SCHEDA
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Mondo dEL LaVoro
lavoro a chiamaTa
in sinTEsi
definiziOne | Contratto con il quale un lavo- ratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavora- tiva in modo discontinuo e in- termittente |
tipOlOgie di cOntrattO | Vi sono due tipologie di con- tratto: - con indennità di disponibilità - senza indennità di disponibilità |
ipOtesi sOggettiva che cOnsente la stipula del cOntrattO | Soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno) e con più di 55 anni di età |
ipOtesi Oggettiva che cOnsente la stipula del cOntrattO | Esigenze individuate dai Con- tratti Collettivi o, in caso di man- cata previsione contrattuale, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (vedere tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 da pag 3. della presente scheda). |
durata del cOntrattO | Può essere stipulato: - a tempo determinato - a tempo indeterminato |
limite tempOrale del cOntrattO | Con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il mede- simo datore di lavoro, per un pe- riodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effet- tivo lavoro nell’arco di tre anni solari. |
Obblighi particOlari rispettO agli altri cOntratti di lavOrO | Comunicazione preventiva della singola prestazione lavorativa (o ciclo di prestazioni) tramite il mo- dello UNI_Intermittente all’indi- xxxxx pec xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx |
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) - di- sciplinato dall’art. 13 all’art. 17 del D.Lgs. 81/2015 - è il contratto con il quale un lavoratore si pone a dispo- sizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermit- tente secondo le esigenze individuate dai contratti col- lettivi. In caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, i casi di utilizzo del contratto di lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso es- sere concluso con:
• giovani con meno di 24 anni di età (purché la pre- stazione sia svolta entro il venticinquesimo anno);
• persone con più di 55 anni di età.
Con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici eser- cizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (art. 13 comma 3 D.Lgs. 81/2015). In caso di superamento di detto limite il contratto si tra- sforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
L’INDENNITÀ
DI DISPONIBILITÀ
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con o senza indennità di disponibilità.
Nel caso venga stipulato senza indennità di disponibi- lità, il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chia- mata e durante i periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione lavorativa non matura alcun trattamento economico e normativo.
Nel caso in cui venga stipulato con l’indennità di di- sponibilità (art. 16 D. Lgs. 81/2015), il lavoratore ga- rantisce al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. A fronte di tale obbligo il da- tore di lavoro corrisponderà l’indennità mensile di di- sponibilità (comunque divisibile in quote orarie) stabilita dai CCNL o, in mancanza, dal Decreto del Mi- nistero del lavoro.
In caso di malattia o di altro evento che gli renda tem- poraneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il da- tore specificando la durata dell’impedimento. Durante detto periodo il lavoratore non matura il diritto all’inden- nità di disponibilità. Qualora il lavoratore non informi il datore di lavoro dell’impedimento sopravvenuto perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del CCNL.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la re- stituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
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L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo ed è sog- getta a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare.
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INSTAURAZIONE
E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A CHIAMATA
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Per poter instaurare un rapporto di lavoro a chiamata il datore di la- voro è tenuto:
• ad effettuare la comunicazione telematica al Centro per l’Impiego competente per territorio entro il giorno precedente l’inizio del rap- porto;
• far firmare al lavoratore il con- tratto di assunzione a chiamata prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
In caso di mancata comunicazione preventiva della chiamata tramite il modello UNI_Intermit-tente, la SANZIONE AMMINISTRATIVA è
pari ad un importo compreso tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
• La comunicazione preventiva di chiamata del lavoratore può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una comunicazione prima dell’inizio della prestazione o se il lavoratore non si presenta, entro le
48 ore successive (Circ. M. L. 20/2012). Nel caso in cui la comu- nicazione già inviata non venga modificata o annullata, la presta- zione lavorativa è da ritenersi effet- tuata ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione e dei contributi.
RETRIBUZIONE
Il lavoratore intermittente, per i pe- riodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, deve ricevere il trattamento economico previsto dal CCNL appli- cato.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore inter- mittente è riproporzionato in ragione dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto ri- guarda l’importo della retribuzione globale, nonché delle ferie e dei trat- tamenti per malattia, infortunio e congedo di maternità e parentale.
DIVIETI DI UTILIZZO DEL LAVORO A CHIAMATA
E’ vietato il ricorso al lavoro intermit- tente nei seguenti casi (art. 14 D.Lgs. 81/2015):
• sostituzione di lavoratori in scio- pero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto nei sei mesi prece- denti a licenziamenti collettivi che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stessa mansioni a cui si riferi- sce il contratto di lavoro intermit- tente;
• presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni del la- voro o riduzione dell’orario in re- gime di cassa integrazione guadagni che interessano lavora- tori adibiti alle mansioni a cui si rife- risce il contratto di lavoro intermittente;
• se il datore di lavoro non ha effet- tuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
COMPUTO DEL LAVORATORE IN- TERMITTENTE (art. 18 D.Lgs. 81/2015)
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrat- tuale, il lavoratore a chiamata è com- putato nell’organico aziendale in proporzione all’orario di lavoro effet- tivamente svolto nell’ambito di cia- scun semestre.
limite 400 giornate
Con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici eser- cizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermit- tente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo comples- sivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (art. 13 comma 3 D.Lgs. 81/2015).
In caso di superamento di detto limite il contratto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato e pieno.
annullamento della chiamata
La comunicazione preventiva di chiamata del lavo- ratore può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una comunicazione prima dell’inizio della prestazione o se il lavoratore non si presenta, entro le 48 ore successive (Circ. M. L. 20/2012).
Nel caso in cui la comunicazione già inviata non venga modificata o annullata, la prestazione lavo- rativa è da ritenersi effettuata ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione e dei contri- buti.
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Tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923
OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA
1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svol- gono mansioni che richiedono un'ap- plicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regola- mento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Xxxxxxxx, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci.
9. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci.
10. Personale addetto ai lavori di ca- rico e scarico, esclusi quelli che a giu- dizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di di- scontinuità
11. Cavallanti, stallieri e addetti al go- verno dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
12. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferro- vie interne degli stabilimenti.
13. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
14. Addetti ai centralini telefonici pri- vati.
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15. Personale degli ospedali, dei ma- nicomi, delle case di salute e delle cli- niche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei re- parti di isolamento per deliranti o am- malati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in ge- nere, per tutti quei casi in cui la limita- zione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta neces-
saria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
16. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il la- voro dei commessi di negozio sia di- chiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su con- forme parere delle organizzazioni pa- dronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro competente per ter- ritorio.
17. Personale addetto alla sorve- glianza degli essiccatoi.
18. Personale addetto alla sorve- glianza degli impianti frigoriferi.
19. Personale addetto alla sorve- glianza degli apparecchi di solleva- mento e di distribuzione di acqua potabile.
20. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidi- mento di edifici pubblici e privati.
21. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottiglia- mento, imballaggio e spedizione.
22. Personale addetto ai servizi di ali- mentazione e d'igiene negli stabili- menti industriali.
23. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o cu- stodia).
24. Xxxxxxxx, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di cen- tomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei xxxxxxxx e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su con- forme parere delle organizzazioni pa- dronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro competente per ter- ritorio.
25. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
26. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
27. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauli-
che.
28. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
29. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio del- l'Ispettorato del lavoro, nella partico- larità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il la- voro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, xxxxxx- che e vetrerie.
30. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle mac- chine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manu- tenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio del- l'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui al- l'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
31. Personale addetto alla sorve- glianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentra- zione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimi- che, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro, non rivestano i ca- ratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi del- l'acqua;
g) degli apparecchi per la compres- sione e liquefazione dei gas.
32. Personale addetto alle gru.
33. Capistazione di fabbrica e perso- nale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
34. Personale addetto alla manuten- zione stradale.
35. Personale addetto esclusiva- mente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli auto- clavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elet- trolitico.
36. Personale addetto all'industria della pesca.
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35. Impiegati di albergo le cui man- sioni implichino rapporti con la clien- tela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi ad- detti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non ab- biano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro, manchino man- chino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
36. Operai addetti alle pompe stra- dali per la distribuzione della ben- zina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'indu- stria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la se- gatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio del- l'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regola-
mento 10 settembre 1923, n. 1955.
38. Interpreti alle dipendenze di al- berghi o di agenzie di viaggio e turi- smo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra na- tura e coloro le cui prestazioni, a giu- dizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carat- tere discontinuo del lavoro.
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto esclusiva- mente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifi- che nelle aziende o istituti che xxxxxx- xxxx sieri.
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità` del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui al- l'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni disconti-
nue o di semplice attesa o custodia).
43. Artisti dipendenti da imprese tea- trali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineope- ratori, cameramen recording o teleo- peratori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di va- pore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispet- torato del lavoro.
45. Operai addetti presso gli aero- porti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della di- scontinuità.
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei sin- goli casi, riconosciuto il carattere di- scontinuo del lavoro.
indirizzo PEc comunicazioni lavoro a chiamata
JoB aPP la Tua aPP PEr i conTraTTi a chiamaTa | ||
L’app Lavoro intermit- tente permette alle aziende di comunicare in | ||
modo semplice e rapido le chiamate per prestazioni di lavoro intermittente. L’app Lavoro intermittente ha inoltre altre funzionalità che permettono di: • ricercare le comunicazioni inserite • annullare le chiamate inviate pEr Maggiori inForMazioni E pEr L’aTTiVazionE dEL sErVizio ConTaTTarE: UFFiCio paghE Tel. 0173/226611 |
Il modello UNI_Intermittenti deve essere inviato (prima di ogni prestazione lavora- tiva o ciclo di prestazioni) al seguente nuovo indirizzo di posta elettronica certi- ficata:
xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx
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Il modello UNI_Intermittenti deve essere:
• scaricato dai siti sopra indicati
• salvato nel proprio pc
• aperto con il programma Acrobat Rea- der
dopo averlo compilato premere il pul- sante genera XML e invia via email pre- sente sul modello stesso in basso a sinistra