||
Divano due posti in pelle colore grigio | cad | 1 | ||
SALA OPERATIVA E RIUNIONI | ||||
Tavolo riunioni 200x90 4 gambe | cad | 1 | ||
Sedie a 4 gambe in tessuto | cad | 6 | ||
Poltrona in pelle colore grigio | cad | 2 | ||
SALA PILOTI | ||||
Scrivania da 140x80 4 gambe | cad | 1 | ||
Sedia operativa New Petra senza braccioli in tessuto ignifugo | cad | 1 | ||
Armadio con cassettiera a 2 cassetti e sopralzo a 2 ante cieche con barra appendiabiti | cad | 1 | ||
Poltrona in pelle colore grigio | cad | 2 | ||
SALA PERSONALE SOCCORSO ALPINO | ||||
Scrivania da 140x80 4 gambe colore da scegliere | cad | 1 | ||
Sedia operativa New Petra senza braccioli in tessuto ignifugo | cad | 1 | ||
Armadio con cassettiera a 2 cassetti e sopralzo a 2 ante cieche con barra appendiabiti | cad | 1 | ||
Spalle complete per scaffali in metallo zincato P. 80 H. 250 completa di puntali e cappellotti | cad | 2 | ||
Ripiani completi dal L. 150 P. 80 portata Kg. 180 | cad | 4 | ||
Poltrona in pelle colore grigio | cad | 2 | ||
Divano due posti in pelle colore grigio | cad | 1 | ||
MAGAZZINO MATERIALE SANITARIO | ||||
Spalle complete per scaffali in metallo zincato P. 60 H. 250 completa di puntuali e cappelloti | cad | 3 | ||
Ripiani completi dal L. 150 P. 80 | cad | 10 | ||
Spalle complete per scaffali in metallo zincato P. 60 H. 250 completa di puntali e cappellotti | cad | 3 | ||
Ripiani completi dal L. 150 P. 60 | cad | 10 | ||
Staffe di ancoraggio | cad | 5 | ||
Cartello di portata | cad | 2 | ||
Costo di spedizione rapida per scaffali | cad | 1 | ||
Armadi H. 127 con top colore bianco 2 ante vetro trasparente senza chiusura a chiave | cad | 2 | ||
Cassaforte H. 60 L. 43 P. 40 da ancorare o pavimento o parete, con una anta e chiusura a chiave, misure interne H. 59 L . 42 P. 32 e 2 ripiani amovibili | cad | 1 | ||
SALA RELAX E RIPOSO | ||||
Tavolo mensa 200X90 a 4 gambe colore da definire | cad | 1 | ||
Sedie in plastica | cad | 6 | ||
ARMADI SPOGLIATOIO | ||||
Armadi spogliatoio sporco pulito a 3 posti con chiusura a chiave colore grigio L. 1185 P. 500 H. 1800 | cad | 12 | ||
Armadi spogliatoio sporco pulito a 2 posti con chiusura a chiave colore grigio L. 800 P. 500 H. 1800 | cad | 2 | ||
Scrivanie a 4 gambe metalliche L. 120 P. 80 | cad | 2 |
Soluzione TEMPORANEA - HANGAR PIAZZALE AV GEN | |
Tipologia immobile subconcesso | Metri Quadrati |
Hangar | 765,00 |
Locali Air Side Uffici e Spogliatoi | 89,00 |
Locali Air Side Depositi e Magazzini | 28,20 |
Soppalco ( Magazzino) | 147,00 |
Xxxxxxxx xxxxxxx | 0 232,00 |
Area parcheggio auto air side | 160,00 |
n° posti auto Land side | 10,00 |