COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)
Capitolato normativo per l’assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO GARANZIE ACCESSORIE
E
RISCHI DIVERSI AUTO
Realizzazione
ASSITECA BSA-MODENA S.r.l.
Via Giardini 474 - Scala M - Direzionale 00 00000 Modena
Tel. 059/353541 - Fax. 059/353414
e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
LEGGE
La Legge 24 Dicembre 1969, n° 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni.
REGOLAMENTO
Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
COMPAGNIA E/O SOCIETA'
L’Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE
Il Comune di CAVEZZO (MO)
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie se rese operanti.
POLIZZA
Il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa prevista in polizza e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
BROKER INCARICATO
Assiteca BSA Srl, con sede in Xxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx x. 000/X, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
1.3 Dichiarazioni del Contraente
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Nei casi di dichiarazioni inesatte e di omissioni fatte con dolo si applicheranno i disposti dell'art. 1892 del Codice Civile.
1.4 Aggravamento del rischio
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.
1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
1.6 Durata del contratto, rinnovo espresso e rescindibilità annuale
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Tuttavia, ove in base alle proprie valutazioni tecnico-economiche il Contraente lo ritenga conveniente, è in facoltà di quest'ultimo comunicare per iscritto - almeno 90 giorni prima della scadenza - la propria volontà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di durata non superiore a quella originariamente stabilita.
In tal caso il contratto si intenderà prorogato, per la durata richiesta, salvo diversa comunicazione scritta che la Società dovrà inviare al Contraente entro e non oltre il 60° giorno precedente la scadenza.
Qualora la Società non aderisca alla richiesta di rinnovo, su espressa richiesta del Contraente, se ciò si rendesse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la stessa s’impegna a prorogare l’assicurazione, ferme restando le condizioni
economiche e contrattuali in corso, per un periodo di 60 (sessanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza considerata.
1.7 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
1.8 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
1.9 Forma delle comunicazioni
Le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata, telex, telegramma o telefax.
1.10 Estensione territoriale/rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde) L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, dell'Austria, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell’assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all’immediata restituzione della stessa alla Società.
1.11 Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio o la rata di premio scaduto, relativo al periodo o frazione di periodo in corso al momento del furto; ma la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione.
1.12 Assicurazione con polizza cumulativa amministrata a libro matricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde.
Per le inclusioni di veicoli la garanzia prende effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telegramma ovvero dal telex o dal telefax con cui viene inoltrata la relativa richiesta alla Società, o del diverso termine di decorrenza successiva indicato nell’anzidetta richiesta, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l’effetto dell’assicurazione ove ciò sia consentito.
Per le esclusioni di veicoli la garanzia cessa dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telegramma ovvero dal telex o dal telefax con cui viene inoltrata la relativa richiesta alla Società o della diversa data successiva indicata nell’anzidetta richiesta o, in ogni caso, dalle ore 24 della data di restituzione alla Società dei relativi certificato e contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.
1.13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
2.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nell’elenco che forma parte integrante del contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private, anche non di proprietà del Contraente.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
2.2 Rischio statico di rimorchio identificato
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
2.3 Estensioni
La garanzia è operante, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche:
a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come a titolo esemplificativo e non limitativo: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonchè presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del
D. Legislativo 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente;
b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
c) nel caso di impiego degli autoveicoli per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
d) nel caso di sovraccarico e sovrannumero di passeggeri, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma";
e) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi purché assicurati;
f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
i) per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre xxxxxxx a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
l) per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di servizio;
m) per i danni arrecati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico e scarico, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate;
n) nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2.4 Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso in cui tale abilitazione sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
Nel caso in cui tale abilitazione non sia stata rinnovata per dimenticanza e/o negligenza, ma che ciò avvenga successivamente al sinistro, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante, sia nei confronti del Contraente che del conducente.
E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui il conducente sia colpito da sanzioni ai sensi degli artt. 186 - 187 del D. Legislativo 30/4/92 n° 285; il diritto di rivalsa si intende applicabile al conducente entro il limite massimo di Euro 500,00;
b) nel caso di veicoli con targa in prova, se al circolazione avviene senza l'osservanza delle
disposizioni dell'art. 98 D. Legislativo 30/4/92 n°285;
c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto alla norma "estensioni".
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dal citato articolo, salvo quanto previsto dalla norma "ESTENSIONI".
In ogni caso l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.
2.5 Periodi di osservazione della sinistrosita'
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1°PERIODO: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- PERIODI SUCCESSIVI: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.6 Formula tariffaria "bonus/malus" - per autovetture ed autopromiscui
1 L’assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta ufficiale n. 106 del 08.05.1993.
2 All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della tabella sopra richiamata se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "franchigia fissa ed assoluta".
3 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la richiesta della Società, la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
4 In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.
5 Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla specifica tabella delle regole evolutive in uso presso la Società e allegata all’assicurazione, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio
vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella di regole evolutive.
6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "bonus/malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.
7 In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.
8 Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
9 Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus/malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del comma 8. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.
10 La disposizione di cui al comma 7 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
11 L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsato dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
12 Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
13 Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 la disposizione del comma 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai
contratti nella forma "bonus/malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
14 La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
15 Qualora il rapporto assicurativo sia cessato la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
16 Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
17 E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
18 La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario. La sostituzione del veicolo da luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purchè quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto.
19 Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
20 Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
2.7 Formula tariffaria "bonus/malus" - ciclomotori e motocicli
Il contratto è stipulato nella forma "Bonus Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni del premio applicato all’atto della stipulazione, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del "periodo di osservazione" e che si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, ai sensi del Provvedimento ISVAP 23 luglio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.1998 - relativamente ai motocicli - e del Provvedimento ISVAP 5 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11.11.1998 - relativamente ai ciclomotori.
Assegnazione alla classe d'ingresso.
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:
1 Motociclo:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
2 Ciclomotore:
a) veicolo assicurato per la prima volta.
3 Motociclo/Ciclomotore:
a) veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa, italiana od Estera;
b) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo;
c) veicolo precedentemente assicurato presso l'impresa, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 1 anno;
d) veicolo precedentemente assicurato presso Ia Società, la cui attestazione di rischio sia
scaduta da oltre 3 mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato di rischio.
Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per furto del veicolo, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto mantenendo la classe di merito maturata.
Qualora il Contraente si sia invece già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe d’ingresso.
Regole evolutive della classe di merito.
a) Assenza di sinistri: se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, il contratto sarà assegnato a classe di merito inferiore secondo le previsioni della specifica tabella delle regole evolutive in uso presso la Società e allegata all’assicurazione.
b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri con danni alla persona precedentemente definiti senza seguito, che comportino riserve con danni alla persona, il contratto sarà assegnato a classe di merito superiore secondo le previsioni della specifica tabella delle regole evolutive in uso presso la Società e allegata all’assicurazione.
La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che il Contraente avrebbe avuto il diritto di pagare. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all’assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
c) Restituzione degli importi pagati dalla Società:
Se nel “periodo di osservazione" vengono effettuati pagamenti è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti i sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
2.8 Formula tariffaria "fissa" con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus)
1 Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
2 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
3 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
4 Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora - dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore - essa risulti dovuta.
5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2.
7 In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
8 Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
9 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
10 La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
11 Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
12 Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
13 La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
2.9 Attestazione dello stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome, o la denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Compagnie, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l’ha rilasciata.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
2.10 Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad un’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.
2.11 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
2.12 Gestione delle vertenze giudiziali civili e tutela penale
La Società assume, a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente
ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
Nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 del Codice Civile in quanto inderogabili ai sensi dell'art. 1932 del Codice Civile.
3. GARANZIE ACCESSORIE
(Sempre operanti)
3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali e secondo le Norme che regolano la garanzia della responsabilità civile auto.
3.2 Imbrattamento della tappezzeria
La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro 1.000,00 per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
3.3 Rottura cristalli
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata con un limite di Euro 1.500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
3.4 Ricorso terzi
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di Euro 500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
3.5 Spese di immatricolazione - spese di assicurazione r.c.a. - tassa automobilistica
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.
La Società rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo massimo di Euro 1.500,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
3.6 Traino
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa - fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento - le spese, purché documentate, sostenute per il traino del veicolo al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all’autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.
Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell’assicurazione - purché documentate ed entro il limite sopra menzionato - le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.
Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni. La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.
3.7 Rientro dei passeggeri
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
3.8 Trasporto in ambulanza
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.
3.9 Inquinamento accidentale
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato dalla fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai veicoli assicurati e necessarie al loro funzionamento, qualora i medesimi non si trovino in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. La presente estensione di garanzia non vale:
a) per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante dei veicoli assicurati, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dall’art. 4 della Legge;
d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
4.0 TUTELA GIUDIZIARIA
(Sempre operante)
4.1 Oggetto della garanzia
La Società assume a proprio carico, nel limite di Euro 5.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:
- ottenere risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3°comma.
Sono pertanto assicurate:
a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile per penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia.
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.). L'assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
4.2 Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
4.3 Gestione del sinistro
Il Contraente e/o l'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
Il Contraente e/o l'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne il Contraente e/o l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.
In caso di disaccordo tra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà il Contraente e/o l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA (Operanti limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato in polizza il valore assicurato)
5.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
a) Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
b) Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
c) Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni,
caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
d) Furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Sono compresi in garanzia, gli accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se costituenti dotazione di serie del veicolo assicurato.
5.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiai e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.
In caso di furto l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità inoltrandone copia autentica alla Società. Qualora il furto totale si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.
5.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
5.4 Franchigie
In caso di sinistro l’indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.
Inoltre, relativamente alla garanzia per danni da Eventi atmosferici e diversi, la Società, in caso di sinistro, non rimborserà somme superiori a Euro 5.000,00 per ciascun veicolo danneggiato.
5.5 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in possesso del Contraente.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
5.6 Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquanta per cento);
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.
5.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
5.8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
5.9 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
6. NORME PARTICOLARI
(Sempre operanti)
6.1 Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l’affidamento del contratto medesimo.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.
6.2 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:
Art. 1.6
Rinnovo espresso del contratto.
Art. 1.8
Foro competente.
La Società Il Contraente / Assicurato
SCHEDA TECNICA
Contraente: COMUNE DI CAVEZZO
Via Cavour 36 – 00000 Xxxxxxx (XX)
C.F. 82000510360
durata del contratto: anni 3, con effetto dal: 31/12/2004
scadenza il: 31/12/2007 scadenza prima rata il: 31/12/2005
Descrizione del rischio assicurato
Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:
a. RCA, Garanzie accessorie (norme 3.0) e Tutela giudiziaria (norme 4.0), per tutti i mezzi identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI o inclusi nell’assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
b. Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio - politici, Eventi Atmosferici, Furto e
Rapina (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell’Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’assicurazione:
Forma tariffaria dell’assicurazione RCA:
✍ TARIFFA BONUS / MALUS per autovetture, autopromiscui, ciclomotori e motocicli
✍ TARIFFA FISSA con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell’elenco allegato
Massimale RCA:
✍ per autobus e scuolabus Euro 10.000.000,00 unico;
✍ per ogni altro veicolo assicurato Euro 3.000.000,00 unico.
Determinazione del premio
Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Modena ed all’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze delle attestazioni dello stato di rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.
Relativamente alle garanzie Tutela giudiziaria (norme 4.0 di capitolato), Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio-politici, Eventi Atmosferici, Furto e Rapina (norme 5.0 di capitolato), si applicano, ove rese operanti, le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati.
Comune di Cavezzo - capitolato speciale dell’assicurazione RCA cumulativa – Allegato ELENCO VEICOLI
n. | Tipo veicolo | Targa/Telaio | 1^ Immatricolaz. | Uso | N°posti | cavalli fiscali | Cilindrata | Peso compl. a pieno carico e/o in ordine di marcia | Tipo Tariffa Classe di merito | Valore assicurato Incendio/Furto (euro) | ||
0 | Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx | XX 00000 | 05/1999 | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Pejus | Rischio escluso | ||||||
480 | ||||||||||||
2 | Autobus Iveco 80 | BE 155 LL | 07/1990 | Scuolabus | 49 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||
3 | Autovettura Peugeot Expert | BR 937 LJ | 04/2001 | Xxxxxxx | 00 | X/X Classe 12 | ||||||
15.500,00 | ||||||||||||
4 | Autovettura Ford Focus 1.6I 16 | BX 763 JY | 03/2001 | Privato | 17 | B/M Classe 15 | 9.500,00 compresi fono audiovisivi | |||||
5 | Autocarro Magirus Xxxxx | XX 000000 | Conto Proprio | 130 | Tariffa Fissa No Pejus | Rischio escluso | ||||||
04/1998 | ||||||||||||
6 | Autocarro Fiat Xxxxxxx | XX 000000 | Conto proprio | 15 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | ||||||
05/1990 | ||||||||||||
7 | Autovettura Fiat Tipo 5 p | AF 983 SZ | Privato | 17 | B/M Classe 01 | Rischio escluso | ||||||
08/1995 | ||||||||||||
8 | Rimorchio agricolo OZA | AB 066 G | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||||
9 | Macchina operatrice semovente BCS MT 205 | ACR 006 | Motofalciatrice | 12 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso |
Comune di Cavezzo - capitolato speciale dell’assicurazione RCA cumulativa – Allegato ELENCO VEICOLI
n. | Tipo veicolo | Targa/Telaio | 1^ Immatricolaz. | Uso | N°posti | cavalli fiscali | Cilindrata | Peso compl. a pieno carico e/o in ordine di marcia | Tipo Tariffa Classe di merito | Valore assicurato Incendio/Furto (euro) | ||
10 | Autoveicolo Fiat 280 Ducato | MO 598672 | Trasporto promiscuo | 23 | 23 | B/M Classe 01 | Rischio escluso | |||||
05/1996 | ||||||||||||
11 | Macchina operatrice semovente Benfra BFM 4.11B | MO AE 432 | Escavatore | 77 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | ||||||
05/1993 | ||||||||||||
12 | Motocarro Piaggio Ape Car P 3 | MO 133121 | 01/1995 | Conto Proprio | 218 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||
13 | Rimorchio Agricolo Berni Ffj 30 | MO 13597 | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||||
10/1997 | ||||||||||||
14 | Macchina Xxxxxxxx Xxxxxxx Trac T. con traino | AC 615 Y | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||||
10/1997 | ||||||||||||
15 | Autocarro Iveco 35C | BY 881 FC | 2002 | Conto proprio | 35 | Tariffa Fissa No Pejus | 20.000,00 | |||||
16 | Motociclo BMW F650 | BM 02212 | 09/2002 | Privato | 000 | X/X Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||
17 | Macchina operatrice semovente Sicas Xx 0 T Iveco | MO AA072 | Spazzatrice | 80 | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | ||||||
02/1989 |
18 | Autovettura Fiat Tipo 1.1 Fire | MI 2R5221 | 06/1993 | Xxxxxxx | 00 | X/X Classe 05 | Rischio escluso | |||
19 | Autovettura Fiat Panda 1.100 I | CB 679 GG | 07/2002 | Xxxxxxx | 00 | X/X Classe 01 | Rischio escluso |
Comune di Cavezzo - capitolato speciale dell’assicurazione RCA cumulativa – Allegato ELENCO VEICOLI
n. | Tipo veicolo | Targa/Telaio | 1^ Immatricolaz. | Uso | N°posti | cavalli fiscali | Cilindrata | Peso a pieno carico e/o in ordine di marcia | Tipo Tariffa Classe di merito | Valore assicurato Incendio/Furto (euro) | ||
20 | Rimorchio Agricolo Oza Zam 15 | MO 11358 | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Pejus | Rischio escluso | |||||||
09/1997 | ||||||||||||
21 | Ciclomotore Piaggio Bravo | telaio 5187361 | 05/1980 | Privato | 50 | B/M Classe ingresso | Rischio escluso | |||||
22 | Autocarro Peugeot Boxer | CD 620 CY | Conto Proprio | 29 | Tariffa Fissa No Pejus | Rischio escluso | ||||||
23 | Macchina Agricola Fiat 221 R con traino | MO 5913 | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Xxxxx | Xxxxxxx escluso | |||||||
10/1997 | ||||||||||||
24 | Autovettura Lancia Dedra | MO/981505 | Privato | 17 | B/M Classe 03 | Rischio escluso | ||||||
05/1993 | ||||||||||||
25 | Motociclo Ducati | BM 03371 | 07/2003 | Xxxxxxx | 000 | X/X Classe ingresso | ||||||
10.500,00 | ||||||||||||
26 | Autovettura Peugeot Ranch 1.4 I Cat XR | CE 359 TK | 05/2003 | Xxxxxxx | 00 | X/X Classe 01 | 11.000,00 | |||||
27 | Macchina xxxxxxxx Xxxxxxx Yammar con traino | AR 907 J | 02/2004 | Conto Proprio | Tariffa Fissa No Pejus | |||||||
20.000,00 |