Contract
ALLEGATO 4
CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PAYROLL, CONSULENZA DEL LAVORO E SOFTWARE GESTIONE PRESENZE E MODULI COMPLEMENTARI – PER IL LOTTO n. …
(in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) CIG ………………….
TRA
La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (di seguito: "CSEA"), con sede in
Roma, alla Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00- codice fiscale n. 80198650584, nella persona del ………………………………………………..
E
……………………………….. (di seguito: “Aggiudicatario”), con sede legale in …., …….. - Partita IVA n. ……………, rappresentata da ………………………………………, in qualità di
……………………………………, nato a …………………….., il , domiciliato per la
carica presso la sede societaria suddetta.
La CSEA e l’Aggiudicatario (di seguito: anche “le Parti”) convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
1.1 Il presente contratto, che richiama e rinvia integralmente alla documentazione di gara, e, in particolare, al Capitolato Tecnico d’appalto, ha ad oggetto il “Servizio di payroll, consulenza del lavoro e software gestione presenze e moduli complementari” della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nei limiti e per i casi previsti dalla normativa in essere, nonché come da dettaglio esplicitato nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.
1.2 Il presente contratto, nello specifico, disciplina il servizio di cui al Lotto (in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”).
1.3 Il contratto collettivo applicato è il ………………………………….….
Articolo 2
2.1 Per i servizi in oggetto, eseguiti in maniera corretta e completa, verrà corrisposto l’importo complessivo di euro di euro XXXXXXXXXX (LETTERE), esclusa IVA, per la durata di 36 mesi, compresivi dei costi della manodopera pari a euro XXXXXXXX (LETTERE), ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”).
2.2 L’importo relativo ai costi del personale è stato determinato considerando una tariffa oraria pari ad euro XXXXX (LETTERE) per complessive XXXXXX,00 ore lavorative.
2.3 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a 0 (zero), trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
2.4 Il predetto corrispettivo, comprensivo di ogni attività prevista dal presente contratto, nel Capitolato Tecnico d’appalto, nonché nella documentazione di gara, comprensiva anche delle offerte, si riferisce all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
2.5 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
2.6 Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, indagini, stime, ed è pertanto, invariabile indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l’Aggiudicatario medesimo.
Articolo 3
3.1 Il contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi - comprensiva della fase di start-up così come disciplinata all’articolo 5.1 del Capitolato Tecnico d’appalto - decorrenti dalla relativa sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente contratto, dalla legge o dal Codice civile. Il contratto si estinguerà alla scadenza senza nessun obbligo di preventiva comunicazione.
3.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata nella misura di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3.3 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, altresì, nella misura di 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. L’importo stimato di tale opzione è compreso nel valore massimo stimato per l’appalto, pari ad € 450.000,00 al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.
3.4 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, così come previsto dall’art. 120, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3.5 L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Aggiudicatario non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 4
Condizioni e modalità di espletamento del servizio
4.1 Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle condizioni, alle modalità di svolgimento e ai termini indicati nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico d’appalto, nonché nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4.2 La CSEA verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 116 del Codice dei contratti pubblici, i servizi resi dall’Aggiudicatario in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
4.3 La CSEA potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità dei servizi. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovute verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà della CSEA di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Aggiudicatario procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
4.4 L’Aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori.
4.5 L’Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CSEA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
4.6 L’Aggiudicatario si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CSEA sullo svolgimento delle attività del presente contratto, offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CSEA in relazione alla complessità delle attività in questione.
4.7 Ai fini del corretto svolgimento del presente contratto, l’Aggiudicatario si impegna, tra l’altro, garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CSEA al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto.
Articolo 5
5.1 L’Aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti.
5.2 L’Aggiudicatario risponde dell’idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA e/o di altro soggetto dalla stessa indicato.
Articolo 6
Obblighi dell’Aggiudicatario e Responsabilità
6.1 L’Aggiudicatario si obbliga a realizzare i servizi oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte.
6.2 L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CSEA.
6.3 L’Aggiudicatario del Lotto 1, sia nella fase di start-up sia nella fase di esecuzione del Contratto, dovrà impegnarsi a collaborare con il Fornitore Aggiudicatario del Lotto 2 della Gara e a presenziare, a seguito di esplicita richiesta da parte dell’Ente, a riunione periodiche di coordinamento.
6.4 (“Con riferimento al Lotto n. 1”) La compilazione e trasmissione dei documenti dei servizi richiesti è sotto la diretta responsabilità dell’Aggiudicatario, il quale sarà tenuto al risarcimento diretto alla CSEA in caso di multe/oneri che dovessero essere applicati per ritardi, errori di compilazione e simili.
6.5 (“Con riferimento al Lotto n. 1”) Per eventuali errori dovuti ad un non perfetto funzionamento delle procedure, sarà a carico dell’Aggiudicatario del Lotto l’immediato rifacimento dell’elaborazione errata, senza che egli possa avere nulla a che pretendere a carico di CSEA.
6.6 L’Aggiudicatario del Lotto (in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) sarà responsabile di ogni danno che possa derivare, alla CSEA e/o a terzi, dagli adempimenti assunti con l’accettazione del relativo Capitolato Tecnico.
6.7 È fatto divieto all’Aggiudicatario del Lotto (in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) di sospendere o ritardare l’erogazione dei servizi con propria decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti al medesimo. La sospensione o il ritardo nell’erogazione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per colpa dell’Aggiudicatario, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere l’erogazione entro il termine intimato a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
6.8 L’Aggiudicatario del Lotto (in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione con riferimento all’avvio dell’esecuzione del Contratto. Qualora l’Aggiudicatario non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.
6.9 (“Con riferimento al Lotto n. 2”) Qualsiasi servizio Cloud attivato dall’Ente dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento che disciplina le infrastrutture digitali e i servizi cloud della PA, pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il 15 dicembre 2021 (Determinazione AgID n. 628/2021) nonché agli ulteriori requisiti previsti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con Regolamento pubblicato il 18 gennaio 2022 (Determina ACN n. 307/2022).
6.10 (“Con riferimento al Lotto n. 2”) L’Aggiudicatario è, altresì, tenuto a gestire, a proprio onere e spese, tutti gli eventi di sicurezza, inclusi eventuali incidenti di data breach o compromissione dei sistemi.
6.11 (“Con riferimento al Lotto n. 2”) In conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l’Aggiudicatario deve adottare tempestive misure di contenimento, ripristino e notifica degli incidenti, garantendo la massima collaborazione con la CSEA e le autorità
competenti. Inoltre, lo stesso è responsabile dell’implementazione di tutte le attività di mitigazione necessarie per minimizzare i rischi derivanti da tali eventi e preservare l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati trattati.
6.12 Con la stipula del Contratto e per tutta la durata del medesimo, l’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
6.13 L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione a CSEA di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle attività oggetto del Contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.
6.14 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità a qualunque titolo da parte dell’Aggiudicatario nei confronti della CSEA, derivante o comunque connessa all’attività relativa il servizio in oggetto, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e non potrà eccedere un importo superiore al corrispettivo stabilito dal contratto.
6.15 L’Aggiudicatario, durante l’esecuzione del contratto, deve garantire il rispetto del Service Level Agreement di cui all’articolo 7.1 del Capitolato Tecnico d’appalto. Il mancato rispetto dei predetti parametri sarà valutato ai fini della positiva consuntivazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) e, quindi, in fase di pagamento delle relative fatture.
Articolo 7
Penali
7.1 L’Aggiudicatario incorrerà nelle penali previste dall’articolo 7.3 del Capitolato Tecnico d’appalto in caso di ritardo nelle prestazioni dovute, imputabile all’Aggiudicatario medesimo.
7.2 Le eventuali penali, non applicabili nel caso in cui l’inadempimento del fornitore sia imputabile alla CSEA, saranno decurtate dagli importi oggetto di fatturazione e le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell’accertamento da parte di CSEA.
7.3 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
7.4 In conformità all’articolo 7.3.I del Capitolato Tecnico, in caso di contestazione di un evento di mancato rispetto di uno o più SLA target, l’Aggiudicatario è consapevole che sarà applicata la procedura di seguito descritta:
• la CSEA contesterà per iscritto all’Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali (superamento dei valori soglia) rilevati che daranno luogo all’applicazione delle penali indicate;
• a seguito della notifica di contestazione dell’inadempimento, l’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’Ente eventuali proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della predetta notifica;
• qualora le predette deduzioni non pervengano alla CSEA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l’inadempimento, saranno applicate all’Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7.6 Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale, senza ulteriore diffida, accertamento o procedimento giudiziale. L’Aggiudicatario sarà in questo caso tenuto a emettere idonea documentazione contabile (es. nota di credito).
7.7 L’Amministrazione potrà applicare all’Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci percento) dell’importo/valore massimo complessivo del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7.8 Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato dalla CSEA. È fatta salva la facoltà dell’Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale, con riserva di trattenere quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora dovuti o incamerando il deposito cauzionale.
7.9 Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% (dieci percento) dell’importo netto complessivo del contratto aggiudicato, la CSEA potrà risolvere di diritto lo stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata.
Articolo 8
8.1 Il corrispettivo potrà essere erogato, secondo le modalità indicate all’art. 10 del Capitolato Tecnico d’appalto e di seguito riportate:
• (“con riferimento al Lotto n. 1”) Il corrispettivo relativo ai servizi:
- di payroll in modalità outsourcing, sarà erogato trimestralmente a consuntivo;
- di consulenza del lavoro, sarà erogato trimestralmente a consuntivo;
- di supporto specialistico, sarà erogato trimestralmente a consuntivo;
- relativi alla fase di start-up, sarà erogato per il 30% (trenta per cento) al momento della chiusura della fase di start-up (a seguito della firma del “verbale di consegna”) e per il restante 70% (settanta per cento) alla scadenza del Contratto, al termine della fase di affiancamento in uscita.
• (“con riferimento al Lotto 2”) Il corrispettivo relativo ai servizi:
- di fornitura di software in modalità SaaS, sarà erogato mensilmente a canone;
- di supporto specialistico, sarà erogato, se sussistente, mensilmente a consuntivo;
- relativi alla fase di start-up, sarà erogato per il 30 % (trenta per cento) al momento della chiusura della fase di start-up (a seguito della firma del “Verbale di consegna”) e per il restante 70% (settanta per cento) alla scadenza del Contratto, al termine della fase di affiancamento in uscita.
8.2 In caso di esito negativo delle suddette attività di verifica in sede di SAL, dagli importi oggetto di fatturazione saranno decurtate le eventuali penali come determinate all’articolo 7 del presente Contratto. Si precisa che le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell’accertamento da parte di CSEA.
8.3 A seguito dell’approvazione del SAL da parte di CSEA, verificata la regolarità delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario sotto il profilo tecnico e funzionale, quest’ultimo provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite piattaforma SDI.
8.4 La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva e della verifica antimafia, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa. La fattura sarà intestata a:
Cassa per i servizi energetici e ambientali Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00
00186 Roma
C.F. – 80198650584
8.5 Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di CIG XXXXXXXXXXX (in alternativa “Lotto n. 1”, ovvero “Lotto n. 2”) comunicato dalla CSEA, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
8.6 La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.
8.7 Si applica lo split payment. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è UFVE7Y.
8.8 In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2022, n. 231, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art. 1284 Codice civile.
8.9 L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 9
Riservatezza e Trattamento dei dati personali
9.1 L’Aggiudicatario deve prevedere tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal
D. Lgs. n. 196/03 s.m.i. nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 per la tutela dei dati personali, così come previsto all’art. 11 del Capitolato Tecnico d’appalto.
9.2 Nell’esecuzione del presente contratto, l’Aggiudicatario si configura quale Responsabile esterno al trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come da atto di nomina allegato, che dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione, unitamente al contratto medesimo.
Articolo 10
10.1 L’Aggiudicatario ha prestato garanzia per un importo di € …….. (……./..) mediante fideiussione ………. n. …. emessa da , nel rispetto di quanto disposto dall’art. 117
del Codice dei contratti pubblici.
10.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della CSEA.
10.3 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CSEA. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la CSEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10.4 La CSEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto e subappalto
11.1 È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere ad altri in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione ipso iure del rapporto ed il risarcimento dei danni. È vietato il subappalto dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
11.2 (“Con riferimento al Lotto n. 1”) È, altresì, nullo l’accordo con cui sia affidata a terzi la prevalente esecuzione del servizio di Payroll e consulenza del lavoro, trattandosi di una prestazione caratterizzata da alta intensità di manodopera.
11.3 È vietato il subappalto delle prestazioni che l’impresa affidataria non abbia indicato in sede di offerta di voler subappaltare.
Articolo 12
12.1 In caso di grave e reiterato inadempimento dell’Aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento.
Decorso inutilmente tale termine, la CSEA potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l’inadempimento non sia stato sanato, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà, in capo alla CSEA, di incamerare la garanzia definitiva, ove stessa
non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della CSEA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
12.2 In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456, nei seguenti casi:
a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
c) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, di cui all’articolo 7 del presente contratto, superi il 10% (dieci per cento) dell’importo netto complessivo del contratto; ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile;
d) nel caso di violazione di quanto disposto dal presente contratto agli articoli 6 (“Obblighi dell’Aggiudicatario e Responsabilità”), 11 (“Divieto di cessione del contratto e subappalto”), 14 (“Codice Etico, MOG, PTPCT, Patto di integrità e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici)”, 17 (“Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”) e 18 (“Disposizioni antimafia”).
12.3 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale
12.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA all’Aggiudicatario, da effettuarsi con posta elettronica certificata.
Articolo 13
13.1 La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all’Aggiudicatario tramite PEC.
13.2 In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 14
14.1 L’Aggiudicatario si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenute nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto applicabili.
14.2 L’Aggiudicatario si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 15
15.1 In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.
Articolo 16
16.1 Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto e dagli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, alle disposizioni di cui al Codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.
Articolo 17
Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
17.1 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 18
Disposizioni Antimafia
18.1 La CSEA, ai fini della formalizzazione del presente contratto con l’Aggiudicatario, chiederà il rilascio della informativa antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D. Lgs.
n. 159/2011 e s.m.i. nonché ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.
18.2 La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell’impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.
Articolo 19
Elezione di domicilio e comunicazioni
19.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Cassa per i Servizi Energetici Ambientali – CSEA Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx Tel. 00 0000000
RUP: Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
DEC: Avv. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
- (Aggiudicatario)
PEC:
19.2 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
19.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
19.4 Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 20
Spese contrattuali, Imposte e tasse
20.1 Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
Roma lì, ….
Per l’Aggiudicatario Per la CSEA
L’Aggiudicatario accetta espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 del presente contratto.
Per l’Aggiudicatario