Palazzo Granieri della Roccia
“CIRCOLO DEI LETTORI”
Palazzo Granieri della Roccia
Via Bogino,9 – 10123 Torino Tel. 011/432.6827
Il Direttore Il Rappresentante dei Lavoratori (RdL)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Il Medico Competente e Protezione (RSPP)
Indice del DUVRI
Scopi del documento
Premessa
• Dati di identificazione della Fondazione
• Dati di identificazione delle imprese legate alla Fondazione da contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione
• Dati di identificazione dei Lavoratori autonomi
• Attività lavorative svolte direttamente della Fondazione
• Ciclo lavorativo della sede operativa della Fondazione
• Descrizione delle attività lavorative affidate ad imprese appaltatrici
• Coordinamento delle fasi lavorative
•. Analisi generale dei rischi
A) Modalità di esecuzione delle attività
B) Descrizione delle attività da svolgere sugli impianti/apparecchiature e delle modalità di esecuzione delle stesse
• Organizzazione del cantiere logistico
Allegati
Gestione del DUVRI
Nota Finale e chiusura del documento
Scopi del documento
Il presente rappresenta il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) del “CIRCOLO DEI LETTORI” sita nel Comune di Xxxxxx, Xxx Xxxxxx,0:
• è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/08 nell'art. 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione);
• è allegato ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione previsti nella gestione della sede operativa della Fondazione;
• contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate con lo scopo di eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze che possono presentarsi nella gestione delle fasi lavorative che saranno presenti nei contratti di cui sopra;
• costruisce integrazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dal Datore di lavoro per la stessa Fondazione, ai sensi dell'art. 17 (Obblighi del datore di lavoro) e dell'art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi);
• tiene conto che sia i locali della sede operativa sia i Lavoratori, che in essa sono occupati, rientrano nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.
Premessa
Il DUVRI che segue è stato elaborato, in particolare, nel rispetto dell'art. 261 del D.Lgs. n.81/08, che si trascrive integralmente per chiarezza di trattazione e per informazione di chi legge.
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
• Il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria Fondazione, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Associazione:
a) verifica, con le modalità previste del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavoratori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
• acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
• acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei Lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro della Fondazione promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è Allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere Allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli Lavoratori autonomi.
• Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in maniera di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore Associazione risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il Lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
• Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante del Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
• Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e la costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in maniera previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Per quanto non diversamente disposto dal Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
• Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
1 Nel presente Documento (DUVRI) gli aspetti indicati in particolare nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 non sono completamente separati tra loro in quanto sono trattati globalmente nei capitoli che seguono e negli allegati che costituiscono lo sviluppo del sistema di sicurezza e di coordinamento adottato.
1. Dati di identificazione della Fondazione
Regione Sociale: Fondazione Circolo dei Lettori
Sede sociale ed operativa: Xxx Xxxxxx xx0 – 00000 Xxxxxx
Rappresentante Legale: Xxxxxx Xxxxx
Attività svolta o esercitata: Fondazione per la promozione e/o organizzazione di manifestazioni culturali, promozione del libro e della lettura.
Dati Amministrativi:
Codice Fiscale: 976808850019
Partita IVA: 10112660013
Direttore: Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX
Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi esterno (RSPP):
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Medico Competente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Franca LA GANGA
DIPENDENTI | |
Uomini | Donne |
7 | 15 |
2. Dati di identificazione delle Imprese al Circolo da contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione
2.1.)
Regione Sociale:
Sede sociale ed operativa:
Rappresentante Legale:
Attività svolta o esercitata:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Datore di lavoro:
Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi esterno (RSPP): Addetto al servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi (ASPP)
Medico Competente:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
DIPENDENTI dell'impresa che saranno presenti sul lavoro:
N. | Matricola | Nominativo | Mansione |