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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 9433/1/22 REV 1. Subject Codes: CONSOM 130 MI 422 COMPET 398 EF 146 ECOFIN 501 DIGIT 105 CODEC 784 CYBER 190. Heading: NOTA. Originator: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima). Recipient: Consiglio. Subject: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai crediti al consumo - Orientamento generale. Commission Document Number: 10382/21 + REV1 + ADD1-4. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 7 giugno 2022. Interinstitutional Files: 2021/0171(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5169703614473072941_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0171(COD)
Bruxelles, 7 giugno 2022 (OR. fr, en)
9433/1/22
REV 1
CONSOM 130
MI 422
COMPET 398
EF 146
ECOFIN 501
DIGIT 105
CODEC 784
CYBER 190
NOTA
Origine: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario: Consiglio
n. doc. Comm.: 10382/21 + REV1 + ADD1-4
Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa ai crediti al consumo
- Orientamento generale
I. INTRODUZIONE
1. Il 30 giugno 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo che abroga e sostituisce la direttiva 2008/48/CE1. La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e mira a garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori nella concessione dei crediti al consumo e a promuovere l'approfondimento del mercato interno di tali crediti attraverso un quadro giuridico più armonizzato a livello dell'Unione.
1 Doc. 10382/21 + ADD 1-4.
2. Il riesame della direttiva 2008/48/CE è stato annunciato nella nuova agenda dei consumatori1 del 2020 come una delle iniziative della trasformazione digitale ed è stato sostenuto dal Consiglio nelle relative conclusioni2. Dall'adozione della direttiva del 2008, infatti, la crescente digitalizzazione ha portato a cambiamenti importanti nel mercato dei crediti al consumo. Da un lato, ha introdotto nuovi prodotti e nuovi operatori di mercato che propongono contratti di credito attraverso procedure di sottoscrizione più rapide e semplificate, spesso online. Dall'altro, ha profondamente modificato il comportamento e le preferenze dei consumatori che acquistano sempre più frequentemente online, in particolare a seguito della recente crisi COVID-19, e possono ora ottenere informazioni in formato digitale nonché essere oggetto di pubblicità online mirata. Costituisce una nuova realtà anche la valutazione del merito creditizio dei consumatori da parte dei prestatori che utilizzano sistemi decisionali automatizzati e fonti di dati non convenzionali.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere sulla proposta il
21 ottobre 2021. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha formulato il suo parere il 26 agosto 2021.
4. Presso il Parlamento europeo, la commissione competente è la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la relatrice è Xxxxxxxx Xxxxxxx (GUE/NGL, Repubblica ceca). La votazione della relazione della commissione IMCO è prevista per il
15-16 giugno 2022.
1 Doc. 12976/20.
2 Doc. 6364/21.
II. LAVORI SVOLTI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO
5. L'esame della proposta da parte del gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" è iniziato il 13 luglio 2021 sotto la presidenza slovena (12 riunioni) e da allora è proseguito sotto la presidenza francese (9 riunioni). In occasione della prima riunione, l'esame della valutazione d'impatto che accompagna la proposta ha mostrato che le delegazioni hanno ampiamente sostenuto gli obiettivi della proposta e le opzioni strategiche individuate dalla Commissione.
6. Nella sessione del 25 novembre 2021 il Consiglio "Competitività" ha preso atto di una relazione1 sullo stato dei lavori.
7. La presidenza ha sottoposto all'esame del gruppo varie proposte di compromesso, che sono state esaminate nel dettaglio nel corso delle riunioni del gruppo. Tali proposte di compromesso sono state elaborate sulla base delle osservazioni orali e scritte delle delegazioni e delle loro risposte a questionari mirati.
8. Il testo di compromesso che figura nell'allegato rispecchia gli sforzi costanti compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare un equilibrio tra le diverse posizioni delle delegazioni, preservando nel contempo gli obiettivi della proposta della Commissione. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in grassetto sottolineato per quanto riguarda le parti nuove e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.
9. Nella riunione del 25 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha espresso il proprio sostegno al testo di compromesso2, approvandolo senza modifiche. EE e LT presentano una dichiarazione comune, il cui testo figura nell'addendum 1 alla presente nota.
1 Doc. 13574/21.
2 Doc. 9208/22.
III. PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
10. Esclusioni dall'ambito di applicazione
a) Servizi di credito tramite crowdfunding diretto: le delegazioni hanno espresso riserve sull'inclusione dei servizi di prestito tramite crowdfunding diretto tra pari in un atto relativo alla protezione dei consumatori (riguardante le relazioni B2C). La presidenza propone che tale tipo di prestito sia preso in considerazione in un atto separato e rimuove pertanto tutti i riferimenti ad esso. Si ricorda che le piattaforme di prestito tramite crowdfunding sono già contemplate dalla direttiva quando agiscono in qualità di creditore o di intermediario del credito.
b) Dilazione di pagamento: questa pratica commerciale offre al consumatore la possibilità di pagare servizi o prodotti a rate, senza interessi e senza il coinvolgimento di un terzo creditore. In seguito alle richieste degli Stati membri in cui tale pratica è molto diffusa, la presidenza propone la sua esplicita esclusione e una distinzione chiara rispetto ai piani "Compra ora, paghi dopo", che invece rientrano nell'ambito di applicazione.
c) Carte di debito differito: tale esclusione è giustificata dal fatto che questo strumento di pagamento consente alle famiglie di gestire meglio la spesa sulla base di una retribuzione mensile. Nella proposta sono forniti chiarimenti per delineare bene tale esclusione ed evitare il rischio di elusione.
d) Contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto: tale esclusione è giustificata dal fatto che tali contratti non comportano un trasferimento di proprietà alla fine del contratto e sono più simili alla prestazione di un servizio.
11. Deroga parziale facoltativa per quattro nuovi prodotti
Per quattro dei prodotti aggiunti all'ambito di applicazione della nuova direttiva che presentano un minore rischio di eccessivo indebitamento per il consumatore, le delegazioni hanno voluto che gli obblighi dei creditori fossero proporzionati al fine di evitare un sovraccarico di informazioni per il consumatore e un sovraccarico amministrativo per il creditore. Tali prodotti sono:
– i crediti inferiori a 200 EUR;
– i contratti che prevedono la concessione di credito sotto forma di concessione di scoperto, rimborsabile su richiesta o nell'arco di tre mesi;
– i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi e altre spese;
– i contratti con un termine massimo di tre mesi e spese di entità trascurabile.
Pertanto, ciascuno Stato membro può scegliere, per uno o più di tali tipi di credito, di optare per un regime che riduca gli obblighi di informativa precontrattuale e gli obblighi in materia di pubblicità e che abolisca la disposizione sul rimborso anticipato. Al fine di ridurre la frammentazione delle legislazioni nazionali, le disposizioni adattabili nel quadro di tale regime seguono una logica di pacchetto.
12. Chiarimento sulle disposizioni relative all'informativa precontrattuale
a) Fusione dei moduli "Prospetto europeo di base relativo al credito ai consumatori" e "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori": al fine di garantire maggiore chiarezza al consumatore ed evitare un sovraccarico di informazioni, le delegazioni preferiscono fondere i due moduli e indicare nella prima pagina le informazioni chiave sul prodotto creditizio, per consentire al consumatore un rapido confronto tra le offerte di credito. Gli allegati da I a III sono stati modificati di conseguenza.
b) Data di emissione delle informazioni precontrattuali: le delegazioni hanno ritenuto che la proposta originaria della Commissione, "almeno un giorno prima", fosse poco adeguata alle sottoscrizioni di credito al momento stesso dell'acquisto di un bene o di un servizio. Hanno inoltre reputato poco pratica e pertinente la soluzione che prevede l'invio al consumatore di una notifica relativa al suo diritto di recesso, in caso di impossibilità da parte del creditore di rispettare tale termine di un giorno tra la presentazione dell'informativa precontrattuale e la firma del contratto. Il testo di compromesso propone di ripristinare la formulazione della direttiva in vigore, "in tempo utile", e di abolire la norma derogatoria.
13. ALTRE MODIFICHE IMPORTANTI
a) Rifiuto del credito in caso di valutazione negativa del merito creditizio: per motivi di certezza del diritto e di prevenzione dell'eccessivo indebitamento, la presidenza propone di abolire la possibilità offerta al creditore di concedere crediti in circostanze eccezionali, laddove la valutazione del merito creditizio sia negativa.
b) Limitazione temporale del diritto di recesso: per rafforzare la certezza del diritto, la presidenza propone di limitare nel tempo tale diritto di recesso, nello specifico a un anno e due settimane, qualora le informazioni contrattuali non siano state comunicate al consumatore conformemente agli obblighi della direttiva, tranne nel caso in cui le informazioni sul diritto di recesso stesso non siano state comunicate al consumatore.
c) Rimborso anticipato limitato ai costi imposti dal creditore: le delegazioni ritengono importante chiarire che la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato riguarda gli oneri imposti dal creditore e non le imposte o gli oneri dovuti a terzi.
d) Modifica del termine "limiti massimi sui tassi": la presidenza propone una formulazione che consenta di tenere conto delle misure nazionali equivalenti ai limiti massimi sui tassi che sono risultate efficaci e il cui scopo è inoltre proteggere i consumatori da tassi o costi eccessivi.
e) Chiarimenti sulla procedura di abilitazione, registrazione e vigilanza di creditori diversi dagli enti creditizi: la presidenza propone di chiarire che tali obblighi non si applicano agli istituti di pagamento già soggetti a norme dell'Unione per le loro attività di concessione di crediti connessi ai servizi di pagamento, nonché di offrire agli Stati membri la possibilità di esentare gli esercenti che offrono credito a titolo gratuito e accessorio e per l'acquisto dei loro beni o servizi o che agiscono in qualità di intermediari del credito a titolo accessorio.
f) Sanzioni: in assenza di dati sulle operazioni transfrontaliere, che sono ancora molto ridotte, la presidenza propone di abolire l'obbligo di applicare un importo massimo di sanzioni pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo del creditore in caso di reato grave transfrontaliero.
IV. CONCLUSIONE
14. La presidenza ritiene che il testo figurante nell'allegato rappresenti un compromesso equo ed equilibrato tra le diverse posizioni espresse dalle delegazioni. Si invita pertanto il Consiglio a concordare su tale base un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 9 giugno 2022.
ALLEGATO
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai crediti al consumo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo6,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori[...].
6 …
7 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(2) Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE. Nel 2020 ha presentato una seconda relazione sull'attuazione della stessa direttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente i risultati di una valutazione REFIT della direttiva che ha comportato un'ampia consultazione dei portatori di interessi.
(3) Da tali relazioni e consultazioni è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che certi aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati dalla direttiva.
(4) La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dalla direttiva del 2008 hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito ai consumatori, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.
(5) La formulazione imprecisa di determinate disposizioni della direttiva 2008/48/CE, che ha consentito agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti che vanno al di là di quelle previste in tale direttiva, ha determinato la frammentazione del quadro normativo nell'Unione per quanto riguarda una serie di aspetti del credito al consumo.
(6) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione e fa sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un'ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze in termini di riduzione della domanda di merci e servizi. La situazione determina inoltre un livello tutela per i consumatori nell'Unione inadeguato e non uniforme.
(7) Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente on-line, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha dato luogo a incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti.
(8) La presente direttiva integra le norme stabilite nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Per garantire la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito che, in caso di conflitto fra le disposizioni, si dovrebbe applicare il disposto della presente direttiva in quanto lex specialis.
(9) A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere.
(10) Per migliorare il funzionamento del mercato interno dei crediti al consumo è necessario prevedere un quadro dell'Unione armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto lo sviluppo del mercato del credito al consumo, in particolare nell'ambiente on-line, e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione dell'Unione lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, contribuirà alla creazione di parità di condizioni per le imprese.
(11) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, stabiliscono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE. Ai sensi dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
8 Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 00/0/XX x 00/00/XX (XX L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(12) È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri.
(13) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti da quelle previste dalla presente direttiva, a meno che essa non preveda altrimenti. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore. Gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sull'annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito[...]. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.
(14) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di attuare la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno, o in materia di carte di debito differito o contratti di leasing senza obbligo o opzione di acquisto. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati della presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.
(15) Una serie di Stati membri ha applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori, mentre altri Stati membri dispongono di norme nazionali differenti per la disciplina di tali settori derivanti da specificità del mercato, il che contribuisce a mantenere talune divergenze tra le legislazioni nazionali per quanto riguarda tali tipi di crediti. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i prestiti a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata dalla direttiva 2008/48/CE. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 2008/48/CE[...]. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. In tale misura non dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva: [...]i contratti di credito ai consumatori al di sotto dell'importo di 200 EUR, i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese, i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, [...] e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Tuttavia, per tali contratti di credito, gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di un numero definito e limitato di disposizioni della presente direttiva al fine di adeguare gli obblighi imposti ai creditori alla natura e ai rischi del credito per il consumatore, tenendo conto delle specificità del mercato e delle diverse caratteristiche di tali crediti, garantendo nel contempo un livello più elevato di protezione dei consumatori. [Le ultime 2 frasi sono spostate nel nuovo considerando (15 sexies)]
(15 bis) Inoltre, per quanto riguarda i contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, solo talune disposizioni della direttiva 2008/48 erano applicabili ai contratti in cui il credito doveva essere rimborsato su richiesta o entro tre mesi. Tale tipo di contratti di credito dovrebbe essere mantenuto nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero poter mantenere l'esclusione dell'applicazione di talune disposizioni limitate della presente direttiva, in maniera da permettere, più in generale, di migliorare le informazioni fornite ai consumatori e rafforzare gli obblighi imposti ai creditori per questo tipo di contratti di credito.
(15 ter) I sistemi "Compra ora, paghi dopo", intesi come nuovi strumenti finanziari digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, in virtù dei quali il creditore accorda al consumatore un contratto di credito al fine esclusivo di acquistare beni o servizi tramite il fornitore di tali beni o servizi, sono spesso crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Dovrebbero essere distinti dalle dilazioni di pagamento, che riguardano la situazione in cui un fornitore di beni o un prestatore di servizi concede al consumatore tempo per pagare tali beni o servizi — i quali non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, ad eccezione di penali limitate per la mancata esecuzione — senza offerta di un credito da parte di un terzo, e che dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
(15 quater) Anche le carte di debito differito, in virtù delle quali l'importo totale delle operazioni è addebitato o versato sul conto corrente del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare, come descritto al considerando 17 del regolamento (UE) 2015/751, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto aiutano le famiglie ad adattare meglio il loro bilancio a un reddito mensile. Le dilazioni di pagamento offerte come funzionalità di tali carte dovrebbero essere senza interessi, solo spese limitate collegate alla fornitura del servizio di pagamento e spese collegate ad altri servizi non connessi al credito dovrebbero essere applicabili e gli importi dovrebbero essere rimborsati entro 40 giorni. Tale esclusione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di scoperto o di sconfinamento, che si applicheranno nel caso in cui il rimborso sia superiore al saldo positivo del conto corrente.
(15 quinquies) I contratti di locazione e di leasing in cui non sono previsti per il consumatore un obbligo o un'opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né dal contratto stesso né da alcun contratto separato, come i contratti di locazione puri, non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non comportano la possibilità di alcun trasferimento di proprietà al termine del contratto.
(15 sexies) Dovrebbero inoltre essere inclusi nell'ambito d'applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100 000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere innalzata per tenere conto dell'indicizzazione ai fini di un adeguamento agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire. [Spostato dal considerando (15)]
(16) [...]9[...]
9 […]
(17) Dal 2008 il crowdfunding (finanziamento collettivo) si è affermato come forma di finanza disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. [...] Una piattaforma [...] di credito tramite crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti, che operano o meno nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero pertanto assumere la forma di [...] contratti di credito ai consumatori. Nel caso in cui [...] le [...] piattaforme di credito tramite crowdfunding forniscano direttamente crediti ai consumatori,[...] dovrebbero essere soggette alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui [...] le [...] piattaforme di credito tramite crowdfunding facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, a tali creditori si dovrebbero applicare gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori. In una tale situazione [...]le [...] piattaforme di credito tramite crowdfunding svolgono un'attività di intermediazione creditizia, e si dovrebbero quindi loro applicare gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito.
(18) [...]
(19) Per quanto riguarda i contratti di credito specifici cui sono applicabili solo alcune delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentarne, nel loro diritto nazionale, gli altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.
(20) I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle transazioni dei negozi. Pertanto, tali contratti non dovrebbero essere considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.
(21) I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito garantito da beni immobili[...] e i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva poiché tali contratti sono disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Non dovrebbero essere tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i crediti [...] finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, [...] con un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR, e che non sono garantiti né da beni immobili né da un diritto legato ai beni immobili.
(22) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.
(23) Xxxxxx disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate alle persone fisiche e giuridiche (intermediari del credito) che, nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, dietro [...] remunerazione presentano o propongono contratti di credito ai consumatori, assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore.
10 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(24) Le informazioni ai consumatori, come le spiegazioni adeguate, le informazioni precontrattuali, [...] le informazioni generali[...] e le informazioni sulla consultazione di banche dati, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito.
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). In particolare, la presente direttiva rispetta pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, non discriminazione, tutela dalla vita familiare e della vita professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta. Il regolamento 2016/679 si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da creditori e intermediari del credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(26) È opportuno evitare di discriminare i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui
all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito o di un contratto [...] nell'Unione. Ciò non pregiudica la possibilità di prevedere differenze nelle condizioni di accesso a un credito qualora tali differenze siano direttamente giustificate da criteri oggettivi.
(27) I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda le informazioni fornite dal creditore[...] o dall'intermediario del credito[...], in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11. Tale direttiva continua ad applicarsi ai contratti di credito [...], e funge da "rete di sicurezza" garantendo che in tutti i settori possa essere mantenuto un elevato livello comune di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, anche integrando altre normative dell'UE.
11 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(28) [Questo considerando è spostato al nuovo considerando (29 bis)]
(29) È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito [...] e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio rappresentativo. L'importo totale del credito e la durata del rimborso scelti dal creditore per il suo esempio rappresentativo dovrebbero corrispondere il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito che il creditore pubblicizza. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Le informazioni di base dovrebbero inoltre essere chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito. Le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso civetta con interessi più bassi per i mesi iniziali del contratto di credito [...], dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero vedere tutte le informazioni essenziali con un'occhiata, anche quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito [...] dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il massimale dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito[...] quando il supporto usato non ne consente la visualizzazione affatto o in modo facilmente leggibile, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite [...] dovrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito[...] che non contengono informazioni sul costo del credito.
(29 bis) La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante, in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni pre-contrattuali personalizzate. [Spostato dal considerando (28)]
(30) Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, [...] in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito[...], comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione, garantendo che il consumatore disponga di tempo sufficiente per leggere e comprendere le informazioni precontrattuali e per prendere una decisione informata. Tali norme dovrebbero far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio12.
12 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(31) Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Per aiutare i consumatori a comprendere e a paragonare le offerte, [...] l'elemento fondamentale del credito [...] dovrebbe essere fornito in maniera evidenziata sulla prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", grazie al quale i consumatori dovrebbero vedere con un'occhiata tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Le informazioni fornite nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni media, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso su una base di uguaglianza e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
(32) Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito[...] considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito[...] in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. [...]
13 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(33) Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, legate al contratto di credito [...] che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe essere stabilito in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto dei requisiti di professionalità stabiliti nella presente direttiva.
(34) I contratti di credito[...] nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con le modifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito [...] non dovrebbero essere considerati contratti di credito [...]con xxxxx debitore fisso.
(35) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore [...]di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito[...], di aprire un conto in banca, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti in banca o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati prima della conclusione del contratto di credito [...] in merito ad eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste.. Il costo di questi servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, dovrebbe essere incluso nel costo totale del credito. Altrimenti, se l'importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull'esistenza di costi. Si dovrebbe presumere che il creditore [...] sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore.
(36) Tuttavia, relativamente a tipi particolari di contratti di credito e tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale, in modo da assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori evitando di imporre oneri eccessivi ai creditori o, se del caso, agli intermediari del credito.
(37) Il consumatore dovrebbe essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito[...], a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci e i prestatori di servizi svolgono un'attività di intermediazione creditizia in via accessoria, non è opportuno imporre loro per legge un obbligo di fornire l'informazione precontrattuale conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l'intermediazione creditizia svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di protezione del consumatore in quanto il creditore dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva la completa informazione precontrattuale dall'intermediario del credito, ove il creditore e l'intermediario decidano in tal senso, o in altro modo appropriato.
(38) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito [...] ed il periodo durante il quale il creditore [...] è vincolato.
(39) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito [...], tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che prima della conclusione di un contratto di credito i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito [...] assicurino tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, fornendo spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti al consumatore in modo personalizzato, affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito [...] dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale.
(40) Come evidenziato nella proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)14 della Commissione i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori[...] e gli intermediari del credito[...] [...], quando personalizzano il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono loro di valutare il potere d'acquisto dei singoli consumatori, [...] [...] dovrebbero [...] informare chiaramente i consumatori che il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto.
14 COM(2021) 206 final.
(41) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito [...] non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, i creditori [...] debbano poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore [...], a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente alla polizza proposta o offerta dal creditore [...]. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto.
(42) I contratti di credito e [...] i servizi accessori dovrebbero essere presentati in modo chiaro e trasparente. [...] Non dovrebbe essere possibile dedurre il consenso del consumatore a concludere contratti di credito o ad acquistare [...]servizi accessori, poiché tale consenso dovrebbe essere un'azione positiva inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso. In tale contesto non dovrebbero configurare consenso il silenzio, l'inattività o le opzioni di default come la preselezione di caselle.
(43) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate ("servizi di consulenza") costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se sono o possono essere forniti loro o meno tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini "consulenza" e "consulenti", gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori da creditori[...] o intermediari del credito[...]. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel fornire servizi di consulenza il creditore[...] o l'intermediario del credito[...] dovrebbe indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su una gamma più ampia di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore[...] o l'intermediario del credito[...] dovrebbe fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.
(44) [...] La concessione creditizia non sollecitata dai consumatori può in alcuni casi essere associata a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la [...] concessione creditizia non sollecitata dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito pre-approvate non richieste, o l'aumento unilaterale di uno scoperto o del limite della carta di credito del consumatore. Ciò non pregiudica la possibilità per i creditori e gli intermediari del credito di pubblicizzare o offrire credito nel quadro di un rapporto commerciale nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e delle misure nazionali in conformità del diritto dell'Unione.
(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15, i creditori[...] dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine i creditori[...] dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito[...] in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.
(46) È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito[...]. Tale valutazione del merito creditizio dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Nei casi in cui la domanda di prestito sia presentata congiuntamente da più di un consumatore, la valutazione del merito creditizio potrebbe essere effettuata sulla base della capacità di rimborso congiunta. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito.
15 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(47) La valutazione del merito creditizio dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria, reddito e spese comprese, del consumatore, che è necessaria e proporzionata alla natura, alla dimensione, alla complessità e ai rischi del credito per il consumatore. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. [...] Il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito[...] saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere conto dei fattori pertinenti e delle circostanze specifiche, ad esempio, ma non solo, nel caso di prestiti concessi conformemente alla presente direttiva per finanziare gli studi o per coprire spese sanitarie eccezionali, l'esistenza di prove sufficienti del fatto che in futuro tali prestiti comporteranno redditi per il consumatore, o l'esistenza di garanzie reali o di altre forme di garanzie che il consumatore potrebbe offrire per garantire il prestito. [...]
(48) Ai sensi della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore[...] in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione [...] sulla valutazione del merito creditizio e la decisione. Ciò non pregiudica l'esito della valutazione del merito creditizio.
(49) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore[...] dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori[...], il loro accesso alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori[...] stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sui pertinenti arretrati di pagamento dei consumatori, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
16 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(50) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati relativa ai crediti, il creditore[...] dovrebbe comunicarlo al consumatore indicando quali informazioni sulla sua persona[...] contenute nella banca dati sono state consultate.
(51) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito[...]. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell'offerta di concludere il contratto di credito[...], in particolare per quanto riguarda la data in cui dev'essere concesso e il periodo durante cui il creditore[...] è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore[...] desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto può essere allegato alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
(52) Il contratto di credito[...] dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso per consentire al consumatore di conoscere i diritti e gli obblighi che esso comporta.
(53) Fatta salva la direttiva 93/13/CEE e gli obblighi precontrattuali di cui alla presente direttiva, e al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a costoro dovrebbe essere fornita, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica delle condizioni del contratto di credito[...], una descrizione delle modifiche proposte, indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore, o delle modifiche proposte per legge; il calendario per l'attuazione di tali modifiche; i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore così come le scadenze per la presentazione di un reclamo e il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale può essere presentato il reclamo. La modifica di un contratto non dovrebbe pregiudicare alcun diritto del consumatore, compreso il diritto all'informazione previsto dalla presente direttiva. Ciò non pregiudica il diritto dell'Unione o le disposizioni nazionali relative all'ammissibilità, alle condizioni e alla validità delle modifiche contrattuali.
(54) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito[...]. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti. Questa disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore[...] ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.
(55) In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, o dovrebbe reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito.
(56) I consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. [...] Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso dovrebbe in ogni caso giungere al termine 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla presente direttiva. Il periodo di recesso non dovrebbe giungere al termine se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso.
(57) Quando un consumatore recede da un contratto di credito[...] in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.
(58) Il diritto nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato termine. In tali casi è possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima i beni o servizi acquistati. Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere eccezionalmente che, qualora il consumatore espressamente desideri la consegna anticipata dei beni o servizi acquistati, il termine per l'esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto in modo che sia lo stesso termine prima del quale i fondi non possono essere messi a disposizione.
(59) Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito[...] concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto in virtù del diritto dell'Unione, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori da disposizioni nazionali in virtù delle quali né un accordo tra il consumatore e un fornitore di merci o prestatore di servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito[...] per finanziare l'acquisto dei beni o servizi.
(60) Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, qualora convenuto nel contratto di credito[...], il creditore[...] dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l'aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina il diritto delle parti di risolvere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.
(61) A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore[...] in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare esperendo un'azione giudiziaria nei confronti di questi, prima di poter agire contro il creditore[...]. I consumatori non dovrebbero essere privati dei diritti conferiti loro dalla legislazione nazionale che prevede la responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore[...].
(62) Xx consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In linea con l'interpretazione della[...] Corte di giustizia dell'UE[...]17, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo, e che non dipendono dalla durata del contratto, non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere aumentati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.
17 […]
(63) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato.
(64) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di protezione in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'Unione.
(65) La fissazione di limiti sui tassi di interesse, sui tassi annui effettivi globali e o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri. [...] Tale sistema di fissazione si è dimostrato vantaggioso per proteggere i consumatori da tassi eccessivamente elevati. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. [...] In uno sforzo di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, [...] dovrebbero essere previste misure adeguate, quali limiti sui tassi o tassi di usura, per garantire che ai consumatori non siano imposti tassi di interesse, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati.
(66) Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di concessione di contratti di credito[...] esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.
(67) Il quadro dell'Unione applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori[...] e gli intermediari del credito[...] considerano gli interessi del consumatore compresi la sua eventuale vulnerabilità e il suo livello di alfabetizzazione finanziaria, sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore[...] e dell'intermediario del credito[...] e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto[...]. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore.
(68) È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori[...] e degli intermediari del credito[...] possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. Dovrebbe pertanto essere richiesto di dimostrare, a livello di società, le conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche, e di adeguare i requisiti minimi di conoscenza e competenza ai diversi tipi di creditori e intermediari del credito, in particolare quando agiscono a titolo accessorio. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, [...] compresa la dirigenza e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione dei creditori e degli intermediari del credito, che ricoprano un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito[...]. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito[...], compreso il personale delle risorse umane e il personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure volte a promuovere presso i piccoli e medi creditori (PMI) la sensibilizzazione verso i requisiti della presente direttiva e a facilitarne l'osservanza, come campagne di informazione, guide, programmi di formazione per il personale.
(69) Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ai consumatori. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito al consumo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in vista di altri atti legislativi dell'Unione.
(70) Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori, i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce, e predisporre le misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto, fra gli altri elementi, delle circostanze individuali del consumatore, dei suoi interessi e diritti, della sua capacità di rimborsare il credito e dei suoi bisogni ragionevoli in termini di spese di sostentamento, e che limitino i costi incombenti al consumatore in caso di inadempienza. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di beni oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali beni è sufficiente a rimborsare il credito.
(71) Le misure di tolleranza possono includere il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito o la modifica delle condizioni precedenti del contratto di credito. Una tale modifica può includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito; il cambiamento della tipologia del contratto di credito; il differimento del pagamento integrale o parziale delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la modifica del tasso di interesse; l'offerta di una sospensione dei pagamenti; rimborsi parziali; la conversione di valuta; la remissione parziale e il consolidamento del debito.
(72) I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano problemi finanziari e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente [...]può includere consulenza legale, gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. Tale assistenza dovrebbe essere fornita da operatori professionali del settore pubblico o privato che non sono creditori, intermediari del credito o gestori di crediti, e sono indipendenti da essi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili, in modo diretto o indiretto, ai consumatori, e che, ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti siano indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che vengano avviati procedimenti esecutivi. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per tali servizi.
(73) Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori[...].
(74) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda una procedura di autorizzazione o l'iscrizione dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli enti creditizi che sono già soggetti a una procedura di autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, né agli istituti di pagamento o agli istituti di moneta elettronica che sono già soggetti a una procedura di abilitazione, a registrazione e a vigilanza ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE, che coprono le loro attività creditizie connesse ai servizi di pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Ciò non incide sulle procedure nazionali di abilitazione e sulle modalità di registrazione o di vigilanza imposte agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica ai fini della concessione di crediti ai consumatori e imposte agli enti creditizi ai fini delle attività degli intermediari del credito in conformità del diritto dell'Unione.
(74 bis) Gli Stati membri possono esentare dai requisiti di abilitazione e registrazione i fornitori di beni e servizi che agiscono in qualità di intermediari del credito a titolo accessorio e i fornitori di beni e servizi che concedono crediti sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni e servizi da essi offerti, senza offerta di credito da parte di un terzo, qualora il credito non preveda il pagamento di interessi o altre spese.
(75) La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto i servizi.
(76) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito[...] non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito[...] viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione.
(77) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi con l'efficacia di transazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell'attivo che avvengono nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.
(78) I consumatori dovrebbero avere accesso a procedure alternative adeguate ed efficaci di risoluzione delle controversie [...] concernenti contratti di credito stabiliti ai sensi della presente direttiva, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18 per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.
(79) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti dei vari Stati membri dovrebbero collaborare tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva.
(80) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni per contrastare le violazioni delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
18 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(81) [...]19[...]
(82) Per rafforzare la trasparenza e la fiducia dei consumatori, l'autorità competente può rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
19 […]
(83) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo a certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri considerati gli sviluppi del mercato alla luce della digitalizzazione e lo scopo di facilitare la fornitura di credito transfrontaliero, ma può invece essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(84) Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201620. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
20 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(85) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi21, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(86) Tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2008/48/CE a causa dell'evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.
(87) Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva dal [UP: inserire la data: sei mesi dal termine di recepimento]. [...]
(88) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/172522 e ha espresso un parere il XX XXXX23,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
21 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
22 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
23 …
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di [...]contratti di credito ai consumatori [...].
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito. [...]
2. La presente direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili [...] o da un diritto connesso ai beni immobili [...];
b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali;
c) contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR;
d) contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico;
e) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24 o con enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25 allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/CE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi alla transazione;
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;
f bis) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
f ter) dilazioni di pagamento in forza delle quali il fornitore di merci o il prestatore di servizi, senza offerta di un credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci o i servizi, senza interessi o altre spese, e in forza delle quali detto pagamento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla conclusione del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi e laddove siano dovute solo penali limitate per la mancata esecuzione come indicato nella fattura o nel contratto del fornitore o previsto dalla legge;
24 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 0000/00/XX x xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
25 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
f quater) carte di debito differito, purché il credito sia da rimborsare senza interessi entro quaranta giorni, non siano dovuti compensi connessi alla concessione del credito e siano dovute spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento;
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
h) contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
i) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, e a tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato.
j) ai contratti di credito in corso al [UP: inserire come data sei mesi dal termine di recepimento]; tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2 e gli articoli 28 e 39 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al [UP: inserire come data sei mesi dal termine di recepimento].
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica ai contratti di credito [...]che comportano un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR, non garantiti da beni immobili né da un diritto legato a beni immobili, che siano finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli 1, 2, [...]3, [...] 25, 31, 37 e gli articoli da [...]40 a 50.
5. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25 e gli articoli da 28 a [...]50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
c) persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;
d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;
e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrono sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, e 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, l'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a h), l) e r), l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 25, gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito [...]in relazione alle modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'accordo offra maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;
b) il consumatore, aderendo all'accordo, non sia sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.
6 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 8, paragrafo 2, lettere d), e) e f), l'articolo 10, paragrafi 3 bis e 8, l'articolo 11, paragrafo 2 bis, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 29 non si applichino a uno o più dei seguenti contratti di credito: contratti di credito che comportano un importo totale del credito inferiore a 200 EUR; contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi; contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese; contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
3 bis) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
4) [...]
5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito[...] e di cui è a conoscenza il creditore, nel caso di contratti di credito[...], escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito[...], in particolare i premi assicurativi, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
6) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore;
7) «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG»: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e calcolato come stabilito[...] all'articolo 30[...];
8) «tasso debitore»: il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo dei prelievi effettuati;
9) «tasso debitore fisso»: xxxxx debitore convenuto nel contratto di credito[...] dal creditore[...] e dal consumatore per l'intera durata del contratto di credito[...], o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito[...] dal creditore[...] e dal consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito[...] non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito[...];
10) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito[...];
11) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
12) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente — direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro [...]remunerazione, che può essere costituita o da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:
a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a), oppure
c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni[...] che sono fornite prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta e di cui il consumatore ha bisogno per poter raffrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito[...];
14) «profilazione»: ogni forma di trattamento automatizzato di dati personali quale definito all'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;
15) «mezzo di comunicazione a distanza»: ogni mezzo di comunicazione a distanza quale definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/65/CE;
16) «pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito[...] in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito[...] non sia disponibile per il consumatore separatamente;
17) «pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito[...] in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito[...] viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi;
18) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito[...], che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di un intermediario del credito come definito al punto 12;
19) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
20) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;
21) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito[...] in virtù del quale:
a) il credito o i servizi in questione servono esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici, e
b) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore[...] ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito[...], o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito[...];
22) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito[...] in anticipo rispetto alla data concordata;
[...]
[...]
25) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
25 bis) «carta di debito differito»: uno strumento di pagamento fornito da un ente creditizio o da un istituto di pagamento, che consente di addebitare o versare l'importo totale delle operazioni sul conto corrente del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare;
25 ter) «crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese»: un credito concesso ai consumatori senza interessi o spese, ad eccezione delle spese per ritardi di pagamento e delle spese a carico del consumatore derivanti da un mancato pagamento in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
Articolo 4
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione di cui al paragrafo 1, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.
Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
Articolo 6
[...][...]
CAPO II
INFORMAZIONI DA FORNIRE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO[...]
Articolo 7
Pubblicità e marketing dei contratti di credito [...]
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito[...] siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e marketing sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
Articolo 8
Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito[...]
1. Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito[...] che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Questo obbligo non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito[...] che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, [...] tutti i seguenti elementi:
a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
b) l'importo totale del credito;
c) il tasso annuo effettivo globale;
d) se del caso, la durata del contratto di credito [...];
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per date merci o dati servizi, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.
In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta affatto o in modo facilmente leggibile la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano.
2 bis. Le informazioni di base di cui al paragrafo 2 sono precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo.
3. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito[...] sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, le informazioni di base, assieme al tasso annuo effettivo globale di cui al paragrafo 2, lettera c), precisano in maniera chiara, concisa ed evidenziata l'obbligo di ricorrere a detto contratto.
Articolo 9
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito[...] rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito[...], su [...] un supporto durevole o in formato elettronico.
2. Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti elementi:
a) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;
b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c) la possibile durata dei contratti di credito[...];
d) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
e) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del tasso annuo effettivo globale;
f) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito[...];
g) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;
h) l'assenza o l'esistenza di un diritto a effettuare a un rimborso anticipato e, se del caso, una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
i) una spiegazione del diritto di recesso;
j) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
k) un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito[...].
Articolo 10
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito[...] forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito[...] sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore[...] e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore [...] in tempo utile prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito[...].
2. Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito.
2. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su [...] un supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato I. [...] Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".
3. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi, visualizzati nella prima pagina del modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" e in maniera evidenziata:
[lettera a) spostata al nuovo paragrafo 3 bis, lettera a)] [lettera b) spostata al paragrafo 3, lettera p bis)]
c) l'importo totale del credito [...];
d) la durata del contratto di credito[...];
d bis) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; [spostato dall'inizio del paragrafo 3, lettera g)]
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
[lettere f), g) e h) spostate al nuovo paragrafo 3 bis, lettere c), d) e e)]
i) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
[lettere j), k) e l) spostate al nuovo paragrafo 3 bis, lettere f), g) e h)]
m) i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso di interesse applicabile in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
[lettere n) e o) spostate al nuovo paragrafo 3 bis, lettere i) e j)]
p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
p bis) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito[...]; [spostato dal paragrafo 3, lettera b)]
[lettere da q) a v) spostate al nuovo paragrafo 3 bis, lettere da k) a p)] [ultimo comma spostato al nuovo paragrafo 3 bis, ultimo comma]
3 bis. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi a partire dalla seconda pagina del modulo"Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori":
a) il tipo di credito; [spostato dal paragrafo 3, lettera a)]
b) le condizioni di prelievo; [spostato dal paragrafo 3, lettera c)]
c) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore o di ciascun tasso debitore qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore; [spostato dal paragrafo 3, lettera f), con modifiche]
d) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore[...] uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito[...] e l'importo totale del credito, il creditore[...] deve tenerne conto; [spostato dal paragrafo 3, lettera g)]
e) qualora un contratto di credito[...] preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato IV, parte II, lettera b), un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo rilevante di contratto di credito[...] possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati; [spostato dal paragrafo 3, lettera h)]
f) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito[...], nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate; [spostato dal paragrafo 3, lettera j)]
g) se del caso, qualsiasi spesa che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito[...]; [spostato dal paragrafo 3, lettera k)]
h) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito[...], se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste; [spostato dal paragrafo 3, lettera l)]
i) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; [spostato dal paragrafo 3, lettera n)]
j) se del caso, le garanzie richieste; [spostato dal paragrafo 3, lettera o)]
k) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo; [spostato dal paragrafo 3, lettera q)]
l) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo [...]4, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio; [spostato dal paragrafo 3, lettera r)]
m) il diritto del consumatore, di cui al paragrafo 8, a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito[...], a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito[...] con il consumatore; [spostato dal paragrafo 3, lettera s)]
n) se applicabile, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione; [spostato dal paragrafo 3, lettera t)]
o) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore[...] è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo; [spostato dal paragrafo 3, lettera u)]
p) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso. [spostato dal paragrafo 3, lettera v)]
Qualora l'accordo di credito[...] si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio26, il nome di tale indice di riferimento e del suo amministratore e le sue potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito[...], al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". [spostato dal paragrafo 3, ultimo comma]
26 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
[...]
5. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" [...] sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"[...].
6. In deroga al paragrafo 3, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3,
paragrafo 3, lettera b), secondo xxxxxxxx, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e) [...] e i) e al paragrafo 3 bis, lettera c), del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
7. In deroga al paragrafo 1, se [...] il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito[...] forniscono al consumatore il modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"[...] immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito[...].
8. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito[...], oltre al modulo "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"[...] forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito[...], a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito[...] con il consumatore.
9. Nel caso di un contratto di credito[...] in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito [...] o da un contratto accessorio, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito [...] includono, nelle informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito [...] non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito[...], salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.
10. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito[...] di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate nel presente articolo.
Articolo 11
Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6
1. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 2 di tale articolo, sono fornite su [...] un supporto durevole mediante il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato III. [...] Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le "Informazioni europee relative al credito ai consumatori".
2. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, in deroga al paragrafo 3 di tale articolo, [...] comportano tutti i seguenti elementi, visualizzati nella prima pagina e in maniera evidenziata:
[lettera a) spostata al nuovo paragrafo 2 bis, lettera a)] [lettera b) spostata al paragrafo 2, lettera k bis)]
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
[lettera e) spostata al nuovo paragrafo 2 bis, lettera b)]
f) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; [testo parimenti da spostare al nuovo paragrafo 2 bis, lettera c)]
f bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti; [testo identico a quello dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e)]
g) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
[lettere da h) a j) spostate al nuovo paragrafo 2 bis, lettere da d) a g)]
k) i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
k bis) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito[...]; [spostato dal paragrafo 2, lettera b)]
[lettere da l) a o) spostate al nuovo paragrafo 2 bis, lettere da g) a j)]
2 bis. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 5 o 6, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, specificano, in deroga
all'articolo 10, paragrafo 3 bis, tutti i seguenti elementi a partire dalla seconda pagina del modulo"Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori":
a) il tipo di credito; [spostato dal paragrafo 2, lettera a)]
b) il tasso debitore, o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che[...] disciplinano l'applicazione di tale tasso debitore, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica; [spostato dal paragrafo 2, lettera e), con modifiche]
c) il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; [spostato dal
paragrafo 2, lettera f)]
d) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito; [spostato dal paragrafo 2, lettera h)]
e) il diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo; [spostato dal paragrafo 2, lettera i)]
f) se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito; [spostato dal paragrafo 2, lettera j)]
g) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo [...]4), del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio; [spostato dal paragrafo 2, lettera l)]
h) se applicabile, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione; [spostato dal paragrafo 2, lettera m)]
i) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo; [spostato dal paragrafo 2, lettera n)]
j) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso. [spostato dal paragrafo 2, lettera o)]
3. [...]
4. Le informazioni figuranti nel modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" [...] sono chiaramente leggibili e tengono conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
5. In deroga al paragrafo 2, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3,
paragrafo 3, lettera b), secondo xxxxxxxx, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere c), d), [...] f) e [...] al paragrafo 2 bis, lettere b) e g), del presente articolo.
6. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre alle "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" [...] forniscono al consumatore, gratuitamente, una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
7. In deroga al paragrafo 1, se [...] il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al presente articolo, il creditore fornisce al consumatore il modulo "Informazioni europee relative al credito ai consumatori" [...] immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
8. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito, di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate nel presente articolo.
Articolo 12
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito[...] siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito[...] ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito[...] e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Le spiegazioni comprendono i seguenti elementi:
a) le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38;
b) le caratteristiche essenziali del contratto di credito [...] o dei servizi accessori proposti;
c) gli effetti specifici che il contratto di credito[...] o i servizi accessori proposti possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento;
d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito[...], la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
2. Gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti:
a) il contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto;
b) il destinatario del credito offerto;
c) [...]il tipo del credito offerto.
Articolo 13
Offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dispongono che i creditori [...] e gli intermediari del credito [...] informino i consumatori quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sulla profilazione o su altri tipi di trattamento automatizzato di dati personali.
CAPO III
PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA E AGGREGATA, [...]CONSENSO DESUNTO, SERVIZI DI CONSULENZA E CONCESSIONE NON SOLLECITATA DI [...]CREDITO
Articolo 14
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata
1. Gli Stati membri [...] consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori[...] di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia uno dei seguenti:
a) accumulare capitale per rimborsare o ottenere il credito;
b) gestire il credito;
c) raccogliere risorse per ottenere il credito;
d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento.
3. In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora il creditore[...] possa dimostrare all'autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato.
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori[...] di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito[...], tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore[...] sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore[...], senza modificare le condizioni dell'offerta di credito per il consumatore.
4 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano la commercializzazione abbinata di una concessione di scoperto al conto corrente del consumatore.
Articolo 15
Consenso desunto per la conclusione di crediti al consumo o l'acquisto di servizi accessori
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori[...] e gli intermediari del credito[...] non possano dedurre che vi è la conclusione di crediti al consumo o l'acquisto di servizi accessori offerti tramite opzioni di default. Le opzioni di default includono le caselle preselezionate.
2. Il consenso del consumatore alla conclusione di crediti al consumo o all'acquisto di servizi accessori deve essere dato tramite un'azione positiva inequivocabile con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
Articolo 16
Servizi di consulenza
1. Gli Stati membri dispongono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito[...] indichino esplicitamente al consumatore se gli vengono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza.
2. Gli Stati membri dispongono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito[...] forniscano al consumatore le seguenti informazioni su [...] un supporto durevole:
a) se la raccomandazione sarà basata solo sulla gamma dei loro prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c);
b) se del caso, un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l'informazione è fornita l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali aggiuntive ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, secondo xxxxx.
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito[...]:
a) ottengano le informazioni [...] necessarie circa la situazione finanziaria del consumatore, le sue preferenze e i suoi obiettivi in relazione al contratto di credito[...], in modo da raccomandare contratti di credito[...] idonei al consumatore;
b) valutino la situazione finanziaria e le esigenze del consumatore sulla base delle informazioni di cui alla lettera a), aggiornate al momento della valutazione, tenendo conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto o dei contratti di credito[...] raccomandati;
c) prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito[...] nella[...] gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito[...] adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
d) agiscano nel migliore interesse del consumatore[...]:
i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii) raccomandando contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) e c);
e) forniscano al consumatore un documento[...] su un supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e forniti ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito[...].
Se non vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori[...] o degli intermediari del credito[...] che prestano servizi di consulenza:
a) i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito[...] prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito[...] disponibili sul mercato;
b) gli intermediari del credito non sono remunerati per i servizi di consulenza da uno o più creditori.
Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito[...].
5. Gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito[...] avvisino il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito[...] comporta un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza possano essere prestati soltanto da creditori e, se del caso, intermediari del credito[...].
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle indicate in tale comma forniscano servizi di consulenza se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) i servizi di consulenza sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono la prestazione di tali servizi;
b) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da persone che svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza e tale attività di gestione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari;
c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da fornitori di servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale;
d) i servizi di consulenza sono prestati da persone che sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti.
Articolo 17
Divieto di[...] concessione non sollecitata [...] di credito
Gli Stati membri vietano ogni [...] concessione [...] di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi.
CAPO IV
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Articolo 18
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito[...], il creditore[...] svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione avviene nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito[...].
2. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore, e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere [...] i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, [...] se del caso, dal consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati ai sensi dell'articolo 19.
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario anche attingendo a documentazione indipendente verificabile.
3. Gli Stati membri dispongono che il creditore[...] metta a punto delle procedure per la valutazione di cui al paragrafo 1, e che il creditore[...] documenti e tenga aggiornate tali procedure.
Gli Stati membri dispongono inoltre che il creditore[...] documenti e tenga aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri assicurano che il creditore[...] eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito[...] saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al paragrafo 1.
[...]5. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore[...] conclude un contratto di credito[...] con un consumatore, il creditore[...] non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito[...] a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni fornite al creditore[...] ai sensi del paragrafo 2.
6. Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso alla profilazione o ad altro trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto:
a) di chiedere ed ottenere l'intervento umano da parte del creditore[...] per riesaminare la decisione;
b) di chiedere ed ottenere dal creditore [...] una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, inclusi la logica e i rischi inerenti al trattamento automatizzato dei dati personali nonché l'importanza e gli effetti sulla decisione;
c) di esprimere la propria opinione [...] sulla valutazione del merito creditizio e sulla decisione.
7. Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore[...] informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati.
8. Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito[...], gli Stati membri garantiscono che il creditore[...] sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito.
9. Gli Stati membri [...] possono prevedere che i creditori[...] valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente[...].
Articolo 19
Banche dati
1. [...] Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori[...] degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica alle banche dati sia pubbliche che private.
3. Le banche dati di cui al paragrafo 1 contengono informazioni almeno sui pertinenti
arretrati di pagamento dei consumatori.
4. Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore[...] informi il consumatore [...] senza indugio e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata.
CAPO V
FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI CREDITO
Articolo 20
Forma del contratto di credito[...]
1. Gli Stati membri dispongono che i contratti di credito[...] siano redatti su [...] un supporto durevole, e che a tutte le parti del contratto sia fornita una copia del contratto di credito[...].
2. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti di credito[...] conformi alla normativa dell'Unione.
Articolo 21
Informazioni da inserire nel contratto di credito[...]
1. Gli Stati membri dispongono che nel contratto di credito[...] figurino, in modo chiaro e conciso, tutti i seguenti elementi:
a) il tipo di credito;
b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito[...] ;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
d) la durata del contratto di credito[...];
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore;
g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito[...] e un'indicazione di tutte le ipotesi utilizzate in tale calcolo;
h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito[...] a durata fissa, il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito[...], un estratto sotto forma di tabella di ammortamento;
j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito[...], nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito[...] e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute;
o) se del caso, le garanzie e le assicurazioni richieste;
p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi, e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere;
q) se del caso, informazioni concernenti i diritti di cui all'articolo 27 nonché le condizioni del loro esercizio;
r) il diritto a effettuare il rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;
s) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito[...];
t) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e le modalità di accesso allo stesso;
u) se del caso, altre condizioni contrattuali;
v) [...]l'identità e l'indirizzo della competente autorità di controllo.
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui vengono visualizzate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera i), il creditore[...] mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito[...], un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.
La tabella di ammortamento di cui al primo comma indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi.
La tabella di ammortamento contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi.
Qualora il tasso debitore non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito[...], la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati in essa figuranti sono validi solo fino alla modifica successiva di tale tasso debitore o di tali costi conformemente al contratto di credito[...].
3. Nel caso di un contratto di credito[...] in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito[...] o da un contratto accessorio, il contratto di credito[...] include, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito[...] non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito[...], salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.
CAPO VI
MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CREDITO E MODIFICHE DEL TASSO DEBITORE
Articolo 22
Informazioni relative alla modifica del contratto di credito[...]
Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito[...], il creditore[...] comunica al consumatore su un supporto durevole le informazioni seguenti:
a) una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore, o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge;
b) il calendario per l'attuazione di tali modifiche;
c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione a tali modifiche;
d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
Articolo 23
Modifiche del tasso debitore
1. Qualora i creditori siano autorizzati a modificare i tassi debitori di contratti di credito esistenti, gli Stati membri dispongono che il creditore[...] informi il consumatore della modifica del tasso debitore, con comunicazione su [...] un supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica.
L'informazione di cui al primo comma comprende l'importo dei pagamenti dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui a tale paragrafo possono essere fornite al consumatore periodicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito[...];
b) la modifica del tasso debitore è dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento;
c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore[...].
CAPO VII
CONCESSIONE DI SCOPERTO E SCONFINAMENTO
Articolo 24
Concessione di scoperto
1. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per tutta la durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su [...] un supporto durevole, che riporta i seguenti elementi:
a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente;
d) il nuovo saldo;
e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
f) il tasso debitore applicato;
g) le eventuali spese addebitate;
h) se del caso, l'importo minimo che il consumatore deve pagare.
2. Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore, con comunicazione su [...] un supporto durevole, degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, prima dell'entrata in vigore della modifica.
In deroga al primo comma, le informazioni di cui a tale comma possono essere fornite periodicamente secondo quanto previsto al paragrafo 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
b) la modifica del tasso debitore è dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento;
c) il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
d) l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile presso i locali del creditore.
Articolo 25
Sconfinamento
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa tale informazione nel contratto in questione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 bis, lettera [...]b). Il creditore fornisce comunque periodicamente al consumatore tali informazioni su [...] un supporto durevole.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su [...] un supporto durevole, tutti i seguenti elementi:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
d bis) la data del rimborso.
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, o lo reindirizza verso servizi di consulenza sul debito.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale che prevede che il creditore offra un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
CAPO VIII
RECESSO, SCIOGLIMENTO E RIMBORSO ANTICIPATO
Articolo 26
Diritto di recesso
1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore possa recedere dal contratto di credito[...] senza dare alcuna motivazione entro un periodo di quattordici giorni di calendario.
Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito[...]; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.
Il termine di cui al primo comma si considera rispettato qualora la notifica di cui al paragrafo 3, lettera a) sia stata inviata dal consumatore al creditore[...] prima della sua scadenza.
1 bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera p).
2. Qualora, nel caso di un contratto di credito collegato, la normativa nazionale applicabile al [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, prevedere che il periodo di cui a tale paragrafo possa essere ridotto alla stessa durata di tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.
3. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore adotta le seguenti misure:
a) ne informa, su [...] un supporto durevole, entro il termine di cui al paragrafo 1, il creditore [...]conformemente alle informazioni da esso fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera p);
b) paga al creditore[...] il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica di cui alla lettera a).
Gli interessi di cui al primo comma, lettera b), sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore[...] non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dallo stesso creditore[...] alla pubblica amministrazione.
4. Qualora un servizio accessorio connesso con il contratto di credito[...] sia fornito dal creditore [...] o da un terzo in base ad un contratto concluso tra tale terzo e il creditore[...], il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso riguardo al contratto di credito[...] a norma del presente articolo.
5. Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono d'applicazione gli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/65/CE.
6. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino ai contratti di credito[...] che, ai sensi della legislazione nazionale, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 10 e 11 e agli articoli 20 e 21.
7. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
Articolo 27
Contratti di credito collegati
1. Gli Stati membri provvedono affinché un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso basato sulla normativa dell'Unione riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non sia più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.
2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore[...] se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito[...], il creditore[...] risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 28
Contratti di credito a durata indeterminata[...]
1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumatore possa avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito[...] a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese.
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore[...], qualora convenuto nel contratto di credito[...], possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito[...] a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su [...] un supporto durevole.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore[...], qualora convenuto nel contratto di credito[...], possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore[...] informa il consumatore della cessazione di tale diritto e dei relativi motivi con comunicazione su [...] un supporto durevole, ove possibile prima della cessazione e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla legislazione dell'Unione o dalla legislazione nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
Articolo 29
Rimborso anticipato
1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato integrale o parziale. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionata del costo totale del credito per il consumatore[...] per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
L'indennizzo di cui al primo comma non può superare l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato.
3. Gli Stati membri dispongono che il creditore non abbia diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto;
c) il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che:
a) il creditore ha diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dalla legislazione nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2.
[...] Qualora l'indennizzo richiesto dal creditore superi la perdita da questi effettivamente subita a causa del rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una corrispondente riduzione.
[...] In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma oggetto del rimborso anticipato sul mercato al momento di tale rimborso, e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
6. L'indennizzo di cui al paragrafo 2 non supera in ogni caso l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.
CAPO IX
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E LIMITI SU TASSI E COSTI
Articolo 30
Calcolo del tasso annuo effettivo globale
1. Il tasso annuo effettivo globale è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato IV. Esso corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti dal creditore[...] e dal consumatore.
2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito[...] e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.
I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito[...] o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.