COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 13/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso una filiale della banca convenuta, assume la mancata restituzione della somma di Euro 5.000,00, portata da un assegno circolare emesso dalla stessa banca, a seguito di sua espressa richiesta, a favore di un terzo beneficiario, che, consumando una truffa (come già esposto con denuncia alle competenti autorità), avrebbe provveduto all’incasso in assenza del titolo originale, sempre rimasto nel possesso dell’esponente.
Rimasto insoddisfatto dell’interlocuzione preliminare avuta con l’intermediario, il ricorrente si rivolge all’ABF affinché disponga, in suo favore, l’immediato pagamento dell’importo portato dall’assegno circolare per mancato utilizzo del titolo.
La banca, costituitasi nel presente procedimento, chiede il rigetto del ricorso, precisando: a) che il ricorrente avrebbe richiesto l’emissione di un assegno circolare per l’acquisto di un’autovettura, inviando poi una fotocopia dello stesso al presunto venditore, autore della truffa, “a garanzia dell’effettivo interessamento all’acquisto”; b) che l’assegno in oggetto è stato negoziato
presso altro intermediario, che ha assunto “la piena responsabilità dell’identificazione del portatore del titolo” e che nessuna informativa di “alert” è stata notificata alla banca emittente nella fase di passaggio del flusso in “check truncation”; c) che il titolo non presentava alcuna visibile alterazione; d) che resterebbe evidente l’imprudenza del ricorrente, con esonero di qualsiasi responsabilità per la banca.
Il ricorrente ha presentato controdeduzioni, con allegazione della denuncia per truffa, presentata alla competenti Autorità.
Diritto
La domanda svolta dal ricorrente concerne l’accertamento della responsabilità della banca emittente in ordine all’avvenuto pagamento di un assegno circolare non trasferibile, nonostante l’originale sia rimasto sempre in possesso del richiedente il titolo (come emerge da produzione documentale). Il pagamento del titolo da parte della banca negoziatrice è avvenuto, a seguito della consumazione di un truffa, oggetto di denuncia alle Autorità in data 6/7/2015, a seguito della presentazione, successiva ad un annuncio di vendita su un sito internet, di una “fotografia” del titolo inviata dallo stesso ricorrente al presunto venditore dell’ autoveicolo. In sede istruttoria, è stato accertato, a seguito dell’esibizione di copia/fronte retro dell’assegno, la evidente contraffazione del titolo, negoziato in data 1/7/2015 tramite procedura di “check truncation” presso diverso intermediario, peraltro non convenuto nel presente giudizio.
Va, innanzi tutto, disatteso l’argomento difensivo della banca resistente, secondo cui trattandosi di titolo negoziato in “check truncation”, resterebbe rilevante la circostanza che l’esame della sua regolarità formale avrebbe dovuto essere condotta dalla banca negoziatrice presso cui la copia del titolo è stata presentata per l’incasso. Come è noto, tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente (Circolare ABI Serie tecnica n. 33 del 7 ottobre 2010; Circolare ABI Serie tecnica n. 44 del 15 dicembre 2008). E’ evidente che se la predetta procedura resta funzionale, nell’esclusivo interesse delle banche partecipanti all’accordo e al quale resta completamente estraneo il richiedente, alla riduzione dei costi di negoziazione, non può ritenersi esclusa ogni responsabilità dell’emittente che ha pagato il titolo. Del resto, come emerso nel presente procedimento, il titolo in oggetto risulta evidentemente contraffatto, posto che l’originale è rimasto nella disponibilità del ricorrente e che si è proceduto al pagamento a seguito dell’invio di una “fotografia” dello stesso. Ne consegue, trattandosi di un assegno pacificamente clonato, il richiamo al noto onere di professionalità e di diligenza, posto a carico della banca dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Xxxx. 2007, n. 13777; Cass. 2004, n. 3729) e dall’orientamento dell’ABF (tra le tante: Collegio di Roma, decisione n. 4108/2013; Collegio di Roma, decisione n. 261/2010), secondo cui compete all’intermediario l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento dal medesimo emessi e la conseguente responsabilità patrimoniale – in difetto di prova della violazione del
dovere di custodia degli stessi titoli imputabile al richiedente (nella specie, evidentemente insussistente) – in caso di loro clonazione. In sostanza, la circostanza che la banca accetti di pagare il titolo “al buio” equivale a ometterne volontariamente la sua verifica materiale, con ogni connessa conseguenza in caso di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l’esame materiale del documento consentirebbe di verificare (Collegio di Milano, decisione n. 2989/2015). Esame che, nel cso di specie, a seguito della materiale trasmissione del titolo, sarebbe stato di tutta ed immediata evidenza.
Orbene, se in questi termini può individuarsi una responsabilità della banca emittente (impregiudicato ogni diritto astrattamente vantabile da quest’ultima nei confronti della negoziatrice), non potendo ritenersi che gravi sul richiedente il rischio di clonazione di titoli negoziati in “check truncation”, va comunque valutato il comportamento del ricorrente, il quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet (come si ammette nel ricorso), in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo. Tale comportamento ha sicuramente inciso sullo sviluppo causale degli eventi ed è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1°, c.c. (profilo richiamato anche nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale), a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. In sostanza, detto principio, alla stregua del costante insegnamento della Corte di legittimità (ex plurimis: Xxxx. 2010/6550; Cass. 2011/6529) può essere evocato anche in presenza di violazione di normali regole di prudenza, i quali impongano il comportamento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui ovvero allorquando si realizzi un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno ( Collegio di Napoli, decisione n. 4842/2016). Ne deriva che non può essere riconosciuto in favore del ricorrente, l’intero importo rinveniente nell’assegno circolare clonato, ma che tale somma vada individuata, anche in applicazione di criteri equitativi, nella diversa misura di Euro 2.500,00.
Per le motivazioni innanzi esposte, il Collegio dispone che l’intermediario
evocato nel presente procedimento provveda al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.500,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno per l’importo di € 2.500,00 nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1