OGGETTO: Accesso agli atti dell' ….. servizio civile.
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
OGGETTO: Accesso agli atti dell' ….. servizio civile.
E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della P.C.M. in merito alla accessibilità di una segnalazione a questo pervenuta.
Tale segnalazione aveva ad oggetto una presunta irregolarità nella realizzazione di progetti attuati dall’….. Servizio Civile, ente di Servizio Civile Nazionale, ed era stata presentata da un volontario del medesimo Ente attualmente impegnato presso una delle sedi indicate.
Il Dipartimento della Gioventù ha chiesto, pertanto, alla Commissione se il richiesto accesso debba essere consentito o meno, in considerazione della posizione di soggezione che il segnalante ha nei confronti dell’ente oggetto di segnalazione. Nel caso di risposta affermativa chiede altresì se debba essere oscurato il nome del medesimo nonché se si debba procedere alla notifica dell’accesso al controinteressato.
Sulla questione così prospettata la Commissione, applicando analogicamente al caso di specie – in cui si tratta di servizio di “volontariato” - i principi imperanti in materia di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori subordinati, osserva quanto segue.
In tema di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nei verbali ispettivi il Consiglio di Stato, sez. VI con la sentenza 4035/2013 ha precisato che la Giurisprudenza amministrativa “ benchè con indirizzo non univoco, ma comunque da rapportare di volta in volta alle specifiche vicende contenziose
– ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65, 19.11.1996, n. 1604, 22.4.2008, n. 1842 e 9.2.2009, n. 736).”
Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha puntualizzato che: “Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro
volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.
Tale sentenza, pur ritenendo preminente in linea di principio la tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni – e ciò in linea con la costante giurisprudenza amministrativa – ribadisce la possibilità di una valutazione caso per caso in merito al bilanciamento dei contrapposti interessi.
Orbene nel caso in oggetto la richiamata finalità di tutela del lavoratore, appare concreta e necessaria essendo il volontario segnalante ancora impegnato presso l’Ente oggetto di segnalazione ma in considerazione della contrapposta necessità difensiva dell’accedente, la Commissione ritiene che l’accesso richiesto possa essere sì consentito ma con oscuramento non solo del nominativo del segnalante ma di tutti i suoi dati, in modo da impedirne l’identificazione.
La suggerita prescrizione della modalità protettiva dell’oscuramento permette di ritenere superato in radice il proposto quesito circa la necessità di notifica dell’accesso all’interessato, poiché tale adempimento consentirebbe l’identificazione certa del medesimo.
COMUNE DI ….. PEC: …..
OGGETTO: Accesso del revisore dei conti al protocollo generale del Comune
E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Comune di ….. (CB) in merito all’accessibilità del protocollo generale dell’Ente da parte del Revisore dei Conti, per l’esercizio delle prerogative di cui all’art. 239 del dlgs 267/2000.
Tale richiesta di parere segue ad una istanza avanzata in tal senso dall’attuale revisore del predetto comune per gli anni 2016 – 2019 il quale ha chiesto anche la possibilità di soddisfare l’accesso al medesimo tramite acquisizione dei relativi files su supporto esterno (USB o CD).
In merito alla richiesta di parere in oggetto la Commissione osserva quanto segue.
L’art. 239 comma 2 del TUEL statuisce che “Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione (…) “.
Il diritto di accesso del revisore appare pertanto strettamente correlato all’adempimento delle funzioni che il comma 1 attribuisce al medesimo le quali attengono esclusivamente alla attività economico finanziaria dell’ente. L’accesso al protocollo informatico dell’ente consentirebbe, al contrario, un indiscriminato accesso a tutta la documentazione dell’ente, non limitato pertanto alle materie di competenza del revisore.
La Commissione è stata più volte investita della questione dell’accesso al protocollo informatico dell’ente da parte del Consigliere Comunale e, in merito, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto legittime le richieste di accesso diretto al programma di gestione del protocollo informatico.
Tale ampiezza d’accesso riconosciuta al Consigliere Comunale, ex art. 43, II comma del TUEL, si giustifica in ragione del particolare munus dallo stesso espletato e non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, essendo il consigliere tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge con previsione di una responsabilità personale dello stesso nelle ipotesi di violazione. Peraltro, pur ribadendo tale ampiezza, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato la necessità che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti. Tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli
dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).
Per le ragioni sopra esposte la Commissione ritiene che al revisore dei conti dell’ente comunale non possa attribuirsi la medesima ampiezza d’accesso consentita, ex lege, al consigliere comunale e, pertanto, che il revisore abbia diritto di accedere soltanto ai documenti funzionalmente legati all’espletamento del proprio incarico e con riferimento alle materie oggetto dello stesso.
Ricorrente: ….. …..
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi ….. di …..
FATTO
Il sig. ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di un posto da Dirigente a tempo
indeterminato di II fascia, per la direzione dell'area sistemi informatici ….., dell'Università ….. .
Non essendo stato ammesso alla prova orale il ricorrente ha presentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo l’ostensione dei documenti relativi alla procedura, ivi compresi gli elaborati degli altri concorrenti e le griglie di valutazione della commissione e i verbali giornalieri relativi a tutte le prove scritte.
L'amministrazione adita, in data 23 gennaio 2017, inviava solo alcuni dei documenti richiesti omettendo in particolare l’invio della seconda prova dell’istante e le griglie di valutazione della Commissione. Rilevando tale carenza l’istante inviava una richiesta di integrazione, datata 23 dicembre 2016, chiedendo “gli elaborati della seconda prova scritta al fine di poterla comparare con la propria del sottoscritto e le domande della prova orale oltre ai documenti recanti la valutazione dell'intero concorso pubblico dei singoli candidati”.
L’amministrazione adita rispondeva dichiarando di consentire l’accesso alla seconda prova scritta dei candidati ammessi all’orale, nonché copia dei verbali concernenti la prova orale. Comunicava altresì che non fosse possibile rilasciare copia della seconda prova scritta dell’istante in quanto la commissione non aveva proceduto alla correzione della seconda prova dei candidati che non avevano superato la prima prova scritta, come risultante dal verbale inviato all’istante.
Avverso tale accesso parziale il sig. ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 24 gennaio 2017, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente
il diritto dell’istante ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva pubblica cui ha partecipato essendo titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli altri candidati, sia a tutti quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle griglie e alle schede valutative proprie e degli altri candidati
senza che sia, peraltro, necessaria nei confronti di questi ultimi la preventiva notifica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). La Commissione prende atto dell’avvenuto invio di parte della documentazione richiesta, in ordine alla quale non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, nonché della dichiarazione della amministrazione adita di non aver proceduto all’invio della seconda prova scritta dell’istante perché la medesima non è stata oggetto di correzione e osserva quanto segue.
Appare irrilevante, ai fini dell’accesso, la circostanza che l’elaborato non sia stato corretto: ove tale documento sia in possesso dell’amministrazione adita quest’ultima dovrà, in ogni caso, garantirne la visione, consentendo così al partecipante le richieste verifiche di regolarità.
PQM
\La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già inviata al ricorrente. Con riferimento, invece, alla ulteriore documentazione oggetto di richiesta e non ancora ostesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. …..
contro
Amministrazione resistente: USR …..
FATTO
La sig.ra ….., docente, in data 27 dicembre 2016, presentava all’ USR ….. formale istanza di accesso agli atti relativi alla selezione per la classe di concorso A054 Storia dell’Arte (indetto con
D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016) al quale aveva partecipato.
La ricorrente, deducendo una non corretta valutazione dei propri titoli, richiedeva in particolare copia delle schede di valutazione dei propri titoli e di ogni altro documento indicativo della modalità di valutazione dei titoli, al fine di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nelle opportune sedi.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, in data 31 gennaio 2017, la sig.ra ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti del concorso al quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.
La ricorrente ha, pertanto, diritto all’ostensione di tutti i documenti relativi alla valutazione dei propri titoli e ad ogni altro documento a questa connesso e strumentale, ciò anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 in relazione alla dichiarata necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ufficio Polizia di Frontiera Aeromarittima presso l’Aeroporto di …..
FATTO
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, con ricorso del 27 settembre 2016 ha adito la Commissione avverso l’accesso parziale consentito con riferimento a diverse istanze di accesso agli atti, finalizzate a verificare la correttezza di contestazioni disciplinari sollevate a suo carico e l’irrogazione della relativa sanzione. L’amministrazione adita aveva escluso dall’accesso la visione delle segnalazioni di prestazione di lavoro straordinario presentate dagli altri dipendenti in servizio nel periodo di riferimento indicato dall’istante.
L’amministrazione resistente, con propria memoria del 30 settembre 2016, dichiarava di aver provveduto a verificare quanto lamentato dal ricorrente, operando essa stessa quel controllo che avrebbe voluto effettuare l’istante, e come conseguenza – avendo verificato la propria inesattezza - di aver derubricato il provvedimento sanzionatorio elevato a suo carico.
Nella seduta del 27 ottobre 2016 la Commissione, rilevando che l’amministrazione non avesse, di fatto, osteso la documentazione richiesta, avendo proceduto ad un mero esame in proprio della stessa (e per l’effetto aveva derubricato il provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente) invitava il ricorrente a specificare se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse all’accesso de quo, interrompendo i termini di legge.
Successivamente, pervenuta la comunicazione del ricorrente di attualità del proprio interesse all’accesso de quo la Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2016, interrompendo nuovamente i termini, invitava l’amministrazione a procedere alla notifica dell’istanza e del ricorso ai soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006.
Con ulteriore istanza del 18 gennaio 2017 il sig. ….. rappresentava, tra l’altro, che l’amministrazione adita non avesse ancora proceduto alla notifica ai soggetti controinteressati e che il proprio interesse all’accesso sarebbe stato soddisfatto anche attraverso la visione della documentazione relativa agli altri dipendenti in servizio con debita schermatura dei loro nomi, chiedendo alla Commissione di valutare tale modalità di accesso.
DIRITTO
La Commissione, acquisiti i chiarimenti forniti dal ricorrente che ha dichiarato, tra l’altro, di essere interessato alla visione dei documenti relativi agli altri dipendenti pur con schermatura dei nomi degli stessi osserva quanto segue.
L’applicazione della modalità protettiva dell’oscuramento, non solo dei nomi ma di tutti i dati personali degli altri dipendenti coinvolti, consentirebbe di ritenere superata l’esigenza di notifica ai controinteressati e di integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi. Pertanto, anche in considerazione del fatto che non risulta ad oggi avvenuta alcuna delle predette notifiche da parte dell’amministrazione resistente, al fine di consentire l’accesso cui il ricorrente ha diritto trattandosi di accesso cd. endoprocedimentale, la Commissione ritiene che possa essere consentito l’accesso de quo tramite il predetto oscuramento dei dati personali dei terzi coinvolti.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con la prescrizione dell’oscuramento di tutti i dati personali dei terzi controinteressati e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: I.N.P.S. di …..
FATTO
Il sig. ….. ha presentato all’ I.N.P.S. di ….. diverse richieste di accesso chiedendo copia della risposta inviata dall'INPS di ….. alla richiesta di cancellazione del debito inviata alla medesima amministrazione dal proprio commercialista, nonché copia della relata di notifica dell'avviso di pagamento inviato all’istante dall'INPS nell'anno 2012.
L’Amministrazione adita, con pec del 10 gennaio 2017, rispondeva : “le eventuali notifiche del 2012 si riferiscono agli anni precedenti e sono state gestite da Equitalia, Ente al quale rimandiamo per le relate di notifica (…)”.
Avverso tale risposta ritenuta non satisfattiva del proprio interesse, il sig. in data 3 febbraio
2017 ha presentato ricorso a questa Commissione affinchè valutasse la legittimità del comportamento serbato dall’amministrazione, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta alla Commissione comunicazione dell’amministrazione resistente alla quale sono allegati i documenti richiesti in ostensione dal ricorrente.
DIRITTO
Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto di aver ricevuto la documentazione oggetto di istanza e del presente ricorso da parte dell’amministrazione resistente e, invitando la Segreteria a trasmettere la predetta documentazione al ricorrente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
FATTO
Il sig. ….., nella dichiarata qualità di membro socio aderente al GRIG (associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente) ha presentato una segnalazione - esposto di ritenuta violazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ordine alla costruzione dell’ampliamento del plesso scolastico ….. presso la ….. delle mura esterne del centro storico di ….. . Con nota del 11 ottobre 2016 il dirigente del Servizio V del MIBACT chiedeva alla locale Soprintendenza informazioni ed osservazioni in merito alla questione, prescrivendo all’organo inferiore di tenere informato l’esponente. Non ricevendo alcuna informazione in merito, in data 23 ottobre 2016, il sig. ….. ha formulato una specifica richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo aperto, degli organi aditi, a seguito del ricevimento delle segnalazioni - esposto.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. ha adito, nei termini, la Commissione per l’accesso affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione erroneamente ha inoltrato il ricorso al Difensore Civico della ….. che lo ha nuovamente inviato alla scrivente ai fini della decisione.
DIRITTO
Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sull’assunto che l’autore di un esposto ha diritto di accesso alla documentazione del procedimento che si è instaurato in conseguenza dello presentazione dello stesso, vantando un interesse qualificato in tal senso. In tal senso è orientata la recente giurisprudenza amministrativa, come confermato dalla sentenza 7 del 2006 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tale diritto, nel caso in esame, prescinde pertanto dalla dichiarata appartenenza ad una associazione di tutela ambientale, circostanza questa non provata da alcuna allegazione del ricorrente.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: USR …..
FATTO
La sig.ra ….., docente, in data 9 dicembre 2016, presentava all’ USR ….. formale istanza di accesso agli atti relativi al concorso per docenti dell’anno 2016, per la classe A034 Scienze e Tecnologie Chimiche, al quale aveva partecipato.
La ricorrente, non ammessa alla prova orale, richiedeva in particolare l’accesso agli elaborati scritti e alle prove pratiche dei candidati che avevano superato le prove scritte.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, in data 4 febbraio 2017, la sig.ra ….. ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale il Dirigente dell’USR ….. dichiara quanto segue. L’istanza del 9 dicembre reiterava alcune richieste contenute in precedente istanza – e queste sono state, alla data della memoria, evase - e ne aggiungeva di nuove. Relativamente a queste ultime l’amministrazione dichiara di aver già inviato al legale della ricorrente gli elaborati e le griglie delle prove scritte ed orali, previamente resi anonimi, di cinque candidati scelti a campione. In ogni caso l’amministrazione ha contattato la ricorrente per fissare un appuntamento finalizzato alla visione e copia di ulteriori prove cartacee.
DIRITTO
Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione rileva che debba dirsi certamente sussistente il diritto del partecipante ad un concorso ad accedere agli atti del medesimo, vantando un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90.
Tale diritto di accesso ricomprende gli atti della commissione esaminatrice, la documentazione propria dell’accedente nonché quella relativa agli altri partecipanti senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450): non si pone, infatti, un problema di tutela della riservatezza dei concorrenti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica cosicché l’accortezza usata dall’amministrazione dell’oscuramento dei nominativi deve considerarsi superflua.
La Commissione, ad ogni modo, preso atto della dichiarazione dell’amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta - nonché di aver fissato un appuntamento per un accesso ulteriore - non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con la specificazione che, nell’eventualità che vi sia documentazione oggetto di richiesta non ancora ostesa questa dovrà essere resa accessibile alla ricorrente.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, preso atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con la specificazione che, ove vi sia documentazione oggetto di richiesta non ancora ostesa questa dovrà essere resa accessibile alla ricorrente.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di …..
FATTO
Il sig. ….., nella dichiarata qualità di coerede del prozio paterno ….., in data 30 novembre 2016, presentava alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ….. un’istanza di accesso alle dichiarazioni di successione al predetto ….. presentate dal sig. ….., fratello del de cuius, nonché alle dichiarazioni di successione, presentate da ….., ….. e ….., al sig. …...
Motivava l’istanza con la necessità di tutelare le proprie ragioni patrimoniali e familiari con riferimento alla declaratoria di nullità del testamento olografo del sig. ….. (avvenuta con sentenza
…../13 del Tribunale Ordinario di ….. , Sez. I ) con conseguente devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, nonché alla dichiarata indegnità a succedergli del sig. , deceduto in corso di giudizio.
In data 30 dicembre 2016 il sig. ….. riceveva una convocazione da parte della Agenzia delle Entrate a cui seguiva un incontro nel successivo 13 gennaio 2017, nel quale l’istante veniva invitato a fornire alcuni chiarimenti ritenuti necessari. Il ricorrente riferisce che, a tale incontro, non seguiva alcuna ulteriore comunicazione né consegna della documentazione oggetto d’istanza.
Avverso il silenzio serbato dalla Agenzia delle Entrate il sig. ….. ha adito, nei termini, la scrivente Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.
Il ricorso veniva, dallo stesso, ritualmente notificato ai soggetti controinteressati.
Sono pervenute le memorie difensive delle controinteressate ….. e ….. le quali insistono per il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione all’accesso de quo.
E’ pervenuta, altresì, successiva comunicazione del ricorrente nella quale il medesimo da’ atto di aver ricevuto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 22 febbraio 2017, con il quale l’amministrazione dichiara di voler consentire l’accesso alla sola dichiarazione di successione del sig.
….., poiché solo nei confronti di quest’ultimo l’istante vanterebbe una legittimazione ad accedere. Il ricorrente dichiara altresì che tale accesso parziale è avvenuto in data 24 febbraio u.s.
DIRITTO
Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa.
Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue.
La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. …..
con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa.
Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti.
Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate.
Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad
accedere a tutta la documentazione richiesta.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione già ostesa, accogliendolo per il resto e per l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di
…../Direzione della ….. Zona di Polizia di Frontiera
FATTO
La sig.ra ….., sovrintendente della Polizia di Stato, destinataria di una sanzione disciplinare, aveva presentato ricorso gerarchico, avverso tale irrogazione, al Capo della Polizia - erroneamente indicato dall’amministrazione quale autorità competente. Successivamente, la sig.ra ….. – rimessa in termini - veniva resa edotta che l’autorità da adire fosse il Direttore della ….. Zona di Polizia di Frontiera al quale, pertanto, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Dipartimento della P.S. trasmetteva gli atti del ricorso unitamente alle controdeduzioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di …...
La sig.ra ….. presentava quindi istanza di accesso, datata 22 dicembre 2016, rivolta all’Ufficio Polizia di Frontiera di ….., chiedendo l’ostensione delle controdeduzioni formulate dal Dirigente del predetto Ufficio e allegate alla trasmissione del ricorso gerarchico.
Con provvedimento del 2 gennaio 2017 l’amministrazione adita comunicava l’avvenuto rigetto dell’istanza senza alcuna esplicitazione della motivazione, ma con la specificazione che, poiché l’istanza di accesso era stata inoltrata al Direttore della ….. Zona, ai fini dell’adempimento l’Ufficio si sarebbe rimesso alle determinazioni gerarchicamente superiori.
Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 30 gennaio 2017 affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima da atto che le controdeduzioni richieste attengono ad un procedimento disciplinare già concluso peraltro favorevolmente con archiviazione da parte del superiore gerarchico.
DIRITTO
In merito al gravame presentato dalla sig.ra , la Commissione ritiene sussistente il diritto della
ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta in quanto questa attiene ad un procedimento disciplinare relativo all’istante medesima, il cui interesse deve pertanto qualificarsi “endoprocedimentale” e come tale tutelato dall’ 10 della legge 241/90, apparendo inconferente l’argomentazione che si tratti di procedimento già concluso.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: USR …..
FATTO
La sig.ra ….., docente, in data 29 dicembre 2016 ha presentato - per il tramite dell’avvocato ….. di ….. - formale istanza di accesso al Direttore Generale dell’ USR ….., richiedendo l’ostensione dei documenti relativi al concorso docenti - classe A12 + A22 (AD04) al quale la medesima ha partecipato.
La ricorrente ha richiesto in particolare “copia degli elaborati scritti e copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione” relative ai propri elaborati.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra ….. – per il tramite dell’avv. ….. - ha adito la Commissione, con ricorso del 3 febbraio 2017, affinchè riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti del concorso al quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.
La ricorrente ha pertanto diritto all’ostensione sia dei propri elaborati, sia di tutti i documenti della commissione esaminatrice relativi alla prova dalla stessa sostenuta, nonché alle griglie e alle schede di valutazione.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. …..
contro
Amministrazione resistente: Liceo Statale ….. di …..
FATTO
Il sig. ….., docente in pensione, ha presentato al Liceo ….. di , del quale era stato Dirigente,
diverse istanze di accesso volte all’ostensione della documentazione relativa a due progetti scolastici da sé diretti durante la propria dirigenza.
Da ultimo con due istanze di accesso, datate 3 gennaio 2017 e 12 gennaio 2017 – quest’ultima per il tramite dello studio legale ….. di ….. – ha richiesto, con la prima istanza, l’accesso ai fascicoli relativi ai due progetti, con la seconda richiedeva invece l’ostensione della documentazione relativa alle somme riconosciute a ciascun partecipante allo stesso ed in particolare alle somme al medesimo spettanti.
L’amministrazione adita con provvedimento del 2 febbraio 2017 rigettava la prima istanza ritenendola eccessivamente generica (stante il riferimento ai “fascicoli relativi ai due progetti”) nonché volta ad un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione mentre, con riferimento alla seconda istanza di accesso, invitava alla visione delle sole somme riguardanti il sig. …...
Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 6 febbraio 2017,
affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria difensiva dell’amministrazione resistente la quale dichiara di aver consentito l’accesso “nella formulazione proposta dall’avv. …..”, e che questo sarebbe stato esercitato in data 14 febbraio 2017. A tale memoria risulta allegato anche un verbale di accesso del dicembre 2010 relativo a documentazione concernente i progetti scolastici di cui in oggetto.
DIRITTO
In merito al gravame presentato dal sig. ….., la Commissione preso atto della dichiarazione dell’amministrazione resistente, di aver consentito l’accesso “nella formulazione proposta dall’avv. ”
– e cioè quella relativa ai compensi percepiti da ciascun partecipante - non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione ostesa e osserva quanto segue.
Avuto riguardo alla prima istanza d’accesso, avente ad oggetto i fascicoli dei due progetti, appare illegittimo il rilievo dell’amministrazione adita che indica come “generica” la richiesta: l’istante vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, avendo
egli preso parte ad un progetto scolastico in ordine al quale ha il diritto di verificare la correttezza del relativo iter – senza che ciò possa essere definito quale controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione – ed ha pertanto diritto alla visione ai documenti contenuti nel fascicolo degli stessi.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)
FATTO
Il sig. ….., in qualità di legale rappresentante della ….., ha adito la Commissione per l’accesso, con ricorso del 14 novembre 2016, avverso il silenzio rigetto opposto da ENAC a fronte di propria istanza di accesso agli atti.
La Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2016, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006, rilevando la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto avendo, l’istanza di accesso presentata, una natura meramente esplorativa e non già strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta.
Con istanza di riesame del 13 gennaio 2017 il sig. ha chiesto alla Commissione di rivedere la
propria decisione in virtù della dedotta piena titolarità del diritto all’accesso de quo.
DIRITTO
In merito all’istanza presentata dal sig. ….. la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, premesso che avverso le decisioni della scrivente non può chiedersi una “revisione” delle medesime, ma che queste possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di legge, osserva che nella specie il ricorrente non ha dedotto alcuno dei vizi previsti dall’art. 395 c.p.c. come idonei a chiedere una revocazione.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale per la …..
FATTO
Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 31 gennaio 2017 ….., sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la seconda casa di reclusione di ….. (ubicata a …..), ha impugnato il diniego di accesso che gli era stato opposto dal Provveditore regionale per la ….. il 12 gennaio 2017 in riferimento al sèguito che l’Amministrazione penitenziaria stessa aveva dato ad una segnalazione disciplinare che, il 16 settembre dell’anno precedente, il ….. aveva redatto nei confronti di
….., assistente della Polizia penitenziaria anch’egli in servizio presso la suddetta casa di reclusione. In particolare l’odierno ricorrente ha postulato che all’epoca la condotta a cui si riferiva la predetta segnalazione disciplinare aveva leso e screditato la figura professionale del ricorrente stesso; e che a quest’ultimo era derivato ulteriore discredito dall’asserita circostanza che il ….. si era vantato, tra i colleghi di lavoro, per la propria impunità relativamente alla condotta oggetto di quella medesima segnalazione.
Nessuna memoria difensiva è pervenuta dall’Amministrazione penitenziaria. Nondimeno nel provvedimento impugnato risultava manifestato l’avviso secondo cui l’accesso agli atti non possa tradursi in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di una data P.A., veniva altresì esclusa una “… utilità del documento nella concreta protezione della situazione giuridicamente rilevante …” dedotta dall’odierno ricorrente e veniva, infine, sottolineata la necessaria dimostrazione di “… un nesso
… tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione [da lui] richiesta …”.
DIRITTO
Risulta pregiudiziale accertare se si sia tradotta in un provvedimento esplicito, nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione penitenziaria riguardo alla condotta del ….. che formava oggetto della segnalazione disciplinare redatta dal …...
In proposito dal provvedimento impugnato non si evince con certezza se quella delibazione sia stata formalizzata in un documento ovvero in una documentazione, alla quale (ad avviso dell’odierno ricorrente) questi possa aver diritto di accedere; o se invece, pur consapevolmente, l’Amministrazione penitenziaria abbia reputato ingiustificata l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del nel
caso di specie.
Perciò, anche in considerazione del silenzio serbato da quella medesima Amministrazione in riferimento all’odierno ricorso, appare opportuno rivolgerle una richiesta istruttoria affinché chiarisca se la propria valutazione riguardo alla condotta del ….. (quale denunciata dal ….., con relazione del 16 settembre 2016) si sia tradotta in un formale provvedimento, astrattamente suscettibile di accesso.
PQM
La Commissione invita l’Amministrazione penitenziaria (in persona del Provveditore regionale per la …..) a fornire i chiarimenti di cui alla parte in diritto, dichiarando interrotto in attesa di tali chiarimenti il termine per la decisione definitiva sul ricorso stesso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
FATTO
Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 6 febbraio 2017 il cittadino italiano ….. ha evidenziato, anche per conto della moglie ….. (cittadina albanese):
- che il 3 febbraio 2015 xxxxxx aveva presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana;
- che dal sito Internet del Ministero dell’Interno era stato possibile appurare che l’istruttoria riguardante tale istanza, a cui era stato attribuito il numero …../C/….., risultava completata il 7 ottobre 2015 in virtù del parere emesso dal Ministero degli Affari Esteri;
- che tuttavia, nonostante tre solleciti inviati dal ….. tra il marzo e il settembre dello scorso anno e benché fosse spirato il termine biennale entro cui ex lege andava concluso il procedimento introdotto con la predetta istanza, il Ministero dell’Interno non aveva ancora emesso il provvedimento di attribuzione della cittadinanza italiana in favore della …..;
- che vana si era rivelata anche un’istanza con la quale, il 3 gennaio 2017, il ….. aveva chiesto al Ministero dell’Interno di ottenere “… copia dello stato corrente ed aggiornato della pratica … e di tutta la documentazione ad essa collegata …”, nonché di conoscere i “… termini di conclusione della pratica …” stessa, di cui era stata altresì sollecitata la positiva conclusione.
Pertanto il ….. ha domandato a questa Commissione di vagliare “… la legittimità del diniego/differimento opposto dall’Amministrazione …” e di assumere “… ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n° 241/90, … le conseguenti determinazioni”.
Nessuna memoria difensiva è pervenuta dal Ministero dell’Interno.
DIRITTO
Posto che il ricorso è stato (legittimamente) proposto dal ….. nell’interesse della ….., costei ha diritto ad accedere a tutta la documentazione acquisita in via istruttoria dal Ministero dell’Interno nell’ambito del procedimento concernente l’attribuzione della cittadinanza italiana alla ….. stessa, aperto in virtù dell’istanza da lei presentata il 3 febbraio 2015; nonché di conoscere la data in cui sia avvenuta ciascuna di quelle acquisizioni istruttorie.
Per il resto non si comprende se l’odierno ricorrente chieda a questa Commissione dal ….. con l’istanza inviata il 3 gennaio 2017 (anche) al Ministero dell’Interno, va osservato che la comunicazione
all’interessato riguardo ai “… termini di conclusione della pratica …” non riguarda l’accesso ai documenti amministrativi concernenti quella medesima pratica, esulando quindi dalla competenza di questa Commissione. E che anche l’eventuale travalicamento del termine entro cui concludere un dato procedimento amministrativo non integra un diniego di accesso agli atti del procedimento medesimo, non essendo perciò neppure esso tutelabile dinanzi a questa Commissione.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso presentato da ….. per conto della moglie ….. e, per l’effetto, invita il Ministero dell’Interno a riesaminare l’istanza di accesso presentata il 3 gennaio 2017 in riferimento alla documentazione acquisita in via istruttoria da detto Ministero nell’ambito del procedimento concernente l’attribuzione della cittadinanza italiana alla ….. stessa. Dichiara inammissibile il ricorso in quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento.
Ricorrente: ….., ….., ….., ….., ….. contro
Amministrazione resistente: Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova
FATTO
Gli onorevoli ….. e ….., il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e ….., in data 25 ottobre 2016, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto.
Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16.
L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”.
Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.
DIRITTO
Sul gravame in oggetto la Commissione osserva, in via preliminare, che il ricorso deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto dall’art. 25 n. 4 della legge 241/90.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell’art. 00 x. 0 xxxx. x) xxx x.x.X 000/0000.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di …..
FATTO
Il sig. ….., conduttore dal 2007 di un immobile di proprietà del Comune di ….., deduce di aver appreso nel 2016 di aver versato, al predetto Ente, canoni di locazione in eccesso ed a tal riguardo ha presentato formale istanza di accesso agli atti, datata 30 novembre 2016, richiedendo al Comune di ….. l’ostensione di numerosa documentazione - indicata per punti da 1 a 34.
L' amministrazione adita con provvedimento del 14 dicembre 2016 consentiva un accesso parziale escludendo alcuni documenti ed in particolare quelli contraddistinti con i numeri 8 – 9 – 11 - 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 26 - 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34.
Motivava tale parziale diniego con la circostanza che, in ordine ai predetti documenti, l’istanza di accesso fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, atteggiandosi a controllo ispettivo.
Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 13 gennaio 2017,
affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente la quale ha fornito chiarimenti in ordine allo svolgersi dei fatti puntualizzando, tra l’altro, che con sentenza …../… del 23 aprile 2015
il Tribunale di a ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione intercorrente con
il sig. ….., ribadendo altresì le argomentazioni dedotte nel provvedimento opposto.
DIRITTO
Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.
Con riferimento alla documentazione già ostesa la Commissione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Con riferimento, invece, alla documentazione per la quale il chiesto accesso è stato negato la Commissione osserva che il sig. ….. non ha indicato, né nell’istanza né nel ricorso medesimo, l’interesse diretto concreto ed attuale sotteso a tale richiesta ostensiva, e non ha fornito, altresì, alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra il proprio presunto
interesse e i documenti richiesti in ostensione, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 . Tale norma, ai sensi del quale il ricorrente ha formulato la sua istanza, richiede che l’interesse all’accesso corrisponda ad una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”: sotto tale profilo il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.
La Commissione ritiene, pertanto, ritiene che l’amministrazione abbia ben operato nel concedere all’istante l’accesso alla documentazione che, con immediatezza, inerisce alla posizione giuridica vantata e che paia strumentale alla tutela della medesima.
Inoltre, per completezza di analisi, si rileva che la richiesta di cui ai punti 8, 9 , 27 e 30 non si riferisce a documenti esistenti e formati ma avrebbe richiesto un’attività di rielaborazione che non compete alle amministrazioni adite, essendo il diritto di accesso espressamente limitato, ex art. 22 comma 4 legge 241/’90, ai documenti materialmente esistenti.
Infine la Commissione ricorda che il diritto di accesso deve trovare un contemperamento nel principio costituzionale di buon andamento della amministrazione - portato dall’art. 97 Cost. - e che pertanto le istanze di accesso formulate non devono, di fatto, tradursi in un intralcio alla attività dell’amministrazione adita.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento ai documenti già trasmessi all’istante. Con riguardo alla documentazione non ostesa dall’amministrazione, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006, nonché, con riferimento alla richiesta di documenti non materialmente esistenti, ex art. 22 comma 4 legge 241/90.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: USR Campania - Ambito Territoriale della Provincia di ….., Ufficio IX FATTO
La sig.ra ….., docente di scuola primaria, ha presentato domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2016 – 2017 partecipando alla fase provinciale della relativa procedura, senza tuttavia ottenerlo. Successivamente la ricorrente apprendeva che nella fase interprovinciale della medesima procedura, il trasferimento, per la stessa sede da sé prescelta ed indicata, era stato ottenuto da altra docente. La sig.ra ….. presentava pertanto all’ Ufficio IX dell’ Ambito Territoriale della Provincia di
….., un’istanza d’ accesso, datata 17 novembre 2016, chiedendo copia della documentazione da cui si evincesse la ricorrenza dei presupposti per l’assegnazione del trasferimento in fase interprovinciale.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 14 gennaio 2017, affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Il ricorso presentato dalla sig.ra ….. deve ritenersi fondato poiché l’istante ha richiesto di accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridica-soggettiva.
Tale forma di accesso cd. endoprocedimentale trova regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90: la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento conferisce all’accedente la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione e ciò anche con riferimento agli altri partecipanti alla medesima procedura.
Il diniego opposto dall’amministrazione adita deve pertanto considerarsi illegittimo.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. …..
contro
Amministrazioni resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Sevizio Civile Nazionale; Rettore dell’Istituto “…..”; Ente di formazione e di certificazione delle
competenze
FATTO
Il sig. , premesso che:
- in data 13/04/2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione “…..” per il Progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI e in data 16/04/2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. della Casa Religiosa sita in ;
- che il progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI è stato inserito tramite l'Associazione “ ” nel bando per la selezione di n. 2005 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “…..” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14/11/2014;
- in data 05/08/2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la lettera prot. N. ….. del 31/07/2015 relativamente all'interruzione del servizio, a seguito della cancellazione dell'Associazione “…..” dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n. …../2015 datato 28/07/2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16/04. al 06/08/2015;
- in data 03/01/2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l’Istituto dal 16/04/2015 al 06/08/2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani;
- formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/02/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto.
- la Commissione per l’accesso si è pronunciata sul gravame il 28/04/2016 affermando quanto segue “Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.
Il ricorso nei confronti dell’Istituto ….. deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90. In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16/01/2013, n. 13 “ In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5”.
Invita, conseguentemente, l’Istituto ….. a trasmettere la domanda d’accesso all’autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato”
- nonostante l’invito rivolto ai sensi dell’art. 6 DPR 2006 n. 184 all’autorità competente, nulla è stato rilasciato alla parte ricorrente, nonostante le reiterate richieste di rilascio del “documento di validazione”;
- in data 20/01/2017 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – ha proposto nuovamente ricorso alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto.
L’AdIM s.r.l. con memoria del 20/02/2017 ha precisato che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine al progetto Educazione nei Quartieri • Garanzia Giovani 2014 da parte dell’Associazione ….., non dispone di alcuna documentazione e non è pertanto in grado di rilasciare alcuna validazione.
DIRITTO
La Commissione rileva che il ricorso proposto in data 20/01/2017 deve esser dichiarato inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l’esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell’Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all’esito dell’adunanza del 28/04/2016 - potere riservato al giudice amministrativo.
Infatti, la Commissione per l'accesso - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: sig. …..
contro
Amministrazione resistente: ARCI Servizio Civile …..
FATTO
Il ricorrente, dolendosi del rigetto tacito formulato dall’Associazione sulla propria richiesta del 02/11/2016 di accesso ai documenti relativi al servizio civile effettuato presso l’ente tra il 2011 ed il 2013, ivi compresi quelli relativi alle attività svolte nell’Università di ….., ha adito nei termini il Difensore Civico dell’ , al fine della tutela dei propri interessi.
Il Difensore Civico ha comunicato che la competenza spetta alla Commissione per l’Accesso, trattandosi di amministrazione periferica dello Stato.
La lettera di trasmissione non risulta però pervenuta.
L’accedente, a mezzo dell’avv. , ha adito la Commissione.
DIRITTO
La Commissione rileva che non risulta prodotta copia della procura rilasciata all’avv. e che la
richiesta avanzata al Difensore Civico e la nota del Difensore Civico di trasmissione alla Commissione non recano le date di protocollo, così come non è stata prodotta la documentazione allegata all’istanza di accesso.
Si invita, pertanto, la parte ricorrente a fornire copia della documentazione allegata di cui sopra e si chiede al Difensore Civico di voler trasmettere copia della richiesta del ricorrente e copia della trasmissione a questa Commissione.
Al fine del decidere, ritiene altresì opportuno richiedere all’amministrazione resistente se le chieste informazioni siano contenute in documenti amministrativi detenuti dalla stessa, atteso che, come dedotto dall’accedente, le attività sono state svolte per determinati periodi presso l’Università di
….., salva, nelle more dell’incombente istruttorio l’interruzione dei termini di legge.
PQM
La Commissione invita le parti ed il Difensore Civico ad espletare l’incombente istruttorio di cui in motivazione, ciascuno per quanto di propria competenza, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge.
Ricorrenti: ….. ed ….., quali esercenti la potestà sulla figlia minore ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “…..”
FATTO
I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno presentato istanza di accesso il 24/11/2016 ai seguenti documenti amministrativi della figlia minore:
1) tutti gli elaborati scritti nella disciplina – italiano anno scolastico 2015 -2016;
2) tutti gli elaborati scritti nella disciplina – matematica anno scolastico 2015 -2016;
3) tutti gli elaborati scritti nella disciplina – inglese anno scolastico 2015 -2016;
4) tutti gli elaborati scritti nella disciplina – spagnolo anno scolastico 2015 -2016. A fondamento dell’istanza hanno posto la difesa di interessi giuridici.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso hanno adito il 18/01/2017 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
In data 14/02/2017 è pervenuta memoria dell’Amministrazione, che ha dedotto di aver inviato la documentazione all’indirizzo mail del ricorrente in data 03/12/2016.
DIRITTO
La Commissione, preso atto della nota dell’Amministrazione del 14 febbraio u.s. e di cui alle premesse in fatto, ritiene necessario, ai fini del decidere, conoscere se la parte ricorrente abbia ricevuto detta documentazione ovvero se intenda concordare con l’Amministrazione la modalità per l’ostensione, atteso che non era stata indicata nell’istanza di accesso.
Nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.
PQM
La Commissione invita parte ricorrente all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge.
Ricorrente: ….. s.a.s. di ….. & C. contro
Amministrazione resistente: Istituto Superiore “…..” di ….. (…..)
FATTO
Con ricorso inviato via PEC a questa Commissione il 15 gennaio 2017 (e protocollato il 17 di quello stesso mese) la ….. s.a.s. ha lamentato di aver presentato all’istituto (scolastico) superiore “…..” di ….. (…..), il 16 novembre 2016, un’istanza di accesso agli atti del procedimento della gara pubblica indetta da quell’Amministrazione per l’installazione di distributori automatici (di bevande calde e fredde, nonché di alimenti) nei locali dell’istituto stesso; e che tuttavia quell’Amministrazione, nonostante due solleciti (il 2 e il 14 dicembre 2016), era rimasta silente in relazione alla suddetta istanza. Ha altresì evidenziato che la predetta gara d’appalto era stata aggiudicata provvisoriamente alla ….. s.a.s. stessa; e che tuttavia, il 15 novembre 2016 (previa convocazione ad horas dell’aggiudicataria medesima), il relativo procedimento di gara era stato riaperto.
Con memoria pervenuta a questa Commissione il 30 gennaio 2017 l’istituto scolastico ha replicato al ricorso, evidenziando che il 14 dicembre 2016 la ….. s.a.s. era stata invitata a prender visione, l’indomani stesso, degli atti concernenti la gara in argomento (la quale peraltro, in conseguenza della suddetta riapertura, era stata aggiudicata ad altro partecipante: la ….. s.r.l.); e che tuttavia l’odierna ricorrente non aveva concretamente recepito quella disponibilità.
Con nota pervenuta a questa Commissione il 15 febbraio 2017 l’istituto scolastico resistente ha trasmesso l’ulteriore carteggio intercorso, a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, con la Città Metropolitana di …..: alla quale asseritamente competeva la formale stipula del contratto d’appalto concernente la gara oggetto del contendere.
Con memoria pervenuta a questa Commissione il 24 febbraio 2017 l’odierna ricorrente ha ribadito che la disponibilità all’accesso agli atti, per il 15 dicembre 2016, era stata manifestata dall’istituto scolastico direttamente al legale rappresentante della società ricorrente stessa, anziché al difensore di quest’ultima (avv. ) presso la quale era stato eletto domicilio.
DIRITTO
Dalla documentazione in atti (allegato B2 pag. 3) si evince che il 15 gennaio 2017 la s.a.s. ha
inviato via PEC l’odierno ricorso non soltanto a questa Commissione, ma anche all’istituto scolastico superiore “…..” ed alla Città Metropolitana di evidentemente ascrivendo (esclusivamente) a costoro
la qualità di controinteressati rispetto al ricorso stesso.
Tuttavia, alla luce della lettera e del comma 1 dell’art. 22 della legge n. 241/1990, quei due destinatari coincidevano con la Pubblica Amministrazione nei cui confronti era stato chiesto (vanamente, ad avviso dell’odierna ricorrente) il diritto di accesso. Mentre i controinteressati all’esercizio di tale diritto risultavano, ai sensi della lettera c di quel medesimo comma, tutti gli altri partecipanti alla gara stessa. I quali invero, secondo quanto evincibile dal provvedimento emesso dall’istituto scolastico odierno resistente il 14 novembre 2016 (allegato B1 pag. 3), erano: la ….. s.r.l. (che poi sarebbe divenuta aggiudicataria di detta gara, in luogo dell’odierna ricorrente), la ….. s.r.l. e la
….. s.r.l.. controinteressati tutti ai quali la notifica non è stata effettuata dal ricorrente.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 12, comma 7 del D.P.R.
184/2006.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Amministrativo Contabile
FATTO
Il Sig. ….., Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha presentato in data 3 gennaio 2017 all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione:
“rappresentazione della problematica, avente principalmente carattere tecnico, al servizio NOIPA citata nella lettera, a firma del Dirigente cui la presente è rivolta, n. prot. ….. del 23/09/2016 con oggetto: Problematiche stipendiali legate al passaggio con il sistema NOIPA. Corresponsione assegno ad personam e. verifica conteggio della tredicesima mensilità dicembre 2015, inviata allo scrivente e di altri documenti eventualmente negli stessi richiamati ed appartenenti allo stesso procedimento”.
In risposta a tale istanza la Questura inviava, in data 10 gennaio 2017 la richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. di …...
In data 30/01/2017 la Questura, acquisita la risposta del Ministero dell’Interno, faceva presente che “Nel confronto tra i due schemi di dettaglio della tredicesima 2015 e 2016 ottenuti attraverso l'applicazione disponibile sul sistema Mef-Noipa (allegato n. 1 e 2) si rileva una precisa coincidenza degli importi liquidati non rinvengono pertanto le "differenze retributive" lamentate dal dipendente. E' appena il caso di rammentare, in merito alla comparazione tra voci, che la stessa è effettuata attraverso il confronto tra importi lordi . Infatti anche nella gestione delle indennità operative incardinata nell'applicativo del cedolino unico, dal 10 gennaio 2015, si procede alla scelta della modalità del cumulo da applicare mensilmente - di cui alla legge 505/78 - attraverso il confronto tra gli importi a lordo Irpef degli emolumenti spettanti a titolo di indennità operative e di indennità pensionabile al personale aeronavigante della Polizia di Stato e dal 1 gennaio 2016 anche della guardia di Finanza .”
L’Amministrazione ha allegato al provvedimento gli atti disponibili relativi all'elaborazione delle competenze stipendiali liquidate attraverso le procedure informatizzate del servizio Noipa :
1) Dettaglio della tredicesima 2015
2) Dettaglio della tredicesima 2016
3) Riepilogo stipendio e assegni corrisposti
4) Riepilogo degli importi di diritto distinto per voci stipendiali. L’istante adiva la Commissione, con ricorso del 09/02/2017. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.
DIRITTO
Sul gravame presentato dall’Isp. Capo ….., la Commissione ritiene che l’Amministrazione abbia osteso tutti i documenti in proprio possesso.
Solo erroneamente il ricorrente ritiene che ex lege 241/90, può essere richiesta da parte dell’amministrazione adìta un’attività di rielaborazione dati.
Sulla base delle suesposte argomentazioni la Commissione non può che accertare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa ostensiva,
Per quanto riguarda le ulteriori istanze presentate nel ricorso esse si risolvono in una serie di doglianze non di competenza della Commissione.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Equitalia
FATTO
Il signor ….. rivolgeva il 21/12/2016 ad Equitalia la richiesta di poter accedere al completo estratto debitorio con dettaglio dei ruoli e copia della relata di notifica relativi a cartelle di pagamento non indicate gravanti a suo carico come risultanti dagli archivi.
In data 30/01/207, l’accedente adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito opposto dall’Amministrazione.
DIRITTO
In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.
Passando al merito della vicenda, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l’esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti ai procedimenti sfociati nell’emissione di cartelle di pagamento nei confronti della parte ricorrente, la cui legittimazione ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: ITI (…..)…..
FATTO
Il Prof. ….., Ingegnere Docente, il 30/11/2016 ha chiesto documentazione inerente la soppressione della classe II periodo corso serale meccanica elettronica; cattedra di cui era titolare.
L’accedente dolendosi della mancata ostensione ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.
L’Amministrazione resistente ha precisato di aver convocato per il giorno 20/01/17 il ricorrente a prendere copia di quanto richiesto.
Il ricorrente in data 02/02/2016 ha sostenuto che, a seguito della convocazione, non ha ricevuto la documentazione richiesta e che si sarebbe ripresentato presso l’Istituto il 04/02/2017.
La Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2017 ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dalle parti, conoscere se l’istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo, nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge.
Sono pervenute memorie sia del ricorrente che dell’Amministrazione resistente.
In data 14 febbraio 2017 è pervenuta memoria del ricorrente, che ha evidenziato come la richiesta ostensione non sia avvenuta integralmente.
DIRITTO
In merito al gravame presentato dal sig. ….., la Commissione preso atto della dichiarazione sia dell’amministrazione resistente che del ricorrente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione ostesa.
Quanto all’ulteriore documentazione, la Commissione rileva la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che l’accedente ha interesse a conoscere tutti gli atti riferiti alla soppressione della classe II periodo Corso serale-Meccanica Meccatronica, essendo stato unico titolare di cattedra per la classe ex A020 ed essendo stato posto a zero ore a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Parte accedente avrà diritto ad accedere alla documentazione che ancora non risulta ostesa.
La Commissione osserva, inoltre, che della documentazione richiesta deve essere consentita anche l’estrazione della copia, tenuto conto che il diritto di accesso si esercita anche con tale ultima modalità ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l. 241/1990 e dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..
FATTO
Il sig. ….., rappresentato dall'Avv. , in data 2 dicembre 2017, a mezzo del legale, presentava a
mezzo pec alla Direzione Territoriale del Lavoro di ….. una richiesta di accesso agli atti finalizzata a prendere visione ed estrarre copia informale della documentazione relativa al procedimento ispettivo costituito dal verbale di accesso, dal verbale conclusivo degli accertamenti e dalla documentazione di lavoro, eseguito nell'anno 2015 dagli Ispettori della predetta Direzione Territoriale nei confronti della
….. & C. S.N.C., P. IVA….., con sede nella via ….. n. ….. in …...
La motivazione posta a fondamento era che il Sig. ….. dava atto di aver lavorato presso l' Snc,
con contratto part-time a tempo indeterminato e la qualifica di operaio 6° livello commercio, dal 29/12/2014 al 27/09/2016 allorquando gli veniva intimato il licenziamento per cessazione attività aziendale.
Il Sig. ….. precisava di aver impugnato il licenziamento avanti al Giudice del Lavoro, dal momento che il datore di lavoro non aveva aderito al tentativo di conciliazione ex art. 410, chiedendo altresì maggiorazioni retributive dovute a festivi e straordinari non retribuiti.
L’Amministrazione resistente con provvedimento datato 02/01/2017 ha negato l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) e comma 3, lett. d) del D.M. 757/1994.
A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, il ricorrente, adiva il 30/01/2017 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.
Con memoria del 15 febbraio 2017 l’Amministrazione resistente ha ribadito il proprio diniego.
DIRITTO
La Commissione rileva che il presente ricorso doveva essere notificato alla società ….. & C.
S.N.C. controinteressata, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006; la ratio di tale istituto è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Università di Roma – La Sapienza
FATTO
La Sig.ra ….., rappresentata dall’avv. , ha presentato un’istanza di accesso datata 27 novembre
2016 all’Amministrazione resistente, chiedendo copia della seguente documentazione: “i titoli accademici conseguiti (Xxxxxx, Dottorato et similia) e l'elenco degli esami sostenuti dal sig. ….., attuale marito della signora ,
con il quale la stessa ha in corso un procedimento di divorzio presso il Tribunale di Roma (rg /2016)".
Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:
"L'interesse consiste nella possibilità di riuscire a ricostruire la situazione del sig. ..... alla stessa sempre presentatosi come laureato e dottore, onde potersi costituire in giudizio prova del suo stato economico, lavorativo, accademico e personale, al fine della quantificazione della richiesta di mantenimento avanzata dallo stesso nei confronti della e dell'addebito della colpa della separazione".
L’Università ha rigettato l’istanza, in quanto la medesima difetta di motivazione e non chiarisce l’interesse di cui l’accedente sarebbe portatrice.
Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa,
valutasse la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione adita, ex art 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all’attuale marito della signora ….., quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..
FATTO
….., socio lavoratore di ….. Cooperativa Sociale Onlus presentava in data 10/11/2016 all’Amministrazione resistente richiesta di accesso ai documenti relativi all'accertamento svolto nei confronti di ….. Cooperativa Sociale Onlus del febbraio 2016 avente per oggetto la verifica dei lavoratori interessati dalla CIG in deroga concessa all’….. nell'estate del 2015.
Essendo uno dei lavoratori di ….. posti in CIG in deroga nell'estate del 2015 motivava la richiesta in forza della necessità di verificare l'applicazione non discriminatoria nei suoi confronti della CIG in deroga al fine di poter tutelare i propri interessi economici.
In data 14/12/2016 la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. negava l'accesso ai documenti amministrativi richiesti, "…in quanto gli atti di accertamento sono sottratti al diritto di accesso così come ribadito dalla Circolare del Ministero del Lavoro nr. 43/2013 dell' 8.11.2013 e dalla Lettera Circolare n. 8051/2014 del 02.05.2014, di richiamo alle sentenze emesse in materia dal Consiglio cli Stato n. 4035/2013 e n. 863/2014, orientamento rafforzato da ultimo dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5779 del 24.11.2014."
A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, il ricorrente, adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.
Con memoria del 13 febbraio 2017 l’Amministrazione resistente ha ribadito il proprio diniego.
DIRITTO
La Commissione rileva che il presente ricorso doveva essere notificato alla controinteressata ….. Cooperativa Sociale Onlus, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006; la ratio di tale istituto è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazioni resistenti: Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituto Polispecialistico ….., IPSSEOA “…..” di ….., Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “…..” di …..
FATTO
Il prof. ….., docente a tempo indeterminato per la classe di concorso C500 (Laboratorio di Cucina-Enogastronomia), ha presentato in data 12/12/2016 alle Amministrazioni resistenti richiesta formale di visione ed estrazione di copia della domande di trasferimento e assegnazione relative al docente ….. (classe di concorso C500), a partire dall'anno scolastico 2010/2011 fino alla data dell’istanza di accesso e dei documenti giustificativi il punteggio assegnato.
Ha dedotto a fondamento la circostanza del trasferimento a decorrere dal 1 settembre 2017 del docente di ruolo presso l’Istituto Polispecialistico “…..” di ….., nonostante il minor punteggio rispetto a quello dell’accedente, che aveva richiesto il medesimo trasferimento.
Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ….. in data 07/02/2017 adiva la Commissione affinché riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.
In data 17 febbraio 2017 perveniva memoria del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore “…..” di ….. che precisava di non aver la documentazione richiesta, in quanto a norma del CCNI sulla mobilità, è all’Istituto di appartenenza “…..” di ….. - ove era titolare fino all’anno scolastico 2016/2017 il docente ….., di cui il ricorrente contesta l’assegnazione - che spetta la compilazione delle graduatorie interne di Istituto e la raccolta e la verifica dei titoli per l’attribuzione del punteggio per la mobilità.
Per quanto riguarda la determinazione dell’organico provinciale e i relativi movimenti è di pertinenza dell’ex USP per la Provincia di …...
DIRITTO
Sul gravame presentato dal prof. ….., la Commissione prende atto della memoria dell’Istituto d'Istruzione Superiore "….." di ….., il quale dichiara di non detenere la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.
Il ricorso nei confronti dell’Istituto deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/’90.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti, venendo in rilievo l’accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri candidati.
Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/’90 nei confronti dell’Istituto “…..” e lo accoglie nei confronti delle altre Amministrazioni e, per l’effetto, le invita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Consiglio Ordine Avvocati …..
FATTO
Il signor ….., Brigadiere, ha formulato il 13 gennaio 2017 una richiesta di accesso tramite PEC agli atti detenuti dal C.O.A. di ….. e segnatamente:
"... copia dei pareri di congruità rilasciati (note spese liquidate in € 35.019,00) all'avv il 31 gennaio 2013;
verbale dal quale risulta il nominativo del responsabile del procedimento di opinamento; dichiarazione di manleva dell’avv.
….. per le depositate parcelle sulla base dell’istanza”.
Avverso l’inerzia dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione affinché la stessa, valutasse la legittimità del diniego tacito opposto dall’amministrazione adita, ex art 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all’Avv. , quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della
legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ricorrente: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.) – Segreteria Provinciale di …..
contro
Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale “…..” di …..
FATTO
Il sindacato ricorrente, premesso di aver inviato al Dirigente Scolastico dell’IIS “…..”– ….. una richiesta di accesso il 19/10/2016, avente per oggetto: relazioni sindacali - informazione successiva - a livello di istituzione scolastica - (art.6, comma 2 lett. n) ed o) del CCNL/2007); "copia dei tabulati di distribuzione del FIS 2015-2016, contenenti i nominativi del personale docente e ATA utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e i relativi compensi ad ognuno corrisposti, ai fini di cui alla lettera o) dell' art. 6, comma 2 del CCNL /2007", non ottenendo alcuna risposta; il 07/12/2016 ha richiesto all’Istituto resistente la trasmissione di documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e in particolare ai seguenti documenti:
a) le dichiarazioni di disponibilità dei docenti e ATA a prestare attività aggiuntive e/o di intensificazione;
b) conferimento e accettazione degli incarichi ad ogni unità di personale docente e ATA per ciascuna attività di retribuzione accessoria, inerente al piano complessivo delle risorse (di fonte contrattuale e non contrattuale ma comunque destinate al personale);
c) l'eventuale dichiarazione di aver svolto, da parte di ogni unità di personale, in tutto e/o in parte, l'incarico accettato;
d) il compenso corrisposto per ogni attività svolta.
Ha dedotto a fondamento della richiesta lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Il 03/02/2017 adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito opposto dall’Istituto e assumesse le conseguenti determinazioni. In data 17 febbraio u.s. è pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente.
DIRITTO
Sul ricorso presentato dallo SNALS, la Commissione osserva quanto segue.
Va innanzitutto sottolineato che secondo l’unanime giurisprudenza "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente
confermativo di un precedente xxxxxxx non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783).
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente non ha prodotto l’originaria domanda d'accesso, ma tuttavia il contenuto della seconda richiama quello della prima.
In ogni caso, la Commissione rileva che parte ricorrente non può definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90, difettando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto. La finalità dell’istanza di accesso presentata appare, infatti, non strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta e all’esercizio delle prerogative proprie della sigla sindacale ricorrente. Essa appare, invece - ed inammissibilmente – volta ad un dichiarato controllo generalizzato dell’attività della P.A. (art. 24 comma 3, L. 241/90).
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.) – Segreteria Provinciale di …..
contro
Amministrazione resistente: ITIS …..
FATTO
Il sindacato ricorrente, premesso di aver inviato al Dirigente Scolastico dell’ITIS "….." - ….. – una richiesta di accesso l’11/10/2016, avente per oggetto: relazioni sindacali - informazione successiva - a livello di istituzione scolastica - (art.6, comma 2 lett. n) ed o) del CCNL/2007); "copia dei tabulati di distribuzione del FIS 2015-2016, contenenti i nominativi del personale docente e ATA utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e i relativi compensi ad ognuno corrisposti, ai fini di cui alla lettera o) dell' art. 6, comma 2 del CCNL /2007", ottenendo il 2.11.2016 risposta negativa; il 7/12/2016 ha richiesto all’Istituto resistente la trasmissione di documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e in particolare ai seguenti documenti:
a) le dichiarazioni di disponibilità dei docenti e ATA a prestare attività aggiuntive e/o di intensificazione;
b) conferimento e accettazione degli incarichi ad ogni unità di personale docente e ATA per ciascuna attività di retribuzione accessoria, inerente al piano complessivo delle risorse (di fonte contrattuale e non contrattuale ma comunque destinate al personale);
c) l'eventuale dichiarazione di aver svolto, da parte di ogni unità di personale, in tutto e/o in parte , l'incarico accettato;
d) il compenso corrisposto per ogni attività svolta.
Ha dedotto a fondamento della richiesta lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Parte resistente ha negato l’accesso con nota datata 9 gennaio u.s., in quanto non risultano ulteriori variazioni da quanto già consegnato a legislazione vigente.
Contro tale diniego parte ricorrente ha depositato ricorso in termini chiedendone l’accoglimento.
In data 21 febbraio u.s. è pervenuta memoria dell’Istituto.
DIRITTO
Sul ricorso presentato dallo SNALS, la Commissione osserva quanto segue.
Va innanzitutto sottolineato che secondo l’unanime giurisprudenza "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783).
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente non ha prodotto l’originaria domanda d'accesso, ma tuttavia il contenuto della seconda richiama quello della prima.
In ogni caso, la Commissione rileva che parte ricorrente non può definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90, difettando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto. La finalità dell’istanza di accesso presentata appare, infatti, non strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta e all’esercizio delle prerogative proprie della sigla sindacale ricorrente. Essa appare, invece - ed inammissibilmente – volta ad un dichiarato controllo generalizzato dell’attività della P.A. (art. 24 comma 3, L. 241/90).
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art.
12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di ….. – …..
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato in data 06/12/2016 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di …..
- richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:
Atto di variazione di classamento n. /2013 - nel Classamento del 25/11/2013 protocollo n.
….. in atti dal 25/11/2013. Unità immobiliare sita in ….. via ….. n. ….. int. , locata dal medesimo.
Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di accesso la circostanza che non ha potuto procedere all’acquisto della predetta unità immobiliare di proprietà dell’Inps.
Infatti essendo stato l’immobile dichiarato di pregio a seguito della revisione del classamento, è stato escluso dai benefici previsti dalla normativa nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito degli enti di previdenza (art. 3 comma 3 legge 23 novembre 2001 n. 401, valutazione al prezzo di mercato corrente diminuito del 30% per i singoli acquisti).
L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 19 dicembre 2016, atteso che la revisione è stata comunicata alla proprietà, con nota del 10/12/2013, nel quale vengono indicate le motivazioni della revisione.
Contro tale diniego, il ….. ha presentato ricorso in termini alla Commissione chiedendone l’accoglimento.
In data 8 febbraio u.s. l’amministrazione ha fatto presente che il 9 gennaio 2017 ha trasmesso all’accedente una nota dal seguente tenore contenente l'individuazione dei criteri adottati che hanno comportato la revisione del classamento dell'unità immobiliare interessata e segnatamente l’inserimento nella microzona ….. "….. …..:
“Nella microzona è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e
della connessa redditività, riconducibile anche ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonché allo sviluppo di attività direzionali e commerciali.
Inoltre, è stata rilevata la presenza significativa di unità immobiliari qualificate come popolari o ultra popolari, in ambiti territoriali che hanno assunto nel tempo una connotazione diversa da quella esistente al momento dell'attribuzione del classamento.
MICROZONA: 7 Destinazione prevalente: Residenziale Valore medio Catastale (VC) : Euro 1.312 Valore medio di Mercato (VM): Euro 5.183
Rapporto R = VM / VC: 3,95 Scostamento rs = R / RC: 1,50
In considerazione prioritariamente della posizione dell'unità immobiliare all'interno della zona censuaria e della microzona, quale sopra descritta, e della migliorata qualità di tale contesto urbano, che ne ha determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare, alla unità immobiliare è stata attribuita la classe 3”.
DIRITTO
La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 9 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, accerta la cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno ed altri
FATTO
La cittadina albanese, Sig.ra ….. ….., in data 23/10/2014 ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di ….. (codice …../…..).
Deduce la ricorrente che, dalla data 15/12/2016, nell’area riservata del sito internet del Ministero dell’Interno, ha potuto constatare che il decreto di concessione del beneficio richiesto è stato sottoscritto e che sarebbe stata contattata dalla Prefettura competente alla notifica del provvedimento per rendere il giuramento necessario al completamento della procedura.
La ricorrente deduce, inoltre, pur senza allegare la relativa documentazione, di aver richiesto, in data 9 gennaio 2017, alla Prefettura di ….. una richiesta formale di notifica del decreto della cittadinanza senza ricevere nessuna risposta e, pertanto, si è rivolta alla Commissione (con pec del 17/1/2017) affinchè assumesse le conseguenti determinazioni
DIRITTO
La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile in quanto, anche a voler qualificare la nota trasmessa alla Commissione come una richiesta di riesame avverso un’istanza di accesso (al decreto di concessione della cittadinanza), la stessa è stata inoltrata allorchè non era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge 241/90 affinché l’Amministrazione potesse pronunciarsi sulla domanda del ricorrente.
Non rientra, infine, tra i poteri della Commissione quello di sindacare l’inerzia o il ritardo dell’Amministrazione nella notifica del decreto di concessione della cittadinanza dovendo la ricorrente rivolgersi, per tali fini, all’Autorità giudiziaria.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di …..
FATTO
Il Sig. ….. a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di ….. una diffida ad adempiere, contenente anche un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al fascicolo concernente la sua domanda presentata per ottenere il permesso di soggiorno per c.d. protezione sussidiaria.
Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
La Questura di ….. ha trasmesso alla Commissione una nota in cui rileva che, per un disguido, non è stato possibile rinvenire il fascicolo dell’istante e, per tale ragione, l’istanza di accesso non è stata tempestivamente riscontata. La Questura rende, tuttavia, noti i risultati della consultazione delle Banche dati nella sua disponibilità, in relazione alla posizione dell’istante, rilevando comunque che il procedimento relativo alla richiesta di permesso di soggiorno non è stato completato.
DIRITTO
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990 limitatamente agli atti contenuti nel fascicolo del richiedente, ove esistenti e suscettibili di ostensione.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno
FATTO
La Sig.ra ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di ….. finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.
La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale xxx.xxxxxxx.xx nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).
PQM
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: AUSL …..
FATTO
Il Sig. ….. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di ….. S.r.l., ha presentato un’istanza di accesso agli Uffici della ASL ad una serie di atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda riguardante una presunta transazione con l’Azienda dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla società dallo stesso amministrata.
Nella ricostruzione della vicenda l’istante fa riferimento ad altre istanze di accesso non accolte, o accolte solo in parte, all’esistenza di procedimenti penali, all’esecuzione parziale di un’ordinanza del GIP, a successivi esposti ed iniziative giudiziarie sempre in relazione alla medesima vicenda ed, infine, a presunte responsabilità o conflitti di interessi di soggetti coinvolti.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua ultima istanza del 18 aprile 2016 il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Amministrazione ha fatto pervenire a mezzo PEC alla Commissione una serie di documenti, peraltro in parte illeggibili riferiti alla vicenda in questione.
Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso alla luce della seguente, testuale, motivazione: ‹‹
Il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità derivanti dalla mancata allegazione degli atti e provvedimenti citati dal ricorrente, solo parzialmente riportati nel corpo della ricostruzione della complessa vicenda, deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.
Sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente si evince che nel corso di vari anni vi sono stati precedenti provvedimenti di parziale consegna dei documenti ovvero provvedimenti espressi di rigetto delle sue istanze di accesso (cfr. ultima pagina denominata “APPENDICE: CORRISPONDENZA DEL 2016”, nella quale si fa riferimento, tra l’altro, a provvedimenti di rigetto del 24 marzo e del 13 aprile 2016).
Nell’ultimo provvedimento citato, tra l’altro l’Amministrazione dichiara di aver già da tempo messo a disposizione la documentazione in suo possesso.
Consegue da quanto sopra che il ricorso alla Commissione del 16/06/2016, è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso i citati provvedimenti dovendosi qualificare il successivo diniego tacito come meramente confermativo dei precedenti provvedimenti espressi di diniego, non gravati dall’istante.
Né la Commissione ha il potere di sindacare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato dall’Amministrazione per il cui sindacato l’istante deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria››.
In data 06/12/2016 il Sig. ….. ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti ribadendo il proprio interesse difensivo ed evidenziando che la Asl, nel corso degli anni non avrebbe, illegittimamente, soddisfatto le sue richieste.
A tale istanza ha dato riscontro la ASL con nota del 29/12/2016 rilevando:
a) di avere a suo tempo già “prodotto tutta la documentazione reperibile presso l'archivio di deposito e corrente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di ….. in data 11/01/2012 e ritiene pertanto di aver soddisfatto tutte le ulteriori richieste di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e
s.m.i. e del Regolamento aziendale”.
b) di avere regolarmente corrisposto quanto dovuto alla ….. s.r.l. “risultando quindi tutte le fatture emesse e/o ogni pretesa avanzata dalla stessa a partire dall'anno 2004 sino ad oggi del tutto ingiustificate, poiché non si rileva alcuna situazione debitoria di questa azienda Sanitaria nei confronti di essa Ditta.
c) di aver già inviato a mezzo pec le note prot. ….. del 08.05.2014, prot. del 27.01.2015 e prot.
….. del 13.04.2016
La ASL, infine, ha provveduto a trasmettere all’istante la nota prot. del 30/06/2016 inviata a
mezzo PEC alla Commissione e tutta la documentazione in essa richiamata, in occasione della decisione del precedente ricorso.
Qualificando la nota della ASL come un provvedimento di rigetto sulla sua ultima istanza del dicembre 2016 il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge
n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.
Con successiva nota l’istante ha rappresentato alla Commissione di aver querelato, a integrazione della denuncia in essere, i dirigenti della ASL “che hanno ostruito l'accesso”, e tra questi il Direttore Generale.
La ASL ha depositato una memoria in cui ha ricostruito la propria versione dei fatti, anche sul merito della vicenda, e ribadendo la propria posizione, rileva di aver già ottemperato alle istanze del ricorrente.
DIRITTO
La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione
La Commissione rileva, altresì, che ai sensi dell’art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 “La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.
Per quanto sopra il ricorrente ha legittimamente riproposto l’istanza di accesso agli atti ed avverso il provvedimento dell’Amministrazione ha nuovamente adito questa Commissione.
Nel merito la Commissione ritiene il ricorso in parte inammissibile ed in parte fondato.
Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti quegli atti e documenti che l’Amministrazione deduce essere inesistenti ed, a tale riguardo, si ribadisce che la Commissione non ha il potere di sindacare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato dall’Amministrazione per il cui sindacato l’istante deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Il ricorso è, altresì, inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole, nel merito della vicenda, degli inadempimenti e delle omissioni imputabili all’Azienda a danno della società da lui amministrata in quanto, anche sul punto, la legge non attribuisce alcun potere a questa Commissione. Lo stesso dicasi per le richieste di informazione.
Il ricorso è, invece, meritevole di accoglimento in relazione a tutti quegli atti che l’Amministrazione dichiara di aver già osteso all’istante, in quanto, sotto tale profilo, in presenza di un’ulteriore istanza di acceso, la precedente consegna non appare ostativa alla reiterazione della domanda, anche laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti.
PQM
La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di …..
FATTO
Gli Avvocati ….. e ….., nell’interesse del Sig. ….. rivolgevano alla Questura di ….. un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla istanza del loro assistito diretta ad ottenere l’autorizzazione all’ingresso in Italia deducendo che il permesso di soggiorno in possesso dello stesso era scaduto mentre questi si trovava nel suo Paese di origine, dove si era dovuto trattenere per motivi di salute.
Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, i difensori hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
La Questura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver comunicato ai legali dell’istante che, per poter riscontrare l’istanza di accesso, è necessario che la procura loro rilasciata dal Sig. ….. fosse “ratificata” dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana in …...
DIRITTO
La Commissione ritiene che la Questura abbia correttamente richiesto ai difensori di documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l’idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all’estero.
Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso emerge che il delegante si trovava stabilmente all’estero ed, anzi, la mancata autorizzazione all’ingresso in Italia costituisce proprio la ragione del contendere. La procura allegata al ricorso risulta, peraltro, priva di data e di autentica da parte dei difensori.
Per quanto sopra il ricorso, nei termini proposti, non può essere allo stato esaminato in attesa che i difensori provvedano a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega.
Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.
PQM
La Commissione invita i legali dell’istante a documentare i propri poteri rappresentativi, interrompendo, medio tempore, i termini di legge.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno
FATTO
Il Sig. ….., si è rivolto alla Commissione, tramite il proprio difensore, deducendo di aver presentato una diffida ad adempiere contenente anche un’istanza di accesso in relazione al procedimento ad istanza di parte relativo alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, avviato presso la competente Prefettura.
Deduce il ricorrente di aver già parzialmente esercitato il diritto di accesso presso la Prefettura, ma che, in quella sede, non ha potuto visionare, in particolare, i pareri resi dalle Autorità di sicurezza, atti che erano stati trasmessi all’Autorità centrale, competente per l’adozione del provvedimento finale, alla quale l’istante si è poi rivolto, ottenendo, tuttavia solo indicazioni generiche ed, in particolare, una risposta del 20/12/2016 in cui la competente Area del Ministero comunicava che la procedura non era completa nei suoi elementi istruttori e che, comunque, l’accesso agli atti avrebbe dovuto essere esercitato presso la locale Prefettura.
Il ricorrente, non ritenendo soddisfatto il proprio interesse, si è rivolto alla Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni.
Il Ministero ha fatto pervenire due note alla Commissione. Nella prima comunica che “la procedura relativa alla pratica in questione non è conclusa mancano ancora alcuni elementi informativi, indispensabili per la valutazione”.
Nella seconda nota il Ministero, riferendosi alla richiesta di ostensione in via telematica dei pareri resi dagli Organismi di Sicurezza, eccepisce che “come previsto dall'articolo 2 lett. d) del D.M. 10 maggio 1994,
n. 415 recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", tra le categorie di documenti inaccessibili, rientra "la documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquista della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali".
DIRITTO
La Commissione, ritiene preliminarmente di poter superare i profili di ammissibilità del ricorso legati alla carenza delle necessarie allegazioni, tenuto conto che dalle difese dell’Amministrazione emergono chiaramente i profili controversi ed il tenore dell’istanza di accesso del ricorrente.
Nel merito la Commissione rileva che il diniego di accesso ai pareri resi dei competenti Organismi di Sicurezza è fondato dall’Amministrazione sul disposto di cui all’art. 2, lett. d) del D.M. 415/1994 rubricato “Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali” in base al quale “Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: ...d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali”.
Tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, invocato dall’Amministrazione a sostegno del rigetto dell’istanza, dovendosi rivolgere l’istante, a tal fine, alla competente Autorità giudiziaria.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di …..
FATTO
Il Sig. ….. ….. si è rivolto alla Commissione, tramite il proprio difensore, deducendo di aver presentato una diffida ad adempiere contenente anche un’istanza di accesso alla Questura di ….. in relazione al procedimento ad istanza di parte relativo alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, avviato presso la competente Prefettura, rilevando che, in sede di acquisizione di informazioni sullo stato della procedura aveva constatato la mancanza del parere di competenza della Questura.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario acquisire copia dell’istanza di accesso che il ricorrente deduce di aver inoltrato alla Questura di in data 07/12/2016 ed in relazione alla quale si sarebbe formato il silenzio-rigetto, istanza che non risulta allegata al ricorso.
PQM
La Commissione invita il ricorrente a fornire i documenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno
FATTO
Il Sig ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno una diffida ad adempire diretta alla conclusione del procedimento attivato con domanda proposta alla competente Prefettura di ….., in data 20/08/2016, per l’ottenimento della cittadinanza italiana, deducendo che sarebbe decorso il termine di 730 giorni previsto dalla legge.
Tale diffida è stata trasmessa alla Commissione a mezzo fax in data 19/01/2017.
La Prefettura di ….. ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che il procedimento è stato avviato e che non è ancora decorso il termine di legge per la sua conclusione
DIRITTO
La Commissione, in disparte i numerosi profili relativi alla ricevibilità di un atto che, pur avente come oggetto “ricorso contro silenzio-rigetto della Prefettura della Provincia” contiene solo “diffida ad adempiere” osserva in via assorbente l’inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi.
La Commissione rileva, per completezza, che allo stato non risulta decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, come rilevato dall’Amministrazione e che, comunque, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale xxx.xxxxxxx.xx nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (in possesso dell’istante che lo menziona nel proprio ricorso).
Per ragioni di collaborazione istituzionale la Commissione invita la Segreteria a trasmettere la diffida al competente Ufficio del Ministero.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile mandando alla Segreteria per la trasmissione della diffida al competente Ufficio del Ministero.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Prefettura di …..
FATTO
Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, alla Prefettura di ….. un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti pratica relativa alla propria istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva testualmente: ‹‹In data 10 ottobre 2013 il Sig. ha presentato a questa Prefettura istanza di naturalizzazione ai sensi dell'art. 5 della Legge
92/91 e s.m.i..
In data 9 marzo 2016 il legale del richiedente, Avv. ….. di Roma, sollecitava la definizione della pratica, chiedendo informazioni sui motivi del ritardo.
In data 14 marzo 2016 questa Prefettura inviava una nota di risposta, indicando, altresì, le modalità per poter effettuare l'eventuale accesso agli atti.
In data 15 settembre 2016 perveniva dalla locale Questura il previsto rapporto informativo nel quale venivano segnalati motivi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana al richiedente. In data 29 settembre 2016 questo Ufficio comunicava all'interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge241/90.
In data 18 ottobre 2016 l'interessato faceva pervenire le proprie controdeduzioni. Non essendo queste ultime ritenute sufficienti a modificare l'orientamento dell'Ufficio, si procedeva ad emettere il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, notificato all'interessato il 15 novembre 2016
In data 29 novembre perveniva dall'Avvocato ….. esclusivamente via fax, e non con le rituali modalità di comunicazione, istanza di accesso agli atti.
Risulta, infine, da una dichiarazione dell'addetta all'Ufficio Cittadinanza, che, in data 12 dicembre 2016, l'Avvocato
….. accedeva all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura e procedeva, come richiesto, alla visione del fascicolo››.
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Prefettura non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso del ricorso, avendo il ricorrente già esercitato il diritto di accesso in data 12
dicembre 2016 presso la sede dell’Amministrazione con la conseguenza che la sua istanza di accesso del 29/11/2016 risulta essere stata tempestivamente e favorevolmente riscontrata.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno
FATTO
Il Sig rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo
stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di nel corso dell’anno 2014,
finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.
La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale xxx.xxxxxxx.xx nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).
PQM
La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Consolato Generale d’Italia – ….. (…..)
FATTO
Il legale della Sig.ra ….. si è rivolto alla Commissione deducendo che in data 28/11/2013, la sua assistita presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano presso la Prefettura di ….. che comunicava l'avvio del procedimento con n° protocollo
…../…../…..; che in seguito, essendosi l'istante trasferita nel ….. al seguito del suo consorte, il cittadino italiano ….. la pratica veniva trasferita per competenza, dalla Prefettura di ….. al Consolato Generale d'Italia a …..; che in data 30/11/2016, nell’interesse della sua cliente aveva inviato a mezzo PEC richiesta di accesso agli atti per via telematica presso l'Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale d'Italia a …...
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario in primo luogo che il legale dell’istante documenti i propri poteri rappresentativi, non risultando allegata al ricorso nessuna procura da parte della Sig.ra …...
Inoltre risulta necessario acquisire copia dell’istanza di accesso che il legale del ricorrente deduce di aver inoltrato al Consolato ed in relazione alla quale si sarebbe formato il silenzio-rigetto, istanza che non risulta allegata al ricorso.
PQM
La Commissione invita il ricorrente a fornire i documenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..-…..
FATTO
Il signor , a mezzo del proprio difensore, ha presentato al competente Ispettorato del lavoro
un’istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo ispettivo relativo alla società S.r.l.
A sostegno dell’istanza ha dedotto la pendenza di una causa di lavoro davanti al Tribunale di …..
(Rg. …../…..) avente ad oggetto la domanda di condanna della convenuta Ristorante ….. S.r.l. al pagamento delle differenze retributive in proprio favore ed il conseguente interesse all’estrazione del verbale di ispezione in quanto strettamente attinente all’oggetto della causa.
L’Amministrazione negava l’accesso ritenendo predominanti le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi e la carenza di un interesse differenziato dell’istante.
Avverso tale determinazione l’istante, sempre tramite il proprio difensore, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Ristorante S.r.l.,
controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato all’Anac un’istanza di accesso agli atti relativi ad un procedimento svoltasi innanzi all’Autorità nel quale è diretto interessato specificando l’interesse ad utilizzare i relativi atti nell’ambito di un giudizio di lavoro che lo vede contrapposto alla Fondazione ….. per un licenziamento da questa intimato nei suoi confronti.
L’Anac deduceva di aver trasmesso l’istanza di accesso ai controinteressati e successivamente, allorchè l’istante aveva già adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, l’Autorità ha fatto presente che, anche alla luce della mancata presentazione di opposizioni, l’accesso era da ritenere consentito, fissando, al fine, un’apposita data successivamente modificata su richiesta dello stesso ricorrente.
DIRITTO
La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che da essa emerge l’accoglimento dell’istanza di accesso del ricorrente non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato all’Amministrazione una richiesta di accesso (in data 17/11/2015) ad una serie di atti riguardanti la propria posizione in carriera (schede di valutazione individuale, i quaderni di scrutinio, i verbali redatti in seno ai Consigli di Amministrazione, atti riguardanti alcune sedute del Consiglio relativi agli scrutini per la promozione a dirigente).
L’istante deduce che, in data 19/11/2015, l’Ufficio II della DCRU, ha in parte negato l’accesso agli atti per una serie di motivazioni dallo stesso contestate alle quali è seguita la conferma del diniego ed un ricorso gerarchico (nel dicembre 2015) a sua volta respinto con nota del gennaio 2016 da parte degli Uffici centrali dell’Amministrazione.
L’istante, con PEC del 27/01/2017 ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.
Ha, poi, fatto pervenire una nota integrativa per meglio specificare l’interesse a sostegno dell’istanza di accesso a suo tempo presentata.
L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver già in parte consentito l’accesso agli atti e di aver messo a disposizione dell’istante il proprio fascicolo personale, ribadendo per il resto ilo contenuto delle precedenti note del 2015 e del 2016.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. Anche a voler far decorre dal gennaio 2016 il termine per potere ricorrere alla Commissione avverso il parziale rigetto della sua istanza di accesso, il ricorso alla Commissione, che reca la data del 26/01/2017 ed è stato inoltrato il giorno successivo a mezzo PEC, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.
PQM
La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: I.I.S. …..-….. di …..
FATTO
La Sig.ra ….., docente presso l’Istituto scolastico resistente, formulava un’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del bonus premiale per il merito destinato ai docenti (ex art. 1, commi 126 e ss. della l. 107/2015) , deducendo di non essere stata inclusa nella relativa graduatoria e di voler verificare se la stessa si fosse svolta nel rispetto dei criteri di legalità, trasparenza e imparzialità.
L’Amministrazione, dopo aver invitato la docente a rivolgersi alla locale RSU, in possesso di tutti i dati e dopo aver richiesto all’istante di specificare e motivare la propria richiesta, ha consentito in parte l’accesso agli atti, oscurando, tuttavia, il nominativo dei docenti assegnatari del bonus e, secondo la ricorrente, senza mettere a disposizione le schede di valutazione ed i punteggi assegnati.
Avverso il provvedimento di rigetto parziale l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.
L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del parziale diniego, legate principalmente alla tutela della riservatezza dei docenti interessati ed evidenziando la natura non concorsuale dell’assegnazione del bonus.
DIRITTO
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
L’istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell’Istituto.
Atteso che l’istante è una docente dell’Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all’assegnazione del bonus - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti
relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l’altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.
La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattatosi dell’ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del bonus ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come tertium comparationis rispetto alla propria posizione.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri …..
FATTO
Il Maresciallo dei Carabinieri ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo del suo trasferimento d’autorità avviato dall’Amministrazione per incompatibilità ambientale e funzionale.
L’accedente, dopo aver esercitato il diritto di accesso, constatava l’esistenza di alcuni documenti richiamati nelle note visionate e , pertanto, chiedeva l’ostensione anche di tali atti, manifestando il proprio interesse anche difensivo il relazione all’avviato procedimento di trasferimento.
L’Amministrazione negava l’accesso agli ulteriori documenti deducendo in parte che gli stessi non erano in possesso dell’Ufficio e che altri non erano ostensibili attesa la genericità dell’indicazione operata ed, in data 12/01/2017 l’istante adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.
L’Amministrazione ha inviato alla Commissione una memoria nella quale illustrava le ragioni del rigetto dell’istanza di accesso in relazione all’ulteriore documentazione richiesta, in quanto non afferente al procedimento in questione, rilevando, poi, in via assorbente che, in data 25/01/2007, il procedimento di trasferimento è stato definitivamente archiviato in quanto il Maresciallo ….., a seguito di visita medica, è stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto ovvero, a domanda, da ricollocare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
In ragione di tale sopravvenienza chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
DIRITTO
La Commissione pur tenendo conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine all’archiviazione del procedimento di trasferimento d’autorità, in ragione della sopravvenuta inidoneità al servizio del dipendente, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano è costante l’avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).
Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nei fascicoli che riguardano la sua persona senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso è di per sé sufficientemente circoscritta ed è da qualificare di natura endoprocedimentale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
…..
FATTO
Il Sig. ….., presentava alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di ….. istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di richiesta di protezione internazionale rif. n. …...
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ha dettagliatamente dato conto del complesso iter procedimentale che ha interessato l’istante rilevando, in particolare, che la competenza sulla domanda dovrebbe spettare alla Commissione Territoriale di Roma, ove il procedimento dovrebbe essere riattivato a cura dell’istante stesso, mediante la compilazione dell’apposito modello “C3” presso la Questura. Di tali circostanze l’Amministrazione dichiara di aver reso noto per le vie brevi al legale del ricorrente.
DIRITTO
La Commissione, pur prendendo in considerazione quanto rappresentato dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l’istante venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
L’istanza di accesso e ricorso sono, infatti, diretti all’estrazione di copia degli atti presenti nel fascicolo aperto presso la Commissione territoriale di …...
Questa Commissione evidenzia, per completezza, che, qualora tutto il fascicolo fosse stato già trasmesso per competenza alla Commissione territoriale di Roma, circostanza che non emerge in maniera inequivoca dagli atti del presente procedimento, sarà quest’ultima a doversi pronunciare sull’istanza di accesso del ricorrente e, pertanto, l’amministrazione è invitata a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio affinchè quest’ultimo si possa pronunciare sull’istanza.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni
FATTO
La signora ….., in qualità di obbligata in solido, presentava alla Polizia di Stato – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni - istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia delle documentazione riguardante una serie di infrazioni del Codice della Strada (n. 10 verbali e relative notifiche) le cui sanzioni risultavano alla stessa richieste quale obbligato in solido in quanto proprietaria del veicolo Tg …..
L’Amministrazione riscontrava l’istanza fornendo solo parte della documentazione richiesta (n. 4 verbali) sicchè l’istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in ragione dell’interesse della ricorrente, parte del procedimento sanzionatorio e soggetto obbligato in solido con l’autore delle violazioni, ad ottenere copia dei relativi verbali e della documentazione comprovante la notificazione degli stessi, alla luce del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990 .
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..)
FATTO
La Sig.ra ….., rivolgeva al Comune di ….., un’istanza di accesso diretta a conoscere una serie di documenti relativi al verbale del sopralluogo dalla stessa sollecitato su un’immobile di cui è comproprietaria ed, in particolare, alle violazioni ed alle sanzioni eventualmente irrogate a carico del comproprietario dell’immobile, Sig. …...
Il Comune, dopo aver interpellato il controinteressato, che si opponeva all’accesso, a seguito di una successiva richiesta provvedeva ad ostendere la documentazione con una serie di “omissis” per tutelare in parte la posizione giuridica del controinteressato ed, avverso tale provvedimento, qualificato come rigetto parziale sulla sua istanza di accesso, la Sig.ra ….. adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
Il Comune ha presentato memoria in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signor ….., quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.
Tra i documenti in possesso della Commissione risulta, infatti, solo copia di una nota (peraltro non indicata tra gli allegati al ricorso) avente come oggetto la trasmissione del ricorso al Sig. ….., ma non risulta allegata la ricevuta della relativa spedizione.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ambasciata d’Italia in …..
FATTO
La Sig.ra ….. rivolgeva un’istanza di accesso agli atti relativi al rigetto del visto di ingresso da parte dell’Ambasciata d’Italia di ….., visto necessario all’esito del nulla osta ricevuto dalla Prefettura a seguito della sua richiesta di ricongiungimento familiare con i nipoti minorenni.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Ambasciata ha comunicato alla Commissione di aver provveduto, in data 26/01/2017 all’invio all’Avv. ….., legale dell’istante, della documentazione agli atti dell’ Ambasciata stessa relativa al visto richiesto.
DIRITTO
La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione che ha dichiarato di aver provveduto all’ostensione dei documenti richiesti, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: Radio ….. s.r.l. contro
Amministrazione: Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato …..-….. ed Ispettorato della …..
FATTO
La società Radio ….. s.r.l., titolare dell’emittente Radio ….., si è rivolta alla Commissione sostenendo di aver presentato un’istanza di accesso ad una serie di atti per verificare una situazione di interferenza della propria frequenza radio con quella di titolarità della RAI (fx ….. Mhz). Ha richiesto in particolare:
1) copia dei “progetti depositati da Rai per l'impianto di ….. a fronte della autorizzazione concessa dalla Direzione Generale a Rai nel Maggio '84, oltre a copia della documentazione che attesti e dimostri la data certa di attivazione di tale potenziamento impianto” ;
2) copia della “documentazione riguardante le caratteristiche e i dati autorizzati a Rai per l'impianto fx
….. Mhz di ….. per il piano di Ginevra pubblicato nel 1986”;
3) copia della “visita stazione fatta all'impianto Rai il 24/02/2016 e quelle effettuate sullo stesso impianto di ….. negli '80 e '90 e di ogni documento atto a comprovare la data certa di quanto questo impianto stato portato ai valori di concessione, nonchè copia delle sanzioni e ordinanze debitamente notificate a Rai per l'esercizio dell'impianto fx ….. Mhz non conforme a far data dal 1995 sino a tempo recente”.
Tale istanza è stata riscontrata solo dall’Ispettorato …..-….. del Ministero che ha dichiarato di aver già consentito l’accesso agli atti in suo possesso in relazione ed una precedente richiesta e che, in relazione alla successiva istanza del 30/09/2016, non è in possesso di nessuno dei documenti richiesti.
Nella seduta del 15/12/2016 la Commissione emanava un’ordinanza istruttoria ritenendo necessario, per poter decidere il ricorso, acquisire – a cura della società – copia dell’istanza di accesso del 30/9/2016 che non risultava allegata al ricorso rilevando che la nota di cui all’allegato 1 del ricorso contenesse una serie di rimostranze dirette al Ministero, ma non un’istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/90.
A seguito della citata ordinanza la società ha fatto pervenire una nota di precisazione evidenziando che, in realtà, la nota del 30/09/2016 contenesse anche dei passaggi in cui era stato formalmente richiesto l’accesso agli atti, evidenziando il tenore delle richieste e, di conseguenza, insiste per la decisione del ricorso.
DIRITTO
La Commissione, 30/09/2016 contiene anche un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso.
Sotto un primo profilo la Commissione evidenzia che l’Ispettorato Territoriale ha
dichiarato che, in relazione all’istanza di accesso del 30/09/2016 non è in possesso di nessun documento, di xxxxxx, nei confronti del citato Ufficio il ricorso risulta inammissibile a causa della dichiarata inesistenza dei documenti richiesti, rilevando, sul punto che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.
Resta inteso che, anche in relazione al predetto Ufficio, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a tutti quegli atti che l’Amministrazione dichiara di aver già osteso all’istante, in quanto, sotto tale profilo, in presenza di un’ulteriore istanza di accesso, la precedente consegna non appare ostativa alla reiterazione della domanda, anche laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti.
Ciò posto, in mancanza di chiarimenti da parte dell’Ispettorato della in merito all’esistenza o
meno della documentazione richiesta questa Commissione rileva che, in via di principio, sussiste il diritto di accesso della società istante che ha lamentato una situazione di interferenza della propria frequenza radio con quella di titolarità della RAI (fx ….. Mhz) ed ha, pertanto, sufficientemente delineato una situazione di interesse differenziato rispetto all’ostensione della documentazione richiesta, come descritta nella parte in fatto della presente decisione.
Si precisa a riguardo che, in relazione a tali atti, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla pubblica amministrazione, che, ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 non è, comunque, tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Parimenti il ricorso appare inammissibile nella parte in cui l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.
Fatte tali precisazioni il ricorso merita accoglimento e, pertanto, l’Amministrazione è invitata a riesaminare l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.
PQM
La Commissione dichiara la parziale l’inammissibilità del ricorso e lo accoglie nel resto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso della società.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.
FATTO
La Sig.ra ….. ha formulato a Poste Italiane S.p.A. – Ufficio del personale - un’istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia della seguente documentazione:
- tabelle di classifica di qualità di rendicontazione e tracciatura dei prodotti postali "Linea Evolution" e "Posta 1";
- la propria scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati e qualsivoglia documento attestante dichiarazioni relative all’attività dalla stessa svolta;
- i documenti relativi i procedimenti, le modalità e i criteri di assunzione/rinnovo/proroga dei portalettere del CMP ….. di …...
A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere un ex dipendente di Poste e di voler verificare che non fossero state rese “dichiarazioni mendaci nei sui confronti, che abbiano ad oggi pregiudicato la possibilità di essere prorogata o riassunta”, pur essendo stata la prima nella classifica relativa la qualità della tracciatura dei prodotti postali sopra indicati.
L’istante ha anche dedotto nel ricorso di essere un utente residente in una delle zone di recapito del CMP e perciò interessata a verificare la qualità del servizio.
Deducendo la formazione del silienzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
Poste Italiane S.p.A. ha fatto pernvenire, in limine, una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del ricorso rilevando che, nella fattiscpecie, le richieste dell’istante non ricadrebbero nella disciplina dell’accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990.
DIRITTO
La Commissione osserva che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. e) si intende per “per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
L'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", deve
essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera d'azione amministrativa.
Sulla specifica questione relativa alla natura, all’estensione ed ai limiti del diritto di accesso nei confronti di Poste Italiane S.p.A. è intervenuta di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 13 del 28/06/2016) che, sulla medesima tematica che viene in discussione nella fattispecie oggetto della presente decisione, ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) la società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria;
b) il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della medesima società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.
Si legge, in particolare nella motivazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato, con particolare riguardo al principio di diritto espresso sub b): ‹‹Per quanto riguarda il rapporto di lavoro - strumentale a tutte le attività svolte - gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 (ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza), 1, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in tema di organizzazione degli uffici e di ottimale utilizzazione delle risorse umane) e 1, comma 16 della già ricordata legge delega n. 190 del 2012: disposizioni, quelle appena richiamate, che consentono di circoscrivere l'accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni di carriera e a provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi - benché doverosamente ispirati a tutti i principi, di cui all'art. 24 del già citato d.lgs. n. 150 del 2009 - incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario (ad esempio, in tema di mobilità, o di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari››.
Xxxxxx, nel caso di specie, risulta dubbio se l'istanza avanzata dal ricorrente sia o meno correlata alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro, nel senso precisato dal Consiglio di Stato, in quanto da un lato la Sig.ra ….. non ha chiarito la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso con Poste, dall’altro la società non ha precisato se abbia o meno attivato “procedure”, comunque denominate, destinate alla selezione (anche sub specie di proroga/rinnovo) del personale da adibire alle mansioni di portalettere.
Per quanto sopra la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che entrambe le parti chairiscano gli aspetti sopra evidenziati. Nelle more i termini di legge sono interrotti.
PQM
La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio …..
FATTO
Il ricorrente, dopo che l’istanza di omologazione del titolo di abocado è stata rigettata, unitamente a quella di altri istanti, relativamente alla comunicazione IMI n. , ha chiesto di accedere alla traduzione
dallo spagnolo all’italiano commissionata dal Ministero resistente, alle generalità del traduttore, al verbale di asseverazione della traduzione effettuata dal quale risulti il giuramento di rito, incarico al traduttore dal quale risulti il nominativo del funzionario. Il ricorrente ha, altresì, chiesto di accedere al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di richiesta del Ministero resistente del 5.5.2015.
Motiva il ricorrente che la comunicazione IMI n. ….., benchè rivolta ad un altro richiedente il riconoscimento del titolo di abocado, contiene delle motivazione estensibili anche agli altri ricorrenti.
L’amministrazione resistente, con provvedimento del 21.10.2016 ha accolto la richiesta di accesso al parere dell’Avvocatura e della traduzione richiesta, mentre ha negato il chiesto accesso agli altri documenti perché trattasi di istanze preordinate ad un controllo generalizzato sul proprio operato.
Avverso il provvedimento di diniego del 21.10.2016, il ricorrente ha adito la Commissione, in data 24 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Lamenta il ricorrente nel presente gravame che l’amministrazione, xxxxxx abbia dichiarato di volere ostendere il parere dell’Avvocatura, ha poi omesso di inviarglielo. Motiva, ulteriormente, il ricorrente che non sussiste coerenza tra la comunicazione IMI , la sua traduzione, il parere citato ed il provvedimento
adottato dall’amministrazione resistente. Con riferimento agli altri documenti l’amministrazione ricorda di avere indicato nel decreto del 21.9.2016 di rigetto dell’istanza di omologazione, gli strumenti mediante i quali il ricorrente può tutelare i propri diritti ed interessi.
La Commissione, con decisione del 15.12.2016, relativamente al mancato invio del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto all’amministrazione resistente di comunicare se tale documento è stato osteso, interrompendo nelle more i termini di legge restano interrotti. Con riferimento agli altri documenti, questa Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Successivamente, il ricorrente ha inviato una memoria con la quale ha esposto di avere ricevuto una pec con la quale il Ministero della Giustizia ha comunicato l'invio del parere richiesto, allegando dei file. Tuttavia, aggiunge il ricorrente, tale parere non è leggibile presumibilmente a causa di un errore tecnico. Il ricorrente, inoltre, ribadisce che i documenti relativi alla traduzione, sopratutto il verbale di
asseverazione e le complete generalità del traduttore sono di fondamentale importanza per accertare le eventuali personali responsabilità del caso.
La segreteria della Commissione, dopo avere potuto leggere il parere dell’Avvocatura dello Stato
n. ….. del 27.7.2015, allegato dal ricorrente stesso alla memoria del 17.1.2017, con nota del 27.2.2017 glielo ha trasmesso in versione leggibile.
DIRITTO
La Commissione preso atto della nota della segreteria di questa Commissione del 27.2.2017 di trasmissione in versione leggibile del chiesto parere dell’Avvocatura dello Stato del 27.7.2015, rileva la cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Commissione nazionale per l’Unesco
FATTO
L’avv. ….., in data 12.05.2016, ha inviato richiesta di accertamento amministrativo alla Commissione Nazionale per Unesco, avente ad oggetto l'accertamento di alcune delibere della Federazione Nazionale Club e Centri per l'Unesco relative a modifiche statutarie della stessa Federazione, cui partecipano quali membri di diritto la Commissione ed alcuni Ministeri. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente in data 19.10. 2016 ha chiesto alla scrivente di potere acquisire delle informazioni e di potere partecipare al procedimento amministrativo relativo all'accertamento richiesto. La Commissione, con decisione del 17 novembre, ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza, atteso che l’avv. ricorrente ha inviato una richiesta di accertamento di alcune delibere della Federazione Nazionale Club e Centri per l'Unesco relative a modifiche statutarie della stessa Federazione.
Successivamente, in data 28.11.2016 l’avv. ricorrente ha inviato una richiesta revocatoria con la quale afferma che la scrivente sarebbe incorsa in un errore ritenendo che la richiesta di accertamento fosse indirizzata alla Commissione per l’accesso anziché alla Commissione Nazionale per l'Unesco; comunica, inoltre il ricorrente di avere chiesto alla scrivente il riesame sul silenzio rigetto formatosi a seguito della richiesta di accesso formulata in data del 12.5.2016, ed avente ad oggetto:
1) il nome del responsabile del procedimento;
2) la data di avvio dello stesso;
3) la data prevista per la conclusione dell'accertamento amministrativo richiesto;
4) il numero di protocollo della richiesta.
5) il contenuto degli accertamenti istruttori fino ad oggi compiuti ed ogni altro atto del procedimento non coperto da segreto;
6) qualora la Commissione abbia già trasmesso d'ufficio al soggetto ritenuto competente a valutare la regolarità delle delibere e l'esatta applicazione delle stesse (applicazione avvenuta retroattivamente, ai fini della elezione del Presidente, quale primo dei non eletti, circostanza che mi sento di escludere quale valido presupposto per la elezione del Presidente), si chiede di accedere agli atti relativi alla trasmissione della documentazione.
La Commissione, con decisione del 15 dicembre 2016, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 28.11.2016, in sede rescindente revocava la precedente decisione del 17 novembre 2016 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. Nel merito, questa Commissione
dichiarava il ricorso irricevibile per tardività per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto ricadente in data 12.6.2016.
Successivamente, in data 23 dicembre 2016, l’avv. ricorrente ha inviato una richiesta revocatoria con la quale afferma che la Commissione non si è espressa circa il rilievo opposto dal ricorrente con mail del 24 ottobre 2016, in ordine alla mancata tardività del gravame determinata dalla mancata indicazione di un termine per proporre ricorso, né gli organi ai quali ricorrere avverso la richiesta di accesso . Secondo l’avv. ricorrente alla presente vicenda troverebbe applicazione il principio secondo il quale "La mancata indicazione nell'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista i dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, anche dopo l'entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta" (Xxxx. Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011; conformi Xxxx. Sez. 5,Sentenza n. 19189 del 06/09/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 26/02/2004)."
DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato per revocazione una decisione pronunciata in sede di revocazione, il che è tassativamente vietato dall’art. 403 c.p.c.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. – Dipartimento Economia ed Impresa
FATTO
L’avvocato ricorrente, laureando in Economia presso l’Università resistente, relativamente all’esame complementare di “Valutazione ambientale d’impatto ambientale”, ha chiesto il rimedio del cambio di commissione esaminatrice che prevede che almeno un componente della nuova commissione sia sostituito da uno non facente parte della commissione “competente in xxx xxxxxxxxx”.
L’avv. ricorrente, considerato che per valutare quale sia la commissione “competente in via ordinaria”, occorre verificare l’eventuale sussistenza di un provvedimento anteriore e di data certa che indichi da chi è composta tale commissione, ha chiesto, in data 25.1.2017, rilascio di copia del provvedimento, anteriore alla data d'esame dell'insegnamento complementare in questione, avvenuto il 29.09.2016, da cui si evincano i nominativi dei membri della commissione competenti in via ordinaria.
Avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente il 26.1.2017 ha adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata l’istanza di accesso.
DIRITTO
Poiché il ricorrente afferma nel presente gravame di avere presentato l’istanza di accesso, in data 25.1.2017, mentre il ricorso reca la data del 26.1.2017, questa Commissione al fine di verificarne la ricevibilità, chiede al ricorrente di volere fornire copia dell’istanza di accesso con la prova dell’avvenuta spedizione. I termini di legge restano interrotti.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita il ricorrente volere adempiere l’incombente di cui in motivazione ed invita l’amministrazione a comunicare la data di protocollazione in entrata dell’istanza di accesso. I termini di legge restano interrotti.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di …..
FATTO
Il ricorrente, quale partecipante al concorso per titoli ed esami di istruttore contabile categoria D1, in data 29 dicembre 2016, ha chiesto di potere accedere alle proprie prove concorsuali ed a quelle dei candidati ammessi alla prova orale.
Il comune resistente, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha differito l’accesso al momento dell’adozione del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali; ciò al fine di tutelare l’interesse pubblico alla riservatezza ed alla speditezza delle operazioni concorsuali.
Avverso il provvedimento di differimento,. il ricorrente ha adito in termini la scrivente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.
Il comune resistente, con memoria del 16 febbraio 2017, ha comunicato di avere trasmesso, mediante pec del 2 febbraio 2017, tutti i chiesti documenti.
DIRITTO
Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. Infatti, nel caso di specie nella regione ….. il difensore civico non risulta istituito.
Nel merito, la Commissione, preso atto della memoria del comune resistente, dichiara la cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.