CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
Servizi Intercomunali Veronapianura X.X.XX. s.r.l.
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA URGENTE DI UN AUTOCOMPATTATORE USATO A CARICAMENTO POSTERIORE - CIG 7503735602
INDICE
PREMESSA 3
ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA 3
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 3
ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 3
ART. 5 - RELAZIONE TECNICA DA PRESENTARE 7
ART. 6 - PREZZO OFFERTO 9
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA 9
ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - PENALITÀ PER RITARDI 10
ART. 9 - COLLAUDO PROVVISORIO DELLA FORNITURA 10
ART. 10 - PAGAMENTI 11
ART. 11 - GARANZIA E MANUTENZIONE DEL MEZZO 11
ART. 12 - COLLAUDO DEFINITIVO 11
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI 11
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO 12
ART. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
ART. 18 - REQUISITI E PRESTAZIONI MINIME DELL’AUTOCOMPATTATORE NON DEROGABILI 14
PREMESSA
Le presenti norme regolano la fornitura da eseguirsi da parte dell’Impresa aggiudicatrice, che per brevità viene in seguito denominata "Fornitore", a favore di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. che per brevità viene in seguito denominata "Società" o “SIVE” ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.
ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autocompattatore usato a caricamento posteriore per la raccolta di rifiuti urbani, certificato CE, avente cassone di volume utile minimo di 24 mc .
Per una più dettagliata descrizione e l’indicazione delle caratteristiche tecniche minime non derogabili, si rimanda agli artt. 5 e 18 del presente Capitolato Speciale d’Oneri.
L’automezzo fornito dovrà essere costruito a perfetta regola d'arte ed essere conforme alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Oneri ed inoltre dovrà trovarsi in stato di conservazione compatibile con la data della sua prima immatricolazione e con un suo corretto utilizzo fin da tale data.
Il Fornitore è responsabile degli automezzi allestiti ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.
La fornitura ha carattere d’urgenza per la necessità di sostituzione di un mezzo resosi indisponibile ed il prossimo aumento dei servizi da svolgere.
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo della fornitura sarà quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, comunque non superiore ad € 90.000,00 (Euro novantamila/00), comprensivo della fornitura dell'autocompattatore reso presso il rimessaggio della Società in Comune di Cerea (VR), di certificazione e manuali come descritto nei successivi articoli, di un corso di istruzione e formazione all’uso del personale della Società.
Restano a carico della Società l’ I.V.A. ed i costi per il passaggio di proprietà .
Nella formulazione del prezzo, il Fornitore dovrà tenere conto di tutti quegli oneri cui sarà soggetto, desumibili dal presente Capitolato Speciale d’Oneri o dagli altri documenti di gara, imputabili alla particolare natura della fornitura.
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura i documenti di seguito puntualmente individuati:
1) il Capitolato Speciale d’Oneri;
2) la Relazione Tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore.
3) il modello 2 offerta economica sottoscritto e presentato in sede di gara dal Fornitore.
ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,con applicazione del metodo aggregativo-compensatore tramite la seguente formula:
C(a)= ∑n C (a)i = ∑n [ Wi * V(a)i ] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
C(a) i = indice di valutazione del requisito ( i ) dell’offerta (a)
n = numero totale di requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito ( i )
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta ( a) , variabile tra 0 e 1, rispetto al requisito (i)
∑n = sommatoria estesa agli n requisiti
Nel seguito sono definiti i tre requisiti (n=3) , ovvero gli elementi di valutazione parametrati, con i relativi pesi e le modalità di attribuzione dei coefficienti di prestazione dell’offerta V(a)i che saranno assegnati con arrotondamento alla terza cifra decimale.
PARAMETRI QUANTITATIVI W
a) Offerta economica | punteggio massimo | 10 |
b) Prolungamento garanzia | punteggio massimo | 15 |
PARAMETRI QUALITATIVI
c) Caratteristiche tecniche punteggio massimo 75
I punteggi saranno assegnati con i seguenti criteri:
a) Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere espressa quale ribasso percentuale unico sul prezzo a base d’asta. Il ribasso percentuale deve essere espresso con tre cifre decimali ( esempio 1,234 % ) .
Per la determinazione del punteggio il coefficiente di ciascuna offerta economica verrà calcolato tramite la seguente formula
V(a)1 = X * Ra/Rsoglia | per | Ra ≤ | Rsoglia | |
V(a)1 = X + (1-X)* [ ( | Ra – Rsoglia ) / (Rmax – Rsoglia ) ] | per | Ra > | Rsoglia |
dove: |
X=0,80
Ra ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) in esame Rmax ribasso percentuale massimo offerto da un concorrente Rsoglia media aritmetica dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti
ed il punteggio assegnato al concorrente (a) sarà pari a
C(a) 1 = 10 * V(a)1
b) Prolungamento garanzia
Per il prolungamento della garanzia oltre al periodo minimo obbligatorio di 6 mesi, alle condizioni dell’art. 11 del presente Capitolato Speciale d’Oneri, saranno assegnati fino ad un massimo di 15 punti valutando come segue il coefficiente della prestazione:
Durata complessiva garanzia (mesi) V(a)2
6 0
9 0,15
12 0,30
15 0,45
18 0,60
21 0,80
24 1,00
ed il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a
C(a) 2 = 15 * V(a)2
Si precisa che la durata della garanzia offerta dovrà essere espressa unicamente con uno dei valori fissi ( espressi in mesi ) della tabella di cui sopra.
c) Caratteristiche tecniche
La valutazione di questo elemento “qualitativo” sarà effettuata dalla Commissione di Xxxx sulla scorta della relazione tecnica di cui al successivo art. 5 presentata da ciascuna ditta concorrente.
E’ comunque facoltà della Commissione di Gara effettuare una visita presso la sede dei concorrenti per visionare i mezzi oggetto d’offerta: le risultanze della visita saranno in tal caso considerate dalla Commissione per la formazione del proprio giudizio in merito al presente punto
c) caratteristiche tecniche .
Il punteggio assegnato, fino al massimo di 75 punti , sarà suddiviso nei seguenti sei sub-criteri:
1. Prima immatricolazione autoveicolo ( max 25 punti )
Si intende che il periodo di prima immatricolazione dell’autocompattatore offerto deve coincidere con la data di allestimento del mezzo , non considerando accettabile l’offerta di mezzi per il quale il nuovo allestimento è stato predisposto su autoveicoli già usati.
In funzione del periodo della data di prima immatricolazione sarà attribuito il seguente coefficiente della prestazione:
Data prima immatricolazione V1(a)3
dal | al | |
1/1/2012 | 31/12/2012 | 0 |
1/1/2013 | 31/12/2013 | 0,1 |
1/1/2014 | 30/6/2014 | 0,2 |
1/7/2014 | 31/12/2014 | 0,30 |
1/1/2015 | 30/6/2015 | 0,40 |
1/7/2015 | 31/12/2015 | 0,50 |
1/1/2016 | 30/6/2016 | 0,60 |
1/7/2016 | 31/12/2016 | 0,70 |
1/1/2017 | 30/6/2017 | 0,80 |
1/7/2017 | 31/12/2017 | 0,90 |
Successivo al | 31/12/2017 | 1,0 |
ed il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a
C1(a) 3 = 25 * V1(a)3
2. Volume utile dell’automezzo ( max 12 punti )
Qualora l’automezzo proposto presenti un maggior volume utile rispetto al minimo richiesto di 24 mc sarà attribuito un punteggio ( fino ad un massimo di 12 punti ) calcolato con:
C2(a) 3 = 12* V2(a)3
dove il coefficiente della prestazione V2(a)3 è così calcolato
Volume utile | V2(a)3 | |
da mc | a mc | Xxxxx. |
24,00 | 24,40 | 0,000 |
24,41 | 24,80 | 0,200 |
24,81 | 25,20 | 0,400 |
25,21 | 25,60 | 0,600 |
25,61 | 26,00 | 0,800 |
oltre 26,00 | 1,000 |
3. Maggior portata utile ( max 5 punti )
Qualora l’automezzo proposto presenti una maggior portata utile rispetto al minimo richiesto di
10.000 Kg sarà attribuito un punteggio ( fino ad un massimo di 5 punti ) calcolato con:
C3(a) 3 = 5*V3(a)3
dove il coefficiente della prestazione V3(a)3 è così calcolato
Portata utile | V3(a)3 | |
da Kg | a Kg | Coeff. |
10.000 | 10.250 | 0,000 |
10.251 | 10.500 | 0,200 |
10.501 | 10.750 | 0,400 |
10.751 | 11.000 | 0,600 |
11.001 | 11.250 | 0,800 |
Oltre 11.250 | 1,000 |
4. Autotelaio ( max 10 punti )
Valutando le caratteristiche dell’autotelaio proposto sarà attribuito un punteggio fino al massimo di 10 punti.
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a
C4(a) 3 = 10*V4(a)3
ed il coefficiente della prestazione V(a4)3 sarà determinato attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, sulla scorta della relazione tecnica di cui al successivo art. 5 , secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Giudizio | V4(a)3 |
ottimo | 1,00 |
buono | 0,80 |
discreto | 0,60 |
sufficiente | 0,40 |
accettabile | 0,20 |
inadeguato | 0,00 |
5. Allestimento e attrezzatura ( max 16 punti )
Valutando le caratteristiche dell’allestimento e dell’attrezzatura proposta sarà attribuito un punteggio fino al massimo di 16 punti .
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a
C5(a) 3 = 16*V5(a)3
ed il coefficiente della prestazione V5(a)3 sarà determinato come previsto al precedente punto 4.
6. Dotazione particolari e/o aggiuntive ( max 7 punti )
Per le dotazioni particolari e/o aggiuntive sarà attribuito fino al massimo di 7 punti. Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà pari a
C6(a) 3 = 7*V6(a)3
ed il coefficiente della prestazione V6(a)3 sarà determinato sommando i contributi V’ 6(a)3 di seguito riportati per ciascuna dotazione se prevista:
Giudizio | V’ 6(a)3 |
Voltabenne per benne da 7 mc | 0,50 |
Sospensioni pneumatiche su assi posteriori | 0,50 |
I punteggi complessivi conseguiti da ciascun concorrente per il requisito c) Caratteristiche tecniche , dati dalla somma dei 6 punteggi Cj(a) 3 per i suddetti sub-criteri, saranno riproporzionati, assegnando il valore massimo ( 75 punti ) al concorrente che ha raggiunto il punteggio più alto e proporzionando a questo valore gli altri punteggi.
ART. 5 - RELAZIONE TECNICA DA PRESENTARE
Alla documentazione di gara deve obbligatoriamente essere allegata la Relazione Tecnica , allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per valutazioni di cui al punto c) del precedente articolo 4.
La Relazione Tecnica può essere composta da un massimo di 15 facciate A4 , ognuno con un massimo di 50 righe con carattere non inferiore a 10 , entro le quali devono essere compresi eventuali estratti dei manuali di autoveicolo od attrezzatura, nonché le foto d’insieme o dei particolari del mezzo proposto.
Solamente per disegni e schemi grafici è possibile sostituire il formato A4 con formato A3, restando fisso il numero complessivo di 15 facciate.
Indici, copertine, cataloghi rientrano nel computo del numero di fogli di cui sopra e pertanto è opportuno non allegarli se non necessari per la individuazione del mezzo proposto.
La Relazione Tecnica deve contenere tutte le informazioni necessarie alla completa individuazione della macchina proposta dal Fornitore.
In particolare devono necessariamente essere previsti i documenti e dati di seguito riportati:
1) Copia della carta di circolazione
2) Copia della certificazione CE dell’attrezzatura con le norme di riferimento per la costruzione
3) Descrizione autotelaio
Si deve allegare la scheda tecnica ( anche in estratto ) dell'autotelaio e comunque dichiarare almeno i seguenti dati:
• Marca e tipo autotelaio ;
• Portata complessiva a terra;
• Passo, ingombri, sbalzo, diametro sterzata:
• Cilindrata, potenza e coppia motore;
• Cambio;
• Sospensioni;
• Caratteristiche dell’impianto frenante;
• Alimentazione;
• Livello emissioni scarichi e sistema di abbattimento;
• Sistema di raffreddamento;
• Descrizione cabina e postazione di guida;
• Sistema di riscaldamento e ventilazione ( ed eventuale condizionamento ) della cabina;
• Presa di forza
Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre informazioni necessarie per la completa individuazione dell’autotelaio offerto, evidenziando dotazioni aggiuntive, particolarità costruttive e requisiti che si ritengono peculiari e che meglio definiscono o valorizzano l’autotelaio proposto.
4) allestimento e attrezzatura
Le informazioni minime da fornire relative all’allestimento sono quelle descritte nel seguito:
• Portata utile al netto dell’allestimento;
• Forma, dimensioni e volume utile del cassone e della bocca di carico ( Si precisa che il volume del cassone è da intendersi con esclusione della bocca di carico )
• Materiali impiegati, spessori e sistema di costruzione del cassone, della tramoggia e del portellone specificando in particolare il materiale utilizzato per il fondo di cassone e la tramoggia ( necessariamente acciaio antiusura con durezza Brinell di almeno 300 HB )
• Descrizione del sistema di compattazione;
• Modalità di scarico del cassone pieno;
• Descrizione dei sistemi di aggancio e di svuotamento di cassonetti e bidoni;
• Eventuale possibilità di aggancio e scarico di benne da 7 mc della tipologia allegata in calce al presente Capitolato;
• Sistemi di raccolta e tenuta liquidi;
• Descrizione sistemi di comando dell’attrezzatura e dei cicli impostati o impostabili per il funzionamento;
• Eventuale scomparto esterno per contenimento di altre frazioni;
• Altre dotazioni previste (faro rotante, fari di lavoro, ecc. ) o aggiuntive rispetto le minime richieste.
Devono essere inoltre descritti tutti i sistemi e dispositivi di sicurezza previsti, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 1501-1 o dichiarando quella di riferimento per il periodo di costruzione del mezzo offerto, evidenziando quelli ridondanti rispetto alle prescrizioni della norma.
Le informazioni minime da fornire relative ai sistemi di sicurezza sono:
• Dimensioni e tipologie delle pedane e sistema di ritenuta del personale in pedana;
• Sistema di sicurezza adottato per marcia e/o retromarcia con uomo in pedana;
• Sistemi di segnalazione adottati per mezzo al lavoro e/o in retromarcia ;
• Dotazioni di sicurezza per operazioni di carico e scarico;
• Sistemi di visualizzazione sia in fase di guida che di lavoro;
• Sistemi di stabilizzazione per operazioni di scarico;
• Sistema di sicurezza per pulizia cassone e attrezzatura;
• Dispositivi di sicurezza del sistema oleodinamico di compattazione.
In generale, dovranno inoltre essere fornite tutte le altre informazioni necessarie per la completa individuazione dell’attrezzatura offerta, evidenziando particolarità costruttive e requisiti che si ritengono peculiari e che meglio definiscono o valorizzano l’attrezzatura proposta. In particolare dovranno essere dettagliatamente descritte eventuali dotazioni aggiuntive comprese nel prezzo a corpo offerto.
5) Descrizione dello stato del mezzo e delle attrezzature
Si richiede di indicare:
• Utilizzo del mezzo nel periodo di vita ( noleggio a lungo termine , in uso a ditta pubblica e/o privata, ecc. )
• Chilometraggio alla data dell’offerta
• Ore d’utilizzo rilevate e/o stimate alla data dell’offerta
• Stato di conservazione del fondo della tramoggia (*)
• Stato di conservazione di pattini e boccole di pala e carrello (*)
• Stato di conservazione dei pattini del piatto di espulsione (*)
• Stato di conservazione di fondo cassone (*)
• Stato di conservazione del piatto di espulsione (*)
• Flangiatura tra controtelaio ed allestimento
Tali dati sono richiesti al fine di valutarne la congruità rispetto alla data di prima immatricolazione e costituiranno riferimento contrattuale per l’aggiudicatario.
(*) questo dato può essere espresso anche come stima delle ore di utilizzo prima di una manutenzione straordinaria dell’elemento strutturale
La Relazione Tecnica potrà essere costituita in tutto o in parte anche da depliant commerciali
dell’autoveicolo e/o dell’attrezzatura, eventualmente integrate da schede con i dati mancanti: in ogni caso restano fissi i limiti dimensionali della relazione fissati nel presente articolo.
Qualora la relazione dovesse superare i limiti dimensionali previsti (n. 15 facciate) la Commissione procederà d’ufficio ad escludere le parti eccedenti assumendo prioritariamente le seguenti parti della relazione nell’ordine indicato:
1. Carta di circolazione
2. Certificato CE dell’attrezzatura
3. Descrizione allestimento ed attrezzature
4. Autotelaio
e formando le proprie decisione esclusivamente sulla base della relazione così ridefinita.
Per tutte le informazioni o i dati non riportati nella Relazione Tecnica saranno considerate caratteristiche pari alle minime richiesti o ai valori minimi degli standard usuali per autocompattatori.
ART. 6 - PREZZO OFFERTO
Il prezzo della fornitura è quello ricavato dall’applicazione all’importo a base d’asta del ribasso unico presentato in sede di gara dall’aggiudicatario.
Tale prezzo è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.
Il prezzo é comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
• fornitura dell’automezzo proposto, reso funzionante presso il cantiere X.X.XX. di Cerea;
• garanzia, non inferiore a 6 mesi dalla data di consegna, e comunque pari al maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara;
• corso di formazione, della durata minima di 2 ore, svolto presso lo stesso cantiere X.X.XX. di Cerea in orario e giorni a scelta della Società;
• fornitura di manuali per l’uso e la manutenzione dell’automezzo ( sia autoveicolo che attrezzatura ), redatti nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare della Direttiva 2006/42/CEE;
• fornitura del certificato CE dell’attrezzatura.
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale d’Xxxxx e negli altri documenti costituenti il contratto si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza.
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto.
Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 .
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società.
La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società.
Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri.
Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società.
La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.
ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - PENALITÀ PER RITARDI
Il mezzo deve essere consegnato entro 15 giorni dalla stipula del contratto.
Si evidenzia che ad esito della procedura di gara sarà disposta l’aggiudicazione e da tale data decorrerà il termine dilatorio di 35 giorni previsto all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ricordando che in caso di presentazione di unica offerta non è peraltro previsto il suddetto termine dilatorio.
È intenzione della Società di far decorrere il tempo utile per l’esecuzione della fornitura anche prima dell’avvenuta stipula del contratto, e qualora necessario per esigenze operative anche prima della scadenza del termine dilatorio (se previsto) di cui al precedente comma. Dopo la scadenza di tale termine, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, anche solo via PEC, del giorno da cui decorre il tempo utile fissato per il completamento della Fornitura.
Con la partecipazione alla gara, il Fornitore accetta la possibilità che l’esecuzione della fornitura possa avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.
La fornitura si intende completata ad avvenuta consegna in cantiere di Cerea (VR) dell’automezzo e di tutta la documentazione prevista e a completamento del corso di formazione previsto .
Dell’avvenuta e completata consegna si darà conto tramite sottoscrizione di verbale da parte del direttore dell’esecuzione del contratto ( di seguito indicato come direttore dell’esecuzione ).
Solo con l’avvenuta sottoscrizione di tale verbale, l’automezzo sarà preso in carico dalla Società.
La firma di documenti di trasporto, o del verbale di cui al precedente comma, da parte del personale o di collaboratori della Società non costituisce atto di accettazione dell’automezzo, che si intenderà accettato solo ad esito positivo del collaudo provvisorio di cui al successivo articolo.
Per ogni giorno naturale di ritardo nel completamento della fornitura sarà applicata una penale pari a
€ 80 (euro ottanta)
Il ritardo nel completamento della fornitura superiore a 30 giorni, darà titolo alla Società di risolvere il contratto per grave inadempienza senza necessità di una formale diffida.
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso il Fornitore, da parte della Società, per i danni causati per qualsiasi titolo, dai ritardi verificatisi.
ART. 9 - COLLAUDO PROVVISORIO DELLA FORNITURA
Accertato con le modalità di cui al precedente articolo 8 il completamento della fornitura, il direttore dell’esecuzione procederà entro tre giorni, alle verifiche del regolare funzionamento dell’ automezzo e della sua rispondenza alle specifiche di Capitolato , di contratto e dell’offerta.
Qualora fossero rilevate delle carenze il direttore dell’esecuzione assegnerà al Fornitore un periodo idoneo, comunque non superiore a 15 giorni, per eseguire i necessari interventi di ripristino o adeguamento.
Il mancato rispetto del termine assegnato costituirà inadempienza contrattuale per la quale si procederà ai sensi del successivo art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Oneri.
Le verifiche di cui al primo comma saranno ripetute al completamento degli interventi di ripristino /o adeguamento richiesti.
L’esito positivo di tali verifiche, verbalizzate del direttore dell’esecuzione, costituisce collaudo provvisorio della fornitura.
All’atto del collaudo provvisorio l’automezzo fornito dovrà trovarsi in stato di conservazione compatibile con la data della sua prima immatricolazione e con un suo corretto utilizzo fin da tale data: eventuali anomalie rilevate e non segnalate nell’offerta potranno comportare da parte della Società la richiesta di interventi di sistemazione con oneri a carico del Fornitore o una richiesta di riduzione del prezzo d’acquisto: il mancato accordo per tale contestazione o rilievo comporta la risoluzione del contratto senza oneri reciproci.
Le prove di cui al presente articolo potranno anche essere effettuate presso le officine del Fornitore quindi prima della consegna; in tale caso resta inteso che il collaudo provvisorio è da intendersi compiuto alla consegna del mezzo accertata con le modalità di cui al precedente art. 8.
ART. 10 - PAGAMENTI
Il Fornitore procederà ad emettere fattura ad avvenuta sottoscrizione da parte della Società del verbale di collaudo provvisorio di cui al precedente articolo.
Il pagamento avverrà a 30 giorni fine mese dalla data della fattura.
ART. 11 - GARANZIA E MANUTENZIONE DEL MEZZO
Il Fornitore è tenuto a garantire l’automezzo fornito per un periodo minimo di 6 mesi decorrente dalla data del verbale di collaudo provvisorio di cui al precedente art. 9.
La garanzia sarà estesa, oltre ai 6 mesi di cui al comma precedente, per l’ulteriore periodo offerto in sede di gara dal Fornitore.
In vigenza di garanzia il Fornitore è tenuto ad intervenire per eliminare ogni rottura e malfunzionamento dell’automezzo fornito o di una sua parte.
L’intervento deve avvenire entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta via e-mail. Per ognuno di questi interventi restano a completo carico del Fornitore i costi di manodopera, parti di ricambio, eventuale traino dell’automezzo presso l’officina autorizzata ed ogni onere in genere direttamente o indirettamente collegato all’intervento restando inteso che la Società è tenuta indenne da qualsiasi onere.
Qualora l’intervento non fosse eseguito entro le 24 ore, o il maggior tempo concesso dalla Società, la Società procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, andrà a debito del Fornitore stesso.
Qualora durante il periodo di garanzia, l’automezzo si rendesse indisponibile per periodi superiori a 24 ore solari che, sommati, superino i 15 giorni solari, il periodo di garanzia deve intendersi prolungato di ulteriore 1 mese, per ogni periodo di indisponibilità di 15 giorni.
La garanzia non opera qualora i guasti fossero dovuti alla normale usura, caso fortuito o di forza maggiore o improprio utilizzo da parte della Società: in tali casi l’onere della prova dell’esclusione della garanzia è a carico del Fornitore.
Per ogni intervento eseguito in garanzia il Fornitore è tenuto a consegnare un “Rapporto di intervento” riportante la descrizione della rottura, la causa presumibile, la riparazione eseguita, i pezzi sostituiti, data e durata dell’intervento.
ART. 12 - COLLAUDO DEFINITIVO
Alla scadenza del periodo di garanzia il direttore dell’esecuzione procederà al collaudo definitivo.
All’atto del collaudo l’automezzo oggetto della fornitura, compresi tutti i suoi componenti o accessori, dovrà apparire in stato di ottima conservazione, comunque compatibile con l’uso cui è stato assoggettato, considerando ovviamente le condizioni di consegna.
Con la sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo sarà svincolata la cauzione definitiva prestata. Il costo di eventuali interventi di manutenzione eseguiti dalla Società con le procedure di cui al precedente articolo 11 sarà trattenuto, se necessario, incamerando la cauzione prestata.
Anche ad esito positivo del collaudo definitivo, restano salve le eventuali maggiori responsabilità del
Fornitore ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE VERSO LA SOCIETÀ APPALTANTE E VERSO TERZI
Il Fornitore risponderà totalmente ed incondizionatamente dell’esecuzione a regola d’arte della fornitura, tenendo sollevate ed indenni, da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa od infortunio connesso alla fornitura anche nei confronti di terzi, la Società Appaltante.
Il Fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta rispondenza dell’automezzo fornito alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia ed in particolare alla Direttiva 2006/42/CEE , restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Oneri, sono dal Fornitore riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società sia le persone che la rappresentano.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/16 ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi ex art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/16.
La Società si riserva inoltre di di risolvere il contratto:
1) quando il Fornitore si rende responsabile di frode e grave inadempienza nella condotta della fornitura;
2) quando il Fornitore ceda il contratto per la fornitura oggetto del presente capitolato;
3) in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura superiore ai 30 giorni naturali consecutivi ;
4) quando il Fornitore, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica della fornitura, la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa, sospenda o rallenti l’esecuzione della fornitura;
La risoluzione per le cause appena esposte opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Nei casi previsti ai punti 3) e 4) del comma precedente, perché la risoluzione possa essere dichiarata, la
Società dovrà procedere come di seguito specificato:
a) contesta il fatto al Fornitore, mediante posta elettronica certificata (PEC), assegnando un tempo, salvo casi d’urgenza non inferiore a 10 giorni, per la regolarizzazione della situazione riscontrata;
b) il Fornitore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della contestazione, potrà comunque fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
c) la Società valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti.
Trascorso il termine di cui al punto a) senza che il Fornitore abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto e/o valutate negativamente le controdeduzioni di cui al punto b) la Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto. In tal caso, la Società avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per la mancata esecuzione della fornitura e per altri motivi imputabili all’inadempienza del Fornitore.
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra la Società ed il Fornitore saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Verona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.
ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO
Le spese dell’eventuale registrazione e di bollo del contratto di fornitura, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, sono a carico del Fornitore.
ART. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ogni ditta partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:
1. Le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
compilazione di anagrafiche e statistiche interne
adempimenti contabili e fiscali
gestione del credito
ricerche di mercato
altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali
2. L’elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione delle procedure di gara o del contratto o allo svolgimento dell’attività di X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., ai seguenti soggetti:
professionisti aventi ruolo nella gestione della gara e del contratto
studi legali
istituti di credito
società di informazioni economiche
società di revisione del bilancio
Pubbliche Autorità od Amministrazioni
5. Il titolare del trattamento dei dati è X.X.XX. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. con sede a Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00 che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
6. In applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, la ditta o i Suoi rappresentanti potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano messi a disposizione in modo intelligibile. La ditta potrà altresì chiedere:
di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
la cancellazione o trasformazione in forma anonima
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi
ART. 18 - REQUISITI E PRESTAZIONI MINIME DELL’AUTOCOMPATTATORE NON DEROGABILI
Nel seguito si riportano i requisiti e le prestazioni minime richiesti per l’automezzo; tali requisiti e prestazioni sono da intendere come obbligatori e non derogabili.
Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime del presente articolo, nella Relazione Tecnica il Fornitore è tenuto ad evidenziare le motivazioni di tali deroghe, dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta.
Oggetto della fornitura è un autocompattatore a caricamento posteriore, da utilizzare per la raccolta ed il trasporto di varie frazioni di rifiuto da raccolta differenziata ed in particolare delle seguenti frazioni:
- frazione secca residua;
- plastica;
- carta;
- multimateriale ( carta, plastica, lattine e vetro );
- verde.
Si deve prevedere che il servizio sia svolto anche da più addetti, con presenza di due addetti sulle pedane posteriori.
Inoltre, l’automezzo offerto deve essere idoneo ad operare nella raccolta dei rifiuti con funzione di ricevente da mezzi satelliti ( in particolare vasche ribaltabili da 7 mc ) .
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
Si intende che il periodo di prima immatricolazione dell’autocompattatore offerto deve coincidere con la data di allestimento del mezzo , non considerando accettabile l’offerta di mezzi per il quale il nuovo allestimento è stato predisposto su autoveicoli già usati.
La prima immatricolazione dell’autocompattatore offerto deve essere di data non anteriore al 1/1/2012.
L’allestimento deve essere stato realizzato al momento della prima immatricolazione: non sono considerate accettabili allestimenti realizzati su autoveicoli usati, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione dell’autoveicolo.
AUTOTELAIO
Si richiede la fornitura di autotelaio avente comunque:
- potenza minima 220 kW
- Alimentazione a gasolio
- Guida a sinistra
- Emissioni: EURO 5 2006/51K CEE
- Presa di forza in cabina
- Manuale uso e manutenzione dell’autotelaio, completo di manuale ricambi
- Garanzia minima di 6 mesi, decorrenti dalla data di consegna
ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA COMPATTATRICE
Si prevede l’installazione di attrezzatura di compattazione avente i seguenti requisiti minimi:
- Caricamento posteriore
- Volume minimo utile del cassone 24 mc ( al netto della bocca di carico )
- Portata utile netta minima 10.000 Kg
- Pavimento cassone e tramoggia di carico in acciaio antiusura (si intendono acciai aventi durezza Brinell non inferiore a 300 HB)
- Cassone a tenuta stagna con valvola per scarico liquami
- Soglia di carico della tramoggia non superiore a 1.600 mm da terra, con sponda apribile incernierata per ridurre l'altezza di carico alla quota massima di 1.250 mm da terra ( o comunque tale da consentire lo scarico nell’autocompattatore di vasche ribaltabili da 7 mc in uso a SIVE )
- Attacchi voltacassonetti 1700 DIN, 1100 DIN, voltabidoni 000-000-000 litri a pettine;
- N° 2 pedane posteriori estraibili o ribaltabili
- Dispositivo automatico limitatore di velocità con presenza di uomo sulle pedane posteriori
- Dispositivo automatico inibitore di retromarcia con presenza di uomo sulle pedane posteriori
- Certificazione di conformità CE, con indicazione delle norme applicate
- Manuale uso e manutenzione dell’attrezzatura, completo di manuale ricambi
- Garanzia minima di 6 mesi, decorrenti dalla data di collaudo provvisorio
Completamento fornitura
La fornitura comprende inoltre:
- Consegna dell’automezzo presso il cantiere di Cerea (VR) della Società.
- Corso di formazione, della durata minima di 2 ore, svolto presso lo stesso cantiere X.X.XX. di Cerea in orario e giorni a scelta della Società.
EVENTUALE DOTAZIONE AGGIUNTIVA - VOLTABENNE SCHEMA BENNA DA AGGANCIARE