CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE ANNUALITA’ 2016-2017
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE ANNUALITA’ 2016-2017
TRA
⎯ la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L’Aquila, alla Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
⎯ le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila con sede in L’Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Xxxxxx Xxxxxxx n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, X.X.00000000000, X.X. 00000000000;
E
⎯ la Società DI XXXXXXX X.x.X., P.IVA 09037401008, con sede legale in Roma, alla Via Tibullo n.16, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxx, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Casa di Cura DI XXXXXXX, con sede operativa in Xxxxxxxx (XX), xxxx Xxx Xxxxxx x.00 (xx seguito indicata come “Erogatore privato”);
PREMESSO CHE
- con DGR n.776 del 28/11/2016, avente ad oggetto: “Approvazione schema contrattuale per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata e tetti massimi di spesa 2016-2017”, di cui il presente schema di contratto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale, sono stati definiti lo schema contrattuale e i tetti di spesa da proporre alle strutture di ospedalità privata per l’annualità 2016-2017;
- le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera sono state stabilite con Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012”, come modificato dal Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 ("Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A") nonché dal Decreto del Commissario ad Acta n.45 del 12/06/2013 (“Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M.
18.10.2012”);
- con Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, “Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate”, come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n. 63 del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all’allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (Intesa Rep. n. 243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell’appropriatezza delle relative prestazioni;
- con Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 sono stati approvati i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate;
- la procedura di interlocuzione negoziale relativa alla contrattazione 2016-2017 è stata conclusa - essendo stato il predetto provvedimento DGR n.776 del 28/11/2016, ritualmente notificato all’Erogatore e alle AA.SS.LL. ed essendo stato fornito il riscontro alle osservazioni prodotte in esito alla predetta trasmissione; pertanto nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto;
- per le finalità del presente contratto, l’Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all’elenco Allegato A1 al presente contratto, con dichiarazione acquisita agli atti dei competenti Uffici regionali ed allegata al presente accordo contrattuale, ovvero recapita attestazione che non vi sono variazioni rispetto alla documentazione già prodotta per altra tipologia contrattuale;
- la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall’art.92 del D.Lgs. 159/2011 stante l’urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel provvedimento di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 Oggetto
1. Il presente contratto regolamenta sotto il profilo sia giuridico che economico l’acquisto delle prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero da privato nelle annualità 2016-2017.
2. Per le annualità 2016-2017 il Servizio Sanitario Regionale affida all’ Erogatore l’erogazione delle prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero di cui all’art. 3 del presente contratto.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
- l’ Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all’art. 3;
- la A.S.L,. nel cui ambito territoriale l’ Erogatore è ubicato, si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
4. Le prestazioni sono erogate, nei limiti del budget assegnato all’ Erogatore, in favore degli utenti aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando la libera scelta, decidono di accedervi.
5. Il Sistema sanitario Regionale si avvale dell’ Erogatore per prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero (ordinario, DH/DS), con l’utilizzo dei posti letto nelle discipline accreditate ai sensi della LR 32/2007 ss.mm.ii..
Art. 2 Durata
1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.
Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa
1. L’Erogatore si impegna ad erogare per le annualità 2016-2017, le prestazioni sanitarie di ospedalità, incluse nei LEA e a carico del SSR, afferenti alle specialità accreditate, nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita con il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale ove è territorialmente ubicata l’Erogatore, ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa complessivo di euro 11.316.088,00(undicimilionitrecentosedicimilaottantotto/00) per l’anno 2016 e il tetto di spesa complessivo di euro 11.316.088,00(undicimilionitrecentosedici- milaottantotto/00) per l’anno 2017 per l’acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali e extraregionali.
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato all’ Erogatore di cui ai punti precedenti non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
3. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati, secondo i criteri di utilizzo di cui alla L.R. n.6/2007 ed alle vigenti disposizioni regionali.
Art. 4
Condizioni di erogabilità delle prestazioni
1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell’ambito del presente rapporto negoziale:
a. il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
b. il D.Lgs. 502/92, s.m.i., il D.P.R. 14 gennaio1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32;
c. le disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 anche con riferimento alla revisione dei meccanismi di compartecipazione alla spesa sanitaria;
d. il D.Lgs. n. 81/2008,
e. il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
f. il valore del tetto di spesa di cui all’art.3.
2. L’Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L’erogatore dichiara e garantisce l’adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.
Art. 5
Criteri di ripartizione della spesa preventivata
1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all’art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva massima dei posti letto accreditati e fermo restando quanto previsto all’art.3, comma 3. Per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto l’oscillabilità è fissata al 30% al fine di non pregiudicare le attività programmate.
Modalità di erogazione delle prestazioni
1. L’erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 e dal DM 2-11-2011, D.L. 179 del 18.10.2012 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all’erogazione delle prestazioni l’Erogatore è tenuto a verificare, preliminarmente, la regolarità della richiesta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l’assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l’Erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.
Art. 7 Obblighi dell’Erogatore
1. L’Erogatore ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l’alimentazione e l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n.196/2003.
1. L’Erogatore si impegna:
Art. 8
Ulteriori obblighi dell’ Erogatore
– ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “reti cliniche”, agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
– a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
– ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da Programma operativo 2013-2015;
– a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
– a rispettare l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell’ art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014;
– a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto verrà specificato dall’Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero;
– ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito;
– a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell’apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell’ art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ;
– a garantire, nel rispetto del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii., l’invio mediante strumenti telematici alla ASL nel cui ambito territoriale è ubicato Erogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:
a) impegnativa di richiesta della prestazione
b) numero dei presenti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del SSR;
c) numero ed orario dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del SSR;
d) numero ed orario delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, suddivise in relazione alle singole discipline ed ai relativi posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoveri ordinari e diurni a carico del SSR.
2. Resta inteso che l’Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione del presente accordo contrattuale, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.
Art. 9
Personale dell’ Erogatore e requisiti di compatibilità
1. L’Erogatore si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L’Erogatore garantisce l’impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell’art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l’apertura del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L’Erogatore si impegna a comunicare trimestralmente, alla ASL di pertinenza oltre che al Servizio “Attività Ispettiva e Controllo Qualità” del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni. L’elenco di cui al paragrafo precedente deve essere validato dal personale del competente Dipartimento di Prevenzione ed essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l’ Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n.81/2015: le generalità del professionista, la durata della
collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L’ Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l’applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato all’ Erogatore nell’elenco di cui al quarto comma del presente articolo.
Art. 10
Obblighi informativi dell’ Erogatore
1. L’Erogatore fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all’art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalle disposizioni regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, l’ Erogatore specifica per ogni prestazione:
- il valore dell’importo fatturato;
- il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. L’ Erogatore si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli XXX00, XXX00, XXX00, , XXX 00.Xxx quanto concerne la rilevazione del personale si obbliga ad inviare il modello di rilevazione di cui all’allegato 1 al DM 29.01.2013 direttamente all’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, mediante il sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO).
6. A garanzia di un preciso efficace monitoraggio della produzione, l’ Erogatore è tenuto ad allegare al file di produzione ASDO l’elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. L’ Erogatore ha l’obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l’omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell’arco di complessivi 90 giorni dell’anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.17.
8. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all’art 7.
9. L’A.S.L. al ricevimento della fattura e dell’allegata documentazione informativa verifica l’esatta attribuzione delle tariffe vigenti ai corrispondenti DRG.
Art. 11
Controlli di appropriatezza e congruità
1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l’accessibilità, l’appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall’ Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore .
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento percentuale mensile. La Regione e le AASSLL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, potranno disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione oggetto di verifica.
3. La ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all’articolo 12 secondo le modalità previste dall’art.14.
4. I controlli presso le strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali ed in particolare dal Decreto commissariale n.64/2012. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione interistituzionale con i soggetti preposti ad attività di controllo e prevenzione per la tutela della salute.
5. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui all’ottavo comma, fermo restando il termine previsto dall’art.13, comma 3, del presente accordo contrattuale.
6. L’ Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell’attività di controllo;
7. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di rappresentanti dell’ Erogatore e di esso è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Resta salva la facoltà per l’ Erogatore di trasmettere alla ASL e per conoscenza al competente Servizio “Attività Ispettiva e Controllo Qualità” del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apposite controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dall’ Erogatore, la ASL competente comunica all’ Erogatore stesso l’esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale.
8. L’esito della verifica deve indicare il valore in denaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime.
9. La ASL è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all’allegato A2 del presente contratto, rappresentativi dell’importo liquidato in favore dell’ Erogatore e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
10. Resta ferma la responsabilità dell’ Erogatore per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.
Art. 12 Modalità di fatturazione
1. L’ Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa alla ASL territorialmente competente e all’ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La fattura è trasmessa contestualmente alla
A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per ASL di residenza del paziente- e quelle rese in favore di utenti residenti in altre regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
5. La ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11 .
6. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’ Enpam il rilascio della certificazione
equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali
Art. 13
Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento
1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell’ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all’85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all’art. 5 non comprensivo dell’oscillabilità entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. La A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto dal presente contratto. Ove necessario l’A.S.L. richiede all’Erogatore privato nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell’utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione immediatamente successiva alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell’art. 17.Costituisce altresì grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo contrattuale, previa formale diffida ai sensi dell’art 17 la mancata emissione reiterata di nota di credito a storno totale dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget assegnato.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto all’Erogatore privato ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
7. La A.S.L., anche in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia, può sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, dandone tempestiva comunicazione entro e non oltre quindici giorni dalla verifica documentata di oggettive condizioni ostative alla liquidazione al Dipartimento regionale salute e welfare, fermo restando l’obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
8. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull’attività erogata dall’Erogatore privato in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
9. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.
Art. 14 Tariffe
1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n. 13 del 13/02/2013 come modificato dal Decreto Commissariale n. 32 del 13.05.2013 nonché dal Decreto Commissariale n. 45 del 12/06/2013 .
2. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’ Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili.
Art. 15 Cessione dei crediti
1. L’ Erogatore ha l’obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo contrattuale all’Azienda USL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L’accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L’Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l’ Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l’ Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 16 Incedibilità del contratto
1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell’art.17.
Art. 17 Risoluzione del contratto
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del presente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 16;
f) l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
g) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accordo contrattuale;
i) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento in corso di rapporto contrattuale;
k) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
l) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
m) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.
Ai fini della reiterazione le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione formalmente contestato.
La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale. In considerazione della gravità delle fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del presente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo provvede in conformità all’art 7 comma 4 lett. d) LR 32/2007 come modificato dalla LR 12/2016.
2. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Regione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
3. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
5. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impegna a non accettare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente indicate dalla Azienda USL competente. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.
Art. 18
Responsabile dell’esecuzione dell’accordo contrattuale
1. L’Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione alla Regione Abruzzo.
Art. 19 Controversie
1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l’esecuzione del presente contratto è competente il foro di L’Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo, ovvero il concorrente foro del luogo ove è ubicato l’Erogatore.
Art. 20 Clausola di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.
Art. 21 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.
Art. 22 Registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art . 5 comma 2 del T.U. dell’imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Art.23 Elezione di domicilio
1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l’esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
→ L’Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
→ la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
→ la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
→ la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni
comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
→ la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
→ la Regione Abruzzo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Letto, approvato e sottoscritto Firmato digitalmente da:
→ per la Regione Abruzzo
Il Presidente della Giunta Regionale
→ per l’ Erogatore
Il Rappresentante legale
→ per le Aziende Sanitarie Locali di:
1. Avezzano, Sulmona, L’Aquila
Il Direttore Generale
2. Lanciano, Vasto, Chieti
Il Direttore Generale
3. Pescara
Il Direttore Generale
4. Teramo
Il Direttore Generale
Se e per quanto possa occorrere l’Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt.3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16, 18,20.
→ per l’ Erogatore
Il Rappresentante legale
ALLEGATO A1
DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:
1. per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/20
2. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.
3. per gli specialisti che esercitano l’attività in forma individuale: certificazione di iscrizione all’Ordine dei medici .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL’ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
1. per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall’art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
2. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall’art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85, comma 1 e 2, può essere contenuta nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ
Per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all’art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal X.Xxx. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell’art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di maggiore età;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI:
secondo le modalità di cui all’art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante della Erogatore;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI
dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01 ss.mm.ii.
ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE GESTORE
della previsione nello statuto societario dell’obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 4, comma 7 L. n.412/1991.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
ai sensi dell’art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
- di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell’Erogatore.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
DENOMINAZIONE STRUTTURA | ASL | |||||||||
Via……………………………………………………...…………………..,n…... Localita' ( ……………….………………. ) Tel……………………...………….Fax………………………..……… | ||||||||||
ACCREDITAMENTO REGIONE ABRUZZO D.G.R. N………………………...…….…DEL _ _/_ _/_ _ _ _ | ||||||||||
FATTURA | N.: ……. | DEL _ _ /_ _ /_ _ _ _ | ||||||||
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE (barrare la casella corrisponde | DEGENZE OSPEDALIERE | SDAC | ||||||||
A.S.L. DI COMPETENZA ………………………………………...… MESE E ANNO DI COMPETENZA: ……………………………………….. | ||||||||||
LORDO PRESTAZIONI | € ……………...……… | |||||||||
TICKET | € …………………...… | |||||||||
IMPORTO NETTO | € ……………….....… | |||||||||
QUOTA FISSA SU RICETTA IN CONTO ANTICIPO | € …………..……...… | |||||||||
TOTALE DOCUMENTO A PAGARE | € ………………....… | |||||||||
Prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate per conto del S.S.R. | ||||||||||
Disciplina | n° dimissioni | |||||||||
02-Day Hospital | N° | |||||||||
08-Cardiologia | N° | |||||||||
09-Chirurgia Generale | N° | |||||||||
14-Chirurgia Vascolare | N° | |||||||||
21-Geriatria | N° | |||||||||
26-Medicina Generale | N° | |||||||||
28-Unità Spinale | N° | |||||||||
32-Neurologia | N° | |||||||||
34-Oculistica | N° | |||||||||
36-Ortopedia E Traumatologia | N° | |||||||||
37-Ostetricia E Ginecologia | N° | |||||||||
38-Otorinolaringoiatria | N° | |||||||||
40-Psichiatria | N° | |||||||||
43-Urologia | N° | |||||||||
49-Terapia Intensiva | N° | |||||||||
56-Recupero E Riabilitazione | N° | |||||||||
60-Lungodegenza | N° | |||||||||
68-Pneumologia | N° | |||||||||
98-Day Surgery | N° | |||||||||
Altro | N° | |||||||||
TOTALE N° DIMISSIONI | N° |