REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
REP. N° del
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MANEGGIO POLIFUNZIONALE "SAN XXXXXXXXXX"
C.I.G. Z7F190B189
L'anno duemilasedici (2016) il giorno ................ (.......) del mese di .........................
in Villanovafranca, nella sede comunale, innanzi a me Dr. XXXXX XXXXXXX, Se- gretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono personalmente presentati:
1. Il Xxx. XXXXX XXXXXXX, nato a Oristano il 29.05.1980, C.F. PRC VLR 80E29 G113C responsabile del servizio tecnico del Comune di Villanovafranca, domiciliato per l’incarico nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta (Codice Fiscale 00517980926);
2. il sig. ............................, nato a .................. (.........) il il quale in-
terviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Impresa
.........................................................., (P. IVA ).
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Xxxxxxx sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente d'accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell’art. 48 della legge 16/02/1913, N° 89.
PREMESSO
Considerato che il Comune di Villanovafranca è proprietario di una struttura destinata a maneggio in località Pranu Scalitta;
Dato atto che l'ultima procedura di assegnazione, a seguito di bando di concessione con procedura aperta, è andata deserta;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 19.02.2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 14.03.2016;
□ Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 57 del 17.03.2016 di approvazione del bando di gara e indizione procedu- ra aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in concessione della gestione del maneggio polifunzio- nale comunale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantag- giosa, espressa anche in termini di prezzo superiore a quello posto a base d'asta di €. 1.200,00 annuali per la durata di 9 anni rinnovabili;
□ Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°
........... del ..................... di aggiudicazione definitiva del servizio di
gestione del maneggio polifunzionale alla ...........................................
per l'importo annuo di €. .........................,00 pari ad un rialzo del
...........................%, per la durata di 9 anni rinnovabili;
□ che in data ........................ il RUP e il legale rappresentante dell’impresa
.........................................., hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del ser- vizio;
□ che si addiviene alla stipulazione del presente contratto che, unitamente al- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara
................................................ e al capitolato speciale d'appalto, rappre-
senta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti;
Tutto ciò premesso approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in esecuzione dei predetti atti amministrativi, i detti comparenti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Il Comune di Villanovafranca, come sopra rappresentato, concede alla società così come sopra generalizzata la gestione
della struttura anzidetta;
ART. 2 – La società , per mezzo del suo legale rap-
presentante dichiara di accettare la suddetta concessione e di rispettare tutte le clausole e condizioni appresso descritte;
ART. 3 - La presente concessione ha validità 9 (nove) anni dalla data di stipu- la del contratto eventualmente rinnovabili ad insindacabile giudizio dell'Am- ministrazione Comunale;
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare il rapporto di conces- sione nel caso in cui non vengano rispettati da parte del concessionario gli impegni assunti con regolare contratto, ovvero nei casi di gestione non con- forme a quanto previsto dalla concessione.
Le violazioni degli obblighi assunti dal concessionario sono formalmente con- testate dall’amministrazione. Il concessionario, entro 3 giorni dalla contesta- zione, può presentare controdeduzioni in merito alle contestazioni. Decorso tale termine, o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano ritenute valide, l’amministrazione potrà provvedere:
- alla revoca dell’assegnazione, secondo la procedura prevista per il mancato pagamento, entro i termini, del canone e nei casi di grave violazione degli obblighi assunti;
- alla applicazione di una penale, di Euro 100,00 per ogni violazione contesta- ta, in detrazione dalla cauzione, nei casi di violazione più lieve degli obblighi assunti.
L’assegnatario può recedere dalla convenzione dando comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, con almeno tre mesi di preavviso. Alla scadenza del periodo di gestione tutte le attrezzature e i locali di proprietà del Comune di Villanovafranca devono essere restituiti in perfetto stato di efficienza, senza che nessuna pretesa economica possa essere accampata dal concessionario per le eventuali manutenzioni apportate a seguito di apposito verbale redatto in contraddittorio con i funzionari del Comune. In tale circostanza verrà incame- rata la cauzione definitiva e applicata una penale pari a € 200,00.
ART. 4 - Sono posti a carico del gestore :
□ Pagamento del canone annuo di gestione (€ ,00 IVA esclusa);
□ la custodia dell’impianto;
□ la pulizia dell’intera struttura, da effettuarsi almeno quotidianamente;
□ la responsabilità gestionale;
□ il pagamento delle utenze;
□ la manutenzione ordinaria dell’impianto intesa come l’insieme di tutti gli interventi da attuare con continuità temporale al fine di conservare l’impianto nelle migliori condizioni di efficienza e di funzionalità e di garantire l’ottimale utilizzo della struttura e la sicurezza degli utenti (a titolo esemplificativo si indicano: riparazioni, sostituzioni, interventi di adeguamento, verniciature e tinteggiature, verifiche periodiche, cura delle aree verdi pertinenti la struttura, ecc.);
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell’impianto, il
concessionario si obbliga a fornire annualmente all’Amministrazione comu- nale:
□ il nominativo del responsabile dell’impianto;
□ una relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell’impianto al- lo stato attuale nonché le proposte di intervento per l’anno successivo;
□ il programma di attività, nonché una relazione sull’attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto: tali documenti, su specifica richiesta, potranno essere discussi anche dalla competente commissione consiliare. L’Amministrazione Comunale potrà comun- que effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, ve- rifiche sull’impianto, con diritto inoltre di visionare i documenti con- tabili riguardante la corretta applicazione delle norme stabilite.
□ la formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui al D.Lgs n° 81/2008 sia in relazione all’impianto che all’attività esercita- ta;
□ la polizza di responsabilità civile per danni a persone e cose.
Il Concessionario potrà eseguire nell’impianto interventi che rivestano carat- tere di urgenza la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il normale utiliz- zo dell’impianto stesso. A tal riguardo, previa presentazione di idonea e moti- vata richiesta al Comune e accertata l’indisponibilità di quest’ultimo alla ese- cuzione totale o parziale degli interventi necessari, saranno concertate le mo- dalità tecniche d’intervento, il connesso piano economico e la formale ricon- duzione dell’onere relativo. La realizzazione dell’intervento dovrà comunque essere conforme nell’iter procedimentale alla vigente normativa in materia di opere pubbliche.
Il Concessionario potrà altresì realizzare nell’impianto opere di miglioria e/o interventi complementari a condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate dal Comune, che gli oneri relativi siano a totale carico del Con- cessionario e che la proprietà di tali opere sia trasferita al Comune alla sca- denza della concessione di affidamento in gestione dell’impianto.
Ogni opera necessaria per poter ottenere eventuali autorizzazioni o nulla osta rimane a carico dell'aggiudicatario che nulla potrà avanzare nei confronti della Stazione Appaltante. Le strutture infatti vengono consegnate e accettate senza riserva alcuna nello stato in cui si trovano; di tale disposizione verrà redatta apposita dichiarazione all'atto del sopralluogo nei luoghi della concessione già in fase di partecipazione alla gara in oggetto.
Il Gestore inoltre assume a proprio carico l’onere di porre in essere le sottoin- dicate prescrizioni:
□ .................................................................
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’intero impianto o parte di esso per un massimo di 10 giorni, nel corso dell’anno, per manifesta- zioni o attività che verranno poste in essere direttamente o indirettamente dal- la stessa. Resta inteso che l’utilizzazione sarà preventivamente concordata con il gestore e che l’utilizzo non potrà essere superiore ai tre giorni consecu- tivi.
Per dette utilizzazioni la ditta non potrà pretendere nessun rimborso fermo re- stando che la responsabilità di eventuali danni ricadrà sull’utilizzatore dell’impianto.
L’Amministrazione si riserva di accedere alla struttura per effettuare interven- ti di manutenzione straordinaria e di concordare con il gestore le modalità che
arrechino minor disagio alla gestione.
Ogni opera necessaria per poter ottenere eventuali autorizzazioni o nulla osta rimane a carico dell'aggiudicatario che nulla potrà avanzare nei confronti della Stazione Appaltante. Le strutture infatti vengono consegnate e accettate senza riserva alcuna nello stato in cui si trovano.
ART. 5 - La società concessionaria ha stipulato:
□ polizza assicurativa n° ..................... del tramite
...................................................., con massimale di rischio pari a € 1.000.000,00 che garantiscano il Comune di Villanovafranca sull'immobile, gli impianti e gli arredi contro il rischio di furto, danneggiamento, atti vanda- lici e incendi.
□ Il ritardo o l'inadempienza comporta la risoluzione contrattuale anche senza il preavviso e senza alcun diritto risarcitorio.
□ Polizza di Responsabilità civile verso terzi con massimale pari a € 2.500.000,00, ricomprendente tra i terzi anche il Comune quale Ente proprie- tario dei beni mobili e immobili della struttura;
□ Cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° del
...................... tramite ...................................................., dell'importo di €
....................... a garanzia delle obbligazioni assunte dal concessionario nei confronti di questo ente (ex art. 113 del D.Lgs n° 163/2006);
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colpo- so, dovesse derivare all’Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere, altresì, estraneo il Comune (che pertanto sarà esonerato da obblighi e respon- sabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano
a contratti e forniture per l’esercizio, sia che attengano a rapporti con gli uten- ti.
ART. 6 - Prima dell'inizio delle attività, verrà redatto un processo verbale di conse- gna contenente la analitica descrizione dei beni ed il loro stato. Alla scadenza del contratto questo inventario sarà verificato con altro processo verbale e saranno ad- debitati i beni danneggiati escluso l'usura normale.
ART. 7 - Qualora in Comune non fosse in grado di assicurare la fornitura e/o la so- stituzione di arredi ed impianti anche parzialmente, la ............................................
può prevedere di acquistarli e/o integrarli.
In questo caso il Comune potrà riconoscergli un abbuono sul canone annuale in misura da concordare e senza che la società possa vanta-
re alcun diritto.
In ogni caso l'arredamento, anche se fornito dal gestore, dovrà essere preven- tivamente autorizzato dal Comune.
Alla scadenza del contratto, anche se anticipato, il gestore avrà l'obbligo del ritiro, entro i 30 giorni successivi alla data di preavviso, di arredi, attrezzi e impianti di sua proprietà.
Qualora non provvedesse a tale ritiro, il Comune avrà facoltà di accedere u- gualmente nei locali e nelle strutture e affidare ad altro soggetto, l'incarico di gestione, il quale potrà gratuitamente utilizzare i beni sino al ritiro da parte della società uscente e senza responsabilità alcuna né a carico del Comune né a carico della società subentrante per eventuali danni o ammanchi.
ART. 8 - Il Comune attraverso il suo rappresentante o suoi incaricati può accedere alle strutture e nei locali per verifiche sui beni e sulla gestione in merito a tempi e modalità esecutive. L'accesso deve essere previamente concordato con il gestore. Le
xxxxxx non potranno essere sostituite senza che venga rilasciata copia e senza l'auto- rizzazione comunale.
ART. 9 - la società concessionaria non potrà modificare la destinazione dei beni né le disposizioni degli arredi e impianti senza preventiva autorizzazione del Comune. ART. 10 - La società concessionaria può intervenire in lavori e spese di competenza del Comune solo previa autorizzazione e, salvo diversi patti del momento, senza di- ritto a rivalersi sul Comune.
ART. 11 - La società concessionaria è tenuta a comunicare modifiche dello stato soggettivo e dei singoli soci.
ART. 12 - E' vietato subappaltare servizi, anche solo in parte, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
ART. 13 - Il Comune non può revocare il servizio di gestione se non per gravissimi motivi che possano determinare una protratta e immediata interruzione del servizio o gravi danni alle strutture di cui agli articoli precedenti ed immettersi con decorrenza immediata nel possesso di tutti i beni ivi esistenti.
ART. 14 - Il Comune di riserva di disdire o in caso di incuria dell'immobile,
per giusta causa o qualora l'attività dovesse essere chiusa per provvedimento dell'autorità di P.S. o giudiziaria.
ART. 15 - Il Comune si riserva, dopo un anno di esperimento, e qualora, a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, dopo due anni, di valutare e rivedere i termini del presente contratto per quanto riguarda il canone, la vali- dità economica della gestione e il rispetto degli indirizzi generali che l'Ammi- nistrazione darà allo scopo di conciliare gli interessi gestionali della struttura con quelli generali del Comune.
ART. 16 - Il canone annuale da pagare è stabilito in € ,00 (IVA e-
sclusa). Esso dovrà essere versato entro il 31 Dicembre di ogni anno senza possibilità di proroghe o rinvii e senza che sia necessaria alcuna comunica- zione da parte del Comune.
Tale canone è rivalutabile in più dopo l'accertamento sperimentale di cui al- l'art. 15 e non potrà comunque superare il 5% dell'intero giro di affari riferito all'esercizio precedente e desumibile dall'imponibile della dichiarazione IVA o dalla denuncia dei redditi.
Il mancato pagamento del canone nei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca dell’assegnazione. L’amministrazione che intende dispor- re la revoca provvede a notificare, a mezzo raccomandata A/R, la contesta- zione sul mancato pagamento, assegnando un termine di 7 giorni al conces- sionario per regolarizzare il pagamento.
Decorsi inutilmente i sette giorni, è disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione.
ART. 17 - L'appaltatore è obbligato:
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto na- zionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il set- tore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ- denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normati- va;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni do- vute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con ri- serva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in
corso d’opera.
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.
Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro ,00 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto
alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.
ART. 18- Qualunque controversia derivante dall’applicazione del presente contrat- to, non definita in via amministrativa, verrà deferita al giudizio del giudice territoria- le competente per valore e territorio.
ART. 19 - Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti do- cumenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
□ l'offerta tecnica ed economica del concessionario
□ le polizze di garanzia;
Il presente atto è stato dattiloscritto in undici pagine e fin qui della dodicesima da persona di mia fiducia ai sensi di legge io, Segretario Comunale, ho ricevuto il pre- sente atto, da me letto ai costituiti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volon- tà, dispensandomi dalla lettura degli atti dei quali prendono visione e confermano l’esattezza.
PER L’AMMINISTRAZIONE PER IL CONCESSIONARIO
XXX. XXXXXXX XXXXX .......................
FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
XXXX. XXXXX XXXXXXX
FIRMATO DIGITALMENTE