ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
TRA INAIL – XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX – E IIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA PROGRAMMA TRIENNIO 2016-2018
TRA
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Codice Fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito “IIT”), nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Scientifico, debitamente autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del Comitato Esecutivo del 20 luglio 2016, da una parte
E
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede legale in Roma, Xxx XX xxxxxxxx 000, (xx seguito “INAIL”), nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Responsabile della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, della quale costituisce articolazione, tra le altre strutture, il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici, con sede in xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx xx Xxxxxx, che gestisce i progetti di ricerca di cui alla determinazione presidenziale n. 167 del 27 aprile 2016, dall’altra
Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”
PREMESSO
- che IIT è una Fondazione istituita con l’art. 4 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanze;
- che, secondo quanto previsto dallo statuto, IIT ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
- che per questo scopo, tra le altre attività, IIT: facilita e accelera la crescita, nel sistema della ricerca nazionale, di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico; sviluppa metodi e professionalità innovativi, in grado di favorire la diffusione nel mondo della ricerca nazionale di “pratiche di eccellenza” e di meccanismi concorrenziali positivi; promuove e sviluppa l’eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali; crea conoscenza tecnologica, relativa a componenti, legami tra di essi, metodi, processi e tecniche concorrenti alla generazione di prodotti, servizi e nuovi settori produttivi, strategici per la competitività del
sistema produttivo nazionale; promuove l’integrazione tra aree di ricerca e l’interazione tra ricerca di base e applicata, nonché lo sviluppo sperimentale;
- che IIT, nel suo Piano Strategico 2015-2017, ha costituito un nuovo Programma di Ricerca technology-oriented, denominato Robotic Rehab, dedicato allo sviluppo di esoscheletri assistivi, protesi e dispositivi riabilitativi; in questo contesto è stato lanciato il Joint Lab IIT- INAIL quale più promettente iniziativa di Trasferimento Tecnologico della robotica di IIT con l’obiettivo di sviluppare dispositivi medici con un forte impatto sul Sistema Sanitario;
- che INAIL è ente strumentale dello Stato, costituito per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al quale sono demandati compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che a INAIL sono attribuite competenze anche in materia di ricerca;
- che ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state attribuite a INAIL tutte le funzioni di ISPESL, ivi comprese quelle in materia di ricerca;
- che INAIL, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, garantisce l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, di prestazioni sanitarie, ivi compresa la riabilitazione non ospedaliera anche in regime residenziale, di assistenza protesica e di prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica e per il reinserimento socio lavorativo;
- che in campo riabilitativo e di assistenza protesica INAIL dispone di una struttura riconosciuta a livello internazionale e certificata ISO 9001: il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici di Vigorso di Budrio (di seguito “il Centro Protesi INAIL”), che ha fra i suoi obiettivi quello di utilizzare nuove metodologie e applicare le più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e della riabilitazione con lo scopo di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, anche attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie;
- che per questo scopo, il Centro Protesi INAIL realizza, ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1984, n. 782: attività di studio e ricerca; sperimentazione; costruzione di protesi, ausili e ortesi; fornitura di protesi e ausili ortopedici con interventi di rieducazione e addestramento all’uso; progetti riabilitativi individuali; sostegno psicologico e sociale in ogni fase ed in ciascun tipo di intervento;
- che, a sostegno della propria mission, il Centro Protesi INAIL ha identificato degli obiettivi generali che costituiscono l'orientamento di riferimento per tutti gli operatori ed i servizi della struttura:
i) Ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione;
ii) Produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici;
iii) Riabilitazione ed addestramento all’uso dei dispositivi tecnici;
- che in particolare INAIL intende sviluppare progetti di ricerca in materia di sistemi innovativi nel trattamento protesico di arto superiore e inferiore, dando inoltre seguito ad ulteriori avanzamenti innovativi sul sistema esoscheletrico motorizzato per la riabilitazione deambulatoria del paraplegico;
- che IIT, nelle aree sopra elencate, ha sviluppato all’interno dei propri laboratori, ed in particolar modo nell’IIT-INAIL Joint Lab, competenze, tecnologie e dispositivi del tutto peculiari nell’ambito robotico relativi alla protesica, all’ortesica attiva ed alla riabilitazione motoria, sia con sistemi di tipo esoscheletrico che a piattaforma, coniugando studi di biomeccanica, meccatronica/robotica e neuroscienze sul presupposto di una forte multidisciplinarietà e sinergia tra le varie competenze, elemento fondamentale dell’approccio alla ricerca di IIT. In particolare sono disponibili in IIT competenze avanzate in meccatronica (sistemi meccanici, elettromeccanici ed elettronici) e sistemi di attuazione efficienti ed innovativi, nello sviluppo di sensoristica sia di interazione uomo-macchina che di movimento, in tecniche avanzate di controllo di sistemi robotici che interagiscono con l’uomo e di interazione uomo-macchina, anche attraverso il prelievo e l’analisi di segnali elettromiografici di superficie (sEMG) e lo sviluppo di sensori innovativi.
- che il livello di eccellenza dei risultati della ricerca sviluppata da IIT è stato più volte riconosciuto dalla comunità scientifica ed è attestato dai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, a cura dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, che colloca IIT tra i migliori enti di ricerca nazionali, riportando valori maggiori alla media negli ambiti scientifici chiave di IIT;
CONSIDERATO
- che le Parti concordano nel ritenere che lo sviluppo sinergico di specifici progetti di ricerca in ambiti di interesse comune e convergenti verso il medesimo obiettivo costituisce garanzia di maggiore efficacia dell’attività di ricerca e presupposto per l’ottimizzazione dell’impiego delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, consentendo di raggiungere risultati di più elevato livello qualitativo senza necessità di incrementare le risorse che ciascuna parte ha stanziato per lo specifico progetto di ricerca;
- che la collaborazione fra INAIL e IIT per lo sviluppo di nuove tecnologie protesiche ed ausili, risulta particolarmente utile in quanto permette di coniugare ricerca teorica, prototipazione e sperimentazione, e quindi, di realizzare prodotti di più immediata utilizzabilità ed efficacia;
- che, pertanto, le Parti ritengono di grande importanza svolgere in collaborazione attività di ricerca e sviluppo di interesse comune, realizzando una piena sinergia delle rispettive eccellenze in ambito clinico e tecnologico per l’assistenza all’uomo, al fine di ottenere risultati immediatamente trasferibili al mondo industriale e medico e positive ricadute sul sistema nazionale, per la reale applicazione sui pazienti e l’effettivo miglioramento della qualità della vita, con l’obiettivo altresì di incrementare le proprie conoscenze tecnico scientifiche nel campo della tecnologie riabilitative e dell’assistenza protesica e di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico, tecnologico ed industriale;
- che tra INAIL e IIT, sia presso il Centro Protesi che presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, sono già in corso proficui rapporti di collaborazione, intervenuti rispettivamente con accordo del 12 dicembre 2013 e con accordo del 21 dicembre 2011 e del 23 Febbraio 2016, aventi ad oggetto lo svolgimento congiunto tra le parti di attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie robotiche e strategie riabilitative e terapeutiche, anche attraverso lo scambio di personale e la predisposizione di laboratori condivisi;
- che le Parti intendono proseguire la fattiva collaborazione già avviata per lo svolgimento di un programma di ricerca e sviluppo di sistemi e dispositivi ad alta tecnologia per la protesica e la riabilitazione e rieducazione funzionale, con apporto congiunto di risorse strumentali e finanziarie, secondo quanto previsto dal presente accordo e come dettagliato negli Allegati Tecnici;
- che le attività previste dal presente accordo risultano coerenti con i rispettivi statuti e con le finalità di interesse pubblico perseguite dalle Parti;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
a) Per “Accordo” si intende il presente accordo, del quale le premesse e gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale.
b) Per “Progetto di Ricerca” o “Progetto” si intendono i programmi di attività di ricerca e sviluppo che le Parti definiscono congiuntamente negli Allegati;
c) Per “Allegato Tecnico” si intende il documento attraverso il quale le Parti definiscono in dettaglio le modalità operative di esecuzione di ciascun Progetto di Ricerca;
d) Per “Materiale Tecnico” si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che una Parte potrà scambiare con l’altra in relazione all’attività prevista dal presente Accordo;
e) Per “Diritti della Proprietà Intellettuale” o “IPR” si intende l'insieme dei brevetti, domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni, copyright, know-how, informazioni riservate;
f) Per “Background” si intende il know-how, le tecnologie e la IPR preesistenti, di cui ciascuna Parte dispone e di cui rimane esclusiva proprietaria, che vengono messi a disposizione delle Parti al fine dello svolgimento delle attività di ricerca congiunta previste dal presente Accordo;
g) Per “Foreground” si intendono tutti i risultati, tangibili ed intangibili, protetti e non protetti, incluse la IPR, le informazioni, i materiali, le conoscenze ed il know-how, invenzioni, opere d'autore, software, prodotti, metodi, informazioni, specifiche, tecnologie e dati, generati dalle attività di ricerca congiunta previste dal presente Accordo o comunque concepiti o sviluppati in funzione o nell'ambito del presente Accordo; i risultati generati al di fuori del presente Accordo non costituiscono Foreground;
h) Per “Sideground” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto dell’Accordo, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti;
i) Per “Informazioni Confidenziali” si intendono, senza limite alcuno, tutte le informazioni, i dati o le conoscenze di qualsivoglia natura contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti, in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, comunicate o comunque fornite da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo, che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.
Articolo 2 - OGGETTO
2.1. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti si impegnano, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, a collaborare per la realizzazione delle attività previste nei seguenti Progetti di Ricerca di cui agli Allegati 1, 2 e 3:
- POR AI 1/1 - “Evoluzione dell’ esoscheletro INAIL – IIT verso un sistema integrato”;
- PPR AS 1/1 - “Evoluzione della mano INAIL-IIT verso una protesi completa di arto superiore”;
- PPR AI 1/1 - “Sviluppo di un Sistema Protesico Avanzato di Arto Inferiore”.
2.2. Ciascuna Parte provvederà a:
⮚ realizzare le attività di ricerca e sviluppo di propria competenza;
⮚ condividere e rendere disponibile all’altra Parte il proprio Materiale Tecnico;
⮚ consentire al personale dell’altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, l’accesso e l’utilizzo delle proprie strutture e laboratori coinvolti in ciascun Progetto di Ricerca;
⮚ considerare operativa, quindi già acquisita e valida, per tutto il periodo di attuazione dei Progetti di Ricerca oggetto della presenta convenzione, quanto stabilito nell’ ”Atto di estensione per la fruizione di locali comuni di cui all’accordo 13/12/2013”, sottoscritto tra le parti nel Settembre 2014 prot. 26390/14;
⮚ ove necessario e ritenuto utile ai fini di un miglior perseguimento degli scopi di ciascun Progetto di Ricerca, rendere disponibili all’altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, ulteriori propri locali e/o spazi;
⮚ incentivare e facilitare lo scambio di informazioni pertinenti a ciascun Progetto tra il personale rispettivamente impiegato.
Ai fini della realizzazione di alcuni task dei progetti di ricerca oggetto del presente accordo, previa approvazione delle Parti, IIT potrà avvalersi anche di partner esterni di alta e specifica competenza scientifica.
Articolo 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’– RIPARTIZIONE DI SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
3.1. Ciascun Progetto di Ricerca sarà realizzato secondo la programmazione delle attività definite negli Allegati Tecnici contenenti sotto l’aspetto operativo: le attività tecnico- amministrative da svolgere; il personale coinvolto; la produzione di periodici report sullo stato di avanzamento del progetto.
3.2 IIT contribuirà alla realizzazione dei tre Progetti sopra indicati fornendo, con oneri a proprio carico, le risorse umane, strumentali ed ambientali indicate nella Tabella A, allegata al presente Accordo.
3.3 INAIL contribuirà facendosi carico delle risorse finanziarie e dei costi delle risorse umane e strumentali e delle attività previste negli Allegati Tecnici, elencate nelle Tabelle B1, B2 e B3. L’onere a carico dell’INAIL per i tre progetti non potrà comunque superare la cifra massima di € 7.940.000 (settemilioninovecentoquarantamila,00euro) nel periodo di durata della presente convenzione come definito al successivo art. 4. Questa cifra è ripartita come di seguito indicato:
• POR AI 1/1: 1.590.000€ (unmilionecinquecentonovantamila,00euro),
• PPR AS 1/1: 1.150.000€ (unmilionecentocinquantamila,00euro),
• PPR AI 1/1: 5.200.000€ (cinquemilioniduecentomila,00euro).
3.4 Tenendo conto delle risorse finanziarie definite all’art. 3.3, le Parti concordano che l’articolazione dei rimborsi avverrà su base semestrale e in funzione del conseguimento dei risultati programmati nell’arco di ogni semestre e del rilascio dei relativi deliverables, come dettagliati negli Allegati Tecnici. Tali deliverables dovranno essere approvati dalle Parti. Ciò premesso, qualora, al termine di ciascuna annualità, accertata la piena e completa esecuzione delle attività previste, dall’esame dei giustificativi non risultasse impiegato da parte di IIT l’ammontare massimo annuo previsto per ciascun Progetto, le Parti potranno proporre a INAIL Centro Protesi di rendere disponibile a IIT, a valere nei periodi successivi, l’importo non impiegato per lo svolgimento di attività complementari al Progetto. Detto importo non impiegato e reso disponibile ad IIT andrà quindi ad aggiungersi agli importi massimi previsti negli anni successivi, ferma restando la verifica da parte di INAIL delle proprie disponibilità di bilancio per il relativo esercizio finanziario.
Analogamente si procederà nel caso in cui, al termine dell’annualità, risultino non effettuate attività previste dal Progetto, che potranno essere effettuate nei periodi successivi con l’utilizzo delle risorse economiche non impiegate nell’annualità precedente.
3.5 Le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3.3 sono così ripartite:
1. Per il Progetto POR AI 1/1: “Evoluzione dell’ esoscheletro INAIL – IIT verso un sistema integrato”,
Budget massimo nel triennio: 1.590.000€ (unmilionecinquecentonovantamila,00euro) Così ripartiti nell’arco del triennio:
1° anno: € 400.000 (quattrocentomila,00 euro);
2° anno: € 500.000 (cinquecentomila,00 euro);
3° anno: € 690.000 (seicentonovantamila,00 euro)
2. Per il Progetto PPR AS 1/1: “Evoluzione della mano INAIL-IIT verso una protesi completa di arto superiore”,
Budget massimo nel triennio: 1.150.000€ (unmilionecentocinquantamila,00euro) Così ripartiti nell’arco del triennio:
1° anno: € 300.000 (trecentomila,00 euro);
2° anno: € 400.000 (quattrocentomila,00 euro);
3° anno: € 450.000 (quattrocentocinquantamila,00 euro),
3. Per il Progetto PPR AI 1/1: “Sviluppo di un Sistema Protesico Avanzato di Arto Inferiore”
Budget massimo nel triennio: 5.200.000€ (cinquemilioniduecentomila,00euro).
Così ripartiti nell’arco del triennio:
1° anno: € 1.800.000 (unmilioneottocentomila,00 euro);
2° anno: € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila,00 euro);
3° anno: € 1.900.000 (unmilionenovecentomila,00 euro).
I valori sopra indicati devono intendersi come ammontare massimo annuo previsto per ciascun Progetto.
3.6 Laddove i costi di cui al precedente comma 3.3 siano anticipati da IIT, INAIL provvederà con cadenza semestrale al rimborso di quanto anticipato a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro 60 giorni dalla data presentazione della documentazione probatoria.
3.7. In caso di trasferimento di risorse finanziarie di cui al precedente punto 3.6, la parte destinataria del trasferimento:
- potrà, previo consenso scritto dell’altra Parte, effettuare variazioni da una voce di spesa ad un’altra, qualora nel corso di avanzamento dell’attività ciò sia necessario o risulti comunque opportuno per la migliore esecuzione delle attività;
- dovrà fare pervenire all’altra Parte, al termine di ogni semestre, una rendicontazione economico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse trasferite a titolo di rimborso-spese.
Articolo 4 - DURATA
4.1. L’Accordo ha efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla data di conclusione dei Progetti di Ricerca di cui agli Allegati 1, 2 e 3, in relazione ai quali è prevista una durata pari a 3 (tre) anni a partire dalla data del kick-off meeting, che verrà definita dalle Parti e che potrà anche essere diversa per ogni singolo progetto.
4.2. Eventuali proroghe della durata dei Progetti di Ricerca avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.
Articolo 5 – RESPONSABILI DI PROGETTO
5.1. Per ciascun Progetto di Ricerca, ognuna delle Parti identifica, negli Allegati Tecnici, la struttura organizzativa, ed i relativi nominativi di riferimento, più idonea allo sviluppo ed alla gestione tecnico-amministrativa delle attività concordate, dandone comunicazione all’altra Parte.
5.2. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i responsabili individuati, impegnandosi in tal caso a darne tempestivamente comunicazione scritta all’altra Parte.
Articolo 6 - PUBBLICAZIONI
6.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che il proprio personale, coinvolto nell’esecuzione dell’Accordo e nello svolgimento delle attività relative a ciascun Progetto di Ricerca, faccia espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali.
6.2. Le Parti inoltre favoriscono pubblicazioni scientifiche e azioni divulgative e di formazione congiunte.
6.3. Ciascuna Parte ha diritto di pubblicare, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground ed il Sideground di un Progetto di Ricerca a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito all’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
- proteggere le informazioni riservate sul Background: in tale ipotesi, la proroga varrà al massimo sino a quando il Background debba essere tenuto segreto secondo quanto previsto al comma 7.1 del successivo articolo 7;
- consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà segreta;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga richiesta varrà al massimo
sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in accordo con il comma 7.1 del successivo articolo 7.
Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
7.1. Le Parti si impegnano a trattare le Informazioni Confidenziali, per tali intendendosi ogni informazione, dato o conoscenza, esplicita o implicita, contenuta nel Background, nel Foreground e nel Sideground, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 anche per il periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione del presente Accordo.
7.2. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza del contratto;
ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.
Per le finalità del presente comma, nel caso in cui INAIL sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a INAIL.
7.3. Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
7.4. La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le Informazioni Confidenziali di sua proprietà e/o comunque nella sua disponibilità e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
7.5. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di consentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione di dati personali”).
Articolo 8 - GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale riguardanti il Foreground che sarà sviluppato in attuazione del presente accordo appartiene congiuntamente e in misura paritetica ad IIT e INAIL.
8.2. Ciascuna Parte rimane esclusiva proprietaria del Sideground che sarà sviluppato in occasione dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
8.3. Ciascuna Parte provvederà tempestivamente ad informare l’altra, in via strettamente confidenziale e per iscritto, del Foreground e del Sideground generato.
8.4. Fermo restando quanto stabilito all’art. 8.8, ciascuna Parte ha il diritto di usare liberamente, senza il consenso dell’altra, il Foreground esclusivamente per i propri scopi
istituzionali, purché ciò non ne pregiudichi le azioni di tutela e di valorizzazione.
8.5. XXX svolgerà in proprio nome, ma per conto di entrambe le Parti, tutte le attività amministrative relative alla gestione dei brevetti e delle eventuali altre privative industriali relative al Foreground (collettivamente indicati come “Brevetti”), assumendo ogni decisione in merito alle attività ordinarie e straordinarie quali pratiche di deposito, estensione, prosecuzione e mantenimento dei Brevetti dandone comunicazione all’INAIL. Inoltre, IIT, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in attuazione delle medesime, si occuperà direttamente dell’esecuzione di tutte le attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla transizione verso il sistema produttivo nazionale ed il mondo industriale.
8.6. Fermo restando quanto previsto all’art. 8.11, nel caso in cui IIT non abbia interesse a proteggere il Foreground, INAIL potrà perseguire Brevetti in Italia e all’Estero in autonomia e a proprie spese e a proprio nome.
8.7. Le Parti stabiliscono sin da ora che tutte le spese relative alle attività di cui al precedente art. 8.5 sono ad esclusivo carico di IIT, il quale si impegna a comunicare tempestivamente a INAIL, i paesi nei quali intende perseguire i Xxxxxxxx, fornendo copia dei documenti ad essi relativi.
8.8. Le Parti concordano di attribuire a IIT il diritto di negoziare, concludere e amministrare licenze d’uso, con e senza esclusiva e senza limiti di durata, per lo sfruttamento del Foreground e dei Brevetti secondo le disposizioni dettate dal codice civile. Per conseguenza, INAIL rinuncia ad intraprendere ogni attività di licenza ad essi relative.
Ciò premesso, qualora le Parti decidano di valorizzare il Foreground attraverso la costituzione e/o la sottoscrizione di una partecipazione nel capitale sociale di una start up o società, cui IIT e INAIL deliberino di partecipare congiuntamente, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla costituenda start up o società un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso esclusivo del Foreground.
8.9. INAIL non percepirà direttamente da terzi licenziatari alcuna royalty e/o corrispettivo di qualsivoglia altra natura sugli eventuali ritorni economici derivanti dall’attività di licenza di IIT di cui all’art. 8.8.
8.10. IIT, previa deduzione del 50% delle spese sostenute per i Brevetti di cui all’art. 8.5, oggetto delle licenze a titolo oneroso dalle quali sono derivati i proventi da ripartire, corrisponderà all’INAIL il 50% delle royalty e/o corrispettivi di qualsivoglia altra natura sugli eventuali ritorni economici derivanti dall’attività di licenza di cui all’art. 8.8, sulla base di rendicontazione periodica.
8.11. Nell’esercizio di quanto stabilito all’art. 8.8, IIT favorirà, per quanto possibile, la definizione con il Licenziatario delle migliori condizioni di fornitura ad INAIL del prodotto che incorporerà la tecnologia licenziata in accordo con le indicazioni di INAIL.
8.12. In caso una Parte rinunci alla propria quota di proprietà o non abbia interesse al deposito, prosecuzione, ottenimento, mantenimento ed estensione dei Brevetti, la Parte rinunciataria cederà e trasferirà la propria quota di titolarità all’altra Parte, che subentrerà nella proprietà piena, intera ed esclusiva di detti diritti e nel deposito, prosecuzione e mantenimento dei medesimi a proprie spese e a proprio nome, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria.
8.13. Ciascuna Parte si impegna a concedere all’altra licenza d’uso non esclusiva, gratuita,
mondiale, irrevocabile, perpetua, non sublicenziabile sul Background al solo scopo di utilizzare il Foreground.
Articolo 9 - COPERTURA ASSICURATIVA
9.1. INAIL garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà attività presso i locali dell’IIT, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di INAIL in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
9.2. IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato e/o affiliato, che eventualmente svolgerà attività presso i locali di INAIL, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico dell’IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
9.3 Gli studenti di Xxxxxxxxx affiliati a IIT che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di INAIL saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell’Università di appartenenza.
9.4. Le Parti dichiarano di essere munite di idonea polizza assicurativa a copertura, per tutto il periodo del presente Accordo, della responsabilità civile verso terzi ed a copertura dei rischi per danni (compresi quelli gravi e gravissimi) eventualmente subiti da soggetti terzi che in qualsiasi modo prendono parte alle attività svolte in esecuzione di ciascun Progetto di Ricerca, a causa, in dipendenza o comunque in connessione a tali attività.
Articolo 10 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ
10.1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
10.2. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.
10.3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro di INAIL e dell’IIT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
10.4. In relazione a ciascun Progetto di Ricerca, INAIL e IIT si impegnano a garantire la rispondenza dei locali eventualmente concessi in uso da una Parte all’altra, nonché degli
eventuali spazi di uso comune, alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal caso un documento generale di valutazione dei rischi, redatto da INAIL e da IIT viene sottoscritto dalle Parti contestualmente alla consegna dei locali.
10.5. Nell’ipotesi di cui al precedente punto 10.4, il datore di lavoro di INAIL e di IIT s’impegnano altresì a individuare e valutare, per le attività svolte all’interno dei locali medesimi, i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell’attività svolta, nonché a trasmettersi formalmente copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, INAIL e IIT provvederanno vicendevolmente a trasmetterne una copia.
10.6. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
10.7. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall’uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.
10.8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, il cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt.70-72 del D.Lgs 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.
10.9 Per la sperimentazione di dispositivi tecnici indossabili, IIT, dovrà avvalersi di specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comitato Etico di competenza e, se previste, dal Ministero della Salute.
Articolo 11 – DIFFIDA AD ADEMPIERE
Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l’Accordo, in caso di inadempimento dell’altra Parte, previa intimazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., con diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, e dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l’Accordo stesso si intende senz’altro risolto.
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001
Le Parti dichiarano di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dall’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo da ciascuna di esse adottato, del quale hanno preso visione, e si obbligano a mantenerle attuate per l’intera durata dell’Accordo.
Articolo 13 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza dell’Accordo e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 14 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative alla sua eventuale registrazione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione.
Articolo 15 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo fax e e-mail, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all’altra:
Se a IIT: c.a. del: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx.Xxxxxx@xxx.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx
Direzione per l’Organizzazione della Ricerca (e-mail: xxx@xxx.xx pec: xxx@xxx.xxx.xx)
Se a INAIL: c.a del: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x.xxxxxxxx@xxxxx.xx;
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, x.xxxxxxxxx@xxxxx.xx
Direzione Centro Protesi Vigorso di Budrio (xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx) Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Fondazione IIT INAIL – Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
(Nota: sono parte integrante della convenzione i successivi: tabelle di compartecipazione, allegato 1, allegato 2 e allegato 3)
TABELLE DI COMPARTECIPAZIONE
TABELLA A
COMPARTECIPAZIONE IIT AI PROGETTI DI RICERCA POR AI 1/1, PPR AS 1/1 E PPR AI 1/1 | ||
Risorse Umane | ||
Scienziati e tecnici (anche di officina) | 3 | anni /uomo |
Project & Technology Transfer Management & Administrative | 6 | anno/uomo |
Advisory & Administrative staff | 1,8 | anni/uomo |
Totale HR | 10,8 | anni/uomo |
Facility | ||
Predisposizione nuovi spazi per le attività sui Progetti (laboratori, spazi comuni) | ||
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi |
TABELLA B1
COMPARTECIPAZIONE INAIL AL PROGETTO DI RICERCA POR AI 1/1 | |||||
Risorse Finanziarie | |||||
Per anno | 1° | 2° | 3° | ||
400 | 500 | 690 | K€ | ||
Totale FR | 1.590 | K€ | |||
Risorse Umane | |||||
Project Manager | 0,5 | anni/uomo | |||
Medici Fisiatri | 0,2 | anni/uomo | |||
Fisioterapisti | 0,4 | anni/uomo | |||
Tecnici Ortopedici | 0,1 | anni/uomo | |||
Personale amministrativo | 0,3 | anni/uomo | |||
Attrezzature ed infrastrutture | |||||
Risorse strumentali | |||||
Materie prime | |||||
Spazi dedicati in INAIL (laboratori e uffici) | 50 | mq |
TABELLA B2
COMPARTECIPAZIONE INAIL AL PROGETTO DI RICERCA PPR AS 1/1 | |||||
Risorse Finanziarie | |||||
Per anno | 1° | 2° | 3° | ||
300 | 400 | 450 | K€ | ||
Totale FR | 1.150 | K€ | |||
Risorse Umane | |||||
Project Manager | 0,5 | anni/uomo | |||
Medici Fisiatri | 0,1 | anni/uomo | |||
Fisioterapisti | 0,2 | anni/uomo | |||
Tecnici Ortopedici | 1 | anni/uomo | |||
Personale amministrativo | 0,3 | anni/uomo | |||
Attrezzature ed infrastrutture | |||||
Risorse strumentali | |||||
Materie prime | |||||
Spazi dedicati in INAIL (laboratori e uffici) | 50 | mq |
TABELLA B3
COMPARTECIPAZIONE INAIL AL PROGETTO DI RICERCA PPR AI 1/1 | |||||
Risorse Finanziarie | |||||
Per anno | 1° | 2° | 3° | ||
1.800 | 1.500 | 1.900 | K€ | ||
Totale FR | 5.200 | K€ | |||
Risorse Umane | |||||
Project Manager | 1,5 | anni/uomo | |||
Medici Fisiatri | 0,4 | anni/uomo | |||
Fisioterapisti | 0,5 | anni/uomo | |||
Tecnici Ortopedici | 1,5 | anni/uomo | |||
Personale amministrativo | 0,3 | anni/uomo | |||
Attrezzature ed infrastrutture | |||||
Risorse strumentali | |||||
Materie prime | |||||
Spazi dedicati in INAIL (laboratori e uffici) | 50 | mq |