ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
FRA
AceaElectrabel Elettricità S.p.A. con sede in X.xx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx; rappresentata dal Direttore Marketing & Sales Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, munito dei necessari, nel seguito per brevità “AEE”,
E
L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Sezione di Roma con sede in xxx Xxxxxxxx 0/X 00000 Xxxx nel seguito per brevità “ANACI”;
nel seguito, quando congiuntamente intese, dette “Le Parti”.
PREMESSO CHE
C. L’Associazione rappresenta gli Amministratori Condominiali e Immobiliari del Comune di Roma;
D. Le Parti intendono sviluppare - con il presente Accordo Quadro (di seguito “Accordo”) - una serie di iniziative per la diffusione, la realizzazione di servizi e lo sviluppo di prodotti specifici per le attuali e future esigenze del mercato dell’Energia da fornire agli Associati ANACI.
E. Le Premesse costituiscono parte integrante al presente “Accordo”.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. Le parti concordemente intendono, con la presente scrittura, regolamentare il loro rapporto finalizzato alla determinazione di un Accordo Quadro di Partnership;
2. L’ Accordo contiene i seguenti elementi essenziali:
b. Sviluppo di un portafoglio d’offerta, studiato sulla base delle esigenze degli associati;
d. Modalità di adesione degli Associati alle offerte sviluppate dalle Parti;
f. Durata dell’Accordo Quadro.
Art. 2 - Definizione di Associati
Art. 3 - Portafoglio d’Offerta
3.1. Energia Elettrica
Tutti gli Associati potranno aderire all’offerta “Risparmio Sicuro” in cui verranno offerti:
• sconti rispetto al PC del mercato vincolato sul consumo effettivo dell’energia elettrica, secondo la seguente Tabella 1 (per PC si intende l’elemento della componente CCA a copertura dei costi di energia elettrica per il mercato vincolato ovvero prezzo dell’energia comprensivo di perdite sul mercato vincolato come da delibera AEEG 05/04). Si specifica che verranno separatamente applicati tutti gli altri elementi che compongono la CCA come indicati nella delibera AEEG 46/05 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1
PC | meno 3% | per gli Associati che abbiano un consumo fino a 100.000 kWh annui |
PC | meno 4% | per gli Associati che abbiano un consumo variabile da un minimo di 100.000 kWh annui fino a 500.000 kWh annui |
PC | meno 5% | per i Vs. soci che abbiano un consumo variabile superiore a 500.000 kWh |
• l’ottimizzazione del Consumo totale dell’energia elettrica mediante l’Analisi gratuita dei profili di consumo;
In allegato sono riportate le condizioni generali del Contratto “Risparmio Sicuro”
3.2 Servizi VAS
Saranno offerti a condizioni vantaggiose agli Associati i seguenti Servizi:
2. Gratuitamente la Newsletter Trimestrale di AceaElectrabel, vero e proprio strumento di dialogo con i clienti dove saranno raccolte le informazioni salienti del periodo e illustrate le nuove opportunità offerte da AceaElectrabel e dai suoi partner;
3. Servizi di supporto Tecnico, quali l’Energy Audit, il servizio di Rifasamento, sviluppati per affiancare i clienti a gestire in modo ottimale la propria bolletta energetica.
4. Consulenza nella certificazione elettrica impianti, progettazione impianti di cogenerazione, progettazione impianti da energie rinnovabili.
3.3 Customer Service
AceaElectrabel fornirà gratuitamente un servizio personalizzato di consulenza sugli aspetti amministrativi di fatturazione e/o gestione dei reclami, per tutti gli Associati che aderiranno all’offerta sul mercato libero “Risparmio Sicuro”. Il servizio sarà organizzato mediante un Presidio dedicato al quale gli Associati potranno rivolgersi inviando una mail all’indirizzo xxxxXXXXX@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Alle richieste verrà fornita risposta telefonica o tramite posta elettronica. Nel caso in cui si rendesse necessario un approfondimento o, comunque, per i casi più complessi, AceaElectrabel provvederà a contattare direttamente l’associato per concordare un appuntamento che potrà essere fissato nei giorni del martedì e giovedì nella fascia oraria 9/13.
Art. 4 - Modalità di adesione alle offerte
1. L’ANACI e XXX s’impegnano a:
a. Effettuare una comunicazione congiunta a tutti gli Associati definiti all’Art. 2 con i seguenti argomenti:
• Liberalizzazione del mercato dell’energia
• Partnership tra ANACI e AEE
• Opportunità di ottimizzare i costi
• Contatto commerciale per l’adesione
b. Valorizzare, attraverso opportune strategie di comunicazione, le iniziative intraprese e comunque oggetto del presente Accordo.
2. L’ANACI s’impegna a:
x. Xxxxxxx ad AEE il database degli Associati
b. Coinvolgere gli associati a reperire i dati necessari per l’attivazione dei contratti “Risparmio Sicuro”
c. Supportare e favorire AEE e gli Associati, all’implementazione dei contenuti del presente Accordo
d. Non aderire ad altri accordi con operatori concorrenti di AEE, aventi ad oggetto la promozione di Prodotti e Servizi uguali o comunque concorrenti con quelli oggetto del presente accordo.
3. AEE s’impegna a:
a. Formulare l’offerta specifica per i singoli Associati, rimodulando le tariffe attualmente applicate agli stessi, approvvigionando Energia dal libero mercato secondo quanto stabilito nel Art. 3
b. Offrire nuovi servizi in campo energetico agli Associati
c. AEE si impegna ad operare secondo canoni di elevata professionalità in tutte le fasi dei propri rapporti con gli Associati
d. Gestire, per conto degli Associati, tutti gli adempimenti contrattualistici relativi alla somministrazione di Energia Elettrica sul libero mercato;
Art. 5 - Durata dell’Accordo Quadro
1. Gli effetti del presente Accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione dello stesso e avranno validità fino a tutto il 31.12.2007
2. E’ ammesso tuttavia il tacito rinnovo per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno, in assenza di formale comunicazione di recesso inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno un mese prima della naturale scadenza.
Art. 6 – Controversie e Foro competente
1. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’Accordo Quadro o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.
3. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa sarà devoluta – in via esclusiva – alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 7 – Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte dovrà indirizzare all’altra Parte, in relazione al presente Accordo, dovrà essere inviata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tramite telegramma, telefax, email o lettera raccomandata a.r. direttamente presso:
• AceaElectrabel Elettricità S.p.A. X.xx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx Email: xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• ANACI xxx Xxxxxxxx 0/X 00000 Xxxx Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Art. 8 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. e successive modificazioni e/o integrazioni,
le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle informative, rispettivamente fornitesi. Pertanto, ciascuna di esse singolarmente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11, 20 e 22 della citata legge attesta il proprio consenso affinché venga effettuato dall’altra Parte il trattamento dei dati personali in suo possesso correlati alle esigenze del presente Accordo, ivi comprese le finalità commerciali e la comunicazione degli stessi secondo quanto descritto nelle menzionate informative.
2. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente accordo.
Art. 9 – Dichiarazione delle Parti
3. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dalla stessa.
4. Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo fra le parti e può essere modificato solo attraverso esplicito patto scritto. Ogni comportamento difforme dalle previsioni del presente Accordo, ancorché tollerato dalle Parti non costituirà modifica del Accordo medesimo.
5. Il presente Accordo è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola. In relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano, pertanto, applicazione.
Art. 10 – Divieto di cessione
1. E’ espressamente fatto divieto alle Parti di cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo preventiva pattuizione scritta tra le Parti stesse.
Art. 11 – Modifiche
1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.
Per accettazione ed approvazione
Roma,
Il Direttore Marketing & Sales Il Presidente
AceaElectrabel Elettricità S.p.A. ANACI Sezione di Roma
Xxx. Xxxxxxxx XXXXXX Xxxx. Xxxxx XXXXXX