DETERMINA DIRIGENZIALE
Direzione Patrimonio
Servizio Politiche per La Casa
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.02 del 16.06.2021
Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) senza il ricorso al MEPA ai sensi del comma 502 dell’art.1 della legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, per la stipula di accordo quadro ex art. 54 del Dlgs 50/2016 con un unico operatore economico, a cui affidare il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale abusivamente occupati .
Impegno spesa per contratto attuativo n. 1 CIG Z0A3220AA8
Il Dirigente
Premesso che:
-con delibera n. 24 del 10/12/2020 il Consiglio Comunale ha emendato e approvato la deliberazione di G.C.
n. 356 del 08.10.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2020 – 2022;
-con delibera n. 25 del 10/12/2020 il Consiglio Comunale ha emendato e approvato la deliberazione di G.C.
n. 357 del 08.10.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022;
-con delibera di G.C. n. 467 del 22/12/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;
-il comma 3-bis dell’art. 106 della L. 17 luglio 2020, n. 77 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. decreto Rilancio) ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 degli Enti locali al 31 gennaio 2021;
-tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell’interno del 13/01/2021, al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’art. 30 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 ed in ultimo al 31/05/2021 con Dl. rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021.
- il Comune di Napoli non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021-2023 pertanto è in gestione provvisoria e la spesa da impegnare rientra tra quelle di cui all’art. 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Considerato
- che occorre assicurare il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli alloggi di proprietà del comune di Napoli abusivamente occupati;
-che sussistendo le condizioni previste dall’art. 163 comma 2, con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 20.05.2021 si è proceduto ad effettuare prelievo dal fondo di riserva della somma di € 15.000,00 -per assicurare il predetto servizio;
-che è stato incrementato, pertanto, sia in termini di competenza che di cassa con lo stanziamento di € 15.000,00 il capitolo 105545 int. 1.09.03.08. denominato: “interventi per operazioni di sgombero – ambulanze” del bilancio di previsione esercizio 2021,mediante prelevamento di pari importo dal Fondo di Riserva codice 20.01_1.10.01.01.001;
-che ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” la forma contrattuale ritenuta più appropriata per l’affidamento del servizio è quella dell’accordo quadro con unico operatore economico, di cui all’art. 54, in quanto consente di individuare un importo massimo dell’affidamento complessivo e di quello di ciascuna prestazione, calcolati sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti, nonché di stabilire di volta in volta la prestazione da richiedere a seguito del verificarsi della necessità di intervento e, soprattutto, tenuto conto anche dell’effettiva disponibilità di bilancio;
-che l’Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, consentirà infatti di effettuare una programmazione a medio lungo termine e permetterà all'Amministrazione un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall'ottimizzazione di una gestione coordinata di servizi non predeterminabili nel numero, che potranno rendersi necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità dell’Amministrazione, nelle modalità definite dagli strumenti di programmazione della spesa tempo per tempo vigenti.
Precisato :
-che l’importo complessivo dell’Accordo quadro è pari ad € 15.000,00 iva 22% inclusa;
-che l’importo massimo dell’accordo quadro sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto della Stazione Appaltante, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore;
-che l’importo massimo dell’accordo quadro sopra indicato potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del rapporto contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, i servizi che saranno effettivamente richiesti non sono prevedibili, né programmabili;
-che il mancato raggiungimento di tale importo massimo non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo;
-che ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 e s.m.i., in considerazione della natura del servizio oggetto dell’affidamento, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)per cui l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/ 00;
Richiamato :
- l’art.32comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti , individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32 - comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- l'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016,come sostituito dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del decreto legge 77 del 2021 laddove prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, N. 76 convertito in legge 11.09.2020, (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) laddove prevede che in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021:
a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.00,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 Euro;
- l'art. 37 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
-il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per cui la stazione appaltante può procedere direttamente senza ricorso al MEPA per affidamenti fino a 5.000 euro.
Accertato che non sono vigenti convenzioni CONSIP relative al servizio in oggetto e non risulta altresì presente nel M.E.P.A.;
Ritenuto
- di procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’ art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, per quanto prescritto da tale normativa si specifica che:
a) il fine che si intende perseguire e assicurare un servizio indispensabile per porre in essere gli sgomberi di alloggi di proprietà del comune di Napoli abusivamente occupati con lesione del diritto per i legittimi assegnatari;
b) l’oggetto del contratto è assicurare il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero ;
c) l’oggetto dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro, che saranno redatti sotto forma di ordini di servizio è lo svolgimento della prestazione secondo quanto specificato nel capitolato speciale d’appalto e lo stesso accordo quadro;
d) la modalità di scelta del contraente in considerazione del valore del servizio, inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del decreto legge 77 del 2021 mediante trattativa diretta senza ricorso al MEPA .
Dato atto
-che l’Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx Onlus” con sede in Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 CF 93037140634 P IVA 0671331214 è specialisticamente in grado di svolgere le prestazioni di cui al servizio richiesto, evidenziando altresì elementi di vantaggio economico competitivo;
-che la precitata Associazione in data 08.06.2021 con PG/470700 ha positivamente riscontrato la richiesta di stipula dell’Accordo quadro accettando l’effettuazione del servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero, alle condizioni, modalità ecc. come descritte nell’Accordo quadro procedendo altresì alla sottoscrizione dello stesso.
-che l’offerta PG/ PG 471073 DEL 15.06.2021 del pervenuta dalla l’Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx Onlus” con sede in Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx
x. 0 CF 93037140634 P IVA 0671331214 rimessa agli atti del Servizio è ritenuta congrua e coerente rispetto a quanto richiesto;
-che l’affidatario si impegna a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 apposita garanzia fidejussoria pari a 300,00.ossia nella misura del 2%.. rispetto all’importo dell’Accordo quadro mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa prima dell'effettuazione del primo intervento che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prima dell’effettuazione della prima prestazione;
-che a seguito della “Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione anno 2021” del Sindaco del Comune di Napoli trasmessa con nota PG/2021/211306 del 10/03/2021 a firma del Direttore Generale, non è più previsto l'obbligo di informare preventivamente il Direttore Generale medesimo e l'Assessore di riferimento prima dell'adozione, tra gli altri, di atti di incarico per forniture;
-che nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 e le verifiche previste dell’art. 71 del DPR n. 445/200 sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si procede all’affidamento sotto riserva di legge ricorrendo i presupposti di assicurare con massima urgenza il richiesto servizio e stante autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell’Associazione , in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 ed 83 del d.lgs 50/2016.
Dato atto altresì
-che con il presente provvedimento al fine di dare avvio al primo contratto attuativo della durata di 7 mesi aventi decorrenza dalla prima richiesta di intervento e vincolato nella durata alla disponibilità economica, si procede ad impegnare la somma di € 5000 comprensiva di Iva al 22%, se dovuta, sul capitolo di Spesa 105545 denominato "INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO -
AMBULANZE" codice bilancio 11.01-1.10.99.99.999;
-che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.163, comma 2 del d.lgs.267/2000, attesa la gestione provvisoria dell’Ente.
Preso atto:
- della conferma di offerta PG/ 470700 del 08.06.2021;
- delle dichiarazioni acquisite del PG 471073 DEL 15.06.2021, attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgsv. 50/2016, la regolarità degli adempimenti riguardanti i tributi locali (programma 100);
- del patto d'integrità e del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, richiamati nel capitolato e nell’accordo debitamente sottoscritti digitalmente dal fornitore che dichiara di esserne a conoscenza e di accettare il contenuto degli stessi;
-della dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, “consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001”, di “non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; dell’ impegno altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto;
-dell’'esito positivo in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale (mediante la consultazione della procedura “Durc on line”); alla regolarità tributaria (programma 100);
- che per l’urgenza la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contatto - cosi come previsto al p.4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
Letti
-gli artt. 32,35,36,80,103 del D.Lgs n 50/2016;
-il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 107 co. 2, 3, 183 co. 3 e 192;
-gli artt. 6,7 e l'art. 21 bis e seguenti della L. 241/90;
-il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
-Le Linee guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio di Autorità con delibera n 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al X.Xxxx 19/04/2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 01/03/2018 , e successivamente aggiornate al DL.n.32 del 18/04/2019 con Delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019;
-Il comma 502 dell’art.1 della legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018,
-la legge 190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd “split payment”)
-l'art. 23 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli approvato con Delibera di CC n. 22 del 09/10/2020
-il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di G.
C. n. 254 del 24/04/2014, modificato con Delibera di Giunta Comunale n.217 del 29/04/2017 ed il Patto di Integrità;
- l’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del decreto legge 77 del 2021.
-il CIG n. Z0A3220AA8
Attestato che:
-l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma 1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;
ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale l’attività istruttoria è stata svolta dal Dirigente del Servizio anche quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
-sussiste ai sensi dell’art. 32 c.10 lettera b) del d.lgsv 50/2016 , l’ipotesi di disapplicazione del c. 9 del medesimo articolo (fasi delle procedure di affidamento).
Per i motivi espressi in narrativa
DETERMINA
1)di approvare l’accordo quadro allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2)di procedere alla stipula dell’ accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Dlgs n. 50/2016 con l’Associazione- Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx Onlus” con sede in Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 CF 93037140634 P IVA 0671331214 finalizzato all’affidamento del servizio di
NCC con ambulanza medicalizzata per 15 mesi e per un importo complessivo di € 15.000,00 comprensivo di IVA al 22%;
3)di precisare:
-che l’importo massimo dell’accordo quadro sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto della Stazione Appaltante, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore.
-che l’importo massimo dell’accordo quadro sopra indicato potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del rapporto contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, i servizi che saranno effettivamente richiesti non sono prevedibili, né programmabili.
-che il mancato raggiungimento di tale importo massimo non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo;
-che ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 e s.m.i., in considerazione della natura del servizio oggetto dell’affidamento, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)per cui l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/ 00;
-che le specifiche del servizio, le modalità di svolgimento, il prezzo da corrispondersi per ciascun intervento sono analiticamente riportati nell’accordo quadro;
4)di affidare ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 come sostituita dall’art. 51 comma 1 lettera
a) sub 2.1 del decreto legge 77 del 2021 senza ricorso al MEPA, il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero, all’Associazione- Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx Onlus” con sede in Acerra (NA) alla xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 XX 00000000000 X. XXX 0000000000;
5)di stabilire che il servizio e le singole prestazioni allo stesso afferenti, sono da rendersi da parte dell’affidatario in ossequio ai disposti sia dell’accordo quadro dallo stesso sottoscritto che del capitolato prestazionale ;
6)di approvare il contratto attuativo n. 1 dell’accordo quadro;
7) di prenotare la spesa
8)di impegnare ai sensi dell'art.183 D.Lgs. 267/00, la spesa di € 5000 comprensiva di IVA al 22% sul capitolo105545 denominato "INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO -
AMBULANZE" codice bilancio 11.01-1.10.99.99.999 onde procedere a dare attuazione al contratto attuativo n. 1 dell’accordo quadro
9)di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 iva inclusa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione giuridica, al Bilancio EP 2021;
10)di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno rientra nel limite dei 5/12 esimi dello stanziamento sul capitolo di competenza bilancio 2020/2022, annualità 2021 e che la disponibilità di cassa - di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 - riferita al capitolo105545risulta, alla data del presente atto, sufficiente a garantire il pagamento della spesa in questione;
11)di stabilire che, per l’urgenza l'accordo quadro e l’affidamento con l’affidatario verrà definito, mediante scambio a mezzo pec dei distinti atti di: proposta da parte dell’amministrazione sia dell’accordo quadro che della proposta di affidamento e di accettazione da parte del fornitore di ambedue , sottoscritte entrambe con firma digitale;
12)di stabilire che per l’urgenza la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto - cosi come previsto al p. 4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'auto dichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
13) di provvedere alla liquidazione di ciascuna prestazione resa in base alla spesa ,con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 184 del D.Lgsv. 267/2000
14) di trasmettere il presente atto alla DC Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all’indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza.
Sot toscritta digitalmente Il Dirigente
Col. Agliata Dott.ssa Xxxxxxxxxx
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005