NORME DI PARTECIPAZIONE
Servizio Gare e Contratti
Xxxxxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Tel. n. 000.0000.000 - Telefax n. 010.5499.443
indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
CERTIFICATO N. 4626/01
sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 2
2. SOGGETTI CONCORRENTI 2
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 2
4. QUALIFICAZIONE 5
4.1. Operatori economici stranieri 6
5. SUBAPPALTO (se non vietato dal bando o dal capitolato speciale d’appalto) 6
6. DOMANDA DI AMMISSIONE 6
6.1. Modalità di compilazione 6
6.2. Accreditamento on line 7
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 7
7.1. Offerta economica. 7
7.2. Documento comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta 8
7.3. Attestato di versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 9
7.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (se richiesta dal bando di gara) 9
7.5. Documentazione di qualificazione tecnica (se richiesta dal bando di gara) 9
7.6. Documentazione per gli operatori economici stranieri 9
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 9
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA 10
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 10
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 12
11.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ex articolo 2602 del codice civile 12
11.2. Società 12
11.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto 12
11.4. Inadempienze 12
12. PROCEDURE DI RICORSO 13
13. NORME FINALI. 13
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le norme di partecipazione si riferiscono alla PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione di contratti pubblici di servizi e forniture mediante il criterio del prezzo più basso .
2. SOGGETTI CONCORRENTI
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato “codice dei contratti”.
I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le parti del servizio o della fornitura assunte dai singoli soggetti associati.
Non possono partecipare alla medesima gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di forniture o di servizi pubblici del consorzio stabile e dei consorziati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), del codice dei contratti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti.
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti contrattuali concernenti l’attività del concorrente
(01) Il concorrente deve essere in regola con l’esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
(02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività.
(03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per gli operatori economici stranieri si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;
Regolarità fiscale
(04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.
L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
(05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.
L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante.
In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa.
(06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
(07) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.
Per infrazioni si fa riferimento all’applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.
La valutazione circa la gravità dell’infrazione è di competenza della stazione appaltante.
Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
(08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322,
322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
(09) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(10) Non possono concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
(10.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
(10.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione;
(10.c.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto persona convivente con il soggetto sottoposto a misura di prevenzione o condannato per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
(10.d.) qualora il tribunale abbia disposto che il divieto operi nei confronti del concorrente in quanto impresa, associazione, società o consorzio di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
Se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il requisito si riferisce al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e a quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, il requisito si riferisce a chi ne ha la rappresentanza, e agli imprenditori o società consorziate; se trattasi di società in nome collettivo, il requisito si riferisce a tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; se trattasi delle società di cui all'articolo 2508 del codice civile, il requisito si riferisce a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; in ogni caso il requisito si riferisce anche al direttore tecnico.
(11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
Moralità professionale
(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
(12.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
(12.b.) reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.
Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento). Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.
I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell’articolo 689 del codice di procedura penale.
La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l’esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.
Intestazioni fiduciarie
(13) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni
fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).
I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti.
Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione provinciale eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.
L’amministrazione provinciale potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.
False dichiarazioni
(14) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
Questo motivo di esclusione opera immediatamente nel caso che le false dichiarazioni siano state rese nell’ambito di gare dell’amministrazione provinciale. Negli altri casi si terrà conto delle risultanze dei dati dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
Negligenza o malafede contrattuale
(15) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell’ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.
I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine generale).
L’insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell’amministrazione provinciale.
4. QUALIFICAZIONE
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, di carattere economico- finanziario e tecnico-organizzativo, prescritti dal bando di gara.
È consentito l’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 49 del codice dei contratti.
4.1. Operatori economici stranieri
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
5. SUBAPPALTO (se non vietato dal bando o dal capitolato speciale d’appalto)
I candidati possono richiedere all’atto dell’offerta l’affidamento di parti della prestazione in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 118 del codice dei contratti.
L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.
I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore o dal cottimista per le prestazioni eseguite.
6. DOMANDA DI AMMISSIONE
I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato
A. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
(A) dichiarazioni concernenti i dati relativi all’operatore economico;
(B) dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all’operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica;
(C) dichiarazioni di qualificazione, qualora nel bando di gara siano previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
(D) dichiarazioni precontrattuali;
(E) dichiarazioni relative al subappalto;
(F) dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.
Le dichiarazioni di cui al punto (B) comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.1. Modalità di compilazione
Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposte su carta bollata.
In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al punto (F), con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.
Le dichiarazioni precontrattuali di cui al punto (D) possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.2. Accreditamento on line
I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (e-Qual) per autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione.
Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx e seguire attentamente le istruzioni di compilazione.
L’accreditamento on line consente di ridurre i costi operativi di partecipazione alle gare. Il sistema e-Qual limita la possibilità di errore nell’attestazione del possesso dei requisiti generali di ammissione e fornisce le informazioni necessarie a chiarire immediatamente la posizione del concorrente.
Non appena completata la registrazione, il concorrente deve solo confermare nella domanda di ammissione la validità delle dichiarazioni rese in e-Qual.
Prima della presentazione della domanda di ammissione, i concorrenti devono verificare:
(a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando “CONFERMA REGISTRAZIONE”)
(b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni;
(c) che la data di “SCADENZA REGISTRAZIONE” sia successiva alla data di scadenza del bando.
Il fornitore registrato e accreditato può beneficiare anche di altri vantaggi del sistema, quali ad esempio quello di ricevere informazioni e comunicazioni via mail dall’amministrazione provinciale.
Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste al Servizio Gare e Contratti contattando il numero 010.5499.272 o via e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:
7.1. Offerta economica
L’offerta deve essere:
(a) redatta in lingua italiana;
(b) predisposta su carta bollata (solo per gli operatori economici italiani);
(c) incondizionata;
(d) sottoscritta da un legale rappresentante dell’operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che eseguiranno singolarmente.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
L’offerta deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO B, e i prezzi e/o i ribassi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di discordanza prevale il prezzo e/o ribasso espresso in lettere. E’ ammessa l’offerta in aumento se prevista dalla documentazione di gara.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7.2. Documento comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta, per l’importo indicato nel bando di gara, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti, l’importo della garanzia indicato nel bando di gara è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante le suddette condizioni. Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.
La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Provincia di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dall’Amministrazione Provinciale. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.
La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando, e nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, l’impegno del garante, a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le garanzie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.
Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla costituzione della garanzia fideiussoria di esecuzione e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la garanzia a corredo dell’offerta sarà automaticamente incamerata dall'Amministrazione Provinciale, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
7.3. Attestato di versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’entità del contributo e le modalità di versamento sono state stabilite dall’Autorità con deliberazione del 10 gennaio 2007. Il mancato versamento del contributo, nell’importo indicato all’articolo 2 della suddetta deliberazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara
7.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (se richiesta dal bando di gara)
La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l’amministratore o il direttore tecnico dell’operatore economico, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto di appalto.
La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall’amministrazione provinciale di accompagnare il rappresentante dell’operatore economico, dopo l’effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all’Allegato C.
7.5. Documentazione di qualificazione tecnica (se richiesta dal bando di gara)
I soggetti concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica, prescritti dal bando, mediante dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
7.6. Documentazione per gli operatori economici stranieri
La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.
Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l’oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando).
All’interno del plico devono essere inserite due buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A e B, contenenti:
Busta “A”: domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell’offerta, attestazione di versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando, verbale di sopralluogo se richiesto, documentazione di qualificazione tecnica se richiesta, ecc.);
Busta “B”: offerta economica.
Le due buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A “contiene domanda di partecipazione e relativa documentazione” - Busta B “contiene offerta”.
Tutta la documentazione presentata da parte di operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell’offerta economica espressa dall’operatore economico capogruppo.
L’indicazione della denominazione del mittente, dell’oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell’interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l’omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l’esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.
Il plico deve pervenire alla Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 00000 Xxxxxx, entro il termine indicato nel bando di gara.
Il plico può essere:
(a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
(b) consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nella seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione, e successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei candidati ammessi alla gara.
In caso di suddivisione in lotti, saranno formulate delle graduatorie per ogni singolo lotto.
Nel caso di offerte di pari importo si procederà con sorteggio pubblico per determinare il miglior offerente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza.
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, il dirigente del Servizio Gare e Contratti, con propria determinazione, provvederà all'aggiudicazione dell'appalto.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara:
(A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalla causa di ritardo;
(B) i plichi non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura e/o privi delle indicazioni per l'individuazione del candidato e dell'oggetto dell'appalto;
(C) le offerte non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
(D) le offerte e/o le domande di ammissione non presentate in lingua italiana e la documentazione di qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 7.6;
(E) le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
(F) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
(G) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di qualificazione;
(H) l’omessa indicazione dei soggetti a cui fanno riferimento i requisiti generali di ammissione, di cui al paragrafo 3, e le dichiarazioni da rendere secondo il modello di domanda di ammissione;
(I) l’omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione, salvo sia stato allegato il documento, in originale o in copia autenticata, comprovante la dichiarazione mancante;
(J) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali di cui alla lettera D della domanda di ammissione;
(K) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
(L) la domanda di ammissione non corredata dalla documentazione prescritta (garanzia a corredo dell’offerta, attestazione di versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando, verbale di sopralluogo se richiesto, ecc.), anche qualora la documentazione, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta dell’offerta;
(M) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
(N) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, del codice dei contratti, l’esistenza di un unico centro decisionale;
(O) la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta in misura inferiore a quanto indicato nel bando di gara e/o la mancata dimostrazione delle condizioni di cui all’articolo 75, comma 7, del codice dei contratti;
(P) il versamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in misura inferiore a quella indicata all’articolo 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della suddetta Autorità e/o con causale omessa o errata;
(Q) l’omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione.
(R) le situazioni di abilitazione nel sistema e-Qual senza che sia stata eseguita l’operazione “CONFERMA REGISTRAZIONE”; di registrazione nel sistema e-Qual con esito accreditamento negativo; di registrazione scaduta.
Costituiscono altresì motivo di esclusione le altre fattispecie espressamente indicate come tali nel bando e nella documentazione di gara, anche se non sopra menzionate.
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
L’amministrazione provinciale si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario e dagli operatori economici partecipanti.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio, indicato nella lettera di richiesta, inviata dall’Ufficio Contratti, e comunque prima della stipula del contratto, alla costituzione della garanzia di esecuzione e al versamento delle spese contrattuali.
La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa di garanzia devono essere emesse nei modi e nei termini indicati per la garanzia a corredo dell’offerta.
11.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ex articolo 2602 del codice civile
Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
I consorzi dovranno presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutti gli operatori economici consorziati e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
11.2. Società
Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:
(a) la composizione societaria;
(b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
(c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.
11.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto
Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l’esecuzione dell’appalto.
Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
11.4. Inadempienze
L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla
Provincia per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita dall’Amministrazione e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
12. PROCEDURE DI RICORSO
Gli atti definitivi dell’Amministrazione Provinciale di Genova sono impugnabili alternativamente mediante:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. secondo le modalità dell’art. 21 e ss. della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.;
b) ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. secondo le modalità dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sito in Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Tel. x00 000 0000000, Fax x00 000 0000000, sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il ricorso amministrativo straordinario deve essere presentato all’ufficio dell’Amministrazione che ha emanato l’atto direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta; quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Per l’impugnazione del bando di gara, i suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I.; per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.
13. NORME FINALI
L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell’interessato.
Gli operatori economici non aggiudicatarie potranno ritirare la documentazione presentata, o immediatamente dopo la gara o nei trenta giorni successivi presso il Servizio Gare e Contratti.
Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.