INFORMAZIONI GENERALI 3 DEFINIZIONI GENERALI 7 DEFINIZIONI GENERALI 7 CONDIZIONI GENERALI 11
1. Il contratto di assicurazione 3
3. Come inoltrare un reclamo 4
4. Informazioni sull’assicuratore 4
5. Mete sconsigliate dal governo del proprio paese di residenza 4
6. Oggetto della copertura assicurativa 5
7. Modalità di denuncia di un sinistro 5
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA 16
1. Spese di emergenza medica e rimpatrio 16
2. Copertura per morte o invalidità permanente 17
3. Tabella delle invalidità permanenti gravi 17
4. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 1 18
5. Condizioni applicabili solo alla Sezione 1 19
SEZIONE DI COPERTURA 2: EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL'ESTERO 20
1. Spese mediche all’estero e di rimpatrio 20
2. Assistenza medica 20
3. Assistenza di viaggio 20
4. Assistenza personale 21
5. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 2 21
6. Condizioni applicabili solo alla Sezione 2 21
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLE SEZIONI 1 E 2 22
SEZIONE DI COPERTURA 3: SPESE LEGALI 23
1. Definizioni applicabili solo alla Sezione 3 23
3. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 3 23
4. Conditions applicable to Section 3 only 24
SEZIONE 4: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 26
2. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 4 26
3. Memorandum applicabile solo alla Sezione 4 27
4. Condizioni applicabili solo alla Sezione 4 27
Introduzione
Ai fini della presente polizza, il Contraente della Polizza è PADI EMEA, situata a Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, XX00 0XX, Xxxxxxxxxxx, ed il beneficiario dei benefici della polizza è la persona assicurata, ai sensi della polizza.
PADI EMEA è l'unico Contraente ai sensi della polizza assicurativa. Il presente accordo non conferisce al Contraente diritti diretti ai sensi della polizza assicurativa ma consente all'assicurato di ricevere i benefici di seguito descritti.
È necessario un rigoroso rispetto dei termini e delle condizioni del presente accordo per consentire all'a ssicurato di usufruire dei suoi benefici.
1. Il contratto di assicurazione
Questa polizza assicurativa per l’attività subacquea ed i rischi ad essa associati è fornita da IDA Insurance Ltd (l'Assicuratore). Questa polizza, il relativo modulo o certificato ed ogni sua appendice sono basati sulle informazioni che Lei ci ha fornito, e insieme costituiscono il contratto di assicurazione tra Lei e noi. Ogni Assicurato è tenuto a leggere con attenzione questa polizza, il relativo modulo o certificato ed ogni sua appendice, a conservarli in un luogo sicuro e a consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza o in caso di denuncia di un sinistro.
Il Suo diritto di recesso — se, dopo aver acquistato questa assicurazione Lei decide che la stessa non
soddisfa i suoirequisiti, restituisca questa polizza entro quattro settimane a:
L'Amministratore, VING Insurance Brokers Ltd, Continental Operations Office, X.xx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx o contatti il numero +39085-8930333. A condizione che nessuna pratica di sinistro sia stata aperta e Lei non abbia viaggiato all'estero e/o si sia immerso, il premio sarà totalmente rimborsato.
Stato di salute — questa assicurazione contiene determinate esclusioni e condizioni circa lo stato di salute dell'assicurato. In caso di dubbi riguardo alla compatibilità delle condizioni mediche Xxx o di altre persone con l'erogazione dellacopertura assicurativa completa, si prega di contattare:
L’Amministratore, VING Insurance Brokers Ltd, Continental Operations Office - Linea telefonica per riferimenti medici, al numero x0000-00000000 (durante i consueti orari d'ufficio) o via fax al numero
+39085-8930050 o, in alternativa, via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Circostanze rilevanti — Lei ha l'obbligo di riferirci ogni circostanza rilevante. Per circostanza rilevantesi intende un fatto che potrebbe influire sulla copertura offerta. Se, dopo aver sottoscritto questa polizza o dopo aver prenotato un viaggio o un'immersione (qualsiasi sia l'azione più recente), una circostanza rilevante diventa nota o cambia, Lei è tenuto a contattarci e noi ci riserviamo il diritto di imporre condizioni speciali. Se ha dubbi sulla "rilevanza" di una circostanza, è necessario contattarci per iscritto, tramite mail o compilando un'autocertificazione medica.
Qualora non lo facesse, la Suarichiesta di indennizzo potrebbe non essere accolta. Esempi di circostanze rilevanti includono condizioni mediche preesistenti o precedenti incidenti collegati all'attività subacquea o qualsiasi altro fatto che accresca la probabilità di una richiesta di indennizzo in funzione di questa polizza.
La Sua richiesta sarà trattata con riservatezza e Le sarà dato riscontro per iscritto circa la copertura assicurativa che potrà essere fornita. Le sarà altresì fornito un riferimento telefonico di assistenza medica.
Per ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, è possibile rivolgersi a:
The General Manager [L'Amministratore Generale]
VING Insurance Brokers Ltd
DAN Building, Level 2-3, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta' Xbiex, XBX 0000, Xxxxx Telefono x000 0000 0000 Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx
Avendo cura di indicare la natura del reclamo, il numero di polizza e/o il numero della richiesta di indennizzo.
Qualora il Contraente e/o l'Assicurato ritengano la risposta insoddisfacente, è possibile rivolgersi a:
The Complaints Manager [Il responsabile dei reclami]
IDA Insurance Ltd
DAN Building, Level 1, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta' Xbiex, XBX 0000, Xxxxx Telefono x000 0000 0000 Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
In alternativa, è possibile chiedere assistenza a:
Office of the Arbiter for Financial Services
1st Floor, St. Calcedonius Square, Floriana, FRN 1530, Malta
Per più informazioni: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
L’esistenza di queste procedure di reclamo non influisce su alcun diritto all’azione legale che il Contraente e/
o l'Assicurato potrebbero intraprendere contro l’Assicuratore.
4. Informazioni sull’assicuratore
Tutte le coperture assicurative previste da questa polizza sono fornite da IDA Insurance Ltd. (l’assicuratore), situata a Malta e registrata con il numero C36602, come definito dall'Insurance Companies Xxx 0000.
IDA Insurance Ltd. è autorizzata e regolata dal Malta Financial Services Authority ed opera nell’area dell’Unione Europea e nell’area economica dell’Unione Europea nell’ambito della libera prestazione di servizi.
5. Mete sconsigliate dal governo del proprio paese di residenza
Questa polizza assicurativa fornisce copertura per qualsiasi viaggio verso una destinazione per la quale il governo del vostro paese di residenza sconsiglia di recarsi. La copertura è soggetta ai termini e alle condizioni di questa polizza assicurativa.
Nel caso in cui il governo del vostro paese di residenza dovesse sconsigliare il viaggio, potremmo non essere in grado di fornire un'adeguata Assistenza Medica Sanitaria tramite la nostra Centrale Operativa di Emergenza, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tale assistenza medica d'emergenza potrebbe includere, a titolo esemplificativo, l'evacuazione e/o il rimpatrio.
6. Oggetto della copertura assicurativa
Il contratto di assicurazione proposto ha per oggetto garanzie assicurative meglio descritte nelle Condizioni Generali di assicurazione e nelle Sezioni specifiche di copertura.
Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni, ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali, Esclusioni Generali ed alle condizioni ed esclusioni descritte nelle Sezioni Specifiche di copertura.
QUESTA NON E’ una polizza di assicurazione medica privata e fornisce copertura soltanto durante l’attività subacquea o in caso di incidente o malattia che si manifesti durante un viaggio. Noi pagheremo per i trattamenti privati solo se non vi siano appropriati accordi sanitari reciproci in atto, o non vi siano servizi pubblici gratuiti disponibili o altre coperture assicurative sanitarie o di viaggio più specifiche. Noi ci riserviamo il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata ad una struttura medica pubblica qualora sia ritenuto opportuno.
Nell’eventualità che si renda necessario un trattamento medico per il quale sarà richiesto il rimborso, l'assicuratore dovrà avere accesso senza riserve a tutte le cartelle cliniche ed informazioni di carattere medico dell'assicurato.
7. Modalità di denuncia di un sinistro
1. Se si verificano circostanze tali da giustificare la denuncia di un sinistro ai sensi di questa polizza, con riferimento a ciascun sinistro l’Assicurato (o i suoi rappresentanti legali o personali) dovranno:
a. Contattare il Nostro ufficio reclami il prima possibile:
IDA Insurance Ltd - Dipartimento Reclami
DAN Building, Level 1
Xxx Xxx Xxxxxx Street, XBX1431 Ta' Xbiex, Malta Tel: x000 0000 0000, email: xxxxxx@xxxxxxxx.xx
b. Riferire i dettagli di tali circostanze e richiedere un modulo di denuncia sinistro
c. Compilare e rinviare il modulo di denuncia sinistro insieme a tutte le ricevute, i rapporti e le evidenzerichieste. Tutti i sinistri devono essere comprovati da ricevute, valutazioni, rapporti medici, di polizia o altri rapporti, a seconda dei casi e delle richieste dell'Assicuratore. Si prega di notare che in alcune circostanze è necessaria un'azione più immediata per garantire che la sua denuncia non venga pregiudicata.
2. Richieste di risarcimento di spese mediche – l’Assicuratore deve essere informato attraverso la
Centrale d’Emergenza:
a. entro 14 giorni dalla data dell'evento (o del primo evento per gli eventi continuativi) o, per gli eventi che si verificano durante un Viaggio, entro 14 giorni dalla data di rientro.
b. Prima che:
i. L’Assicurato venga ricoverato in un ospedale, una clinica o casa di cura; se ciò non è possibile a causa della gravità delle condizioni, occorre mettersi in contatto con noi il prima possibile dopo l’avvenuto ricovero
ii. Venga organizzato l’eventuale rimpatrio
iii. Si provveda alla sepoltura, alla cremazione o al trasporto della salma dell’Assicurato
iv. Xxxxx predisposto il trasferimento dall’ospedale o siano sostenute le spese per il ritorno a casa
3. Sinistri per Spese Legali e Responsabilità Civile —
a. NON bisogna mai ammettere responsabilità o fare promesse di pagamento o indennizzo, ma
b. inoltrare all’amministratore, subito dopo averli ricevuti, eventuali lettere, richieste, atti giudiziari o atti di procedura;
c. informare immediatamente per iscritto l’amministratore se si è a conoscenza di procedimenti imminenti, inchieste, incidenti fatali o indagini ministeriali che abbiano attinenza con un incidente che potrebbe portare a una denuncia di sinistro;
x. xxxxxxxsi alle Condizioni e procedure per richieste di risarcimento indicate nella polizza.
4. La mancata osservanza delle condizioni di questa polizza potrebbe pregiudicare il buon fine del risarcimento. Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle sezioni specifiche di copertura presenti nella polizza.
5. L’assicurato è inoltre tenuto a:
a. su richiesta, fornire agli assicuratori le prove, la documentazione, le informazioni e le evidenze, e offrire loro la necessaria assistenza, senza addebito di spese;
b. rispettare le scadenze ragionevolmente fissate dagli assicuratori;
c. attenersi alle scadenze imposte da un tribunale o da autorità autorizzate ai sensi di legge per la rivelazione di informazioni, l'esibizione di prove, evidenze e/o altra documentazione o per l’offerta di assistenza.
APPLICABILI A TUTTI GLI AMBITI DI COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, A MENO CHE NON VENGA ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO
In tutti in casi in cui le parole o le frasi che seguono compaiono in grassetto e in corsivo nella presente
polizza, avranno il significato seguente:
1 . Per centrale d’emergenza
si intende il servizio di assistenza che offriamo a tutti gli assicurati, 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno,
tramite un fornitore esterno
2 . Per incidente
si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che capiti ovunque nel mondo, in un momento ed in un luogo specificamente precisabili. La definizione include:
a. barotrauma e patologia da decompressione (inclusa MDD, se diagnosticata da noi);
b. asfissia di origine non patologica;
c. intossicazione acuta o avvelenamento dovuto all’ingestione o all'assorbimento di sostanze;
d. annegamento;
e. ipotermia da esposizione o assideramento direttamente causati da un incidente a un mezzo di trasporto, inclusi naufragio o incagliamento, altrimenti inevitabili;
f. insolazione e colpo di calore;
x. xxxxxx e traumi in generale, inclusi quelli causati da flora e fauna.
3 . Per amministratore
si intende VING Insurance Brokers Ltd, Continental Operations Office, C.da Padune 11, P.O. BOX 77, 00000 Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxx
4 . Per trasporto aereo
si intendono il trasporto a bordo di un velivolo o le fasi di imbarco/sbarco, prima e dopo un volo
5 . Per lesione fisica
si intende un infortunio identificabile, che:
a. sia causato da un incidente, e
b. indipendentemente da ogni altra causa, ad eccezione di malattie direttamente causate da, o di trattamenti medici o chirurgici resi necessari dalla lesione subita, provochi il decesso
o l'invalidità dell’Assicurato, entro dodici mesi dalla data dell’Incidente.
6 . Per complicazioni della gravidanza
si intendono quelle condizioni che richiedono la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate
dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d’aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabili. La definizione complicazioni della gravidanza include anche il taglio cesareo involontario, la gravidanza extra - uterina e l’aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l’iperemesi gravida, la preeclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una
gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza
stessa.
7 . Per paese di residenza
si intende il paese di residenza permanente indicato dall’assicurato nel momento in cui presenta la domanda di assicurazione, e nel quale avverrà l’eventuale rimpatrio in caso di emergenza medica, se necessario.
8 . Per attività subacquea
si intende:
a. immersione subacquea con autorespiratore, dal momento in cui viene indossato l’autorespiratore per entrare in acqua, fino all’uscita dall’acqua e alla svestizione dell’autorespiratore;
b. immersione subacquea in apnea o snorkeling, dal momento in cui si entra in acqua al momento in cui si esce.
9 . Per ente di certificazione subacquea
si intendono le federazioni e/o le organizzazioni nazionali con compiti di addestramento e controllo delle attività di immersione, affiliate alla R.S.T.C. o alla C.M.A.S., e/o le organizzazioni nazionali di controllo che stabiliscono e pubblicano linee guida e suggerimenti per l’attività di immersione per i loro membri
10 . Per assistenza medica di emergenza
si intende il servizio di assistenza medica fornito all'assicurato tramite la centrale d’emergenza
11 . Per Assicurato / lei / suo
si intende ogni singolo membro attuale di PADI EMEA
12 . Per assicuratore/noi/nostro/ci
si intende l’International Diving Assurance Ltd, DAN Building, Level 1, Xxx Xxx Xxxxxx Street, Ta' Xbiex, XBX 1431, Malta
13 . Per Viaggio
si intende
a. subacquea sportiva: un viaggio al di fuori del paese di residenza dell’assicurato, che non venga effettuato a scopo lavorativo e che non duri più a lungo del numero di giorni indicati nel certificato assicurativo
b. subacquea professionale: un viaggio al di fuori del paese di residenza dell’assicurato, che non venga effettuato a scopo lavorativo, tranne che per le professioni indicate sotto la definizione di subacquea professionale e che non duri più a lungo del numero di giorni indicati nel certificato assicurativo.
14 . Per perdita di un arto
si intende la perdita per separazione fisica di una mano all’altezza o al di sopra del polso o di un piede all'altezza o al di sopra della caviglia, e implica la perdita totale e irrecuperabile dell'uso della mano, del braccio o della gamba
15 . Per circostanza rilevante
si intendono fatti relativi all’assicurato o alle sue attività che potrebbero influire sull'accettazione della sua richiesta di assicurazione. Ciò include eventuali condizioni mediche che potrebbero rendere
l’assicurato inidoneo all’attività subacquea. In caso di dubbi sull'effettiva rilevanza di un fatto, è necessario contattarci per iscritto, tramite mail o compilando un'autocertificazione
16 . Per spese mediche
si intendono le spese necessariamente sostenute dall’assicurato per il primo soccorso, per trattamenti medici, iperbarici, ospedalieri, clinici, chirurgici, manipolativi, terapeutici, a raggi x o infermieristici, inclusi il costo delle forniture mediche e del noleggio dell’ambulanza (o di altri sistemi di soccorso) e altre spese per il trasferimento dal luogo dell'incidente al centro più vicino per la somministrazione delle necessarie cure mediche
17 . Per periodo di assicurazione
si intende il periodo di assicurazione specificato nel certificato assicurativo
18 . Per Invalidità totale permanente
si intende una condizione che impedisca totalmente all'assicurato di svolgere qualsiasi lavoro o occupazione e che si protrae da dodici mesi, al termine dei quali non si ravvisa alcuna speranza di miglioramento
19 . Per Contraente della Polizza
si intende PADI EMEA
20 . Per subacquea professionale
si intendono le attività di addestramento per la subacquea ricreativa, compresi tutti i servizi di supervisione, formazione o di guida forniti da istruttori subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee. Sono incluse anche: le attività di subacquea ricreativa personale degli istruttori subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee; le attività subacquee direttamente o indirettamente collegate ad attività scientifiche, esploratorie o dei mezzi di informazione (salvo che non siano puramente volontarie, senza alcuna forma di retribuzione o di ricompensa)
21 . Recreational Diving
si intendono tutte le attività subacquee ricreative (incluso lavoro volontario per agenzie di protezione civile) effettuate dall’assicurato, sia come allievo che non.
Le Attività Subacquee Ricreative comprendono:
a. Le immersioni con aria compressa in qualsiasi forma;
b. Le immersioni con aria arricchita “Nitrox” con percentuali fisse con circuito aperto o con
“rebreather”;
c. L’utilizzo di aria arricchita di ossigeno o di ossigeno per aumentare la sicurezza della decompressione;
d. L’utilizzo di miscele normossiche “Trimix” a profondità inferiori ai 50 metri per minimizzare gli effetti narcotici dell’aria compressa;
DAN Europe raccomanda di non superare le pressioni parziali di 1,6ATA di ossigeno e 5,6ATA di azoto nella miscela respiratoria
e. Le immersioni tecniche come definite purché soggette alle limitazioni di pressioni parziali di gas di 1,4 ATA di ossigeno, fino ad un massimo di 1,6 ATA di ossigeno e 3,95 ATA di azoto nella miscela respiratoria
22 . Per spese di rimpatrio
si intendono le spese approvate da noi, in quanto ritenute necessarie per provvedere al rimpatrio dell'assicurato nel suo paese di residenza, secondo le modalità più idonee dal punto di vista medico ed economico, incluso, ove opportuno, il trasporto tramite aerombulanza
23 . Per residenza
si intende l’indirizzo di residenza nel paese in cui risiede l'assicurato, specificato nella domanda di o nel rinnovo dell'assicurazione, riportato sul certificato assicurativo
24 . Per immersioni tecniche
si intendono le immersioni effettuate con l’uso di miscele variabili di gas (azoto-elio-ossigeno, note anche come Trimix, oppure elio-ossigeno, dette anche Heliox), a profondità non superiori a 130 metri.
Previa la presentazione di una descrizione completa del tipo di immersione, fornita per iscritto, con la proposta di misure di sicurezza e di supporto idonee, l’assicuratore può considerare la possibilità di offrire un’assicurazione specifica per la singola immersione, per profondità superiori a 130 metri e/o oltre i limiti di pressione parziale dei gas sopra indicati
25 . Per invalidità totale temporanea
si intende un'invalidità che impedisce all'assicurato di svolgere la sua attività lavorativa o professionale, di qualunque natura, per un periodo non superiore a 52 settimane
26 . Per territorio/territori
si intendono i paesi del DAN Europe che includono l’Europa Geografica, i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e sul Mar Rosso, il Medio Oriente ed i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, i paesi che si affacciano sulla zona a nord dell’Equatore dell’Oceano Indiano inclusi Kenya, Tanzania e Zanzibar, così come i rispettivi territori d’oltremare, i distretti ed i protettorati di questi paesi, incluso qualsiasi altro paese o territorio che possa essere incluso nel certificato assicurativo
27 . Per terrorismo
si intende l’uso della violenza a fini politici, incluso il ricorso ad atti violenti allo scopo di generare terrore tra l'opinione pubblica. Per qualunque azione, causa o altro procedimento in cui gli assicuratori ritengano che, ai sensi delle disposizioni di questa clausola, eventuali perdite, danni o distruzioni non siano coperti da questa assicurazione, l’onere della prova che tali perdite, danni o distruzioni rientrino nella copertura assicurativa è a carico dell'assicurato
28 . Per malattia imprevista
si intende una malattia inaspettata ed acuta di cui l’assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una condizione medica preesistente nota all’assicurato.
Le parole di genere maschile includono anche il genere femminile.
Per certificato assicurativo si intende il documento che fornisce all’assicurato la conferma scritta della copertura assicurativa per la durata di un anno.
Per appendice si intende il documento di conferma di eventuali modifiche apportate all’assicurazione dagli
assicuratori.
APPLICABILI A TUTTI GLI AMBITI DI COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, A MENO CHE NON VENGA ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI QUESTA POLIZZA POTREBBE PREGIUDICARE IL BUON FINE DEL RISARCIMENTO.
1. Precauzioni l’Assicurato ha l'OBBLIGO di:
a. prendere ogni ragionevole precauzione per impedire il verificarsi di un evento che potrebbe comportare un sinistro ai sensi di questa polizza, e adottare tutte le misure necessarie alla protezione e al recupero dei beni assicurati;
b. non prenotare e non accettare di fornire qualsiasi servizio del club subacqueo contro il parere del medico o che sia avventato o imprudente.
2. Diritti dell’assicuratore — nel caso in cui si verifichi un sinistro con attinenza a tutte le sezioni ad eccezione della sezione 3, Spese legali
a. L’Assicuratore avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere e condurre a nome dell'Assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’Assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni o altro, e potrà agire a sua discrezione nella conduzione del procedimento e nella risoluzione del sinistro.
b. L’Assicuratore potrà agire in qualunque momento, a suo nome o a nome dell’Assicurato, per ottenere il recupero di tutte o di parte delle spese mediche di emergenza o delle spese di rimpatrio sostenute, o per garantire il rimborso in caso di liquidazione del sinistro, e l’Assicurato fornirà all’Assicuratore tutte le informazioni e l’assistenza necessarie.
3. Sinistri — se si presentano delle circostanze che potrebbero comportare un sinistro ai sensi della presente polizza, l’Assicurato è tenuto a seguire la procedura descritta in dettaglio nelle “Modalità di denuncia di un sinistro” della Sezione Informazioni Generali.
4. Xxxxx — se una richiesta di indennizzo è fraudolenta, per qualsiasi ragione, o se l’Assicurato o chiunque agisca a suo nome fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti, o ricorre a pratiche fraudolente per ottenere le prestazioni a cui dà diritto questa polizza, il pagamento delle prestazioni dovute sarà sospeso.
5. Annullamento — l’Assicuratore può annullare la polizza previo invio di un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo raccomandata presso la sede legale dell’Assicurato, e restituendo una parte del premio proporzionale al periodo di assicurazione non ancora scaduto. L’Assicurato può annullare la Polizza entro 14 giorni dalla data di inizio o di rinnovo della Polizza, seguendo le istruzioni fornite nella sezione Informazioni Generali.
6. Adempimenti — l’adempimento e il rispetto dei termini, delle condizioni, delle disposizioni e delle limitazioni di questa polizza sono una condizione sospensiva dell’obbligo di pagamento dell'Assicuratore ai sensi di questa Polizza.
7. Arbitrato — con riferimento a tutte le Sezioni della Polizza — Legal Expenses — If any difference shall arise as to the amount to be paid under this policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in accordance with the statutory provisions for the time being in force in Malta. The place of arbitration shall be in Malta and the language of the arbitration shall be English. Where any difference is by this condition to be referred to arbitration the making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurer
8. Giurisdizione —La legge applicabile è la legge di Malta, a meno che l'assicurato non sia residente nell'UE/SEE, nel qual caso la legge applicabile è la legge dello stato membro in cui l'assicurato risiede al momento della stipula della polizza assicurativa e/o se non diversamente ed espressamente previsto dalla legge in vigore.
9. Spese non assicurate — se gli Assicuratori hanno sostenuto per conto dell’Assicurato dei costi e delle spese che non sono coperti da questa assicurazione, o costi e spese supplementari o maggiorati a causa del mancato adempimento dei termini, delle condizioni, delle disposizioni e delle limitazioni di questa Polizza da parte dell’Assicurato, in tal caso l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare agli Assicuratori tali costi e spese, entro 30 giorni dalla richiesta degli Assicuratori.
10. Altre assicurazioni o indennizzi —
a. Gli Assicuratori non chiederanno alcun contributo in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate dall’Assicurato, in relazione alla richiesta di pagamento delle prestazioni dovute ai sensi di questa polizza in caso di Invalidità o Decesso.
b. Gli Assicuratori chiederanno contributi in virtù di altre polizze di assicurazione stipulate
dall’Assicurato se:
i. c’è un’assicurazione valida che copre lo stesso sinistro, nel qual caso questa Polizza verrà applicata solo per la copertura della differenza dell’importo pagato in virtù di detta altra assicurazione, o che sarebbe stato pagato se questa polizza non fosse stata stipulata;
ii. l’Assicurato cerca di ottenere un indennizzo per lo stesso sinistro tramite un’altra assicurazione, nel qual caso gli Assicuratori saranno tenuti solo al pagamento della proporzione della quota di loro competenza per il sinistro in oggetto e delle relative spese.
11. Data Protection Act — legge sulla protezione dei dati – Dati personali: l’Assicuratore è autorizzato alla raccolta, alla conservazione e al trattamento di alcuni tipi di dati relativi all'Assicurato, per determinati scopi consentiti dalla legge e in conformità alla Dichiarazione sulla privacy e protezione dei dati dell’Assicurato (di cui è possibile richiedere una copia a noi). In ragione della sensibilità di alcuni dati, tramite l’accettazione di questa polizza l’Assicurato autorizza l’Assicuratore al trattamento dei dati e, se necessario, al loro trasferimento a terze parti, per esempio liquidatori o agenti.
12. Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare alcun sinistro o fornire alcun beneficio elencato qui di seguito nella misura in cui la fornitura di tale beneficio esponga il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America.
APPLICABILI A TUTTI GLI AMBITI DI COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, A MENO CHE NON VENGA ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO
1. Questa assicurazione non copre:
a. I soggetti che praticano Attività Subacquee, se tali soggetti:
i. hanno 75 anni o più, a meno che 30 giorni prima del rinnovo o della stipula dell’assicurazione non venga presentata agli Assicuratori una relazione medica in base alla quale, dopo essersi consultati con i propri specialisti, essi possano stabilire che l'Assicurato è idoneo a praticare Attività Subacquee.
ii. risiedono al di fuori dei territori del DAN Europe, a meno che non sia specificatamente confermato per iscritto nella polizza.
b. Perdite, danni, lesioni fisiche, decesso, malattia, costi e spese che potrebbero essere dovuti o correlati a:
i. lavoro manuale, attività commerciali o professioni pericolose di qualunque tipo, svolti
dall’Assicurato al di fuori delle Attività Xxxxxxxxx accettate dall'Assicuratore;
ii. atti intenzionali, dolosi o criminali da parte dell’Assicurato, o violazione di leggi o decreti da parte dell’Assicurato o dovuti a grave negligenza;
iii. partecipazione a sport professionistici o sport pericolosi di qualsiasi genere diversi dall'attività subacquea.
c. Sinistri causati da Circostanze rilevanti, che non sono state rivelate all’Assicuratore, tramite la compilazione di un'autocertificazione e la relativa accettazione da parte dell’Assicuratore.
d. Sinistri che si verificano in presenza delle seguenti Circostanze rilevanti, e quando l’Assicurato:
i. è a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente comportare un sinistro coperto da questa assicurazione
ii. è affetto da cancro, disturbi cardio-vascolari, cerebro-vascolari, renali, respiratori, psichiatrici o mentali
iii. è stato affetto da qualunque altro disturbo per il quale si sia reso necessario l'intervento di personale ospedaliero, di un consulente o di un medico, o per il quale sia stato necessario un ricovero o un trattamento ospedaliero nel corso dei 12 mesi precedenti
iv. assume farmaci in modo continuativo e dietro prescrizione medica ha dovuto cambiare farmaco o incrementare il dosaggio nei 12 mesi precedenti, in seguito al peggioramento delle proprie condizioni
v. è affetto da un disturbo per il quale sia stato inserito nella lista d'attesa di un ospedale o di uno specialista, per un ricovero o un consulto esterno
vi. ha ricevuto la diagnosi di una malattia terminale
Tuttavia, l’Assicuratore può acconsentire per iscritto a non applicare le esclusioni di cui al punto d (dalla d.i alla x.xx) o può applicare delle condizioni speciali, se l’Assicurato ne fa espressa richiesta all’Assicuratore, specificando i dettagli della sua condizione medica tramite un'autocertificazione, e se questa assicurazione viene opportunamente sottoscritta.
e. I sinistri causati o derivanti da:
i. Xxxxxxxx o ferite auto-inflitte in modo volontario, effetti di intossicazione da alcolici o farmaci (ad eccezione delle sostanze farmacologiche assunte in conformità a un trattamento prescritto e diretto da un medico regolarmente iscritto all’Ordine, a esclusione dei farmaci per la cura della tossicodipendenza), alcolismo, tossicodipendenza, ingestione di solventi, malattie sessualmente trasmesse, viaggi effettuati contro il parere del medico o nel caso in cui lo scopo del viaggio sia quello di ricevere cure mediche;
ii. Malattie mentali;
iii. Infarto del miocardio e le sue conseguenze, xxxxx e rotture sottocutanee dei tendini, a meno che tali malattie siano la conseguenza di una causa esterna e violenta coperta dall'assicurazione
— La suddetta esclusione (e. iii) non si applica relativamente all'assistenza medica di
emergenza per stabilizzare le condizioni mediche dell'Assicurato e ai trattamenti iperbarici dove tali eventi erano imprevisti e inaspettati
iv. Virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e/o da qualsiasi malattia correlata all’HIV, inclusa la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e/o da qualsiasi derivazione mutante.
v. Epidemie e pandemie di qualunque tipo.
f. Morte, lesioni, malattie o invalidità direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a intenzioni suicide dell’assicurato o tentato suicidio o esposizione deliberata al pericolo (tranne che nel tentativo di salvare una vita umana) o da atti criminosi dell’assicurato.
g. Guerra, invasione, azioni di nemici, atti ostili (in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile o qualsiasi azione, condizione, operazione bellica o incidente di guerra.
h. Azione bellica da parte di forze militari regolari o irregolari o agenti civili, o qualsiasi azione intrapresa da un governo, un’autorità sovrana o da ogni altra autorità, al fine di ostacolare o difendersi da un attacco in corso o previsto.
i. Insurrezione, ribellione, rivoluzione, tentativo di usurpazione del potere o rivolta popolare o qualsiasi azione intrapresa da autorità governative o militari per ostacolare o difendersi da tali operazioni.
j. Rilascio, esplosione, o utilizzo di armi di distruzione di massa, con o senza ricorso a fissione o fusione nucleare, armi chimiche, biologiche, radioattive o agenti simili, da parte di chiunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
k. Atti di terrorismo o qualsiasi azione intrapresa nel tentativo di impedire un atto di terrorismo
imminente, reale o presunto.
l. Xxxxxxx, distruzione, danni, costi o spese causati da onde di pressione provocate da aerei o altri velivoli che viaggiano a velocità sonica o supersonica.
m. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da:
i. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate da, derivanti o provocate da:radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da combustibili nucleari o da scorie nucleari generate dalla combustione di combustibili nucleari
ii. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di esplosivi, strutture nucleari o dei relative componenti nucleari.
n. Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente causate, derivanti o provocate da un Viaggio in una meta espressamente sconsigliata dal Governo del Paese di Residenza dell’Assicurato.
2. L’assicuratore non sarà responsabile per qualsiasi richiesta di indennizzo causata da o derivante dal malfunzionamento di qualsiasi programma hardware o software del computer o di altre apparecchiature elettriche atte ad analizzare o processare qualsiasi dato come la data reale del calendario. Questa esclusione non si applica alla Sezione 1 - Copertura per attività subacquea.
3. L’Assicuratore non sarà responsabile per richieste di indennizzo direttamente o indirettamente correlate a:
a. spese o cure mediche prescritte o somministrate da un membro della famiglia dell'Assicurato
b. spese o cure mediche non ritenute necessarie, oppure trattamenti di natura non medica
c. trattamenti estetici, complicazioni successive a vaccinazioni o trattamenti effettuati da chiropratici e osteopati
d. azioni per danni intentate in una coxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xhe tale azione non sia esplicata sotto le leggi applicabili all’interno dei territori. Se le azioni per danni sono intentate in una corte legale posta al di fuori dei territori e non subordinate alle leggi applicabili all’interno dei territori, la copertura dovrà essere limitata ai costi, alle spese ed ai riconoscimenti che sarebbero attribuiti seguendo le leggi di Malta;
e. azioni intentate in una corte legale situata all’interno dei territori per applicare una sentenza straniera sia tramite accordi reciproci o di altra natura, in conformità con il precedente articolo 3.d.
4. Clausola di esclusione (Diritti di terze parti) – Né questa polizza, né ogni altro documento rilasciato ai sensi di questa polizza, conferirà benefici di alcun tipo a terze parti. Nessuna terza parte potrà far valere le condizioni di questa polizza o altre disposizioni contenute nei documenti rilasciati ai sensi della
stessa. Questa clausola non influirà in alcun modo sui diritti dell’Assicurato (in qualità di soggetto avente causa o altro), o sui diritti dei beneficiari.
SEZIONE 1: COPERTURA PER ATTIVITÀ SUBACQUEA
Con la presente gli Assicuratori accettano che, qualora si verificasse un Incidente durante un’Attività subacquea entro il periodo di Assicurazione, essi pagheranno al o a nome dell’Assicurato le Spese mediche ragionevolmente sostenute e ogni altra prestazione specificata nel certificato assicurativo, ma solo dopo che la richiesta di indennizzo sia stata verificata integralmente.
L’Assicurato sarà coperto durante lo svolgimento dell'Attività subacquea ricreativa, in base alle prestazioni assicurative specificate in seguito e fino ai massimali indicati nel certificato assicurativo, a condizione che, in seguito a un consulto con i propri specialisti, gli Assicuratori ritengano che tali spese sono necessarie a fini medici e che i costi sono ragionevoli.
Solo in riferimento alle coperture offerte in questa Sezione, la definizione di attività di immersione include le seguenti operazioni:
1. assemblaggio/smontaggio e controllo dell'attrezzatura subacquea;
2. vestizione e svestizione;
3. carico e scarico dell'attrezzatura subacquea su un mezzo di trasporto al fine di dirigersi verso o di tornare da un sito di immersioni;
4. imbarco o sbarco su/da un mezzo nautico per immersioni.
1. Spese di emergenza medica e rimpatrio
1. Spese mediche che l'assicurato dovrà pagare o che noi decideremo di pagare per conto dell'assicurato, nel suo paese di residenza o all'estero. Si tratta di spese inerenti al primo soccorso, spese mediche, chirurgiche, iperbariche ed ospedaliere o cliniche, trattamenti odontoiatrici di emergenza, spese infermieristiche, trasporti d’emergenza tramite ambulanza (o altri servizi di soccorso per trasportare l'assicurato in ospedale).
2. Spese di rimpatrio o costi supplementari per il ritorno al paese di residenza, incluso il rientro in aeroambulanza qualora gli assicuratori siano dell’opinione che questo sia necessario dal punto di vista medico.
3. Costi di ricerca e recupero della salma, che abbiano successo o meno.
4. Spese di permanenza (solo il costo della camera) e le spese di viaggio che incorrono inevitabilmente a
seguito di un infortunio assicurato.
5. Costi di recupero della salma da una località nota ed i costi supplementari delle spese per il funerale
all’estero o per riportare la salma o le ceneri nel paese di residenza. Inoltre, in seguito ad Infortunio:
6. Se si rende necessario il trasporto medico di emergenza o l’ospedalizzazione o entrambi, per l'assicurato, il suo soccorritore o una terza parte e se, durante o come risultato di un tentativo di salvataggio effettuato dall'assicurato o dal suo soccorritore, l’attrezzatura subacquea dell'assicurato o del suo soccorritore, viene persa o abbandonata, noi indennizzeremo l'assicurato o il suo soccorritore entro i limiti previsti dal certificato assicurativo.
7. Diaria ospedaliera: se l’Assicurato resta in ospedale per più di 24 ore si provvederà al pagamento di una prestazione supplementare per ciascun giorno di ricovero, fino al numero massimo di giorni specificato nel certificato assicurativo. Prima di poter effettuare il pagamento dobbiamo ricevere un certificato medico rilasciato dall'ospedale o dal centro medico curante, contenente la descrizione e l’indicazione della causa dell'incidente e della durata del ricovero in ospedale o presso il centro medico.
8. Costi per eventuali protesi necessarie a seguito di un infortunio indennizzabile, fino ad un massimo di 1.000,00 €.
9. Trattamento medico specializzato necessario, in base a quanto prescritto dal nostro consulente medico, dopo un incidente subacqueo (prime cure intensive post-incidente, inclusa riabilitazione e trattamento post-traumatico) – fino a 30 giorni dalla data dell’incidente.
2. Copertura per morte o invalidità permanente
1. Gli Assicuratori accettano che, qualora si verificasse un Incidente durante l’Attività subacquea professionale / ricreativa, che abbia come conseguenza la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato, essi pagheranno al o per conto dell’Assicurato le prestazioni assicurative, in conformità a quanto specificato nel certificato di assicurazione e nella Tabella delle invalidità permanenti, dopo che si sarà provveduto alla verifica completa della richiesta di indennizzo.
2. Quanto precede avverrà a condizione che:
a. Il rimborso non sia dovuto ai sensi di più di una delle voci della Tabella delle invalidità permanenti, in considerazione delle conseguenze di un Incidente avvenuto a un Assicurato, e
b. La somma totale dovuta ai sensi di quanto disposto in questa Sezione per uno o più sinistri denunciati dall’Assicurato non superi la somma più alta assicurata ai sensi di una delle voci contenute nella Tabella delle invalidità permanenti o aggiunte a questa Sezione tramite successiva integrazione, salvo che gli Assicuratori pagheranno in aggiunta le Spese mediche e di rimpatrio, fino al massimale assicurato.
c. Se l'assicurazione copre il Decesso, e un Incidente causa il decesso dell’Assicurato entro i dodici mesi successivi alla data dell’Incidente, verrà pagato solo il risarcimento dovuto in caso di decesso fino al massimale specificato nel certificato di assicurazione.
d. Il risarcimento sarà dovuto solo se:
i. il decesso avviene entro dodici mesi dalla data dell’Incidente;
ii. ai sensi delle voci da a) a j) della Tabella delle invalidità permanenti, il danno avviene entro dodici mesi dalla data dell’Incidente, l’invalidità dura per dodici mesi e, al termine di questo periodo non si ravvisa alcuna speranza di miglioramento.
e. Limitazione per immersioni tecniche − Se al momento dell'incidente, l'assicurato stava facendo
immersioni tecniche, il limite massimo della copertura sarà di 6.000,00 €.
f. Le somme dovute da noi in seguito alla presentazione di una denuncia di sinistro per cui è prevista un’Indennità in caso di morte verranno pagate agli eredi legali dell’Assicurato, in base ad evidenze legali e atti notarili.
3. Tabella delle invalidità permanenti gravi
Le percentuali indicate qui di seguito rappresentano una percentuale della somma assicurata in virtù dell’indennità in caso di invalidità totale permanente, specificata nel certificato assicurativo. La copertura è applicata in caso di perdita totale permanente degli arti o delle parti del corpo specificate qui di seguito:
a. | Perdita totale (anatomica o funzionale) della vista, di due o più arti o di un occhio e un arto | 100% |
b. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di un occhio o di un arto | 50% |
c. | Perdita totale della voce o completa sordit. da entrambe le orecchie | 100% |
d. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di una spalla, un gomito, un fianco, un ginocchio, una caviglia o un polso | 20% |
e. | Completa sordit. da un orecchio | 15% |
f. | Perdita totale (anatomica o funzionale) di: | |
• Un pollice | 15% | |
• Un dito indice | 10% | |
• Ogni altro dito della mano o di un alluce | 2% | |
• Ogni altro dito dei piedi | 1% | |
g. | Perdita di: | |
• Entrambe le mani o entrambi i piedi | 100% | |
• Una mano e un piede | 100% | |
• Vista da entrambi gli occhi | 100% | |
h. | Perdita totale della vista da un occhio e perdita di una mano o di un piede | 100% |
i. | Perdita di una mano o di un piede | 50% |
j. | Perdita di equilibrio dovuta a danno vestibolare irreversibile, tale da compromettere il normale equilibrio / la deambulazione autonoma | 50% |
Per perdita di una mano o di un piede si intende la perdita anatomica, all'altezza o al di sopra del polso e della caviglia.
Per perdita della vista da uno o da entrambi gli occhi si intende la perdita irreversibile della funzione visiva. Se, in seguito a un incidente, l’Assicurato subisce più di uno dei danni sopra elencati, l'indennizzo avviene solo per il danno maggiore.
4. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 1
Queste Sezioni non coprono gli Incidenti dovuti o conseguenti, direttamente o indirettamente, anche solo in parte, a quanto segue:
1. la partecipazione dell’Assicurato a:
a. servizi od operazioni navali, militari o aeronautiche;
b. pesca subacquea professionale;
x. xxxxxxx. mirate a battere record di qualsiasi tipo;
d. immersioni tecniche che non rientrino nella definizione data in questa polizza;
e. attività subacquee di tipo commerciale, industriale o professionale che non rientrino nella definizione di subacquea professionale.
Salvo i casi in cui tali attività sono state comunicate e autorizzate dagli Assicuratori, con condizioni, limitazioni e premi speciali.
2. L’uso di mezzi di trasporto subacquei, indipendentemente dal fatto che siano sotto il controllo o vengano usati dall'Assicurato, fatta eccezione per gli scooter subacquei per uso personale.
3. La gravidanza e le sue conseguenze.
5. Condizioni applicabili solo alla Sezione 1
1. Se un Assicurato intraprenderà una delle sopracitate Attività Subacquee escluse, che espone l’Assicurato a rischi maggiori senza prima notificarlo agli Assicuratori ed ottenendo il loro benestare scritto (e soggetto al pagamento di un premio addizionale che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere in considerazione di questo accordo), allora nessuna richiesta sarà indennizzabile per quanto riguarda qualsiasi Incidente che possa derivarne.
2. Nessuna spesa medica o altri costi saranno da noi sostenuti quando il servizio medico nazionale del vostro paese di residenza o località dell’incidente fornisce i propri servizi gratuitamente per gli incidenti derivanti dall’attività subacquea, a meno che gli assicuratori, a loro discrezione e dopo essersi consultati con i propri consulenti medici, decidano diversamente. Gli assicuratori si riservano il diritto di organizzare un trasferimento da una struttura medica privata ad una struttura pubblica qualora sia opportuno.
SEZIONE DI COPERTURA 2: EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL'ESTERO
Gli Assicuratori accettano di fornire all’assicurato la copertura e i servizi di assistenza specificati qui di seguito e fino ai massimali indicati nel Certificato di Assicurazione, attraverso la Centrale d’Emergenza in seguito a un Incidente o a una Malattia Imprevista che dovessero verificarsi durante un Viaggio nel corso del Periodo di Assicurazione.
1. Spese mediche all’estero e di rimpatrio
Gli Assicuratori accettano di pagare al o a nome dell’Assicurato i costi ragionevolmente sostenuti in seguito a un incidente o a una malattia imprevista che dovessero verificarsi durante un Viaggio al di fuori del Paese di Residenza dell’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione:
1. Trasporto medico di emergenza verso la struttura idonea più vicina.
2. Le spese di prima valutazione medica sostenute in seguito ad un’emergenza medica al di fuori del
proprio Paese di Residenza con nostra approvazione, anche senza ospedalizzazione.
3. Le spese mediche per cure ambulatoriali al di fuori del proprio Paese di Residenza con nostra approvazione.
4. Le Spese Mediche che risultino dal vostro ricovero in ospedale al di fuori del proprio Paese di Residenza, inclusi i costi e le spese per oneri medici, chirurgici, ospedalieri, infermieristici ed i costi necessari per i ragionevoli esami clinici ed i farmaci prescritti dall’ospedale, entro i massimali stabiliti nel Certificato di Assicurazione.
5. Le Spese di Rimpatrio di soggetto convalescente verso il proprio Paese di Residenza, con le modalità che, secondo noi, sono più idonee alle condizioni mediche dell’Assicurato. Se noi lo riteniamo necessario, copriremo anche l'assistenza medica durante il trasporto dell' Assicurato.
6. I costi per le spese funerarie all’estero o per trasportare la salma dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel proprio Paese di Residenza. Non sono inclusi i costi del funerale nel proprio Paese di Residenza.
Monitoraggio medico – quando sia richiesto da parte dell'assicurato o da un membro della sua famiglia, noi otterremo le informazioni mediche, per quanto disponibili, dal personale medico locale e le riferiremo ai familiari dell'assicurato o al suo datore di lavoro. Se l'assicurato è impossibilitato a contattare la famiglia o il datore di lavoro, noi continueremo a fornire questo servizio finché l'assicurato non sarà dimesso dall’ospedale.
1. Biglietti per un membro della famiglia o per un amico – se durante un viaggio l'assicurato è ricoverato in ospedale per più di 5 giorni consecutivi e se le sue condizioni cliniche non permettono il rimpatrio medico e se la famiglia, un compagno di viaggio o un amico non sono già con l'assicurato, noi metteremo a disposizione i biglietti del treno o dell’aereo in classe economica per permettere a tale persona di raggiungere ed assistere l'assicurato. Noi forniremo soltanto le spese di viaggio per una persona e tutti i costi per la permanenza locale sono esclusi e non di nostra responsabilità.
2. Biglietti per i minori a carico - se durante un viaggiol'assicurato subisce una lesione fisica o è colpito da una malattia che lo rende incapace di prendersi cura di uno o più figli minori, noi organizzeremo e pagheremo le spese per il loro viaggio di rientro al paese di residenza nel modo ragionevolmente più economico possibile.
3. Spese di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – se durante un Viaggio al di fuori del proprio Paese di Residenza ed in seguito ad un’emergenza medica, l'assicurato o e/o il suo compagno di viaggio non hanno potuto utilizzare un biglietto di ritorno a casa già prenotato, noi predisporremo a nostre spese, e fino ai massimali indicati nel certificato di assicurazione, un biglietto di ritorno a casa per l' assicurato o per il suo compagno di viaggio nel modo ragionevolmente più economico possibile.
1. Trasmissione di messaggi urgenti – se, durante un viaggio all'estero, l'assicurato è impossibilitato ad inviare messaggi urgenti alla famiglia, la nostra Centrale d'Emergenza inoltrerà questi messaggi alle persone indicate dall'assicurato.
2. Assistenza con le lingue straniere – se durante un viaggio all'estero ed in seguito ad un’emergenza medica, l'assicurato o la sua famiglia ha problemi a comunicare nella lingua locale riguardo l'emergenza medica e questo problema non può essere risolto telefonicamente, la nostra Centrale d'Emergenza renderà disponibile un interprete a spese dell'assicurato.
5. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 2
Le coperture descritte in questa Sezione non sono valide nel caso in cui:
1. La malattia o la lesione fisica insorgano mentre l’assicurato è impegnato in:
a. Attività di motociclismo (incluso quad), sia come conducente che come passeggero. Trasporti
b. aerei se non come passeggero su di un aeromobile con licenza gestito da un vettore aereo con licenza commerciale.
c. Partecipazione a sport professionali, sport rischiosi di ogni genere (a parte l’attività subacquea) o a gare sportive di qualsiasi tipo.
2. Sono escluse le cure dentali dovute a infortuni non subacquei. Saranno comunque coperte le cure
dentali di emergenza per l'immediato sollievo dal dolore (solo per denti naturali) in seguito a incidente
indennizzabile, fino ad un massimo di 500,00 €.
3. Sono esclusi gli infortuni derivanti dal parto o da eventuali complicazioni della gravidanza insorte negli ultimi 3 mesi di gestazione.
6. Condizioni applicabili solo alla Sezione 2
1. La copertura per EMERGENZE MEDICHE NON SUBACQUEE E ASSISTENZA DI VIAGGIO ALL'ESTERO è valida per il numero di giorni indicato nel certificato assicurativo e decorre dal momento dell'inizio del viaggio, ovvero da quando l'assicurato ha lasciato il proprio paese di residenza, fino alla fine del viaggio, ma comunque non oltre la scadenza della polizza.
2. La copertura per malattie inaspettate, che non sono causate da o connesse all'attività subacquea, inizia dopo 5 giorni a decorrere dalla data di attivazione di questa polizza assicurativa. Questa condizione si applica solo nel caso di nuovi acquisti di polizza o di rinnovi effettuati in ritardo rispetto alla data di scadenza dell'assicurazione.
CONDIZIONI APPLICABILI SOLO ALLE SEZIONI 1 E 2
1. Se le conseguenze di un Incidente risultano peggiorate o incrementate da condizioni o invalidità fisiche dell’Assicurato che erano presenti prima che si verificasse l'Incidente, l’importo del risarcimento dovuto ai sensi di questa polizza, corrisponderà all’importo che, ragionevolmente, sarebbe stato pagato se tali conseguenze non fossero state peggiorate o incrementate.
2. La notifica di qualsiasi Incidente che causi o possa causare Spese Mediche, morte o invalidità ai sensi di questa Sezione deve essere inviata agli Assicuratori nel tempo ragionevolmente più breve possibile, e l’Assicurato deve sottoporsi al più presto possibile alle cure di un medico debitamente qualificato. Prima di inviare una richiesta per l’indennizzo di morte, sarà necessario inviarci, qualora noi lo considerassimo necessario, un certificato attestante la “causa di morte” ed un rapporto autoptico.
3. Costituisce condizione sospensiva dell’obbligo degli Assicuratori di risarcire l’Assicurato o i suoi
rappresentanti il fatto che, su richiesta, tutti i rapporti medici, le note e la corrispondenza che si riferiscono a una richiesta di indennizzo o a una condizione preesistente ad essa correlata vengano messe a disposizione del consulente medico nominato da o per conto degli Assicuratori, e che a detto consulente medico venga consentito di visitare l'Assicurato tutte le volte che lo riterrà opportuno, allo scopo di esaminare la pratica del sinistro.
4. Noi non sosterremo costi telefonici o di connessione internet o altre spese sostenute per preparare o inoltrare una richiesta di indennizzo contro di noi, eccetto per quei costi ragionevoli e necessari per garantire che l'assicurato possa ottenere da noi l’assistenza di emergenza. I costi per le comunicazioni avvenute più di 72 ore dopo il primo contatto dell'assicurato con la nostra Centrale d'Emergenza sono quindi esclusi.
5. Se durante un Viaggio l’Assicurato viene involontariamente trattenuto in una regione o in un Paese in cui le Esclusioni Generali di cui ai punti 1.g, 1.h o 1.i potrebbero limitare la sua assicurazione in caso di incidente, sospenderemo provvisoriamente tali esclusioni e offriremo all’Assicurato fino a 7 giorni di copertura a partire dal giorno in cui, secondo noi, è stato commesso un atto violento, a condizione che l’Assicurato compia ogni ragionevole sforzo per lasciare quella regione o quel Paese il prima possibile.
SEZIONE DI COPERTURA 3: SPESE LEGALI
1. Definizioni applicabili solo alla Sezione 3
1. Per rappresentante si intende l’avvocato, o altro soggetto qualificato, che è stato nominato dagli
Assicuratori affinché agisca per conto dell’Assicurato, in conformità alle condizioni di questa Sezione.
2. Per data dell’avvenimento si intende la data dell’evento che potrebbe portare alla denuncia del sinistro. Se ci sono più eventi originati dalla stessa causa che si verificano in momenti diversi, per Data dell’avvenimento si intende la data in cui ha avuto luogo il primo di tali eventi.
3. Per costi e spese si intendono tutti i costi necessari che il rappresentante può ragionevolmente addebitare in base a parametri standard.
4. Per incidente assicurato si intende un evento che si verifica durante l’attività subacquea
dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato ha dovuto sostenere delle spese legali.
Nel caso in cui si verifichi un Incidente assicurato, l’Assicuratore pagherà i costi e le spese ragionevolmente sostenuti per la difesa dell’Assicurato in un’azione legale (anche penale) a suo carico, che non è coperta da una polizza di responsabilità civile.
Inoltre l'assicurato sarà coperto per i costi sostenuti dagli avversari nelle cause civili, qualora un assicurato sia stato condannato a pagarli per ordine del tribunale o in base al nostro accordo; le spese giudiziarie dell'assicurato o dei suoi avversari come deciso dal tribunale.
Gli assicuratori pagheranno i costi e le spese a carico di un rappresentante designato dagli assicuratori. Il limite massimo che gli Assicuratori pagheranno per tutte le richieste di indennizzo che derivano da uno o più eventi che insorgano allo stesso tempo o dalla stessa causa è la cifra stabilita nel certificato assicurativo o quanto sia stato convenuto dagli Assicuratori.
3. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 3
Gli assicuratori non saranno responsabili per:
1. Un incidente o un evento avvenuto prima dell’inizio di questa copertura.
2. I costi e le spese sostenuti prima dell’accettazione scritta del sinistro da parte dell’Assicuratore.
3. Le richieste relative a malattie o lesioni fisiche che si manifestano in modo graduale o non sono causate da un incidente specifico o improvviso.
4. La difesa dei diritti legali dell’Assicurato (ove diversi da quelli specificati in precedenza), mentre . coperta la difesa in caso di domanda riconvenzionale a suo carico da parte di terzi.
5. Multe, sanzioni, indennizzi o risarcimento danni che un assicurato sia stato condannato a pagare da un tribunale o da un’altra autorità.
6. Un incidente assicurato provocato intenzionalmente dall’assicurato.
7. Un’azione legale intrapresa dall’Assicurato che non sia stata concordata con gli Assicuratori o con il loro rappresentante, o qualora l’Assicurato ostacoli in qualunque modo l’operato degli Assicuratori o del loro rappresentante.
8. Una denuncia inerente ad una presunta disonest. od a presunti comportamenti violenti dell’assicurato.
9. Una richiesta inerente ad espressioni scritte o verbali ai danni della reputazione dell’assicurato.
10. Una controversia con gli Assicuratori non contemplata nel seguente punto 4.18 (Condizioni applicabili
solo alla Sezione 3).
11. Oltre agli assicuratori, l’assicurato . la sola persona che può far valere in tutto o in parte questa sezione ed i diritti e gli interessi che ne derivano o ad essa connessi.
12. Qualunque azione diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di una Autorit. Amministrativa
o Fiscale”.
13. I costi e le spese sostenuti nel caso in cui il rappresentante gestisca il sinistro in base ad un accordo che preveda il pagamento delle sue prestazioni solo in caso di successo.
14. Una denuncia contro gli assicuratori od i propri agenti.
15. Una denuncia contro qualsiasi agente di assicurazione intermediario degli assicuratori.
16. Una richiesta che abbia attinenza con la trombosi venosa profonda o i relativi sintomi, in conseguenza di un trasporto aereo.
17. Una richiesta di indennizzo sporta contro l’assicurato derivante da una qualsiasi attivit. non subacquea.
18. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada n. a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
4. Conditions applicable to Section 3 only
1. Gli assicuratori di seguito convengono nel fornire la copertura assicurativa ai sensi di questa sezione fintanto che:
a. l’incidente assicurato sia limitato ad incidenti derivanti dalle vostre attività subacquee;
b. la data dell’avvenimento dell’incidente assicurato ricada entro il periodo di assicurazione; e
c. qualsiasi procedimento legale, sia civile che penale, sia trattato da una corte, o che altri enti
approvati dall’assicuratore; e
d. questa copertura non sia gi. fornita dalla sezione responsabilit. civile verso terzi di questa polizza.
Gli assicuratori forniranno assistenza in appello o difenderanno un appello finch. l’assicurato informi gli assicuratori, entro i limiti di tempo concessi, che vuole appellarsi. Prima che gli assicuratori paghino i costi legali dell’appello, gli assicuratori devono convenire che deve essere sempre pi. probabile anziché il contrario che l’appello abbia successo.
2. Gli assicuratori copriranno i vostri costi e spese legali e processuali per difendere i vostri diritti legali derivanti dalle vostre attività subacquee a condizione che l’assicurazione di responsabilità civile e professionale verso terzi:
a. sia valida ed in corso; e,
b. abbia risarcito fino ai massimali assicurati dalla polizza; o,
c. non possa rispondere perch. non assicurato o l’assicurazione non sia operativa nelle circostanze particolari.
3. L’Assicurato deve:
a. cercare di evitare qualsiasi evento che possa causare una richiesta di indennizzo;
b. adottare tutte le misure ragionevoli per far s. che qualsiasi somma che gli assicuratori debbano pagare sia la più bassa possibile;
c. inviare qualsiasi cosa che gli assicuratori richiedano per iscritto;
d. fornire agli assicuratori tutti i dettagli di qualsiasi richiesta al pi. presto possibile e fornire agli
assicuratori qualsiasi informazione di cui gli assicuratori abbiano bisogno.
4. Gli assicuratori possono incaricarsi di e svolgere, in nome dell’assicurato, qualsiasi richiesta di indennizzo o procedimento legale in qualsiasi momento, e possono negoziare qualsiasi rivendicazione in nome dell’assicurato.
5. L’assicurato è libero di scegliersi un rappresentante (inviando agli assicuratori il nome e l’indirizzo di
una persona qualificata) se:
a. gli assicuratori decidono di avviare un procedimento giudiziario e si renda necessario nominare un avvocato per rappresentare gli interessi dell’assicurato in questo procedimento;
o
b. vi sia un conflitto di interessi; gli assicuratori, ma solo in circostanze eccezionali, possono decidere di non accettare la scelta dell’assicurato. Se in queste circostanze vi . disaccordo
circa la scelta del rappresentante, l’assicurato può scegliere un’altra persona adeguatamente qualificata.
6. In tutti i casi, con esclusione di quelli di cui al precedente punto 5, gli assicuratori sono liberi di scegliere il proprio rappresentante.
7. Ogni rappresentante sarà incaricato dagli assicuratori a rappresentare l’assicurato secondo le condizioni standard di nomina degli assicuratori. Il rappresentante deve collaborare pienamente in qualsiasi momento con gli assicuratori.
8. Gli assicuratori avranno un contatto diretto con il rappresentante.
9. L’assicurato deve collaborare pienamente con gli assicuratori e con il rappresentante e deve tenere
aggiornati gli assicuratori sul progredire della rivendicazione.
10. L’assicurato deve fornire al rappresentante qualsiasi informazione richiesta dagli assicuratori.
11. L’assicurato deve informare gli assicuratori se qualcuno avanza delle offerte per risolvere la denuncia.
12. Se l’assicurato non accetta un’offerta ragionevole per risolvere la richiesta di indennizzo, gli
assicuratori possono rifiutarsi di pagare ulteriori costi e spese.
13. Gli assicuratori possono decidere di indennizzare all’assicurato l’importo del risarcimento dei danni che l’assicurato richiede, o che viene richiesto nei loro confronti, invece di avviare o proseguire un procedimento legale.
14. L’assicurato deve informare il rappresentante di avere costi e spese imponibili, accertate o controllate, se gli assicuratori lo richiedono.
15. L’assicurato deve adottare tutte le misure per recuperare i costi e le spese che gli assicuratori devono pagare e deve restituire agli assicuratori gli eventuali costi e le spese che sono state recuperate.
16. Se il rappresentante rifiuta di continuare ad agire per conto dell’assicurato o se l’assicurato licenzia un rappresentante, la copertura che gli assicuratori forniscono avrà immediato termine, a meno che gli assicuratori concordino di nominare un altro rappresentante.
17. Se l’assicurato accetta di pagare un sinistro o decide di rifiutarne il pagamento senza il consenso degli assicuratori, o non fornisce adeguate istruzioni al rappresentante, la copertura che gli assicuratori forniscono avrà immediato termine e gli assicuratori avranno il diritto di recuperare eventuali costi e spese già pagati.
18. Se gli assicuratori e l’assicurato non concordano sulla scelta di un rappresentante o sulla conduzione di un procedimento, gli assicuratori e l’assicurato possono scegliere un’altra persona debitamente qualificata per dirimere la questione. Gli assicuratori e l’assicurato devono entrambi accettare la scelta di questa persona per iscritto. In mancanza di ciò gli assicuratori chiederanno al presidente di una società legale di rilevanza nazionale di scegliere una persona adeguatamente qualificata. Tutti i costi necessari a risolvere il disaccordo devono essere pagati dalla parte le cui argomentazioni saranno state respinte.
19. Gli Assicuratori non pagheranno nessun sinistro coperto da altre polizze, n. le richieste che avrebbero
potuto essere coperte da qualsiasi altra polizza, se questa copertura non esistesse.
20. Questa Sezione sarà regolamentata dalle leggi del Paese di residenza dell'Assicurato.
SEZIONE 4: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Con la presente gli assicuratori accettano di risarcire all'assicurato tutte le somme che egli sarà civilmente o legalmente tenuto a pagare in seguito a decesso, lesioni fisiche o danni a proprietà causati in modo accidentale mentre svolge attività di subacquea professionale, durante un viaggio o nel suo paese di residenza, fino al massimale indicato nel certificato assicurativo.
2. Resta inteso che:
a. la copertura di cui alla presente Sezione non si applica se la responsabilità è coperta da altra assicurazione vigente, e che la copertura . sempre soggetta ai termini, alle estensioni, alle esclusioni e alle condizioni indicate nel presente documento;
b. le licenze commerciali, di esercizio e di occupazione del paese di residenza dell'assicurato e/o di dove l'assicurato opera a livello professionale siano rispettate ed osservate;
c. le vostre attività professionali ed i servizi siano condotti in maniera sicura e prudente ed entro i limiti fisiologici indicati nella definizione di subacquea ricreativa (Sezione 4 - 2.9) e nelle precedenti definizioni della subacquea tecnica;
d. le spese legali e altri costi sostenuti per la difesa legale dell’assicurato potranno essere pagati entro il limite del massimale indicato nel certificato assicurativo.
2. Esclusioni applicabili solo alla Sezione 4
L’assicurazione prevista in questa sezione non copre la responsabilità per:
1. Ricarica delle bombole, fornitura, leasing o noleggio di attrezzature subacquee.
2. Lesioni fisiche o malattie causate ad altre persone nel corso del loro lavoro o durante la partecipazione a o l’esecuzione di un contratto con l’assicurato, il cui scopo principale sia la sola prestazione di lavoro.
3. Perdita di o danneggiamento di propriet. possedute dall’assicurato o in cura, custodia o controllo
all’assicurato.
4. Lesioni fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di propriet.:
a. causate dalla proprietà o dalla conduzione di o in nome dell’assicurato di qualsiasi veicolo per cui sia richiesta l’assicurazione da qualsiasi normativa sulla circolazione stradale su qualsiasi strada, ai sensi di tale normativa;
b. causate dalla propriet. o dalla conduzione di o in nome dell’assicurato di qualsiasi aeromobile o
imbarcazione nautica.
5. Lesioni fisiche o malattie e/o perdita di o danneggiamento di proprietà (dopo che abbiano cessato di essere in possesso di o sotto il controllo dell’assicurato) derivanti da qualsiasi bene o prodotto progettato, fabbricato, costruito, modificato, riparato, manutenzionato, trattato, venduto, ceduto o distribuito dall’assicurato.
6. Lesioni personali o danni fisici o perdita di, danneggiamento a o perdita d'uso di proprietà direttamente o indirettamente causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione, sempre a condizione che tale paragrafo non si applicherà alle responsabilità per lesioni personali o danni fisici o perdita di, danneggiamento, o distruzione di beni materiali, o la perdita di utilizzo di tali beni danneggiati o distrutti se tali infiltrazioni, inquinamento o contaminazione siano causate da un evento improvviso, inaspettato e non intenzionale durante il periodo di validità di questa assicurazione.
7. Il costo della rimozione, dell’eliminazione o del risanamento dell’infiltrazione, dell’inquinamento o delle sostanze contaminanti a meno che l'infiltrazione, l'inquinamento o la contaminazione sia causata da un evento improvviso, inaspettato e non intenzionale durante il periodo di assicurazione questa assicurazione.
8. Multe, sanzioni, danni punitive o esemplari.
9. Per l'esposizione intenzionale dei vostri clienti o allievi a pressioni parziali di gas maggiori di 1.6ATA di ossigeno e di 5.6ATA di azoto, a meno che per tali immersioni i limiti di cui sopra per l'ossigeno siano superati al fine di massimizzare la sicurezza della decompressione.
10. Ogni tipo di attività subacquea commerciale che non rientri nella definizione di subacquea professionale.
11. Qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada né a qualsiasi giudizio o ordine per l’esecuzione di qualsiasi giudizio ottenuto in tali territori per mezzo di un accordo reciproco o altro.
3. Memorandum applicabile solo alla Sezione 4
Gli Assicuratori pagheranno inoltre, relativamente ad atti o omissioni che potrebbero causare o in relazione ad eventi che potrebbero essere soggetti a indennizzo ai sensi di questa Sezione della Polizza, tutte le spese legali sostenute con il loro consenso per:
1. rappresentanza nel corso di un’eventuale inchiesta del medico legale o di indagini condotte in caso di
incidente mortale;
2. difesa in procedimenti legali presso una sezione penale di un tribunale.
4. Condizioni applicabili solo alla Sezione 4
1. LEGISLAZIONE APPLICABILE — la legislazione vigente . quella del paese di residenza dell'assicurato. Ogni cambio di residenza deve essere comunicato all'assicuratore per iscritto. L'assicuratore provvederà a modificare i documenti di assicurazione e a comunicare l'eventuale impossibilità di fornire copertura nel nuovo paese di residenza indicato dall'assicurato.
2. CLAUSOLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO — la responsabilità totale degli assicuratori ai sensi della presente sezione a pagare danni e/o costi ricorrenti ed onorari e spese non deve superare l'importo indicato nel certificato assicurativo nei confronti di una qualsiasi richiesta di indennizzo o serie di richieste derivanti da un singolo evento contro l'assicurato.
3. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ — in caso l’evento lesivo sia conseguenza di più cause concorrenti con la condotta dell’assicurato, la copertura sarà operante solo nei limiti della percentuale di responsabilità che risulterà definitivamente accertata a carico dell’assicurato stesso, anche nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria dell’assicurato fosse solidale e lo obbligasse per l’intero.
4. CLAUSOLA SULLE RESPONSABILITÀ RECIPROCHE — si dichiara e si stabilisce che, qualora nell’assicurazione sia stata nominata più di una parte in qualità di “assicurato”, la copertura prevista da questa Sezione verrà applicata come se a ciascuna di dette parti fossero state rilasciate Assicurazioni individuali. Resta inteso che la responsabilità totale degli assicuratori non dovrà superare il Massimale indicato nel Modulo.
5. CLAUSOLA DI INDENNIZZO PER IL CONTRAENTE DELLA POLIZZA - Con la presente si dichiara e si conviene che il Contraente della Polizza si considera co-assicurato ai sensi della presente Polizza. Nel caso in cui la responsabilità civile per una qualsiasi Attività Subacquea sia collegata al Contraente, il Contraente rimane soggetto ai termini, alle esclusioni e alle condizioni della presente Polizza. La copertura ai sensi della presente clausola si applica solo nella misura in cui la responsabilità legale fosse in primo luogo a carico dell'Assicurato.
6. CLAUSOLA SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL SINISTRO — non appena possibile l’assicurato dovrà informare per iscritto gli assicuratori, fornendo tutti i dettagli dell’accaduto, in merito ad eventuali avvenimenti che potrebbero dar luogo a una denuncia di sinistro ai sensi di questa Sezione, o al ricevimento da parte dell’assicurato della notifica di una denuncia di sinistro o dell’istituzione di un procedimento a suo carico. L'assicurato non dovrà ammettere responsabilità né concordare la liquidazione di un sinistro senza il consenso scritto degli assicuratori, che avranno il diritto di prendere in carico e condurre a nome dell’assicurato la difesa e la risoluzione del sinistro, o di procedere a nome dell’assicurato, nel proprio interesse, a una richiesta di indennizzo o di risarcimento dei danni nei confronti di terzi o altro, e potrà agire a sua discrezione nelle trattative, nella conduzione del
procedimento e nella risoluzione del sinistro. L’assicurato è tenuto a fornire agli assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza che essi potrebbero ragionevolmente richiedere.
7. CLAUSOLA DI FRANCHIGIA — l’indennizzo previsto da questa sezione della polizza non copre l’importo della franchigia specificata nel certificato assicurativo, che dovrà essere detratto da ogni pretesa di perdita o danneggiamento di proprietà.
8. PERDITE IN SERIE — tutte le richieste derivanti da o attribuibili alla stessa causa di perdita o serie di perdite saranno considerate da questa polizza come una sola perdita, indipendentemente dal numero delle parti lese, dei richiedenti o dei beneficiari.
9. CLAUSOLA DI SCADENZA — Gli indennizzi previsti da questa Sezione della Polizza resteranno in vigore fino a 60 mesi dopo la data di scadenza di questa assicurazione, solo in relazione a sinistri verificatisi prima della data di scadenza della stessa. Tutte le richieste di indennizzo ricevute dall’Assicurato per sinistri che si sono verificati prima della scadenza dell'assicurazione, notificate agli Assicuratori nel corso di questo periodo di 60 mesi, saranno considerate come presentate durante il periodo di assicurazione, e questo comporta il rispetto dei termini, delle esclusioni e delle condizioni della Polizza da parte dell’Assicurato, incluso l’obbligo di informare immediatamente gli Assicuratori nel caso in cui esso venga a conoscenza di eventi che potrebbero portare a una richiesta di indennizzo ai sensi di questa Polizza.
10. In qualunque momento l'assicuratore potrà risarcire l’assicurato per un sinistro o una serie di sinistri di cui alla Sezione 4 di questa polizza - responsabilità civile, pagandogli l’importo corrispondente al massimale (dopo aver detratto la somma o le somme già versate a titolo di danni) o un importo inferiore con il quale tale sinistro o tali sinistri possano essere liquidati, e dopo che sarà stato effettuato tale pagamento l'assicuratore potrà rinunciare alla gestione e al controllo di, e non avrà più alcun obbligo correlato a tale sinistro o a tali sinistri, ad eccezione del pagamento delle spese per la difesa recuperabili o sostenute prima della data di detto pagamento. L’obbligo dell’assicuratore di pagare le spese per la difesa, nel caso in cui debbano essere pagati i danni che superano il massimale e l’assicuratore non abbia esercitato i diritti che gli derivano in base a quanto disposto in questa condizione, sarà limitato alla proporzione di dette spese per la difesa coperte dal massimale rispetto all'importo pagato per liquidare il sinistro o la serie di sinistri.