P R O T O C O L L O D ’ I N T E S A
Protocollo d'intesa tra Amministrazione e XX.XX., sottoscritto in data 2 dicembre 2003
P R O T O C O L L O D ’ I N T E S A
VISTO l’Accordo tra il Ministero degli Affari esteri e le Organizzazioni Sindacali sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle Aree Funzionali, sottoscritto il 22 maggio 2002, ed in particolare l’articolo 2 relativo ai limiti di servizio continuativo presso l’Amministrazione centrale e all’estero;
VISTO il previgente Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle Aree Funzionali, sottoscritto il 5 febbraio 2001 ed in particolare il comma 4 e il comma 5 delle norme transitorie recanti il mantenimento del limite massimo di permanenza all’estero, rispettivamente, di otto anni per il personale dell’Area C, Posizione Economica C2 e C3 che alla firma del suddetto Accordo avesse maturato il primo quadriennio di servizio all’estero, e di dieci anni per il personale della Posizione Economica C1 che, alla firma dello stesso Accordo, avesse maturato il primo quinquennio di servizio all’estero;
RILEVATO che l’Accordo del 22 maggio 2002, nelle intenzioni delle parti firmatarie, pur non contenendo un esplicito riferimento alle suddette norme transitorie del precedente Accordo, non ne abrogava il contenuto;
RAVVISATA l’opportunità di esplicitare nuovamente, in maniera inequivoca, per il personale dell’Area Funzionale C destinatario delle predette norme transitorie, la disciplina in deroga all’articolo 2 dell’Accordo del 22 maggio 2002;
RICONSIDERATE nuovamente le esigenze del personale dell’Area Funzionale C che era già in servizio all’estero all’atto della firma dell’Accordo in data 5 febbraio 2001 e che era già destinatario delle suddette norme transitorie;
VALUTATA l’opportunità di salvaguardare la vigenza dei periodi massimi di permanenza all’estero del personale dell’Area Funzionale C già destinatario delle norme transitorie, come stabilita dagli Accordi antecedenti a quello sottoscritto in data 5 febbraio 2001, soltanto nei limiti in cui questi ultimi Accordi prevedessero periodi di permanenza all’estero superiori al limite di cui all’articolo 2 dell’Accordo del 22 maggio 2002;
TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Per il personale appartenente all’Area Funzionale C, posizione economica C1 – inclusa l’Area della Promozione Culturale - che ha assunto servizio all’estero sino alla data del 5 febbraio 1996, il termine massimo di permanenza all’estero, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 dell’Accordo del 22 maggio 2002, è di dieci anni.
2. Per il restante personale appartenente all’Area Funzionale C è abrogata ogni altra disposizione concernente il limite massimo di permanenza all’estero in deroga all’articolo 2 dell’Accordo del 22 maggio 2002.
Articolo 2
Il presente Protocollo d’Intesa integra l’Accordo del 22 maggio 2002 ed ha validità fino al 31 ottobre 2004.
Roma, 2 dicembre 2003
Per l’Amministrazione ……………………………………….
CGIL – Esteri .………………………………………
CISL – Esteri ………………………………………..
UIL – Esteri ……………………………………….
CISAL Intesa – Esteri ……………………………………….
FLP - Esteri CON NOTA A VERBALE
UNSA – SICISMAE ……………………………………….