Contract
Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Banca Nazionale del Lavoro
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di Adesione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Banca Nazionale del Lavoro
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
IVASS
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e cioè il Mutuatario |
Assicurazione | |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Franchigia | Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. |
Indennizzo / Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Partita | Insieme di beni assicurati con un unico capitale |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Scoperto | Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | Generali Italia S.p.A. |
Broker. | Aon S.p.A., con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, XXX 00000 che Svolge attività di servizio per conto della Contraente |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A.
b) sede legale xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX XXXXXX (XX) - XXXXXX
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx;
d) C.F. e iscrizione. nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche dei Conduttori/Aderenti.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.856.772.958, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 238.144.508 .
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze:
- In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, come meglio indicato nel successivo art. 11.
- La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.
- Nei casi di estinzione del mutuo o risoluzione per inadempimento o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla prima successiva scadenza della Adesione, senza necessità di disdetta.
Si rinvia agli artt.11 e 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei fabbricati, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione, oggetto di mutuo ipotecario erogato dalla Contraente.
Si rinvia agli artt.15 e 16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per i dettagli delle garanzie che vengono prestate si rinvia all’art.18 delle condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto agli artt. da 29 a 41 delle “Estensioni di Garanzia sempre Operanti”.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate all’art.19, denominato “Esclusioni”.
Avvertenze:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di indennizzo. Si rinvia pertanto alla “Tabella riepilogativa di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo” ed a quanto previsto agli artt. da 29 delle “Estensioni di Garanzia sempre Operanti”.
Esempio numerico di scoperto:
Se viene pattuito uno scoperto del 10%:
❑ ammontare del danno stimato = € 10.000,00
❑ scoperto 10% = € 1.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = € 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
Se la franchigia pattuita è di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:
Se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:
❑ i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)
❑ i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di limite di indennizzo:
Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:
❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie | = | € 60.000,00 |
❑ limite di indennizzo = | € 50.000,00 | |
❑ danno indennizzabile/risarcibile = | € 50.000,00 |
Avvertenze:
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all’art.1 delle condizioni generali di assicurazione.
- Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte del Contraente o dell’Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
6. Premi
Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste all’ art.10 delle condizioni generali di assicurazione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Il premio annuo dovuto dall’Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l’eventuale frazionamento in rate concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi sono tutti quelli consentiti dal Contraente.
Avvertenze:
Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti di premio.
Avvertenze:
Nel caso di estinzione o cessazione del contratto di mutuo, risoluzione per inadempimento o nel caso di trasferimento dello stesso, la copertura cessa automaticamente alla successiva scadenza annuale dell’adesione, senza necessità di disdetta.
La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 35% del premio imponibile a favore del Contraente, corrispondenti mediamente ad Euro 5,00 annui.
Il premio non è soggetto ad indicizzazione.
7. Rivalse
Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo l’Assicurato, e la Società possono recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi all’altra Parte ed al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo mutuatario.
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, ferme le singole adesioni in essere che rimangono in vigore con la tacita proroga fino alla scadenza.
Si rinvia agli artt. 11 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
- In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato deve darne avviso scritto producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione alla Aon S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000
– Cap 00147 – (Contact Center n° 06.77276.1) oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). Si rinvia all’art.22 delle condizioni generali di assicurazione.
- Nel caso in cui per la valutazione del danno si proceda alla nomina dei periti, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si rinvia all’art.23 delle condizioni generali di assicurazione.
Relativamente alle procedure liquidative si rinvia agli artt.22 usque 27 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.,– Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX ,fax 000.000.000, e-mail xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure nel sito xxx.xxxxxxxx.xx, compilando il form presente alla voce “contact us”.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato e Mediazione
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
Le istanze di mediazione nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
15. Accesso alla Posizione Assicurativa
Con riferimento al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, il Contraente e l’Aderente/Assicurato collegandosi al sito internet della Compagnia – accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate – potranno registrarsi ed accedere alle informazioni relative alla propria posizione assicurativa.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
Firma dell’Amministratore Delegato
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
Condizioni di assicurazione
Contratto di assicurazione per la copertura di Immobili oggetto di Finanziamento Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari della Banca Nazionale del Lavoro
Polizza n. 350688632
PREMESSA
Premesso che:
1. il Contraente Banca Nazionale del Lavoro P.IVA/C.F. 09339391006 con Sede Legale in via X. Xxxxxx 000, 00000 Xxxx- intende proporre ai propri Clienti mutui ipotecari destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di fabbricati;
2. il Contraente intende proporre ai propri Clienti i mutui ipotecari di cui sopra con annessa copertura assicurativa del fabbricato, facoltativa ad Adesione, a tutela dei beni immobiliari oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
3. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla presente Polizza Convenzione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I mutuatari potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Mutuatario;
Società: l'impresa assicuratrice;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Apparecchiature elettroniche
I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici e quanto altro simile il tutto purché a servizio del fabbricato.
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
L’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonchè successive modifiche o integrazioni.
Mutuo
Il Contratto stipulato tra il Contraente e il Mutuatario/Assicurato avente per oggetto la concessione al Mutuatario/Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili.
Scoperto
La quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Tetto - Copertura - Solai
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato/Mutuatario e dalla Società. Spetta in particolare all’Assicurato/Mutuatario compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 7 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.
L’assicurazione relativa alla singola adesione ha durata di un anno, con tacita proroga, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato stipula il finanziamento presso il Contraente. La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire entro e non oltre la data di stipula del contratto di finanziamento.
Il premio o la prima rata di premio sarà pagato dall’Assicurato secondo le medesime modalità definite per il rimborso delle rate previste dal contratto di mutuo.
Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 11 – Decorrenza della garanzia, proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta comunicata dall’Assicurato al Contraente, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola Adesione all’assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive fino alla scadenza del contratto di mutuo.
Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco degli Assicurati per i quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 12 – Estinzione o trasferimento del Mutuo
Nei casi di estinzione del mutuo o risoluzione per inadempimento o trasferimento dello stesso la copertura del fabbricato assicurato cessa automaticamente alla prima scadenza di rata contrattualmente prevista, senza necessità di disdetta.
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Mutuatario
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 11.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 14 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Nel caso in cui i Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano identificati nominativamente in contratto sin dal sorgere della copertura e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
a) il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Fascicolo Informativo;
b) i Mutuatari/Aderenti stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Fabbricati che non abbiano i requisiti di cui ai seguenti artt. 15 e 16 potranno essere assicurati solo previo accordo tra le Parti a condizioni da definire.
Art. 15 - Caratteristiche dei fabbricati assicurabili
Sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione ad Adesione i fabbricati che rispettino i seguenti requisiti:
1. la somma assicurata per singolo fabbricato non sia superiore:
1. ad Euro 15.000.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria A
2. ad Euro 7.750.000,00 per i fabbricati appartenenti alla categoria B
2. i fabbricati assicurati si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
3. i fabbricati assicurati abbiano:
a. strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili;
b. strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materiali combustibili;
c. nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili e sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
4. i fabbricati siano adibiti a qualsiasi tipologia attività, sono però esclusi gli stabilimenti industriali di qualunque tipo, i distributori di benzina con relativi depositi di carburante , le discoteche, le sale da ballo e i night club.
Art. 16 - Ambito territoriale
L'assicurazione vale unicamente per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art.17-Opzioni Assicurative e precisazioni sul conteggio del premio per ogni adesione Di seguito viene riportato l’elenco delle opzioni di assicurazione previste.
GARANZIA BASE Tipologie di beni | Opzione |
CATEGORIA A RISCHI CIVILI Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, cinema e teatri RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il solo fabbricato RISCHI AGRICOLI | A |
CATEGORIA B | B |
RISCHI COMMERCIALI Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all’ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini , autorimesse pubbliche RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il fabbricato e le “ attrezzature e arredamento” |
Viene riportata la modalità di conteggio del premio per la singola adesione:
si stabilisce di conteggiare il premio annuo per la singola adesione moltiplicando la somma assicurata con il tasso annuo imponibile e dividendo l’importo ottenuto per mille. All’importo risultante andranno aggiunte le imposte in vigore (22,25%).
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:
a) direttamente causati da:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato od al Contraente né al suo servizio;
b) direttamente conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
La Società indennizza inoltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
Art. 19 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e frane;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono escluse le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro.
Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 21 - Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del finanziamento maggiorato del suo 50%, e rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione.
L’assicurazione sarà prestata a primo rischio assoluto, non si farà pertanto luogo all’applicazione del disposto di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 23 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 24 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 22;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 25 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno si determina stimando:
- per i fabbricati la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa), e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
In particolare si determina:
a)l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui
b)il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore di ricostruzione a nuovo”.
Il pagamento del supplemento d'indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per i danni ai fabbricati l'indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma
a) e -se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra- del supplemento di cui al comma b).
- per le attrezzature e l’arredamento (qualora assicurati, nell’ambito della sola opzione D) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; deducendo quindi dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate .
Dall’indennizzo saranno detratte le franchigie previste in polizza
Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni Adesione somma maggiore di quella assicurata.
Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 19 - lettera d.
Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno
Se l'Assicurato e/o il Contraente esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
Art. 29 - Fumo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto -non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 30 - Caduta satelliti
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate.
Art. 31 - Rovina di ascensori e montacarichi
Sono compresi in copertura i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Art. 32 – Trombe ed uragani
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio determinati da uragani, bufere, tempeste di vento e trombe d’aria quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti (assicurati e non).
Art. 33 - Implosione
Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli impianti assicurati.
Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte dell’impianto in cui si è verificata l’implosione.
Art. 34 - Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli impianti a servizio del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, i motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (ivi compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica) , quando tale fenomeno elettrico abbia originato l’incendio.
Qualora si verifichi l’incendio-indennizzabile a termini di polizza- e questo sia riconducibile al fenomeno elettrico di cui sopra, la Società indennizzerà il danno relativo ad entrambi.
La Società , relativamente al fenomeno elettrico, non indennizza comunque i danni:
a) alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
b) causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
c) ai trasformatori elettrici o generatori di corrente;
d) ad elaboratori, antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate.
Art. 35 - Colpa grave dei dipendenti dell’Assicurato
A parziale deroga dell'art.19 - Esclusioni e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
Art. 36 – Anticipo degli Indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alla risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 250.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 37 - Spese di demolizione e sgombero
La Società, a deroga dell'art. 19 – Esclusioni indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82.
Art. 38 – Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno
decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 39 –Scoppi esterni
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata dall’ Assicurato , con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
Art.40- Onorario dei periti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente all’articolo “ Procedure per la valutazione del danno “ delle “Norme che regolano le garanzie prestate”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.
Art.41- Dolo dei dipendenti
A deroga di quanto previsto dal comma b) dell’art.19- Esclusioni s’intendono compresi in garanzia gli eventi previsti, anche se causati con dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere.
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:
a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
b) in nessun caso la Società risarcirà, per singola Adesione, somma superiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile assicurato. Fermo restando il suddetto limite, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:
GARANZIA | SCOPERTI E FRANCHIGIE Euro | LIMITI DI INDENNIZZO Euro |
Fenomeno elettrico | 500,00 | Per ogni fabbricato, 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa |
Anticipo indennizzi | Operante per sinistri il cui indennizzo sia stimato in almeno Euro 250.000,00 | Per ogni sinistro Euro 250.000,00 |
Spese di demolizione e sgombero | Nessuno | Per ogni sinistro il 10% del danno |
Onorario dei periti | Nessuno | Per ogni fabbricato 5% del danno con il massimo di 15.000,00 per sinistro e per anno |
Polizza n. 350688632 Collegata a Immobili oggetto di Finanziamento Stipulata da Banca Nazionale del Lavoro
MODULO DI ADESIONE
Estremi del Contratto di Finanziamento | |
Numero: | |
Mutuatario/Aderente | |
Se Persona | |
Nome Cognome: | CF/X.Xxx |
Data di nascita: | CAP/Provincia |
Residenza: | |
Se Altro | |
Ragione sociale: | CF/X.Xxx |
Sede Legale: | CAP/Provincia |
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni immobiliari previsti in polizza, oggetto del contratto di Finanziamento sopra indicato.
La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 35% del premio imponibile corrispondenti ad Euro…. percepiti dal Contraente.
Di seguito vengono riportati i dati identificativi relativi al fabbricato assicurato.
Tipologia del fabbricato | ||
corrispondente a CATEGORIA | ||
Ubicazione del fabbricato assicurato (Indirizzo, CAP, Località e Provincia) | ||
Somma assicurata fabbricato (valore del finanziamento * 1.5) | Euro | |
Importo del premio finito annuo (comprensivo delle imposte in vigore): si ottiene moltiplicando la somma assicurata per il tasso sotto riportato e dividendo l’importo ottenuto per mille | Euro |
TIPOLOGIA DI BENI | OPZIONE | TASSI FINITI PROMILLE |
CATEGORIA A RISCHI CIVILI Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali, musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre, cinema e teatri RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il solo fabbricato RISCHI AGRICOLI | A | 0,155 |
CATEGORIA B RISCHI COMMERCIALI Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita all’ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini , autorimesse pubbliche RISCHI ALBERGHIERI Qualora s’intenda assicurare il fabbricato e le “ attrezzature e arredamento” | B | 0,500 |
Inizio copertura assicurativa: | L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di finanziamento. |
L’Aderente dichiara pertanto:
- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C.
L’Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione, relativo alla Polizza convenzione n. 350688632., Egli ha anche la possibilità, collegandosi al sito internet della Società (xxx.xxxxxxxx.xx), entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulla
posizione assicurativa sottoscritta.
(firma del mutuatario)
Luogo e Data
(firma del mutuatario)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti :
Art. 5 - Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Art.11 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione Art.12 - Estinzione o trasferimento del Mutuo
Art.13 - Recesso in caso di sinistro Art.20 - Ispezione delle cose assicurate Art.22 - Obblighi in caso di sinistro
Art.23 - Procedure per la valutazione del danno Art.24 - Mandato dei Periti
Art.26 - Limite massimo dell’indennizzo Art.27 - Pagamento dell'indennizzo Art.28 - Esagerazione dolosa del danno
Luogo e Data
( firma del mutuatario)
Informativa contrattuale assicurato Assicurazione immobili oggetto di finanziamento n. 350688632
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
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(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni,
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato
(v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria
assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Xxxxxxxx forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.