Contratto di assicurazione infortuni e malattia Ramo 30
Imprevedibile
Imprevedibile
Contratto di assicurazione infortuni e malattia Ramo 30
Ed. Marzo 2017
Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni di assicurazione
Norme che regolano l’assicurazione in generale Xxxxx che regolano il Settore Infortuni
Norme che regolano il Settore Malattia Norme che regolano il Settore Assistenza
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
È on-line l’Area Clienti di DARAG Italia S.p.A., grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Nota informativa
Edizione 03/2017
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2015) è pari a 56 milioni di euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 12 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,001 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di DARAG Italia S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza. Il contratto prevede, se non esteso alla garanzia invalidità permanente da malattia, il tacito rinnovo, pertanto, qualora non disdettato 60 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità così come indicato all’Art. 8 - Termine del Contratto - delle Condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli indennizzi all’Assicurato o ai Beneficiari designati per gli infortuni indicati all’Art. 11 delle Condizioni di assicurazione che determinano i casi di Morte (Art. 29), Invalidità Permanente (Art. 30), Diarie corrisposte allo stesso per i ricoveri (Art. 34), per le gessature (Art. 36), la convalescenza (Art. 37) e l’inabilità temporanea (Art. 38) e le spese mediche (Art. 33); A queste garanzie infortuni è possibile aggiungere la garanzia di Invalidità permanente da malattia (Art. 51),
così come rispettivamente indicato agli Articoli indicati fra parentesi delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. Per la prestazione Invalidità permanente è
Per tali prestazioni assicurative sono operanti esclusioni, limitazioni territoriali e sulle persone assicurabili, riportate agli Artt. 25, 26, 27, 54 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i rispettivi dettagli.
prevista una franchigia che limita l’indennizzo ai casi di percentuale di Invalidità Permanente superiore al 5% per le somme assicurate fino a euro 150.000 ed al 6% oltre detta somma assicurata, come indicato all’Art. 31 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente - delle Condizioni di assicurazione. Più precisamente se la somma assicurata fosse pari a euro 100.000 e l’infortunio risulta causare un’invalidità permanente del 6%, l’indennizzo verrà così calcolato: franchigia pari al 5%, quindi 6% - 5% = 1% da applicare alla somma assicurata di 100.000. Quindi l’indennizzo risulterebbe pari a: 1% per 100.000 = 1.000 euro. Se invece la percentuale di invalidità permanente fosse stata del 25%, non essendo più operanti le franchigie, avremmo avuto: 100.000 x 25% = 25.000 euro.
La franchigia può essere ridotta al 3% opzionando la relativa condizione aggiunta (Art. 43) e le percentuali di indennizzo possono essere aumentate con le garanzie aggiunte Artt. 40 e 41. Il premio viene di conseguenza incrementato per il maggior rischio assicurato.
Avvertenza. In polizza è presente, all’Art. 28 - Limite d’età degli Assicurati - la possibilità sia per il Contraente che per la Società di recedere dal contratto a decorrere dal periodo di assicurazione successivo al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza. Per le garanzie relative alle prestazioni malattie risultano operanti le carenze, ossia i termini dai quali risultano decorrere le garanzie stesse, indicate all’Art. 52 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa
- delle Condizioni di assicurazione, a cui si rimanda per le informazioni di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, come precisato all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni di assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non
conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 50 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazione.
7. Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale (in tal caso è previsto un aumento del premio pari al 3%).
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo SCT (SEPA Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a DARAG Italia S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su X/X xxxxxxx X. 00000000 xxxxxxxxx x XXXXX Xxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - o a mezzo SDD (SEPA Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al Contraente.
Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto l’attivazione del SDD, e fino al momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avvenire in uno dei metodi precedentemente indicati. Inoltre, in coso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. Il premio allo firma indicato in polizza deve essere corrisposto con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su C/C bancario intestato all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A.
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di premio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamenti delle somme assicurate e del relativo premio.
9. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che la Società possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro causato da infortunio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo ma, nel
da malattia, il diritto di recesso può essere esercitato dalla Società solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto così come previsto dall’Art. 7 - Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni di assicurazione.
caso sia prestata anche la garanzia Invalidità permanente
Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata superiore ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
12. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un’imposta del 2,50% per i premi relativi alle prestazioni Infortuni e Malattia ed al 10% per le prestazioni di Assistenza.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. Per la garanzia Invalidità permanente da infortuni il sinistro insorge nel momento dell’infortunio ossia dell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una delle garanzie prestate (morte, invalidità permanente, ricovero, inabilità temporanea, spese di cura).
Per la garanzia Invalidità permanente da malattia il sinistro insorge per le malattie manifestatesi a partire dal 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione così come indicato all’Art. 52 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa - delle Condizioni di assicurazione relative al Settore Malattia.
In caso di infortunio la denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto la possibilità corredata da certificato medico come indicato all’Art. 46 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato delle Condizioni di assicurazione.
Per la garanzia Invalidità permanente da malattia l’Assicurato deve presentare la denuncia di malattia con l’indicazione delle cause che la determinarono corredata di certificato medico, come previsto dall’Art. 55 - Obblighi - delle Condizioni di assicurazione. Gli Artt. 39 e 56 - Criteri di indennizzabilità, l’Art.31 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente, l’Art. 47 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale - delle Condizioni di assicurazione dettagliano le procedure liquidative del danno.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Negoziazione Assistita
introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
- Conciliazione Paritetica
Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consumatori.
Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie X.X.Xxxx, oppure il sito xxx.xxxxx.xx nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica.
- Arbitrato e Perizia Contrattuale
Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
15. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica tra le parti possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo così come previsto dall’Art. 47 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrat– tuale - delle Condizioni di assicurazione.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i
settori di polizza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Centrale Operativa
È la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Day-Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Gessatura
Mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento che realizzi l’immobilizzazione della parte, prescritto, confezionato e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico.
Inabilità Temporanea
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Invalidità permanente da infortunio
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Invalidità permanente da malattia
L’invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva
ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.
Per contratti di durata superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero
La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa.
Società
DARAG Italia S.p.A.
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Condizioni di assicurazione
Edizione 03/2017
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o | ||||||
del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla | ||||||
valutazione | del | rischio | possono | comportare | la | perdita |
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa | ||||||
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 | ||||||
e 1894 del Codice Civile. |
Art. 2 - Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a
In caso
polizza
. Non sono comprese in questo obbligo, relativamente al Settore Infortuni, le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall’Assicurato e dal Contraente di questa polizza ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute dall’Assicurato (conti correnti bancari, carte di credito, assicurazioni minimali derivanti dall’iscrizione ad associazioni sportive, culturali e simili, ecc.); non sono pure comprese le assicurazioni stipulate dal Contraente o dall’Assicurato per una somma globale assicurata non eccedente gli euro 60.000,00 rispettivamente per il caso Morte e per il caso invalidità permanente.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato | |
in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati | |
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del | |
pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di | |
premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 | |
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore | |
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive | |
scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi | |
scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. | |
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione | |
di 365 giorni, cioè un anno, salvo il caso di contratti di durata | |
inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato | |
concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere | |
pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure | |
alla Società. |
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
provate per iscritto.
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione | |
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. | |
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla |
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Società possono comportare la perdita totale o parziale | |||||||
del | diritto | all’indennizzo, | nonché | la | stessa | cessazione | |
dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. |
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di polizza, e fino | ||
al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, | ||
ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone | ||
comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. | ||
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione | ||
da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società | ||
ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della | ||
comunicazione. | ||
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, | ||
rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al | ||
periodo di assicurazione non corso. | ||
Nel caso sia operante la garanzia malattia di cui all’Art. 50 | ||
- Invalidità permanente da malattia, il diritto di recesso da | ||
parte della Società può essere esercitato solo entro i primi | ||
due anni dalla stipulazione del contratto. |
Art. 8 - Termine del Contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata | ||
spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione | ||
di durata non inferiore a 365 giorni, cioè un anno, è prorogata | ||
di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto | ||
dall’Art. 7 che precede. | ||
Qualora sia stata scelta dal Contraente di polizza una o più | ||
garanzie invalidità permanente da Malattia, la polizza termina | ||
automaticamente alla scadenza pattuita, senza tacita proroga | ||
e senza necessità di disdetta. |
Art. 9 - Oneri fiscali
Contraente.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Norme che regolano il Settore Infortuni
L’assicurazione | vale | per | gli | infortuni | che | l’Assicurato |
subisca nello svolgimento delle propria attività professionale | ||||||
dichiarata in polizza e di ogni altra normale attività che egli |
Oggetto e delimitazione del rischio Art. 11 - Rischio assicurato
compia senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva;
subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato;
sofferti in:
- stato di malore od incoscienza;
dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di
sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le
affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazio- ne, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
Art. 12 - Servizio militare
L’assicurazione resta valida quando l’Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate Italiane durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all’interno dei confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione viene sospesa qualora l’Assicurato debba rispondere:
- all’arruolamento volontario;
- al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione rimane sospesa altresì qualora l’Assicurato faccia uso e/x xxxxx mezzi aerei militari e faccia uso del paracadute.
Art. 13 - Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti,
esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali per
- su aeromobili di aeroclubs;
sione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occa-
tranne quelli effettuati:
polizza con durata inferiore a 365 giorni, cioè un anno.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel caso di
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 14 - Lesioni muscolari da sforzo - Xxxxx traumatiche o da sforzo
indennizzo non superiore al 10%, della somma assicurata
secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile
prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto
successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno
diaria giornaliera, con l’intesa che:
limitatamente alla invalidità permanente e alla
A parziale deroga dell’Art. 25, lettera l) la garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e alle ernie traumatiche o da sforzo,
assicurate.
limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa
- dalla data di decorrenza della presente copertura,
le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per
stabilito decorre:
- ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra
presente copertura subentri - senza soluzione di continuità
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la
- Perizia Contrattuale delle Norme che regolano i sinistri.
Medico di cui all’Art. 47 - Determinazione dell’indennizzo
operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o
per il caso di invalidità permanente totale;
Art. 15 - Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro 365 giorni, cioè un anno, dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
Art. 16 - Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della somma assicurata per la prestazione caso morte.
Art. 17 - Rischio di guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti | |
dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio | |
della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e | |
della Repubblica di San Marino. | |
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 | |
lettera J, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 delle Condizioni | |
Generali di assicurazione. |
Art. 18 - Spese di rimpatrio
presentazione di regolare documentazione
fino alla concorrenza di euro 1.500,00 su
Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente, indennizzabile a termini di polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute,
.
Art. 19 - Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato soltanto previa
predetta assenza.
presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza della
Lesioni muscolari - Xxxxx traumatiche e da sforzo.
e le ernie, fatta eccezione quanto previsto dall’Art. 14 -
l) gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo
non utilizzate per fini pacifici;
k) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
j) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
eruzioni vulcaniche;
i) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
non resi necessari da infortunio;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche
stupefacenti o allucinogeni;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di
a qualsiasi altra occupazione;
in modo tale da essere prevalente per impegno temporale
professionistico o a carattere internazionale o, comunque,
prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello
e) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative
immersione con autorespiratore;
(bungee jumping), rugby, football americano, hockey,
con skeleton, xxx, tuffi controllati da corde elastiche
idrosci, sci acrobatico e/o estremo, freeclimbing, discesa
in solitaria, speleologia, salto dal trampolino con sci o
in genere, rafting, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo
atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali
svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato,
d) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se
relative prove ed allenamenti;
a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle
c) dalla pratica di sports aerei in genere e dalle partecipazioni
il rinnovo;
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per
caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che
Art. 20 - Danno estetico
importo massimo di euro 3.000,00
la Società rimborserà un ulteriore
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso,
per le spese, documentate, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
Art. 21 - Xxxxxx, tentata rapina, estorsione
Qualora, a seguito di rapina, tentata rapina o estorsione nei confronti dell’Assicurato, si verifichi un infortunio che provochi la morte dell’Assicurato stesso, la somma assicurata per la prestazione caso morte si intende aumentata del 50%.
Art. 22 - Infortuni derivanti da colpa grave
Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 23 - Malattie tropicali
La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle
partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia
è subordinata al fatto che l’Assicurato, al momento della
di cui all’Art. 30. La validità di questa estensione di garanzia
eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella
della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte
della totale; se invece essa risulterà superiore al 15%
l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15%
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando
ad euro 100.000,00 (centomila).
con un massimo indennizzo pari
La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invalidità permanente da infortunio e
Art. 26 - Limiti territoriali
dell’Assicurato.
di dimissione ospedaliera ovvero al rientro in Europa
ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno
è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero
Temporanea (qualora prevista), al di fuori dell’Europa,
La diaria giornaliera relativamente alla prestazione Inabilità
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 24 - Lesioni tendinee
Si intendono comprese le lesioni tendinee di seguito indicate per le quali la Società liquiderà un grado di invalidità pari al 2% con un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), senza applicazione delle franchigie eventualmente previste all’Art. 31, a seguito di rottura sottocutanea di:
- tendine d’Xxxxxxx;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell’estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se
relative prove;
a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
Art. 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 27 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione e dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 28 - Limite d’età degli Assicurati
Sia il Contraente che la Società, ad ogni scadenza del periodo | |
di assicurazione successivo al compimento del 75° anno di | |
età dell’Assicurato, possono recedere dall’assicurazione | |
relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni. |
Prestazioni
Art. 29 - Prestazioni caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di polizza - entro entro 730 giorni, cioè due anni, dalla data dell’infortunio
- la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 30 - Prestazione invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente al termine della polizza - entro 730 giorni, cioè due anni, dal giorno dell’infortunio;
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione invalidità permanente.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue;
- nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera
B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera
b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità
permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Art. 31 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 30.
Art. 32 - Anticipi sulla liquidazione dell’indennizzo
Qualora trascorsi 60 giorni dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 24%, la Società - su richiesta - corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.
Art. 33 - Prestazione rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione Rimborso Spese Mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli
anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 30% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite del 10% della somma assicurata;
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
Art. 34 - Prestazione diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società corrisponde all’Assicurato la diaria da ricovero stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni per evento e per periodo di assicurazione.
su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
Art. 35 - Day-hospital
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’operatività della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni continuativi, fatta eccezione per le festività, con un indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la prestazione Diaria da ricovero.
Art. 36 - Prestazione diaria da gessatura
Se in conseguenza dell’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata “gessatura” la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato la diaria da gessatura stabilita in polizza dal giorno dell’applicazione della stessa fino alla sua rimozione, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni per evento e 100 giorni per periodo di assicurazione.
su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata,
dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata della gessatura.
Art. 37 - Prestazione diaria da convalescenza
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero ed il ricovero, indennizzabile a termini di polizza, sia stato almeno di due giorni, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria aggiuntiva per un importo pari a quanto riconosciuto come Diaria da Ricovero.
Art. 38 - Prestazione inabilità temporanea
Se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società, a partire dall’ottavo giorno da quello di avvenimento dell’infortunio, riconosce, la diaria stabilita in polizza per la prestazione Inabilità temporanea fino ad un massimo di 365 giorni nella misura:
a) del 100% per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) del 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
L’indennizzo viene effettuato a guarigione avvenuta, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, in conformità all’Art. 46 - Denuncia dell’Infortunio e Obblighi dell’Assicurato, delle Norme che regolano i sinistri.
Art. 39 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 30 - Prestazione invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Condizioni aggiunte
Operanti solo se richiamato il relativo Articolo nella scheda di polizza.
Art. 40 - Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado I.P. maggiore del 30%
Per gradi di invalidità permanente accertata, in base alle condizioni tutte di polizza, di grado superiore al 30% la percentuale di invalidità permanente da conteggiarsi per la liquidazione del sinistro si intende modificata come da seguente tabella:
Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata |
Da 1 a 30 compreso | Pari al grado accertato ferme le franchigie di cui all’Art. 31 | 66 | 102 |
31 | 33 | 67 | 104 |
32 | 34 | 68 | 106 |
33 | 36 | 69 | 108 |
34 | 38 | 70 | 110 |
35 | 40 | 71 | 113 |
36 | 42 | 72 | 116 |
37 | 44 | 73 | 119 |
38 | 46 | 74 | 122 |
39 | 48 | 75 | 125 |
40 | 50 | 76 | 128 |
41 | 52 | 77 | 131 |
42 | 54 | 78 | 134 |
43 | 56 | 79 | 137 |
44 | 58 | 80 | 140 |
45 | 60 | 81 | 143 |
46 | 62 | 82 | 146 |
47 | 64 | 83 | 149 |
48 | 66 | 84 | 152 |
49 | 68 | 85 | 155 |
50 | 70 | 86 | 158 |
51 | 72 | 87 | 161 |
52 | 74 | 88 | 164 |
53 | 76 | 89 | 167 |
54 | 78 | 90 | 170 |
55 | 80 | 91 | 173 |
56 | 82 | 92 | 176 |
57 | 84 | 93 | 179 |
58 | 86 | 94 | 181 |
59 | 88 | 95 | 184 |
60 | 90 | 96 | 187 |
61 | 92 | 97 | 190 |
62 | 94 | 98 | 193 |
63 | 96 | 99 | 196 |
64 | 98 | 100 | 200 |
65 | 100 | = | = |
Art. 41 - Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado I.P. maggiore del 20%
Per gradi di invalidità permanente accertata, in base alle condizioni tutte di polizza, di grado superiore al 20% la percentuale di invalidità permanente da conteggiarsi per la liquidazione del sinistro si intende modificata come da seguente tabella:
Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata |
Da 1 a 20 compreso | Pari al grado accertato ferme le franchigie di cui all’Art. 31 | 58 | 106 |
21 | 23 | 59 | 109 |
22 | 25 | 60 | 112 |
23 | 27 | 61 | 115 |
24 | 29 | 62 | 118 |
25 | 31 | 63 | 121 |
26 | 33 | 64 | 124 |
27 | 35 | 65 | 127 |
28 | 37 | 66 | 130 |
29 | 39 | 67 | 133 |
30 | 41 | 68 | 136 |
31 | 43 | 69 | 139 |
32 | 45 | 70 | 142 |
33 | 47 | 71 | 145 |
34 | 49 | 72 | 148 |
35 | 51 | 73 | 151 |
36 | 53 | 74 | 154 |
37 | 55 | 75 | 157 |
38 | 57 | 76 | 160 |
39 | 59 | 77 | 163 |
40 | 61 | 78 | 166 |
41 | 63 | 79 | 169 |
42 | 65 | 80 | 172 |
43 | 67 | 81 | 175 |
44 | 69 | 82 | 178 |
45 | 71 | 83 | 181 |
46 | 73 | 84 | 184 |
47 | 75 | 85 | 187 |
48 | 77 | 86 | 190 |
49 | 79 | 87 | 193 |
50 | 82 | 88 | 196 |
51 | 85 | 89 | 199 |
52 | 88 | 90 | 203 |
53 | 91 | 91 | 207 |
54 | 94 | 92 | 211 |
55 | 97 | 93 | 215 |
56 | 100 | 94 | 219 |
57 | 103 | da 95 a 100 | 225 |
risulta superiore al 3% l’indennizzo verrà liquidato solo
per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art.30.
Art. 44 - Limitazione agli infortuni extra-professionali
A parziale deroga dell’Art. 11, l’assicurazione vale esclusi– vamente per le attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
Tabella delle attività
Art. 45 - Tabella delle attività
Di seguito vengono riportate le attività tra le quali l’Assicurato identifica la propria e sulla base della quale viene definito il premio di polizza. Per ogni attività è indicata la classe di rischio. La prestazione inabilità temporanea può essere sottoscritta soltanto da lavoratori autonomi.
Art. 42 - Rischi sportivi pericolosi
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, si intendono assicurati, limitatamente alle prestazioni morte da infortunio ed invalidità permanente da infortunio, gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti discipline sportive purchè le stesse siano svolte a carattere ricreativo e non professionale o che comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta:
- Atletica pesante;
- Lotta nelle sue varie forme;
- Scalate di roccia fino al terzo grado;
- Speleologia;
- Bob;
- Rugby;
- Football americano;
- Immersioni con autorespiratore.
Art. 43 - Franchigia 3% per invalidità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l’invalidità permanente accertata
Attività | Classe |
Abbattitore di piante | 4 |
Abbigliamento - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Accessori per veicoli - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Addestratore di cani | 3 |
Addetto a maneggi di cavalli | 4 |
Addetto ad autorimessa | 3 |
Addetto Centro elaborazione dati | 2 |
Agente di polizia municipale non motociclista | 2 |
Agente di Assicurazioni | 2 |
Agente di Borsa/Cambio | 1 |
Agente di polizia municipale anche motociclista | 4 |
Agente di Pubblicità | 2 |
Agente Immobiliare | 2 |
Agente Marittimo | 2 |
Agente settore credito | 2 |
Agente teatrale | 2 |
Agente/rappresentante settore commercio | 2 |
Agricoltore | 4 |
Agronomo-Agrimensore | 2 |
Alimentari (escluso salumeria, macelleria o pescheria) | 1 |
Allenatore sportivo | 3 |
Allevatore | 4 |
Ambasciatore | 2 |
Ambulante di generi vari | 3 |
Amministratore di beni propri o altrui | 1 |
Analista chimico | 2 |
Antennista | 4 |
Antiquario con operazioni di restauro | 3 |
Antiquario senza operazioni di restauro | 1 |
Xxxxxxxxxx ottici e fotografici - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Architetto con accesso a cantieri | 2 |
Architetto occupato solo in ufficio | 1 |
Argentatore/Doratore | 3 |
Arredatore | 2 |
Arrotino | 3 |
Articoli sportivi - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Articoli igienico-sanitari - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Articoli musicali - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Artista di varietà, attore, musicista, cantante non ballerino | 3 |
Ascensorista | 3 |
Assistente sociale | 2 |
Attacchino | 3 |
continua
Attività | Classe |
Attore di teatro | 3 |
Attrezzista, macchinista (settore spettacolo) | 4 |
Autista di autobus | 3 |
Autista di autovetture | 3 |
Autorimesse: addetto che non lavora manualmente | 2 |
Autoriparatore | 3 |
Autotrasportatore | 4 |
Avvocato | 1 |
Baby Sitter | 2 |
Xxxxxxx | 0 |
Bagnino | 2 |
Bar - ristoranti, trattorie, pizzerie - titolare o addetto | 2 |
Bar tabacchi - titolare o addetto alla vendita | 2 |
Barbiere | 1 |
Barcaiolo | 3 |
Barista | 2 |
Benestante | 1 |
Benzinaio | 2 |
Bidello | 2 |
Biologo | 1 |
Boscaiolo | 4 |
Callista, manicure, pedicure, estetista | 1 |
Calzature | 1 |
Calzolaio | 2 |
Cameriere | 2 |
Cantoniere | 4 |
Capostazione | 2 |
Capotreno | 2 |
Carburante e gas liquidi - titolare o addetto alla vendita | 2 |
Cardatore | 3 |
Carpentiere | 4 |
Carrozziere | 3 |
Cartoleria, giocattoli, giornali, libri - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Casalinga | 1 |
Casalinghi, ferramenta, vernici - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Casaro | 2 |
Ceramista | 3 |
Certificatore di bilancio/revisore | 1 |
Cesellatore | 2 |
Clero (appartenente al) | 1 |
Collaboratore familiare | 2 |
Commercialista | 1 |
Commesso viaggiatore | 2 |
Concessionario auto-motoveicoli - titolare o addetto alle vendite | 1 |
Conciaio | 3 |
Console | 2 |
Consulente amministrativo | 1 |
Consulente del lavoro | 1 |
Corniciaio | 2 |
Cuoco | 3 |
Demolitore di autoveicoli | 4 |
Diplomatico | 2 |
Direttore didattico | 1 |
Dirigente con accesso a officine-cantieri-magazzini | 2 |
Dirigente occupato solo in ufficio | 1 |
Disegnatore | 1 |
Disinfestatore | 2 |
Domestico | 2 |
Elettrauto | 3 |
Elettricista che lavora anche all’esterno | 3 |
Elettricista che lavora solo all’interno di ambienti chiusi | 2 |
Elettrodomestici con installazione - titolare o addetto alla vendita | 3 |
Elettrodomestici senza installazione - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Elettrotecnico | 2 |
Enologo | 1 |
Enotecnico | 1 |
Estetista | 1 |
Fabbro | 4 |
Facchino (portabagagli di piccoli colli) | 3 |
Facchino addetto al carico e scarico di merci | 4 |
Falegname | 4 |
Attività | Classe |
Farmacista | 1 |
Fattorino | 3 |
Fiori e piante - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Fisico | 1 |
Fisioterapista | 2 |
Floricoltore | 3 |
Fonditore | 4 |
Fotografo anche all’esterno | 2 |
Fotografo occupato solo in studio | 1 |
Fuochista | 3 |
Geologo | 2 |
Geometra con accesso a officine cantieri magazzini | 2 |
Geometra occupato solo in ufficio | 1 |
Gestore di albergo | 1 |
Gestore di ristorante | 2 |
Giardiniere/Vivaista | 3 |
Giornalaio | 1 |
Giornalista | 2 |
Giudice | 1 |
Gommista/Vulcanizzatore | 3 |
Grafico | 1 |
Gruista | 3 |
Guardia Giurata | 4 |
Guardiacaccia,guardiapesca,guardia campestre | 4 |
Guida turistica | 2 |
Idraulico | 3 |
Imbianchino anche all’esterno di edifici | 4 |
Imbianchino solo all’interno di edifici | 3 |
Impiegato amministrativo occupato solo in ufficio | 1 |
Impiegato con accesso a officine-cantieri-magazzini | 2 |
Imprenditore edile (che può prendere parte ai lavori) | 4 |
Imprenditore in genere (che non lavora manualmente) | 2 |
Imprenditore in genere (che può prendere parte ai lavori) | 4 |
Impresa di pulizia con uso di impalcature - addetto | 4 |
Impresa di pulizia senza uso di impalcature - addetto | 3 |
Incisore | 2 |
Indossatore | 2 |
Infante | 1 |
Infermiere | 2 |
Informatica - operatore con mansioni anche esterne | 2 |
Informatica - operatore senza mansioni esterne | 1 |
Ingegnere con accesso a officine-cantieri-magazzini | 2 |
Ingegnere occupato solo in ufficio | 1 |
Insegnante di equitazione - Hockey | 4 |
Insegnante di ginnastica | 3 |
Insegnante di materie non sperimentali (matematica, lettere etc) | 1 |
Insegnante di materie sperimentali anche all’esterno | 2 |
Insegnante di sport in genere esclusa equitazione e Hockey | 3 |
Insegnante elementare | 1 |
Istruttore di pratica (guida) di scuola guida | 3 |
Istruttore di teoria di scuola guida | 1 |
Lattoniere anche su impalcature e ponteggi | 4 |
Lavanderia, pulisecco, tintorie - addetto | 2 |
Levigatore di pavimenti | 3 |
Litografo - addetto | 2 |
Xxxxxxxxxx, pescherie - titolare o addetto alla vendita anche con lavorazioni | 3 |
Maestro d’asilo | 1 |
Magazziniere | 3 |
Magistrato | 1 |
Magliaio | 2 |
Maniscalco | 3 |
Marmista (posatore) solo a terra | 3 |
Marmista anche su impalcature e ponteggi | 4 |
Massaggiatore | 2 |
Materassaio | 2 |
Materiali da costruzione - titolare o addetto alla vendita | 3 |
Meccanico | 3 |
Medico | 2 |
Merceria, pelletteria - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Mobili ed arredamenti con installazione - titolare o addetto alla vendita | 3 |
Mobili senza installazione - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Modello | 2 |
Muratore | 4 |
continua continua
Attività | Classe |
Necroforo | 2 |
Notaio | 1 |
Odontotecnico | 2 |
Operaio con uso di macchine | 3 |
Operatore ecologico | 2 |
Orefice | 1 |
Oreficeria, orologeria, gioielleria | 1 |
Orologiaio | 2 |
Ostetrico | 2 |
Ottico | 1 |
Panetterie, pasticcerie, gelaterie - titolare o addetto vendita anche con lavorazioni | 2 |
Paramedico | 2 |
Parquettista | 3 |
Parrucchiere | 1 |
Pavimentatore/piastrellista | 3 |
Pedicure | 2 |
Pellettiere | 3 |
Pelliciaio | 3 |
Pensionato | 2 |
Perito con lavoro anche esterno | 2 |
Perito occupato solo in ufficio | 1 |
Pescatore | 3 |
Pittore senza uso di scale e impalcature | 2 |
Portalettere | 2 |
Portavalori | 2 |
Portiere-custode | 2 |
Procuratore legale | 2 |
Promotore finanziario | 2 |
Promotore finanziario assicurativo | 2 |
Psicologo | 1 |
Pubblicista | 2 |
Quadro occupato solo in ufficio | 1 |
Radiotecnico | 2 |
Ragioniere | 1 |
Rappresentante di commercio | 3 |
Regista | 3 |
Religioso | 1 |
Restauratore con accesso ad implalcature | 4 |
Restauratore senza accesso ad impalcature | 3 |
Ricamatore | 1 |
Rilegatore | 2 |
Riparatore radio Tv - esclusa riparazione antenne | 2 |
Riparatore di cicli e motocicli | 2 |
Riparatore di elettrodomestici e computer | 2 |
Sacerdote | 1 |
Sagrestano | 1 |
Saldatore autogeno | 3 |
Xxxxxxxxx, rosticcerie (anche con lavorazioni) - titolare o addetto alla vendita | 3 |
Sarto | 1 |
Scultore/Intagliatore | 4 |
Sociologo | 1 |
Spedizioniere | 3 |
Stilista di moda | 1 |
Studente | 1 |
Xxxxxxxxxxx, profumerie, drogherie, vini e liquori - titolare o addetto alla vendita | 1 |
Tapparellista | 2 |
Tappezziere | 3 |
Tassista e autonoleggio | 3 |
Tipografo | 2 |
Tirocinante amministrativo occupato solo in ufficio | 1 |
Tornitore | 4 |
Traduttore/Interprete | 1 |
Verniciatore | 3 |
Veterinario | 3 |
Vetraio | 3 |
Vetrinista | 2 |
Norme che regolano i sinistri
Art. 46 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono | |
xxxxx avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la | |
polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno | |
avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. | |
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato | |
medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed | |
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue | |
modalità di accadimento. | |
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori | |
certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora | |
assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive | |
scadenze. | |
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono | |
a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente | |
comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, | |
i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le | |
valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. | |
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del | |
sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto |
all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 47 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Articoli che precedono.
di patti contrattuali.
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza
sull’indennizzo.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale
spese e competenze per il terzo medico.
il medico da essa designato, contribuendo per metà delle
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
Medico.
Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio
viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina
luogo di residenza dell’Assicurato.
nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al
parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede
fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per
- possono essere demandate per iscritto, di comune accordo
indennizzabilità previsti dall’Art. 39 - Criteri di indennizzabilità
diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di
di invalidità permanente o sul grado o durata della
Le eventuali controversie di natura medica sul grado
definitivo.
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale;
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti
ognuna delle Parti.
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in
Art. 48 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 49 - Limite di indennizzo per
sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente | |
più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso | |
massimo complessivo a carico della Società non potrà | |
comunque superare l’importo di euro 1.000.000,00. |
Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 50 - Attività diversa da quella dichiarata
Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione dei rischio e 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa
attività non aggrava il rischio;
la diversa attività aggrava il rischio:
nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata
Attività dichiarata | |||||
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Attività svolta al momento del sinistro | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
4 | 50 | 60 | 75 | 100 |
A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 45 - Tabella delle attività.
Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella.
Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’Art. 12 - Infortuni occorsi durante il servizio militare.
Norme che regolano il Settore Malattia
Oggetto e delimitazioni del rischio
Art. 51 - Invalidità permanente da malattia
Art. 52 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa
variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di
somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione,
per le prestazioni da quest’ultima previste;
- dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita,
Assicurati, i termini di cui sopra operano:
soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza
momento in cui ha effetto l’assicurazione.
a malattia manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al
La garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti
Art. 53 - Liquidità dell’indennità
Grado di invalidità accertata % | Percentuali da liquidare |
dall’1 al 25 | 0 |
26 | 4 |
27 | 6 |
28 | 8 |
29 | 10 |
30 | 12 |
31 | 14 |
32 | 16 |
33 | 18 |
34 | 20 |
35 | 22 |
36 | 24 |
37 | 26 |
38 | 28 |
39 | 29 |
40 | 30 |
41 | 32 |
42 | 34 |
43 | 36 |
44 | 38 |
45 | 40 |
46 | 42 |
47 | 44 |
48 | 46 |
49 | 48 |
50 | 50 |
51 | 53 |
52 | 56 |
53 | 59 |
54 | 62 |
55 | 65 |
56 | 68 |
57 | 71 |
58 | 74 |
59 | 77 |
60 | 80 |
61 | 83 |
62 | 86 |
63 | 89 |
64 | 92 |
65 | 95 |
dal 66 al 100 | 100 |
Il grado di invalidità permanente viene accertato in un periodo compreso tra i 180 ed i 540 giorni dalla data della denuncia della malattia, secondo i criteri e le percentuali indicate nella Tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Compagnia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La Compagnia liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione invalidità permanente da malattia secondo lo schema seguente:
La garanzia è operante per il caso di invalidità permanenti | |
conseguenti a malattia manifestatasi successivamente alla | |
data di effetto del contratto, secondo quanto previsto dalle | |
condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della | |
sua cessazione. |
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato, non oltre il quarto grado, l’importo liquidato od offerto.
L’assicurazione non è operante per le invalidità permanenti
Art. 54 - Esclusioni
preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Sono inoltre escluse le conseguenze di:
1. malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
2. A.I.D.S.;
3. malattie tropicali;
4. intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di
psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni; 5. trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
6. trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti
energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi
X, ecc.);
7. di malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati con dolo o colpa grave sul questionario anamnestico che è parte integrante della presente polizza.
Art. 55 - Obblighi
La denuncia della malattia (se per la stessa secondo parere medico venga interessata la garanzia prestata) con l’indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Compagnia od all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro cinque giorni dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e comunque non oltre 365 giorni, cioè un anno, dalla data di cessazione della polizza.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Art. 56 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata:
- qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti;
- nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie;
- nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
La liquidazione viene fatta in Italia in Euro o valuta corrente.
Art. 57 - Controversie - Arbitrati irrituali
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalla polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la Sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o nella città dove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
Art. 58 - Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche, ricevute o fatture di pagamento in originale) espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato.
Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’am– montare dell’indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto.
Norme che regolano il Settore Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti da Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx. Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 62 della presente sezione.
Per Centrale Operativa si intende la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx - costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesità Società.
Art. 59 - Prestazioni di assistenza
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
a) Consulenza medica. Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
b) Invio di un medico generico in Italia. Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
c) Trasporto in autoambulanza in Italia. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
d) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario (solo per i Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente
barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le patologie che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. Alla dimissione dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente
barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società fino ad un importo massimo di euro 10.000,00, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
e) Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso
il quale è stato ricoverato al proprio domicilio, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di rientrare al proprio domicilio. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro.
f) Invio di un infermiere in Italia. Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere professionale, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo euro 250,00 complessive per sinistro.
g) Viaggio di un familiare (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato). Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato in viaggio da solo necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico le relative spese.
h) Rientro sanitario (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato). Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicu- rato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo di linea classe economica, eventualmente in
barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
- le patologie che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
i) Rientro salma (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato). Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000.00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute ad essa adeguate.
giurisdizione italiana.
controversie relative alla polizza sono soggette alla
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le
del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa;
xxxxxx che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima
ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
successive modifiche;
in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 C.C e
sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione
il termine di 730 giorni, cioè due anni, dalla data del
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro
compensazione;
o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
stupefacenti e allucinogeni;
o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici
suicidio;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
ne artificiale di particelle atomiche;
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Art. 60 - Attivazione della Centrale Operativa
attivazione della Centrale Operativa.
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa
Art. 61 - Richiesta di assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx
- numero verde: 800 969 649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero:
x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x00 00 0000000 dall’estero).
provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
3. numero di polizza;
2. nome e cognome;
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
Art. 65 - Altre assicurazioni assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione | |
Assistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di | |
cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette | |
prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni | |
previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato | |
degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società | |
assicuratrice che ha erogato la prestazione. |
o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 62 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle | ||||||
prestazioni | previste, | non | verranno | forniti | indennizzi | o |
prestazioni alternative compensazione. |
Art. 63 - Validità della copertura
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel | |
corso di ciascun periodo di assicurazione di validità della | |
garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni. | |
Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite non più di tre | |
volte per periodo di assicurazione. |
Art. 64 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni assistenza
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazio-
stiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri-
sinistri provocati o dipendenti da:
garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono dovute per
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi delle
Mod. EAT 553 - 03/2017
DARAG Italia S.p.A.
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.